2007R0329 — IT — 09.10.2014 — 013.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

(GU L 088, 29.3.2007, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

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date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 117/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2008

  L 35

57

9.2.2008

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 389/2009 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2009

  L 118

78

13.5.2009

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 689/2009 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2009

  L 199

3

31.7.2009

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1283/2009 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009

  L 346

1

23.12.2009

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 567/2010 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2010

  L 163

15

30.6.2010

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2010

  L 341

15

23.12.2010

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1355/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2011

  L 338

39

21.12.2011

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 137/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2013

  L 46

19

19.2.2013

►M9

REGOLAMENTO (UE) N. 296/2013 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2013

  L 90

4

28.3.2013

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 370/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

  L 111

43

23.4.2013

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M12

REGOLAMENTO (UE) N. 696/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013

  L 198

22

23.7.2013

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONe (UE) N. 386/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2014

  L 111

46

15.4.2014

►M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1059/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2014

  L 293

15

9.10.2014


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 239, 6.9.2008, pag. 56  (117/2008)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ( 1 ),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica democratica popolare della Corea (di seguito «Corea del Nord»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e impone a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di applicare un certo numero di misure restrittive.

(2)

La posizione comune 2006/795/PESC prevede l'applicazione delle misure restrittive stabilite nella risoluzione 1718 (2006), in particolare il divieto di esportare merci e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e di fornire i servizi connessi, il divieto di approvvigionarsi di merci e tecnologie dalla Corea del Nord, il divieto di esportare articoli di lusso in tale paese e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi.

(3)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento deroga alla legislazione comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dagli stessi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ( 2 ); la maggior parte di tali prodotti e tecnologie dovrebbe rientrare nel presente regolamento.

(5)

È opportuno specificare la procedura da seguire per far approvare le esportazioni di merci e tecnologie e la fornitura della relativa assistenza tecnica.

(6)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco delle merci e tecnologie che sarà adottato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3 ).

(7)

La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco degli articoli di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sugli articoli di lusso, tenendo conto degli elenchi di articoli di lusso compilati da altre giurisdizioni.

(8)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata anche a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati, secondo quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

2) per «Corea del Nord» s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea;

3) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o servizi di consulenza. La definizione di «assistenza tecnica» comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza;

4) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

5) per «congelamento di fondi» s'intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

6) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

7) per «congelamento delle risorse economiche» s'intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

▼M4

8) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

▼M12

9) «servizi di intermediazione»

i) la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

▼M9

Articolo 2

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell’Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l’uso in tale paese;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.  L’allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunutario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( 4 ).

L’allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi nordcoreani legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L’allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

3.  È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter, a prescindere dal fatto che essi siano originari o no di tale paese.

▼B

Articolo 3

▼M4

1.  È vietato:

▼M12

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per un uso in tale paese;

▼M9

b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli allegati I, I bis e I ter, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell’assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l’uso in Corea del Nord;

▼M4

c) acquistare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ►M9  allegati I, I bis ed I ter  ◄ o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ►M9  allegati I, I bis ed I ter  ◄ da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;

d) acquistare, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ►M9  allegati I, I bis ed I ter  ◄ , compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).

▼B

2.  I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Corea del Nord.

▼M12

Articolo 3 bis

1.  Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o la fornitura, la vendita, il trasferimento, l’esportazione o l’importazione dei quali sono vietati dal presente regolamento, e in aggiunta all’obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell’arrivo e della partenza di cui alle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 5 ) e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 6 ), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

2.  Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

3.  Se sussistono fondati motivi di ritenere che una nave possa contenere prodotti vietati dal presente regolamento, è vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell’Unione a:

a) qualsiasi nave che abbia rifiutato un’ispezione dopo che tale ispezione è stata autorizzata dal suo Stato di bandiera; o

b) qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord che abbia rifiutato un’ispezione.

4.  I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l’accesso ai porti in situazioni di emergenza.

5.  I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l’accesso ai porti quando si richieda tale accesso ai fini dell’ispezione.

6.  I divieti di cui al paragrafo 3 non limitano l’accesso di alcuna nave battente bandiera di uno Stato membro ai porti del suo Stato di bandiera.

7.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il paragrafo 3.

▼M12

Articolo 3 ter

La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della Corea del Nord è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell’arrivo e della partenza di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione dei quali sono vietati a norma del presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

Articolo 3 quater

1.  Ad eccezione dei casi vietati dal paragrafo 8 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei paragrafi 9, 10 e 23 della risoluzione 1874 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del paragrafo 9 della risoluzione 2087 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dei paragrafi 7 e 20 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dalle pertinenti misure a norma delle successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le autorità competenti possono autorizzare, nei termini e alle condizioni che ritengono appropriate, le transazioni relative ai beni e alle tecnologie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento o l’assistenza o i servizi di intermediazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, a condizione che i beni e le tecnologie, l’assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.

2.  Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼B

Articolo 4

È vietato:

a) vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a).

▼M9

Articolo 4 bis

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;

b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;

c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

2.  L’allegato VII comprende l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 ter

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio.

▼B

Articolo 5

▼M12

1.  Se si ritiene necessaria, in un caso specifico, una deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), chi vende, fornisce, trasferisce, esporta o presta un servizio può presentare una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell’allegato II. Se ritiene che la deroga sia giustificata, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta presenta una richiesta di approvazione specifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼B

2.  Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a norma del paragrafo 1.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la fornitura di assistenza tecnica, purché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato la richiesta di approvazione specifica.

▼M12

4.  Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell’allegato III, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari o a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

▼M9

Articolo 5 bis

1.  Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 è vietato:

▼M12

a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

b) aprire un nuovo conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

▼M12

c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del Nord;

d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

e) mantenere un conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, se sussistono fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni disponibili, che questo potrebbe contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o ad altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/183/PESC.

▼M9

2.  È vietato:

a) autorizzare l’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, relativi all’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una filiale;

c) concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;

d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2.

▼M4

Articolo 6

▼M12

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato IV o a questi appartenenti. L’allegato IV comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato V o a questi appartenenti. L’allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183/PESC, sono stati riconosciuti dal Consiglio:

a) responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o come persone, entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

b) responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell’Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell’Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

c) coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

2 bis.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di cui all’allegato V bis o a questi appartenenti. L’allegato V bis comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dall’allegato IV o V che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati nell’allegato IV o V o le persone che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento o della decisione 2013/183/PESC.

L’allegato V bis è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

3.  Gli allegati IV, V e V bis riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell’elenco sufficienti ad identificare le persone in questione.

Tali informazioni possono comprendere:

a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) data e luogo di nascita;

c) nazionalità;

d) numero del passaporto e della carta d’identità;

e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f) sesso;

g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;

h) funzione o professione;

i) data di designazione.

Gli allegati IV, V e V bis indicano altresì i motivi dell’inserimento nell’elenco, ad esempio la funzione.

Gli allegati IV, V e V bis possono inoltre contenere gli elementi che permettono l’identificazione, di cui al presente paragrafo, relativi a familiari delle persone che figurano nell’elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l’identità della persona fisica in questione figurante nell’elenco.

4.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato IV, V e V bis o utilizzato a loro beneficio.

▼M4

5.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M12

Articolo 7

1.  In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato IV, V o V bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

d) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il Comitato per le sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il Comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.  In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al Comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e

b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato V o V bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

▼M4

Articolo 8

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri come indicate ai siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

▼M12

c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato IV, V o V bis;

▼M4

d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato per le sanzioni il vincolo o la decisione riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV.

Articolo 9

1.  L’articolo 6, paragrafo 4, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

2.  L'articolo 6, paragrafo 4, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, ovvero

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2.

▼M9

Articolo 9 bis

È vietato:

a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

i) la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

ii) la Banca centrale della Corea del Nord;

iii) un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

iv) una persona fisica o una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

v) una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a);

c) assistere una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 9 ter

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone, entità od organismi designati elencati negli allegati IV e V;

b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2.  Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull’esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l’esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3.  In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

▼B

Articolo 10

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso i relativi Stati membri, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti di cui ai siti web elencati nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

▼M4

Articolo 11

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.  I divieti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 4, non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche,le entità o gli organismi interessati se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

▼M4

Articolo 11 bis

▼M12

1.  Nel quadro delle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 e per evitare che tali attività contribuiscano ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici, o per impedire altre attività vietate dal presente regolamento o dalla decisione 2013/183/PESC, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 16:

a) esercitano una vigilanza costante sull’attività contabile, in particolare per mezzo di programmi di adeguata verifica della clientela e conformemente agli obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato e del finanziamento del terrorismo;

b) impongono che siano completati tutti i campi d’informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all’ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se tali informazioni non sono fornite;

c) conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

d) qualora sospettino o abbiano fondati motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l’unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell’allegato II, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, o l’articolo 6. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l’analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L’UIF, o l’altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l’analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

▼M4

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

a) gli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;

b) le succursali e le filiali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, degli enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;

c) le succursali e le filiali che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16 di enti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI; e

d) gli enti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati dalle persone ed entità domiciliate in Corea del Nord elencate nell'allegato VI.

▼M12

Articolo 11 ter

1.  Se sussistono fondati motivi di ritenere che un aeromobile possa contenere prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell’articolo 2, 4 o 4 bis, a tale aeromobile è vietato:

a) sorvolare il territorio dell’Unione; o

b) decollare dal territorio dell’Unione o atterrare nel territorio dell’Unione.

2.  Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili di effettuare un atterraggio di emergenza.

3.  Il paragrafo 1 non impedisce agli aeromobili immatricolati in uno Stato membro di effettuare un atterraggio a scopo di ispezione di prodotti vietati.

4.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il paragrafo 1.

Articolo 11 quater

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.  Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

▼B

Articolo 12

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

▼M4

Articolo 13

1.  La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato I bis in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

c) modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

d) modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e

e) modificare gli allegati V o VI conformemente alle decisioni relative, rispettivamente, agli allegati II, III, IV e V della posizione comune 2006/795/PESC.

2.  Al trattamento dei dati, effettuato dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 7 ).

▼B

Articolo 14

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.

2.  Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni eventuale successivo cambiamento.

▼M4

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

▼B

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M4




ALLEGATO I

BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

Tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'allegato I del regolamento n. 428/2009.

▼M5




ALLEGATO I bis

Beni e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3

Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 ( 8 ).

2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti a divieto per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell’elenco che ne costituiscono l’elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.

N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla parte C.)

1. Sono vietati, conformemente alle disposizioni di cui alla parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di «tecnologia necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui sono vietati, nella parte A (Beni), la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

2. La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

3. Il divieto non si applica per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto.

4. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

A.    BENI

MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE



I.A0.  Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A0.001

Lampade a catodo cavo, come segue:

a.  Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo;

b.  Lampade a catodo cavo all'uranio.

 

I.A0.002

Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

 

I.A0.003

Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

 

I.A0.004

Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda.

500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.

 

I.A0.005

Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

a.  dispositivi di tenuta;

b.  componenti interni;

c.  apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.

0A001

I.A0.006

Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c, per la rilevazione, l’identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati.

N.B.: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

I.A0.008

Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K1- a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

Nota:

In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

2B350

I.A0.011

Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a.  pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;

b.  pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h;

c.  compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde)

0B006

I.A0.013

«Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001

0C001

I.A0.014

Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

 

MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



I.A1.  Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A1.001

Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %

 

I.A1.002

Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

 

I.A1.003

Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

a.  copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

b.  poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

c.  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

d.  policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

e.  fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  politetrafluoroetilene (PTFE).

1A001

I.A1.004

Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.

1A004.c.

I.A1.005

Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

1B225

I.A1.006

Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

1A225

1B231

I.A1.007

Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o

b.  con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

Nota tecnica:

Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

Nota tecnica:

La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

1C003.a.

I.A1.009

«Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:

a.  «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 10 × 106 m o

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m;

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m o

2.  «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

c.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;

d.  «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

e.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

f.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN);

g.  «materiali fibrosi o filamentosi» in para-aramide (Kevlar ® ed altre fibre di tipo Kevlar ®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:

a.  costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.A1.009;

b.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

c.  preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

1C010

1C210

I.A1.011

Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.

1C107

I.A1.012

Non utilizzato.

 

I.A1.013

Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:

a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

b.  una massa superiore a 5 kg.

1C226

I.A1.014

«Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

Nota tecnica:

Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.

 

I.A1.015

Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

 

I.A1.016

Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216.

Note tecniche:

1.  L’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

2.  Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

1C116

1C216

I.A1.017

Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

a.  tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

b.  molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

c.  materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:

1.  tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

2.  tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno o

3.  argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

1C117

1C226

I.A1.018

Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:

a.  contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

b.  contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

1C003

I.A1.019

Non utilizzato.

 

I.A1.020

Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.

0C004

1C107.a.

▼M9

I.A1.021

Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a)  acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C); o

b)  acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

Nota tecnica: L’«acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto» ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l’aggiunta di azoto.

1C116

1C216

I.A1.022

Materiale composito carbonio-carbonio

1A002.b.1

I.A1.023

Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).

Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

1C002.b.3

▼M12

I.A1.025

Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.

1C002

 
 

1C202

I.A1.026

Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.

1C011

 
 

1C111

 
 

1C234

I.A1.027

Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell’elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000 m/s.

1C239

▼M5

TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



I.A2.  Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A2.001

Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

b.  controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

Nota tecnica:

La «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

Nota tecnica:

Per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

2B116

▼M12

I.A2.002

Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l’asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

2B001

 
 

2B201

▼M5

I.A2.002a

Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.

 

I.A2.003

Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

a.  macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

4.  che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

b.  «teste indicatrici» progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

Nota tecnica:

Le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

2B119

I.A2.004

Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o

b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

Nota tecnica:

I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.

2B225

I.A2.005

Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

Nota:

In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale

2B226

2B227

I.A2.006

Non utilizzato.

 

I.A2.007

«Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.  elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)»; e

b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1% (fondo scala) o

2.  fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.

Nota tecnica:

Ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

2B230

I.A2.008

Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  grafite o «grafite di carbonio»;

e.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.  tantalio o leghe di tantalio;

g.  titanio o leghe di titanio;

h.  zirconio o leghe di zirconio o

i.  acciai inossidabili.

Nota tecnica:

La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

2B350.e.

I.A2.009

Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:

Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  grafite o «grafite di carbonio»;

e.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

f.  tantalio o leghe di tantalio;

g.  titanio o leghe di titanio;

h.  zirconio o leghe di zirconio,

i.  carburo di silicio;

j.  carburo di titanio o

k.  acciai inossidabili.

Nota:

in questa voce non rientrano i radiatori per veicoli.

Nota tecnica:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

2B350.d.

I.A2.010

Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  ceramica;

c.  ferrosilicio;

d.  fluoropolimeri;

e.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

f.  grafite o «grafite di carbonio»;

g.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

h.  tantalio o leghe di tantalio;

i.  titanio o leghe di titanio;

j.  zirconio o leghe di zirconio;

k.  niobio (columbio) o leghe di niobio;

l.  acciai inossidabili;

m.  leghe di alluminio; o

n.  gomma.

Note tecniche:

I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe.

Nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350.i.

I.A2.011

«Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.  tantalio o leghe di tantalio;

f.  titanio o leghe di titanio o

g.  zirconio o leghe di zirconio.

Nota tecnica:

I «separatori centrifughi» includono i decantatori.

2B352.c.

I.A2.012

Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.

2B352.d.

I.A2.013

Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:

Nota tecnica:

Ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

2B009

2B109

2B209

I.A2.014

Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

a.  fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

b.  agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;

Nota tecnica:

I fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

c.  materiale da laboratorio come segue:

1.  apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);

2.  apparecchiature per il sequenziamento genetico;

3.  sintetizzatori genetici;

4.  apparecchiature per elettroporazione;

5.  reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;

d.  filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU;

e.  ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe;

f.  apparecchiature per liofilizzazione.

2B350,

2B352

I.A2.015

Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:

a.  attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

b.  attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

c.  attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

2B005,

2B105,

3B001.d

I.A2.016

Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

b.  fluoropolimeri;

c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

d.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

e.  tantalio o leghe di tantalio;

f.  titanio o leghe di titanio;

g.  zirconio o leghe di zirconio;

h.  niobio (columbio) o leghe di niobio;

i.  acciai inossidabili;

j.  legno; o

k.  gomma.

Nota tecnica:

Nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

2B350

(1)   I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.

ELETTRONICA



I.A3.  Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A3.001

Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF6»;

e.  spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (-80° C) o

2.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

0B002.g.

3A233

I.A3.003

Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati:

a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;

b.  capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz e

c.  controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %.

Note tecniche:

1.  I variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

2.  La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

 

SENSORI E LASER



I.A6.  Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A6.001

Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).

 

I.A6.002

Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:

Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 μm – 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

«Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue:

a.  laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

b.  cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

Note:

1.  I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

2.  In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 μm– 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

«Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

Nota:

I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

«Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:

a.  laser in titanio-zaffiro,

b.  laser in alessandrite.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

«Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

a.  tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;

b.  componenti a frequenza di ripetizione;

c.  celle di Pockels.

6A203.b.4.

I.A6.010

Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

Nota tecnica:

Il termine Gy (silicio) si riferisce all’energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

6A203.c.

I.A6.011

Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

b.  potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

c.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

d.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

Nota:

Questa voce con comprende gli oscillatori monomodo.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

«Laser» ad impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.  lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm;

b.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

c.  potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

d.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

▼M12

I.A6.013

Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.

6A005

 
 

6A205

▼M5

MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE



I.A7.  Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A7.001

Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue:

a.  sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.  sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o

b.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

2.  sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti;

3.  apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.  progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o

b.  progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo.

b.  Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati;

c.  apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

Nota:

I parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti:

1.  vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

a.  valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e

b.  attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;

2.  rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s) o

3.  conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2.

Note tecniche:

1.  a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

2.  «Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

7A001

7A003

7A101

7A103

MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE



I.A9.  Beni

Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.A9.001

Bulloni esplosivi.

 

I.A9.002

Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati.

 

I.A9.003

Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate.

Nota:

Questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.

9A115

B.    SOFTWARE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.B.001

Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).

 

C.    TECNOLOGIE



Numero

Descrizione

Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

I.C.001

Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).

 

▼M9




ALLEGATO I ter



Beni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

7601

Alluminio greggio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

7603

Polveri e pagliette di alluminio

7604

Barre e profilati di alluminio

7605

Fili di alluminio

7606

Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

7608

Tubi di alluminio

7609

Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7614

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità

▼M8




ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M11

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M8

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B




ALLEGATO III

Articoli di lusso di cui all'articolo 4

1. Cavalli di razza pura

2. Caviale e succedanei del caviale

3. Tartufi e relative preparazioni

4. Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5. Sigari e sigaretti di alta qualità

6. Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità

8. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità

9. Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano

10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

11. Monete e banconote non aventi corso legale

12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità

14. Articoli di cristallo al piombo di alta qualità

15. Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico

16. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

17. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, loro accessori e pezzi di ricambio

18. Orologi di lusso e loro parti

19. Strumenti musicali di alta qualità

20. Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato

21. Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici

22. Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote

▼M4




ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

A. Persone fisiche:

(1)  Han Yu-ro. Funzione: direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Altre informazioni: partecipa al programma nordcoreano sui missili balistici. Data di designazione: 16.7.2009.

(2)  Hwang Sok-hwa. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare nordcoreano in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del General Bureau of Atomic Energy; è membro del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research. Data di designazione: 16.7.2009.

(3)  Ri Hong-sop. Anno di nascita: 1940. Funzione: ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Altre informazioni: ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito. Data di designazione: 16.7.2009.

(4)  ►M14  Ri Je-son (alias Ri Che-son). Anno di nascita: 1938. Funzione: Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della Corea del Nord. Altre informazioni: contribuisce a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del General Bureau of Atomic Energy, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation. Data di designazione: 16.7.2009. ◄

(5)  Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Data di nascita: 13.10.1944. Funzione: direttore della Namchongang Trading Corporation. Altre informazioni: organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio. Data di designazione: 16.7.2009.

▼M8

(6)  Paek Chang-Ho (alias (a) Pak Chang-Ho; (b) Paek Ch’ang-Ho). Funzione: alto funzionario e direttore del centro di controllo satellitare presso il Comitato coreano per la tecnologia spaziale. Passaporto: 381420754 (rilasciato il 7.12.2011, scade il 7.12.2016). Data di nascita: 18.6.1964. Luogo di nascita: Kaesong, RPDC. Data di designazione: 22.1.2013.

(7)  ►M14  Chang Myong-Chin (alias Jang Myong-Jin). Funzione: direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci. Data di nascita: a) 19.2.1968; b) 1965; c) 1966. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013. ◄

(8)  ►M14  Ra Ky'ong-Su (alias Ra Kyung-Su). Funzione: funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). Data di nascita: 4.6.1954. N. passaporto: 645120196. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013. ◄

(9)  ►M14  Kim Kwang-il. Funzione: funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). Data di nascita: 1.9.1969. N. passaporto: PS381420397. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013. ◄

▼M10

(10)  Yo’n Cho’ng Nam. Funzione: rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 7.3.2013.

(11)  Ko Ch’o’l-Chae. Funzione: vice rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 7.3.2013.

(12)  Mun Cho’ng-Ch’o’l. Funzione: funzionario della TCB. Data di designazione: 7.3.2013.

▼M4

B. Persone giuridiche, entità e organismi:

▼M14

(1)  Korea Mining Development Trading Corporation (nota anche come a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) «KOMID»). Indirizzo: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale organismo dedito al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali. Data di designazione: 24.4.2009.

▼M4

(2)  Korea Ryonbong General Corporation (nota anche come (a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Indirizzo: Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese. Data di designazione: 24.4.2009.

(3)  Tanchon Commercial Bank (nota anche come (a) CHANGGWANG CREDIT BANK; (b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Indirizzo: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 24.4.2009.

(4)  General Bureau of Atomic Energy (GBAE, dipartimento generale dell'energia atomica) (noto anche come Department of Atomic Energy (GDAE)). Indirizzo: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: il GBAE è responsabile del programma nucleare della Corea del Nord, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito. Il Bureau partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Questo organismo nordcoreano è il principale responsabile dell'organizzazione dei programmi nucleari, tra cui l'organizzazione del Centro di ricerche nucleari di Yongbyon. Data di designazione: 16.7.2009.

(5)  Hong Kong Electronics (nota anche come Hong Kong Electronics Kish Co.). Indirizzo: Sanaee St., Kish Island, Iran. Altre informazioni: (a) società di proprietà della Tanchon Commercial Bank e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), o da queste controllata o che sostiene di agire per conto o a nome di queste; (b) a partire dal 2007 ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la Corea del Nord per conto della KOMID. Data di designazione: 16.7.2009.

(6)  Korea Hyoksin Trading Corporation (nota anche come Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa. Data di designazione: 16.7.2009.

(7)  Korean Tangun Trading Corporation. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della Repubblica popolare democratica di Corea; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi ed acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovverosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili. Data di designazione: 16.7.2009.

(8)  Namchongang Trading Corporation (nota anche come (a) NCG,( b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione ad un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni 90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il rappresentante di tale società è un ex-diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009.

▼M14

(9)  Amroggang Development Banking Corporation (alias a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank). Indirizzo: Tongan-dong, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank e gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, designata dal comitato nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di designazione: 2.5.2012.

(10)  Green Pine Associated Corporation (alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord, b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Data di designazione: 2.5.2012.

(11)  Korea Heungjin Trading Company (alias a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è associata con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di designazione: 2.5.2012.

(12)  Korean Committee for Space Technology (alias a) DPRK Committee for Space Technology; b) Department of Space Technology of the DPRK; c) Committee for Space Technology; d) KCST). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae. Data di designazione: 22.1.2013.

(13)  Bank of East Land (alias a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHAENG; c) TONGBANG BANK). Indirizzo: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha cooperato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e nel 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui erano coinvolti la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato nell'aprile 2012. Data di designazione: 22.1.2013.

(14)  Korea Kumryong Trading Corporation. Altre informazioni: utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.

(15)  Tosong Technology Trading Corporation. Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.

(16)  Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (alias a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; e n) Millim Technology Company). Indirizzo: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; b) Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; c) Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: indirizzi di posta elettronica: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Numeri di telefono: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Numero di fax: 850-2-381-4410. Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. Data di designazione: 22.01.2013.

(17)  Leader (Hong Kong) International (alias (a) Leader International Trading Limited; b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited). Indirizzo: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Cina. Altre informazioni: a) società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053; b) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.

(18)  Second Academy of Natural Sciences (alias a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la seconda accademia di scienze naturali è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e, probabilmente, armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nel luglio 2009, è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi i materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale. Data di designazione: 7.3.2013.

(19)  Korea Complex Equipment Import Corporation. Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC Altre informazioni: la Korea Ryonbong General Corporation, impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. Data di designazione: 7.3.2013.

▼M14

(20)  Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RPDC; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni. Data di designazione: 30.7.2014.

▼M7




ALLEGATO V

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2



A.  Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

▼M13 —————

▼M7

2.

CHON Chi Bu

 

Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Data di nascita: tra il 1928 e il 1933

Primo vicedirettore del dipartimento dell'industria di difesa (programma balistico), Partito dei lavoratori della Corea, membro della Commissione nazionale di difesa.

4.

HYON Chol-hae

Anno di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

▼M14 —————

▼M7

6.

Lieutenant General KIM Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Anno di nascita: 1946

(Pyongan-Pukto, Corea del Nord)

Comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).

7.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Data di nascita: 4.3.1935

Numero di passaporto: 554410660

Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

8.

O Kuk-Ryol

Anno di nascita: 1931

(provincia di Jilin, Cina)

Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici.

9.

PAEK Se-bong

Anno di nascita: 1946

Presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del partito dei lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

10.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Anno di nascita: 1933

Numero di passaporto: 554410661

Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

11.

PAK To-Chun

Data di nascita: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Responsabile dell'industria degli armamenti. Sarebbe a capo dell'Ufficio per l'energia nucleare, un organismo di capitale importanza per il programma della RPDC relativo ai vettori nucleari.

12.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Data di nascita: 20.9.1929

Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)

Presidente dell'accademia delle scienze, che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

13.

RYOM Yong

 

Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

14.

SO Sang-kuk

Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.



B.  Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

▼M8 —————

▼M7

2.

Hesong Trading Corporation

Ubicazione: Pyongyang

Controllata da Korea Mining Development Corporation (KOMID) (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); principale commerciante di armi e principale esportatore di merci e attrezzature connesse ai missili balistici e alle armi convenzionali.

Hesong Trading Corporation è coinvolta in forniture che potrebbero essere utilizzate per il programma sui missili balistici.

▼M10 —————

▼M8 —————

▼M7

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Ubicazione: Hamhung, provincia dello Hamgyong meridionale; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang

Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Ubicazione: Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang,

Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); gestisce stabilimenti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nel settore dei missili.

▼M8 —————

▼M7

9.

Korea Taesong Trading Company

Ubicazione: Pyongyang

Entità con sede a Pyongyang usata da KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) a fini commerciali (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria.

10.

Munitions Industry Department

(alias: Military Supplies Industry Department)

Ubicazione: Pyongyang

Responsabile della supervisione delle attività delle industrie militari della Corea del Nord, compresi il secondo comitato economico e KOMID. Questo comprende anche la sorveglianza dello sviluppo dei programmi nucleari e relativi ai missili balistici della Corea del Nord.

Fino a poco tempo fa, il Munitions Industry Department era diretto da Jon Pyong Ho; l'attuale direttore sarebbe Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang), ex vicedirettore del Munitions Industry Department (MID), noto anche come Machine Building Industry Department. Chu è stato supervisore generale dell'attività nordcoreana di sviluppo dei missili, compresi il lancio del missile Taepo Dong-2 (TD-2) il 5 aprile 2009 e il fallito lancio del TD-2 nel luglio 2006.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang, Corea del Nord

Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009).

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(alias: Chongch’al Ch’ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Ubicazione: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord; Nungrado, Pyongyang, Corea del Nord

Il Reconnaissance General Bureau (RGB), la prima organizzazione di intelligence della Corea del Nord, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35 e del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Opera alle dirette dipendenze del ministero della Difesa con il principale incarico di raccogliere informazioni militari. L'RGB commercia armi convenzionali e controlla l'impresa nordcoreana Green Pine Associated Corporation (Green Pine), che opera nel settore delle armi convenzionali.

▼M10

13.

Secondo comitato economico

 

Il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti fondamentali del programma missilistico della Corea del Nord, è responsabile della supervisione della produzione nazionale di missili balistici e dirige le attività di KOMID (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Si tratta di un’organizzazione a livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo dei sistemi di armamento avanzati della Corea del Nord, compresi i missili e probabilmente le armi nucleari. Si serve di numerose organizzazioni subordinate, tra cui la Korea Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall’estero da utilizzare nei programmi missilistici e, probabilmente, nucleari della Corea del Nord.

▼M7

14.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

▼M8 —————

▼M7

16.

Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

 

Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite il 16.7.2009).



C.  Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

JON Il-chun

Data di nascita: 24.8.1941

Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Ufficio 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. Il posto è stato occupato da JON Il-chun, che si dice sia anche una delle figure principali della Banca per lo sviluppo statale.

2.

KIM Tong-un

 

Ex direttore dell'«Ufficio 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Anno di nascita: 1964

Nazionalità: nordcoreana

Kim Tong-Myo'ng agisce per conto di Tanchon Commercial Bank (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009).

Kim Dong Myong ha ricoperto diverse cariche presso la Tanchon almeno dal 2002 ed è attualmente presidente della banca. Ha partecipato anche alla gestione delle attività di Amroggang (di proprietà o sotto il controllo di Tanchon Commercial Bank) con lo pseudonimo Kim Chin-so'k.



D.  Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

#

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

▼M8 —————

▼M7

3.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Indirizzo: Segori-dong, Gyongheung St., distretto di Potonggang, PyongyangTel.: 850 2 381 8221Tel.: 850 2 18111 ext. 8221Fax: 850 2 381 4576

Istituto finanziario nordcoreano alle dirette dipendenze dell'Ufficio 39 e coinvolto nella facilitazione dei progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, distretto di Potonggang, PyongyangTel.: 850 2 18111 ext. 8204/8208Tel.: 850 2 381 8208/4188Fax: 850 2 381 4431/4432

Impresa subordinata all'Ufficio 39 e utilizzata per facilitare operazioni estere per conto dell'Ufficio 39.

Il direttore dell'Ufficio 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Indirizzo: Jungson-dong, Sungri Street, distretto centrale, Pyongyang

Subordinata posseduta o controllata da Korea Ryonbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) e che opera per suo conto o sotto la sua direzione.

Fornisce servizi finanziari a sostegno di Tanchon Commercial Bank (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) e Korea Hyoksin Trading Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 16.7.2009).

Dal 2008 Tanchon Commercial Bank utilizza KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che interessano fondi connessi a Mining Development Trading Corporation (KOMID) (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009) effettuati dalla Birmania alla Cina nel 2009.

Nel 2008, inoltre, Hyoksin, che secondo le Nazioni Unite sarebbe coinvolta nello sviluppo di armi di distruzione di massa, ha cercato di utilizzare KKBC in relazione all'acquisto di attrezzature a duplice uso. KKBC ha almeno una filiale estera a Dandong, Cina.

6.

Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea

(alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39.)

Indirizzo: Second KWP Government Building (in coreano: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang; Chung-Guyok (distretto centrale), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang; Changgwang Street, Pyongyang.

L'Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea svolge attività economiche illecite a sostegno del governo nordcoreano. L'Ufficio ha sedi in tutto il paese incaricate della raccolta e della gestione di fondi e procura valuta estera agli alti dirigenti del Partito dei lavoratori della Corea mediante attività illecite quali il traffico di stupefacenti. L'Ufficio 39 controlla diverse entità nella Corea del Nord e all'estero attraverso le quali svolge numerose attività illecite tra cui la produzione, il traffico e la distribuzione di stupefacenti. L'Ufficio 39 è stato coinvolto anche nel tentativo di acquistare e trasferire beni di lusso nella Corea del Nord.

L'Ufficio 39 è una delle più importanti organizzazioni incaricate dell'acquisto di valuta e di merci. Si dice che questa entità sia alle dirette dipendenze di KIM Jong-il. L'Ufficio 39 controlla diverse società commerciali, alcune delle quali svolgono attività illecite, ad esempio Daesong General Bureau, che fa parte del gruppo Daesong, il più grande gruppo di imprese del paese. Secondo le stesse fonti, l'Ufficio 39 ha uffici di rappresentanza a Roma, Pechino, Bangkok, Singapore, Hong kong e Dubai. L'Ufficio 39 cambia regolarmente nome e immagine. Il direttore dell'Ufficio 39, JON Il-chun, figura già nell'elenco delle sanzioni UE.

L'Ufficio 39 ha prodotto metamfetamina a Sangwon, nella provincia del Pyongan meridionale, ed è stato coinvolto nella distribuzione di metamfetamina a piccoli trafficanti nordcoreani per la distribuzione attraverso la Cina e la Corea del Sud. L'Ufficio 39 possiede anche coltivazioni di papaveri nelle province dell'Hamkyo’ng settentrionale e del Pyongan settentrionale e produce oppio e eroina a Hamhu’ng e Nachin.

Nel 2009 l'Ufficio 39 è stato coinvolto nel fallito tentativo di acquistare ed esportare nella Corea del Nord, attraverso la Cina, due yacht di lusso di fabbricazione italiana di un valore superiore a 15 milioni di USD. Le autorità italiane hanno bloccato il tentativo di esportare gli yacht destinati a Kim Jong-il, che costituiva una violazione delle sanzioni imposte dalle Nazioni Unitealla Corea del Nord a norma dell'UNSCR 1718, la quale chiede specificamente agli Stati membri di impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento di beni di lusso nella Corea del Nord.

In precedenza l'Ufficio 39 aveva utilizzato Banco Delta Asia per il riciclaggio di proventi illeciti. Nel settembre 2005 il dipartimento del Tesoro ha accusato Banco Delta Asia di essere un importante e pericoloso organismo di riciclaggio ai sensi della sezione 311 del PATRIOT Act statunitense in quanto rappresentava un rischio inaccettabile di riciclaggio di denaro e di altri reati finanziari.

▼M12




ALLEGATO V bis

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 BIS

▼M4




ALLEGATO VI

ELENCO DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI, DELLE SUCCURSALI E FILIALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 BIS

▼M9




ALLEGATO VII



Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 4 bis

Codice SA

Designazione

7102

Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

7106

Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7108

Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio, semilavorato o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi



( 1 ) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

( 2 ) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

( 3 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

( 4 ) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

( 5 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 6 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 7 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

( 8 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).