2009R0669 — IT — 01.07.2016 — 028.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 194 dell'25.7.2009, pag. 11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 212/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2010

  L 65

16

13.3.2010

 M2

REGOLAMENTO (UE) N. 878/2010 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2010

  L 264

1

7.10.2010

 M3

REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2010

  L 312

9

27.11.2010

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 187/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011

  L 53

45

26.2.2011

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 433/2011 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2011

  L 115

5

5.5.2011

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2011 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2011

  L 205

15

10.8.2011

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2011

  L 327

42

9.12.2011

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 294/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2012

  L 98

7

4.4.2012

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 514/2012 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2012

  L 158

2

19.6.2012

 M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 889/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2012

  L 263

26

28.9.2012

 M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1235/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2012

  L 350

44

20.12.2012

 M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 91/2013 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2013

  L 33

2

2.2.2013

 M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 270/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2013

  L 82

47

22.3.2013

 M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 618/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2013

  L 175

34

27.6.2013

 M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2013

  L 254

12

26.9.2013

 M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1355/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2013

  L 341

35

18.12.2013

►M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 323/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2014

  L 95

12

29.3.2014

►M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 718/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2014

  L 190

55

28.6.2014

 M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1021/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2014

  L 283

32

27.9.2014

 M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1295/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 2014

  L 349

33

5.12.2014

 M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/525 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015

  L 84

23

28.3.2015

 M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/943 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2015

  L 154

8

19.6.2015

 M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1012 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2015

  L 162

26

27.6.2015

 M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1607 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2015

  L 249

7

25.9.2015

 M25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2383 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015

  L 332

57

18.12.2015

 M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/24 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 2016

  L 8

1

13.1.2016

 M27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/166 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2016

  L 32

143

9.2.2016

 M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/443 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2016

  L 78

51

24.3.2016

►M29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1024 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016

  L 168

1

25.6.2016


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 219, 20.8.2010, pag.  23 (669/2009)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Aggiornamenti dell’allegato I

Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:

a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;

b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario;

c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;

d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato.

▼M29

L'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente.

▼B

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;

b) «punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all’articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell’allegato I di detto regolamento; nel caso di trasporto marittimo in cui le partite sono scaricate da una nave e poi caricate su un’altra per trasportarle a un porto di un altro Stato membro, quest’ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato;

c) «partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.

Articolo 4

Requisiti minimi per i punti di entrata designati

Fatto salvo l’articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:

a) sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;

b) strutture adeguate dove l’autorità competente può effettuare i controlli necessari;

c) istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l’analisi e all’invio di tali campioni per l’analisi a un laboratorio designato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («laboratorio designato»);

d) magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;

e) attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi;

f) la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell’analisi in un luogo protetto, qualora necessario;

g) un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.

Articolo 5

Elenco dei punti di entrata designati

Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all’allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi.

La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

Articolo 6

Notifica previa delle partite

Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.

A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest’ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.

Articolo 7

Lingua dei documenti comuni di entrata

I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.

Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un’altra lingua ufficiale della Comunità.

Articolo 8

Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati

1.  L’autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:

a) controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;

b) controlli fisici e d’identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.

2.  Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

a) completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento;

b) fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.

L’originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.

L’autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione, l’autorità competente al PED notifica l’autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.

Articolo 9

Circostanze particolari

1.  Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;

b) i locali soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;

c) si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell’arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

2.  In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all’elenco dell’allegato I può prevedere che i controlli d’identità e fisici sulla partita di tale prodotto siano effettuati dall’autorità competente del luogo di destinazione quale indicato nel DCE, ove appropriato presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell’imballaggio fanno sì che l’esecuzione delle operazioni di campionamento presso il PED causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;

b) le autorità competenti al PED e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:

i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;

ii) i requisiti in materia di rendicontazione di cui all’articolo 15 siano pienamente soddisfatti.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall’autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.

Articolo 11

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell’autorità competente:

a) sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;

b) attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.

Articolo 12

Frazionamento delle partite

Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell’autorità competente a norma dell’articolo 8.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all’immissione in libera pratica.

Articolo 13

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell’autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 14

Tasse

1.  Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.  Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Presentazione di una relazione alla Commissione

1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I.

▼M29

La relazione è presentata semestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni semestre.

▼B

2.  La relazione comprende le seguenti informazioni:

a) i dettagli di ogni partita, tra cui:

i) le dimensioni in termini di peso netto della partita;

ii) il paese di origine di ogni partita;

b) il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell’analisi;

c) i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

3.  La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 16

Modifica della decisione 2006/504/CE

La decisione 2006/504/CE è così modificata:

1) all’articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,

2) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;»

3) all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 17

Abrogazione della decisione 2005/402/CE

La decisione 2005/402/CE è abrogata.

Articolo 18

Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

▼M1

Articolo 19

Misure transitorie

▼M18

1.  Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l'immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.

▼M1

2.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M29




ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato



Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

—  Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex 0708 20 00 ;

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2) (3)

50

ex 0710 22 00

10

—  Melanzane

—  0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2) (4)

50

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, «broccoli cinesi») (5)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)

50

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2) (6)

10

—  Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex 0708 20 00 ;

10

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (2) (7)

20

ex 0710 22 00

10

—  Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

—  0709 60 10 ;

 

0710 80 51

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

—  ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Fragole

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0810 10 00

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2) (8)

10

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

—  0709 60 10 ;

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2) (9)

10

0710 80 51

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

—  ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

—  Arachidi con guscio

—  1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

—  Arachidi sgusciate

—  1202 42 00

—  Burro di arachidi

—  2008 11 10

—  Arachidi altrimenti preparate o conservate

—  2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

—  Nocciole con guscio

—  0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

20

—  Nocciole sgusciate

—  0802 22 00

(Alimenti)

 

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Coloranti Sudan (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Semi di sesamo

(Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella (11)

20

Enzimi; enzimi preparati

(Mangimi e alimenti)

3507

 

India (IN)

Cloramfenicolo

50

Piselli non sgranati

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari (2) (12)

10

—  Arachidi con guscio

—  1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatossine

50

—  Arachidi sgusciate

—  1202 42 00

—  Burro di arachidi

—  2008 11 10

—  Arachidi altrimenti preparate o conservate

—  2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Lamponi

(Alimenti — congelati)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

(Alimenti)

 

 

—  Arachidi con guscio

—  1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

—  Arachidi sgusciate

—  1202 42 00

—  Burro di arachidi

—  2008 11 10

—  Arachidi altrimenti preparate o conservate

—  2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0709 60 99

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2) (13)

10

—  Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex 0708 20 00 ;

10

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2) (14)

20

ex 0710 22 00

10

—  Melanzane

—  0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

—  Albicocche secche

—  0813 10 00

 

Turchia (TR)

Solfiti (15)

10

—  Albicocche, altrimenti preparate o conservate

—  2008 50 61

(Alimenti)

 

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2) (16)

10

0710 80 51

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2) (17)

50

—  Pistacchi con guscio

—  0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

20

—  Pistacchi sgusciati

—  0802 52 00

(Alimenti)

 

—  Albicocche secche

—  0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Solfiti (15)

50

—  Albicocche, altrimenti preparate o conservate

—  2008 50 61

(Alimenti)

 

—  Foglie di coriandolo

—  ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2) (18)

50

—  Basilico

—  ex 1211 90 86 ;

20

ex 2008 99 99

75

—  Menta

—  ex 1211 90 86 ;

30

ex 2008 99 99

70

—  Prezzemolo

—  ex 0709 99 90

40

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

 

 

—  Gombi (Okra)

—  ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2) (18)

50

—  Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

—  ex 0709 60 99

20

(Alimenti — freschi o refrigerati)

 

 

—  Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

—  ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2) (18)

20

(1)   Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)   Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(3)   Residui di clorbufam.

(4)   Residui di fentoato.

(5)   Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come «Kai Lan», «Gai Lan»,«Gailan», «Kailan», «Chinese kale», «Jie Lan».

(6)   Residui di trifluralin.

(7)   Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb).

(8)   Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressi in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

(9)   Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(10)   Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(11)   Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(12)   Residui di acefato e di diafentiuron.

(13)   Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressi in cloridrato di formetanato), protiofos e triforina.

(14)   Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

(15)   Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(16)   Residui di diafentiuron e di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato) e di metiltiofanato.

(17)   Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(18)   Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

▼M17




ALLEGATO II

DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)

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Note orientative per la compilazione del DCE

Generale: compilare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

Parte I    Salvo indicazioni diverse, questa parte va completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.

Casella I.1. Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.2. Le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) devono fornire informazioni sul numero di riferimento del DCE. L’operatore del settore alimentare e dei mangimi deve indicare il punto di entrata designato al quale la partita deve arrivare.

Casella I.3. Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.4. Responsabile della partita: la persona (l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti al PED a nome dell’importatore. Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.5. Paese di origine: paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.

Casella I.6. Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita è caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.

Casella I.7. Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.8. Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell’Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.9. Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

Casella I.10. Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Casella I.11. Fornire i dati completi del mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.

Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

Casella I.12. Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).

Casella I.13. Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).

Casella I.14. Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l’imballaggio. È pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.

Casella I.15. Numero di colli.

Casella I.16. Temperatura: apporre una crocetta in corrispondenza della temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata.

Casella I.17. Tipo di imballaggio: precisare il tipo d’imballaggio del prodotto.

Casella I.18. Merce destinata a: apporre una crocetta nella casella appropriata. «Consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico, «trasformazione ulteriore» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale.

Casella I.19. Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella I.20. Trasporto verso un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il PED appone una crocetta in questa casella per consentire il trasporto verso un altro punto di controllo.

Casella I.21. Non pertinente.

Casella I.22. Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata a essere importata nell’Unione (articolo 8).

Casella I.23. Non pertinente.

Casella I.24. Apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato.

Parte II    Questa parte va compilata dall'autorità competente.

Casella II.1. Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.

Casella II.2. Casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.

Casella II.3. Controllo documentale: da compilare per tutte le partite.

Casella II.4. L’autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli materiali, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso.

Casella II.5. In seguito a un controllo documentale soddisfacente l’autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di un controllo materiale e d’identità.

L’autorità competente del PED indica anche se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all’articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli di identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II. 11 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.12 va compilata quando sono disponibili i risultati degli esami di laboratorio.

Casella II.6. Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.7. Indicare il numero di approvazione, se pertinente, e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

Casella II.8. Apporre il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED.

Casella II.9. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED.

Casella II.10. Non pertinente.

Casella II.11. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo indica in questa casella i risultati dei controlli di identità.

Casella II.12. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli materiali.

Casella II.13. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell'esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o dell’agente patogeno per cui è stato effettuato un esame di laboratorio.

Casella II.14. Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all’immissione in libera pratica nell’Unione.

Casella II.15. Non pertinente.

Casella II.16. Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli materiali o di identità. Nella casella II.18 deve essere inserito l'indirizzo dello stabilimento di destinazione in caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

Casella II.17. Motivi del rifiuto della partita: da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella corrispondente.

Casella II.18. Indicare, il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

Casella II.19. Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

Casella II.20. Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

Casella II.21. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

Parte III    Questa parte va compilata dall'autorità competente.

Casella III.1. Dettagli della rispedizione: l’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.

Casella III.2. Follow-up: indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini» della partita. L’autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.

Casella III.3. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di «rispedizione». Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini».



( 1 ) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

( 2 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

( 3 ) GU L 135 del 28.5.2005, pag. 34.

( 4 ) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.