02013R1304 — IT — 22.05.2015 — 001.003


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REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio

(GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 470)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/779 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015

  L 126

1

21.5.2015


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 330, 3.12.2016, pag.  7 (1304/2013)

 C2

Rettifica, GU L 176, 12.7.2018, pag.  24 (n. 1304/2013)

►C3

Rettifica, GU L 176, 12.7.2018, pag.  24 (n. 1304/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2

Compiti

1.  L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, migliora l'accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione per tutti e sostiene il passaggio dall'istruzione all'occupazione per i giovani, combatte la povertà, migliora l'inclusione sociale, e promuove l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

2.  L'FSE svolge i compiti di cui al paragrafo 1 sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (la "strategia Europa 2020") e consentendo agli Stati membri di affrontare le loro sfide specifiche per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni correlate ai propri compiti, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma nonché di altre strategie e relazioni nazionali pertinenti.

3.  L'FSE favorisce le persone, comprese le persone svantaggiate quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone di qualsiasi età che devono affrontare la povertà e l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno ai lavoratori, alle imprese, inclusi gli attori dell'economia sociale e gli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture, al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide, riducendo altresì gli squilibri tra la domanda e l'offerta di competenze, e promuovere la buona governance, il progresso sociale e l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.

Articolo 3

Ambito d'applicazione del sostegno

1.  Conformemente agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che corrispondono alle lettere a), b), c) e d) del presente paragrafo e in linea con i suoi compiti, l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:

a) per l'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori":

i) l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;

ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;

iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative;

iv) l'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore;

v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;

vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;

vii) la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati;

b) per l'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione":

i) l'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;

ii) l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom;

iii) la lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità;

iv) miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;

v) la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione;

vi) strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

c) per l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente":

i) riducendo e prevenendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione;

ii) migliorando la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati;

iii) rafforzando la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;

iv) migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato;

d) per l'obiettivo tematico "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente":

i) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

Questa priorità d'investimento si applica solo negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli Stati membri con una o più regioni NUTS di livello 2 di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013;

ii) rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

2.  Attraverso le priorità d'investimento elencate nel paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in primo luogo:

a) sostenendo il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante un miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione mirato all'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;

b) migliorando l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale e dell'e-learning e all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;

c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari e delle competenze imprenditoriali, la formazione dei ricercatori, la condivisione in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;

d) migliorando la competitività e la sostenibilità a lungo termine delle piccole e medie imprese attraverso la promozione della capacità di adattamento delle imprese, dei dirigenti e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano e il sostegno a istituti di istruzione o formazione professionale orientati alla pratica.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

1.  Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e conformi alla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma, nonché, se del caso, nelle altre strategie nazionali intese a contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale e altresì nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.

2.  In ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione definito all'articolo 9, primo comma, punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.  Gli Stati membri perseguono la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

a) per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;

b) per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1;

c) per quanto riguarda le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60 % della dotazione FSE destinata a ciascun programma operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

4.  Gli assi prioritari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sono esclusi dal calcolo delle percentuali indicate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 5

Indicatori

1.  Gli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, gli indicatori specifici di ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato sono comunicati per tutte le priorità di investimento. Gli indicatori di risultato di cui all'allegato II del presente regolamento sono comunicati ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Se del caso, i dati sono disaggregati per genere.

Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori per il 2023. Gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

Per detti indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023, i valori di base sono fissati utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. Gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

2.  In aggiunta al paragrafo 1, gli indicatori di risultato definiti nell'allegato II del presente regolamento sono utilizzati per tutte le operazioni sostenute nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), per l'attuazione dell'IOG. Tutti gli indicatori di cui all'allegato II del presente regolamento sono collegati a un valore obiettivo cumulativo quantificato per il 2023 e a un valore di base.

3.  Unitamente alle relazioni annuali di attuazione, ogni autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascun asse prioritario suddivisi per priorità d'investimento. I dati sono presentati per categorie d'intervento di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per indicatori di output e di risultato. In deroga all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati trasmessi per gli indicatori di output e di risultato si riferiscono ai valori per operazioni attuate parzialmente o integralmente.



CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

1.  La partecipazione dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 all'attuazione dei programmi operativi può assumere la forma di sovvenzioni globali quali definite all'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In questi casi, il programma operativo individua la parte del programma operativo interessata dalla sovvenzione globale, compresa una dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.

2.  Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività sostenute dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che, in base alle esigenze, un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di condivisione in rete, e al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

3.  Al fine di incoraggiare l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 90, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato ad attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7

Promozione della parità tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne mediante l'integrazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante la preparazione, l'esecuzione, la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione dei programmi operativi. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche nell'ambito di tutte le priorità di investimento indicate all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del presente regolamento, al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di lottare contro la femminilizzazione della povertà, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e di lottare contro gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione e nella formazione, e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per tutti nonché di implementare una uguale suddivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini.

Articolo 8

Promozione delle pari opportunità e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple.

Articolo 9

Innovazione sociale

1.  L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle parti sociali.

2.  Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.

3.  La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1.  Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale coinvolge i partner di almeno due Stati membri.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri con un unico programma operativo sostenuto dall'FSE o un unico programma operativo multifondo, in casi debitamente giustificati e tenendo conto del principio di proporzionalità, possono scegliere in via eccezionale di non sostenere azioni di cooperazione transnazionale.

3.  Gli Stati membri, in cooperazione con i relativi partner, possono selezionare i temi per la cooperazione transnazionale tra quelli compresi in un elenco di temi comuni proposto dalla Commissione e approvato dal comitato di cui all'articolo 25 o selezionare altri temi corrispondenti alle loro esigenze specifiche.

4.  La Commissione agevola la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi comuni dell'elenco di cui al paragrafo 3 e, se del caso, altri temi selezionati dagli Stati membri, attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestisce in particolare una piattaforma a livello dell'Unione al fine di facilitare l'istituzione di partenariati transnazionali, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la condivisione in rete, nonché la capitalizzazione e la diffusione dei risultati di maggior rilievo. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché approcci metodologici comuni per la sorveglianza e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11

Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi

1.  In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

2.  In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100 %, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe.

3.  Oltre alla disposizione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i programmi operativi comprendono anche la dotazione delle azioni pianificate sostenute dall'FSE per:

a) gli obiettivi tematici elencati nell'articolo 9, primo comma, punti da 1) a 7), del regolamento (UE) n. 1303/2013 per asse prioritario, a seconda dei casi;

b) l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

1.  L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in aree urbane e rurali, come prevedono gli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, inclusa l'occupazione giovanile, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.  Come integrazione agli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), l'FSE può contribuire allo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate finalizzate ad affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le aree urbane individuate dagli Stati membri in base ai principi di cui ai rispettivi accordi di partenariato.



CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

1.  L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, come disposto all'articolo 120, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2.  L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) l'operazione va a beneficio della zona di programma;

b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma operativo in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma operativo nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché in detto Stato membro siano rispettati gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.

3.  Fino a un limite del 3 % della dotazione di un programma operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo, le spese sostenute al di fuori dell'Unione, sono ammissibili al finanziamento dell'FSE a condizione che riguardino gli obiettivi tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e purché il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate.

4.  Oltre alla spesa di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è altresì ammissibile al finanziamento dell'FSE.

5.  I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1.  Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione.

Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2.  Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile.

3.  Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000  EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.

4.  Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000  EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari conformemente all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 15

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo ambito di applicazione utilizzando strumenti finanziari, inclusi microcrediti e fondi di garanzia.



CAPO IV

INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Articolo 16

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

L'IOG sostiene la lotta alla disoccupazione giovanile nelle regioni ammissibili dell'Unione fornendo supporto alle azioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento. L'iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un'occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni.

Ai fini dell'IOG per il 2014-2015, per "regioni ammissibili" si intendono le regioni di livello NUTS 2 con tassi di disoccupazione giovanile, per i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni, superiori al 25 % nel 2012 e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile era cresciuto in misura superiore al 30 % nel 2012, le regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 20 % nel 2012.

Le risorse dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nell'ambito della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento(UE) n. 1311/2013. Onde individuare le regioni ammissibili all'IOG per il periodo 2016-2020, il riferimento ai dati del 2012 di cui al secondo comma è inteso come riferimento agli ultimi dati annuali disponibili. La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive segue le stesse fasi dell'assegnazione iniziale a norma dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013.

D'intesa con la Commissione, gli Stati membri possono decidere di destinare un importo limitato, non superiore al 10 % dei fondi dell'IOG, ai giovani residenti in sottoregioni con alti livelli di disoccupazione giovanile che si trovano al di fuori delle regioni ammissibili di livello NUTS 2.

Articolo 17

Concentrazione tematica

La dotazione specifica dell'IOG non è considerata ai fini del calcolo della concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

Articolo 18

Programmazione

L'IOG è integrata nella programmazione dell'FSE a norma dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono le modalità per la programmazione dell'IOG nel rispettivo accordo di partenariato e nei loro programmi operativi.

Le modalità per la programmazione possono assumere una o più delle seguenti forme:

a) un apposito programma operativo;

b) un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;

c) una parte di uno o più assi prioritari.

Gli articoli 9 e 10 del presente regolamento si applicano anche all'IOG.

Articolo 19

Monitoraggio e valutazione

1.  In aggiunta alle funzioni del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio esamina almeno una volta all'anno l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

2.  Le relazioni di attuazione annuali e la relazione finale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, contengono ulteriori informazioni sull'attuazione dell'IOG. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Commissione partecipa alla discussione annuale del Parlamento europeo su tali relazioni.

3.  Da aprile 2015 e negli anni successivi, e contemporaneamente alla relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione i dati strutturati per ciascun asse prioritario o sua parte che sostenga l'IOG. I dati degli indicatori trasmessi si riferiscono ai valori degli indicatori di cui agli allegati I e II del presente regolamento e, se del caso, degli indicatori specifici del programma. Essi riguardano operazioni attuate parzialmente o integralmente.

4.  La relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, se del caso, la relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la relazione di attuazione annuale presentata entro il 31 maggio 2016, presentano le risultanze principali delle valutazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito alla qualità delle offerte di lavoro ricevute dai partecipanti all'IOG, incluse le persone svantaggiate, i giovani che provengono da comunità emarginate e che hanno lasciato il sistema scolastico senza una qualifica. Le relazioni contengono inoltre informazioni e valutazioni in merito ai loro progressi nel percorso di istruzione, nel trovare lavori sostenibili e decorosi e nel percorso di apprendistato o in tirocini di qualità.

5.  Nelle relazioni sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1303/2013 figurano informazioni addizionali sull'IOG e si valuta la sua attuazione. La Commissione trasmette al Parlamento europeo una sintesi di tali relazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del suddetto regolamento e partecipa alla discussione del Parlamento europeo su tali relazioni.

6.  L'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno congiunto del FSE e della dotazione specifica dell'IOG e dell'attuazione della garanzia per i giovani sono valutate almeno due volte nel corso del periodo di programmazione.

La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 20

Misure di informazione e comunicazione

1.  I beneficiari garantiscono che i partecipanti alle operazioni siano espressamente informati del sostegno dell'IOG fornito attraverso il finanziamento dell'FSE e la dotazione specifica dell'IOG.

2.  Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione disposto per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altri certificati, contiene una dichiarazione attestante che l'operazione è stata sostenuta dall'IOG.

Articolo 21

Assistenza tecnica

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata dagli Stati membri per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

Articolo 22

Sostegno finanziario

1.  La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG.

2.  Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario.

3.  Quando l'IOG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato.

La dotazione specifica dell'IOG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale.

Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'IOG.

▼M1

Articolo 22 bis

Pagamento del prefinanziamento iniziale supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'IOG

1.  Oltre al prefinanziamento iniziale versato a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2015 è versato un prefinanziamento iniziale supplementare dalla dotazione specifica per l'IOG a tutti i programmi operativi sostenuti dall'IOG, a prescindere dalla modalità di programmazione conformemente all'articolo 18 del presente regolamento, al fine di aumentare al 30 % il prefinanziamento iniziale dalla dotazione specifica per l'IOG (il «prefinanziamento iniziale supplementare»).

2.  Ai fini del calcolo del prefinanziamento iniziale supplementare, sono detratti gli importi versati dalla dotazione specifica per l'IOG al programma operativo conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3.  Qualora entro il 23 maggio 2016 gli Stati membri non presentino domande di pagamento intermedio in cui il contributo dell'Unione dall'IOG sia pari ad almeno il 50 % del prefinanziamento iniziale supplementare, essi rimborsano alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato a norma del paragrafo 1. Tale rimborso non ha effetti sul contributo dalla dotazione specifica dell'IOG al programma operativo in questione.

▼B

Articolo 23

Gestione finanziaria

In aggiunta all'articolo 130 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quando la Commissione rimborsa i pagamenti intermedi e paga il saldo finale dell'IOG per asse prioritario, essa assegna il rimborso a carico del bilancio dell'Unione in parti uguali tra l'FSE e la dotazione specifica dell'IOG. Una volta che tutte le risorse di una dotazione specifica per l'IOG sono state rimborsate, la Commissione assegna i rimborsi restanti del bilancio dell'Unione all'FSE.

La Commissione assegna il rimborso a carico dell'FSE tra le categorie di regioni secondo il rapporto di cui all'articolo 22, paragrafo 2.



CAPO V

DELEGHE DI POTERE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è conferito alla Commissione a decorrere da 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Comitato di cui all'articolo 163 TFUE

1.  La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato FSE") istituito ai sensi dell'articolo 163 TFUE.

2.  Il membro della Commissione incaricato della presidenza del comitato FSE può delegare tale funzione a un alto funzionario della Commissione. Le funzioni di segreteria del comitato FSE sono espletate dalla Commissione.

3.  Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.

4.  Il comitato FSE comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello dell'Unione.

5.  Il comitato FSE può invitare alle proprie riunioni rappresentanti senza diritto di voto della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti nonché rappresentanti senza diritto di voto delle pertinenti organizzazioni della società civile, se l'ordine del giorno della riunione richiede la loro partecipazione.

6.  Il comitato FSE:

a) è consultato sui progetti di decisioni della Commissione relativi ai programmi operativi e alla programmazione in caso di contributo dell'FSE;

b) è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo dell'FSE, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano l'FSE;

c) approva l'elenco dei temi comuni per la cooperazione transnazionale di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

7.  Il comitato FSE può fornire pareri su:

a) questioni connesse al contributo dell'FSE all'attuazione della strategia Europa 2020;

b) questioni concernenti il regolamento (UE) n. 1303/2013 pertinenti per l'FSE;

c) questioni connesse all'FSE a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 6.

8.  I pareri del comitato FSE sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo per informazione. La Commissione informa il comitato FSE del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1.  Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1081/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013. Detto regolamento o tali altri atti normativi applicabili continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a detti interventi o alle operazioni interessate fino alla loro chiusura.

2.  Le richieste di contributo presentate o approvate a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 anteriormente al 1o gennaio 2014 restano valide.

Articolo 27

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 28

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 164 TFUE.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE

1)   Indicatori comuni di output per i partecipanti

Per "partecipanti" ( 2 ) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'FSE, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Le altre persone non sono considerate come partecipanti. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*;

 i disoccupati di lungo periodo*;

 le persone inattive*;

 le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*;

 i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*;

 le persone di età inferiore a 25 anni*

 le persone di età superiore a 54 anni*;

 di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*;

 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*;

 i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*;

 i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*;

 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*;

 i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico*;

 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico*;

 i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**;

 i partecipanti con disabilità**;

 le altre persone svantaggiate**.

Il numero totale dei partecipanti sarà calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di output.

Tali dati sui partecipanti a un'operazione sostenuta dall'FSE sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

 i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa*;

 le persone provenienti da zone rurali* ( 3 );

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

2)

Indicatori comuni output per gli enti sono:

 numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative;

 numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro;

 numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;

 numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3)

Indicatori comuni di risultato a breve termine per i partecipanti sono:

 partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nella relazione di attuazione annuale di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutti i dati saranno suddivisi per genere.

▼C3

4)

Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti sono:

 partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento**.

Questi dati sono comunicati nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. ESSI sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione sarà garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

▼B




ALLEGATO II

Indicatori di risultato dell'IOG

Questi dati sono forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nella relazione che sarà presentata nell'aprile 2015 come previsto dall'articolo 19, paragrafo 3, del presente regolamento. Tutti i dati sono suddivisi per genere.

1)   Indicatori comuni di risultato immediati concernenti i partecipanti

Per "partecipanti" ( 4 ) si intendono le persone che beneficiano direttamente di un intervento dell'IOG, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche.

Gli indicatori di risultato immediato sono:

 partecipanti disoccupati che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;

 partecipanti disoccupati che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti disoccupati impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che acquisiscano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti disoccupati di lunga durata che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;

 partecipanti disoccupati di lunga durata che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti disoccupati di lunga durata impegnati in un percorso di istruzione/formazione, che ottengano una qualifica o un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che completano l'intervento finanziato a titolo dell'IOG*;

 partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che ricevono un'offerta di lavoro, istruzione e formazione continua, apprendistato o tirocinio al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che sono impegnati in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica o in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento*.

▼C3

2)   Indicatori comuni di risultato a più lungo termine per i partecipanti

Gli indicatori di risultato a più lungo termine sono:

 partecipanti che, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento, prendono parte a programmi di istruzione e formazione continua, programmi di formazione per l'ottenimento di una qualifica, apprendistati o tirocini*;

 partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*;

 partecipanti che esercitano un'attività autonoma sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento*.

I dati per indicatori di risultato a più lungo termine sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascuna priorità di investimento. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

▼B




ALLEGATO III



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1081/2006del Parlamento europeo e del Consiglio

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

 

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

 

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 10

 

Articolo 11

 

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

 

Articolo 14

 

Articolo 15

 

Articoli da 16 a 23

 

Articolo 24

 

Articolo 25

Articolo 12

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 29



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (Cfr. pag. 289 della presente Gazzetta ufficiale).

( 2 ) Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31), in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso il diritto nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).

( 3 ) I dati sono raccolti al livello delle unità amministrative più piccole (unità amministrative territoriali 2), a norma del regolamento (CE) No 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

( 4 ) Le autorità di gestione predispongono un sistema che registra e memorizza i dati dei partecipanti individuali in formato elettronico di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo * sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo ** riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva 95/46/CE. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, in ragione di un interesse pubblico rilevante, deroghe aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE sia attraverso la legislazione nazionale sia mediante decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE).