02010R1093 — IT — 12.01.2016 — 005.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione

(GU L 331 dell'15.12.2010, pag. 12)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 1022/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2013

  L 287

5

29.10.2013

►M2

DIRETTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 4 febbraio 2014

  L 60

34

28.2.2014

►M3

DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014

  L 173

190

12.6.2014

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 806/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2014

  L 225

1

30.7.2014

►M5

DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 25 novembre 2015

  L 337

35

23.12.2015




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione



CAPO I

ISTITUZIONE E STATUS GIURIDICO

Articolo 1

Istituzione e ambito di intervento

1.  Il presente regolamento istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (in prosieguo l’«Autorità»).

▼M5

2.  L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 7 ).

▼B

3.  L’Autorità opera altresì nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, purché tali azioni dell’Autorità siano necessarie per assicurare l’applicazione effettiva e coerente di tali atti.

4.  Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le competenze attribuite alla Commissione, in particolare ai sensi dell’articolo 258 TFUE, al fine di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.

5.  L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. L’Autorità contribuisce a:

a) migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;

b) garantire l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;

c) rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;

d) impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;

e) assicurare che il rischio di credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza, e

f) aumentare la protezione dei consumatori.

▼M1

A tali fini, l'Autorità contribuisce all'applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Autorità.

▼B

Nell’esecuzione dei compiti conferitile dal presente regolamento, l’Autorità presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell’economia reale.

▼M1

Nello svolgimento dei suoi compiti l'Autorità agisce in modo indipendente, obiettivo e non discriminatorio, nell'interesse di tutta l'Unione.

▼B

Articolo 2

Sistema europeo di vigilanza finanziaria

1.  L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare una sufficiente protezione dei consumatori di servizi finanziari.

2.  Il SEVIF comprende:

a) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ai fini dei compiti specificati nel regolamento (UE) n. 1092/2010 e nel presente regolamento;

b) l’Autorità;

c) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

d) l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );

e) il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), ai fini dello svolgimento dei compiti specificati agli articoli da 54 a 57 del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

▼M1

f) le autorità competenti o le autorità di vigilanza specificate negli atti dell'Unione indicati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013. del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B

3.  L’Autorità collabora regolarmente e strettamente con il CERS, così come con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) attraverso il comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

4.  In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, le parti del SEVIF cooperano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio reciproco di informazioni utili e affidabili.

5.  Le autorità di vigilanza che sono parti del SEVIF sono tenute ad esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell’Unione conformemente agli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

▼M1

Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

Le Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. La Banca centrale europea è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio relativamente all'esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità del regolamento stesso.

▼B

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼M5

1) «istituti finanziari»: gli «enti creditizi» quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, le «imprese di investimento» quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, i «conglomerati finanziari» quali definiti all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, i «prestatori di servizi di pagamento» quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e gli «istituti di moneta elettronica» quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, salvo che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, per «istituti finanziari» si intendano gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all’articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849;

▼M4

2) «autorità competenti»:

i) le autorità competenti quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, nella direttiva 2007/64/CE, e di cui alla direttiva 2009/110/CE;

ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l'osservanza dei requisiti di dette direttive da parte degli enti creditizi e degli enti finanziari;

iii) in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l'autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva; e

iv) in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), le autorità di risoluzione definite all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, tranne i casi in cui esercitano poteri discrezionali o compiono scelte attinenti a linee di azione.

▼B

Articolo 5

Status giuridico

1.  L’Autorità è un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica.

2.  L’Autorità gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dall’ordinamento giuridico nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.  L’Autorità è rappresentata dal presidente.

Articolo 6

Composizione

L’Autorità è composta da:

1) un consiglio delle autorità di vigilanza, che svolge i compiti di cui all’articolo 43;

2) un consiglio di amministrazione, che svolge i compiti di cui all’articolo 47;

3) un presidente, che svolge i compiti di cui all’articolo 48;

4) un direttore esecutivo, che svolge i compiti di cui all’articolo 53;

5) una commissione di ricorso, che svolge i compiti di cui all’articolo 60.

Articolo 7

Sede

L’Autorità ha sede a Londra.



CAPO II

COMPITI E POTERI DELL’AUTORITÀ

Articolo 8

Compiti e poteri dell’Autorità

1.  L’Autorità svolge i seguenti compiti:

▼M1

a) contribuisce all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell’Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni, progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e altre atte misure che sono basate sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

a bis) elabora e mantiene aggiornato, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli aziendali degli istituti finanziari, un manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari per tutta l'Unione, il quale contiene le migliori prassi in materia di metodologie e processi di vigilanza;

▼B

b) contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo ad una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;

▼M1

c) facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti;

▼B

d) coopera strettamente con il CERS, in particolare fornendogli le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle sue segnalazioni e raccomandazioni;

e) organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti, anche formulando orientamenti e raccomandazioni e individuando le migliori prassi, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza;

f) sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, incluso se del caso, l’andamento del credito, in particolare, alle famiglie e alle PMI;

g) svolge analisi economiche dei mercati per coadiuvare l’Autorità nell’espletamento dei propri compiti;

h) promuove la tutela di depositanti e investitori;

▼M1

i) conformemente agli articoli da 21 a 26, promuove il funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza; la sorveglianza, la valutazione e la misurazione del rischio sistemico; lo sviluppo e il coordinamento dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, fornendo un livello elevato di protezione ai depositanti e agli investitori in tutta l'Unione e sviluppando metodi per la risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento nonché la valutazione dell'esigenza di idonei strumenti finanziari, al fine di promuovere la cooperazione fra le autorità competenti per la gestione delle crisi degli istituti transfrontalieri che pongono potenziali rischi sistemici;

▼B

j) esegue ogni altro compito specifico stabilito dal presente regolamento o da altri atti legislativi;

k) pubblica sul sito web, e aggiorna regolarmente, le informazioni relative al suo settore di attività, in particolare, nella sua area di competenza, sugli istituti finanziari registrati, in modo da rendere le informazioni facilmente accessibili al pubblico.

▼M1 —————

▼M1

1 bis.  Nell'assolvimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento l'Autorità:

a) fa uso di tutti i poteri di cui dispone e,

b) tenendo in debita considerazione l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business.

▼B

2.  Per l’esecuzione dei compiti enumerati al paragrafo 1, l’Autorità dispone dei poteri stabiliti nel presente regolamento, ossia:

a) elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione nei casi specifici di cui all’articolo 10;

b) elaborare progetti di norme tecniche di attuazione nei casi specifici di cui all’articolo 15;

c) emanare orientamenti e formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’articolo 16;

d) formulare raccomandazioni nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 3;

e) prendere decisioni individuali nei confronti delle autorità competenti nei casi specifici di cui all’articolo18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 3;

f) nei casi concernenti il diritto dell’Unione direttamente applicabile, prendere decisioni individuali nei confronti di istituti finanziari nei casi specifici di cui all’articolo 17, paragrafo 6, all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 19, paragrafo 4;

g) emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’articolo 34;

h) raccogliere le informazioni necessarie relative agli istituti finanziari, come previsto all’articolo 35;

i) sviluppare metodologie comuni per valutare l’effetto delle caratteristiche del prodotto e dei relativi processi di distribuzione sulla situazione finanziaria di un istituto e sulla protezione dei consumatori;

j) fornire una banca dati, accessibile a livello centrale, degli istituti finanziari registrati nella sua area di competenza ove specificato negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

▼M1

2 bis.  Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell'esercizio dei poteri di cui al presente paragrafo 2, l'Autorità tiene debitamente conto dei principi del «legiferare meglio» nonché dei risultati delle analisi dei costi e benefici prodotte in conformità del presente regolamento.

▼B

Articolo 9

Compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie

1.  L’Autorità assume un ruolo guida nella promozione della trasparenza, della semplicità e dell’equità nel mercato per i prodotti o servizi finanziari destinati ai consumatori in tutto il mercato interno, anche tramite:

a) la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori;

b) il riesame e il coordinamento dell’alfabetizzazione finanziaria e delle iniziative formative da parte delle autorità competenti;

c) l’elaborazione di standard formativi per l’industria; e

d) il contributo a favore dello sviluppo di norme comuni in materia di divulgazione.

2.  L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza delle prassi di regolamentazione.

3.  L’Autorità può altresì emettere segnalazioni nel caso in cui un’attività finanziaria costituisca una seria minaccia per gli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 5.

▼M1

4.  L'Autorità istituisce, come parte integrante dell'Autorità stessa, un comitato sull'innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità di vigilanza competenti al fine di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all'Autorità consulenza da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

▼B

5.  L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente talune attività finanziarie che mettono a repentaglio il corretto funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’articolo 18.

L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni tre mesi. Se non è rinnovata decorso un termine di tre mesi, la decisione decade automaticamente.

Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso, l’Autorità decide, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

▼M1

L’Autorità può altresì valutare la necessità di vietare o limitare determinati tipi di attività finanziaria e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di un tale divieto o una tale limitazione.

▼B

Articolo 10

Norme tecniche di regolamentazione

1.  Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati, a norma dell’articolo 290 TFUE, al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche all’approvazione della Commissione.

Le norme tecniche di regolamentazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano.

Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.

Se l’Autorità presenta un progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda approvare il progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine di sei settimane, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione può modificare il contenuto di un progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.  Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.

3.  Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di regolamentazione mediante un atto delegato senza un progetto dell’Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di regolamentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il suo progetto di norma tecnica di regolamentazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di regolamentazione.

Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di regolamentazione entro il termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di regolamentazione con le modifiche che ritiene pertinenti. La Commissione modifica il contenuto del progetto di norma tecnica di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

4.  Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 14.

2.  Non appena adotta una norma tecnica di regolamentazione, la Commissione la notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  Il potere conferito alla Commissione di adottare norme tecniche di regolamentazione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.

Articolo 12

Revoca della delega

1.  La delega di poteri di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.  L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3.  La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità delle norme tecniche di regolamentazione già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di tre mesi.

▼M2

Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall’Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato per un periodo inziale di un mese ed è prorogabile per un ulteriore periodo di un mese.

▼B

2.  Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione, quest’ultima è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

La norma tecnica di regolamentazione può essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione nel termine di cui al paragrafo 1, essa non entra in vigore. Conformemente all’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni alla norma tecnica di regolamentazione ne illustra le ragioni.

Articolo 14

Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione

1.  Se non approva un progetto di norma tecnica di regolamentazione o lo modifica come previsto all’articolo 10, la Commissione ne informa l’Autorità, il Parlamento europeo e il Consiglio, motivando la decisione.

2.  Se del caso, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare, entro un mese dalla comunicazione di cui al paragrafo 1, il commissario competente, insieme al presidente dell’Autorità, a un’apposita riunione della commissione competente del Parlamento europeo o del Consiglio per presentare e illustrare le loro divergenze.

Articolo 15

Norme tecniche di attuazione

1.  L’Autorità può elaborare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i suoi progetti di norme tecniche di attuazione all’approvazione della Commissione.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.

Se l’Autorità presenta un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione lo trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione, la Commissione decide se approvarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione può approvare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda approvare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda approvarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata approvazione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quinto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.  Nei casi in cui l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine.

3.  Solo ove l’Autorità non presenti alla Commissione un progetto di norma tecnica di attuazione entro i termini conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una norma tecnica di attuazione mediante un atto di esecuzione senza un progetto dell’Autorità.

La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i potenziali costi e benefici, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì il parere o la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.

La Commissione trasmette senza indugio il progetto di norma tecnica di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione invia il progetto di norma tecnica di attuazione all’Autorità. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione e presentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione, la Commissione può adottare la norma tecnica di attuazione.

Se l’Autorità ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione entro tale termine di sei settimane, la Commissione può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione in base alle modifiche proposte dall’Autorità o adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti.

La Commissione modifica il contenuto dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

4.  Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.

Articolo 16

Orientamenti e raccomandazioni

1.  Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana orientamenti e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità competenti o agli istituti finanziari.

2.  L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sugli orientamenti e sulle raccomandazioni e analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì pareri o consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.

3.  Le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

Entro due mesi dall’emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all’orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un’autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l’Autorità motivando la decisione.

L’Autorità pubblica l’informazione secondo cui l’autorità competente non è conforme o non intende conformarsi agli orientamenti o alla raccomandazione. L’Autorità può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite da un’autorità competente riguardo alla mancata conformità all’orientamento o alla raccomandazione in questione. L’autorità competente riceve preliminarmente comunicazione di tale pubblicazione.

Ove richiesto dall’orientamento o dalla raccomandazione in questione, gli istituti finanziari riferiscono, in maniera chiara e dettagliata, se si conformano all’orientamento o alla raccomandazione in parola.

4.  Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni che sono stati emessi, indicando quale autorità competente non vi abbia ottemperato e illustrando il modo in cui l’Autorità intende garantire che l’autorità competente interessata si conformi in futuro ai suoi orientamenti e raccomandazioni.

Articolo 17

Violazione del diritto dell’Unione

1.  Se un’autorità competente non ha applicato gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15, o li ha applicati in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell’Unione, in particolare in quanto ha omesso di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi stabiliti in tali atti, l’Autorità agisce in conformità dei poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo.

2.  Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, o di propria iniziativa, e dopo averne informato l’autorità competente interessata, l’Autorità può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.

▼M2

Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35, l’autorità competente fornisce senza indugio all’Autorità tutte le informazioni che l’Autorità considera necessarie per le sue indagini, incluse le modalità di applicazione degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità al diritto dell’Unione.

▼B

3.  Non oltre due mesi dall’avvio dell’indagine, l’Autorità può trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al diritto dell’Unione.

4.  Se l’autorità competente non si conforma al diritto dell’Unione entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, la Commissione, dopo essere stata informata dall’Autorità, o di propria iniziativa, può esprimere un parere formale per chiedere all’autorità competente di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell’Unione. Il parere formale della Commissione tiene conto della raccomandazione dell’Autorità.

La Commissione esprime il parere formale entro tre mesi dall’adozione della raccomandazione. La Commissione può prorogare tale termine di un mese.

L’Autorità e le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

5.  Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere formale di cui al paragrafo 4, l’autorità competente informa la Commissione e l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi a tale parere formale.

6.  Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7.  Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi.

8.  Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità indica le autorità competenti e gli istituti finanziari che non hanno rispettato i pareri formali o le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

Articolo 18

Intervento in situazioni di emergenza

▼M1

1.  In caso di sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti i relativi sviluppi ed è invitata dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti a partecipare in qualità di osservatore a tutte le riunioni pertinenti.

▼B

2.  Il Consiglio, in consultazione con la Commissione e con il CERS e, se del caso, con le AEV, può adottare una decisione indirizzata all’Autorità con la quale determina l’esistenza di una situazione di emergenza ai fini del presente regolamento, su richiesta dell’Autorità, della Commissione o del CERS. Il Consiglio riesamina tale decisione a intervalli opportuni e almeno una volta al mese. Se non è rinnovata entro il termine di un mese, la decisione decade automaticamente. Il Consiglio può dichiarare la cessazione della situazione di emergenza in qualsiasi momento.

Qualora ritengano che sussista la probabilità che si verifichi una situazione di emergenza, il CERS o l’Autorità formulano una raccomandazione riservata destinata al Consiglio e gli forniscono una valutazione della situazione. Il Consiglio valuta quindi la necessità di convocare una riunione. È garantita a tale riguardo una doverosa attenzione alla riservatezza.

Se determina l’esistenza di una situazione di emergenza, il Consiglio informa debitamente e senza indugio il Parlamento europeo e la Commissione.

▼M1

3.  Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 e in casi eccezionali se è necessaria un'azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tale normativa.

▼B

4.  Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 3 entro il termine fissato nella decisione, l’Autorità può, se i pertinenti obblighi previsti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, adottare una decisione nei confronti di un singolo istituto finanziario, imponendogli di prendere le misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti da tale normativa, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Ciò si applica soltanto nelle situazioni in cui un’autorità competente non applica gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ivi incluse le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione adottate conformemente ai suddetti atti, o li applica in un modo che sembra una manifesta violazione di tali atti, e se un rimedio urgente è necessario per ripristinare il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione.

5.  Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

Articolo 19

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere

▼M1

1.  Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima in atti dell'Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

▼B

In casi specificati nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e ove in base a criteri obiettivi sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti di Stati membri diversi, l’Autorità può, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.  L’Autorità fissa un termine per la conciliazione tra le autorità competenti tenendo conto dei termini eventuali previsti in materia negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nonché della complessità e dell’urgenza della questione. In tale fase l’Autorità funge da Mediatore.

3.  Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può, in conformità della procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione.

4.  Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità può adottare nei confronti del singolo istituto finanziario una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

5.  Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 4 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Ogni misura adottata dalle autorità competenti in relazione ai fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 3 o 4 è compatibile con dette decisioni.

6.  Nella relazione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, il presidente dell’Autorità espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per comporre siffatte controversie.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie intersettoriali tra autorità competenti

Il comitato congiunto, agendo conformemente alla procedura di cui agli articoli 19 e 56, risolve le controversie intersettoriali che dovessero sorgere fra autorità competenti, quali definite all’articolo 4, punto 2, del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

▼M1

Articolo 20 bis

Convergenza del processo di revisione prudenziale

L'Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri la convergenza del processo di revisione e valutazione prudenziale in conformità della direttiva 2013/36/UE onde pervenire a solidi standard di vigilanza nell'Unione.

▼B

Articolo 21

Collegi delle autorità di vigilanza

▼M1

1.  L’Autorità promuove nell'ambito dei suoi poteri il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e favorisce l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l'Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.

2.  L'Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri a livello dell'Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all'articolo 23, e convoca all'occorrenza una riunione di collegio.

▼B

Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità è considerata un’ «autorità competente» ai sensi della normativa applicabile.

L’Autorità può:

a) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con le autorità competenti, in modo da facilitare i lavori del collegio e istituire e gestire un sistema centrale per rendere queste informazioni accessibili alle autorità competenti nel collegio;

b) avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress;

c) promuovere attività di vigilanza effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali gli istituti finanziari sono o potrebbero essere esposti quali determinati secondo la procedura di valutazione della vigilanza o in situazioni di stress;

d) supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dalle autorità competenti, e

e) chiedere ulteriori deliberazioni di un collegio in tutti i casi in cui ritenga che la decisione dia luogo a un’applicazione errata del diritto dell’Unione o non contribuisca all’obiettivo della convergenza delle prassi di vigilanza. Può altresì chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata di programmare una riunione del collegio o di aggiungere un punto all’ordine del giorno di una riunione.

3.  L’autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza e formulare orientamenti e raccomandazioni adottati ai sensi dell’articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.

4.  L’Autorità svolge un ruolo di mediazione giuridicamente vincolante al fine di risolvere le controversie fra autorità competenti secondo la procedura di cui all’articolo 19. L’Autorità può adottare decisioni di vigilanza direttamente applicabili all’istituto interessato conformemente all’articolo 19.

Articolo 22

Disposizioni generali

1.  L’Autorità prende debitamente in considerazione il rischio sistemico definito dal regolamento (UE) n. 1092/2010. Essa affronta qualsivoglia rischio di perturbazione dei servizi finanziari che:

a) sia imputabile a un deterioramento totale o parziale del sistema finanziario; e

b) sia potenzialmente in grado di produrre effetti negativi gravi per il mercato interno e l’economia reale.

L’Autorità prende in considerazione, ove opportuno, il monitoraggio e la valutazione del rischio sistemico, quale elaborato dal CERS e dall’Autorità stessa, e reagisce a segnalazioni e raccomandazioni del CERS conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

▼M1

1 bis.  Almeno una volta l'anno l'Autorità esamina l'opportunità di condurre a livello dell'Unione valutazioni della resilienza degli istituti finanziari a norma dell'articolo 32 e informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle sue motivazioni. Se tali valutazioni a livello dell'Unione sono effettuate, e l'Autorità ritiene opportuno procedere in tal modo, ne rende noti i risultati per ognuno degli istituti finanziari partecipanti.

▼B

2.  L’Autorità, in collaborazione con il CERS, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) al fine di individuare e misurare il rischio sistemico.

L’Autorità elabora inoltre un sistema adeguato di prove di stress per contribuire ad individuare gli istituti che potrebbero comportare un rischio sistemico. Tali istituti sono soggetti ad una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e risoluzione delle crisi di cui all’articolo 25.

3.  Fatti salvi gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, l’Autorità elabora, ove necessario, orientamenti e raccomandazioni supplementari per gli istituti finanziari, allo scopo di tener conto del rischio sistemico da essi costituito.

L’Autorità assicura che il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari sia preso in considerazione nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nei settori previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.  Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario e raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

In questi casi l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 35.

5.  Il comitato congiunto assicura il coordinamento intersettoriale generale delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

Articolo 23

Individuazione e misurazione del rischio sistemico

1.  Di concerto con il CERS, l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare gli istituti finanziari in situazioni di stress. Gli istituti finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi di cui all’articolo 25.

2.  L’Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell’elaborare i criteri di individuazione e misurazione del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari, tra cui quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca dei regolamenti internazionali.

Articolo 24

Capacità costante di reagire ai rischi sistemici

1.  L’Autorità si assicura di avere la capacità specialistica e costante per reagire efficacemente alla materializzazione dei rischi sistemici di cui agli articoli 22 e 23, in particolare riguardo alle istituzioni che comportano un rischio sistemico.

2.  L’Autorità esegue i compiti ad essa conferiti nel presente regolamento e nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e contribuisce a garantire un regime coerente e coordinato per la gestione e la risoluzione delle crisi nell’Unione.

Articolo 25

Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi

▼M1

1.  L'Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare piani efficaci, coerenti e aggiornati di risanamento e risoluzione delle crisi per gli istituti finanziari. Inoltre, se previsto dagli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, l'Autorità presta assistenza all'elaborazione di procedure di emergenza e di misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di eventuali fallimenti.

▼M4

bis.  L'Autorità può organizzare ed effettuare verifiche inter pares dello scambio di informazioni e delle attività congiunte del Comitato di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 e delle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti al meccanismo di risoluzione unico nella risoluzione dei gruppi transfrontalieri, per rafforzare l'efficacia e la coerenza dei risultati. A tale scopo l'Autorità elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi.

▼B

2.  L’Autorità può individuare migliori prassi intese a facilitare la risoluzione delle crisi degli istituti in fallimento e, in particolare, di gruppi transfrontalieri, con modalità che evitino il contagio, facendo in modo da rendere disponibili strumenti idonei, tra cui risorse sufficienti, e da consentire che i problemi dell’istituto o del gruppo siano risolti in maniera ordinata, efficiente in termini di costi e tempestiva.

3.  L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.

Articolo 26

Sistema europeo dei sistemi di garanzia dei depositi

1.  L’Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi agendo a norma dei poteri conferitile dal presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 94/19/CE con l’obiettivo di assicurare che i sistemi nazionali di garanzia dei depositi siano adeguatamente finanziati con i contributi degli istituti finanziari, compresi gli istituti finanziari che sono stabiliti e accettano depositi nell’Unione pur avendo la sede centrale al di fuori dell’Unione come previsto dalla direttiva 94/19/CE, e fornisce un elevato livello di protezione per tutti i depositanti in un quadro armonizzato per tutta l’Unione che non incida sul ruolo stabilizzante di salvaguardia dei sistemi di garanzia reciproci, a condizione che soddisfino la normativa dell’Unione.

2.  L’articolo 16 relativo ai poteri dell’Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai sistemi di garanzia dei depositi.

3.  L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.

4.  Il riesame del presente regolamento previsto all’articolo 81 valuta in particolare la convergenza del sistema europeo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi.

Articolo 27

Sistema europeo per la risoluzione delle crisi nel settore bancario e modalità di finanziamento

1.  L’Autorità contribuisce a elaborare metodi di risoluzione delle crisi degli istituti finanziari in fallimento, in particolare quelli che potrebbero comportare un rischio sistemico, attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva, ed anche, se del caso, meccanismi di finanziamento coerenti e solidi, ove opportuno.

▼M1

2.  L'Autorità fornisce una propria valutazione dell'esigenza di un sistema di meccanismi di finanziamento coerenti, solidi e credibili, con idonei strumenti di finanziamento connessi a una serie di modalità di gestione coordinata delle crisi.

▼B

L’Autorità contribuisce ai lavori sulle questioni attinenti a condizioni di parità e sugli effetti cumulativi di eventuali sistemi di prelievi e contributi a carico degli istituti finanziari che potrebbero essere introdotti per assicurare un’equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell’ambito di un quadro di risoluzione delle crisi coerente e credibile.

Il riesame del presente regolamento previsto all’articolo 81 valuta in particolare l’eventuale potenziamento del ruolo dell’Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi e, ove necessario, l’istituzione di un Fondo europeo di risoluzione delle crisi.

Articolo 28

Delega di compiti e responsabilità

1.  Le autorità competenti, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all’Autorità o ad altre autorità competenti alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità competenti sottoscrivano siffatti accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli istituti o dei gruppi finanziari transfrontalieri.

2.  L’Autorità stimola e facilita la delega di compiti e responsabilità tra autorità competenti, individuando i compiti e le responsabilità che possono essere delegati o esercitati congiuntamente e promuovendo le migliori prassi.

3.  La delega di responsabilità porta alla ridistribuzione delle competenze definite negli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2. L’ordinamento giuridico dell’autorità delegata disciplina la procedura, l’applicazione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.

4.  Le autorità competenti informano l’Autorità degli accordi di delega che intendono concludere. Esse danno esecuzione agli accordi non prima di un mese dopo avere informato l’Autorità.

L’Autorità può emanare un parere sul progetto di accordo entro un mese dal ricevimento delle informazioni.

L’Autorità pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità competenti, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.

Articolo 29

Cultura comune della vigilanza

1.  L’Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l’uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l’Unione. L’Autorità svolge almeno le attività seguenti:

a) fornire pareri alle autorità competenti;

b) promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione;

c) contribuire a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l’altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell’articolo 1, paragrafo 3;

d) esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, se necessario; e

e) stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.

2.  L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

▼M1

Per costruire una cultura comune della vigilanza, l'Autorità elabora e mantiene aggiornato, tenendo fra l'altro conto dell'evoluzione delle prassi e dei modelli di business degli istituti finanziari, un manuale europeo sulla vigilanza degli istituti finanziari per tutta l'Unione. Il manuale europeo di vigilanza espone le migliori prassi di vigilanza per quanto riguarda metodologie e processi.

▼B

Articolo 30

Verifiche inter pares delle autorità competenti

1.  L’Autorità organizza ed effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità verificate. In sede di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all’autorità competente in questione.

2.  La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

a) l’adeguatezza delle risorse e delle disposizioni di governance dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione efficace delle norme tecniche di regolamentazione e delle norme tecniche di attuazione di cui agli articoli da 10 a 15 e degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di rispondere agli sviluppi del mercato;

b) il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e il contributo delle pratiche di vigilanza al conseguimento degli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione;

c) le migliori prassi sviluppate da alcune autorità competenti e che le altre autorità competenti potrebbero utilmente adottare;

d) l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all’osservanza delle disposizioni adottate nell’attuazione del diritto dell’Unione, comprese le misure amministrative e le sanzioni applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

▼M1

3.  Sulla base di una verifica inter pares, l’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per attenersi a tali orientamenti e raccomandazioni. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, l’Autorità tiene conto dei risultati della verifica inter pares e di ogni altra informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza di standard e prassi della qualità più elevata.

3 bis.  Ogni volta che la verifica inter pares od ogni altra informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti mostri la necessità di un'iniziativa legislativa per garantire l'ulteriore armonizzazione delle regole prudenziali, l'Autorità presenta un parere alla Commissione.

▼B

4.  L’Autorità rende pubbliche le migliori prassi che possono essere individuate attraverso le verifiche inter pares. In aggiunta, tutti gli altri risultati delle verifiche inter pares possono essere resi pubblici, previo accordo dell’autorità competente oggetto della verifica.

Articolo 31

Funzione di coordinamento

L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione.

L’Autorità promuove la risposta coordinata dell’Unione, in particolare:

a) facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;

▼M1

b) determinando la portata e verificando, ove appropriato, l’affidabilità delle informazioni che dovrebbero essere messe a disposizione di tutte le autorità competenti interessate;

▼B

c) fatto salvo l’articolo 19, svolgendo una mediazione non vincolante su richiesta delle autorità competenti o di propria iniziativa;

▼M1

d) informando senza indugio il CERS, il Consiglio e la Commissione di ogni potenziale situazione di emergenza;

e) adottando tutte le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;

f) centralizzando le informazioni ricevute, a norma degli articoli 21 e 35, dalle autorità competenti in conseguenza degli obblighi regolamentari di informativa degli istituti. L’Autorità condivide tali informazioni con le altre autorità competenti interessate.

▼B

Articolo 32

Valutazione degli sviluppi del mercato

1.  L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi economica dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti.

▼M1

2.  In cooperazione con il CERS, l’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’l'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:

a) metodologie comuni per valutare l'effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto;

b) strategie comuni di comunicazione dei risultati di tali valutazioni sulla resilienza degli istituti finanziari;

c) metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto, e

d) metodologie comuni di valutazione degli attivi, ove necessario, ai fini delle prove di stress.

▼B

3.  Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l’Autorità fornisce, almeno una volta all’anno ed eventualmente con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza.

Tali valutazioni dell’Autorità comprendono una classificazione dei principali rischi e vulnerabilità e raccomandano, ove necessario, misure preventive o correttive.

▼M1

3 bis.  Per condurre le valutazioni a livello dell’Unione della resilienza degli istituti finanziari ai sensi del presente articolo, l'Autorità può richiedere, in conformità dell'articolo 35 e alle condizioni ivi fissate, informazioni direttamente a tali istituti finanziari. L'Autorità può anche prescrivere alle autorità competenti lo svolgimento di accertamenti specifici e può chiedere loro di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la propria partecipazione in conformità dell'articolo 21 e alle condizioni ivi fissate, al fine di assicurare comparabilità e affidabilità di metodi, prassi e risultati.

3 ter.  L'Autorità può prescrivere alle autorità competenti di imporre agli istituti finanziari di sottoporre a una revisione indipendente le informazioni che devono fornire ai sensi del paragrafo 3 bis.

▼B

4.  L’Autorità assicura una copertura adeguata degli sviluppi, dei rischi e delle vulnerabilità intersettoriali, cooperando strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) tramite il comitato congiunto.

Articolo 33

Relazioni internazionali

1.  Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

2.  L’Autorità fornisce assistenza nell’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza dei paesi terzi conformemente agli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.  Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità presenta gli accordi amministrativi concordati con organizzazioni internazionali o amministrazioni di paesi terzi e l’assistenza fornita nella preparazione delle decisioni in materia di equivalenza.

Articolo 34

Altri compiti

1.  Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2.  Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE, e che, secondo la stessa, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, emanare e pubblicare un parere su una valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/48/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2006/48/CE, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE. L’articolo 35 si applica ai settori in relazione ai quali l’Autorità può emanare un parere.

Articolo 35

Raccolta di informazioni

▼M1

1.  Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità, in modelli specificati, tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione. Le informazioni sono accurate, coerenti, complete e tempestive.

2.  L'Autorità può anche chiedere che le informazioni le siano fornite con periodicità regolare, in modelli specificati o mediante modelli comparabili approvati dall'Autorità. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli di comuni informativa.

3.  Su richiesta debitamente motivata di un'autorità competente, l'Autorità fornisce qualsiasi informazione necessaria per consentire all'autorità competente di svolgere i propri compiti conformemente all'obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all'articolo 70.

▼B

4.  Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo, e per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, l’Autorità si avvale delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.

5.  In mancanza di informazioni o quando le autorità competenti non forniscono le informazioni tempestivamente, l’Autorità può presentare una richiesta debitamente giustificata e motivata ad altre autorità di vigilanza, al ministero responsabile delle finanze ove questo disponga di informazioni prudenziali, alla banca centrale nazionale o all’istituto statistico dello Stato membro interessato.

▼M1

6.  In mancanza di informazioni complete o accurate o quando queste non sono fornite tempestivamente ai sensi del paragrafo 1 o 5, l'Autorità può presentare una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente:

a) agli istituti finanziari interessati;

b) alle società di partecipazione o alle succursali dell'istituto finanziario interessato;

c) alle entità operative non regolamentate all'interno di un gruppo o conglomerato finanziario che rivestano rilevanza per le attività finanziarie degli istituti finanziari interessati.

I destinatari della richiesta forniscono all'Autorità, prontamente e senza indebito ritardo, informazioni chiare, accurate e complete.

▼B

L’Autorità informa le pertinenti autorità competenti delle richieste in conformità del presente paragrafo e del paragrafo 5.

Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti assistono l’Autorità nella raccolta delle informazioni.

7.  L’Autorità può utilizzare informazioni riservate ottenute ai sensi del presente articolo unicamente ai fini dello svolgimento dei compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento.

▼M1

7 bis.  Se i destinatari di una richiesta a norma del paragrafo 6 non forniscono prontamente informazioni chiare, accurate e complete, l'Autorità informa se del caso la Banca centrale europea e le pertinenti autorità negli Stati membri interessati che, nel rispetto del diritto nazionale, cooperano con l'Autorità per garantire il pieno accesso alle informazioni e a ogni documento, libro o registro contabile originali cui il destinatario abbia accesso legale per verificare le informazioni in questione.

▼B

Articolo 36

Rapporti con il CERS

1.  L’Autorità coopera strettamente e regolarmente con il CERS.

2.  L’Autorità comunica regolarmente e tempestivamente al CERS le informazioni di cui ha bisogno per eseguire i suoi compiti. Tutti i dati necessari allo svolgimento dei suoi compiti che non si presentano in forma sintetica o aggregata sono forniti senza indugio al CERS su richiesta motivata, secondo le modalità definite all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010. L’Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli istituti finanziari.

3.  Conformemente ai paragrafi 4 e 5, l’Autorità garantisce un seguito adeguato alle segnalazioni e alle raccomandazioni del CERS di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

4.  Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviatale dal CERS, l’Autorità convoca senza indugio una riunione del consiglio delle autorità di vigilanza ed esamina le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l’esecuzione dei suoi compiti.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

▼M1

Se non dà seguito a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al Consiglio e al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

▼B

5.  Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione inviata dal CERS ad un’autorità nazionale di vigilanza competente, l’Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare il seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

▼M1

Qualora l’autorità competente, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Consiglio e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, essa tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza e ne informa anche la Commissione.

▼B

6.  Nell’esecuzione dei compiti che le sono assegnati dal presente regolamento, l’Autorità tiene in massima considerazione le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS.

Articolo 37

Gruppo delle parti interessate nel settore bancario

1.  Per facilitare la consultazione delle parti interessate nei settori pertinenti per i compiti dell’Autorità, è istituito un gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario è consultato sulle misure adottate ai sensi degli articoli da 10 a 15 riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e alle norme tecniche di attuazione e, ove queste non riguardino i singoli istituti finanziari, ai sensi dell’articolo 16 sugli orientamenti e sulle raccomandazioni. Quando occorre agire con urgenza e la consultazione risulta impossibile, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario è informato quanto prima possibile.

▼M1

Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si riunisce di propria iniziativa ogni volta che ne ravvisa la necessità, e comunque almeno quattro volte all’anno.

▼B

2.  Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si compone di trenta membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti creditizi e le imprese di investimento operanti nell’Unione, i rappresentanti dei loro dipendenti, nonché i consumatori, gli utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI. Almeno cinque dei suoi membri sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello. Dieci dei suoi membri rappresentano gli istituti finanziari, tre dei quali rappresentano le banche cooperative e di risparmio.

3.  I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza su proposta delle relative parti interessate. Nella sua decisione, il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguati delle parti interessate di tutta l’Unione.

▼M1

4.  L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Il rimborso corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ( 13 ) (statuto dei funzionari). Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario è di due anni e mezzo, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

▼B

I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario possono essere nominati per due mandati consecutivi.

5.  Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può emanare pareri e fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16 e agli articoli 29, 30 e 32.

6.  Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

7.  L’Autorità pubblica i pareri e le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore bancario e i risultati delle sue consultazioni.

Articolo 38

Salvaguardie

1.  L’Autorità assicura che nessuna decisione adottata ai sensi degli articoli 18 o 19 incida in alcun modo sulle competenze degli Stati membri in materia di bilancio.

2.  Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro due settimane dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità e la Commissione che l’autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa.

Entro un mese dalla notifica dello Stato membro, l’Autorità comunica a quest’ultimo se mantiene la sua decisione, se la modifica o se l’annulla. Se la decisione è mantenuta o modificata, l’Autorità dichiara che non vi sono incidenze sulle competenze in materia di bilancio.

Se l’Autorità mantiene la sua decisione, il Consiglio, non oltre due mesi da quando l’Autorità ha informato lo Stato membro ai sensi del quarto comma, decide a maggioranza dei suffragi espressi, in una delle sue riunioni, se mantenere la decisione dell’Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di mantenere la decisione dell’Autorità, conformemente al quinto comma, gli effetti della decisione dell’Autorità cessano.

3.  Quando uno Stato membro ritiene che una decisione presa ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell’Autorità all’autorità competente può informare l’Autorità, la Commissione e il Consiglio che l’autorità competente non applicherà la decisione.

Nella sua notifica, lo Stato membro precisa chiaramente come e perché la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio.

Nel caso di una tale notifica, la decisione dell’Autorità è sospesa.

Entro dieci giorni lavorativi il Consiglio convoca una riunione e decide, a maggioranza semplice dei membri, se revocare la decisione dell’Autorità.

Se il Consiglio, dopo aver considerato la questione, non decide di revocare la decisione dell’Autorità, conformemente al quarto comma, la sospensione della decisione dell’Autorità cessa.

4.  Qualora il Consiglio abbia deciso, conformemente al paragrafo 3, di non revocare una decisione dell’Autorità relativa all’articolo 18, paragrafo 3, e lo Stato membro interessato continui a ritenere che la decisione dell’Autorità incida sulle sue competenze in materia di bilancio, tale Stato membro può informare la Commissione e l’Autorità e chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Lo Stato membro interessato espone chiaramente i motivi del suo disaccordo con la decisione del Consiglio.

Entro un termine di quattro settimane dalla notifica di cui al primo comma, il Consiglio conferma la sua decisione originaria o adotta una nuova decisione conformemente al paragrafo 3.

Il termine di quattro settimane può essere prorogato di altre quattro settimane dal Consiglio, se le particolari circostanze del caso lo richiedono.

5.  È vietato, in quanto incompatibile con il mercato interno, il ricorso abusivo al presente articolo, specialmente in rapporto ad una decisione adottata dall’Autorità che sia priva di effetti significativi o concreti sotto il profilo del bilancio.

Articolo 39

Procedure decisionali

1.  Prima di adottare le decisioni di cui al presente regolamento, l’Autorità informa ogni destinatario specificato della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere, tenuto conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Lo stesso vale, mutatis mutandis, anche nel caso delle raccomandazioni di cui all’articolo17, paragrafo 3.

2.  Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

3.  I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili ai sensi del presente regolamento.

4.  Quando l’Autorità ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, riesamina la decisione a intervalli opportuni.

5.  Le decisioni prese dall’Autorità ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 sono pubblicate menzionando l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con gli interessi legittimi degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione.



CAPO III

ORGANIZZAZIONE



SEZIONE 1

Consiglio delle autorità di vigilanza

Articolo 40

Composizione

1.  Il consiglio delle autorità di vigilanza è composto da:

a) il presidente, senza diritto di voto;

b) il capo dell’autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro, che partecipa di persona almeno due volte all’anno;

c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto;

▼M1

d) un rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, senza diritto di voto;

▼B

e) un rappresentante del CERS, senza diritto di voto;

f) un rappresentante per ognuna delle altre due autorità europee di vigilanza, senza diritto di voto.

2.  Il consiglio delle autorità di vigilanza convoca le riunioni con il gruppo delle parti interessate nel settore bancario su base periodica, almeno due volte l’anno.

3.  Ogni autorità competente è responsabile della nomina di un supplente di alto livello scelto nell’ambito della propria autorità, il quale può sostituire il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui questi non possa partecipare.

4.  Quando l’autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), non è una banca centrale, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di portare un rappresentante, senza diritto di voto, della banca centrale dello Stato membro.

▼M1

4 bis.  Nelle discussioni non relative a singoli istituti finanziari, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, il rappresentante nominato dal consiglio di vigilanza della Banca centrale europea può essere accompagnato da un rappresentante della Banca centrale europea in possesso di competenze in materia di compiti delle banche centrali.

▼B

5.  Negli Stati membri in cui più di un’autorità è responsabile della vigilanza ai sensi del presente regolamento, tali autorità si accordano su un rappresentante comune. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell’autorità nazionale rappresentata dal membro di cui al paragrafo 1, lettera b), detto membro può portare un rappresentante dell’autorità nazionale competente, senza diritto di voto.

6.  Ai fini della direttiva 94/19/CE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dei pertinenti organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi in ogni Stato membro.

▼M3

Ai fini della direttiva 2014/59/UE, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità di risoluzione in ogni Stato membro.

▼M4

Ai fini dell'applicazione della direttiva 2014/59/UE, il presidente del Comitato di risoluzione unico ha lo status di osservatore nel consiglio delle autorità di vigilanza.

▼B

7.  Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di ammettere osservatori.

Il direttore esecutivo può partecipare alle riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza, senza diritto di voto.

Articolo 41

Comitati e gruppi di esperti interni

1.  Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati o gruppi di esperti interni per compiti specifici che gli sono attribuiti e può prevedere la delega di alcuni compiti e decisioni ben definiti ai comitati e ai gruppi di esperti interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

▼M1

1 bis.  Ai fini dell'articolo 17, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti dell'autorità competente imputata della violazione del diritto dell'Unione e che non abbiano alcun interesse nella questione né legami diretti con l'autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

2.  Ai fini dell'articolo 19, il consiglio delle autorità di vigilanza convoca un gruppo di esperti indipendente, composto dal presidente del consiglio delle autorità di vigilanza e da altri sei membri che non siano rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non abbiano alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un solo voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

3.  I gruppi di esperti di cui al presente articolo propongono decisioni ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza.

4.  Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento di procedura dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.

▼B

Articolo 42

Indipendenza

Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, il presidente e i membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

▼M1

Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi i compiti attribuiti alla Banca centrale europea dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

▼B

Articolo 43

Compiti

1.  Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II.

2.  Il consiglio delle autorità di vigilanza emana pareri, formula raccomandazioni e prende decisioni ed emana i pareri di cui al capo II.

3.  Il consiglio delle autorità di vigilanza nomina il presidente.

4.  Entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, il programma di lavoro dell’Autorità per l’anno successivo e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

5.  Il consiglio delle autorità di vigilanza, su proposta del consiglio di amministrazione, adotta la relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, sulla base del progetto di relazione di cui all’articolo 53, paragrafo 7, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

6.  Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il programma di lavoro pluriennale dell’Autorità e lo trasmette per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Il programma di lavoro pluriennale è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale ed è reso pubblico.

7.  Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il bilancio ai sensi dell’articolo 63.

8.  Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e il direttore esecutivo e può rimuoverli dall’incarico conformemente all’articolo 48, paragrafo 5, o all’articolo 51, paragrafo 5, rispettivamente.

Articolo 44

Processo decisionale

▼M1

1.  Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, che comprende almeno la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (Stati membri partecipanti) e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (Stati membri non partecipanti).

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, che comprende la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di membri votanti rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti è pari o inferiore a quattro, la decisione proposta dal gruppo di esperti è adottata a maggioranza semplice dei membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza, con il voto di almeno un membro rappresentante le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

Ogni membro votante dispone di un solo voto.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere l'unanimità sulla composizione del gruppo di esperti di cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di unanimità, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri votanti. Ogni membro votante dispone di un solo voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei suoi membri votanti, che comprende la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei suoi membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

▼B

2.  Le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono convocate dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

3.  Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

▼M1

4.  I membri non votanti e gli osservatori, ad eccezione del presidente, del direttore esecutivo e del rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza, non assistono alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all'articolo 75, paragrafo 3, o negli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

▼M1

4 bis.  Il presidente dell'Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l'efficacia delle procedure decisionali dell'Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità si adopera per raggiungere l'unanimità nell’adottare le proprie decisioni.

▼B



SEZIONE 2

Consiglio di amministrazione

Articolo 45

Composizione

1.  Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e altri sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

▼M1

Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

▼B

2.  Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti. Ogni membro dispone di un solo voto.

Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all’articolo 63.

Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3.  Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario.. Esso si riunisce almeno cinque volte l’anno.

4.  I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituti finanziari.

Articolo 46

Indipendenza

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 47

Compiti

1.  Il consiglio di amministrazione assicura che l’Autorità assolva la sua missione ed esegua i compiti che le sono affidati ai sensi del presente regolamento.

2.  Il consiglio di amministrazione propone all’adozione del consiglio delle autorità di vigilanza il programma di lavoro annuale e pluriennale.

3.  Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli 63 e 64.

▼M1

4.  Il consiglio di amministrazione adotta il piano dell'Autorità in materia di politica del personale e, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, le necessarie misure di attuazione dello statuto dei funzionari.

▼B

5.  Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari relative al diritto di accesso ai documenti dell’Autorità, conformemente all’articolo 72.

6.  Il consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente, sulla base del progetto di cui all’articolo 53, paragrafo 7.

7.  Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

8.  Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell’articolo 58, paragrafi 3 e 5.



SEZIONE 3

Presidente

Articolo 48

Nomina e compiti

1.  L’Autorità è rappresentata dal presidente, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza e di presiedere le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

2.  Il presidente è designato dal consiglio delle autorità di vigilanza in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima di assumere le proprie funzioni e fino a un mese dopo la selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo può, dopo aver ascoltato il candidato scelto dal consiglio delle autorità di vigilanza, opporsi alla designazione della persona selezionata.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un supplente, che assume le funzioni di presidente in assenza di quest’ultimo. Il supplente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3.  Il mandato del presidente è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

4.  Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta:

a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b) i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione, può rinnovare il mandato del presidente una volta, con riserva di conferma da parte del Parlamento europeo.

5.  Il presidente può essere rimosso dal suo incarico solo dal Parlamento europeo, a seguito di una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente non impedisce al consiglio delle autorità di vigilanza di esaminare le questioni che lo riguardano, in particolare la necessità di rimuoverlo dal suo incarico, e non partecipa alle deliberazioni relative a tali questioni.

Articolo 49

Indipendenza

Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il presidente, terminato l’incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

▼M1

Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.

▼B

Articolo 50

Relazione

1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente, o il suo supplente, a fare una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia richiesto.

2.  Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle principali attività dell’Autorità almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3.  Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su una base puntuale.



SEZIONE 4

Direttore esecutivo

Articolo 51

Nomina

1.  L’Autorità è gestita da un direttore esecutivo, che è un professionista indipendente impiegato a tempo pieno.

2.  Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio delle autorità di vigilanza, previa conferma del Parlamento europeo, in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria e all’esperienza manageriale, tramite una procedura di selezione aperta.

3.  Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni ed è rinnovabile una volta.

4.  Nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato del direttore esecutivo, il consiglio delle autorità di vigilanza valuta in particolare:

a) i risultati conseguiti nel corso del primo mandato e il modo in cui sono stati raggiunti;

b) i doveri e le esigenze dell’Autorità per gli anni successivi.

Il consiglio delle autorità di vigilanza, tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, può rinnovare il mandato del direttore esecutivo una volta.

5.  Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo con una decisione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Articolo 52

Indipendenza

Fatti salvi i rispettivi ruoli del consiglio di amministrazione e del comitato delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del direttore esecutivo, il direttore esecutivo non chiede né riceve istruzioni da parte di istituzioni o organi dell’Unione, dai governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente nell’assolvimento dei suoi compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all’articolo 68, il direttore esecutivo, terminato l’incarico, è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

▼M1

Articolo 52 bis

Spese

Il direttore esecutivo rende pubbliche le riunioni tenute e l'ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.

▼B

Articolo 53

Compiti

1.  Il direttore esecutivo si occupa della gestione dell’Autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.

2.  Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Autorità, sotto la guida del comitato delle autorità di vigilanza e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

3.  Il direttore esecutivo prende le misure necessarie, in particolare l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Autorità conformemente al presente regolamento.

4.  Il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro pluriennale di cui all’articolo 47, paragrafo 2.

5.  Ogni anno, entro il 30 giugno, il direttore esecutivo elabora un programma di lavoro per l’esercizio successivo, come previsto all’articolo 47, paragrafo 2.

6.  Il direttore esecutivo redige un progetto preliminare di bilancio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 63 e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 64.

7.  Ogni anno il direttore esecutivo prepara un progetto di relazione che prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione e di vigilanza dell’Autorità e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.

8.  Il direttore esecutivo esercita nei confronti del personale dell’Autorità le competenze di cui all’articolo 68 e gestisce le questioni relative al personale.



CAPO IV

ORGANISMI CONGIUNTI DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA



SEZIONE 1

Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza

Articolo 54

Istituzione

1.  È istituito il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza.

2.  Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e assicura l’uniformità intersettoriale, in particolare per quanto concerne:

 i conglomerati finanziari;

 la contabilità e la revisione dei conti;

 le analisi microprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;

 i prodotti di investimento al dettaglio;

 le misure di contrasto al riciclaggio di denaro; e

 lo scambio di informazioni con il CERS e lo sviluppo dei rapporti tra il CERS e le AEV.

3.  Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, di infrastruttura e operative.

4.  Qualora un istituto finanziario svolga un’attività multisettoriale, il comitato congiunto provvede alla composizione di divergenze a norma dell’articolo 56.

Articolo 55

Composizione

1.  Il comitato congiunto è composto dai presidenti delle AEV e, se del caso, dal presidente di uno dei sottocomitati istituiti a norma dell’articolo 57.

2.  Il direttore esecutivo, un rappresentante della Commissione e il CERS sono invitati alle riunioni del comitato congiunto, nonché di ogni sottocomitato di cui all’articolo 57, in qualità di osservatori.

3.  Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è un vicepresidente del CERS.

4.  Il comitato congiunto adotta e pubblica il suo regolamento interno. Il regolamento interno può specificare gli altri partecipanti alle riunioni del comitato congiunto.

Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Articolo 56

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti che le sono attribuiti ai sensi del capo II, in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l’Autorità adotta posizioni comuni con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.

Gli atti di cui agli articoli da 10 a 15 e agli articoli 17, 18 o 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, che rientri anche nel settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sono adottati, in parallelo, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), se necessario.

Articolo 57

Sottocomitati

1.  Ai fini dell’articolo 56, è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari del comitato congiunto.

2.  Il sottocomitato si compone delle persone di cui all’articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della corrispondente autorità competente di ogni Stato membro.

3.  Il sottocomitato elegge tra i suoi membri il presidente, che è altresì membro del comitato congiunto.

4.  Il comitato congiunto può istituire altri sottocomitati.



SEZIONE 2

Commissione di ricorso

Articolo 58

Composizione e funzionamento

1.  La commissione di ricorso è un organismo congiunto delle AEV.

2.  La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell’ambito della vigilanza, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell’Unione coinvolte nelle attività dell’Autorità. La commissione di ricorso è in possesso delle sufficienti competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell’esercizio dei poteri dell’Autorità.

La commissione di ricorso designa il suo presidente.

3.  Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione, a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Gli altri membri sono nominati conformemente al regolamento (UE) n. 1094/2010 e al regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Il mandato dei membri della commissione di ricorso è di cinque anni. Tale mandato può essere rinnovato una volta.

5.  Il membro della commissione di ricorso nominato dal consiglio di amministrazione dell’Autorità è rimosso durante il suo mandato solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

6.  Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate con la maggioranza di almeno quattro dei suoi sei membri. Laddove la decisione oggetto di ricorso rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, la maggioranza comprende almeno uno dei due membri della commissione di ricorso nominati dall’Autorità.

7.  La commissione di ricorso è convocata dal suo presidente quando necessario.

8.  Le AEV assicurano un adeguato sostegno operativo e amministrativo alla commissione di ricorso tramite il comitato congiunto.

Articolo 59

Indipendenza e imparzialità

1.  I membri della commissione di ricorso sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in relazione all’Autorità, al suo consiglio di amministrazione o al suo consiglio delle autorità di vigilanza.

2.  I membri della commissione di ricorso non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.

3.  Se, per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene che un altro membro non possa partecipare al procedimento di ricorso, ne informa di conseguenza la commissione di ricorso.

4.  Qualsiasi delle parti del procedimento di ricorso può ricusare un membro della commissione di ricorso per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero per sospetta parzialità.

La ricusazione non può né fondarsi sulla cittadinanza dei membri né essere ammessa quando una delle parti del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia ciò nonostante compiuto atti procedurali diversi dall’opposizione alla composizione della commissione di ricorso.

5.  La commissione di ricorso decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, senza la partecipazione del membro interessato.

Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito nella commissione di ricorso dal suo supplente. Qualora anche quest’ultimo si trovi in una situazione similare, il presidente dell’Autorità designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

6.  I membri della commissione di ricorso si impegnano ad agire in modo indipendente e nel pubblico interesse.

A tal fine, essi rendono una dichiarazione di impegni e una dichiarazione di interessi, con la quale indicano o l’assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono rese pubbliche annualmente e per iscritto.



CAPO V

MEZZI DI RICORSO

Articolo 60

Ricorsi

1.  Qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità competenti, può proporre ricorso contro una decisione dell’Autorità di cui agli articoli 17, 18 e 19, e contro ogni altra decisione adottata dall’Autorità in conformità degli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, avente come destinatario la predetta persona, o contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un’altra persona, riguardi detta persona direttamente e individualmente.

2.  Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro due mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei due mesi dalla presentazione del ricorso.

3.  La presentazione di un ricorso conformemente al paragrafo 1 non ha effetto sospensivo.

La commissione di ricorso può, tuttavia, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano.

4.  Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina il merito. Invita le parti del procedimento di ricorso a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Le parti del procedimento di ricorso possono presentare osservazioni orali.

5.  La commissione di ricorso può confermare la decisione presa dall’organo competente dell’Autorità o rinviare il caso a tale organo. Quest’ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso e adotta una decisione modificata sul caso in questione.

6.  La commissione di ricorso adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

7.  Le decisioni adottate dalla commissione di ricorso sono motivate e pubblicate dall’Autorità.

Articolo 61

Azione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea

1.  Le decisioni della commissione di ricorso e, nei casi in cui non vi è la possibilità di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le decisioni dell’Autorità possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 263 TFUE.

2.  Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, come pure qualsiasi persona fisica o giuridica, possono intentare un’azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso le decisioni dell’Autorità a norma dell’articolo 263 TFUE.

3.  Quando l’Autorità ha l’obbligo di intervenire e omette di adottare una decisione, può essere avviato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea un procedimento per carenza a norma dell’articolo 265 TFUE.

4.  L’Autorità è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 62

Bilancio dell’Autorità

1.  Le entrate dell’Autorità, organismo europeo a norma dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 14 ) (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), sono costituite in particolare da una combinazione di:

a) contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali competenti per la vigilanza degli istituti finanziari, che sono erogati in conformità di una formula basata sulla ponderazione dei voti di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Ai fini del presente articolo, l’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie continua ad applicarsi oltre la scadenza del 31 ottobre 2014 ivi stabilita;

b) una sovvenzione dell’Unione iscritta nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);

c) le eventuali commissioni pagate all’Autorità nei casi previsti dai pertinenti strumenti del diritto dell’Unione.

2.  Le spese dell’Autorità comprendono almeno le spese di personale, retributive, amministrative, di infrastruttura, di formazione professionale e operative.

3.  Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

4.  Le previsioni di tutte le entrate e di tutte le spese dell’Autorità sono predisposte per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Autorità.

Articolo 63

Elaborazione del bilancio

1.  Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, unitamente alla tabella dell’organico. Ogni anno, il consiglio delle autorità di vigilanza elabora, sulla base del progetto redatto dal direttore esecutivo e approvato dal consiglio di amministrazione, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità per l’esercizio successivo. Questo stato di previsione, che include un progetto di tabella dell’organico, è trasmesso dal consiglio delle autorità di vigilanza alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell’adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore esecutivo è approvato dal consiglio di amministrazione.

2.  Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo, congiuntamente: l’ «autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio dell’Unione europea.

3.  Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione europea le previsioni che ritiene necessarie relativamente all’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea, conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

4.  L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Autorità. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’Autorità.

5.  Il bilancio dell’Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

6.  Il consiglio di amministrazione notifica senza indugio all’autorità di bilancio che intende attuare un progetto che può avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio intenda emanare un parere, esso informa l’Autorità della sua intenzione, entro due settimane dal ricevimento delle informazioni sul progetto. In assenza di risposta, l’Autorità può procedere con l’operazione prevista.

▼M1 —————

▼B

Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1.  Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell’Autorità.

2.  Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il contabile dell’Autorità trasmette i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Autorità trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.

Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento finanziario.

3.  Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità, conformemente all’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Autorità sotto la propria responsabilità e li trasmette, ai fini dell’acquisizione del parere, al consiglio di amministrazione.

4.  Il consiglio di amministrazione emana un parere sui conti definitivi dell’Autorità.

5.  Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6.  I conti definitivi sono pubblicati.

7.  Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima, con copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

8.  Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.

9.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, all’Autorità sull’esecuzione del bilancio, che comprende le entrate provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea e delle competenti autorità, dell’esercizio finanziario N.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, sul regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 15 ), solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

Articolo 66

Misure antifrode

1.  Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite, all’Autorità si applica senza restrizioni il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.  L’Autorità aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’Autorità.

3.  Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che, se necessario, la Corte dei conti e l’OLAF possono effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell’Autorità e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.



CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67

Privilegi e immunità

All’Autorità e al suo personale si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.

Articolo 68

Personale

1.  Al personale dell’Autorità, compreso il direttore esecutivo e il presidente, si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, nonché le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini della loro applicazione.

2.  Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.  L’Autorità esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

4.  Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni che consentano di ricorrere a esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l’Autorità.

Articolo 69

Responsabilità dell’Autorità

1.  In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dall’Autorità stessa o dal suo personale nell’esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

2.  La responsabilità personale finanziaria e disciplinare del personale dell’Autorità nei confronti dell’Autorità è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Autorità.

Articolo 70

Obbligo del segreto professionale

1.  I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale, conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

Ad essi si applica l’articolo 16 dello statuto dei funzionari.

Conformemente allo statuto dei funzionari, il personale, dopo la cessazione dal servizio, è tenuto a osservare i doveri di onestà e delicatezza nell’accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del personale dell’Autorità nell’assolvimento dei loro compiti.

2.  Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta dalle persone di cui al paragrafo 1 nell’esercizio delle loro funzioni non può essere divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sintetica o aggregata cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.

Inoltre, l’obbligo di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità nazionali di vigilanza di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.

3.  I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità nazionali di vigilanza previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell’Unione applicabile agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  L’Autorità applica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione ( 16 ).

Articolo 71

Protezione dei dati

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE o gli obblighi a carico dell’Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 nell’esercizio delle sue competenze.

Articolo 72

Accesso ai documenti

1.  Ai documenti detenuti dall’Autorità si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.  Il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 maggio 2011, le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.  Le decisioni prese dall’Autorità in applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore o di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, previo ricorso alla commissione di ricorso, se del caso, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 TFUE.

Articolo 73

Regime linguistico

1.  Il regolamento n. 1 del Consiglio, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( 17 ), si applica all’Autorità.

2.  Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell’Autorità.

3.  I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

Articolo 74

Accordo sulla sede

Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Autorità e ai loro familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro.

Il predetto Stato membro garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell’Autorità, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 75

Partecipazione di paesi terzi

1.  La partecipazione ai lavori dell’Autorità è aperta ai paesi terzi che hanno concluso accordi con l’Unione in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell’Unione nei settori di competenza dell’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.  L’Autorità può cooperare con i paesi terzi di cui al paragrafo 1 che applichino una normativa riconosciuta come equivalente nei settori di competenza dell’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, come previsto negli accordi internazionali conclusi dall’Unione conformemente all’articolo 216 TFUE.

3.  Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborate disposizioni dirette a precisare, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione dei paesi di cui al paragrafo 1 ai lavori dell’Autorità, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale. Esse possono prevedere una rappresentanza in seno al consiglio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatore, ma assicurano che detti paesi non partecipino alle discussioni relative a singoli istituti finanziari, tranne qualora esista un interesse diretto.



CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Azioni preparatorie

1.  A seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento, e prima dell’istituzione dell’Autorità, il CEBS, in stretta collaborazione con la Commissione, prepara la sostituzione del CEBS con l’Autorità.

2.  Una volta istituita l’Autorità, la Commissione è responsabile dell’istituzione amministrativa e del funzionamento amministrativo iniziale dell’Autorità fino al momento in cui questa abbia nominato il direttore esecutivo.

A tale scopo, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni in seguito alla nomina da parte del consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 51, la Commissione può distaccare ad interim un funzionario per svolgere le funzioni di direttore esecutivo. Tale periodo è limitato al tempo necessario alla nomina del direttore esecutivo dell’Autorità.

Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’Autorità.

3.  I paragrafi 1 e 2 fanno salve le prerogative del consiglio delle autorità di vigilanza e del consiglio di amministrazione.

4.  L’Autorità succede giuridicamente al CEBS. Entro la data d’istituzione dell’Autorità, tutto l’attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all’Autorità. Il CEBS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEBS e dalla Commissione.

Articolo 77

Disposizioni transitorie in materia di personale

1.  In deroga all’articolo 68, tutti i contratti di lavoro e gli accordi di distacco conclusi dal CEBS o dal suo segretariato e in vigore al 1o gennaio 2011 sono onorati fino alla scadenza. Gli stessi non sono prorogabili.

2.  Al personale che ha sottoscritto i contratti di cui al paragrafo l è offerta la possibilità di concludere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti ai vari gradi secondo la tabella dell’organico dell’Autorità.

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’autorità autorizzata a concludere contratti effettua una selezione interna riservata al personale avente sottoscritto un contratto con il CEBS o con il suo segretariato al fine di verificare le capacità, l’efficienza e l’integrità del personale da assumere. La procedura di selezione interna tiene pienamente conto delle capacità e dell’esperienza dimostrate dal soggetto nello svolgimento delle proprie mansioni prima dell’assunzione.

3.  A seconda del tipo e del livello delle funzioni da svolgere, al personale che avrà superato la selezione è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo di tempo restante in base al precedente contratto.

4.  La legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro e altri atti pertinenti continuano ad applicarsi al personale con contratti precedenti che decida di non presentare domanda per ottenere un contratto di agente temporaneo o al quale non venga offerto il contratto di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 78

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per assicurare un’attuazione efficace del presente regolamento.

Articolo 79

Modifiche

La decisione n. 716/2009/CE è modificata nella misura in cui il CEBS è eliminato dall’elenco dei beneficiari di cui alla sezione B dell’allegato di tale decisione.

Articolo 80

Abrogazione

La decisione 2009/78/CE della Commissione che istituisce il CEBS è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2011.

Articolo 81

Clausola di revisione

1.  Entro il 2 gennaio 2014 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro:

a) la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunta dalle autorità competenti;

i) il grado di convergenza raggiunto nell’indipendenza operativa delle autorità competenti e negli standard equivalenti alla governance;

ii) l’imparzialità, l’obiettività e l’autonomia dell’Autorità;

b) il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;

c) i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell’Unione;

d) il ruolo dell’Autorità riguardo al rischio sistemico;

e) l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 38;

f) l’applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all’articolo 19.

2.  La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:

a) se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;

b) se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l’esercizio dell’attività in modo distinto o tramite un’unica autorità di vigilanza;

c) se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV;

d) se l’evoluzione del SEVIF sia coerente con l’evoluzione globale;

e) se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza;

f) se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;

g) se le risorse dell’Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;

h) se sia opportuno mantenere la sede dell’Autorità ovvero riunire le AEV in un’unica sede al fine di migliorarne il coordinamento.

▼M1

3.  Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, la Commissione, tenuto conto degli sviluppi del mercato, della stabilità del mercato interno e della coesione dell'Unione nel suo complesso, elabora una relazione annuale sull'opportunità di attribuire all'Autorità ulteriori competenze di vigilanza in questo settore.

▼B

4.  La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M1

Articolo 81 bis

Revisione delle modalità di voto

A decorrere dalla data in cui gli Stati membri non partecipanti raggiungono il numero di quattro, la Commissione riesamina il funzionamento delle modalità di voto descritte agli articoli 41 e 44, tenendo conto delle esperienze acquisite nell'applicazione del presente regolamento, e ne riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio.

▼B

Articolo 82

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad eccezione dell’articolo 76 e dell’articolo 77, paragrafi 1 e 2, che si applicano a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.

L’Autorità è istituita il 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 3 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

( 4 ) Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

( 5 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante che modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE, 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e che abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

( 6 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

( 8 ) Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

( 9 ) Cfr. pagina 84 della presente Gazzetta ufficiale.

( 10 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

( 11 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

( 13 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

( 14 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

( 15 ) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

( 16 ) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

( 17 ) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.