02005R1236 — IT — 16.12.2016 — 010.001


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►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(GU L 200 dell'30.7.2005, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2006 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2006

  L 255

3

19.9.2006

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 675/2008 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2008

  L 189

14

17.7.2008

 M4

REGOLAMENTO (UE) N. 1226/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2010

  L 336

13

21.12.2010

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2011

  L 338

31

21.12.2011

 M6

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M7

REGOLAMENTO (UE) N. 585/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2013

  L 169

46

21.6.2013

►M8

REGOLAMENTO (UE) N. 37/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2014

  L 210

1

17.7.2014

►M10

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1113 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2015

  L 182

10

10.7.2015

►M11

REGOLAMENTO (UE) 2016/2134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2016

  L 338

1

13.12.2016


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 079, 16.3.2006, pag.  32 (1236/2005)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti



CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

▼M11

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme dell'Unione che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e le norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼M11

a) «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, intimorire o far pressione su di lei o intimorire o far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

b) «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;

c) «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;

d) «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

e) «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013;

▼B

f) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

g) «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell’umanità e del suo ambiente;

▼M11

h) «autorità competente»: un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell'articolo 8, ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione;

i)

 

«richiedente»:

1. l'esportatore per le esportazioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 ter;

2. la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'articolo 4 bis;

3. il fornitore di assistenza tecnica per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3;

4. il museo che esporrà la merce per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4; e

5. il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 7 bis o di servizi di intermediazione di cui all'articolo 7 quinquies;

▼M11

j) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;

k)

 

«servizi di intermediazione»:

1) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure

2) la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

l) «intermediario»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione;

m) «fornitore di assistenza tecnica»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione;

n) «esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;

o) «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione»: autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato III ter;

p) «autorizzazione specifica»: un'autorizzazione rilasciata a:

1. uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci;

2. uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci, o

3. una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s);

q) «autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a un determinato esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis, che può essere valida per:

1. le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

2. le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;

3. la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici;

4. la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato III bis, sezione 1;

r) «distributore»: un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato III bis, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico;

s) «transito»: il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.

▼B



CAPO II

Merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Articolo 3

Divieto di esportazione

▼M11

1.  Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.

▼B

2.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Articolo 4

Divieto d'importazione

▼M11

1.  Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.

▼B

2.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

▼M11

Articolo 4 bis

Divieto di transito

1.  È vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.

2.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.

Articolo 4 ter

Divieto di servizi di intermediazione

È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 4 quater

Divieto di formazioni

È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.

Articolo 4 quinquies

Fiere commerciali

È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità od organismo in un paese terzo.

Articolo 4 sexies

Pubblicità

È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità od organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.

Articolo 4 septies

Misure nazionali

1.  Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1. Le misure esistenti sono notificate entro il 17 febbraio 2017. Le nuove misure, le modifiche e le abrogazioni sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

▼B



CAPO III

Merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Articolo 5

Obbligo di autorizzazione di esportazione

▼M11

1.  Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III contiene esclusivamente le merci seguenti che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

a) merci utilizzate principalmente per finalità coercitive; e

b) merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'allegato III non comprende:

a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 3 ); e

c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 4 ).

▼B

2.  Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato IV ed esterni al territorio doganale della Comunità, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.

3.  Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.

Articolo 6

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

▼M11

1.  Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

▼B

2.  L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate nell'allegato III potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

L'autorità competente tiene conto:

 delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,

 dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II e III.

▼M11

3.  Al momento della verifica dell'uso finale previsto e del rischio di sviamento, valgono le seguenti norme:

3.1. se il produttore di merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, chiede un'autorizzazione per esportare tali merci verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che tali merci e, se del caso, i prodotti nei quali verranno incorporate non siano utilizzati per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

3.2. se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si ritiene che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possono essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

4.  Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 6 bis

Divieto di transito

È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese terzo.

▼B

Articolo 7

Misure nazionali

1.  In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 gli Stati membri possono adottare o mantenere divieti di esportazione e importazione di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche.

2.  Gli Stati membri possono subordinare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) superiore a 240 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro. A tali tipi di manette gli Stati membri interessati applicano i capi III e IV.

3.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. Le misure in vigore sono notificate al più tardi il 30 luglio 2006, le misure prese successivamente sono notificate anteriormente alla loro data di entrata in vigore.

▼M11



CAPO III bis

Merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte

Articolo 7 ter

Obbligo di autorizzazione di esportazione

1.  Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III bis sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.

L'allegato III bis contiene esclusivamente le merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e che sono state approvate o sono realmente utilizzate a tal fine da uno o più paesi terzi che non hanno abolito la pena di morte. L'allegato III bis non comprende:

a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;

b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009; e

c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.

2.  Qualora l'esportazione di prodotti medicinali richieda un'autorizzazione all'esportazione conformemente al presente regolamento e sia inoltre soggetta a requisiti di autorizzazione a norma delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, gli Stati membri possono utilizzare una procedura unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento e dalla convenzione pertinente.

Articolo 7 quater

Criteri di rilascio delle autorizzazioni di esportazione

1.  Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III bis sono adottate dalle autorità competenti tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

2.  L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi di ritenere che le merci elencate all'allegato III bis potrebbero essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo.

3.  Al momento della verifica dell'uso finale e del rischio di sviamento, si applicano le seguenti norme:

3.1. se il produttore di merci elencate all'allegato III bis, sezione 1, chiede un'autorizzazione per esportare i prodotti verso un distributore, l'autorità competente valuta gli accordi contrattuali tra il produttore e il distributore e le misure da loro adottate per garantire che le merci non siano utilizzate per la pena di morte;

3.2. se è richiesta l'autorizzazione per esportare le merci elencate all'allegato III bis, sezione 1, verso un utente finale, l'autorità competente può, in sede di valutazione del rischio di sviamento, tenere presenti gli accordi contrattuali in vigore e la dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale, ove presente. In assenza di una dichiarazione sull'uso finale, incombe all'esportatore dimostrare chi è l'utente finale e a quale uso sono destinate le merci. Se l'esportatore non fornisce informazioni sufficienti sull'utente finale e sull'uso finale, si ritiene che l'autorità competente abbia motivi fondati di ritenere che le merci possono essere utilizzate per la pena di morte.

3.3. La Commissione, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, può adottare orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale e la verifica dello scopo per cui sarà utilizzata l'assistenza tecnica.

4.  Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente tiene conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 7 quinquies

Divieto di transito

È fatto divieto a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che costoro risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di procedere al transito delle merci elencate all'allegato III bis qualora siano a conoscenza che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese terzo.

▼B



CAPO IV

Procedure di autorizzazione

▼M11

Articolo 8

Tipi di autorizzazioni e autorità competenti al rilascio

1.  Il presente regolamento stabilisce per alcune esportazioni un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione di cui all'allegato III ter.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare l'autorizzazione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare i termini dell'autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di usare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che non accertino che l'esportatore non tenterà di esportare le merci elencate all'allegato III bis attraverso un altro Stato membro. A questo fine è utilizzato un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

2.  L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, per le quali è richiesta un'autorizzazione conformemente al presente regolamento. Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

3.  L'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o ha sede la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, elencata all'allegato I, rilascia l'autorizzazione per il transito delle merci elencate all'allegato II. Se tale persona, entità od organismo non risiede o non ha sede in uno Stato membro, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale ha luogo l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione. Tale autorizzazione deve essere un'autorizzazione specifica.

4.  L'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, rilascia un'autorizzazione per le esportazioni per le quali è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.

5.  Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato II è rilasciata:

a) dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, dall'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito, se l'assistenza è destinata a un museo in un paese terzo; oppure

b) dall'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il museo, elencata all'allegato I, se l'assistenza è destinata a un museo nell'Unione.

6.  Un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il fornitore di assistenza tecnica, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito.

7.  Un'autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'intermediario, elencata all'allegato I, o, in assenza di tale Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in virtù del cui diritto è stato registrato o costituito. Tale autorizzazione è rilasciata per una determinata quantità di merci specifiche circolanti tra due o più paesi terzi. L'ubicazione delle merci nei paesi terzi d'origine, l'utente finale e la sua esatta ubicazione devono essere chiaramente precisati.

8.  I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.

Per quanto riguarda le esportazioni, le autorità competenti ricevono informazioni complete, in particolare per quanto riguarda l'utente finale, il paese di destinazione e l'uso finale delle merci.

Per quanto riguarda i servizi di intermediazione, le autorità competenti ricevono in particolare dettagli sull'ubicazione delle merci nel paese terzo d'origine, una chiara descrizione delle merci e della quantità interessata, i terzi implicati nella transazione, il paese terzo di destinazione, l'utente finale in tale paese e la sua esatta ubicazione.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere soggetto a una dichiarazione sull'uso finale, se opportuno.

9.  In deroga al paragrafo 8, quando un produttore o un suo rappresentante deve esportare o vendere e trasferire merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III o nella sezione 1 dell'allegato III bis verso un distributore in un paese terzo, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure adottati per impedire che le merci incluse al punto 3.2 o 3.3 dell'allegato III siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti o per impedire che le merci incluse nella sezione 1 dell'allegato III bis siano utilizzate per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

10.  Su richiesta di un meccanismo nazionale di prevenzione istituito ai sensi del protocollo opzionale alla convenzione del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le autorità competenti possono decidere di mettere le informazioni che hanno ricevuto da un richiedente sul paese di destinazione, sul destinatario, sull'uso finale e sugli utenti finali o, se del caso, sul distributore e sugli accordi e le misure di cui al paragrafo 9, a disposizione del meccanismo nazionale di prevenzione richiedente. Le autorità competenti ascoltano il richiedente prima che le informazioni siano messe a disposizione e possono imporre restrizioni dell'uso che può essere fatto delle informazioni. Le autorità competenti adottano le proprie decisioni in conformità delle leggi e delle prassi nazionali.

11.  Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.

Articolo 9

Autorizzazioni

1.  Le autorizzazioni riguardanti le esportazioni, le importazioni e il transito sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato V. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di intermediazione sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VI. Le autorizzazioni riguardanti i servizi di assistenza tecnica sono rilasciate tramite un formulario conforme al modello che figura nell'allegato VII. Tali autorizzazioni sono valide in tutta l'Unione per un periodo compreso tra tre e 12 mesi, prorogabile al massimo di altri 12 mesi. Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile di due anni.

2.  Un'autorizzazione di esportazione rilasciata a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7 quater implica un'autorizzazione per l'esportatore a fornire assistenza tecnica all'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci di cui è autorizzata l'esportazione.

3.  Le autorizzazioni possono essere rilasciate elettronicamente. Le procedure specifiche sono stabilite su base nazionale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa opzione ne informano la Commissione.

4.  Le autorizzazioni di esportazione, importazione, transito, fornitura di assistenza tecnica o prestazione di servizi di intermediazione sono soggette a tutti i requisiti e a tutte le condizioni che l'autorità competente ritiene necessari.

5.  Le autorità competenti, in ottemperanza al presente regolamento, possono rifiutarsi di concedere un'autorizzazione e possono annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che hanno già concesso.

▼B

Articolo 10

Formalità doganali

1.  Al momento di espletare le formalità doganali, l’esportatore o l’importatore presenta il formulario di cui all’allegato V, debitamente compilato, per dimostrare di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per l’esportazione o l'importazione in causa. Se il documento non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro dove vengono espletate le formalità doganali, l'esportatore o l'importatore può essere invitato a fornire una traduzione in detta lingua ufficiale.

▼M11

2.  Se è redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III o III bis e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione a norma del presente regolamento per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e informano l'esportatore o l'importatore che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 11

Obbligo di notifica e di consultazione

1.  Uno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione se le sue autorità competenti, elencate all'allegato I, decidono di respingere una richiesta di autorizzazione a norma del presente regolamento o di annullare un'autorizzazione che hanno rilasciato. Tale notifica deve avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione o dell'annullamento.

2.  L'autorità competente, attraverso canali diplomatici ove necessario o opportuno, consulta quella o quelle autorità che nei tre anni precedenti hanno respinto una richiesta di autorizzazione per un'esportazione, un transito o la prestazione di assistenza tecnica a una persona, entità o organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione a norma del presente regolamento, se riceve una richiesta riguardante un'esportazione, un transito, la prestazione di assistenza tecnica a una persona, entità o organismo in un paese terzo o la prestazione di servizi di intermediazione che comportano un'operazione sostanzialmente identica a quella oggetto della richiesta precedente e ritiene comunque opportuno concedere l'autorizzazione.

3.  Se, dopo le consultazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione e fornendo, se del caso, tutte le informazioni a sostegno.

4.  Se il rifiuto di concedere un'autorizzazione è basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, esso non rappresenta una decisione di respingere la richiesta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.  Tutte le notifiche richieste dal presente articolo devono essere effettuate tramite un sistema per lo scambio di informazioni sicuro e criptato.

▼B



CAPO V

Disposizioni generali e finali

▼M11

Articolo 12

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati I, II, III, III bis, III ter, IV, V, VI e VII. I dati riguardanti le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato I sono modificati in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Qualora, in caso di modifica degli allegati II, III, III bis o III ter, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 15 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

▼M11

Articolo 12 bis

Richieste di aggiunta di merci a uno degli elenchi

1.  Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta debitamente motivata di aggiungere agli allegati II, III o III bis merci concepite o commercializzate per finalità coercitive. La richiesta comprende informazioni riguardanti:

a) la concezione e le caratteristiche delle merci;

b) tutte le finalità alle quali le merci possono essere destinate; e

c) le norme internazionali o nazionali che potrebbero essere violate dall'eventuale utilizzo delle merci per finalità coercitive.

Quando presenta la richiesta alla Commissione, lo Stato membro richiedente la trasmette anche agli altri Stati membri.

2.  La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, chiedere allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni. La Commissione trasmette le sue richieste agli altri Stati membri. Gli altri Stati membri possono altresì fornire alla Commissione ulteriori informazioni per la valutazione della domanda.

3.  Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro 20 settimane dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento di ulteriori informazioni, rispettivamente, la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

▼B

Articolo 13

Scambi di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione

1.  Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

2.  Le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse e rifiutate comprendono almeno il tipo di decisione, i motivi della decisione o una sintesi di questi, i nomi dei destinatari e, qualora siano differenti, degli utenti finali nonché le merci di cui trattasi.

3.  Gli Stati membri, se possibile in cooperazione con la Commissione, elaborano una relazione pubblica annuale contenente informazioni sul numero di richieste ricevute, sulle merci e sui paesi a cui si riferiscono, e sulle decisioni prese in merito. La relazione non include informazioni la cui divulgazione è considerata da uno Stato membro contraria agli interessi fondamentali della propria sicurezza.

▼M11

3 bis.  La Commissione predispone una relazione annuale comprendente tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. Tale relazione annuale è resa pubblica.

▼B

4.  Il presente articolo lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni di cui al paragrafo 2 da trasmettere alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione.

5.  Il rifiuto di concedere un'autorizzazione basato su un divieto nazionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, non costituisce un'autorizzazione rifiutata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

▼M11

Articolo 13 bis

Trattamento dei dati personali

Il trattamento e lo scambio di dati personali devono essere conformi alle norme di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

▼B

Articolo 14

Uso delle informazioni

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 7 ), e la legislazione nazionale in materia di accesso del pubblico ai documenti, le informazioni ricevute a norma del presente regolamento servono solo allo scopo per il quale sono state richieste.

▼M8 —————

▼M11

Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 8 ).

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M11

Articolo 15 ter

Procedura d'urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 15 quater

Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

1.  È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per questo gruppo.

2.  Il gruppo esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, tra le quali, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni sulle pratiche amministrative e qualsiasi questione che possa essere sollevata dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.

3.  Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.

4.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.

La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate.

Articolo 15 quinquies

Riesame

1.  Entro il 31 luglio 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Il riesame valuterà la necessità di includere le attività dei cittadini dell'UE all'estero. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

2.  Speciali sezioni della relazione trattano quanto segue:

a) il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e le sue attività. La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate; e

b) le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2.

▼M8 —————

▼B

Articolo 17

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri comunicano queste norme alla Commissione entro il 29 agosto 2006 e la informano senza indugio di qualsiasi modifica successiva.

Articolo 18

Ambito territoriale

▼M11

1.  Il presente regolamento ha lo stesso ambito di applicazione territoriale dei trattati, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, degli articoli 4 bis, 5, 6 bis, 7, 7 ter e 7 quater, dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e dell'articolo 10, che si applicano:

 al territorio doganale dell'Unione,

 ai territori spagnoli di Ceuta e Melilla,

 al territorio tedesco di Helgoland.

▼B

2.  Ai fini del presente regolamento Ceuta, Helgoland e Melilla sono considerati parte del territorio doganale della Comunità.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M10




ALLEGATO I

Elenco delle autorità di cui agli articoli 8 e 11 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A.    Autorità degli Stati membri

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката

ул.«Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Allegato II e allegato III, punti 1 e 4

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

IRLANDA

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

Email: exportcontrol@djei.ie

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPAGNA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCIA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel.: +33 1 57 53 43 98

Fax: + 33 1 57 53 48 32

E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel. +385 1 6444 625 (626)

Fax + 385 1 6444 601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRO

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197

Fax +357 22375443

E-mail: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIA

Allegato II e allegato III, punti 1, 2, 3 e 5:

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 82719767

Fax: +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

Allegato III, punto 4:

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A,

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 852639264

Fax: +370 852639265

E-mail: vvkt@vvkt.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de l'Economie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

Luxembourg

Tel.: +352 22 61 62

Fax: +352 46 61 38

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGHERIA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi tà Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

ROMANIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. 0040214010552, 0040214010504, 0040214010507

Fax 0040214010568, 0040213150454

E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 14003521

Fax +386 14003611

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542163

Fax +421 243423915

E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLANDIA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

REGNO UNITO

Importazioni di merci elencate nell'allegato II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci elencate negli allegati II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate nell'allegato II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154594

Fax: +44 2072152635

E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M9




ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 9 ).

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.

2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:  Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.



Codice NC

Descrizione

 

1.  Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

▼M11

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.  Forche, ghigliottine e lame di ghigliottina

▼M9

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.  Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.  Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.  Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

 

2.  Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani

ex 8543 70 90

2.1.  Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.  Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita

Nota

Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.  Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

Note

1.  Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica.

2.  Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.  Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.  Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.  Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.  Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.  Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno

 

3.  Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

ex 9304 00 00

3.1.  Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.  Scudi con chiodi di metallo

 

4.  Fruste

ex 6602 00 00

4.1.  Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code

ex 6602 00 00

4.2.  Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code




ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all'articolo 5

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB:  Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.



Codice NC

Descrizione

 

1.  Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.  Anelli e sistemi di catene

Note

1.  Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

3.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

— hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

— la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

— la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

— le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.  Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

Nota

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.  Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota

Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

 

2.  Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.  Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note

1.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.  Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota

Sono considerati componenti essenziali:

— l'unità che produce la scarica elettrica,

— l'interruttore, telecomandato o no,

— gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.  Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

 

3.  Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.  Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa

Note

1.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. (1)

2.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

3.  Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 2924 29 98

3.2.  Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.  Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.  Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti

Note

1.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

2.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione. (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.  Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato

Nota

Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.  Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio

Note

1.  Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

2.  Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua

3.  Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

▼M11 —————

(1)   Ultima versione adottata dal Consiglio l'11 marzo 2013 (GU C 90 del 27.3.2013, pag. 1).

(2)   Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

▼M11




ALLEGATO III bis

MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA PENA DI MORTE DI CUI ALL'ARTICOLO 7 ter



Codice NC

Descrizione

 

1.  Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:

 

1.1.  Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

ex 2933 53 90 [da a) a f)]

ex 2933 59 95 [g) e h)]

a)  amobarbital (CAS RN 57-43-2)

b)  amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

c)  pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

d)  pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

e)  secobarbital (CAS RN 76-73-3)

f)  secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)

g)  tiopental (CAS RN 76-75-5)

h)  tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Nota:

La presente voce sottopone a controlli anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.




ALLEGATO III ter

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE UE GEA 1236/2005

Parte 1 — Merci

La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio ( 10 ).

Essa copre altresì le forniture di assistenza tecnica per l'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci la cui esportazione è autorizzata, se tale assistenza è fornita dall'esportatore.

Parte 2 — Destinazioni

Non è richiesta un'autorizzazione di esportazione a norma del regolamento (CE) n. 1236/2005 per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell'Unione che, ai fini del presente regolamento, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 18, paragrafo 2).

La presente autorizzazione generale di esportazione è valida in tutta l'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

territori danesi non compresi nel territorio doganale:

 Isole Fær Øer

 Groenlandia

territori francesi non compresi nel territorio doganale:

 Nuova Caledonia e Dipendenze

 Polinesia francese

 Saint-Barthélemy

 Saint Pierre e Miquelon

 Terre australi e antartiche francesi

 Wallis e Futuna

territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:

 Aruba

 Bonaire

 Curaçao

 Saba

 Sint Eustatius

 Sint Maarten

territori britannici non compresi nel territorio doganale:

 Anguilla

 Bermuda

 Isole Falkland

 Isole Georgia del Sud e Sandwich australi

 Gibilterra

 Montserrat

 Sant'Elena e Dipendenze

 Isole Turks e Caicos

Albania

Andorra

Argentina

Australia

Benin

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Canada

Capo Verde

Colombia

Costa Rica

Ecuador

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Filippine

Gabon

Georgia

Gibuti

Guinea-Bissau

Honduras

Islanda

Kirghizistan

Liberia

Liechtenstein

Messico

Moldova

Mongolia

Montenegro

Mozambico

Namibia

Nepal

Nicaragua

Norvegia

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

Ruanda

San Marino

Serbia

Seychelles

Sudafrica

Svizzera (compresi Büsingen e Campione d'Italia)

Timor Leste

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Parte 3 — Requisiti e condizioni d'uso della presente autorizzazione generale di esportazione

1) La presente autorizzazione generale di esportazione non può essere utilizzata se:

a) all'esportatore è stato vietato di usare la presente autorizzazione generale di esportazione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005;

b) le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore è residente o stabilito hanno informato l'esportatore che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;

c) l'esportatore è a conoscenza o ha ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all'utilizzo per la pena di morte in un paese terzo;

d) le merci interessate sono esportate verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione generale di esportazione;

e) l'esportatore è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:

i) non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;

ii) non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia ragionevoli motivi di ritenere che le merci sono destinate all'uso per la pena di morte; e

iii) imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;

f) l'esportatore non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale nel paese di destinazione;

g) l'esportatore di prodotti medicinali non ha concluso con il distributore o con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l'utente finale, se l'accordo è concluso con quest'ultimo, a ottenere dall'esportatore una previa autorizzazione per:

i) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;

ii) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell'applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implichino l'uso;

iii) qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte; oppure

h) l'esportatore di merci diverse dai prodotti medicinali non ha concluso con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante di cui al punto g).

2) Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 1236/2005, l'esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente o stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.

L'esportatore notifica inoltre nella dichiarazione doganale che utilizza la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA 1236/2005, riportando il codice relativo che figura nella base dati TARIC nel riquadro 44.

3) Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l'uso della presente autorizzazione generale di esportazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nell'ambito della presente autorizzazione generale di esportazione.

Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori residenti o stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione generale di esportazione. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005, la registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all'esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.

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ALLEGATO IV

Elenco dei territori degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2

DANIMARCA

 Groenlandia.

FRANCIA

 Nuova Caledonia e dipendenze,

 Polinesia francese,

 Terre australi ed antartiche francesi,

 Isole Wallis e Futuna,

 Mayotte,

 Saint Pierre e Miquelon.

GERMANIA

 Territorio di Büsingen.




ALLEGATO V

Formulario di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

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Note esplicative per il formulario «Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura [regolamento (CE) n. 1236/2005»]

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione o importazione di merci in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Non va utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica.

Per «autorità competente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005, indicata nell'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate su questo formulario consistente di un unico foglio che deve essere stampato su entrambi i lati. L'ufficio doganale competente detrae le quantità esportate dalla quantità complessiva disponibile. Deve accertarsi che i diversi articoli soggetti all'autorizzazione siano chiaramente distinti a tal fine.

Qualora le procedure nazionali degli Stati membri richiedano copie aggiuntive del formulario (come per esempio per la domanda), tale formulario di autorizzazione può essere inserito in una serie di formulari contenente le copie necessarie in base alle norme nazionali applicabili. Nella casella che si trova sopra la casella 3 di ciascun esemplare e sul margine sinistro dovrebbe essere indicato chiaramente lo scopo (per esempio domanda, copia per il richiedente) delle copie pertinenti. Solo un esemplare costituisce il formulario di autorizzazione riportato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1236/2005.



Casella 1

Richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente.

Può essere indicato anche il numero di identificazione doganale del richiedente (nella maggior parte dei casi facoltativo).

Dovrebbe essere indicato il tipo di richiedente (facoltativo) nella casella pertinente, utilizzando i numeri 1, 2 o 4 facendo riferimento ai punti riportati nella definizione all'articolo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di esportazione o di importazione. Per le definizioni dei termini «esportazione» e «importazione» ►C1  , cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 18 del regolamento. ◄

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre).

Casella 5

Agente/rappresentante

Indicare il nome di un rappresentante debitamente autorizzato o di un agente (doganale) che agisce a nome del richiedente, se la domanda non è presentata da quest'ultimo. Cfr. anche articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

Casella 6

Paese in cui si trovano le merci

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). ►C1  Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). ◄

Casella 7

Paese di destinazione

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). ►C1  Cfr. regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). ◄

Casella 10

Descrizione dell'articolo

Inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Si tenga presente che il valore dei beni può essere indicato anche nella casella 10.

Se nella casella 10 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Nel presente formulario si possono inserire fino a tre tipi diversi di merci (cfr. allegati II e III del regolamento). Se è richiesta l'autorizzazione di esportazione o importazione di più di tre tipi di beni, è necessario il rilascio di più di un'autorizzazione.

Casella 11

Numero dell'articolo

Questa casella deve essere completata solo a tergo del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 11 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

Casella 14

Requisiti e condizioni specifici

Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Casella 16

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).

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ALLEGATO VI

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

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Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per la pena di morte (regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio ( 11 )

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione di servizi di intermediazione di merci in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Per «autorità emittente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.



Casella 1

Intermediario richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'intermediario richiedente. L'intermediario è definito all'articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale [cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (CE) n. 1236/2005 per le relative definizioni].

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario.

Casella 5

Destinatario

Indicare, oltre al nome e all'indirizzo, se il destinatario nel paese terzo di destinazione è un utente finale, un distributore di cui all'articolo 2, lettera r), del regolamento (CE) n. 1236/2005 o una parte che svolge un altro ruolo nella transazione.

Se il destinatario è un distributore che utilizza altresì parte della spedizione per un uso finale specifico, contrassegnare entrambe le caselle «Distributore» e «Utente finale» e indicare l'uso finale nella casella 11.

Casella 6

Paese terzo in cui si trovano le merci

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (2).

Casella 7

Paese terzo di destinazione

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 9

Stato membro emittente

Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 11

Uso finale

Descrivere dettagliatamente l'uso che si farà delle merci e indicare se l'utente finale è un'autorità incaricata dell'applicazione della legge quale definita all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1236/2005, o un fornitore di formazione sull'uso delle merci soggette a intermediazione.

Non indicare nulla se i servizi di intermediazione sono forniti da un distributore, a meno che il distributore stesso non usi parte delle merci per un uso finale specifico.

Casella 12

Luogo esatto in cui si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno esportate

Indicare dove si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno fornite alla persona, entità o organismo indicato nella casella 2. È necessario fornire un indirizzo nel paese indicato nella casella 6 oppure informazioni simili che descrivano il luogo in cui si trovano le merci. Si noti che non è consentito indicare un numero di casella postale o un indirizzo postale simile.

Casella 13

Descrizione dell'articolo

La descrizione delle merci deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato III o III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si valuti la possibilità di inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione.

Se nella casella 13 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.

Casella 14

Numero dell'articolo

Questa casella deve essere completata solo sul retro del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 14 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

Casella 15

Codice SA

Il codice SA è un codice doganale assegnato alle merci nel sistema armonizzato. In alternativa è possibile utilizzare il codice della nomenclatura combinata dell'UE, laddove sia noto. Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 (3) della Commissione per la versione in vigore della nomenclatura combinata.

Casella 17

Valuta e valore

Indicare il valore e la valuta utilizzando il prezzo dovuto (senza convertirlo). Se il prezzo non è noto, occorre indicare il valore stimato, preceduto dalla sigla VS. La valuta deve essere indicata utilizzando il codice alfabetico (ISO 4217:2015).

Casella 18

Requisiti e condizioni specifici

La casella 18 riguarda gli articoli 1, 2 o 3 (specificare, se del caso) descritti nelle caselle da 14 a 16 precedenti. Se nella casella 18 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.

Casella 20

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 13 e 18).

(1)   Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(2)   Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

(3)   Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 285 del 30.10.2015, pag. 1).




ALLEGATO VII

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE DI FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

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Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per la fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per la pena di morte [regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio ( 12 )

Il presente formulario di autorizzazione è utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica in conformità del regolamento (CE) n. 1236/2005. Il presente formulario non deve essere utilizzato se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione con o in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005, ad eccezione dei casi seguenti:

 se l'assistenza tecnica riguarda le merci elencate all'allegato II del regolamento (CE) n. 1236/2005 (cfr. articolo 3, paragrafo 2); oppure

 se l'assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005 va oltre quanto necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci esportate [cfr. articolo 9, paragrafo 2, e, per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato III bis, la parte 1 dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU GEA 1236/2005 dell'allegato III ter del regolamento (CE) n. 1236/2005].

Per «autorità emittente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1236/2005. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate sul presente formulario consistente di un unico foglio, con gli allegati necessari.



Casella 1

Fornitore di assistenza tecnica richiedente

Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Il fornitore di assistenza tecnica è definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione, indicare altresì nella casella 14 il numero di identificazione doganale del richiedente, se possibile, e il numero della relativa autorizzazione di esportazione.

Casella 3

N. autorizzazione

Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, l'articolo del regolamento (CE) n. 1236/2005 su cui si basa l'autorizzazione.

Casella 4

Data di scadenza

Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione va da tre a 12 mesi. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario.

Casella 5

Attività della persona fisica o giuridica, entità od organismo indicato nella casella 2

Indicare l'attività principale della persona, entità od organismo a cui verrà fornita assistenza tecnica. Il termine «autorità incaricata dell'applicazione della legge» è definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Se l'attività principale non è inclusa nell'elenco, selezionare «Nessuno dei precedenti» e descrivere l'attività principale in termini generici (ad es. grossista, dettagliante, ospedale).

Casella 6

Paese terzo o Stato membro a cui sarà fornita assistenza tecnica

Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione (2).

Si noti che nella casella 6 è possibile indicare uno Stato membro solo se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 7

Tipo di autorizzazione

Indicare se l'assistenza tecnica è fornita per un periodo specifico e, in tal caso, specificare il periodo in giorni, settimane o mesi durante il quale il fornitore di assistenza tecnica deve rispondere a richieste di consulenza, sostegno o formazione. Una singola prestazione di assistenza tecnica riguarda una richiesta specifica di consulenza o di sostegno o una formazione specifica (anche se è relativa a un corso di diversi giorni).

Casella 8

Stato membro emittente

Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione.

Casella 9

Descrizione del tipo di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica

Descrivere il tipo di merci interessate dall'assistenza tecnica. La descrizione deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato II, III o III bis del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Casella 10

Descrizione dell'assistenza tecnica autorizzata

Descrivere l'assistenza tecnica in modo chiaro e preciso. Inserire un riferimento alla data e al numero dell'accordo concluso dal fornitore di assistenza tecnica o allegare tale accordo, se del caso.

Casella 11

Modalità di fornitura

Non occorre compilare la casella 11 se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1236/2005.

Se l'assistenza tecnica è fornita da un paese terzo diverso dal paese terzo in cui il destinatario è residente o stabilito, indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.

Casella 12

Descrizione della formazione sull'uso delle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica

Indicare se il sostegno tecnico o il servizio tecnico che rientrano nella definizione di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono accompagnati da formazioni per gli utenti delle relative merci. Indicare il tipo di utenti che riceverà tale formazione e specificare gli obiettivi e i contenuti del programma di formazione.

Casella 14

Requisiti e condizioni specifici

Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.

Casella 16

Numero di allegati

Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).

(1)   Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

(2)   Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).



( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

( 4 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

( 5 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

( 7 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

( 8 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

( 9 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 10 ) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

( 11 ) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).

( 12 ) Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1).