2013D0184 — IT — 30.04.2015 — 002.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE 2013/184/PESC DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2013 (GU L 111, 23.4.2013, p.75) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
L 111 |
84 |
15.4.2014 |
||
L 110 |
14 |
29.4.2015 |
DECISIONE 2013/184/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 aprile 2013
relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar ( 1 ). |
(2) |
Alla luce degli sviluppi in Myanmar/Birmania e al fine di incoraggiare il proseguimento di cambiamenti positivi, è opportuno revocare tutte le misure restrittive, ad eccezione dell'embargo sulle armi e dell'embargo sul materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna. |
(3) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2010/232/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Myanmar/Birmania di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di detto territorio.
2. Sono vietati:
a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Myanmar/Birmania o destinati ad essere utilizzati in detto paese;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Myanmar/Birmania o destinati ad essere utilizzati in detto paese;
c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).
Articolo 2
1. L'articolo 1 non si applica:
a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;
c) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni,
purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.
2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Myanmar/Birmania da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2016. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 4
La decisione 2010/232/PESC è abrogata.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
( 1 ) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.