2011R0677 — IT — 01.01.2015 — 003.001


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REGOLAMENTO (UE) N. 677/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2011

recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 185, 15.7.2011, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 390/2013 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2013

  L 128

1

9.5.2013

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 970/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014

  L 272

11

13.9.2014




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REGOLAMENTO (UE) N. 677/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2011

recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) ( 1 ), in particolare l’articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) ( 2 ), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo del regolamento (CE) n. 551/2004 è di sostenere la nozione di uno spazio aereo operativo maggiormente integrato nell’ambito della politica comune dei trasporti e di stabilire procedure comuni di configurazione, pianificazione e gestione che garantiscano lo svolgimento efficiente e sicuro della gestione del traffico aereo. Occorre che le funzioni di rete siano tese a sostenere iniziative a livello nazionale e a livello di blocchi funzionali di spazio aereo.

(2)

È necessario che le funzioni di rete siano un «servizio di interesse generale» per la rete del trasporto aereo europeo e contribuiscano allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo, garantendo il livello richiesto di funzionamento, compatibilità e coordinamento delle attività, ivi comprese le attività tese a ottimizzare l’uso di risorse limitate.

(3)

Occorre che la configurazione della rete europea delle rotte e il coordinamento delle risorse limitate in base al regolamento (CE) n. 551/2004 avvengano lasciando impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa ai sensi del regolamento (CE) n. 549/2004.

(4)

La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ( 3 ) istituisce un quadro politico e giuridico per l’area in questione.

(5)

È necessario istituire un organismo imparziale e competente (il gestore della rete) con la funzione di svolgere tutti i compiti necessari all’esecuzione delle funzioni di rete previste dal regolamento (CE) n. 551/2004.

(6)

Occorre che la rete di rotte europea miri a ottimizzare le rotte secondo una prospettiva «gate-to-gate» lungo tutte le fasi del volo, con particolare attenzione all’efficienza dello stesso e agli aspetti ambientali.

(7)

Viene riconosciuta l’attività dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e di Eurocontrol nella progettazione delle rotte, nella frequenza e nella gestione dei codici dei transponder dei radar secondari di sorveglianza (SSR). È opportuno che tale attività costituisca la base da cui partire per l’ottimizzazione dello sviluppo e del funzionamento della rete a livello unionale.

(8)

Gli obblighi degli Stati membri nei confronti dell’ICAO relativamente alla progettazione delle rotte, alla frequenza e alla gestione dei codici dei transponder dei radar secondari di sorveglianza (SSR) vanno rispettati e attuati in modo più efficace per la rete sotto il coordinamento e con il sostegno del gestore della rete.

(9)

L’attribuzione dello spettro radio avviene nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Gli Stati membri hanno la responsabilità di evidenziare le rispettive esigenze di aviazione civile e conseguentemente utilizzare le risorse stanziate per il traffico aereo generale in maniera ottimale.

(10)

L’ICAO ha elaborato orientamenti relativi alle funzioni dei codici dei transponder SSR e di radio frequenza e gestisce un sistema di attribuzioni delle frequenze di registrazione a scopi generali di traffico aereo nella regione europea dell’ICAO, attualmente facilitato dall’attività di Eurocontrol.

(11)

Il regolamento (CE) n. 551/2004 prevede l’approvazione di disposizioni di attuazione per il coordinamento e l’armonizzazione dei processi e delle procedure atti a migliorare l’efficienza della gestione delle frequenze aeronautiche, nonché di una funzione centrale per coordinare l’individuazione tempestiva e la risoluzione dei fabbisogni di frequenza a sostegno della configurazione e gestione della rete.

(12)

Poiché la gestione dei flussi del traffico aereo (air traffic flow management, ATFM) è parte integrante delle funzioni di rete, è necessario un opportuno rimando al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo ( 4 ).

(13)

Poiché l’efficienza della gestione della rete dipende dall’avvio immediato delle funzioni di rete, gli Stati membri hanno già incaricato Eurocontrol dell’esecuzione di misure di ATFM.

(14)

È utile incaricare un unico organismo del coordinamento delle diverse funzioni di rete per sviluppare funzioni di ottimizzazione coerenti a breve e lungo termine a livello di rete, in linea con gli obiettivi prestazionali. Le funzioni di rete vanno tuttavia svolte dal gestore della rete e a livello dei singoli Stati membri e di blocchi funzionali di spazio aereo in base alle responsabilità previste dal presente regolamento.

(15)

Occorre che il gestore della rete si occupi degli aspetti relativi ai piani di gestione del traffico aereo (ATM), delle azioni da essi previste e dei relativi risultati, a livello degli Stati membri e dei blocchi funzionali di spazio aereo, in particolare nei casi in cui si prevede che tali piani esercitino o possano esercitare effetti materiali sull’efficienza della rete.

(16)

Gli eventi legati all’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull nell’aprile 2010 hanno evidenziato la necessità di istituire un organismo centrale in grado di assumere il coordinamento nella gestione delle attività di attenuazione di tali effetti a livello locale, regionale e di rete per garantire una risposta tempestiva a eventuali situazioni di crisi future che possano ripercuotersi sull’aviazione.

(17)

È opportuno che vi sia coordinamento fra le funzioni di rete e le operazioni organizzate a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo.

(18)

Vanno organizzate consultazioni efficaci con le parti interessate a livello nazionale, dei blocchi funzionali di spazio aereo e di rete.

(19)

Gli aeroporti, in quanto punti di ingresso e di uscita della rete, sono fondamentali per l’efficienza complessiva della rete, ed è pertanto necessario che le funzioni di rete si svolgano, mediante l’osservatorio dell’Unione sulla capacità aeroportuale, di concerto con i gestori aeroportuali che svolgono compiti di coordinatori di terra, con l’obiettivo di ottimizzare la capacità a terra e migliorare così la capacità complessiva della rete.

(20)

È necessario che l’esecuzione delle funzioni di rete non pregiudichi il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ( 5 ).

(21)

Per garantire la dovuta efficacia delle operazioni militari, la cooperazione e il coordinamento dei settori dell’aviazione civile e militare sono estremamente importanti per il raggiungimento degli obiettivi previsti. Sebbene le decisioni relative al contenuto, al campo di applicazione o all’esecuzione delle operazioni e dell’addestramento militari eseguite nell’ambito del regime operativo di traffico aereo non rientrino nell’ambito di competenza dell’Unione, è importante coprire le interfacce fra tali operazioni e le attività previste dal presente regolamento a tutto vantaggio della sicurezza e dell’efficienza reciproca.

(22)

Occorre che l’esecuzione delle funzioni di rete non pregiudichi l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004 che mira a salvaguardare interessi essenziali di sicurezza o difesa o l’applicazione di un uso flessibile dello spazio aereo ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 551/2004.

(23)

Occorre che le funzioni di rete si svolgano in un’ottica di ottimizzazione dei costi, in particolare evitando duplicazioni e permettendo così lo svolgimento di funzioni con un minore, o quantomeno non più elevato, dispendio di risorse finanziarie e umane negli Stati membri nell’ambito del presente regolamento, rispetto alla situazione antecedente alla nomina del gestore della rete.

(24)

Occorre che la Commissione garantisca l’opportuna sorveglianza del gestore della rete.

(25)

I requisiti di sicurezza delle funzioni di rete devono essere comparabili ai requisiti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’Agenzia) in materia di sicurezza del traffico aereo. Occorre prevedere tali requisiti, accanto ai requisiti sulla sorveglianza della sicurezza.

(26)

È opportuno che i paesi terzi siano tenuti in considerazione e coinvolti nella definizione e attuazione delle funzioni di rete al fine di una dimensione paneuropea del cielo unico europeo.

(27)

Le funzioni di rete possono essere ampliate in linea con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004.

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(29)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2010.

(30)

Le misure previste da tale regolamento sono in linea con l’opinione del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento prevede norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni di rete della gestione del traffico aereo (air traffic management, ATM) ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004, volte a permettere l’uso ottimale dello spazio aereo e assicurare che gli utenti dello stesso possano operare sulle traiettorie preferite, garantendo al tempo stesso il massimo accesso allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea.

2.  Ai fini di gestione della rete, il presente regolamento si applica in particolare agli Stati membri, all’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), agli utenti dello spazio aereo, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai gestori aeroportuali, ai coordinatori delle bande orarie e alle organizzazioni di operatori aeroportuali a livello nazionale e di blocchi funzionali di spazio aereo.

3.  In conformità all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 e fatta salva la gestione degli aeromobili di Stato ai sensi dell’articolo 3 della convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale, il presente regolamento si applica allo spazio aereo nell’ambito delle regioni EUR e AFI dell’ICAO per il quale gli Stati membri sono responsabili.

4.  In conformità all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare misure di cui essi ravvisino la necessità per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza e difesa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

In aggiunta, s’intende per:

1)

«gestore aeroportuale» : l’«ente di gestione di un aeroporto» in base alla definizione di cui all’articolo 2, lettera j), del regolamento (CEE) n. 95/93;

2)

«coordinatore delle bande orarie aeroportuali» : funzione prevista presso gli aeroporti coordinati in applicazione del regolamento (CEE) n. 95/93;

3)

«configurazione dello spazio aereo» : processo teso a contribuire al raggiungimento degli obiettivi prestazionali relativi alla rete e al soddisfacimento delle esigenze degli utenti dello spazio aereo, nonché a garantire o accrescere il livello di sicurezza consolidato e ad aumentare la capacità dello spazio aereo e i risultati ambientali attraverso lo sviluppo e l’attuazione di capacità e tecnologie avanzate di navigazione, il miglioramento delle reti di rotta e della relativa settorizzazione, l’ottimizzazione delle strutture adibite allo spazio aereo e procedure di ATM di potenziamento della capacità;

4)

«prenotazione dello spazio aereo» : volume definito di spazio aereo temporaneamente riservato per l’uso esclusivo o specifico di determinate categorie di utenti;

5)

«restrizione dello spazio aereo» : volume definito di spazio aereo entro il quale è possibile condurre determinate attività pericolose per il traffico di aeromobili in orari specifici («area di pericolo»); in alternativa, spazio aereo posto al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il traffico di aeromobili è ristretto in presenza di determinate condizioni specifiche («area ristretta»); oppure, spazio aereo posto al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale è vietato il traffico di aeromobili («area interdetta»);

6)

«struttura di spazio aereo» : volume specifico di spazio aereo concepito per garantire l’utilizzo sicuro e ottimale degli aeromobili;

7)

«utilizzo dello spazio aereo» : modalità secondo le quali lo spazio aereo viene utilizzato a fini operativi;

8)

«rappresentante degli utenti dello spazio aereo» : qualsiasi soggetto fisico o giuridico che rappresenta gli interessi di una o più categorie di utenti che usufruiscono dei servizi di navigazione aerea;

9)

«banda di frequenza per l’aviazione» : voce della tabella dei regolamenti radio per l’assegnazione delle frequenze dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) relativa a una determinata banda di frequenza, nell’ambito della quale le frequenze vengono assegnate a fini di traffico aereo generale;

10)

«settore ATC» : volume definito di spazio aereo sul quale un controllore associato esercita la propria responsabilità in materia di controllo del traffico aereo (air traffic control, ATC) in un dato periodo di tempo;

11)

«rotta ATS» : parte specifica della struttura di spazio aereo concepita per incanalare i flussi di traffico necessari all’erogazione di servizi di traffico aereo (air traffic services, ATS);

12)

«coordinamento civile-militare» : interazione fra le autorità e le componenti di gestione del traffico aereo civili e militari, necessaria a garantire un uso efficiente e armonioso dello spazio aereo;

13)

«rotta condizionata (CDR)» : rotta ATS disponibile esclusivamente per la pianificazione e l’utilizzo a condizioni specifiche;

14)

«processo decisionale in cooperazione» : processo nel quale le decisioni vengono assunte sulla base di un’attività costante di interazione e consultazione con gli Stati membri, i soggetti operativi interessati e altri attori, se del caso;

15)

«crisi della rete» : stato di incapacità a fornire il livello richiesto di servizio di navigazione aerea che comporta una perdita importante di capacità della rete, o un grave squilibrio tra la capacità della rete e la domanda, o una grave lacuna nel flusso di informazioni in una o più parti della rete a causa di una situazione insolita e imprevista;

16)

«piano di miglioramento della rete delle rotte europee» : piano sviluppato dal gestore della rete con il coordinamento dei soggetti operativi interessati, che comprende il risultato delle attività operative relativamente alla configurazione della rete di rotte a medio e lungo termine in linea con gli orientamenti del piano strategico della rete;

17)

«spazio aereo con rotte libere» : spazio aereo specifico nell’ambito del quale gli utenti possono liberamente pianificare le proprie rotte tra un punto di ingresso e un punto di uscita, senza riferirsi alla rete di rotte ATS;

18)

«attribuzione della frequenza» : autorizzazione, concessa da uno Stato membro, all’utilizzo di una radiofrequenza o di un canale in radiofrequenza a determinate condizioni;

19)

«impatto sulla rete» : nell’ambito della funzione di radiofrequenza di cui all’allegato II, situazione in cui l’assegnazione di una radiofrequenza comporta il degrado, l’ostruzione o l’interruzione del funzionamento di una o più assegnazioni di radiofrequenze della rete, o compromette l’uso ottimale delle bande di frequenza dell’aviazione nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

20)

«opzioni di rotte multiple» : possibilità per l’utente dello spazio aereo di disporre di una o più opzioni di rotta all’interno della rete di rotte ATS;

21)

«paesi terzi» : membri di Eurocontrol diversi dagli Stati membri dell’Unione, o che hanno concluso un accordo con l’Unione in materia di attuazione del cielo unico europeo o partecipano a un blocco funzionale di spazio aereo;

22)

«gestore della rete» : organismo istituito ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dal presente regolamento;

23)

«piano operativo della rete» : piano sviluppato dal gestore della rete con il coordinamento dei soggetti operativi interessati per l’organizzazione delle attività operative a breve e a medio termine conformemente agli orientamenti previsti dal piano strategico della rete. Per la parte specifica della configurazione della rete delle rotte europee (European route network design, ERND), il piano operativo della rete comprende il piano di miglioramento della rete di rotte europee;

24)

«piano strategico della rete» : piano sviluppato dal gestore della rete, conforme al piano di gestione del traffico aereo in Europa ATM (European ATM Master plan), in coordinamento degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati, che definisce gli orientamenti per il funzionamento della rete e le sue prospettive a lungo termine;

25)

«organizzazione operativa» : organizzazione responsabile dell’erogazione di servizi ingegneristici e tecnici a sostegno del traffico aereo e di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza;

26)

«requisiti operativi» : requisiti di sicurezza, capacità ed efficienza della rete;

27)

«soggetti operativi della rete» : utenti dello spazio aereo civili e militari, erogatori civili e militari di servizi di navigazione aerea, gestori aeroportuali, coordinatori delle bande orarie e organizzazioni di operatori aeroportuali ed eventuali ulteriori gruppi di soggetti interessati ritenuti di importanza per le singole funzioni;

28)

«configurazione del settore» : schema che associa settori realizzati e collocati in modo ottimale per soddisfare i requisiti operativi e la disponibilità dello spazio aereo;

29)

«rotta richiesta dall’utente» : rotta desiderata espressa dai gestori degli aeromobili in fase di configurazione dello spazio aereo per soddisfare le loro esigenze.



CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FUNZIONI DI RETE

Articolo 3

Istituzione di un gestore della rete

1.  Ai fini dell’attuazione dei compiti necessari all’esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 e indicate negli allegati al presente regolamento, è prevista l’istituzione di un organismo imparziale e competente (il gestore della rete).

2.  La durata del mandato del gestore della rete coincide con i periodi di riferimento del sistema di prestazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2010. Tale durata è sufficiente a permettere di sviluppare un relativo livello di maturità nell’efficacia di tali funzioni. Il mandato non è inferiore a due periodi di riferimento e può essere rinnovato.

3.  La nomina del gestore della rete avviene mediante decisione della Commissione in seguito alla consultazione con il comitato per il cielo unico in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 e in ogni caso non oltre tre mesi dall’adozione del presente regolamento. La decisione in oggetto comprende i termini e le condizioni della nomina, ivi compresi gli aspetti finanziari e le condizioni del ritiro della nomina stessa. La Commissione verifica la conformità di tali condizioni al termine di ciascun periodo di riferimento di cui al paragrafo 2.

4.  Il gestore della rete è incaricato dello svolgimento delle seguenti funzioni:

a) configurazione della rete di rotte europee, come previsto dall’allegato I;

b) coordinamento delle risorse limitate, in particolare:

i) radiofrequenze entro le bande di frequenza per l’aviazione normalmente utilizzate dal traffico aereo generale, come previsto dall’allegato II;

ii) codici dei transponder dei radar secondari di sorveglianza (SSR), come previsto dall’allegato III.

La Commissione può decidere di integrare le mansioni del gestore della rete con ulteriori funzioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 o dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004.

5.  Il gestore della rete svolge altresì funzioni ATFM in base all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 551/2004 e al regolamento (UE) n. 255/2010.

Articolo 4

Compiti del gestore della rete

1.  A sostegno dell’esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 3, il gestore della rete svolge i seguenti compiti nell’ottica di un miglioramento continuo delle operazioni della rete nel cielo unico europeo e dunque di un contributo al miglioramento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione previsti nel regolamento (UE) n. 691/2010, in particolare:

a) sviluppare, gestire e attuare un piano strategico della rete come specificato dall’articolo 5, in conformità al sistema di prestazioni previsto dal regolamento (UE) n. 691/2010 e dal piano di gestione del traffico aereo in Europa ATM (European ATM Master plan) e tenendo in considerazione i piani di navigazione aerea dell’ICAO;

b) specificare nel dettaglio il piano strategico della rete attraverso un piano operativo della rete, come ulteriormente specificato nell’articolo 6, in particolare con l’intento di raggiungere gli obiettivi prestazionali relativi a un arco temporale compreso fra tre e cinque anni di natura annuale, stagionale, settimanale o giornaliera;

c) sviluppare una configurazione della rete di rotte europee integrata, come previsto dall’allegato I;

d) assolvere alla funzione centrale di coordinamento delle radiofrequenze, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 551/2004 e stabilito dall’allegato II del presente regolamento;

e) coordinare il miglioramento del processo di attribuzione dei codici dei transponder dei radar secondari di sorveglianza (SSR), previsto dall’allegato III;

f) organizzare la gestione e lo svolgimento delle funzioni ed eseguire in particolare gli obblighi previsti dall’unità centrale per la misura di gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM);

g) offrire un approccio consolidato e coordinato a tutte le attività di pianificazione e gestione della rete, comprese le attività di monitoraggio e miglioramento delle sue prestazioni complessive;

h) offrire sostegno alla gestione delle crisi della rete;

▼M2

i) sostenere i diversi soggetti operativi interessati per quanto concerne gli obblighi loro spettanti e relativi alla messa a disposizione dei sistemi e delle procedure di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea (ATM/ANS) in conformità al piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ATM (European ATM Master Plan), in particolare i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );

▼B

j) offrire sostegno a enti incaricati delle inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti nel settore dell’aviazione civile o dell’analisi delle circostanze in cui si verificano tali incidenti e inconvenienti, come richiesto da tali enti ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ); e

k) garantire il coordinamento con altre regioni e paesi terzi che non partecipano alle attività del gestore della rete;

▼M2

l) elaborare e gestire un programma di lavoro e la relativa dotazione finanziaria a favore di una dimensione pluriennale;

m) contribuire alla realizzazione di SESAR in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione ( 8 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, lettera a);

n) eseguire il programma di lavoro e il bilancio annuale;

o) elaborare un piano di prestazioni della rete a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

p) individuare rischi operativi per la sicurezza a livello di rete e valutare il rischio di sicurezza di rete associato;

q) dotare la Commissione di un sistema di allerta o di allarme basato sull'analisi dei piani di volo, al fine di controllare l'osservanza dei divieti operativi imposti ai vettori aerei dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e/o di altre misure di sicurezza.

▼B

2.  Il gestore della rete contribuisce all’attuazione del sistema di prestazioni in conformità al regolamento (UE) n. 691/2010.

3.  Per assolvere a tali compiti, il gestore della rete garantisce:

a) la disponibilità, il funzionamento e la condivisione di strumenti, processi e dati coerenti a sostegno del processo decisionale in cooperazione a livello di rete, ivi comprese le attività relative all’elaborazione del piano dei voli e ai sistemi di gestione dei dati, ma non limitatamente a tali attività;

b) contatti facilitati e coordinamento fra soggetti operativi interessati e sostegno a tali soggetti nell’esecuzione e applicazione dei piani e delle relative misure di rete successive al processo decisionale in cooperazione;

c) un’opportuna attività di coordinamento operativo, ottimizzazione, interoperabilità e interconnettività nell’ambito del proprio ambito di responsabilità;

d) il coordinamento delle proposte di modifica dei documenti ICAO più adeguati, relativi alle funzioni di rete;

e) conformemente all’articolo 20, l’attività di comunicazione di tutti gli aspetti relativi alle prestazioni operative, comprese le questioni legate alla scarsità di risorse;

f) collegamenti idonei con altre modalità di trasporto.

4.  A richiesta della Commissione o dell’Agenzia, il gestore della rete risponde a richieste specifiche di informazioni, consulenza, analisi o altri compiti accessori legati alle varie funzioni.

Articolo 5

Piano strategico della rete

▼M1

1.  Per dare un orientamento alle sue prospettive di lungo termine il gestore della rete sviluppa, gestisce e attua un piano strategico della rete corrispondente al periodo di riferimento di cui all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ( 10 ).

▼M2

2.  Il piano strategico della rete si basa sul modello indicativo di cui all'allegato IV. È adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, previa approvazione del progetto di piano strategico della rete da parte del Consiglio di gestione della rete.

▼B

3.  L’obiettivo del piano strategico della rete è raggiungere gli obiettivi prestazionali per le funzioni di rete di cui al regolamento (UE) n. 691/2010.

▼M1

4.  Il piano strategico della rete è aggiornato periodicamente, almeno dodici mesi prima dell’inizio di ciascun periodo di riferimento.

▼M2

5.  I soggetti operativi interessati tengono nel debito conto il piano strategico della rete.

▼B

Articolo 6

Piano operativo della rete

1.  Il gestore della rete sviluppa un piano operativo della rete con l’obiettivo di dare attuazione al piano strategico.

2.  Il piano operativo della rete contiene le informazioni di cui all’allegato V.

3.  Il piano operativo della rete prevede in particolare misure per il conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione previsti dal regolamento (UE) n. 691/2010 relativi a un arco temporale compreso fra tre e cinque anni di natura annuale, stagionale, settimanale o giornaliera.

4.  Il piano operativo della rete contempla requisiti in ambito militare, qualora previsto dagli Stati membri.

5.  Il piano operativo della rete comprende il piano di miglioramento della rete delle rotte europee e l’equivalente piano per le radiofrequenze e i codici dei transponder SSR.

6.  Il piano operativo della rete individua vincoli operativi, ostacoli, misure di miglioramento e soluzioni correttive o di attenuazione degli effetti.

7.  I fornitori di servizi di navigazione aerea, i blocchi funzionali di spazio aereo e i gestori aeroportuali garantiscono che i rispettivi piani operativi siano in linea con il piano operativo della rete. Il gestore della rete garantisce la coerenza del piano operativo della rete.

8.  Il piano operativo della rete è soggetto ad aggiornamenti regolari, che prendano in considerazione tutti i maggiori sviluppi in termini di necessità e requisiti delle funzioni di rete.

Articolo 7

Competenze del gestore della rete

1.  Fatte salve le responsabilità degli Stati membri, nello svolgimento dei propri compiti il gestore della rete adotta misure singole che rappresentano il risultato del processo decisionale in cooperazione. Le parti interessate da tali misure provvedono poi a darne attuazione.

2.  Qualora non sia consentito adottare tali misure singole a causa delle responsabilità degli Stati membri, il gestore della rete sottopone tale circostanza all’esame della Commissione.

3.  Il gestore della rete raccomanda altresì misure relative ad altre questioni che si rivelino necessarie per garantire le prestazioni della rete.

4.  Nell’ambito della propria area di competenza, il gestore della rete adotta misure tese a garantire il raggiungimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 691/2010.

5.  Il gestore della rete raccoglie, consolida e analizza tutti i dati principali individuati negli allegati da I a VI. Fornisce tali dati alla Commissione, all’Agenzia o all’Organo di valutazione delle prestazioni previsto dal regolamento (UE) n. 691/2010, in base alle loro richieste.

Articolo 8

Relazioni con i soggetti operativi interessati

1.  Per lo svolgimento dei propri compiti di monitoraggio e miglioramento delle prestazioni complessive della rete, il gestore della rete sviluppa gli opportuni accordi di lavoro previsti dall’articolo 15 con i soggetti operativi interessati.

2.  I soggetti operativi interessati garantiscono la compatibilità delle misure attuate a livello locale e di blocchi funzionali di spazio aereo con le misure adottate a livello di rete attraverso il processo decisionale in cooperazione.

3.  I soggetti operativi interessati forniscono al gestore della rete i dati pertinenti elencati negli allegati da I a VI, in osservanza di tutte le scadenze e dei requisiti di completezza o accuratezza concordati con il gestore della rete relativamente ai dati da trasmettere.

4.  I soggetti operativi interessati dalle misure individuali adottate dal gestore della rete ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, possono richiedere di rivedere tali misure entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione. La richiesta di revisione non sospende l’applicazione delle singole misure.

5.  Il gestore della rete conferma o modifica le misure interessate entro cinque giorni lavorativi o entro 48 ore in caso di crisi della rete.

Articolo 9

Relazioni con gli Stati membri

1.  Nell’eseguire i compiti a esso assegnati, il gestore della rete tiene in debita considerazione le responsabilità degli Stati membri.

2.  Gli Stati membri informano il gestore della rete qualora la loro sovranità o le loro responsabilità non consentano l’adozione delle singole misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

3.  Qualora gli Stati membri siano coinvolti in questioni operative legate alle funzioni di rete, entrano a far parte del processo decisionale in cooperazione e danno attuazione ai risultati concordati nell’ambito di tale processo a livello nazionale.

Articolo 10

Relazioni con i blocchi funzionali di spazio aereo

1.  Gli Stati membri garantiscono la stretta collaborazione e il coordinamento fra il blocco funzionale di spazio aereo e il gestore della rete, ad esempio a livello di pianificazione strategica e gestione delle attività tattiche giornaliere, nonché gestione delle capacità.

2.  Nell’intento di favorire l’interconnettività operativa fra i blocchi funzionali di spazio aereo, in collaborazione con essi il gestore della rete stabilisce i processi, le procedure e le interfacce armonizzati, comprese le modifiche relative alle attività del gestore della rete stesso.

3.  Gli Stati membri che collaborano nell’ambito di un blocco funzionale di spazio aereo garantiscono la formulazione di opinioni consolidate in merito alle funzioni di rete.

4.  I fornitori di servizi di navigazione aerea che collaborano nell’ambito di un blocco funzionale di spazio aereo garantiscono la formulazione di opinioni consolidate in merito alle questioni operative relative alle funzioni di rete.

5.  Prima dell’istituzione di un blocco funzionale di spazio aereo, gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea collaborano per la formulazione di opinioni consolidate su aspetti relativi alle attività del gestore della rete.

Articolo 11

Cooperazione fra i settori civile e militare

1.  Il gestore della rete garantisce che vengano posti in essere accordi adeguati per consentire e sostenere l’opportuno coordinamento con le autorità militari nazionali.

2.  Gli Stati membri garantiscono un adeguato livello di coinvolgimento dei propri settori militari in tutte le attività relative alle funzioni di rete.

3.  Gli Stati membri garantiscono un’adeguata rappresentanza dei fornitori militari di servizi di navigazione aerea e degli utenti militari dello spazio aereo nell’ambito di tutti gli accordi operativi di lavoro e di consultazione predisposti dal gestore della rete.

4.  La progettazione della rete delle rotte europee avviene fatte salve eventuali prenotazioni o restrizioni di un dato volume di spazio aereo per l’uso esclusivo o specifico degli Stati membri. Il gestore della rete incoraggia e coordina la disponibilità di rotte condizionali attraverso tali aree in conformità al regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione ( 11 ).

Articolo 12

Requisiti generali delle funzioni di rete

Il gestore della rete garantisce il soddisfacimento dei requisiti generali delle funzioni di rete previsti dall’allegato VI. Tali requisiti si applicano a decorrere dalla data di adozione della decisione di nomina e vincolano il gestore della rete alla loro osservanza almeno per i dodici mesi successivi a tale data.



CAPO III

GESTIONE DELLE FUNZIONI DI RETE

Articolo 13

Processo decisionale in cooperazione

1.  La gestione delle funzioni di rete avviene tramite un processo decisionale in cooperazione.

2.  Un processo decisionale in cooperazione comprende:

a) la procedura di consultazione di cui all’articolo 14;

b) accordi di lavoro dettagliati e processi operativi di cui all’articolo 15.

3.  Per l’adozione di misure relative alla gestione delle funzioni di rete e monitorare la loro efficacia, il gestore della rete istituisce un consiglio di gestione della rete, disciplinato dall’articolo 16.

4.  Qualora le azioni del gestore della rete siano ostacolate da una o più parti, la questione viene sottoposta al consiglio di gestione della rete per consentirne la risoluzione.

Articolo 14

Procedura di consultazione

1.  Viene predisposta una procedura per l’organizzazione di un’opportuna e regolare attività di consultazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati. ►M2  È istituito un gruppo di lavoro composto dei direttori operativi dei soggetti operativi interessati e/o da rappresentanti delle rispettive associazioni, al fine di fornire una consulenza operativa al Consiglio di gestione della rete. ◄

2.  La consultazione è incentrata sugli accordi dettagliati di lavoro previsti dall’articolo 15, dal piano strategico della rete, dal piano operativo della rete, dai progressi compiuti nell’attuazione di tali piani, dalle relazioni trasmesse alla Commissione e dalle relazioni sulle questioni operative, se del caso.

3.  La procedura di consultazione può variare a seconda della natura delle singole funzioni di rete. È previsto il coinvolgimento degli Stati membri, qualora richiesto, al fine di garantire che gli aspetti normativi siano disciplinati.

4.  Qualora i soggetti interessati non siano soddisfatti dell’esito della consultazione, per la risoluzione della questione si farà riferimento al corrispondente accordo di consultazione a livello della singola funzione. In caso di impossibilità a risolvere la questione a livello della singola funzione, la questione viene trasmessa al consiglio di gestione della rete per consentirne la risoluzione.

Articolo 15

Accordi di lavoro dettagliati e processi operativi

1.  Il gestore della rete provvede a sviluppare accordi di lavoro dettagliati e processi operativi relativi agli aspetti di pianificazione e operativi, prendendo in esame in particolare la specificità e i requisiti delle singole funzioni di rete illustrate negli allegati da I a VI.

2.  Il gestore della rete garantisce che gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi contengano disposizioni in materia di notifica alle parti interessate coinvolte.

3.  Gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi in oggetto devono rispettare la separazione fra l’erogazione del servizio e le questioni normative e garantire il coinvolgimento degli Stati membri, qualora richiesto.

Articolo 16

Consiglio di gestione della rete

1.  Il consiglio di gestione della rete è responsabile delle seguenti attività:

▼M2

a) approvazione del piano strategico della rete;

▼B

b) approvazione dei piani prestazionali da tre a cinque anni e del piano operativo della rete annuale;

c) approvazione dei processi decisionali cooperativi, dei processi di consultazione, nonché degli accordi di lavoro dettagliati e dei processi operativi relativi alle funzioni di rete, in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico;

d) approvazione del regolamento di procedura della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi (European Aviation Crisis Coordination Cell, EACCC) prevista dall’articolo 18, paragrafo 4, in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico;

e) monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione dei piani e gestione delle possibili differenze rispetto ai piani originari;

f) monitoraggio delle procedure di consultazione dei soggetti operativi interessati;

g) attività di monitoraggio relative alla gestione delle funzioni di rete;

h) monitoraggio delle attività del gestore della rete relative alle crisi della rete;

i) approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 20. Tale relazione comprende le modalità di attuazione del piano strategico e del piano operativo della rete, ma non si limita a tali modalità;

j) gestione di questioni irrisolte a livello di singola funzione di rete;

k) valutazione della possibilità che il gestore della rete disponga di opportune competenze, risorse e dell’imparzialità necessarie a svolgere in modo indipendente i compiti assegnati, ivi comprese le misure di sicurezza, responsabilità ed emergenza;

l) approvazione del bilancio annuale del gestore della rete, in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico;

m) approvazione del proprio regolamento in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico;

n) gestione di eventuali altre questioni individuate come importanti dal consiglio di gestione della rete;

▼M2

o) approvazione del programma di lavoro di cui alla lettera l) dell'articolo 4, paragrafo 1, e controllo della sua esecuzione;

p) approvazione del Piano di prestazioni della rete di cui alla lettera o) dell'articolo 4, paragrafo 1;

q) formulazione di un parere su eventuali funzioni supplementari da affidare al gestore della rete in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 o paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004;

r) approvazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 22.

▼B

2.  Il consiglio di gestione della rete è composto dei seguenti membri aventi diritto di voto:

a) un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea per blocco funzionale di spazio aereo, già istituto o in fase di istituzione, per un numero totale di quattro voti per tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea;

b) quattro rappresentanti degli utenti commerciali e non commerciali dello spazio aereo civile;

c) due rappresentanti dei gestori aeroportuali;

d) due rappresentanti del settore militare in qualità di fornitori di servizi di navigazione aerea e utenti dello spazio aereo.

3.  Il consiglio di gestione della rete è altresì composto dai seguenti membri:

a) un presidente nominato in base alla sua competenza ed esperienza tecniche su proposta della Commissione fra le proposte sottoposte dai membri del consiglio di gestione della rete aventi diritto di voto, e in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico;

b) un rappresentante della Commissione;

c) un rappresentante di Eurocontrol;

d) un rappresentante del gestore della rete.

4.  I membri possono avere un supplente.

5.  I membri del consiglio di gestione della rete aventi diritto di voto vengono nominati sulla base delle proposte sottoposte dalle loro organizzazioni, in seguito all’opinione positiva espressa dal comitato per il cielo unico.

6.  La Commissione ha la facoltà di nominare esperti indipendenti e di riconosciuta competenza nel settore in qualità di consulenti. Tali esperti siedono a titolo personale in rappresentanza di una vasta gamma di settori disciplinari che coprono i principali aspetti relativi alle funzioni di rete. Gli Stati partecipanti alle attività del gestore della rete propongono nominativi di candidati a tal fine.

7.  I membri indicati al paragrafo 3, lettere a), b) e c), hanno la facoltà di respingere proposte che si ripercuotono sui seguenti ambiti:

a) la sovranità e le responsabilità degli Stati membri, in particolare in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa, come previsto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004;

b) la compatibilità delle attività del consiglio di gestione della rete con i fini e gli obiettivi del presente regolamento di attuazione;

c) imparzialità ed equità del consiglio di gestione della rete.

▼M2

8.  Il Consiglio di gestione della rete adotta le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), g), i), l), m) e da o) a r) a maggioranza semplice dei membri.

▼B

9.  In caso di impossibilità a risolvere le questioni di maggiore rilevanza per la rete il consiglio di gestione della rete sottopone la questione all’analisi della Commissione affinché possano essere intraprese ulteriori azioni. La Commissione provvede a informare il comitato per il cielo unico.

Articolo 17

Ruolo del comitato per il cielo unico

1.  Il gestore della rete riferisce alla Commissione relativamente alle questioni normative; la Commissione ne informa a sua volta il comitato per il cielo unico.

2.  Il comitato per il cielo unico esprime la propria opinione in merito alle seguenti questioni:

a) nomina del gestore della rete;

b) nomina del presidente del consiglio di gestione della rete;

c) nomina dei membri con diritto di voto del consiglio di gestione della rete;

d) regolamento di procedura interno del consiglio di gestione della rete;

e) piano strategico della rete e, in particolare, obiettivi di tale piano in fase preliminare;

f) bilancio annuale del gestore della rete;

g) regolamento di procedura della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi;

h) processi decisionali cooperativi, processi di consultazione e accordi dettagliati di lavoro e processi operativi per le funzioni di rete.

3.  Il comitato per il cielo unico può avvisare la Commissione in caso di impossibilità a risolvere questioni di primaria importanza da parte del consiglio di gestione della rete.



CAPO IV

GESTIONE DELLE CRISI DELLA RETE

Articolo 18

Istituzione della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi

1.  La gestione di crisi della rete è supportata dall’istituzione della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi (European Aviation Crisis Coordination Cell, EACCC).

▼M2

2.  I membri permanenti dell'EACCC sono un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, la Commissione, l'Agenzia, Eurocontrol, il gestore della rete, il settore militare, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti e gli utenti dello spazio aereo.

▼B

3.  La partecipazione all’EACCC può essere di volta in volta estesa ad altri membri accogliendo esperti vari a seconda della natura della specifica crisi in questione.

4.  L’EACCC predispone il proprio regolamento di procedura che deve essere adottato dal consiglio di gestione della rete.

5.  Il gestore della rete mette a disposizione le richieste necessarie per l’istituzione e il funzionamento dell’EACCC.

Articolo 19

Responsabilità del gestore della rete e dell’EACCC

1.  Il gestore della rete, di concerto con i membri EACCC, è responsabile dell’attivazione e della disattivazione dell’EACCC stessa.

2.  Con il supporto dell’EACCC, il gestore della rete è responsabile delle seguenti mansioni:

a) coordinamento della gestione della risposta in caso di crisi della rete in conformità al regolamento di procedura EACCC, che prevede una stretta collaborazione con strutture corrispondenti negli Stati membri;

▼M2

b) sostegno all'attivazione e al coordinamento di piani di emergenza a livello degli Stati membri, in particolare mediante una rete di punti di contatto nazionali;

▼B

c) elaborazione di misure di attenuazione degli impatti a livello di rete per garantire una risposta tempestiva a tali situazioni di crisi della rete, allo scopo di proteggere e garantire il funzionamento continuativo e sicuro della rete stessa. A tal fine, il gestore della rete provvede a:

i) monitorare in modo permanente la situazione della rete per accertare eventuali crisi della stessa;

ii) garantire un’attività efficiente di gestione e comunicazione delle informazioni attraverso la diffusione di dati precisi, tempestivi e coerenti per promuovere l’applicazione di principi e processi di gestione del rischio nell’ambito dei processi decisionali;

iii) facilitare la raccolta organizzata e il salvataggio centralizzato di tali dati;

d) segnalazione, se del caso, alla Commissione, all’AESA o agli Stati membri di opportunità di ulteriore sostegno per mitigare gli effetti della crisi, ivi comprese opportunità di collegamento con gli operatori di altre modalità di trasporto che possono individuare e attuare soluzioni di trasporto intermodale;

e) attività di monitoraggio e comunicazione sulla ripresa e la sostenibilità della rete;

▼M2

f) organizzazione, facilitazione e/o esecuzione di un programma concordato di esercizi di crisi con la partecipazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati per prepararsi all'eventualità di una crisi della rete.

▼B



CAPO V

MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 20

Monitoraggio e comunicazione

1.  Il gestore della rete predispone un processo di monitoraggio continuo dei seguenti elementi:

a) prestazioni operative della rete;

b) misure intraprese e risultati ottenuti in termini di prestazioni da parte dei soggetti operativi interessati e degli Stati;

c) efficacia ed efficienza di ciascuna delle funzioni contemplate dal presente regolamento.

2.  Il monitoraggio continuo individua ogni possibile deviazione dal piano strategico e dal piano operativo della rete. I soggetti operativi interessati assistono il gestore della rete nell’attività, svolgendo alcuni compiti che comprendono in particolare la messa a disposizione dei dati.

▼M1

3.  Il gestore della rete trasmette alla Commissione e all’Agenzia una relazione annuale sulle misure adottate per lo svolgimento dei suoi compiti. La relazione è incentrata sulle singole funzioni di rete e sulla situazione complessiva della rete ed è strettamente legata al contenuto del piano strategico della rete, del piano operativo della rete e del piano di prestazioni della rete, di cui all’articolo 6, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione. La Commissione provvede a informare il comitato per il cielo unico.

▼B

Articolo 21

Sorveglianza del gestore della rete

La Commissione, supportata dall’Agenzia per le questioni relative alla sicurezza, garantisce la sorveglianza del gestore della rete, in particolare per quanto attiene ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalle altre norme dell’Unione. La Commissione trasmette una relazione al comitato per il cielo unico con cadenza annuale o ogni qual volta vi sia una richiesta specifica in tal senso.



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

▼M2

Articolo 22

Relazioni con i paesi terzi

1.  I paesi terzi e i loro soggetti operativi interessati possono partecipare alle attività del gestore della rete.

2.  Il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione con fornitori di servizi di navigazione aerea aventi sede in paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 21, delle regioni EUR e AFI dell'ICAO.

3.  Per meglio svolgere le funzioni ATFM di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione anche con fornitori di servizi di navigazione aerea che abbiano sede in regioni diverse dalle regioni EUR e AFI dell'ICAO, purché le attività di cooperazione siano direttamente finalizzate a migliorare le prestazioni della rete.

Articolo 23

Finanziamento e bilancio del gestore della rete

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento delle funzioni di rete affidate al gestore della rete sulla base delle tariffe di navigazione aerea. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di chiarezza e trasparenza.

2.  In particolare, la dotazione finanziaria del gestore della rete:

a) consente al gestore della rete di raggiungere i propri obiettivi di prestazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013;

b) consente al gestore della rete di attuare il proprio programma di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento;

c) è contabilizzata separatamente ove l'organismo designato quale gestore della rete svolga altre attività oltre a quelle di cui all'articolo 4.

3.  Qualora il bilancio dell'anno in corso non venga approvato, il gestore della rete applica misure adeguate per attivare meccanismi emergenziali che garantiscano la continuità delle funzioni di rete.

▼B

Articolo 24

Responsabilità

Il gestore della rete ha posto in essere accordi tesi a disciplinare la responsabilità associata all’esecuzione dei propri compiti. Il metodo impiegato per fornire tale copertura è adeguato alla perdita potenziale e al danno in oggetto e prende in esame lo stato giuridico del gestore della rete, nonché il livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.

Articolo 25

Revisione

La Commissione è tenuta a rivedere l’efficacia delle misure di attuazione delle funzioni di rete almeno entro il 31 dicembre 2013 e successivamente a intervalli regolari, prendendo in debita considerazione i periodi di riferimento per il sistema di prestazioni previsto dal regolamento (UE) n. 691/2010.

▼M1 —————

▼B

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

LA FUNZIONE DELLA CONFIGURAZIONE DELLA RETE DELLE ROTTE EUROPEE (EUROPEAN ROUTE NETWORK DESIGN, ERND)

PARTE A

Obiettivo

1. La configurazione della rete delle rotte europee ha la funzione di:

a) elaborare un piano di miglioramento della rete delle rotte europee che garantisca la gestione sicura ed efficiente del traffico aereo e prenda in debita considerazione gli impatti sull’ambiente;

b) promuovere, nell’ambito del piano di miglioramento della rete delle rotte europee, lo sviluppo di una struttura di spazio aereo in grado di offrire il livello richiesto di sicurezza, capacità, flessibilità, capacità di reazione, prestazioni ambientali e costante disponibilità di servizi rapidi di navigazione aerea, tenendo in debita considerazione le esigenze di sicurezza e difesa; e

c) garantire l’interconnettività e l’interoperabilità della rete delle rotte europee nell’ambito della regione EUR dell’ICAO e delle regioni adiacenti all’ICAO.

2. Il processo decisionale in cooperazione è alla base dello sviluppo di un piano di miglioramento della rete delle rotte europee. Il piano di miglioramento della rete delle rotte europee rappresenta la parte ERND specifica del piano operativo della rete e contiene disposizioni dettagliate in materia di attuazione della parte dell’ERND del piano strategico della rete.

3. Gli Stati membri mantengono la propria responsabilità relativamente allo sviluppo dettagliato, all’approvazione e all’istituzione di strutture di spazio aereo per lo spazio aereo di loro competenza.

PARTE B

Principi di pianificazione

1. Fatti salvi la sovranità degli Stati membri sullo spazio aereo e i requisiti degli stessi in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa, il gestore della rete, gli Stati membri, i paesi terzi, gli utenti dello spazio aereo, i blocchi funzionali di spazio aereo e fornitori di servizi di navigazione aerea nell’ambito di tali blocchi o singolarmente sviluppano il piano di miglioramento della rete delle rotte europee mediante un processo decisionale in cooperazione, applicando al tempo stesso i principi di configurazione dello spazio aereo di cui al presente allegato. Il piano di miglioramento della rete delle rotte europee soddisfa gli obiettivi prestazionali previsti dal gestore della rete nel sistema di prestazioni.

2. Il processo decisionale in cooperazione è sostenuto da accordi di lavoro dettagliati permanenti, che il gestore della rete è tenuto a concludere a livello di esperti con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Gli accordi di consultazione vengono organizzati con una periodicità che riflette le esigenze della funzione di configurazione della rete delle rotte europee.

3. Per garantire un adeguato livello di connettività del piano di miglioramento della rete delle rotte europee, il gestore della rete e gli Stati membri coinvolgono paesi terzi nel processo decisionale in cooperazione ai sensi dell’articolo 22. Viene garantito un adeguato livello di cooperazione fra il gestore della rete e i suoi accordi di lavoro dettagliati a livello di esperti a sostegno dello sviluppo del piano di miglioramento della rete delle rotte europee e gli accordi di lavoro fra esperti dell’ICAO relativi ai miglioramenti nella rete delle rotte a livello di interfaccia.

4. Il piano di miglioramento della rete delle rotte europee è soggetto a revisione e riflette tutti gli elementi necessari a garantire che lo spazio aereo europeo sia concepito come entità unica e consenta il conseguimento di tutti gli obiettivi prestazionali applicabili.

5. Il piano comprende:

a) principi generali comuni, integrati da specifiche tecniche per la configurazione dello spazio aereo;

b) requisiti relativi allo spazio aereo militare;

c) una rete di rotte concordata a livello europeo e, laddove fattibile, una struttura di spazio aereo con rotte libere concepita per far fronte a tutti i requisiti degli utenti e dettagliata in modo tale da adattarsi a tutti i progetti di modifica dello spazio aereo;

d) norme relative alla rete delle rotte e all’utilizzo dello spazio aereo con rotte libere e relativa disponibilità;

e) indicazioni sulla settorizzazione ATC raccomandata a sostegno della struttura di spazio aereo ATS da configurare, decidere e attuare da parte degli Stati membri;

f) orientamenti in materia di gestione dello spazio aereo;

g) un programma di sviluppo dettagliato;

h) il calendario relativo a un ciclo comune di pubblicazione e attuazione mediante il piano operativo della rete;

i) una panoramica sulla situazione della rete attuale e prevista, che comprenda le prestazioni attese sulla base di piani attuali e concordati per il futuro.

6. Il gestore della rete garantisce che saranno sottoscritti accordi adeguati relativi a tutte le attività per permettere il coordinamento fra il settore civile e militare nell’ambito del processo decisionale in cooperazione.

7. Il gestore della rete, gli Stati membri, i blocchi funzionali di spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea nell’ambito dei blocchi funzionali di spazio aereo o singolarmente garantiscono l’integrazione coerente dei progetti relativi allo spazio aereo, concordati mediante il processo decisionale in cooperazione, nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee.

8. Gli Stati membri e i blocchi funzionali di spazio aereo garantiscono che prima della loro attuazione i progetti di configurazione dello spazio aereo nazionali e funzionali compatibili e coerenti con il piano di miglioramento della rete delle rotte europee e vengano coordinati con il gestore della rete e con gli Stati da essi interessati.

9. I dati sulle modifiche ai progetti soggetti a verifica di compatibilità e che devono essere messi a disposizione del gestore della rete comprendono le seguenti modifiche, sebbene non siano limitate esclusivamente a esse:

a) modifiche all’allineamento della rotta;

b) modifiche alla direzione della rotta;

c) modifiche allo scopo della rotta;

d) descrizione dello spazio aereo con rotte libere, comprese le relative norme di utilizzo di tale spazio;

e) norme relative all’utilizzo e alla disponibilità delle rotte;

f) modifiche del confine verticale o orizzontale del settore;

g) aggiunta o rimozione di punti significativi;

h) modifiche all’utilizzo dello spazio aereo transfrontaliero;

i) modifiche alle coordinate di punti significativi;

j) modifiche che influenzano il trasferimento dei dati;

k) modifiche che influenzano i dati della pubblicazione di informazioni aeronautiche (aeronautical information publication, AIP); e

l) modifiche agli accordi relativi alla configurazione e all’utilizzo dello spazio aereo.

10. Nell’ambito del presente allegato, il gestore della rete e gli Stati membri sviluppano, mediante il processo decisionale in cooperazione, proposte comuni di modifica dei documenti ICAO corrispondenti. In particolare, per le modifiche dei documenti ICAO relativi alle rotte ATS sui mari gli Stati membri applicano le procedure di coordinamento ICAO in vigore.

11. Attraverso il processo decisionale in cooperazione, il gestore della rete, gli Stati membri, gli utenti dello spazio aereo, i gestori aeroportuali, i blocchi funzionali di spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea, nell’ambito dei blocchi funzionali di spazio aereo o singolarmente, sottopongono il piano di miglioramento della rete delle rotte europee a una revisione continua al fine di prendere in considerazione le nuove richieste relative allo spazio aereo o la modifica di richieste già inoltrate. Le autorità militari garantiscono un coordinamento continuo.

PARTE C

Principi di configurazione dello spazio aereo

1. Attraverso il processo decisionale in cooperazione, con lo sviluppo del piano di miglioramento della rete delle rotte europee, gli Stati membri, i paesi terzi, i blocchi funzionali di spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea, nell’ambito dei blocchi funzionali di spazio aereo o singolarmente, sottoscrivono i seguenti principi relativi alla configurazione dello spazio aereo:

a) l’istituzione e la configurazione di strutture di spazio aereo si basano su requisiti operativi, indipendentemente dai confini dei blocchi di spazio aereo nazionali o funzionali o dai confini delle regioni di informazione di volo (flight information region, FIR) e non sono necessariamente associate al livello di divisione fra spazio aereo superiore e inferiore;

b) la configurazione delle strutture di spazio aereo è un processo trasparente che evidenzia le decisioni prese e le motivazioni che le hanno giustificate prendendo in considerazione i requisiti di tutti gli utenti e facendo al tempo stesso convergere gli aspetti legati alla sicurezza, alla capacità e all’ambiente prendendo in debita considerazione le esigenze di sicurezza militari e nazionali;

c) la domanda di traffico attuale e prevista per il futuro a livello di rete e locale e gli obiettivi prestazionali costituiscono le informazioni alla base del piano di miglioramento della rete delle rotte europee nell’ottica di soddisfare le esigenze dei flussi di traffico e degli aeroporti principali;

d) garantire connettività verticale e orizzontale, ivi compreso lo spazio aereo del terminal e la struttura di spazio aereo a livello di interfaccia;

e) possibilità per i voli di operare lungo le rotte richieste e i profili di volo richiesti nella fase di rotta del volo, o possibilmente il più vicino possibile ad essi;

f) accettazione della valutazione e del possibile sviluppo di tutte le proposte di strutture di spazio aereo, compreso lo spazio aereo con rotte libere, le opzioni di rotte multiple e le rotte condizionate (CDR), sottoposte dai soggetti interessati che dispongono di requisiti operativi nell’area in questione;

g) la configurazione di strutture di spazio aereo, compreso lo spazio aereo con rotte libere e i settori ATC, prendono in considerazione le strutture di spazio aereo esistenti o proposte concepite per attività che prevedono la prenotazione o la restrizione dello spazio aereo. A tale fine, vengono istituite solo le strutture conformi a una gestione flessibile dello spazio aereo (flexible use of airspace, FUA). Tali strutture devono raggiungere il livello massimo possibile di armonizzazione e coerenza su tutta la rete europea;

h) lo sviluppo della configurazione del settore ATC inizia con gli allineamenti di rotta o di flussi di traffico richiesti nell’ambito di un processo ripetitivo che è garanzia di compatibilità fra rotte o flussi e settori;

i) i settori ATC vanno configurati per permettere la realizzazione di configurazioni di settore che soddisfino i flussi di traffico e siano adattabili e commisurate a una domanda di traffico variabile;

j) gli accordi relativi all’erogazione di servizi vengono sottoscritti nei casi in cui per motivi operativi è necessario configurare settori ATC che travalichino i confini nazionali o dei blocchi funzionali di spazio aereo, o altresì i confini FIR.

2. Il gestore della rete, gli Stati membri, i blocchi funzionali di spazio aereo e i fornitori di servizi di navigazione aerea, nell’ambito dei blocchi funzionali di spazio aereo o singolarmente, garantiscono mediante il processo decisionale in cooperazione l’applicazione dei seguenti principi in relazione all’utilizzo e alla capacità di gestione dello spazio aereo:

a) le strutture di spazio aereo vengono pianificate con l’obiettivo di promuovere un utilizzo e una gestione flessibili e tempestivi dello spazio aereo relativamente a opzioni di rotta, flussi di traffico, sistemi di configurazione del settore e configurazione di altre strutture di spazio aereo;

b) le strutture di spazio aereo dovrebbero consentire la realizzazione di opzioni di rotta aggiuntive garantendone al tempo stesso la compatibilità (considerazioni sulla capacità e restrizioni relativamente alla configurazione del settore).

PARTE D

Monitoraggio costante degli obiettivi prestazionali raggiunti a livello di rete

1. Al fine di garantire regolari miglioramenti in termini di prestazioni, il gestore della rete in stretta collaborazione con gli Stati, i blocchi funzionali di spazio aereo e i soggetti operativi interessati effettua una regolare attività di revisione dell’efficacia delle strutture di spazio aereo realizzate.

2. Tale revisione contempla le seguenti attività, tuttavia non limitatamente a esse:

a) evoluzione della domanda di traffico;

b) prestazioni in termini di capacità ed efficienza del volo e vincoli a livello degli Stati membri, dei blocchi funzionali di spazio aereo o di rete;

c) valutazione degli aspetti legati all’utilizzo dello spazio aereo dal punto di vista sia civile, sia militare;

d) valutazione della settorizzazione e delle configurazioni di settore impiegate;

e) valutazione dell’integrità e della continuità delle strutture di spazio aereo; e

f) trasmissione di informazioni alla Commissione, nei casi in cui le misure correttive richieste esulano dal campo di applicazione delle competenze dei gestori della rete.




ALLEGATO II

LA FUNZIONE DI RADIOFREQUENZA

PARTE A

Requisiti per l’esecuzione della funzione

1. Gli Stati membri nominano un individuo, un’autorità o un’organizzazione competente in qualità di gestore delle frequenze nazionali. Tale soggetto ha la responsabilità di garantire che le attribuzioni delle frequenze vengano effettuate, modificate e rilasciate in conformità al presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al gestore della rete il nome e l’indirizzo di tale soggetto non oltre quattro mesi dopo l’adozione del presente regolamento.

2. Il gestore della rete predispone e coordina gli aspetti strategici relativi allo spettro a livello della rete, che devono essere opportunamente documentati all’interno del piano strategico e del piano operativo della rete. Il gestore della rete supporta la Commissione e gli Stati membri nella predisposizione di posizioni comuni in materia di aviazione per i contribuiti coordinati degli Stati membri a fora internazionali, in particolare alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, CEPT) e all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

3. Su richiesta dei gestori delle frequenze nazionali, il gestore della rete intraprende azioni con la Commissione e il CEPT per far fronte alle eventuali preoccupazioni di altri settori industriali.

4. I gestori delle frequenze nazionali riferiscono al gestore della rete eventuali casi di interferenze radio che possano avere effetti sulla rete aeronautica europea. Il gestore della rete provvede a registrare i casi in cui tali interferenze si verificano e sostiene le azioni che ne consentono la valutazione. Su richiesta dei gestori delle frequenze nazionali, il gestore della rete coordina o fornisce il sostegno necessario a risolvere o attenuare gli effetti di tali casi, anche tramite azioni che coinvolgono la Commissione e il CEPT.

5. Il gestore della rete sviluppa e gestisce un registro centrale concepito per il salvataggio di tutti i dati relativi alle assegnazioni di radiofrequenze, come descritto al punto 14.

6. Il registro centrale viene utilizzato dagli Stati membri per adempiere ai rispettivi obblighi di registrazione delle assegnazioni delle frequenze nei confronti dell’ICAO.

7. Il gestore della rete e i gestori delle frequenze nazionali sviluppano e promuovono ulteriormente le procedure di gestione delle frequenze, i criteri di pianificazione, le serie di dati e i processi per ottimizzare l’utilizzo e l’occupazione dello spettro radio da parte del traffico aereo generale. Su richiesta degli Stati membri, il gestore della rete propone tali frequenze dello spettro radio a livello regionale.

8. In caso di richiesta di assegnazione di una frequenza, il richiedente inoltra una richiesta al competente gestore delle frequenze nazionali, contenente tutti i dati e le motivazioni della richiesta stessa.

9. I gestori delle frequenze nazionali e il gestore della rete valutano le richieste di assegnazione di frequenze e le classificano in ordine di priorità sulla base dei requisiti operativi e dei criteri concordati. Inoltre, il gestore della rete in collaborazione con i gestori delle frequenze nazionali provvede a valutare il loro impatto sulla rete. Il gestore della rete definisce tali criteri sulla base di consultazioni con i gestori delle frequenze nazionali entro 12 mesi dall’adozione del presente regolamento e provvede alla loro gestione e al loro aggiornamento successivi, se del caso.

10. Qualora si registri un impatto sulla rete, il gestore della rete identifica le frequenze più adatte a soddisfare la richiesta. A tal fine, prende in considerazione i seguenti requisiti:

a) necessità di fornire servizi sicuri di comunicazione, navigazione e legati alle infrastrutture di sorveglianza;

b) necessità di ottimizzare l’utilizzo di risorse di spettro radio finite;

c) necessità di avere a disposizione un accesso economico, equo e trasparente allo spettro radio;

d) requisiti operativi del richiedente e dei soggetti operativi interessati;

e) domanda futura prevista di spettro radio;

f) disposizioni contenute nel manuale di gestione delle frequenze europee dell’ICAO.

11. Qualora non si registri alcun impatto sulla rete, il gestore della rete identifica le frequenze più adatte a soddisfare la richiesta. A tal fine, prende in considerazione i requisiti del punto 10.

12. In caso di impossibilità di soddisfare una richiesta, i gestori delle frequenze nazionali possono richiedere al gestore della rete di effettuare la ricerca di una frequenza specifica. Per individuare una soluzione per i gestori delle frequenze nazionali, il gestore della rete, con il loro sostegno, può condurre un’analisi specifica della situazione relativa all’utilizzo delle frequenze nell’area geografica interessata.

13. Il gestore delle frequenze nazionali assegna le frequenze più adatte individuate secondo le modalità descritte ai punti 10, 11 o 12.

14. Il gestore delle frequenze nazionali provvede a registrare ciascuna frequenza assegnata nel registro centrale indicando le seguenti informazioni:

a) dati definiti nel manuale di gestione delle frequenze europee dell’ICAO, comprendenti le principali informazioni tecniche e operative relative;

b) ulteriori dati richiesti in base al punto 7;

c) descrizione dell’utilizzo operativo dell’assegnazione di frequenza;

d) recapiti del soggetto operativo interessato che utilizza la frequenza assegnata.

15. Nell’assegnare la frequenza al richiedente, il gestore delle frequenze nazionali indica altresì quali sono le condizioni per l’uso della frequenza assegnata. Tali condizioni specificano quanto meno che la frequenza assegnata:

a) mantiene la propria validità per l’intero periodo di utilizzo per soddisfare i requisiti operativi descritti dal richiedente;

b) può essere soggetta a una richiesta di variazione di frequenza e tale variazione deve essere attuata entro un determinato arco temporale;

c) è soggetta a modifica al variare dell’utilizzo operativo descritto dal richiedente.

16. Il gestore delle frequenze nazionali garantisce che a ogni variazione, modifica o rilascio di frequenza richieste verrà dato seguito entro l’arco temporale concordato e che il registro verrà aggiornato di conseguenza. Il gestore delle frequenze nazionali adduce al gestore della rete un’opportuna giustificazione nei casi in cui tali azioni non possono essere eseguite.

17. I gestori delle frequenze nazionali garantiscono che i dettagli operativi, tecnici e amministrativi di cui al punto 14 di tutte le frequenze assegnate utilizzate nell’ambito della rete di aviazione europea saranno disponibili nel registro centrale entro il 31 dicembre 2011.

18. Il gestore della rete e i gestori delle frequenze nazionali conducono un’attività di monitoraggio e valutazione delle bande di frequenza dell’aviazione e delle frequenze assegnate secondo procedure trasparenti per garantirne un utilizzo corretto ed efficiente. Il gestore della rete definisce tali procedure sulla base di consultazioni con i gestori delle frequenze nazionali entro 12 mesi dall’adozione del presente regolamento e provvede alla loro gestione e al loro aggiornamento successivi, qualora necessario. In particolare, il gestore della rete individua ogni eventuale discrepanza fra il registro centrale, lo scopo operativo e l’utilizzo effettivo delle frequenze assegnate. Il gestore della rete segnala tali discrepanze al gestore delle frequenze nazionali nell’intento di trovare loro soluzione entro un determinato periodo di tempo.

19. Il gestore della rete garantisce la disponibilità di strumenti comuni a sostegno delle attività centrali e nazionali di pianificazione, coordinamento, registrazione, auditing e ottimizzazione. In particolare, tali strumenti vengono sviluppati per promuovere l’analisi dei dati del registro centrale allo scopo di monitorare l’efficienza della funzione e configurare e attuare il processo di ottimizzazione delle frequenze di cui al punto 7.

PARTE B

Requisiti per l’organizzazione della funzione

1. Il processo decisionale in cooperazione fra i gestori delle frequenze nazionali e il gestore della rete si basa su accordi soggetti all’approvazione del consiglio di gestione della rete, ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento, dopo il parere favorevole del comitato per il cielo unico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

2. Qualora vi sia disaccordo relativamente agli accordi di cui al paragrafo 1, parte B, del presente allegato, il gestore della rete o gli Stati membri interessati sottopongono la questione all’attenzione della Commissione affinché possano essere adottate le opportune misure. La Commissione agisce in conformità alla procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

3. Gli accordi specificano almeno quanto segue:

a) i criteri applicati per la valutazione dei requisiti operativi e il relativo ordine di priorità;

b) periodi di tempo minimi per il coordinamento di assegnazioni di radiofrequenze nuove o modificate;

c) meccanismi tesi a garantire il raggiungimento dei principali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione da parte del gestore della rete e dei gestori delle frequenze nazionali;

d) garanzia del fatto che le procedure, i criteri e i processi avanzati di gestione delle frequenze non si ripercuotano negativamente su quelli applicati da altri paesi nel contesto delle procedure regionali ICAO;

e) requisiti tesi a garantire che le opportune consultazioni relative agli accordi di gestione nuovi o modificati siano condotte dagli Stati membri con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a livello nazionale ed europeo.

4. Gli accordi iniziali per il coordinamento delle radiofrequenze sono interamente compatibili con gli accordi già esistenti. Gli sviluppi di tali accordi sono definiti in collaborazione con i gestori delle frequenze nazionali e consentono di ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, qualora ciò risulti più pratico.

5. Il coordinamento in materia di utilizzo strategico e tattico delle radiofrequenze con i paesi confinanti non coinvolti nelle attività del gestore della rete avviene sulla base degli accordi di lavoro regionali dell’ICAO. Ciò avviene attraverso forme tese a consentire l’accesso di tali paesi ai servizi del gestore della rete.

6. Il gestore della rete e i gestori delle frequenze nazionali concordano sulle priorità generali relativamente alla funzione di miglioramento della configurazione e del funzionamento della rete di aviazione europea. Tali priorità sono documentate in una sezione dedicata alle frequenze del piano strategico e del piano operativo della rete, realizzata con la consultazione dei soggetti interessati. L’individuazione delle priorità può riguardare in particolare bande, aree e servizi specifici.

7. Gli Stati membri garantiscono che l’utilizzo delle bande di frequenza per l’aviazione da parte di utenti militari venga opportunamente coordinato con i gestori delle frequenze nazionali e il gestore della rete.




ALLEGATO III

LA FUNZIONE DEI CODICI DEI TRANSPONDER

PARTE A

Requisiti per la funzione dei codici dei transponder

1. Tale funzione presenta i seguenti obiettivi:

a) rafforzare il processo di attribuzione dei codici mediante l’assegnazione di ruoli e responsabilità chiari a tutti i soggetti interessati, laddove le prestazioni generali della rete siano al centro delle modalità di attribuzione dei codici;

b) aumentare la trasparenza nell’attribuzione dei codici e nel loro utilizzo effettivo, consentendo in questo modo una migliore valutazione dell’efficienza complessiva della rete;

c) sotto forma di principi sanciti tramite regolamento, offrire la base normativa che consenta una migliore applicazione e sorveglianza.

2. I codici dei transponder SSR vengono attribuiti dal gestore della rete agli Stati membri e ai fornitori di servizi di navigazione aerea secondo modalità che consentono di ottimizzare la loro distribuzione sicura ed efficiente, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

a) i requisiti operativi di tutti i soggetti operativi interessati;

b) i livelli effettivi e previsti di traffico aereo;

c) l’uso richiesto dei codici dei transponder SSR in conformità alle corrispondenti disposizioni del piano regionale di navigazione aerea della regione europea, del documento di attuazione delle agevolazioni e dei servizi e degli orientamenti dell’ICAO.

3. Un elenco relativo ai codici dei transponder SSR attribuiti recante descrizione delle attribuzioni complete e aggiornate dei codici SSR nello spazio aereo secondo l’articolo 1, paragrafo 3, è messo a disposizione in qualsiasi momento agli Stati membri, ai fornitori di servizi di navigazione aerea e ai paesi terzi da parte del gestore della rete.

4. Il gestore della rete provvede all’attuazione di un processo formale per l’istituzione, la valutazione e il coordinamento dei requisiti per le attribuzioni dei codici dei transponder SSR, prendendo in considerazione tutti gli utilizzi civili e militari richiesti dei codici dei transponder SSR.

5. Il processo formale descritto al punto 4 deve indicare come minimo le procedure, i periodi di tempo e gli obiettivi prestazionali più importanti concordati per il completamento delle seguenti attività:

a) presentazione di richieste di attribuzione di codici dei transponder SSR;

b) valutazioni di richieste di attribuzione di codici dei transponder SSR;

c) coordinamento delle modifiche proposte alle attribuzioni di codici dei transponder SSR con gli Stati membri e i paesi terzi in conformità ai requisiti previsti dalla parte B;

d) audit periodico delle attribuzioni dei codici SSR e delle relative esigenze nell’ottica di ottimizzare la situazione, ivi comprese misure di rinnovata attribuzione di codici già assegnati;

e) modifica, approvazione e distribuzione periodiche dell’elenco delle attribuzioni dei codici dei transponder SSR di cui al punto 3;

f) notifica, valutazione e risoluzione di conflitti non pianificati fra le attribuzioni di codici dei transponder SSR;

g) notifica, valutazione e risoluzione di attribuzioni sbagliate di codici dei transponder SSR rilevati ai controlli sulle modalità di conservazione dei codici;

h) notifica, valutazione e risoluzione di conflitti non pianificati fra le attribuzioni di codici dei transponder SSR;

i) messa a disposizione di dati e informazioni in base ai requisiti previsti dalla parte C.

6. Le richieste relative alle attribuzioni dei codici dei transponder SSR ricevute nell’ambito del processo descritto al punto 4 vengono verificate dal gestore della rete in merito alla loro conformità ai requisiti di processo ai fini delle convenzioni in materia di formato e di dati, completezza, accuratezza, tempestività e motivazione.

7. Gli Stati membri garantiscono che i codici dei transponder SSR vengono assegnati agli aeromobili in base all’elenco di attribuzione dei codici dei transponder SSR di cui al punto 3.

8. Il gestore della rete gestisce per conto degli Stati membri e dei fornitori di servizi di navigazione aerea un sistema centralizzato di attribuzione e gestione dei codici dei transponder SSR per il traffico aereo generale.

9. Il gestore della rete applica le procedure e gli strumenti per il controllo e la valutazione dell’uso effettivo dei codici dei transponder SSR da parte degli Stati membri e dei fornitori di servizi di navigazione aerea.

10. I piani e le procedure vengono concordati fra il gestore della rete, gli Stati membri e i fornitori di servizi di navigazione aerea per sostenere l’analisi e l’individuazione periodiche dei requisiti futuri dei codici dei transponder SSR. Tale analisi comprende l’individuazione dei potenziali impatti in termini di prestazioni causati da eventuali conflitti previsti nelle attribuzioni dei codici dei transponder SSR.

11. Vengono elaborati e gestiti manuali operativi contenenti le istruzioni e le informazioni necessarie a consentire lo svolgimento delle funzioni di rete in linea con i requisiti del presente regolamento. Tali manuali operativi vengono distribuiti e gestiti in linea con appropriati processi di qualità e di gestione della documentazione.

PARTE B

Requisiti relativi al meccanismo di consultazione specifico

1. Il gestore della rete predispone un meccanismo dedicato di coordinamento e consultazione degli accordi dettagliati di attribuzione dei codici dei transponder SSR. Tale meccanismo:

a) garantisce che sia preso in considerazione l’impatto dell’utilizzo dei codici dei transponder SSR nei paesi terzi in seguito alla partecipazione di questi agli accordi di lavoro per la gestione dei codici dei transponder SSR previsti dalle corrispondenti disposizioni del piano regionale di navigazione aerea della regione europea, del documento di attuazione delle agevolazioni e dei servizi e degli orientamenti dell’ICAO;

b) garantisce che l’elenco delle attribuzioni dei codici dei transponder SSR di cui al punto 3 della parte A sia compatibile con il piano di gestione dei codici previsto nelle corrispondenti disposizioni del piano regionale di navigazione aerea della regione europea, del documento di attuazione delle agevolazioni e dei servizi e degli orientamenti dell’ICAO;

c) specifica i requisiti tesi a garantire che siano condotte opportune consultazioni su accordi relativi alla gestione dei codici dei transponder SSR nuovi o modificati con gli Stati membri interessati;

d) specifica i requisiti tesi a garantire che gli Stati membri conducano opportune consultazioni su accordi relativi alla gestione dei codici dei transponder SSR nuovi o modificati con tutti i soggetti interessati a livello nazionale;

e) garantisce il coordinamento con i paesi terzi sull’utilizzo dei codici dei transponder SSR attraverso gli accordi di lavoro per la gestione dei codici dei transponder SSR previsti dalle corrispondenti disposizioni del piano regionale di navigazione aerea della regione europea, del documento di attuazione delle agevolazioni e dei servizi e degli orientamenti dell’ICAO;

f) specifica dei periodi di tempo minimi per il coordinamento e la consultazione di attribuzioni dei codici dei transponder SSR nuove o modificate;

g) garantisce che le modifiche all’elenco delle attribuzioni dei codici dei transponder SSR siano soggette all’approvazione degli Stati membri interessati da tali modifiche;

h) specifica che i requisiti tesi a garantire che le modifiche all’elenco dei codici dei transponder SSR siano comunicate a tutti i soggetti interessati subito dopo l’approvazione dell’elenco stesso, fatte salve le procedure nazionali di comunicazione e informazione relativamente all’utilizzo dei codici dei transponder SSR da parte delle autorità militari.

2. Il gestore della rete, in collaborazione con le autorità militari nazionali, garantisce che saranno intraprese le misure necessarie per accertare che l’attribuzione e l’utilizzo dei codici dei transponder SSR per usi militari non abbia effetti pregiudizievoli sulla sicurezza o sul flusso efficiente del traffico aereo generale.

PARTE C

Requisiti relativi alla messa a disposizione dei dati

1. Le richieste relative alle attribuzioni nuove o modificate dei codici dei transponder SSR sono conformi alle convenzioni in materia di formato e di dati, nonché ai requisiti di completezza, accuratezza, tempestività e motivazione del processo di cui al punto 4 della parte A.

2. I dati e le informazioni seguenti vengono forniti dagli Stati membri al gestore della rete, su richiesta di questi, entro i periodi di tempo concordati previsti dal gestore della rete per facilitare l’attuazione della funzione di rete relativa ai codici dei transponder SSR:

a) un registro aggiornato sull’attribuzione e l’utilizzo dei codici dei transponder SSR nella rispettiva area di responsabilità, soggetto ai vincoli di sicurezza relativi alla completa divulgazione di attribuzioni di codici militari non utilizzati per il traffico aereo generale;

b) documento di prova a dimostrazione del fatto che le attribuzioni esistenti e richieste di codici dei transponder SSR rappresentano il minimo necessario per far fronte ai requisiti operativi;

c) dettagli di attribuzioni di codici dei transponder SSR non più necessarie a fini operativi e che possono essere rilasciate per nuove attribuzioni di codici all’interno della rete;

d) relazioni relative a eventuali conflitti non pianificati nell’ambito delle attribuzioni di codici dei transponder SSR;

e) dettagli di eventuali modifiche nella pianificazione dell’installazione o nello stato operativo dei sistemi o delle loro parti che possono ripercuotersi sull’attribuzione di codici dei transponder SSR ai voli.

3. I dati e le informazioni seguenti vengono messi a disposizione dai fornitori di servizi di navigazione aerea al gestore della rete, su richiesta di questi, entro i periodi di tempo concordati previsti dal gestore della rete per facilitare l’attuazione della funzione di rete relativa ai codici dei transponder SSR:

a) relazioni di posizione relative al sistema avanzato di gestione tattica dei flussi con l’indicazione delle attribuzioni dei codici dei transponder SSR per il traffico aereo generale per voli effettuati secondo le regole del volo strumentale (instrument flight rules, IFR); e

b) relazioni su eventuali conflitti o pericoli reali non pianificati causati da un’effettiva attribuzione di codici di transponder SSR operativa, ivi comprese informazioni sul modo in cui il conflitto in oggetto è stato risolto.

4. Le risposte da parte degli Stati membri e dei fornitori di servizi di navigazione aerea sul coordinamento delle modifiche proposte alle attribuzioni di codici dei transponder SSR e degli aggiornamenti dell’elenco relativo a tali attribuzioni devono come minimo:

a) individuare se sono previsti eventuali conflitti o pericoli fra le attribuzioni dei codici dei transponder SSR;

b) confermare se vi saranno effetti pregiudizievoli sui requisiti operativi o l’efficienza;

c) confermare che le modifiche alle attribuzioni dei codici dei transponder SSR possano essere attuate conformemente ai periodi temporali richiesti.

▼M1




ALLEGATO IV

MODELLO DEL PIANO STRATEGICO DELLA RETE

Il piano strategico della rete si basa sulla seguente struttura:

1.   INTRODUZIONE

1.1. Campo di applicazione del piano strategico della rete (geografico e temporale).

1.2. Preparazione del piano e procedura di convalida.

2.   CONTESTO GENERALE E REQUISITI

2.1. Descrizione della situazione attuale e prevista della rete includendo ERND, ATFM, aeroporti e risorse limitate.

2.2. Sfide e opportunità legate alla tempistica del piano (includendo previsioni sulla domanda di traffico e sviluppi a livello internazionale).

2.3. Obiettivi prestazionali e requisiti industriali espressi dai diversi soggetti interessati e obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

3.   VISIONE STRATEGICA

3.1. Descrizione della strategia di sviluppo ed evoluzione della rete per il conseguimento degli obiettivi prestazionali e dei requisiti industriali.

3.2. Conformità al sistema di prestazioni.

3.3. Conformità al piano generale ATM europeo.

4.   OBIETTIVI STRATEGICI

4.1. Descrizione degli obiettivi strategici della rete:

a) comprende gli aspetti legati alla cooperazione dei soggetti operativi che partecipano in funzione dei rispettivi ruoli e responsabilità,

b) indica il modo in cui gli obiettivi strategici soddisfano i requisiti,

c) individua le modalità di misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi,

d) indica il modo in cui gli obiettivi strategici impatteranno sul settore e gli altri ambiti interessati.

5.   PIANIFICAZIONE STRATEGICA

5.1. Descrizione della programmazione a breve/medio termine:

a) priorità per ciascuno degli obiettivi strategici,

b) attuazione di ciascuno degli obiettivi strategici in termini di utilizzo richiesto di tecnologia, impatto su architettura, aspetti umani, costi previsti, benefici, nonché attività di governance necessaria, risorse e regolamentazione,

c) partecipazione richiesta dei soggetti operativi interessati a ciascun elemento del piano, con la descrizione dei rispettivi ruoli e responsabilità,

d) livello concordato di coinvolgimento del gestore della rete per sostenere l’attuazione di ciascun elemento del piano per ogni singola funzione.

5.2. Descrizione della programmazione a lungo termine:

a) intento di conseguire ciascuno degli obiettivi strategici in termini di tecnologia richiesta e aspetti corrispondenti di ricerca e sviluppo, impatto sull’architettura, aspetti umani, questioni industriali, livello di governance richiesto, regolamentazione richiesta, nonché aspetti di sicurezza correlati e giustificazione economica di tali investimenti,

b) partecipazione richiesta dei soggetti operativi interessati a ciascun elemento del piano, con la descrizione dei rispettivi ruoli e responsabilità.

6.   VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1. Descrizione dei rischi associati all’attuazione del piano.

6.2. Descrizione della procedura di monitoraggio (comprese le possibili deviazioni dagli obiettivi iniziali).

7.   RACCOMANDAZIONI

7.1. Individuazione delle azioni da intraprendere da parte dell’Unione e degli Stati membri per sostenere l’attuazione del piano.

▼B




ALLEGATO V

STRUTTURA DEL PIANO OPERATIVO DELLA RETE

Il piano operativo della rete si basa sulla seguente struttura generale (personalizzata in base alle diverse funzioni singole e all’orizzonte temporale del piano operativo della rete, a riflettere il fatto che è un piano soggetto a revisione improntato su periodi di 3-5 anni, nonché archi temporali annuali, stagionali, settimanali e giornalieri):

1.   INTRODUZIONE

1.1. Campo di applicazione del piano operativo della rete (geografico e temporale)

1.2. Preparazione del piano e processo di convalida

2.   DESCRIZIONE DEL PIANO OPERATIVO DELLA RETE, DELLE SUE FINALITÀ E DEI SUOI OBIETTIVI OPERATIVI

 il piano comprende gli aspetti legati alla cooperazione dei soggetti operativi interessati relativamente ai loro ruoli e responsabilità,

 il piano indica le modalità di gestione delle finalità e degli obiettivi operativi nelle fasi tattica, pretattica, a breve e a medio termine del piano operativo della rete e di definizione degli obiettivi prestazionali previsti regolamento relativo alle prestazioni,

 il piano riporta le priorità fissate e le risorse necessarie per il periodo di pianificazione,

 il piano indica gli impatti sull’industria ATM e gli altri ambiti interessati.

3.   PROCESSO DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA COMPLESSIVA DELLA RETE

 descrizione del processo di pianificazione operative complessiva della rete,

 descrizione delle modalità strategiche secondo cui il piano operativo della rete si svilupperà e progredirà fino a soddisfare positivamente i requisiti prestazionali operativi e le altre finalità prestazionali previste dal regolamento sulle prestazioni;

 descrizione degli strumenti e dei dati utilizzati.

4.   CONTENUTO GENERALE E REQUISITI OPERATIVI

4.1. Sintesi delle prestazioni operative della rete precedente

4.2. Sfide e opportunità legate al periodo temporale del piano

4.3. Previsioni di traffico della rete secondo le appendici 1 e 2, ivi comprese:

 previsioni relative alla rete,

 previsioni relative ai fornitori di servizi di navigazione aerea, blocchi funzionali di spazio aereo e centri di controllo di area,

 previsioni relative agli aeroporti principali,

 previsioni relative all’analisi del traffico, ivi compresi una serie di scenari,

 analisi dell’impatto di eventi speciali.

4.4. Requisiti prestazionali operativi della rete, ivi compresi:

 requisiti generali di capacità della rete,

 requisiti relativi alla capacità dei fornitori di servizi di navigazione aerea, dei blocchi funzionali di spazio aereo e dei centri di controllo di area,

 capacità aeroportuale,

 analisi dei requisiti in termini di capacità,

 requisiti relativi all’ambiente generale della rete/all’efficienza di volo,

 requisiti relativi alla sicurezza generale della rete,

 requisiti in termini di situazioni di emergenza e continuità dei servizi che interessano la rete.

4.5. Esigenze operative espresse dai diversi soggetti interessati, compreso il settore militare

5.   PIANI OPERATIVI DI POTENZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA RETE E AZIONI A LIVELLO DI RETE

 descrizione dei piani e delle azioni di prevista attuazione a livello di rete, ivi compresi piani e azioni relativi allo spazio aereo, alle risorse limitate e all’ATFM,

 descrizione dei contributi operativi in termini di prestazioni di ciascuno dei piani e delle azioni suddetti.

6.   PIANI OPERATIVI DI POTENZIAMENTO DELLE PRESTAZIONI E AZIONI A LIVELLO LOCALE

 descrizione dei ciascuno dei piani e delle azioni di prevista attuazione a livello locale,

 descrizione dei contributi operativi in termini di prestazioni di ciascuno dei piani e delle azioni suddetti, e

 descrizione delle relazioni con i paesi terzi e delle attività relative all’ICAO.

7.   EVENTI SPECIALI

 panoramica degli eventi speciali che esercitano un impatto significativo sulla gestione del traffico aereo,

 eventi speciali singoli e relativa gestione dal punto di vista della rete,

 esercitazioni militari maggiori.

8.   REQUISITI DELLO SPAZIO AEREO MILITARE

8.1. I fornitori di servizi di gestione del traffico aereo in ambito militare responsabili di porzioni di spazio aereo riservato o interdetto scambiano le seguenti informazioni con il gestore della rete mediante la cellula di gestione dello spazio aereo corrispondente in base a regole nazionali:

 disponibilità dello spazio aereo; giornate/orari predefiniti di disponibilità dello spazio aereo riservato,

 richieste ad-hoc di utilizzo non previsto di spazio aereo riservato,

 concessione a usi civili di spazio aereo riservato, qualora tale spazio non sia più richiesto e con il più ampio preavviso possibile.

9.   PREVISIONI CONSOLIDATE E ANALISI DELLE PRESTAZIONI OPERATIVE DELLA RETE

 obiettivi in termini di ritardo/capacità e previsioni relativamente alla rete, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai blocchi funzionali di spazio aereo e alla gestione del traffico aereo da parte dei centri di controllo di area,

 prestazioni operative aeroportuali,

 obiettivi e previsioni prestazionali in termini di ambiente della rete/efficienza dei voli,

 impatto di eventi speciali,

 analisi degli obiettivi e delle previsioni prestazionali operativi.

10.   INDIVIDUAZIONE DI OSTACOLI OPERATIVI E SOLUZIONI DI ATTENUAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI A LIVELLO DI RETE E LOCALE

 individuazione di ostacoli operativi (in termini di sicurezza, capacità, efficienza di volo) e potenziali, delle relative cause e delle soluzioni e azioni di attenuazione concordate, comprese le opzioni di bilanciamento fra domanda e capacità (demand capacity balancing, DCB).




Appendice 1

Centri di controllo di area (Area Control Centres, ACC)

Il piano operativo della rete fornisce una descrizione dettagliata per ogni singolo centro di controllo di area di tutte le aree con la descrizione delle relative misure operative di potenziamento previste, le prospettive per il periodo, l’obiettivo e le previsioni in termini di ritardo, gli eventi significativi che possono influenzare il traffico, nonché i contatti operativi.

Per ciascun centro di controllo di area, il gestore della rete riporta le seguenti informazioni:

 previsioni sul traffico,

 un’analisi delle attuali prestazioni operative,

 una valutazione quantificata della capacità raggiunta (capacità di riferimento),

 una valutazione quantificata della capacità richiesta per diversi scenari di evoluzione del traffico (profilo di capacità richiesta),

 una valutazione quantificata delle azioni operative di potenziamento previste a livello di centro di controllo di area, concordate con i fornitori di servizi di navigazione aerea,

 obiettivi e previsioni in termini di ritardi,

 un’analisi delle prestazioni operative attese (sicurezza, capacità, ambiente).

Ogni fornitore di servizi di navigazione aerea fornisce al gestore della rete le seguenti informazioni, che devono essere riportate nella descrizione del singolo ACC:

 obiettivo di ritardo locale,

 valutazione/conferma delle previsioni di traffico, che prendano in considerazione le conoscenze locali,

 numero di settori disponibili; configurazione/schema di apertura del settore per stagione/giorno della settimana/momento della giornata,

 capacità/valori di monitoraggio per ciascun settore/volume di traffico per configurazione/schema di apertura,

 eventi speciali previsti o noti, comprese le date/gli orari rispettivi e il relativo impatto sulle prestazioni operative,

 dettagli delle misure operative di potenziamento previste, relativo programma di attuazione e impatto negativo/positivo correlato sulla capacità e/o l’efficienza,

 dettagli delle modifiche proposte e confermate alla struttura di spazio aereo e al relativo utilizzo,

 azioni ulteriori concordate con il gestore della rete,

 contatti operativi ACC.




Appendice 2

Aeroporti

Il piano operativo della rete fornisce una descrizione dettagliata per i principali aeroporti europei di tutte le aree con la descrizione delle relative misure previste di potenziamento operativo, le prospettive per il periodo, l’obiettivo e le previsioni in termini di traffico e ritardo, gli eventi significativi che possono influenzare il traffico, nonché i contatti operativi.

Per ciascun aeroporto, il gestore della rete riporta le seguenti informazioni:

 previsioni sul traffico,

 un’analisi delle prestazioni operative attese (sicurezza, capacità, ambiente).

Ciascun aeroporto indicato nel piano operativo della rete fornisce al gestore della rete le seguenti informazioni, affinché siano inserite nella descrizione del singolo aeroporto:

 valutazione/conferma delle previsioni di traffico, che prendano in considerazione le conoscenze locali,

 capacità delle piste per ogni configurazione di posta, arrivo e partenza attuali e previsti,

 specifica della capacità per e durante il periodo notturno, se del caso,

 dettagli delle misure operative di potenziamento previste, relativo programma di attuazione e impatto negativo/positivo correlato sulla capacità e/o l’efficienza,

 eventi speciali previsti o noti, comprese le date/gli orari rispettivi e il relativo impatto sulle prestazioni operative,

 altri attivatori di capacità, e

 azioni ulteriori concordate con il gestore della rete.




ALLEGATO VI

REQUISITI GENERALI DELLE FUNZIONI DI RETE

1.   STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il gestore della rete stabilisce e gestisce la propria organizzazione avvalendosi di una struttura che garantisca la sicurezza delle funzioni di rete.

La struttura organizzativa precisa:

a) i poteri, i compiti e le responsabilità del personale designato, in particolare del personale direttivo con funzioni attinenti alla sicurezza operativa, alla qualità, alla protezione, alle finanze e alle risorse umane;

b) i rapporti funzionali e gerarchici tra le varie componenti e le procedure dell’organizzazione.

2.   SICUREZZA OPERATIVA

Il gestore della rete pone in essere un sistema di gestione della sicurezza operativa che contempla tutte le funzioni di rete svolte in base ai seguenti principi. Tale sistema:

a) descrive le filosofie e i principi generali dell’organizzazione relativamente alla sicurezza e in modo tale da soddisfare il più possibile le esigenze dei diversi soggetti coinvolti. Tali filosofie e principi rientrano nella definizione di politica;

b) istituisce una funzione di monitoraggio della conformità che prevede procedure tese a verificare che tutte le funzioni vengono espletate in conformità ai requisiti, agli standard e alle procedure applicabili. Il monitoraggio della conformità prevede un sistema di riscontro sui risultati al personale incaricato della gestione, volto a garantire l’attuazione efficace e tempestiva delle misure correttive, se del caso;

c) dimostra il funzionamento del sistema di gestione mediante manuali e documenti di monitoraggio;

d) nomina rappresentanti incaricati delle funzioni gestionali per monitorare la conformità alle procedure e l’idoneità delle stesse, allo scopo di garantire pratiche operative sicure ed efficienti;

e) svolge valutazioni del sistema di gestione in essere e adotta misure correttive, se del caso;

f) gestisce la sicurezza di tutte le funzioni di rete a esso attribuite. Nel farlo, istituisce interfacce formali con tutti i principali soggetti interessati al fine di poter individuare i pericoli per la sicurezza dell’aviazione insiti nelle sue attività, valutarli e gestire nel modo migliore i rischi associati;

g) contiene procedure per la gestione della sicurezza in fase di introduzione di nuovi sistemi funzionali o modifica dei sistemi funzionali esistenti.

3.   SICUREZZA

Il gestore della rete stabilisce un sistema di gestione della sicurezza che contempla tutte le funzioni di rete svolte in base ai seguenti principi. Tale sistema:

a) garantisce la sicurezza dei suoi impianti e del suo personale in modo da prevenire qualsiasi indebita interferenza che possa avere un’incidenza sulla sicurezza delle funzioni di rete gestite;

b) garantisce dei dati operativi che riceve, produce o utilizza in altro modo, di modo che il loro accesso sia riservato alle sole persone autorizzate;

c) definisce le procedure relative alla valutazione e alla riduzione del rischio nel settore della sicurezza, al controllo e al miglioramento della sicurezza, alle valutazioni della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;

d) definisce gli strumenti intesi a individuare le infrazioni alle disposizioni di sicurezza e allertare il personale con idonei segnali di avvertimento;

e) definisce mezzi per contenere gli effetti delle infrazioni alla sicurezza e individuare le misure di ristabilimento del livello di sicurezza e le procedure per minimizzare tali eventi in modo da prevenirne il ripetersi.

4.   MANUALI OPERATIVI

Il gestore della rete deve fornire e tenere aggiornati manuali operativi concernenti i servizi prestati, a uso e guida del personale operativo. Egli provvede affinché:

a) i manuali operativi contengano le istruzioni e le informazioni necessarie al personale operativo per l’esecuzione dei compiti assegnati;

b) il personale abbia accesso alle parti dei manuali operativi che lo riguardano;

c) il personale addetto alle operazioni sia rapidamente informato delle modifiche apportate al manuale operativo concernente i suoi compiti e della relativa entrata in vigore.

5.   PERSONALE

Il gestore della rete si avvale di personale adeguatamente qualificato in modo da garantire l’espletamento sicuro, efficace, continuo e sostenibile delle funzioni di rete a lui attribuite. In tale contesto, definisce le politiche per la formazione del personale.

6.   PIANI DI EMERGENZA

Il gestore della rete adotta piani di emergenza atti a preservare la continuità di tutte le sue funzioni nel caso di eventi che comportino un significativo deterioramento o un’interruzione delle sue attività.

7.   REQUISITI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell’articolo 20, il gestore della rete presenta una relazione annuale delle sue attività. La relazione illustra il rendimento operativo e ogni altra attività o sviluppo significativo, in particolare nel settore della sicurezza.

La relazione annuale include, come minimo:

 una valutazione delle prestazioni delle funzioni della rete gestite,

 i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prestazionali stabiliti nel piano strategico della rete, per valutare i risultati effettivi ottenuti rispetto al piano operativo della rete sulla base degli indicatori di risultato stabiliti nel piano operativo della rete,

 spiegazione delle differenze rispetto agli obiettivi previsti e individuazione delle misure volte a colmare gli eventuali divari durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004,

 gli sviluppi nelle operazioni e nelle infrastrutture,

 informazioni sulla procedura di consultazione formale degli utenti e dei soggetti interessati,

 informazioni sulla politica delle risorse umane.

8.   METODI DI LAVORO E PROCEDURE OPERATIVE

Il gestore della rete deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle altre norme dell’Unione, in particolare al regolamento (UE) n. 255/2010.



( 1 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

( 2 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

( 3 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

( 4 ) GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10.

( 5 ) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

( 6 ) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

( 7 ) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del 4.5.2013, pag. 1).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

( 10 ) GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1.

( 11 ) GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20.