2013R1239 — IT — 01.07.2016 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

(GU L 325 dell'5.12.2013, pag. 66)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1054 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016

  L 173

44

30.6.2016




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese



Articolo 1

1.  È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00 , ex 8501 32 00 , ex 8501 33 00 , ex 8501 34 00 , ex 8501 61 20 , ex 8501 61 80 , ex 8501 62 00 , ex 8501 63 00 , ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310081 , 8501310089 , 8501320041 , 8501320049 , 8501330061 , 8501330069 , 8501340041 , 8501340049 , 8501612041 , 8501612049 , 8501618041 , 8501618049 , 8501620061 , 8501620069 , 8501630041 , 8501630049 , 8501640041 , 8501640049 , 8541409021 , 8541409029 , 8541409031 e 8541409039 ), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

 caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

 prodotti fotovoltaici a film sottile,

 prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

 moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

2.  Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:



Società

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd; Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

4,9 %

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3 %

B797

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science and Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5 %

B791

JingAo Solar Co. Ltd.

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

5,0 %

B794

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

11,5 %

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

11,5 %

B927

Delsolar (Wujiang) Co. Ltd

0 %

B792

Renesola Jiangsu Ltd

Renesola Zhejiang Ltd

4,6 %

B921

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

6,5 %

B845

Società elencate nell'allegato

6,4 %

 

Tutte le altre società

11,5 %

B999  (1)

(1)   Per le società elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione parallelo antidumping (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale), il codice addizionale TARIC è ivi indicato.

3.  Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.  Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021 , 8541409029 , 8541409031 e 8541409039 ), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall'articolo 1, a condizione che:

a) una società il cui nome figura nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch'essa iscritta nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell'Unione a essa collegate operanti come importatori che procedano all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all'immissione delle merci in libera pratica nell'Unione;

b) siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato 2 del presente regolamento;

c) siano corredate da un certificato d'impegno per l'esportazione a norma dell'allegato 3 del presente regolamento; e

d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2.  All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

b) laddove la Commissione ritiri l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 597/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell'elenco di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le transazioni che non beneficiano di un'esenzione dai dazi antisovvenzioni. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato 4 del presente regolamento.

Articolo 4

La registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è sospesa.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso cessa di produrre effetti il 7 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO 1



Nome della società

Codice addizionale TARIC

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

ERA Solar Co. Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD.

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co., Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Jinzhou Yangguang Energy Co., Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

▼M1

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd.

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd.

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd.

Konca Solar Cell Co. Ltd.

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd.

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

▼B

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

▼M1

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

▼B

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924




ALLEGATO 2

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».

2. La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.

3. Il numero della fattura commerciale.

4. La data di emissione della fattura commerciale.

5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

 il numero di codice del prodotto (NCP),

 le specifiche tecniche dell'NCP,

 il numero di codice del prodotto della società (CPS),

 il codice NC,

 il quantitativo (indicato in unità, espresse in watt).

7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

 prezzo unitario (watt),

 le condizioni di pagamento applicabili,

 i termini di consegna applicabili,

 sconti e riduzioni complessivi.

8. La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»




ALLEGATO 3

CERTIFICATO D'IMPEGNO PER L'ESPORTAZIONE

Nel certificato d'impegno per l'esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. Il nome, l'indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).

2. La ragione sociale della società di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione che rilascia la fattura commerciale.

3. Il numero della fattura commerciale.

4. La data di emissione della fattura commerciale.

5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6. La descrizione esatta delle merci, comprendente:

 il numero di codice del prodotto (NCP),

 le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),

 il codice NC,

7. L'esatta quantità in unità esportate, espressa in watt.

8. Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.

9. Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all'impegno e che il suo rilascio avviene nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l'impegno.»

10. Data

11. Firma e sigillo della CCCME.




ALLEGATO 4

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci assoggettate ai dazi antisovvenzioni vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING E COMPENSATIVI».

2. La ragione sociale della società che emette la fattura commerciale.

3. Il numero della fattura commerciale.

4. La data di emissione della fattura commerciale.

5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.

6. Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

 il numero di codice del prodotto (NCP),

 le specifiche tecniche dell'NCP,

 il numero di codice del prodotto della società (CPS),

 il codice NC,

 il quantitativo (indicato in unità, espresse in watt).

7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

 prezzo unitario (watt),

 le condizioni di pagamento applicabili,

 i termini di consegna applicabili,

 sconti e riduzioni complessivi.

8. Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.



( 1 ) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

( 2 ) GU C 340 dell'8.11.2012, pag. 13.

( 3 ) GU C 269 del 6.9.2012, pag. 5.

( 4 ) Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, dell'1 marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 2).

( 6 ) Cfr. pagina 214 della presente Gazzetta ufficiale.

( 7 ) Relazione dell'organo di appello, «Comunità europee — Misure in materia di amianto e di prodotti contenenti amianto», WT/DS135/AB/R, adottato il 5 aprile 2001.

( 8 ) Causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio; causa T-314/06, Whirlpool Europe/Consiglio.

( 9 Calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006 (provv.); regolamento (CE) n. 1472/2006 della Commissione, del 5 ottobre 2006 (def.).

( 10 ) Causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, punto 133.

( 11 ) Causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, punto 135.

( 12 ) Capo 10, sezione 1, del dodicesimo piano quinquennale: «Nel settore delle nuove energie, focalizzazione sullo sviluppo (…) dell'utilizzo dell'energia solare e della produzione di energia fotovoltaica e fototermica».

( 13 ) Sezione III.ii.1 del dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica.

( 14 ) Sezione III.iii.1 del dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica.

( 15 ) Sezione III.ii.3 del dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica.

( 16 ) Sezione VI.i del dodicesimo piano quinquennale per l'industria solare fotovoltaica.

( 17 ) Capo Orientamenti e priorità della ristrutturazione industriale, articolo 5 della decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.

( 18 ) Capo III, articolo 17 della decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.

( 19 ) Articolo 7, paragrafi 1 e 3, della decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2010, diretta a incentivare lo sviluppo di 7 nuovi settori strategici.

( 20 ) Sezione VII, capi 1 e 5 del piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020).

( 21 ) Articolo 18 della legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico.

( 22 ) Ibidem.

( 23 ) Articolo 34 della legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico.

( 24 ) Fatta eccezione per alcuni istituti finanziari statali.

( 25 ) Piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020); repertorio di prodotti ad alta tecnologia cinesi per l'esportazione; elenco di prodotti di nuova e alta tecnologia per l'esportazione; legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82 del Presidente della RPC); regolamenti provvisori sulla gestione del piano nazionale in materia di scienza e tecnologia e misura provvisoria sulla gestione del progetto di piano nazionale in materia di scienza e tecnologia.

( 26 ) Ad esempio, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) individua il settore dell'energia solare come un settore chiave e prevede di «mettere al primo posto la finanza» o «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere un sostegno creditizio agevolato ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica» o propone alcuni regimi di agevolazione fiscale di cui hanno effettivamente usufruito i produttori esportatori inclusi nel campione. Anche il repertorio di prodotti ad alta tecnologia cinesi per l'esportazione e l'elenco di prodotti di nuova e alta tecnologia per l'esportazione appaiono molto pertinenti per il settore del fotovoltaico, dato che alla maggior parte dei produttori esportatori inclusi nel campione è stata riconosciuta la qualifica di impresa di nuova e alta tecnologia. Per quanto riguarda la legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico, essa incarica, tra l'altro, gli istituti finanziari che sostengono gli obiettivi politici a dare priorità allo sviluppo di settori di nuova e alta tecnologia (in cui rientra anche il settore del fotovoltaico). Anche i regolamenti provvisori sulla gestione del piano nazionale in materia di scienza e tecnologia e la misura provvisoria sulla gestione del progetto di piano nazionale in materia di scienza e tecnologia intervengono direttamente nell'organizzazione e nella gestione di alcuni progetti fotovoltaici.

( 27 ) Ad esempio, China Bohai Bank, Guangdong Development Bank, Huishang Bank, Bank of Shanghai, Shenzhen Development Bank.

( 28 ) Lettera in preparazione della verifica in loco della Commissione del 25 marzo 2013, pag. 7: «La Commissione chiederà spiegazioni sulle informazioni chieste nell'appendice A del questionario. Le domande poste nel corso della verifica riguarderanno le lettere da a) a r) dell'appendice A». Lettera g) dell'appendice A: Indicare ciascun azionista della banca/istituto finanziario che possiede almeno l'1 % delle azioni o del valore della società ed elencare le attività di questi azionisti nella tabella Excel di cui all'appendice A-1.

( 29 ) Articolo 33 della legge della RPC sulla regolamentazione e sulla vigilanza nel settore bancario: L'autorità di regolamentazione bancaria, in base alle esigenze in vista dell'espletamento delle proprie funzioni, ha il potere di imporre agli istituti finanziari del settore bancario di presentare, in conformità alla pertinente regolamentazione, i propri bilanci, conti economici, altri documenti contabili, relazioni statistiche, nonché informazioni concernenti operazioni commerciali e di gestione, nonché le relazioni di revisione contabile elaborate da revisori pubblici abilitati.

( 30 ) Lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione del 30 gennaio 2013, domanda C-III-A.A.

( 31 ) Non compilato dalla Bank of China, ma dal governo della RPC per conto di questa.

( 32 ) La visita di verifica era originariamente prevista dal 15 al 19 aprile 2013.

( 33 ) Preambolo della costituzione del partito comunista cinese.

( 34 ) Documento WT/DS379/AB/R dell'11 marzo 2011.

( 35 ) Punto 317 della relazione AB.

( 36 ) Punto 290 della relazione AB.

( 37 ) Punto 297 della relazione AB.

( 38 ) http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000204417.PDF

( 39 ) Documento WT/TPR/S/230 pag. 79, aprile 2010.

( 40 ) Documento WT/TPR/S/264 pag. 122, luglio 2012.

( 41 ) Ibidem.

( 42 ) L'articolo 15 dello statuto della China Development Bank (CDB) sancisce che la CDB persegue l'obiettivo commerciale, tra l'altro, «di promuovere la strategia di sviluppo a medio e a lungo termine dell'economia nazionale». Inoltre il bilancio della CDB per l'esercizio finanziario 2011 recita: «La banca e le sue controllate (denominate collettivamente “il gruppo”) si adoperano per rafforzare la competitività della Cina e per migliorare il tenore di vita della sua popolazione, a sostegno delle principali strategie e politiche a medio e lungo termine dello Stato, attraverso le proprie attività a medio e a lungo termine nel settore dei prestiti, degli investimenti, dei titoli e del leasing» e «In risposta all'invito dello Stato di incoraggiare le imprese nazionali ad entrare nel processo di internazionalizzazione, il gruppo svolge anche un'ampia gamma di attività incentrate sulla cooperazione internazionale».

( 43 ) Ricerca della Deutsche Bank sul settore bancario cinese: «Ripe for the next stage», 7 dicembre 2006.

( 44 ) «China Trade Policy Review», documento WT/TPR/S/264, pag. 122, punto 98.

( 45 ) «China 2030 Building a modern, harmonious, and creative society», The World Bank and Development Research Center of the State Council, RPC, pagg. 28-29, 125.

( 46 ) Indagini economiche dell'OCSE: «China 2010», pag. 55 «il principale scopo della soglia minima per i tassi applicati ai prestiti e del massimale dei tassi di deposito della PBOC è quello di salvaguardare la redditività del settore bancario partecipato in misura predominante dallo Stato. Ampliando progressivamente il margine tra i tassi standard di prestito e di deposito, il PBOC ha effettivamente trasferito sui mutuatari e sui risparmiatori cinesi alcuni dei costi della ristrutturazione bancaria, pur riducendolo nel 2008-2009. L'esistenza di tassi standard mina tuttavia l'incentivazione delle banche commerciali a valutare adeguatamente i rischi e soffoca la concorrenza nel settore bancario».

( 47 ) Informazioni ricavate dalla ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank, pagg. 3-4.

( 48 ) Informazioni tratte dalla relazione monetaria cinese per il secondo trimestre del 2010, del 5 agosto 2010, pag. 10, redatta dal gruppo di analisi della politica monetaria della People's Bank of China (PBOC).

( 49 ) Informazioni trasmesse dal governo della RPC, informazioni ricavate dallo statuto e dai bilanci annuali di talune banche e informazioni tratte da Internet (ad esempio, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42380.pdf).

( 50 ) Considerando 169 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013 (GU L 73 del 15.3.2013, p.16).

( 51 ) Legge della RPC sulle banche commerciali (articolo 34).

( 52 ) Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.

( 53 ) Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82).

( 54 ) Documento di lavoro dell'FMI, «Progress in China's Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?», WP/06/71, marzo 2006 (cfr. pagg. 3-4, 13, 18-20).

( 55 ) Documento di lavoro dell'FMI, «Interest Rate Liberalization in China», WP/09/171, agosto 2009 (cfr. pagg. 3-4, 21-23).

( 56 ) Relazione dell'FMI per paese, «PRC: 2010 Article IV Consultation», n. 10/238, luglio 2010, (cfr. pagg. 22, 24 e 28-29).

( 57 ) «OECD 2010 Economic Survey of China», febbraio 2010 (cfr. capo 3, pagg. 71, 73-81, 97).

( 58 ) «OECD China's Financial Sector Reforms», documento di lavoro n. 747 del dipartimento economico, ECO/WKP (2010) 3, 1o febbraio 2010 (cfr. pagg. 2, 8-15, 36).

( 59 ) Si vedano le conclusioni sugli enti pubblici al considerando 53.

( 60 ) Articolo VII della decisione del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2010 finalizzata a incentivare lo sviluppo di 7 nuove industrie strategiche.

( 61 Piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020), sezione III, capo 1.

( 62 Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82 del Presidente della Repubblica popolare cinese), articolo 18.

( 63 Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82 del Presidente della Repubblica popolare cinese), articolo 34.

( 64 ) Articolo 34 della legge sulle banche commerciali.

( 65 ) Documento WT/TPR/S/264 pag. 122, luglio 2012.

( 66 ) Legge della RPC sulle banche commerciali (articolo 34).

( 67 ) Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale.

( 68 ) Legge della RPC sui progressi in campo scientifico e tecnologico (decreto n. 82).

( 69 ) http://english.caixin.com/2012-04-19/100381773.html

( 70 ) L'autorità di regolamentazione del settore bancario cinese (China Banking Regulatory Commission — CBRC) ha deciso che le banche commerciali in Cina possono acquistare le obbligazioni della CDB (ciò vale esclusivamente per i titoli della CDB), attribuendo loro un rischio pari a zero. In pratica ciò significa che le banche non sono tenute a effettuare accantonamenti a titolo precauzionale a fronte di queste attività se detengono tali obbligazioni, il che ha un impatto sull'accesso al capitale e consente alla banca di ottenere risorse finanziarie a basso costo. I rendimenti delle obbligazioni della CDB sono di norma più elevati dei tassi di interesse di riferimento sui depositi, ma inferiori al tasso di interesse sui prestiti: il risultato è che, acquistando le obbligazioni prive di rischio della CDB, le banche commerciali cinesi possono guadagnare facilmente denaro. Rappresentando questa una fonte di reddito costante, le banche possono permettersi di erogare prestiti a tassi agevolati a taluni settori in quanto possono compensare i minori proventi grazie al meccanismo descritto.

( 71 ) Relazione del panel, «Comunità europee e determinati Stati membri — Misure nell'ambito del commercio di aeromobili civili di grandi dimensioni», WT/DS316/R (30 giugno 2010), punti 7.735-7.738.

( 72 ) http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm

( 73 ) Relazione dell'organo di appello «USADazi antidumping e compensativi (Cina)», punto 317.

( 74 ) Relazione dell'organo di appello «USADazi antidumping e compensativi (Cina)», punto318.

( 75 ) http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation e http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526

( 76 ) http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm

( 77 ) http://www.stewartlaw.com/Article/ViewArticle/608, Stewart and Stewart, «How trade rules can help level the export financing playing field: New developments and a path forward for 2013»: «Sinosure, l'agenzia ufficiale cinese di assicurazione dei crediti all'esportazione, opera con una significativa perdita cumulativa per lo Stato, il che testimonia che il suo sostegno è fortemente sovvenzionato» e «da un'analisi dei bilanci annuali di Sinosure dal 2002 al 2011 emerge una perdita operativa complessiva di RMB 3,3 miliardi».

( 78 ) Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/US-Exim_Bank

( 79 ) Considerando 116 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della RPC (GU L 128 del 14 maggio 2011, pag. 18).

( 80 ) Considerando 226 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC (GU L 73 del 15 marzo 2013, pag. 16).

( 81 ) Avviso di gara d'appalto per l'assegnazione di terreni edificabili statali per uso industriale con diritto d'uso di terreni a Yangzhou (parcelle n. 2008G017, 2008G018 e 2008G019, amministrazione delle risorse fondiarie municipali di Yangzhou, 30 gennaio 2008.

( 82 ) Avviso sul trasferimento di diritti d'uso di terreni statali (2009-02) a Tianwei pubblicato dall'amministrazione fondiaria municipale di Baoding, articolo 7.

( 83 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013, considerando 116.

( 84 ) George E. Peterson, «Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option», documento di lavoro della Banca mondiale 4043, 7 novembre 2006, documento di lavoro dell'FMI (WP/12/100), «An End to China's Imbalances», aprile 2012, pag. 12.

( 85 ) Documento di lavoro dell'FMI (WP/12/100), «An End to China's Imbalances», aprile 2012, pag. 12.

( 86 ) Relazione AB «Messico — Riso», punti 289 e 293, relazione del Panel, «Cina — GOES», punti 7.296 e 7.302.

( 87 ) I dati statistici relativi alle banche sono stati chiesti nella sezione III.A.A del questionario originario, a pag. 4 dell'allegato 1 della lettera di richiesta di maggiori informazioni e a pag. 7 della lettera in preparazione della verifica in loco.

( 88 ) Relazione dell'organo di appello «US-Anti-dumping and Countervailing Duties (China)», paragrafo 356.

( 89 ) «Si prega gentilmente di fornire le informazioni già chieste nel questionario, in ogni caso almeno quelle per le banche nelle quali il governo della RPC ha una partecipazione azionaria diretta o indiretta».

( 90 ) Dodicesimo piano quinquennale per il settore del fotovoltaico solare, prefazione.

( 91 ) Dodicesimo piano quinquennale finalizzato allo sviluppo sociale ed economico nazionale della Repubblica popolare cinese, parte XVI e capitolo 61.

( 92 ) Relazione dell'organo di appello, «Stati UnitiDazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina».

( 93 ) Relazione dell'organo di appello, «Stati UnitiAcciai laminati a caldo», punto 99.

( 94 ) Relazione del panel «Stati UnitiDazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina», punto 16.9.

( 95 ) Relazione del panel «CESalmone», punto 7.358.

( 96 ) Articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009).

( 97 ) Articolo 32 della costituzione del PCC.

( 98 ) Articolo 19 della legge sulle imprese della Repubblica popolare cinese, http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/11/content_21898292.htm

( 99 ) Relazione del panel «CEAeromobili», paragrafo 7.743.

( 100 ) http://www.chinaafricarealstory.com/2011/08/china-development-banks-3-billion-line.html, «Le condizioni della linea di credito della CDB differiscono fra le due tranche. La prima, di 1,5 miliardi di dollari, avrà una durata di 20 anni compreso un periodo di grazia di 5 anni. Il tasso d'interesse sarà di sei mesi LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) più un margine del 2,95 %, con una commissione d'impegno dell'1 % e una commissione iniziale dello 0,25 %. Le condizioni della seconda tranche di 1,5 miliardi di dollari sono: scadenza a 15 anni compreso un periodo di grazia di 5 anni, tasso d'interesse a sei mesi LIBOR più un margine del 2,28 % e probabilmente le stesse commissioni».

( 101 ) Relazione del panel, «Stati UnitiDazi antidumping definitivi compensativi su taluni prodotti provenienti dalla Cina», punto 10.187.

( 102 ) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag.16.)

( 103 ) Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles.

( 104 ) Regolamento (UE) n. 513/2013.

( 105 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

( 106 ) 2013/423/UE: Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).

( 107 ) Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93)