2011D0638 — IT — 01.10.2011 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2011

relativa ai parametri di riferimento per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/638/UE)

(GU L 252, 28.9.2011, p.20)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 120, 5.5.2012, pag. 16  (638/2011)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2011

relativa ai parametri di riferimento per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/638/UE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ), in particolare l’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario adottare i parametri di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei per il periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e per il periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3 quater, paragrafo 2, della medesima direttiva.

(2)

Le quote basate su tali parametri dovrebbero essere fissate fino al 2020, eccetto nei casi in cui gli atti adottati a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE richiedano modifiche conseguenti.

(3)

A seguito dell’integrazione nello Spazio economico europeo (SEE) della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra ( 2 ), per decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011, del 1o aprile 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE ( 3 ), i parametri di riferimento devono essere applicati all’interno dello spazio SEE.

(4)

Risulta pertanto necessario basare i parametri di riferimento sul numero di quote gratuite a livello del SEE fissate dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011, del 20 luglio 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE ( 4 ).

(5)

I parametri di riferimento devono essere calcolati dividendo i numeri delle quote SEE applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012 e delle quote applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 per la somma dei dati in tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Fatto salvo l’articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, ►C1  il parametro di riferimento di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e ◄ da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012 è di 0,000679695907431681 quote per tonnellata-chilometro.

2.  Fatto salvo l’articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, ►C1  il parametro di riferimento di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e ◄ da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di ►C1  0,00513749531377628 quote per tonnellata-chilometro, equivalenti a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro per anno ◄ .

Articolo 2

I calcoli relativi a un numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all’articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

( 2 ) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

( 3 ) GU L 93 del 7.4.2011, pag. 35.

( 4 ) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.