02008D0381 — IT — 01.01.2014 — 001.002


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►B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

che istituisce una rete europea sulle migrazioni

(2008/381/CE)

(GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 516/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

  L 150

168

20.5.2014




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2008

che istituisce una rete europea sulle migrazioni

(2008/381/CE)



Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1.  È istituita una rete europea sulle migrazioni («REM»).

2.  L’obiettivo della REM è soddisfare l’esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie e delle autorità e istituzioni degli Stati membri sulla migrazione e sull’asilo, fornendo al riguardo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell’intento di sostenere l’iter decisionale dell’Unione europea in questi settori.

3.  La REM serve inoltre a fornire informazioni in materia ai cittadini.

Articolo 2

Compiti

1.  Per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 1, la REM:

a) 

raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornati e affidabili provenienti da una vasta gamma di fonti;

b) 

analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile;

c) 

in collaborazione con altri organi competenti dell’UE contribuisce alla messa a punto di indicatori e criteri che migliorino la coerenza delle informazioni e favoriscano lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie;

d) 

elabora e pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell’asilo nella Comunità e negli Stati membri;

e) 

crea e mantiene un sistema di scambio di informazioni basato su Internet che permette di accedere a documenti e pubblicazioni pertinenti nel settore della migrazione e dell’asilo;

f) 

si fa conoscere fornendo l’accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori, a meno che tali informazioni abbiano carattere riservato;

g) 

coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali.

2.  La REM assicura che le sue attività siano coerenti e coordinate con i pertinenti strumenti e strutture comunitari nel settore della migrazione e dell’asilo.

Articolo 3

Composizione

La REM è composta:

— 
dai «punti di contatto nazionali» designati dagli Stati membri,
— 
dalla Commissione.

Articolo 4

Comitato direttivo

1.  La REM è diretta da un comitato direttivo composto da un rappresentante per Stato membro e un rappresentante della Commissione, assistito da due esperti scientifici.

2.  Il rappresentante della Commissione presiede il comitato direttivo.

3.  Ogni membro del comitato direttivo ha diritto ad un voto, compreso il presidente. Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4.  Alle riunioni del comitato direttivo un rappresentante del Parlamento europeo può partecipare in qualità di osservatore.

5.  In particolare il comitato direttivo:

▼M1

a) 

prepara e approva, sulla base di un progetto del presidente, il progetto di programma di lavoro riguardante le attività, segnatamente in relazione agli obiettivi, alle priorità tematiche e agli importi indicativi per il bilancio di ciascun punto di contatto nazionale in modo da garantire il corretto funzionamento della REM;

▼B

b) 

esamina i progressi della REM, formulando all’occorrenza raccomandazioni per le azioni necessarie;

c) 

presenta, almeno una volta l’anno, un rapporto di sintesi sullo stato delle attività della REM e sulle conclusioni principali dei suoi studi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni;

d) 

individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture competenti nel settore della migrazione e dell’asilo e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, come previsto all’articolo 10;

e) 

offre consulenza ai punti di contatto nazionali sulle modalità per migliorare il loro funzionamento e li aiuta a prendere gli opportuni provvedimenti qualora ravvisi persistenti lacune nell’operato di un punto di contatto nazionale che potrebbero avere ripercussioni negative sulle attività della REM.

6.  Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l’anno.

Articolo 5

Punti di contatto nazionali

1.  Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da suo punto di contatto nazionale. Per agevolare le attività della REM ed assicurare il raggiungimento dei suoi obiettivi, gli Stati membri, se del caso, tengono conto della necessità di un coordinamento tra il loro rappresentante nel comitato direttivo e il punto di contatto nazionale.

2.  Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti, uno dei quali funge da coordinatore nazionale ed è un funzionario o agente della struttura designata. Gli altri esperti possono provenire dalla struttura stessa ovvero da altre organizzazioni pubbliche o private nazionali e internazionali basate nello Stato membro.

3.  Gli esperti di ciascun punto di contatto nazionale possiedono collettivamente competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti attinenti all’iter decisionale, al diritto, alla ricerca e alla statistica.

4.  Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente decisione gli Stati membri informano la Commissione in merito agli esperti che compongono il loro punto di contatto nazionale e specificano come questi rispondano ai requisiti di cui al paragrafo 3.

5.  I punti di contatto nazionali svolgono i compiti della REM a livello nazionale; in particolare,

a) 

redigono rapporti nazionali, compresi i rapporti di cui all’articolo 9;

b) 

contribuiscono con informazioni nazionali al sistema di scambio di informazioni di cui all’articolo 8;

c) 

sviluppano la capacità di rivolgere richieste specifiche e di rispondere rapidamente a richieste analoghe degli altri punti di contatto nazionali;

d) 

stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicità di organizzazioni e persone fisiche attive nel settore della migrazione e dell’asilo che rappresentano le parti interessate. Ai membri della rete nazionale sulle migrazioni può essere chiesto di contribuire alle attività della REM, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.

6.  Gli esperti di ciascun punto di contatto nazionale si incontrano regolarmente per esaminarne i lavori, se del caso anche con i membri delle rispettive reti nazionali sulle migrazioni di cui al paragrafo 5, lettera d), e per scambiare informazioni sulle attività presenti e future.

Articolo 6

Coordinamento

1.  La Commissione coordina i lavori della REM, anche conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e si assicura che questi riflettano opportunamente le priorità politiche della Comunità nel settore della migrazione e dell’asilo.

2.  Per organizzare i lavori della REM la Commissione è assistita da un fornitore di servizi selezionato in base a una procedura di appalto, il quale soddisfa i requisiti stabiliti nell’articolo 5, paragrafo 3 e ogni altro requisito pertinente definito dalla Commissione.

3.  Sotto il controllo della Commissione, il fornitore di servizi svolge in particolare i seguenti compiti:

a) 

organizza il funzionamento quotidiano della REM;

b) 

istituisce e gestisce il sistema di scambio di informazioni di cui all’articolo 8;

c) 

coordina il contributo dei punti di contatto nazionali;

d) 

prepara le riunioni di cui all’articolo 7;

e) 

prepara le raccolte e le sintesi dei rapporti e degli studi di cui all’articolo 9.

▼M1

4.  La Commissione controlla l’esecuzione del programma di lavoro riguardante le attività e riferisce periodicamente al comitato direttivo circa l’esecuzione e lo sviluppo della REM.

▼M1 —————

▼B

Articolo 7

Riunioni

1.  La REM si riunisce di norma almeno cinque volte l’anno.

2.  Ogni punto di contatto nazionale è rappresentato alle riunioni della REM da almeno uno dei suoi esperti. Al massimo tre esperti di ciascun punto di contatto nazionale partecipano alle riunioni.

3.  Le riunioni della REM sono convocate e presiedute da un rappresentante della Commissione.

4.  Obiettivo delle riunioni periodiche della REM è:

a) 

permettere ai punti di contatto nazionali di scambiare conoscenze e esperienze, specie sul funzionamento della REM;

b) 

esaminare i progressi dei lavori della REM, con particolare riguardo alla preparazione dei rapporti e degli studi di cui all’articolo 9;

c) 

scambiare informazioni e pareri, in particolare sulla struttura, l’organizzazione, il contenuto delle informazioni disponibili di cui all’articolo 8, e il relativo accesso;

d) 

fornire una piattaforma per discutere i problemi pratici e giuridici degli Stati membri nel settore della migrazione e dell’asilo, in particolare le richieste specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera c);

e) 

consultare i punti di contatto nazionali per l’elaborazione del programma annuale di attività della REM di cui all’articolo 6, paragrafo 4.

5.  Possono essere invitati alle riunioni esperti e strutture che non siano membri della REM ma la cui presenza sia considerata auspicabile. Possono anche essere organizzate riunioni congiunte con altre reti o organizzazioni.

6.  Ove le attività di cui al paragrafo 5 non siano previste nel programma annuale della REM, sono comunicate tempestivamente ai punti di contatto nazionali.

Articolo 8

Sistema di scambio di informazioni

1.  È istituito, a norma del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito Web.

2.  Il contenuto del sistema di scambio di informazioni è di norma pubblico.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 1 ), l’accesso alle informazioni riservate è limitato soltanto ai membri della REM.

3.  Il sistema di scambio di informazioni comprende almeno i seguenti elementi:

a) 

accesso alla legislazione comunitaria e nazionale, alla giurisprudenza e agli sviluppi delle politiche nei settori della migrazione e dell’asilo;

b) 

una funzionalità per le richieste specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 5, lettera c);

c) 

un glossario ed un thesaurus sulla migrazione e l’asilo;

d) 

accesso diretto a tutte le pubblicazioni della REM, inclusi i rapporti e gli studi di cui all’articolo 9, e un notiziario periodico;

e) 

un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nel settore della migrazione e dell’asilo.

4.  Ai fini dell’accesso alle informazioni citate al paragrafo 3, la REM può, all’occorrenza, aggiungere collegamenti verso altri siti nei quali figurino le informazioni originali.

5.  L’apposito sito Web agevola l’accesso a iniziative analoghe di informazione pubblica in settori connessi e ai siti contenenti informazioni sulla situazione della migrazione e dell’asilo negli Stati membri e nei paesi terzi.

Articolo 9

Rapporti e studi

1.  Ciascun punto di contatto nazionale redige ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell’asilo nei rispettivi Stati membri nel quale è contenuta una descrizione degli sviluppi delle politiche e dati statistici.

2.  Nell’ambito del programma annuale di attività ogni punto di contatto nazionale elabora, sulla scorta di specifiche comuni, altri studi su aspetti specifici della migrazione e dell’asilo necessari per sostenere l’iter decisionale.

Articolo 10

Cooperazione con altre strutture

1.  La REM coopera con strutture degli Stati membri o dei paesi terzi, comprese le agenzie dell’UE e le organizzazioni internazionali, competenti in materia di migrazione e asilo.

2.  Le modalità amministrative della cooperazione di cui al paragrafo 1, fra cui l’eventuale conclusione di accordi da parte della Commissione a nome della Comunità, sono subordinate all’approvazione del comitato direttivo.

▼M1 —————

▼B

Articolo 13

Riesame

Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione, basata su una valutazione esterna e indipendente, sullo sviluppo della REM. La relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica.

Articolo 14

Pubblicazione e data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.



( 1 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.