2007D0574 — IT — 23.03.2013 — 001.001


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DECISIONE N. 574/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

(GU L 144, 6.6.2007, p.22)

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DECISIONE N. 259/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2013

  L 82

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22.3.2013




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DECISIONE N. 574/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2007

che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

Se tutti gli Stati membri contribuiscono ad un livello elevato e uniforme di controllo sulle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea nel quadro di norme comuni, alcuni Stati membri sostengono un onere più gravoso rispetto ad altri.

(2)

Tale eterogenea ripartizione è dovuta alla diversità degli Stati membri per quanto riguarda la geografia delle loro frontiere esterne, il numero dei valichi autorizzati e operativi, il grado di pressione migratoria, sia regolare che irregolare, i rischi e le minacce riscontrati e il carico di lavoro che grava sui servizi nazionali per l’esame delle domande di visto e il rilascio dei visti.

(3)

La ripartizione degli oneri nella gestione delle frontiere esterne fra gli Stati membri e l’Unione europea è una delle cinque componenti della politica comune di gestione delle frontiere esterne proposta dalla Commissione nella comunicazione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea», del 7 maggio 2002, e approvata dal Consiglio con il «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea» del 14 giugno 2002.

(4)

Se il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea ( 4 ) segna un importante passo verso lo sviluppo progressivo di una dimensione operativa del sistema europeo comune integrato, di gestione delle frontiere, l’attuazione di norme comuni e effettive per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne rende necessario un meccanismo comunitario di solidarietà finanziaria a favore degli Stati membri che sostengono, nell’interesse della Comunità, un onere finanziario pesante e duraturo.

(5)

Il corpus legislativo comune, definito in particolare dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ( 5 ), istituisce controlli di frontiera per contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri, prevedendo nel contempo che i controlli di frontiera siano effettuate nel pieno rispetto della dignità umana.

(6)

È opportuno che il Fondo per le frontiere esterne (di seguito denominato «il Fondo») esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne.

(7)

Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere strutturata in modo da ricollegarsi con i passati contributi finanziari dell’Unione europea agli Stati membri che, al momento dell’entrata in vigore della presente decisione, ancora non applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen, senza tuttavia limitarsi a costituire il prosieguo delle azioni finanziate in precedenza da altre fonti allocate dal bilancio generale dell’Unione europea. In questi casi, il Fondo dovrebbe assistere gli Stati membri interessati nei preparativi alla piena partecipazione quanto prima, conformemente al programma dell’Aia del 4 e 5 novembre 2004.

(8)

Il Fondo dovrebbe altresì tener conto di situazioni specifiche quali il transito per via terrestre di cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per spostarsi tra due zone del proprio paese geograficamente non contigue, nell’interesse non solo di quello o quegli Stati membri, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno soppresso i controlli alle frontiere interne. In questi casi, è opportuno che le azioni ammesse siano definite esaurientemente e che le risorse siano allocate in base a una concreta valutazione delle esigenze in relazione a tali azioni.

(9)

Al fine di assicurare controlli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità e un traffico transfrontaliero flessibile, il Fondo dovrebbe contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che include tutte le misure relative alla politica, alla legislazione, alla cooperazione sistematica, alla ripartizione degli oneri, al personale, alle attrezzature e alla tecnologia adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri, operando in cooperazione e, se necessario, insieme ad altri soggetti che ricorrono fra l’altro al modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e all’analisi integrata dei rischi dell’Unione europea.

(10)

A norma del protocollo n. 5 dell’atto di adesione del 2003 ( 6 ), sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, il Fondo dovrebbe sostenere i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito.

(11)

A integrazione della cooperazione operativa sviluppata sotto l’egida dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 (di seguito denominata «l’Agenzia») e in aggiunta dell’assegnazione di finanziamenti agli Stati membri, il Fondo dovrebbe introdurre anche la possibilità di una risposta comunitaria alle carenze ai valichi di frontiera strategici cofinanziando azioni specifiche per colmarle in base ad un importo specifico stanziato ogni anno a tal fine.

(12)

Il Fondo dovrebbe altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina per l’Unione europea ed è parte integrante del sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere.

(13)

In considerazione della portata e dell’obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(14)

È necessario fissare criteri oggettivi per l’assegnazione delle risorse disponibili annuali agli Stati membri. Tali criteri dovrebbero essere ripartiti secondo il tipo di frontiere, tenendo conto del flusso e dei livelli di minaccia alle frontiere esterne degli Stati membri.

(15)

L’applicazione di tali criteri dovrebbe essere riesaminata nel 2010 per poter tenere conto di nuove circostanze verificatesi, in particolare quelle derivanti dalle modifiche alle frontiere esterne stesse.

(16)

Poiché è missione dell’Agenzia assistere gli Stati membri nell’attuare gli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne e allo scopo di sviluppare la complementarità fra tale missione e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne, è opportuno che la Commissione consulti l’Agenzia in merito ai progetti di programmi pluriennali presentati dagli Stati membri e agli orientamenti strategici approntati dalla Commissione.

(17)

La Commissione può altresì sollecitare all’Agenzia contributi per la propria valutazione dell’impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo delle frontiere esterne, delle sinergie fra il Fondo e i compiti dell’Agenzia e dell’adeguatezza dei criteri di ripartizione delle risorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell’Unione in questo settore.

(18)

La presente decisione è concepita come parte di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» ( 7 ), la decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» ( 8 ) e la decisione 2007/.../CE del Consiglio del ... che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» ( 9 ), il cui obiettivo è affrontare la questione dell’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l’onere finanziario conseguente all’introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell’Unione europea e all’attuazione di politiche comuni in materia d’asilo e d’immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV, del trattato.

(19)

La partecipazione di uno Stato membro al presente Fondo non dovrebbe coincidere con la partecipazione a un futuro strumento temporaneo diretto a aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione europea per l’attuazione dell’acquis di Schengen e del controllo delle frontiere esterne.

(20)

Le azioni sostenute dal presente Fondo dovrebbero essere in sinergia con le azioni sostenute dagli strumenti comunitari sull’assistenza esterna e rientrare nel quadro della politica dell’Unione europea in materia di relazioni esterne, in particolare la strategia relativa alle dimensioni esterne dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(21)

Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.

(22)

Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per preparare l’attuazione delle azioni da elencare nei programmi annuali.

(23)

Secondo i metodi di esecuzione di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 10 ) (di seguito denominato «il regolamento finanziario») è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L’applicazione di queste condizioni consentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all’articolo 27 e all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(24)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell’attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.

(25)

Potrebbero essere coinvolte, a livelli diversi e in ubicazioni diverse, varie autorità di uno Stato membro, data la possibilità che il Fondo vi sostenga misure nazionali di attuazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen che spaziano dal controllo delle frontiere esterne alla politica dei visti. Dovrebbe essere quindi consentito agli Stati membri designare varie autorità di certificazione e di audit, o autorità delegate, ferma restando una chiara ripartizione delle funzioni fra di esse.

(26)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l’attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(27)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, per un’attuazione efficiente e corretta dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l’esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi in questione.

(28)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(29)

L’efficacia e l’impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.

(30)

È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell’analisi d’impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(31)

Tenendo presente l’importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica di altri strumenti in gestione condivisa quali i Fondi Strutturali.

(32)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 11 ).

(33)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire sostenere l’istituzione di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere, che comprende tra l’altro la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 12 ).

(35)

Le misure della presente decisione relative all’adozione degli orientamenti strategici, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o integrandola con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai fini dell’adozione degli orientamenti strategici.

(36)

Al fine di assicurare una tempestiva attuazione del Fondo, alcune disposizioni della presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(37)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen che rientra nei settori di cui all’articolo 1, punti A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( 13 ).

(38)

È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nell’Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi ( 14 ), allegato all’accordo di cui al considerando 37.

(39)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio ( 15 ) relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(40)

È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto in uno scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e la Svizzera, allegato all’accordo di cui al considerando 39.

(41)

Allo scopo di determinare le disposizioni complementari necessarie per l’attuazione del presente strumento, è opportuno che la Comunità e l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera concludano un accordo.

(42)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(43)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 16 ) e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ( 17 ). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(44)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen ( 18 ). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(45)

A norma dell’articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all’articolo 251 di detto trattato ( 19 ), rende la procedura di cui all’articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall’articolo 62, paragrafo 1, dall’articolo 62, paragrafo 2, lettera a), dall’articolo 62, paragrafo 3, dall’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo per le frontiere esterne, (di seguito denominato «il Fondo»), nell’ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/.../CE, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all’applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1) «frontiere esterne»: le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativa comunitaria relativa all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;

2) «frontiere esterne temporanee»:

a) il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità al suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

b) il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità ai rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

3) «valico di frontiera»: qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l’attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006;

4) «Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004.

Articolo 3

Obiettivi generali del Fondo

1.  Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi:

a) organizzazione efficiente dell’attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne;

b) gestione efficiente, da parte degli Stati membri, dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall’altro, l’attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità;

c) applicazione uniforme, da parte degli operatori di frontiera, della normativa comunitaria sull’attraversamento delle frontiere esterne, in particolare del regolamento (CE) n. 562/2006;

d) miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra Stati membri al riguardo.

2.  Il Fondo contribuisce al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.  In relazione all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a) attuare le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;

b) sviluppare e applicare le misure necessarie per migliorare i sistemi di sorveglianza fra i valichi di frontiera;

c) introdurre misure o elaborare sistemi efficaci per una raccolta metodica di informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione operativa alle frontiere esterne e nelle zone immediatamente pre e post frontiera;

d) garantire una registrazione adeguata del numero di persone che attraversano tutti i tipi di frontiera esterna (terrestre, aerea, marittima);

e) introdurre o perfezionare un sistema per la raccolta di dati statistici e amministrativi sulle categorie di viaggiatori e il numero e la natura dei controlli e delle misure di sorveglianza ai vari tipi di frontiera esterna, basato sulla registrazione e su altre fonti di raccolta dati;

f) istituire un coordinamento efficace, strutturale, strategico e operativo fra tutte le autorità che operano ai valichi di frontiera;

g) migliorare le capacità degli operatori di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza, consulenza e controllo, nonché le loro qualifiche al riguardo;

h) intensificare lo scambio di informazioni a livello nazionale fra le autorità responsabili della gestione delle frontiere esterne e tra di esse e le altre autorità responsabili in materia di migrazione, asilo e questioni connesse;

i) promuovere standard di gestione della qualità.

2.  In relazione all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a) ad eccezione delle frontiere esterne temporanee, sviluppare nuove metodologie di lavoro, misure logistiche e tecnologie di punta per rafforzare il controllo sistematico delle persone in entrata e in uscita ai valichi di frontiera;

b) promuovere l’uso delle tecnologie e la formazione specialistica del personale incaricato della loro applicazione effettiva;

c) intensificare gli scambi di informazioni e potenziare la formazione sui documenti di viaggio falsi o falsificati, anche mediante la messa a punto e la diffusione di strumenti e pratiche comuni per la loro individuazione;

d) favorire una consultazione dei dati ai valichi di frontiera efficiente e in tempo reale, grazie all’impiego di sistemi informatizzati su vasta scala come il Sistema informativo Schengen (SIS), il Sistema d’informazione visti (VIS), e uno scambio di informazioni efficiente e in tempo reale fra tutti i valichi situati lungo le frontiere esterne;

e) provvedere all’attuazione ottimale, a livello operativo e tecnico, dei risultati dell’analisi dei rischi.

3.  In relazione all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a) istituire progressivamente, in ciascuno Stato membro, sistemi uniformi d’istruzione, formazione e qualifica degli operatori di frontiera, attuando in particolare la base comune per la formazione messa a punto dall’Agenzia e integrando con coerenza le attività di quest’ultima nel settore;

b) sostenere e incrementare gli scambi e il distaccamento di operatori di frontiera fra gli Stati membri, a complemento degli orientamenti e attività dell’Agenzia in questo settore;

c) incoraggiare l’uso di tecnologie di punta compatibili lungo le frontiere esterne, quando indispensabile per un’applicazione corretta, efficace o uniforme delle regole;

d) sviluppare la capacità delle autorità di applicare le stesse procedure e assumere decisioni coerenti, rapide e valide in relazione all’attraversamento delle frontiere esterne, ivi compreso il rilascio dei visti;

e) promuovere l’uso del manuale pratico comune per le guardie di frontiera;

f) costruire e migliorare le aree e i centri allestiti per le persone cui è negato l’ingresso e per le persone intercettate dopo che avevano attraversato illegalmente la frontiera o mentre si apprestavano ad attraversare una frontiera esterna per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri;

g) aumentare la sicurezza nei locali dei valichi di frontiera, per l’incolumità degli operatori di frontiera e a tutela delle attrezzature, dei sistemi di vigilanza e dei mezzi di trasporto.

4.  In relazione all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a) potenziare le capacità operative della rete di funzionari di collegamento sull’immigrazione e, mediante questa, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri;

b) introdurre misure intese ad assistere gli Stati membri e i vettori nell’adempimento degli obblighi loro imposti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate ( 20 ) e dell’articolo 26 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito denominata «Convenzione di Schengen») ( 21 ) al fine di impedire gli arrivi illegali alle frontiere esterne;

c) promuovere una cooperazione più efficace con i vettori negli aeroporti dei paesi di partenza, fra l’altro impartendo al loro personale una formazione uniforme sui documenti di viaggio;

d) promuovere la gestione della qualità e servizi e attrezzature validi in termini d’infrastruttura nella procedura di domanda di visto;

e) promuovere la cooperazione fra Stati membri per migliorare le capacità dei servizi consolari di esaminare le domande di visto;

f) promuovere, in materia di visti, pratiche di indagine comuni e procedure e decisioni amministrative uniformi da parte dei servizi consolari di uno Stato membro ubicati in paesi terzi diversi;

g) incoraggiare la tendenza verso una cooperazione sistematica e regolare fra i servizi consolari e altri servizi di Stati membri diversi, in particolare in relazione al VIS, fra l’altro mettendo in comune i mezzi e le risorse per il rilascio dei visti, scambiando informazioni, studi e indagini sulle domande di visto e istituendo centri comuni per le domande di visto;

h) incoraggiare iniziative nazionali per l’adozione di pratiche di indagine comuni e procedure amministrative e decisionali uniformi sul rilascio dei visti da parte dei servizi consolari di Stati membri diversi;

i) istituire uffici consolari comuni.

Articolo 5

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.  Il Fondo sostiene azioni negli Stati membri in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 4, e più particolarmente:

a) infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l’incolonnamento dei veicoli o delle persone ai valichi di frontiera;

b) infrastrutture, edifici e sistemi necessari per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l’impedimento dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne;

c) attrezzatura operativa, come sensori, impianti di sorveglianza con telecamere, strumenti per l’esame dei documenti, strumenti di rilevazione e terminali fissi o mobili per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi europei e nazionali;

d) mezzi di trasporto per il controllo delle frontiere esterne, come veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli leggeri, provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento della presenza di persone nei mezzi di trasporto;

e) strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti;

f) sistemi di informazione e comunicazione;

g) programmi di distaccamento e scambio di personale quali gli operatori di frontiera, i funzionari dei servizi immigrazione e il personale degli uffici consolari;

h) istruzione e formazione del personale delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;

i) investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie più avanzate;

j) studi e progetti pilota per attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;

k) studi e progetti pilota volti a incentivare l’innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche e migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo.

2.  Il Fondo non sostiene azioni relative alle frontiere esterne temporanee che comportino investimenti strutturali incompatibili con l’obiettivo di sopprimere i controlli sulle persone a quelle frontiere, in particolare le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 6

Regime di transito speciale

1.  Il Fondo prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi risultanti dai visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione del documento di transito agevolato (FTD) e del documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 693/2003 ( 22 ) e n. 694/2003 ( 23 ).

2.  Ai fini del paragrafo 1, per «costi supplementari» si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime speciale di transito e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o altri visti.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

a) investimenti infrastrutturali;

b) formazione del personale addetto all’attuazione del regime speciale di transito;

c) costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all’attuazione del regime speciale di transito.

3.  I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base del livello del costo dei visti di transito previsto all’allegato 12 dell’Istruzione consolare comune riguardante i visti, nei limiti del quadro finanziario di cui all’articolo 14, paragrafo 9.

Articolo 7

Azioni comunitarie

1.  Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 6 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») relative ai seguenti obiettivi:

a) contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull’immigrazione;

b) promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere in conformità all’evoluzione delle politiche in questo settore;

c) fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne.

2.  Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), devono in particolare:

a) promuovere la cooperazione comunitaria nell’attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche;

b) sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra servizi consolari di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;

c) sostenere l’analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti inerenti all’obiettivo generale di contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, incluso l’utilizzo della tecnologia più avanzata;

d) sostenere progetti e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore, in particolare centri comuni di trattamento per le domande;

e) sostenere lo sviluppo e l’applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore della politica dei visti e della cooperazione consolare.

3.  Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.



CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1.  Il Fondo fornisce un’assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.  La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l’intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all’articolo 21.

3.  Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 9

Programmazione

1.  Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell’ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2007 al 2013) con revisione intermedia a norma dell’articolo 24. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.  I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1.  Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 21 e 23 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.

2.  I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l’entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 11

Metodi d’esecuzione

1.  Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all’articolo 7 e l’assistenza tecnica di cui all’articolo 17 della presente decisione.

2.  La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea secondo le seguenti modalità:

a) controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all’articolo 34;

b) differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 43 e 44, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 47 e 48.

3.  I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano al Fondo a norma della presente decisione.

4.  Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.

Articolo 12

Partenariato

1.  Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell’attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.  Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.



CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1.  La dotazione finanziaria per l’esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a EUR 1 820 milioni.

2.  L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3.  La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti nell’articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.  Le risorse annuali disponibili sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

a) il 30 % per le frontiere terrestri esterne;

b) il 35 % per le frontiere marittime esterne;

c) il 20 % per gli aeroporti;

d) il 15 % per gli uffici consolari.

2.  Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a), sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) il 70 % per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione, per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a);

b) il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere terrestri esterne, determinato a norma del paragrafo 7, lettera a).

3.  Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera b), sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) il 70 % per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione, per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b);

b) il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere marittime esterne, determinato a norma del paragrafo 7, lettera a).

4.  Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c), sono ripartite tra gli Stati membri secondo il carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del paragrafo 7, lettera b).

5.  Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera d), sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) il 50 % per il numero di uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( 24 );

b) il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato a norma del paragrafo 7, lettera c), del presente articolo.

6.  Ai fini della ripartizione annuale delle risorse per quanto concerne il paragrafo 1, lettere a) e b):

a) si tiene conto della linea che separa le zone di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004 del 29 aprile 2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione ( 25 ) anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applicano le disposizioni dell’articolo 1 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;

b) si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Si intende, tuttavia, il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l’immigrazione clandestina o l’ingresso illegale. Ciò è determinato tenendo conto dei dati operativi forniti dagli Stati membri interessati negli ultimi due anni. Questa definizione di «frontiere marittime esterne» è usata esclusivamente ai fini della presente decisione e tutte le operazioni rispettano il diritto internazionale.

7.  Il carico di lavoro si basa sulle cifre medie degli ultimi due anni in relazione ai seguenti fattori:

a) alle frontiere terrestri esterne e alle frontiere marittime esterne:

i) il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

ii) il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso a tali frontiere esterne;

iii) il numero dei cittadini di paesi terzi fermati dopo l’attraversamento illegale della frontiera esterna, compreso il numero delle persone fermate in mare;

b) negli aeroporti:

i) il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

ii) il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso a tali frontiere esterne;

c) presso gli uffici consolari:

il numero delle domande di visto.

Per il 2007, il carico di lavoro si basa unicamente sulle cifre del 2005.

8.  La ponderazione di cui ai paragrafi 2 e 3 è determinata dall’Agenzia a norma dell’articolo 15.

9.  Con riguardo alla lunghezza delle frontiere terrestri esterne di cui al paragrafo 2, lettera a), il calcolo della ripartizione annuale delle risorse non tiene conto delle frontiere esterne temporanee. Tiene conto, tuttavia, delle frontiere esterne temporanee di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea entro il 1o maggio 2004 con uno Stato membro che ha aderito successivamente al 1o maggio 2004.

10.  Le cifre di riferimento sul carico di lavoro di cui al paragrafo 7 sono le ultime cifre fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità al diritto comunitario.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

11.  Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) in conformità al diritto comunitario, gli Stati membri comunicano alla Commissione dati provvisori entro il 1o novembre di ogni anno per la stima dell’importo che sarà loro attribuito per l’anno successivo a norma dell’articolo 23, paragrafo 2.

Prima che la Commissione accetti detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne può valutare la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

12.  L’assegnazione delle risorse di cui al paragrafo 1 non riguarda le risorse assegnate ai fini degli articoli 6 e 19. Le risorse assegnate ai fini dell’articolo 6 non possono superare EUR 108 milioni per il periodo dal 2007 al 2013.

Articolo 15

Analisi dei rischi effettuata dall’Agenzia ai fini della ripartizione annuale delle risorse

1.  Per determinare la ponderazione di cui all’articolo 14, paragrafo 8, l’Agenzia trasmette alla Commissione, entro il 1o aprile di ogni anno, una relazione specifica in cui sono descritte le difficoltà nell’effettuare la sorveglianza di frontiera e la situazione alle frontiere esterne degli Stati membri, con specifico riguardo agli Stati membri particolarmente vicini a zone ad alto rischio d’immigrazione clandestina nell’ultimo anno, tenuto conto anche del numero di persone entrate illegalmente in tali Stati membri e dell’estensione del territorio di tali Stati membri.

2.  In base al modello comune di analisi integrata dei rischi di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2007/2004 la relazione fa un’analisi delle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nell’ultimo anno, tenuto conto degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi, e delinea possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne.

L’analisi dei rischi è basata essenzialmente sulle seguenti informazioni raccolte dall’Agenzia, fornite dagli Stati membri o ottenute dalla Commissione (Eurostat):

a) il numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alla frontiera esterna;

b) il numero dei cittadini di paesi terzi fermati mentre attraversavano o tentavano di attraversare illegalmente la frontiera esterna;

c) il numero di passatori intercettati che hanno favorito intenzionalmente l’ingresso non autorizzato di cittadini di paesi terzi;

d) il numero di documenti di viaggio falsi o falsificati e il numero di documenti di viaggio e visti rilasciati per falsi motivi che sono stati individuati ai valichi di frontiera in conformità al codice frontiere Schengen.

Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le statistiche stabilite dalla Commissione (Eurostat) bensì quelle fornite dagli Stati membri, l’Agenzia può chiedere a tali Stati membri le informazioni necessarie per valutarne la qualità, la raffrontabilità e la completezza. Ai fini di tale valutazione l’Agenzia può chiedere l’assistenza della Commissione (Eurostat).

3.  La relazione individua, infine, a norma dei paragrafi 1 e 2, i livelli attuali di minaccia alle frontiere esterne dei singoli Stati membri e determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per ogni sezione della frontiera esterna per ciascuno Stato membro:

a) frontiera terrestre esterna:

i) fattore 1: minaccia normale;

ii) fattore 1,5: minaccia media;

iii) fattore 3: minaccia elevata;

b) frontiera marittima esterna:

i) fattore 0: minaccia minima;

ii) fattore 1: minaccia normale;

iii) fattore 3: minaccia media;

iv) fattore 8: minaccia elevata.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1.  Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.  Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura non profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

3.  Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

▼M1

4.  Il contributo dell'Unione ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all’articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un’azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all’articolo 20.

Il contributo dell'Unione è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

Il contributo dell'Unione può essere maggiorato di 20 punti percentuali in uno Stato membro purché, al momento della presentazione del suo progetto di programma annuale ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, della presente decisione, o del suo progetto di programma annuale riveduto ai sensi dell'articolo 23 della decisione 2008/456/CE della Commissione ( 26 ), esso soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) beneficia di un'assistenza finanziaria a medio termine messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ( 27 );

b) beneficia di un'assistenza finanziaria messa a disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ( 28 ), ovvero concessa da altri Stati membri della zona euro prima del 13 maggio 2010; oppure

c) beneficia di un'assistenza finanziaria ai sensi dell'accordo intergovernativo che istituisce il fondo europeo di stabilità finanziaria o del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una dichiarazione scritta, unitamente al suo progetto di programma annuale o al suo progetto di programma annuale riveduto, confermando di soddisfare una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

Un progetto cofinanziato al tasso maggiorato può rimanere tale a prescindere che, nel corso dell'attuazione del relativo programma annuale, sussista ancora una delle condizioni di cui al quarto comma, lettere a), b) o c).

▼B

5.  Nell’ambito dell’attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a) la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b) il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l’altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c) l’esperienza, la capacità, l’affidabilità e il contributo finanziario dell’organizzazione richiedente il finanziamento e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d) la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea o nell’ambito di programmi nazionali.

6.  In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.  Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di EUR 500 000 della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l’attuazione della presente decisione.

2.  Dette misure comprendono:

a) studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b) misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c) la messa in opera, il funzionamento e l’interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione;

d) la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d’indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f) misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 27, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18

Assistenza tecnicasu iniziativa degli Stati membri

1.  Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all’attuazione del Fondo.

2.  L’importo stanziato per l’assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a) il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2007 al 2010;

b) il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di EUR 30 000, per il periodo dal 2011 al 2013.

Articolo 19

Azioni specifiche

1.  La Commissione compila ogni anno un elenco di azioni specifiche cui gli Stati membri dovranno dare attuazione, laddove appropriato in cooperazione con l’Agenzia, che contribuiscano allo sviluppo del sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere cercando di colmare le carenze ai valichi di frontiera strategici individuate grazie alle analisi dei rischi di cui all’articolo 15.

2.  Il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 7, paragrafo 3, stabilisce il quadro di finanziamento per dette azioni, compresi gli obiettivi e i criteri di valutazione.

3.  L’elenco delle azioni selezionate è adottato secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

4.  Il contributo finanziario del Fondo per le azioni specifiche è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l’80 % del costo di ogni azione.

5.  Le risorse annuali disponibili per dette azioni non possono superare EUR 10 milioni. Le risorse ancora disponibili in seguito alla selezione di cui al paragrafo 3 possono essere impiegate per finanziare le azioni di cui all’articolo 7.



CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 20

Adozione di orientamenti strategici

1.  La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d’intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell’attuazione della normativa comunitaria in materia di frontiere esterne e politica dei visti, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.

2.  Per gli obiettivi generali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli orientamenti applicano in particolare le priorità della Comunità al fine di istituire progressivamente il sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere esterne e rafforzare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione.

3.  Per l’obiettivo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie volte a sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina migliorando le prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali.

4.  La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.

5.  Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 56, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.

Articolo 21

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1.  Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all’articolo 20, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a) una descrizione della situazione attuale nello Stato membro per quanto riguarda infrastrutture, apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di istruzione e formazione del personale delle autorità di frontiera e delle autorità consolari;

b) un’analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di infrastrutture, apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di istruzione e formazione del personale delle autorità di frontiera e delle autorità consolari, e l’indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;

c) la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d) un’indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e) informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l’efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f) una descrizione dell’impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all’articolo 12;

g) un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l’importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h) le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2.  Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione.

3.  Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a) la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all’articolo 20;

b) la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;

c) la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dallo Stato membro per l’attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d) la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all’asilo e all’immigrazione.

4.  La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.

5.  La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 22

Revisione dei programmi pluriennali

1.  Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell’attuazione.

2.  La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 23

Programmi annuali

1.  Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2.  Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l’anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all’articolo 14.

3.  Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l’anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a) le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell’ambito del programma annuale;

b) una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c) la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un’indicazione dell’importo richiesto a titolo dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 18 per l’attuazione del programma annuale.

4.  Nell’esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell’importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell’ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale del progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro interessato se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell’anno in questione. La decisione indica l’importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

5.  Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all’atto di approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere fino al 10 % della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10 % della dotazione ripartita, a norma della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programma annuale.

Articolo 24

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.  La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2.  Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.  Le disposizioni dell’articolo 21 sulla preparazione e sull’approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all’approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.  Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 56, paragrafo 3.



CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 25

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell’esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 26

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all’interno di ciascun organismo;

b) l’osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all’interno degli stessi;

c) per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l’intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell’ambito dei programmi annuali;

e) sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f) un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l’organismo responsabile affidi l’esecuzione dei compiti a un altro organismo;

g) manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h) dispositivi per l’audit del funzionamento del sistema;

i) sistemi e procedure per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati;

j) procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 27

Designazione delle autorità

1.  Per l’attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a) un’autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b) un’autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;

c) un’autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall’autorità responsabile e dall’autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d) un’autorità delegata, se opportuno.

2.  Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.  Fatto salvo l’articolo 26, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all’interno dello stesso organismo.

4.  La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 28 a 32 secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Autorità responsabile

1.  L’autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a) essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b) disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c) operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d’interesse;

d) essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e) possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f) disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.  Lo Stato membro provvede affinché l’autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l’intero periodo dal 2007 al 2013.

3.  La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 29

Compiti dell’autorità responsabile

1.  È compito dell’autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l’autorità è tenuta a:

a) consultare i partner a norma dell’articolo 12;

b) presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 21 e 23;

c) organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, ove appropriato;

d) organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 5;

e) percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f) garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g) monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h) assicurare l’esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell’ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i) provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j) assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all’articolo 51 siano svolte entro i termini previsti dall’articolo 52, paragrafo 2, e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

k) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un’adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all’articolo 45;

l) assicurare che l’autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all’articolo 32, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

m) provvedere affinché l’autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n) preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull’esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall’autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o) svolgere attività d’informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p) cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q) verificare l’attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all’articolo 35, paragrafo 6.

2.  Le attività di gestione dell’autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 18.

Articolo 30

Delega di compiti da parte dell’autorità responsabile

1.  Qualora i compiti dell’autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un’autorità delegata, l’autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all’articolo 28.

2.  Dette procedure comprendono l’informazione regolare dell’autorità responsabile sull’efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 31

Autorità di certificazione

1.  L’autorità di certificazione

a) certifica che:

i) la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

ii) le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b) assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall’autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c) tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall’autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d) tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e) verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;

f) tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell’Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.  Le attività dell’autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all’articolo 27.

Articolo 32

Autorità di audit

1.  L’autorità di audit

a) provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b) provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

c) presenta alla Commissione entro sei mesi dall’approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione.

2.  Se l’autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l’autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/.../CE ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un’unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.  Per ciascun programma annuale l’autorità di audit redige una relazione che include:

a) una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b) un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell’autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;

c) una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4.  L’autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

5.  L’audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell’assistenza tecnica di cui all’articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell’autorità di audit descritte all’articolo 27.



CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 33

Competenze degli Stati membri

1.  Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all’istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 26 a 32, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.  Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell’Unione europea l’importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4.  Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.  Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 34

Sistemi di gestione e di controllo

1.  Prima dell’approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 26 a 32. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.  Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell’organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall’autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3.  La Commissione riesamina l’applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 35

Competenze della Commissione

1.  La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all’articolo 34, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 26 a 32 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.

2.  Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l’effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.  La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.  La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi a norma della presente decisione.

Articolo 36

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.  La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell’articolo 32 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2.  Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell’audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.



CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 37

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.  Tutte le dichiarazioni di spesa includono l’importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell’attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.  Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

3.  Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell’anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell’ammissibilità.

A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007.

4.  Le disposizioni che disciplinano l’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all’articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 38

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l’autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l’ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 39

Uso dell’euro

1.  Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 21 e 23, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera n), e le spese menzionate nella relazione intermedia sull’esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 41, paragrafo 4, e nella relazione finale sull’esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 53 sono espressi in euro.

2.  Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, negli impegni della Commissione e nei pagamenti della stessa sono indicati e versati in euro.

3.  Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L’importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall’autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4.  Quando l’euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall’autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l’euro.

Articolo 40

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma.

Articolo 41

Pagamenti — Prefinanziamento

1.  La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2.  I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all’autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.  Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell’importo stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all’adozione di tale decisione.

4.  Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall’approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull’esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 37, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell’importo del primo prefinanziamento erogato.

L’importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell’importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, e in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all’importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l’importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell’ambito del programma annuale e l’importo del primo prefinanziamento erogato.

5.  Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull’esecuzione del programma annuale interessato.

6.  La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 42

Pagamento a saldo

1.  La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a) una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 37, e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b) la relazione finale sull’esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 53;

c) la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all’articolo 32, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all’accettazione della relazione finale sull’esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2.  Se entro il termine previsto l’autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell’impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.  La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l’importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d’avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.  Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell’articolo 44. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all’articolo 44, paragrafo 3.

5.  Fatto salvo l’articolo 43, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l’importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.  Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all’importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7.  Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell’impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 43

Differimento del pagamento

1.  L’ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a) in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b) l’ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.  Lo Stato membro e l’autorità responsabile sono immediatamente informati dei motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 44

Sospensione del pagamento

1.  La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l’affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

c) uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 33 e 34.

2.  La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.  La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.  Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte dell’importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell’articolo 48.

Articolo 45

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 87 del trattato, l’autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmiai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie conformi autenticate su supporti comunemente accettati.



CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 46

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.  Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.  Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall’articolo 49, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.  In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4.  Gli Stati membri includono nella relazione finale sull’esecuzione del programma annuale di cui all’articolo 53 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 47

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.  Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e di controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l’assistenza necessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.  Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’articolo 33, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell’articolo 44.

Articolo 48

Criteri per le rettifiche

1.  La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 33 prima dell’avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.  La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell’irregolarità per determinare l’opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l’irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall’autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l’esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.  Nel decidere l’importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell’entità dell’irregolarità nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.  Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 34, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 49

Rimborso

1.  Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell’Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell’ordine.

2.  Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 50

Obblighi degli Stati membri

L’applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l’obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell’articolo 46.



CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 51

Monitoraggio e valutazione

1.  La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.  La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l’efficacia e l’impatto delle azioni con riferimento agli obiettivi previsti all’articolo 3 nel quadro della preparazione delle relazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 3.

3.  La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell’ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

4.  Nell’ambito della relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera c), la Commissione valuta l’impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo delle frontiere esterne, le sinergie fra il Fondo e i compiti dell’Agenzia e l’adeguatezza dei criteri fissati per la ripartizione delle risorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell’Unione europea in questo settore.

Articolo 52

Obblighi di informazione

1.  L’Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell’attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l’obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull’avanzamento dell’azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull’esecuzione del programma annuale.

2.  Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a) entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull’esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b) entro il 30 giugno 2012, per il periodo dal 2007 al 2010, e il 30 giugno 2015, per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a) entro il 30 giugno 2010, una relazione per il riesame degli articoli 14 e 15, accompagnato da proposte di modifiche, se necessario;

b) entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del Fondo, corredato di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

c) entro il 31 dicembre 2012, per il periodo dal 2007 al 2010 e il 31 dicembre 2015, per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione ex post.

Articolo 53

Relazione finale sull’esecuzione del programma annuale

1.  Per fornire un quadro esauriente dell’esecuzione del programma, la relazione finale sull’esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

a) l’esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b) i progressi realizzati nell’esecuzione del programma pluriennale e le sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c) le iniziative dell’autorità responsabile per assicurare la qualità e l’efficacia dell’esecuzione, in particolare:

i) le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii) una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l’esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

iii) il ricorso all’assistenza tecnica;

d) le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.  È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall’autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

3.  La Commissione comunica all’Agenzia le relazioni finali sull’esecuzione del programma annuale che sono stati approvate.



CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54

Preparazione del programma pluriennale

1.  In deroga all’articolo 20, gli Stati membri:

a) non appena possibile dopo il 7 giugno 2007, ma non oltre il 22 giugno 2007, designano l’autorità nazionale responsabile di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e, se opportuno, l’autorità delegata;

b) entro il 30 settembre 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

2.  Entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri:

a) una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l’esercizio finanziario 2007;

b) le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all’esercizio finanziario 2007, tenendo conto degli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nel quadro finanziario.

Articolo 55

Preparazione dei programmi annuali 2007 e 2008

1.  In deroga all’articolo 23, nell’esercizio finanziario 2007 e 2008 l’attuazione ha il seguente calendario:

a) entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l’esercizio finanziario 2007;

b) entro il 1o dicembre 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2007;

c) entro il 1o marzo 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2008.

2.  Per quanto riguarda il programma annuale per il 2007 le spese effettivamente sostenute nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione della decisione di finanziamento che approva il programma annuale dello Stato membro in questione possono beneficiare del sostegno del Fondo.

3.  Per consentire l’adozione nel 2008 delle decisioni di finanziamento che approvano il programma annuale per il 2007, un impegno di bilancio comunitario è assunto dalla Commissione per l’esercizio 2007 sulla base della stima dell’importo che sarà attribuito agli Stati membri, secondo i calcoli di cui agli articoli 14 e 15.



CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla presente decisione.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), nonché l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 57

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 58

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 7 giugno 2007, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 20, 21, 23, 27, l’articolo 33, paragrafi 2 e 5, l’articolo 34, l’articolo 37, paragrafo 4, e l’articolo 56, che si applicano dal 1o gennaio 2007.

Articolo 59

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.



( 1 ) GU C 88 dell’11.4.2006, pag. 15.

( 2 ) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2007.

( 4 ) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

( 5 ) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

( 6 ) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.

( 7 ) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

( 8 ) Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

( 9 ) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

( 10 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

( 11 ) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

( 12 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

( 13 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

( 14 ) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

( 15 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

( 16 ) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

( 17 ) GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

( 18 ) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

( 19 ) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.

( 20 ) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

( 21 ) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

( 22 ) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

( 23 ) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

( 24 ) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

( 25 ) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).

( 26 ) GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1.

( 27 ) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

( 28 ) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.