2009R0444 — IT — 26.06.2009 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO (CE) N. 444/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

del 6 maggio 2009,

che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

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(GU L 142, 6.6.2009, p.1)


Rettificato da:

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Rettifica, GU L 188, 18.7.2009, pag. 127  (444/2009)




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REGOLAMENTO (CE) N. 444/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

del 6 maggio 2009,

che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo riunito a Salonicco il 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la necessità di una strategia coerente nell’Unione europea in relazione agli identificatori biometrici, ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione (VIS e SIS II).

(2)

In questo contesto, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri ( 2 ), il quale rappresenta un passo importante verso l’uso di nuovi elementi che renderanno più sicuri i passaporti e i documenti di viaggio e stabiliranno un legame più stretto tra il titolare e il relativo passaporto o documento di viaggio, contribuendo in tal modo in maniera consistente a garantire che i passaporti e i documenti di viaggio siano protetti contro il loro uso fraudolento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2252/2004 prevede l’obbligo generale di rilevare le impronte digitali che saranno conservate in un microprocessore senza contatto inserito nel passaporto o documento di viaggio. Tuttavia, le prove effettuate hanno dimostrato la necessità di accordare talune eccezioni. Durante i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri è emerso che le impronte digitali dei bambini al di sotto di sei anni non sembravano qualitativamente sufficienti per i controlli d’identità «uno a uno». Inoltre, queste impronte subiscono cambiamenti significativi che le rendono difficili da controllare durante l’intero periodo di validità del passaporto o documento di viaggio.

(4)

L’armonizzazione delle eccezioni all’obbligo generale di rilevamento delle impronte digitali è essenziale per mantenere norme di sicurezza comuni e per semplificare i controlli alle frontiere. Per ragioni sia giuridiche, sia di sicurezza, la definizione delle eccezioni all’obbligo di rilevamento delle impronte digitali nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri non dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2252/2004 impone di rilevare e conservare i dati biometrici nel supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ciò non pregiudica qualsiasi altro tipo di uso o conservazione di tali dati conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 2252/2004 non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati ai fini della conservazione di tali dati negli Stati membri, trattandosi di una questione che riguarda strettamente il diritto nazionale.

(6)

Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, dovrebbe essere introdotto il principio «una persona-un passaporto». Questa regola è raccomandata anche dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e garantisce che il passaporto e i dati biometrici siano riconducibili esclusivamente al titolare del passaporto stesso. Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto.

(7)

Tenendo conto del fatto che gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare passaporti individuali ai minori e che potrebbero esservi differenze significative tra le legislazioni degli Stati membri riguardo all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte di bambini, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di misure volte a garantire un’impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.

(8)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(10)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 3 ). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

(11)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 4 ). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

(12)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 5 ), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo ( 6 ).

(13)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 7 ), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni del Consiglio 2008/146/EC ( 8 ) e 2008/149/GAI ( 9 ).

(14)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio ( 10 ).

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2252/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2252/2004 è modificato come segue:

1) all’articolo 1, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.  I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato.

Sono rilasciati come documenti individuali.

Entro il 26 giugno 2012 la Commissione presenta una relazione sui requisiti per i bambini che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e propone, se necessario, iniziative appropriate al fine di garantire un’impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.

2.  I passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un’immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre due impronte digitali, prese a dita piatte, in formato interoperativo. I dati sono protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati.

2bis.  Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali:

a) i bambini di età inferiore a dodici anni.

Il limite d’età di dodici anni è provvisorio. La relazione di cui all’articolo 5 bis prevede una revisione del limite d’età, se necessario corredata da una proposta intesa a modificare tale limite.

Ferme restando le conseguenze dell’applicazione dell’articolo 5 bis, gli Stati membri che nella loro legislazione nazionale, adottata prima del 26 giugno 2009, prevedono un limite di età inferiore a dodici anni possono applicare tale limite per un periodo transitorio fino a quattro anni dopo il 26 giugno 2009. Il limite di età durante il periodo transitorio non può tuttavia essere inferiore a sei anni;

b) le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.

2ter.  Qualora il rilevamento delle impronte digitali previste sia temporaneamente impossibile, gli Stati membri consentono il rilevamento delle impronte delle altre dita. Qualora sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte di qualsiasi altro dito, essi possono rilasciare un passaporto temporaneo avente una validità di dodici mesi o inferiore.»;

2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1.  Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti per il rilascio di passaporti e documenti di viaggio.

2.  Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente conformemente alle garanzie previste dalla convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate a garanzia della dignità della persona interessata, in caso di difficoltà nel rilevamento.»;

3) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le specifiche tecniche complementari in conformità delle norme internazionali, tra cui in particolare le raccomandazioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

a) ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

b) specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;

c) requisiti qualitativi e norme tecniche comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali.»;

4) all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  I dati biometrici sono rilevati e conservati nel supporto di memorizzazione dei passaporti e dei documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio sono usati solo al fine di verificare:

a) l’autenticità del passaporto o documento di viaggio;

b) l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che sia necessario il passaporto o un documento di viaggio.

La verifica delle ulteriori caratteristiche di sicurezza è effettuata fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( 11 ). La mancanza di corrispondenza non pregiudica di per sé la validità del passaporto o del documento di viaggio ai fini dell’attraversamento delle frontiere esterne.

5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Entro il 26 giugno 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio approfondito e su vasta scala, realizzato da un’autorità indipendente sotto la supervisione della Commissione, che esamina l’affidabilità e la fattibilità tecnica, anche attraverso una valutazione della precisione dei sistemi in funzione, dell’utilizzazione a fini di identificazione e verifica delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a dodici anni, ivi compreso un confronto dei tassi di respingimento ingiustificato registrati in ciascuno Stato membro, nonché — sulla base dei risultati di tale studio — un’analisi della necessità di norme comuni per quanto riguarda il processo di comparazione. Se necessario, la relazione è corredata di proposte volte ad adeguare il presente regolamento.»;

6) all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri applicano il presente regolamento:

a) per quanto riguarda l’immagine del volto: al più tardi diciotto mesi;

b) per quanto riguarda le impronte digitali: al più tardi trentasei mesi

dall’adozione delle specifiche tecniche complementari di cui all’articolo 2. Tuttavia, la validità dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati in precedenza rimane impregiudicata.

Il secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 1, è applicato al più tardi il 26 giugno 2012. Tuttavia, la validità iniziale per il titolare del documento resta impregiudicata.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.



( 1 ) Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 aprile 2009.

( 2 ) GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

( 3 ) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

( 4 ) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

( 5 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

( 6 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

( 7 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

( 8 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

( 9 ) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

( 10 ) GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

( 11 ) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.»;