21980A0717(01)

Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 30/12/1980 pag. 0131 - 0154
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0047
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0047
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 23 pag. 0241
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 13 pag. 0229
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0229


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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all ' accordo tra Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ,

da un lato , e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ,

dall ' altro ,

VISTA l ' adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981 ,

VISTO , l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 , qui di seguito denominato « accordo » ,

HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all ' accordo , in seguito all ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea ,

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

TITOLO I

Adeguamenti

Articolo 1

Il testo all ' accordo è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali . il comitato misto approva la versione greca .

Articolo 2

1 . La Repubblica ellenica le disposizioni di cui alla tabella contenuta nell ' articolo 1 , paragrafo 3 , del protocollo n . 1 dell ' accordo a tutti i prodotti di cui ai capitoli 48 e 49 della tariffa doganale comune , originari della Svizzera e non enumerati nell ' allegato I .

2 . La Svizzera applica le disposizioni di cui all ' articolo 56 , paragrafi 1 e 2 , del protocollo n . 1 dell ' accordo a tutti i prodotti di cui a detti paragrafi e provenienti dalla Grecia .

TITOLO II

Misure transitorie

Articolo 3

Per i prodotti di cui all ' allegato I , la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all ' importazione applicabili ai prodotti originari della Svizzera secondo il seguente calendario :

- il 1° gennaio 1981 , ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1982 , ciascun dazio è ridotto all ' 80 % del dazio di base ;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983 ,

- 1° gennaio 1984 ,

- 1° gennaio 1985 ,

- 1° gennaio 1986 .

Articolo 4

1 . Per i prodotti di cui all ' allegato I , il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 3 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti della Svizzera il 1° luglio 1980 .

2 . Tuttavia per quanto riguarda i fiammiferi di cui alla voce 36.06 della tariffa doganale comune , il dazio di base è pari al 17,2 % « ad valorem » .

Articolo 5

1 . Per i prodotti di cui all ' allegato I , la Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all ' importazione dei prodotti originari della Svizzera , secondo il seguente calendario :

- il 1° gennaio 1981 , ciascuna tassa è ridotta al 90 % del tasso di base ;

- il 1° gennaio 1982 , ciascuna tassa è ridotta all ' 80 % del tasso di base ;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983 ,

- 1° gennaio 1984 ,

- 1° gennaio 1985 ,

- 1° gennaio 1986 .

2 . L ' aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale .

3 . Qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all ' importazione , istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svizzera , è abolita il 1° gennaio 1981 .

Articolo 6

Se la Repubblica ellenica sospendere o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze previste nel calendario stabilito , essa deve anche sospendere o ridurre , della stessa percentuale , i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svizzera .

Articolo 7

1 . L ' elemento mobile , che la Repubblica ellenica può applicare a norma dell ' articolo 1 del protocollo n . 2 dell ' accordo sui prodotti di cui alla tabella I di detto protocollo ed originari della Svizzera , è modificato dell ' importo compensativo applicato negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia .

2 . Per quanto riguarda i prodotti enumerati sia nella tabella I del protocollo n . 2 dell ' accordo che nell ' allegato I del presente protocollo , la Repubblica ellenica elimina , conformemente al calendario nell ' articolo 3 , la differenza esistente tra :

- l ' elemento fisso del dazio che essa deve applicare al momento dell ' adesione , e

- il dazio ( diverso dall ' elemento mobile ) di cui all ' ultima colonna della tabella I del protocollo n . 2 .

Articolo 8

1 . La Repubblica ellenica può mantenere sino al 31 dicembre 1985 le restrizioni quantitative sui prodotti di cui all ' allegato II ed originari della Svizzera .

2 . Le restrizioni di cui al paragrafo 1 prendono la forma di contingenti globali che sono aperti anche nei confronti delle importazioni originarie dell ' Austria , della Finlandia , dell ' Islanda , della Norvegia e della Svezia .

Il contingenti globali per il 1981 sono elencati nell ' allegato II .

3 . Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti di cui al paragrafo 2 è del 25 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto e del 20 % all ' inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume . L ' aumento è aggiunto a ciascun contingente a l ' aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto .

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore , il contingente espresso in volume è aumentato nella misure del 20 % all ' anno e quello espresso in valore nella misura minima del 25 % all ' anno , i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell ' aumento .

Quanto agli autobus , autocorriere , torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune , il contingente espresso in volume è però aumentato del 15 % all ' anno e quello relativo al valore in misura del 20 % all ' anno .

4 . Se si constata per due anni consecutivi le importazioni in Grecia di un prodotto di cui all ' allegato II sono state inferiori al 90 % del contingente , la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di detto prodotto originario della Svizzera e dei paesi di cui al paragrafo 2 , se il prodotto in questione è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale .

5 . Se la Repubblica ellenica liberalizza le importazioni di un prodotto di cui all ' allegato II proveniente dalla Comunità nella sua composizione attuale oppure aumenta in contingente oltre il tasso minimo applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale , essa liberalizza anche le importazioni di detto prodotto originarie della Svizzera od aumento in proporzione il contingente globale .

6 . In merito alle licenze di importazione per prodotti di cui all ' allegato II ed originari della Svizzera , la Repubblica ellenica applica norme e pratiche amministrative uguali a quelle applicate nei confronti delle importazioni dei detti prodotti originarie della Comunità nella sua composizione attuale , ad eccezione del contingente aperto per i fertilizzanti di cui voci 31.02 , 31.03 ed alle sottovoci 31.05 , AI , II e IV della tariffa doganale comune , per il quale la Repubblica ellenica può applicare le norme e le pratiche relative a diritti esclusivi di commercializzazione .

Articolo 9

1 . I depositi cauzionali all ' importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodottti originari della Svizzera sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981 .

Le aliquote dei depositi cauzionali all ' importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente :

- il 1° gennaio 1981 : 25 % ,

- il 1° gennaio 1982 : 25 % ,

- il 1° gennaio 1983 : 25 % ,

- il 1° gennaio 1984 : 25 % .

2 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale , l ' aliquota dei depositi cauzionali all ' importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce al calendario di cui al paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svizzera .

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 10

Il comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee .

Articolo 11

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante . Il presente protocollo costituisce parte integrante dell ' accordo .

Articolo 12

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure . Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981 , a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l ' espletamento delle procedure a tal fine necessarie . Dopo questa data , il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica .

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , ciascun testo facente ugualmente fede .

Fatto a Bruxelles , addì diciassette luaglio millenovecentottanta .

Per la Comunità economica europea

Per la Confederazione svizzera

ALLEGATO I

Elenco previsto all ' articolo 4

Numero della nomenclatura di Bruxelles ( CNND ) * Designazione delle merci *

Capitolo 15 * *

ex 15.10 * Prodotti ottenuti a partire da legno di pino , con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90 % in peso *

Capitolo 17 * *

17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao *

Capitolo 18 * *

18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao *

Capitolo 19 * *

$ex 19.02 * Estratti di malto *

$19.03 * Paste alimentari *

19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per sofiatura o tostatura : « puffed-rice » , « corn-flakes » e simili

ex 19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta *

19.08 * Prodotti della panetteria , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione *

Capitolo 21 * *

ex 21.02 * Succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta ; estratti di succedanei torrefatti del caffè esclusi gli estratti di cicoria torrefatta *

ex 21.04 * Salse ; condimenti composti escluso il « chutney » di mango liquido *

ex 21.06 * Lieviti di panificazione e lieviti naturali morti *

Capitolo 22 * *

ex 22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 : *

* - non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte ma contenenti zucchero ( saccarosio o zucchero invertito )

* - contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte *

22 .03 Birra *

22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche *

ex 22.09 * Bevande alcoliche contenenti uova o galia e/o zucchero ( saccarosio o zucchero invertito ) *

Capitolo 25 * *

25.20 * Pietra di gesso ; anidrite ; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti , esclusi i gessi specialmente preparati per l ' arte dentaria *

25.22 * Calce ordinaria ( viva o spenta ) ; calce idraulica , esclusi l ' ossido e l ' idrossido di calcio *

25.23 * Cementi idraulici ( compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers » ) , anche colorati *

ex 25.30 * Acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 , sul prodotto secco *

ex 25.32 * Terre coloranti , anche calcinate o mescolate ; terre di santorino , pozzolana , terre di trass e simili , impiegate nella composizione dei cementi idraulici , anche macinate o polverizzate *

Capitolo 27 * *

27.05 bis * Gas illuminante , gas povero , gas d ' acqua e gas simili *

27.06 * Catrami di carbon fossile , di lignite o di torba e altri catrami minerali , compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti *

27.08 * Pece e coke do pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali *

ex 27.10 * Oli e grassi minerali per lubrificazione *

ex 27.11 * Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi , escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile *

27.12 * Vaselina *

27.13 * Paraffina , cere di petrolio o di minerali bituminosi , ozocerite , cera di lignite , cera di torba , residui paraffinosi ( gatsch , slack wax , ecc . ) , anche colorati *

27.14 * Bitume di petrolio , coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi *

27.15 * Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche *

27.16 * Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale , di bitume di petrolio , di catrame minerale o di pece di catrame minerale ( mastici bitumonosi , cut-backs , ecc . ) *

Capitolo 28 * *

ex 28 . 01 * Cloro *

ex 28.04 * Idrogeno , ossigeno ( compreso l ' ozone ) e azoto *

ex 28.06 * Acido cloridrico *

28.08 * Acido solforico ; oleum *

28.09 * Acido nitrico ; acidi solfonitrici *

28.10 * Anidride a acidi fosforici ( meta - , orto - , e piro - ) *

28.12 * Acido borico e anidride borica *

28.13 * Altri acidi anorganici e composti ossigenati dei metalloidi *

28.15 * Solfuri metalloidici , compreso il trisolfuro di fosforo *

28.16 * Ammoniaca liquefatta o in soluzione *

28.17 * Idrossido di sodio ( soda caustica ; idrossido di potassio ( potassa caustica ) ; perossidi di sodio e di potassio *

ex 28.19 * Ossidi di zinco *

ex 28.20 * Corindoni artificiali *

28.22 * Ossidi di manganese *

ex 28.23 * Ossidi di ferro ( comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale , contenenti , in peso , 70 % e più di ferro combinato , calcolato come Fe2O3 )

ex 28.27 * Minio di piombo e litargirio *

28.29 * Fluoruri ; fluosilicati , fluoborati e altri fluosali *

ex 28.30 * Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio *

ex 28.31 * Ipocloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti *

28.35 * Solfuri , compresi i polisolfuri *

28.36 * Idrosolfiti , compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati *

28.37 * Solfiti e iposolfiti *

ex 28.38 * Solfato di sodio , di bario , di ferro , di zinco , di magnesio , di alluminio , allumi *

ex 28.40 * Fosfiti , ipofosfiti , escluso il bifosfatoi di piombo *

28.42 * Carbonati , compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio , escluse l ' idrocarbonato di piombo ( cerussa ) *

ex 28.44 * Fulminati di mercurio *

ex 28.45 * Silicati di sodio o di potassio , compresi quelli del commercio *

ex 28.46 * Borace raffinato *

ex 28.48 * Arseniti e arseniati *

28.54 * Perossido di idrogeno ( acqua ossigenata ) , compresa l ' acqua ossigenata solida *

ex 28.56 * Carburi di silicio , di boro , di calcio *

ex 28.58 * Acque distillate , di conducibilità o dello stesso grado di purezza *

Capitolo 29 * *

ex 29.01 * Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; naftalene ( naftalina ) , antracene *

ex 29.04 * Alcoli amilici *

29.06 * Fenoli e fenoli-alcoli *

ex 29.08 * Ossido di dipentile ( etere n-amilico ) , ossido di etile ( etere etilico ) , anetolo *

ex 29.14 * Acidi palmitico , stearico , oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi *

ex 29.16 * Acidi tartarico , citrico , gallico , tartrato di calcio

ex 29.21 * Nitroglicerina *

ex 29.42 * Solfato di nicotina *

29.43 * Zuccheri chimicamente puri , eccettuati il saccarosio , il glucosio ed il lattosio , eteri ed esteri di zuccheri e loro sali , diversi dai prodotti delle voci 29.39 , 29.41 e 29.42 *

Capitolo 30 * *

ex 30.02 * Sieri di animali o di persone immunizzati *

ex 30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria , esclusi i prodotti che seguono : *

* - Sigarette antiasmatiche *

* - Chinina , cinconina , chinidina e loro sali , anche presentati sotto forma di specialità *

* - Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici *

* - Vitamine e preparazioni a base di vitamine *

* - Sulfamidici , ormoni e preparazioni a base di ormoni *

30.04 * Ovatte , garze , bende e prodotti analoghi ( fasciature , sparadrappi , senapismi , ecc . ) , impregnati o ricoperti do sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici , diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo *

Capitolo 31

ex 31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici , esclusi : *

* - Scorie di defosforazione *

* - fosfati di calcio disgregati ( termofosfati e fosfati fusi ) e fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente *

* - Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 % *

31.05 * Altri concimi , prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg *

Capitolo 32 * *

ex 32.01 * Estratti per concia di origine vegetale ; tannici ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua *

ex 32.04 * Sostanze coloranti di origine vegetale ( compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali , esclusi l ' indaco , l ' enna e la clorofilla ) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carnmino e il « kermes » *

ex 32.05 * Sostanze organiche sintetiche ( escluso l ' indaco artificiale ) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra *

32.06 * Lacche coloranti *

ex 32.07 * Altre sostanze coloranti , esclusi : *

* a ) Pigmenti inorganici o di origine minerale , contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio *

* b ) Colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » *

32.08 * Pigmenti , opacizzanti e colori preparati , preparazioni vetrificabili , lustri liquidi e preparazioni simili , per la ceramica , la smalteria o la vetreria , ingobbi , fritta di vetro e altri vetri forma di polvere , di granuli , di lamelle o di fiocchi *

32.09 * Vernici ; pitture all ' acqua , pigmenti all ' acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all ' olio di lino , all ' acqua ragia minerale , all ' essenza di trementina , in una vernice o in altri mezzi , del genere di quelli utilizzati per la preparazzione di pitture ; fogli per l ' impressione a caldo ( carta pastello ) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo *

32.11 * Siccativi preparati *

Capitolo 74 * Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01 , 74.02 , 74.06 e 74.11 *

Capitolo 76 * Alluminio , escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l ' avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri , film , ecc . , previsti dalla voce 92.12 ( ex 76.16 ) *

Capitolo 78 * Piombo *

Capitolo 79 * Zinco , escluse le voci 79.01 , 79.02 e 79.03 *

Capitolo 82 * *

ex 82.01 * Vanghe , pale , picconi , piccozze , zappe , zappette , forche , uncini , rastrelli e raschiatoi ; asce , roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia , cesoie da siepe , cunei ed altri utensili agricoli , orticoli e forestali , a mano *

82.02 * Seghe a mano , lame da seghe di ogni specie ( comprese le frese seghe e le lame non dentate per segare ) *

ex 82.04 * Fucine portatili ; mole con sostegni , a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico *

82.09 * Coltelli a lama trinciante o dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , diversi da quelli della voce 82.06 , e loro lame *

ex 82.11 * Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi *

ex 82.13 * Altri oggetti di coltelleria ( comprese le forbici per potare , le tosatrici , i fenditoi , i coltellacci , le scuri da macellaio e da cucina , i tagliacarta ) , escluse le tosatrici a mano e loro pezzi staccati *

82.14 * Cucchiai , cucchiaioni , forchette , palette da torta , coltelli speciali da pesce o da burro , pinze da zucchero e oggetti simili *

82.15 * Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09 , 82.13 e 82.14 *

Capitolo 83 * Lavori diversi di metalli comuni , esclusi la voce 83.08 , le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno ( ex 83.06 ) , perle e pagliette tagliate ( ex 83.09 ) *

Capitolo 84 * *

ex 84.06 * Motori a scoppio , a benzina , di cilindrata pari o superiore a 220 cm3 ; motori a combustione interna semi-diesel ; motori a combustione interna diesel de potenza pari o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli *

ex 84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore *

ex 84.11 * Pompe , motopompe e turbopompe , per aria e per vuoto ; ventilatori e simili , con motore incorporato , di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg *

ex 84.12 * Gruppi per il condizionamento dell ' aria , per uso domestico , comprendenti , riuniti in un solo corpo , un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l ' umidità *

ex 84.14 * Forni da panetteria e loro pezzi staccati *

ex 84.15 * Armadi ed altri mobili frigoriferi , muniti di un gruppo frigorifero *

ex 84.17 * Scaldacqua e scaldabagni , non elettrici *

84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia *

ex 84.21 * Apparecchi meccanici ( anche a mano ) per spruzzare , cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente , per uso domestico ; apparecchi simili a mano , per uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo , montati su carri , di peso pari o inferiore a 60 kg *

ex 84.24 * Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore , di un peso pari o inferiore a 700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi ; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a dischi , di peso pari o inferiore a 700 kg *

ex 84.25 * Trebbiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccoglitrici a trazione animale ; presse da paglia e da foraggio ; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali *

84.27 * Torchi , pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione , per la fabbricazione del sidro e simili *

ex 84.28 * Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattorie *

84.29 * Macchine , apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi , esclusi le macchine , apparecchi e congegni dei tipi per fattorie *

ex 84.34 * Caratteri ed altri tipi mobili per ma stampa *

ex 84.38 * Navette ; pettini per tessitrici *

ex 84.40 * Lavatrici , anche elettriche , per uso domestico *

ex 84.47 * Macchine utensili , diverse da quelle della voce 84.49 , per segare e piallare il legno , il sughero , l ' osso , l ' ebanite , le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili *

ex 84.56 * Macchine ed apparecchi per agglomerare , formare o modellare le paste ceramiche , il cemento , il gesso ed altre materie minerali *

ex 84.59 * Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone *

84.61 * Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili ( compresi i ruttori di pressione e le valvole termostatiche ) , per tubi , caldaie , serbatoi , vasche , tini ed altri recipienti simili *

ex 84.63 * Riduttori di velocità *

Capitolo 85 * *

ex 85.01 * Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 230 kVA ; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione , la radiotelefonia , la radiotelegrafia e la televisione *

85.03 * Pile elettriche *

85.04 * Accumulatori elettrici *

ex 85.06 * Ventilatori per appartamenti *

85.10 * Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia ( a pile , ad accumulatori , elettromagnetiche , ecc . ) , esclusi gli apparecchi della voce 85.09 *

85.12 * Scaldacqua , scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere ( asciugacapelli , apparecchi per articolare , scaldaferri per arricciare , ecc . ) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti , diverse da quelle della voce 85.24 *

ex 85.17 * Apparecchi elettrici di segnalazione acustica *

ex 85.19 * Apparecchi per l ' interruzione , il sezionamento , la protezione , la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici ( interruttori , commutatori , relè , interruttori di sicurezza , scaricatori , limitatori di sovracorrente , prese di corrente , porta lampada , cassette di giunzione , ecc . ) *

ex 85.20 * Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l ' illuminazione *

ex 85.21 * Tubi catodici per televisori *

85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione *

ex 85.25 * Isolatori di qualsiasi materia *

85.26 * Pezzi isolanti , interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione ( boccole a vite , per esempio ) annegate nella massa , per macchine , apparecchi ed impianti elettrici , esclusi gli isolatori della voce 85.25 *

85.27 * Tubi isolanti e loro raccordi , di metalli comuni , isolati internamente *

Capitolo 87 * *

ex 87.02 * Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci ( esclusi i telai'di cui alla nota 2 del capitolo 87 ) *

87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese le cabine *

ex 87.06 * Telai senza motore e loro parti *

ex 87.11 * Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi *

ex 87.12 * Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulzione per il trasporto degli invalidi *

87.13 * Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e prezzi staccati

Capitolo 89 * *

ex 89.01 * Barche , chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate , imbarcazioni a vela ; imbarcazioni gonfiabili in materie plastiche artificiali *

Capitolo 90 * *

ex 90.01 * Verti da occhialeria *

90.03 * Montature per occhiali , occhialini , occhialetti e oggetti simili e parti di montature *

90.04 * Occhiali ( correttori , protettorie o altri ) , occhialetti , occhialini e o oggetti simili *

ex 90.26 * Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d ' acqua ( volumetrici e tachimetrici ) *

Capitolo 92 * *

92.12 * Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe ; dischi , cilindri , cere , nastri , film , fili , ecc . , preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi *

Capitolo 93 * *

ex 93.04 * Fucili da caccia *

ex 93.07 * Borre per fucili ; cartucce da caccia , cartucce per rivoltelle , pistole , bastoni-fucili , cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per fucili da caccia , di metallo e di cartone ; palle , pallini e pallettoni da caccia *

Capitolo 94 * Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti letterecci e simili , esclusa la voce 94.02 *

Capitolo 96 * Spazzole , spazzolini , pennelli e simili , scope , piumini da cipria e stacci escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06 *

Capitolo 97 * *

97.01 * Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli , come velocipedi , monopattini , cavalli meccanici , automobili a pedale , carrozzelle per bambole e simili *

97.02 * Bambole di ogni specie *

97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento *

ex 97.05 * Stelle filanti e coriandoli *

Capitolo 98 * Lavori diversi esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04 , 98.10 , 98.11 , 98.14 e 98.15 *

ALLEGATO II

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 *

31.02 * Concimi minerali o chimici azotati * 12 340 tonnellate *

31.03 * Concimi minerali o chimici fosfatici * *

31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : * *

* A . altri concimi : * *

* I . contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto , fosforo e potassio * *

* II . contenenti i due elementi fertilizzanti : azote e fosforo * *

* IV . altri * *

ex 73.37 * Caldaie ( diverse da quelle della voce 84.01 ) e radiatori , per il riscaldamento centrale , a riscaldamento non elettrico , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda ( compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata ) , a riscaldamento non elettrico , aventi un ventilatore o un soffiatore a motore , e loro parti , di ghisa , di ferro o di acciaio : * *

* - Caldaie per il riscaldamento centrale * 49 800 UCE *

ex 84.01 * Generatori di vapore d ' acqua o di altri vapori ( caldaie a vapore ) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » * *

* - di potenza inferiore o pari 32 MW * 101 400 UCE *

84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone : * *

* C . altri motori : * *

* ex II . Motori a combustione interna ( con accensione per compressione ) : * *

* - di potenza inferiore a 37 kW * 279 600 UCE *

84.10 * Pompe , motopompe e turbopompe , per liquidi , comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) : * 1 000 000 UCE *

* ex A . Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo , escluse le pompe per la distribuzione di carburanti * *

* B . altre pompe * *

* C . Elevatori per liquidi ( a corona , a norie , a nastri flessibili , ecc . ) * *

84.14 * Forni industriali o per laboratori , ad esclusione dei torni elettrici della voce 85.11 : * *

* ex B . altri : * *

* - Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento * 10 000 UCE *

ex 84.20 * Apparecchi e strumenti per pesare , comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati , ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia , ad eccezione : * 320 000 UCE *

* - delle bilance pesa-bambini * *

* - delle bilance di precisione graduate in g , destinate all ' uso domestico * *

* - dei pesi per qualsiasi bilancia * *

85.01 * Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici ( raddrizzatori , ecc . ) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : * 44 400 UCE *

* A . Macchine generatrici ; motori ( anche con riduttori , variatori o moltiplicatori di velocità ) , convertitori rotanti : * *

* ex II . altri : * *

* - Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt * *

* ex C . Parti e pezzi staccati : * *

* - di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt * *

85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando : * *

* A . Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : * *

* ex III . Apparecchi riceventi , anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : * 3 048 unità *

* - di televisione * 777 300 UCE ( 1 ) *

85.15 ( segue ) * C . Parti e pezzi staccati * 1 500 000 UCE *

* I . Mobili e cofanetti : * *

* ex a ) di legno : * *

* - per apparecchi riceventi per la televisione * *

* ex b ) di altre materie : * *

* - per apparecchi riceventi per la televisione * *

* ex III . altri : * *

* - Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate * *

* - Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione * *

ex 85.23 * Fili , trecce , cavi ( compresi i cavi coassiali ) , nastri , barre e simili , isolati per l ' elettricità ( anche laccati od ossidati anodicamente ) , muniti o non di pezzi di congiunzione : * *

* - Cavi conduttori per antenne di televisione * 66 600 UCE *

87.02 * Autoveicoli con qualsiasi motore , per il trasporto di persone ( compresi quelli da sport ed i filobus ) o di merci : * 103 unità 2 032 000 UCE ( 1 ) *

* A . per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli misti : * *

* I . azionati da motore a scoppio o a combustione interna : * *

* ex a ) Autocorriere , torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm3 : * *

* - Autocorriere , torpedoni e autobus completi * *

* ex b ) altri : * *

* - completi , con più di 6 posti a sedere * *

87.05 * Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso , comprese la cabine : * *

* ex A . Carrozzerie e cabine metalliche destinate all ' industria del montaggio : * *

* - dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A * *

* - degli autoveicoli per il trasporto di persone , compresi gli autoveicoli mistri , con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere * *

87.05 ( segue ) * - degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm3 * 9 800 UCE *

* - degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 ( a ) * *

* ex B . altri : * *

* - Carrozzerie e cabine metalliche , ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere * *

( 1 ) Limitazione complementare espressa in valore .

( a ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .