2005R0560 — IT — 22.04.2015 — 016.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 560/2005 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2005

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

(GU L 095, 14.4.2005, p.1)

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 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 250/2006 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2006

  L 42

24

14.2.2006

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 869/2006 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2006

  L 163

8

15.6.2006

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1240/2008 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2008

  L 334

60

12.12.2008

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 25/2011 DEL CONSIGLIO del 14 gennaio 2011

  L 11

1

15.1.2011

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 85/2011 DEL CONSIGLIO del 31 gennaio 2011

  L 28

32

2.2.2011

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 330/2011 DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2011

  L 93

10

7.4.2011

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 348/2011 DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2011

  L 97

1

12.4.2011

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 419/2011 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2011

  L 111

1

30.4.2011

 M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 623/2011 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2011

  L 168

2

28.6.2011

 M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 949/2011 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2011

  L 247

1

24.9.2011

 M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 113/2012 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2012

  L 38

1

11.2.2012

►M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 193/2012 DEL CONSIGLIO dell'8 marzo 2012

  L 71

5

9.3.2012

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 479/2014 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2014

  L 138

3

13.5.2014

 M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/109 DEL CONSIGLIO del 26 gennaio 2015

  L 20

4

27.1.2015

►M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/615 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015

  L 102

29

21.4.2015




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 560/2005 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2005

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio ( 1 ),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Con la risoluzione 1572 (2004) del 15 novembre 2004, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando la ripresa delle ostilità in Costa d'Avorio e le ripetute violazioni dell’accordo di cessate il fuoco del 3 maggio 2003, ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

(2)

La posizione comune 2004/852/PESC prevede l’applicazione delle misure previste dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che secondo il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite costituiscono una minaccia per il processo di pace e di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che bloccano l’attuazione degli accordi Linas-Marcoussis e Accra III, di qualsiasi altra persona risultata responsabile, secondo informazioni attendibili, di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, di qualsiasi altra persona che istighi pubblicamente all’odio e alla violenza e di qualsiasi altra persona designata dal comitato come responsabile di una violazione dell’embargo sulle armi imposto dalla suddetta risoluzione 1572 (2004).

(3)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) Per «comitato delle sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2) Per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

3) Per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

4) Per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

5) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto dell'utilizzo delle risorse economiche al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

▼M5

Articolo 2

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I o nell'allegato IA.

2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o nell'allegato IA, o destinarli a loro vantaggio.

3.  È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/656/PESC, come modificata.

5.  Nell'allegato IA figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/656/PESC, come modificata.

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Articolo 2 bis

1.  Gli allegati I e IA riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

2.  Gli allegati I e IA riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.

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Articolo 3

1.  In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per le prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati.

Se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I, gli Stati membri notificano al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche. Essi non autorizzano l'accesso se il comitato delle sanzioni comunica loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2.  In deroga all’articolo 2, e purché si tratti di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che gli Stati membri abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e che quest’ultimo l'abbia approvata alle condizioni di cui al punto 14, lettera e), della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3.  In deroga all’articolo 2, e purché si tratti di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato IA, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

▼M7

Articolo 3 bis

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, relativamente a persone, entità ed organismi elencati nell'allegato IA, che siano sbloccati o messi a disposizione taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per scopi umanitari, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 3 ter

In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato IA sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

i) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IA;

ii) il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

Lo Stato membro interessato informa, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

▼M5

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o assoggettata/o al presente regolamento o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il vincolo o la decisione non vadano a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o all'allegato IA;

d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato, e

e) se si tratta di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I, gli Stati membri abbiano notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

▼B

Articolo 5

L'autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 3 o 4.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati al presente regolamento,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

▼M5

Articolo 7

L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

▼B

Articolo 8

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

b) collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

▼M7

Articolo 9 bis

È vietato:

a) acquistare, fungere da intermediario o collaborare all'emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dal governo illegittimo di Laurent GBAGBO, dalle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o dalle entità che egli possiede o controlla. In deroga, le istituzioni finanziarie sono autorizzate ad acquistare tali obbligazioni o titoli di valore equivalente alle obbligazioni e ai titoli che già detengono e che stanno per scadere;

b) erogare prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent GBAGBO e alle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o alle entità che egli possiede o controlla.

▼M7

Articolo 9 ter

I divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 9 bis non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in questione.

▼B

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

▼M5

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼M5

Articolo 11 bis

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inseriscano nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.

2.  Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato IA.

3.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

5.  Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato I.

6.  L’elenco di cui all’allegato IA è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

▼B

Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.

▼M5

Articolo 12 bis

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

▼M5

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

▼B

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M17




ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

1.   Nome: CHARLES BLÉ GOUDÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 1.1.1972. Luogo di nascita: a) Guibéroua, Gagnoa, Costa d'Avorio; b) Niagbrahio/ Guiberoua, Costa d'Avorio; c) Guiberoua, Costa d'Avorio. Alias certo: a) Génie de kpo; b) Gbapé Zadi. Alias incerto: Général. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: a) 04LE66241, rilasciato il 10.11.2005, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 9.11.2008); b) AE/088 DH 12, rilasciato il 20.12.2002, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 11.12.2005); c) 98LC39292, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 23.11.2003). Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: a) Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan, Costa d'Avorio; b) c/o Hotel Ivoire, Abidjan, Costa d'Avorio; c) Cocody (sobborgo), Abidjan, Costa d'Avorio (indirizzo riportato nel titolo di viaggio n. C2310421 rilasciato dalla Svizzera il 15.11.2005 e valido fino al 31.12.2005). Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Leader del COJEP («Giovani patrioti»), ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le strutture e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; intimidazione delle Nazioni Unite, del Gruppo di lavoro internazionale (IWG), dell'opposizione politica e della stampa indipendente; sabotaggio delle emittenti radiofoniche internazionali; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

3.   Nome: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) 20.12.1969. Luogo di nascita: Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: 04 LE 017521, rilasciato il 10.2.2005 (data di scadenza: 10.2.2008). Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Leader dell'Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d'Ivoire (UPLTCI). Ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le strutture e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

4.   Nome: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 1.1.1968. Luogo di nascita: Bohi, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: a) 2096927, rilasciato il 17.3.2005, rilasciato in Burkina Faso; b) CNB N.076, rilasciato il 17.2.2003, rilasciato in Burkina Faso (certificato di cittadinanza del Burkina Faso); c) 970860100249, rilasciato il 5.8.1997, rilasciato in Costa d'Avorio (data di scadenza: 5.8.2007). Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 7.2.2006.

Altre informazioni

Nome del padre: Yao Koffi FOFIE. Nome della madre: Ama Krouama KOSSONOU.

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Caporalmaggiore, comandante delle Nuove Forze, settore di Korhogo. Le forze sotto il suo comando hanno reclutato bambini soldato, compiuto sequestri di persona, imposto lavori forzati, commesso abusi sessuali su donne, eseguito arresti arbitrari e effettuato esecuzioni senza processo, contravvenendo alla convenzioni sui diritti umani e al diritto internazionale umanitario; ha ostacolato l'attività dell'IWG, dell'UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

5.   Nome: LAURENT GBAGBO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 31.5.1945. Luogo di nascita: Gagnoa, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Ex presidente della Costa d'Avorio: ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali.

6.   Nome: SIMONE GBAGBO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 20.6.1949. Luogo di nascita: Moossou, Grand-Bassam, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: n/a. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Presidente del gruppo parlamentare del fronte popolare ivoriano (FPI): ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, istigazione pubblica all'odio e alla violenza.

8.   Nome: DÉSIRÉ TAGRO

Titolo: n/a. Designazione: n/a. Data di nascita: 27.1.1959. Luogo di nascita: Issia, Costa d'Avorio. Alias certo: n/a. Alias incerto: n/a. Cittadinanza: ivoriana. Passaporto n.: AE 065FH08. Numero di identificazione nazionale: n/a. Indirizzo: n/a. Inserito nell'elenco il: 30.3.2011.

Altre informazioni:

Deceduto il 12.4.2011 ad Abidjan.

Sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco: Segretario generale del cosiddetto «ufficio presidenziale» di Gbagbo: partecipazione al governo illegittimo di Gbagbo, ostruzione del processo di pace e di riconciliazione, rifiuto dei risultati delle elezioni presidenziali, implicazione nelle violente repressioni dei movimenti popolari.

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ALLEGATO IA



Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi non designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni, di cui agli articoli 2, 4 e 7

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull’identità

Motivi della designazione

1.

Kadet Bertin

Nato nel 1957 a Mama

Consigliere speciale di Laurent Gbagbo per la sicurezza, la difesa e le attrezzature militari, ex ministro della difesa di Laurent Gbagbo.

Nipote di Laurent Gbagbo.

In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale

Responsabile di casi di abusi e di sparizioni forzate e della fornitura di finanziamenti e armi alle milizie e ai «giovani patrioti» (COJEP).

Implicato nel finanziamento e traffico d’armi e nelle manovre per aggirare l’embargo.

Kadet Bertin intratteneva rapporti privilegiati con le milizie della parte occidentale del paese e fungeva da interfaccia di Gbagbo con tali gruppi. Implicato nella creazione della «Forza Lima» (squadroni della morte).

Durante il suo esilio in Ghana continua a preparare la riconquista del potere con le armi. Esige anche la liberazione immediata di Gbagbo.

A causa delle sue risorse finanziarie, della sua conoscenza delle filiere illegali del traffico d’armi e dei suoi costanti contatti con gruppi di miliziani ancora attivi, in particolare in Liberia, Kadet Bertin continua a costituire una reale minaccia per la sicurezza e la stabilità della Costa d’Avorio.

▼M15 —————

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3.

Pastor Gammi

 

Capo della milizia «Movimento ivoriano per la liberazione dell’Ovest» (Miloci), creata nel 2004. In quanto capo del Miloci, milizia pro Gbagbo, è implicato in vari massacri e abusi.

Fuggito in Ghana (sarebbe a Takoradi). Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.

Dall’esilio si è affiliato alla «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio» (CILCI), che inneggia alla resistenza armata finalizzata al ritorno di Gbagbo al potere.

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5.

►M15  Justin Koné Katinan ◄

 

In fuga in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.

Implicato nella rapina alla Banca Centrale degli Stati dell’Africa dell’Ovest (BCEAO).

Dal suo luogo d’esilio continua a dichiararsi portavoce di Gbagbo. In un comunicato stampa del 12 dicembre 2011 sostiene che Ouattara non ha mai vinto le elezioni e dichiara che il nuovo regime è illegittimo. Lancia appelli alla resistenza, sostenendo che Gbagbo tornerà al potere.

6.

Ahoua Don Mello

Nato il 23 giugno 1958 a Bongouanou.

N. di passaporto: PD-AE/044GN02 (data di scadenza: 23 febbraio 2013)

Portavoce di Laurent Gbagbo. Ex ministro delle infrastrutture e del risanamento nel governo illegittimo.

In esilio in Ghana. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto internazionale.

Dall’esilio continua a dichiarare fraudolenta l’elezione del presidente Ouattara, di cui non riconosce l’autorità. Rifiuta di rispondere all’appello alla riconciliazione lanciato dal governo ivoriano, nella stampa incita regolarmente alla rivolta, effettuando visite di mobilitazione nei campi di rifugiati in Ghana.

Nel dicembre 2011 ha dichiarato che la Costa d’Avorio è uno «Stato tribale assediato» e che «i giorni del regime Ouattara sono contati».

7.

Moussa Touré Zéguen

Nato il 9 settembre 1944.

Vecchio passaporto: AE/46CR05

Capo del Raggruppamento dei patrioti per la pace (GPP).

Fondatore della «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio» (CILCI).

Capo milizia dal 2002, dirige il GPP dal 2003. Sotto il suo comando, il GPP è diventato il braccio armato di Gbagbo ad Abidjan e nel sud del paese.

Con il GPP si è reso responsabile di un gran numero di atti di violenza, principalmente ai danni delle popolazioni originarie del nord del paese e degli oppositori del precedente regime.

Implicato personalmente nelle violenze post-elettorali (in particolare nei quartieri d’Abobo e di Adjamé).

In esilio a Accra, ha fondato la «Coalizione internazionale per la liberazione della Costa d’Avorio» (CILCI), il cui obiettivo è riportare al potere Gbagbo.

Dal suo luogo di esilio moltiplica le dichiarazioni incendiarie (ad esempio, alla conferenza stampa del 9 dicembre 2011) e rimane in una logica forte di conflitto e di revanscismo armato. Ritiene che la Costa d’Avorio sotto Ouattara sia illegittima e sia stata «ricolonizzata» e «invita gli ivoriani a cacciare gli impostori» (Jeune Afrique, luglio 2011).

Tiene un blog che incita violentemente alla mobilitazione del popolo ivoriano contro Ouattara.

▼M5




ALLEGATO II

Siti web che contengono informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M14

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M5

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Unità FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73



( 1 ) GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

( 2 ) Parere del 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).