2016R0759 — IT — 14.10.2016 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/759 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2016

relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 126 dell'14.5.2016, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1793 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2016

  L 274

48

11.10.2016




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/759 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2016

relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 1

Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione dei seguenti prodotti di origine animale destinati al consumo umano sono specificati nelle pertinenti parti dell'allegato I:

a) cosce di rana, parte I;

b) lumache, parte II;

c) gelatina e collagene, parte III;

d) materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, parte IV;

e) materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene, parte V;

f) miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura, parte VI;

g) i seguenti prodotti altamente raffinati, parte VII:

i) solfato di condroitina,

ii) acido ialuronico,

iii) altri prodotti di cartilagine idrolizzata,

iv) chitosano,

v) glucosamina,

vi) caglio,

vii) colla di pesce,

viii) amminoacidi autorizzati come additivi alimentari a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

Articolo 2

Modelli di certificati

1.  I modelli di certificati per le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 sono specificati nell'allegato II come segue:

a) cosce di rana, parte I;

b) lumache, parte II;

c) gelatina, parte III;

d) collagene, parte IV;

e) materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, parte V;

f) materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene, parte VI;

g) miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura, parte VII;

h) i seguenti prodotti altamente raffinati, parte VIII:

i) solfato di condroitina,

ii) acido ialuronico,

iii) altri prodotti di cartilagine idrolizzata,

iv) chitosano,

v) glucosamina,

vi) caglio,

vii) colla di pesce,

viii) amminoacidi autorizzati come additivi alimentari a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Detti certificati devono essere compilati conformemente alle note esplicative di cui all'allegato IV e alle note del pertinente certificato.

2.  È consentito il ricorso alla certificazione elettronica e ad altri sistemi concordati tra l'Unione e il paese terzo in questione.



CAPO 2

TRANSITO DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Articolo 3

Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano il transito attraverso l'Unione di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano dirette verso un paese terzo, immediatamente dopo il transito oppure previo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 2 ), sono specificati nell'allegato I del presente regolamento, rispettivamente nella parte IV e nella parte V.

Articolo 4

Modello di certificato

1.  Il modello di certificato per il transito attraverso l'Unione delle materie prime e delle materie prime trattate di cui all'articolo 3 figura nell'allegato III.

Tale certificato deve essere compilato conformemente alle note che figurano nell'allegato IV e nel pertinente modello di certificato.

2.  È consentito il ricorso alla certificazione elettronica e ad altri sistemi armonizzati a livello dell'Unione.

Articolo 5

Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

1.  In deroga all'articolo 3, il transito su strada o per ferrovia tra gli specifici posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati e contrassegnati con la nota particolare 13 nell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione ( 3 ) di partite delle materie prime o delle materie prime trattate di cui all'articolo 3 del presente regolamento provenienti dalla o destinate alla Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, è autorizzato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata, con un sigillo numerato progressivamente;

b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso l'UE», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata;

c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissibilità della partita al transito è certificata sul documento veterinario comune di entrata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.

2.  Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio dell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3.  L'autorità competente effettua controlli regolari volti ad accertare che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero di partite e ai quantitativi introdotti nell'Unione.



CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 6

Modifiche

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

1) alla sezione I, i capitoli I, II, III e VI sono soppressi;

2) le appendici I, II, III e VI sono soppresse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2003/812/CE è abrogata.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Le partite di prodotti di origine animale per i quali sono stati rilasciati i pertinenti certificati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005 possono continuare a essere introdotte nell'Unione, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 3 dicembre 2016.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori di cui all'articolo 1

PARTE I

COSCE DI RANA

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, ad eccezione di quelli per i quali una restrizione è indicata nella colonna «Restrizioni» di detto allegato, e i seguenti paesi o territori:



CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

MK (1)

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

(1)   Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: codice provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, la quale sarà stabilita a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

PARTE II

LUMACHE

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, ad eccezione di quelli per i quali una restrizione è indicata nella colonna «Restrizioni» di detto allegato, e i seguenti paesi/territori:



CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

MD

Moldova

MK (1)

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

SY

Siria

(1)   Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: codice provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, la quale sarà stabilita a conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

PARTE III

GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE A

Gelatina e collagene derivati da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:



CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

KR

Repubblica di Corea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

▼M1

SEZIONE B

Gelatina e collagene derivati da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e i seguenti paesi o territori:



CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

TW

Taiwan

▼B

SEZIONE C

Gelatina e collagene derivati da prodotti della pesca

Tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

SEZIONE D

Gelatina e collagene derivati da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

PARTE IV

MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E DI COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE A

Materie prime ottenute da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

I paesi terzi, i territori e le loro parti elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tale categoria di carni fresche delle rispettive specie come specificato in detta parte dell'allegato, a meno che tale introduzione sia limitata dalle garanzie supplementari A o F, come indicato nella colonna 5.

SEZIONE B

Materie prime ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame delle rispettive specie come specificato in detta parte di tale allegato.

SEZIONE C

Materie prime ottenute da prodotti della pesca

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, fatte salve le restrizioni specificate nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

SEZIONE D

Materie prime ottenute da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche delle rispettive specie come specificato in detta parte di tale allegato.

PARTE V

MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E DI COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE A

Materie prime trattate ottenute da bovini, ovini, caprini, suini ed equini, sia di allevamento sia selvatici

I paesi terzi, i territori e le loro parti elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:



CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

KR

Repubblica di Corea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

▼M1

SEZIONE B

Materie prime trattate ottenute da pollame, compresi ratiti e selvaggina da piuma

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e i seguenti paesi o territori:



CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

TW

Taiwan

▼B

SEZIONE C

Materie prime trattate ottenute da prodotti della pesca

Tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

SEZIONE D

Materie prime trattate ottenute da leporidi e da mammiferi terrestri selvatici non indicati nella sezione A

I paesi terzi elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.

SEZIONE E

Materie prime trattate di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), e sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004

I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori di cui alla parte IV dell'allegato.

PARTE VI

MIELE, PAPPA REALE E ALTRI PRODOTTI DELL'APICOLTURA DESTINATI AL CONSUMO UMANO

I paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione ( 4 ) e contrassegnati con una «X» nella colonna «Miele» di detto allegato.

PARTE VII

SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINE, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

a) Nel caso delle materie prime ottenute da ungulati compresi gli equidi, i paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi o territori:



CODICE ISO

PAESE/TERRITORIO

KR

Repubblica di Corea

MY

Malaysia

PK

Pakistan

TW

Taiwan

b) Nel caso delle materie prime ottenute da prodotti della pesca, tutti i paesi terzi e i territori elencati nella colonna «Paesi» dell'allegato II della decisione 2006/766/CE, a prescindere dall'indicazione o meno di una restrizione nella colonna «Restrizioni» di detto allegato.

c) Nel caso delle materie prime ottenute da pollame, i paesi terzi e i territori elencati nella colonna 1 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.




ALLEGATO II

Modelli di certificati di cui all'articolo 2

PARTE I

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

image

image

image

PARTE II

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

image

image

image

PARTE III

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

image

image

image

image

image

PARTE IV

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

image

image

image

image

image

PARTE V

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO ( 5 )

image

image

image

image

image

image

image

PARTE VI

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

image

image

image

image

image

image

PARTE VII

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI MIELE, PAPPA REALE E ALTRI PRODOTTI DELL'APICOLTURA DESTINATI AL CONSUMO UMANO

image

image

image

PARTE VIII

MODELLO DI CERTIFICATO PER LE IMPORTAZIONI DI SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINE, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

image

image

image




ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UNIONE, IL TRANSITO IMMEDIATO O DOPO IL MAGAZZINAGGIO, DI MATERIE PRIME O DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA/COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

image

image

image

image




ALLEGATO IV

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

(menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1)

a) I certificati sono rilasciati dal paese terzo esportatore sulla base dei modelli contenuti negli allegati II e III, secondo lo schema di modello che corrisponde ai prodotti di origine animale in questione.

Essi contengono, nel rispetto della numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per qualsiasi paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte di esso.

Se lo Stato membro di destinazione impone per i prodotti di origine animale in questione ulteriori condizioni di certificazione, nell'originale del certificato devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddisfacimento di tali condizioni.

b) Qualora il modello di certificato preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.

c) Per i prodotti di origine animale esportati da uno o più territori o da una o più zone dello stesso paese esportatore elencati o menzionati nell'allegato I, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave, deve essere presentato un certificato unico e distinto.

d) L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

e) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita entra nell'UE e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

f) Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato) si allegano fogli supplementari al certificato, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

g) Se il certificato, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera f), è costituito da più di una pagina, ogni pagina deve essere numerata in basso (indicando il numero della pagina e il numero totale delle pagine) e recare in alto il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

h) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale oppure da un altro ispettore ufficiale designato, ove ciò sia previsto dal modello di certificato. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono l'applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio ( 6 ).

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

i) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a. deve essere assegnato dall'autorità competente.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

( 2 ) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

( 3 ) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

( 4 ) Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

( 5 ) Se non incluse nella parte VI.

( 6 ) Direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28).