2013D0184 — IT — 30.04.2015 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE 2013/184/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC

(GU L 111, 23.4.2013, p.75)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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 M1

DECISIONE 2014/214/PESC DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2014

  L 111

84

15.4.2014

►M2

DECISIONE (PESC) 2015/666 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 2015

  L 110

14

29.4.2015




▼B

DECISIONE 2013/184/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar ( 1 ).

(2)

Alla luce degli sviluppi in Myanmar/Birmania e al fine di incoraggiare il proseguimento di cambiamenti positivi, è opportuno revocare tutte le misure restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(3)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2010/232/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Myanmar/Birmania di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di detto territorio.

2.  Sono vietati:

a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Myanmar/Birmania o destinati ad essere utilizzati in detto paese;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Myanmar/Birmania o destinati ad essere utilizzati in detto paese;

c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1.  L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;

c) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;

d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2.  L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

▼M2

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2016. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B

Articolo 4

La decisione 2010/232/PESC è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



( 1 ) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.