2008E0109 — IT — 15.03.2014 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

POSIZIONE COMUNE 2008/109/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

concernente misure restrittive nei confronti della Liberia

(GU L 038, 13.2.2008, p.26)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE 2010/129/PESC DEL CONSIGLIO del 1o marzo 2010

  L 51

23

2.3.2010

►M2

DECISIONE 2014/141/PESC DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2014

  L 76

45

15.3.2014




▼B

POSIZIONE COMUNE 2008/109/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

concernente misure restrittive nei confronti della Liberia



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1521(2003) che impone misure restrittive nei confronti della Liberia. Tali misure sono state attuate dalla posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ( 1 ).

(2)

In seguito all’adozione delle UNSCR 1683(2006) e 1731(2006), il Consiglio ha adottato rispettivamente le posizioni comuni 2006/518/PESC, del 24 luglio 2006, che modifica e rinnova talune misure restrittive nei confronti della Liberia ( 2 ), e 2007/93/PESC, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ( 3 ).

(3)

Alla luce degli sviluppi in Liberia, il 19 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 1792(2007) che proroga le misure restrittive sulle armi e sugli spostamenti per ulteriori dodici mesi. L’UNSCR 1792(2007) introduce inoltre l’obbligo di informare il Comitato istituito dal punto 21 dell’UNSCR 1521(2003) della consegna di tutte le armi e materiale connesso forniti in conformità del punto 2, lettere e) e f), dell’UNSCR 1521(2003), del punto 2 dell’UNSCR 1683(2006) o del punto 1, lettera b), dell’UNSCR 1731(2006).

(4)

A fini di chiarezza, le misure summenzionate dovrebbero essere consolidate in un unico atto giuridico.

(5)

È necessaria un’azione della Comunità per attuare alcune di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:



▼M1

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti, a tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo attinenti ad attività militari, inclusi finanziamenti ed assistenza finanziaria, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, o che utilizzino le loro navi o aeromobili di bandiera.

Articolo 2

1.  L’articolo 1 non si applica:

a) agli armamenti e materiale connesso nonché alla formazione e all’assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL) o ad essere utilizzati da quest’ultima;

b) all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

▼M2

c) agli altri equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente a uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza e formazione tecnica.

▼M1

2.  La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti nella posizione 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( 4 ). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’abuso delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

▼M2

3.  Il Governo della Liberia ha la responsabilità principale di notificare al comitato per le sanzioni prima della spedizione di forniture di armamenti letali e materiale connesso, o della fornitura di assistenza, consulenza o formazione relativa a attività militari o di altro settore della sicurezza del Governo della Liberia, esclusi quelli di cui al paragrafo 1. In alternativa gli Stati membri che forniscono assistenza possono notificare al comitato per le sanzioni, in consultazione con il Governo della Liberia, conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), dell'UNSCR 2128 (2013). Qualora uno Stato membro scelga di notificare al comitato per le sanzioni, tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, incluso, se del caso, lo scopo e l'utilizzatore finale, le specifiche tecniche e la quantità di equipaggiamenti da spedire, il fornitore, la data di consegna proposta, la modalità di trasporto e l'itinerario delle spedizioni.

▼B

Articolo 3

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nei loro territori di tutti gli individui indicati dal comitato per le sanzioni che:

a) costituiscono una minaccia per il processo di pace in Liberia o svolgono attività volte a compromettere la pace e la stabilità in Liberia e nella subregione, compresi gli alti responsabili del governo dell’ex presidente Charles Taylor e loro congiunti, nonché i membri delle ex forze armate liberiane che mantengono legami con l’ex presidente Charles Taylor;

b) agiscono in violazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, oppure del divieto di fornire formazione o assistenza tecnica pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, la manutenzione o l’uso di detti articoli;

c) forniscono un sostegno finanziario o militare a gruppi ribelli armati in Liberia o in altri paesi della regione ovvero sono associati ad entità che forniscono tale sostegno.

2.  Il paragrafo 1 non obbliga in alcun modo uno Stato a rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3.  Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato per le sanzioni stabilisca che il viaggio è giustificato per ragioni umanitarie, compresi gli obblighi di carattere religioso, ovvero concluda che una deroga favorirebbe altrimenti gli obiettivi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di creare pace, stabilità e democrazia in Liberia e una pace duratura nella subregione.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione. Essa è modificata, o se del caso abrogata, alla luce delle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



( 1 ) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/400/PESC (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 15).

( 2 ) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36.

( 3 ) GU L 41 del 13.2.2007, pag. 17.

( 4 ) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.