2011D0172 — IT — 22.03.2015 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE 2011/172/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto

(GU L 076, 22.3.2011, p.63)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE 2012/159/PESC DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2012

  L 80

18

20.3.2012

►M2

DECISIONE 2012/723/PESC DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2012

  L 327

44

27.11.2012

 M3

DECISIONE 2013/144/PESC DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2013

  L 82

54

22.3.2013

 M4

DECISIONE 2014/153/PESC DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2014

  L 85

9

21.3.2014

►M5

DECISIONE (PESC) 2015/486 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2015

  L 77

16

21.3.2015




▼B

DECISIONE 2011/172/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 febbraio 2011 l’Unione europea ha dichiarato di essere pronta ad accompagnare la transizione pacifica e ordinata verso un governo civile e democratico in Egitto, fondato sullo stato di diritto, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e ad appoggiare gli sforzi tesi a creare un’economia che rafforzi la coesione sociale e promuova la crescita.

(2)

In tale contesto, dovrebbero essere imposte misure restrittive nei confronti di persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e che in tal modo privano il popolo egiziano dei benefici dello sviluppo sostenibile della sua economia e della sua società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese.

(3)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate quali responsabili di distrazione di fondi pubblici egiziani e da persone fisiche o giuridiche, da entità o organismi ad essi associati, elencati nell’allegato.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, alle, o a beneficio delle, persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell’allegato.

3.  Alle condizioni che ritengono appropriate l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche di cui all’elenco dell’allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale custodia o gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

▼M2

4.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i fondi o le risorse economiche siano l’oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

▼B

5.  Il paragrafo 1 non osta a che la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo inclusi nell’elenco effettuino il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima della data dell’inclusione di tale persona, entità o organismo nell’elenco dell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona, entità o organismo di cui al paragrafo 1.

▼M2

6.  Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure previste dai paragrafi 1 e 2; o

c) pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.

▼B

Articolo 2

1.  Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di predisporre e modificare l’elenco riportato nell’allegato.

2.  Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

Articolo 3

1.  L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2.  L’allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se conosciuto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività.

Articolo 4

Per massimizzare l’impatto delle misure di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste dalla presente decisione.

▼M1

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

▼M5

La presente decisione si applica fino al 22 marzo 2016.

▼M1

La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B




ALLEGATO



Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 04.05.1928

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

2.

Suzanne Saleh Thabet

Moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 28.02.1941

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 26.11.1960

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Moglie di Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 05.10.1971

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Figlio di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 28.12.1963

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Moglie di Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell'ex Presidente della Repubblica araba d'Egitto

Data di nascita: 13.10.1982

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Ex deputato

Data di nascita: 12.01.1959

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Moglie di Ahmed Abdelaziz Ezz

Data di nascita: 31.01.1963

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Moglie di Ahmed Abdelaziz Ezz

Data di nascita: 25.05.1959

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Moglie di Ahmed Abdelaziz Ezz

Data di nascita: 09.10.1969

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Ex ministro dell'edilizia abitativa, dei servizi pubblici e dello sviluppo urbano

Data di nascita: 16.05.1945

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Moglie di Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Data di nascita: 03.06.1956

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Ex ministro del commercio e dell'industria

Data di nascita: 09.02.1955

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Moglie di Rachid Mohamed Rachid Hussein

Data di nascita: 05.07.1959

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Ex ministro del turismo

Data di nascita: 20.02.1959

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Moglie di Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Data di nascita: 08.01.1960

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Figlio di Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Data di nascita: 21.09.1990

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Ex ministro dell'interno

Data di nascita: 01.03.1938

Maschio

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Moglie di Habib Ibrahim Eladli

Data di nascita: 23.01.1963

Femmina

Persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione