2005L0036 — IT — 17.01.2014 — 010.004


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 255 dell'30.9.2005, pag. 22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DIRETTIVA 2006/100/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

141

20.12.2006

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1430/2007 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2007

  L 320

3

6.12.2007

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 755/2008 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2008

  L 205

10

1.8.2008

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 279/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2009

  L 93

11

7.4.2009

►M6

REGOLAMENTO (UE) N. 213/2011 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2011

  L 59

4

4.3.2011

 M7

REGOLAMENTO (UE) N. 623/2012 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2012

  L 180

9

12.7.2012

►M8

DIRETTIVA 2013/25/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

368

10.6.2013

►M9

DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 novembre 2013

  L 354

132

28.12.2013


Modificato da:

►A1

ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

  L 112

21

24.4.2012


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 271, 16.10.2007, pag.  18 (2005/36/CE)

►C2

Rettifica, GU L 093, 4.4.2008, pag.  28 (2005/36/CE)

►C3

Rettifica, GU L 305, 24.10.2014, pag.  115 (2005/36/CE)

►C4

Rettifica, GU L 177, 8.7.2015, pag.  60 (2006/100/CE)




▼B

DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 settembre 2005

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

(2)

In seguito al Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione «Una strategia per il mercato interno dei servizi» col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all'interno della Comunità altrettanto facile che all'interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione «Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti», il Consiglio europeo di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.

(3)

La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

(4)

Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ( 4 ).

(5)

Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.

(6)

L'agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.

(7)

Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

(8)

Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all'applicazione delle norme disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l'uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.

(9)

Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell'esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE ( 5 ) e 92/51/CEE ( 6 ) del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE ( 7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE ( 8 ), 77/453/CEE ( 9 ), 78/686/CEE ( 10 ), 78/687/CEE ( 11 ), 78/1026/CEE ( 12 ), 78/1027/CEE ( 13 ), 80/154/CEE ( 14 ), 80/155/CEE ( 15 ), 85/384/CEE ( 16 ), 85/432/CEE ( 17 ), 85/433/CEE ( 18 ) e 93/16/CEE ( 19 ) concernenti le professioni d'infermiere, responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.

(10)

La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell'Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.

(11)

Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato «il regime generale», gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d'insegnamento, mentre l'interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

(12)

La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante.

(13)

Allo scopo di definire il meccanismo del riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, che sono stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del regime generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione, né sulle competenze degli Stati membri in questo ambito.

(14)

Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.

(15)

In mancanza di un'armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell'esperienza professionale del richiedente. L'esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d'adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest'ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d'interesse generale.

(16)

Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

(17)

Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.

(18)

È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.

(19)

La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l'accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l'interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.

(20)

Nell'intento di tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento, si dovrebbe continuare ad applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Tuttavia, per semplificare il regime, dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva il riconoscimento automatico dovrebbe applicarsi soltanto a quelle nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva non impedisce che gli Stati membri concordino tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni ma non automaticamente riconosciute ai sensi della presente direttiva, un riconoscimento automatico secondo norme proprie.

(21)

Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.

(22)

Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L'attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.

(23)

Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell'organizzazione della formazione.

(24)

Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «farmacista» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(25)

Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d'attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.

(26)

La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all'esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.

(27)

La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.

(28)

Le norme nazionali nel settore dell'architettura per l'accesso e l'esercizio delle attività professionali d'architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un'altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell'esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell'arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di «architetto» per delimitare l'ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell'architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(29)

Nel caso in cui un'organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l'opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.

(30)

Per assicurare l'efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d'esercizio della professione.

(31)

Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l'entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.

(32)

L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.

(33)

La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d'informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell'ambito di tale rete non pregiudica l'organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell'ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l'ufficio competente pertinente.

(34)

La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l'aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.

(35)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 20 ).

(36)

L'elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull'attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l'impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(37)

Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l'applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

(38)

Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all'organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.

(39)

Data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

(40)

Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato concernenti in particolare i notai.

(42)

In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ( 21 ), o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica ( 22 ). Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

(43)

Nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate, la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.

(44)

La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

▼M9

La presente direttiva definisce altresì le regole relative all’accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro.

▼B

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

▼M9

La presente direttiva si applica anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d’origine.

▼B

2.  Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3.  Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

▼M9

4.  La presente direttiva non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

▼B

Articolo 3

1.  Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

d) «autorità competente»: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;

e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell'autorità designata a tal fine;

▼M9

f) «esperienza professionale»: l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;

▼B

g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

▼M9

h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del richiedente, effettuata o riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l’idoneità del richiedente a esercitare in tale Stato membro una professione regolamentata.

Per consentire che la verifica sia effettuata, le autorità competenti predispongono un elenco delle materie che, in base a un confronto tra la formazione e l’istruzione richiesta nello Stato membro ospitante e quella ricevuta dal richiedente, non sono coperte dal diploma o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è essenziale per poter esercitare la professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza delle regole professionali applicabili alle attività in questione nello Stato membro ospitante.

Le modalità dettagliate della prova attitudinale nonché lo status di cui gode, nello Stato membro ospitante, il richiedente che desidera prepararsi alla prova attitudinale in detto Stato membro sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro;

▼B

i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o

ii) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato, o

iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell'azienda.

▼M9

j) «tirocinio professionale»: fatto salvo l’articolo 46, paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l’accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un’istruzione che conduce a un diploma;

k) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante;

l) «apprendimento permanente»: l’intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, che può includere l’etica professionale;

m) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

n) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l’istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell’istruzione superiore.

▼B

2.  È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'allegato I.

Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

▼M9

Quando uno Stato membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione. La Commissione esamina se tale associazione o organismo rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni normative negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater, al fine di aggiornare l’allegato I, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma.

Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di respingere la richiesta di aggiornamento dell’allegato I.

▼B

3.  È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

Articolo 4

Effetti del riconoscimento

▼M9

1.  Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

▼B

2.  Ai fini della presente direttiva, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili.

▼M9

3.  In deroga al paragrafo 1, l’accesso parziale a una professione nello Stato membro ospitante è garantito alle condizioni stabilite all’articolo 4 septies.

Articolo 4 bis

Tessera professionale europea

1.  Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare una tessera professionale europea ai titolari di una qualifica professionale, su richiesta degli stessi e a condizione che la Commissione abbia adottato i relativi atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.

2.  Qualora sia stata introdotta una tessera professionale europea per una particolare professione mediante gli atti di esecuzione pertinenti adottati a norma del paragrafo 7, il titolare della qualifica professionale in questione può scegliere di presentare domanda per tale tessera o ricorrere alle procedure di cui ai titoli II e III.

3.  Gli Stati membri sono tenuti a garantire che il titolare di una tessera professionale europea benefici di tutti i diritti conferiti dagli articoli da 4 ter a 4 sexies.

4.  Nel caso in cui il titolare di una qualifica professionale intenda prestare a norma del titolo II servizi diversi da quelli contemplati all’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quater. La tessera professionale europea costituisce, ove applicabile, la dichiarazione di cui all’articolo 7.

5.  Qualora il titolare di una qualifica professionale intenda stabilirsi in un altro Stato membro a norma del titolo III, capi da I a III bis, o fornire servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato membro d’origine completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) (fascicolo IMI) di cui agli articoli 4 ter e 4 quinquies. L’autorità competente dello Stato membro ospitante rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 4 ter e 4 quinquies.

Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all’esercizio di una particolare professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo già vigenti nello Stato membro ospitante prima dell’introduzione della tessera professionale europea per quella professione.

6.  Gli Stati membri designano le autorità competenti per la gestione dei fascicoli IMI e il rilascio delle tessere professionali europee. Dette autorità sono tenute a garantire un trattamento imparziale, obiettivo e tempestivo delle domande di tessera professionale europea. I centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter possono anche agire come autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti e i centri di assistenza informino i cittadini, inclusi i potenziali richiedenti, in merito al funzionamento e al valore aggiunto di una tessera professionale europea, in relazione alle professioni per le quali essa è disponibile.

7.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure necessarie a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le tessere professionali europee per quelle professioni che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, incluse le misure relative al formato di tali tessere, il trattamento delle domande scritte, le traduzioni che il richiedente deve fornire a supporto di ogni richiesta di una tessera professionale europea, i dettagli relativi ai documenti richiesti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, o dell’allegato VII per presentare una domanda completa e le procedure di pagamento e di trattamento dei pagamenti in relazione a tale tessera, tenendo presente le specificità della professione interessata. La Commissione specifica inoltre mediante atti di esecuzione le norme che stabiliscono come, quando e per quale tipo di documenti le autorità competenti possono chiedere copie certificate, conformemente all’articolo 4 ter, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 4 quinquies, paragrafi 2 e 3, per la professione interessata.

L’introduzione di una tessera professionale europea per una determinata professione, mediante l’adozione di atti di esecuzione pertinenti a norma del primo comma, è soggetta alle seguenti condizioni:

a) esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;

b) esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;

c) la professione o l’istruzione e la formazione che portano all’esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

8.  Tutti gli oneri a carico dei richiedenti in relazione a procedure amministrative connesse al rilascio della tessera professionale europea devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati ai costi sostenuti dagli Stati membri d’origine e ospitanti e non devono dissuadere dal richiedere una tessera professionale europea.

Articolo 4 ter

Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI

1.  Lo Stato membro d’origine consente al titolare di una qualifica professionale di richiedere il rilascio di una tessera professionale europea mediante uno strumento online, fornito dalla Commissione, che crea automaticamente un fascicolo IMI per il singolo richiedente. Qualora uno Stato membro d’origine consenta anche di presentare domande scritte, predispone tutte le misure necessarie per la creazione del fascicolo IMI, per l’invio di tutte le informazioni necessarie al richiedente e per il rilascio della tessera professionale europea.

2.  Le domande sono corredate dei documenti richiesti negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 7.

3.  Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l’autorità competente dello Stato membro d’origine accusa ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti.

Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia ogni certificato di supporto, richiesto sulla base della presente direttiva. L’autorità competente dello Stato membro d’origine verifica che il richiedente sia legalmente stabilito in tale Stato nonché l’autenticità e la validità di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l’autorità competente dello Stato membro d’origine consulta l’organismo competente e può chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il medesimo richiedente presenta ulteriori domande, le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti già inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.

4.  La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le misure necessarie per garantire l’integrità, la riservatezza e l’accuratezza delle informazioni contenute nella tessera professionale europea e nel fascicolo IMI, e le condizioni e le procedure per rilasciare al titolare la tessera stessa, inclusa la possibilità di scaricarla o di produrre aggiornamenti per il fascicolo IMI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 4 quater

Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4

1.  L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi nel fascicolo IMI e a rilasciare la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all’articolo 7, paragrafo 4, entro tre settimane. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma, oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del periodo di una settimana previsto in tale comma. Essa quindi trasmette immediatamente la tessera professionale europea all’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa di conseguenza il richiedente. Lo Stato membro ospitante non può richiedere nessuna ulteriore dichiarazione di cui all’articolo 7 per i successivi diciotto mesi.

2.  La decisione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine, oppure l’assenza di decisione entro il termine di tre settimane di cui al paragrafo 1, è soggetto a ricorso in base al diritto interno.

3.  Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al paragrafo 1, può fare domanda per tale estensione. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato nel paragrafo 1, ne informa di conseguenza l’autorità competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI che potrebbero essere richieste dall’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 7. L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.

4.  La tessera professionale europea è valida sull’intero territorio di tutti gli Stati membri ospitanti interessati per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Articolo 4 quinquies

Tessera professionale europea per lo stabilimento e la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4

1.  L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a verificare entro un mese l’autenticità e la validità dei documenti giustificativi nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4. Il periodo decorre dal ricevimento dei documenti mancanti di cui all’articolo 4 ter, paragrafo 3, primo comma oppure, se non sono stati richiesti ulteriori documenti, alla scadenza del termine di una settimana previsto in tale comma. Essa trasmette poi immediatamente la domanda all’autorità competente dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro d’origine informa il richiedente in merito allo stato della domanda nel momento in cui la trasmette allo Stato membro ospitante.

2.  Nei casi previsti agli articoli 16, 21, 49 bis e 49 ter, lo Stato membro ospitante decide se rilasciare una tessera professionale europea ai sensi del paragrafo 1 entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d’origine. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine o l’inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d’origine, che quest’ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della richiesta. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di un mese, nonostante eventuali domande di questo tipo.

3.  Nei casi previsti all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 14, lo Stato membro ospitante decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d’origine, se intende rilasciare una tessera professionale europea oppure se assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative. In caso di dubbi debitamente giustificati, lo Stato membro ospitante può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro d’origine o l’inclusione della copia certificata di un documento da parte dello Stato membro d’origine, che quest’ultimo è tenuto a presentare non oltre due settimane dalla presentazione della domanda. Fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, si applica il periodo di due mesi, nonostante eventuali domande di questo tipo.

4.  Nel caso in cui lo Stato membro ospitante non riceva, da parte dello Stato membro d’origine o del richiedente, le informazioni necessarie, che può richiedere conformemente alla presente direttiva per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, può rifiutarsi di rilasciare la tessera. Tale rifiuto è debitamente giustificato.

5.  Qualora uno Stato membro ospitante non adotti una decisione entro il termine stabilito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o non organizzi una prova attitudinale conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed è inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al titolare di una qualifica professionale.

Lo Stato membro ospitante ha la possibilità di estendere di due settimane il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 per il rilascio automatico della tessera professionale europea. Esso spiega le ragioni della proroga e ne informa il richiedente. Tale proroga può essere ripetuta una volta sola e unicamente quando essa è strettamente necessaria, in particolare per ragioni relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.

6.  Le misure intraprese dallo Stato membro di origine conformemente al paragrafo 1 sostituiscono qualsivoglia domanda di riconoscimento di qualifiche professionali ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

7.  Le decisioni degli Stati membri d’origine e ospitante adottate ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 oppure l’assenza di una qualsivoglia decisione da parte dello Stato membro d’origine sono soggette a un ricorso in base al diritto interno dello Stato membro interessato.

Articolo 4 sexies

Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea

1.  Fatta salva la presunzione di innocenza, le autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitante aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI con le informazioni riguardanti le azioni disciplinari o le sanzioni penali relative a un divieto o una restrizione e che hanno conseguenze sull’esercizio delle attività da parte del titolare di una tessera professionale europea ai sensi della presente direttiva. Nel compiere tale attività esse rispettano le norme sulla protezione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 23 ), e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ( 24 ). Tali aggiornamenti includono la soppressione di informazioni che non sono più richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorità competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento. Tale obbligo lascia impregiudicati gli obblighi di allerta a carico degli Stati membri di cui all’articolo 56 bis.

2.  Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al paragrafo 1 si limita a indicare:

a) l’identità del professionista;

b) la professione interessata;

c) le informazioni riguardanti l’autorità o il tribunale nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;

d) l’ambito di applicazione della restrizione o del divieto; nonché

e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.

3.  L’accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI è limitato alle autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti conformemente alla direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti informano il titolare della tessera professionale europea, su richiesta di quest’ultimo, in merito al contenuto del fascicolo IMI.

4.  Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie per accertare il diritto del titolare all’esercizio della professione per la quale la tessera è stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorità competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identità valido. Le informazioni relative all’esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea, o le misure compensative superate, sono incluse nel fascicolo IMI.

5.  I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento in quanto tale e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all’articolo 7. Gli Stati membri assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti, oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare è informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e gli si ricorda tale diritto ogni due anni dopo il rilascio della tessera. Qualora la domanda iniziale di tessera professionale europea sia presentata online, tale promemoria è inviato automaticamente mediante il sistema IMI.

In caso di richiesta di soppressione di un fascicolo IMI collegato a una tessera professionale europea rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante interessato rilasciano al titolare di qualifiche professionali un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.

6.  Con riguardo all’elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorità competenti degli Stati membri sono considerate autorità di controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d),della direttiva 95/46/CE. In relazione alle responsabilità che a essa incombono a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’elaborazione dei dati personali ivi contemplati, la Commissione è considerata un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 25 ).

7.  Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri ospitanti prevedono la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altre parti interessate di verificare l’autenticità e la validità di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare della stessa.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme in materia di accesso al fascicolo IMI e i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 4 septies

Accesso parziale

1.  L’autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l’accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un’attività professionale sul proprio territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il professionista è pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d’origine l’attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante;

b) le differenze tra l’attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d’origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l’applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all’intera professione regolamentata in detto Stato;

c) l’attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante.

Ai fini della lettera c), l’autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l’attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d’origine.

2.  L’accesso parziale può essere rifiutato se ciò è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l’obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

3.  Le domande ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante sono esaminate conformemente al titolo III, capi I e IV.

4.  Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali nello Stato membro ospitante, concernenti attività professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente al titolo II.

5.  In deroga all’articolo 7, paragrafo 4, sesto comma, e all’articolo 52, paragrafo 1, l’attività professionale è esercitata con il titolo professionale dello Stato membro d’origine una volta accordato l’accesso parziale. Lo Stato membro ospitante può richiedere che tale titolo professionale sia utilizzato nelle lingue di tale Stato membro. I professionisti che beneficiano dell’accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito delle proprie attività professionali.

6.  Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis.

▼B



TITOLO II

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 5

Principio di libera prestazione di servizi

1.  Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato «Stato membro di stabilimento»), e

▼M9

b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.

▼B

2.  Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3.  In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

Articolo 6

Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall'autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tal fine,

b) l'iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l'ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi.

Articolo 7

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1.  Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

2.  Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:

a) una prova della nazionalità del prestatore,

b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato,

c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,

▼M9

d) nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi,

e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori, inclusa l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, un attestato che confermi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali,

▼M9

f) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante,

g) per le professioni riguardanti le attività di cui all’articolo 16 e che sono state notificate da uno Stato membro conformemente all’articolo 59, paragrafo 2, un certificato concernente la natura e la durata dell’attività, rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro in cui il fornitore dei servizi è stabilito.

2 bis.  La presentazione della richiesta dichiarazione da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1 consente a tale prestatore di servizi di avere accesso all’attività di servizio o di esercitarla sull’intero territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro può richiedere le informazioni supplementari elencate al paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche professionali del fornitore di servizi se:

a) la professione è regolamentata in modo diverso in parti del territorio di tale Stato membro;

b) tale regolamentazione è applicabile anche a tutti i cittadini di tale Stato membro;

c) le differenze in tale regolamentazione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio; e

d) lo Stato membro non può ottenere diversamente tali informazioni.

▼B

3.  La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.

▼M9

4.  All’atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, III o III bis, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai paragrafi 1 e 2, l’autorità competente informa il prestatore della sua decisione:

a) di non procedere alla verifica delle sue qualifiche professionali;

b) previa verifica delle sue qualifiche professionali:

i) di esigere dal prestatore una prova attitudinale; o

ii) di consentire la prestazione dei servizi.

Qualora vi sia una difficoltà che causi un ritardo nell’adottare la decisione di cui al secondo comma, l’autorità competente notifica entro lo stesso termine al prestatore il motivo del ritardo. La difficoltà è risolta entro un mese dalla notifica e la decisione è presa non più tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della difficoltà.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e non possa essere compensata dall’esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, lo Stato membro ospitante è tenuto a offrire al prestatore la possibilità di dimostrare, mediante una prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilità o le competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni modo, la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro un mese dalla decisione adottata in applicazione del secondo comma.

In mancanza di reazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato al secondo e al terzo comma, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche professionali sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

▼B

Articolo 8

Cooperazione amministrativa

▼M9

1.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, ove sussistano giustificati dubbi, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento del prestatore e la sua buona condotta del prestatore nonché l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di natura professionale. Qualora decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore alle competenti autorità dello Stato membro di stabilimento, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanità pubblica. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono dette informazioni conformemente all’articolo 56. Nel caso delle professioni non regolamentate nello Stato membro d’origine, anche i centri assistenza di cui all’articolo 57 ter possono fornire anche tali informazioni.

▼B

2.  Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.

Articolo 9

Informazione ai destinatari del servizio

Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:

a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d'iscrizione o un mezzo d'identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l'attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l'ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) se il prestatore esercita un'attività soggetta all'IVA, il numero d'identificazione IVA di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( 26 );

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.



TITOLO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO



CAPO I

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Articolo 10

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:

a) per le attività elencate all'allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19;

b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49;

c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono aver seguito la formazione che porta al possesso dei titoli ◄ elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli ◄ elencati all'allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale;

▼C2

f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;

▼B

g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 11

Livelli di qualifica

▼M9

Ai fini dell’articolo 13 e dell’articolo 14, paragrafo 6, le qualifiche professionali sono raggruppate nei seguenti livelli:

▼B

a) un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

ii) o di una formazione generale a livello d'insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) un diploma che attesta il compimento di

i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

▼M9

ii) una formazione o un’istruzione regolamentata oppure, nel caso delle professioni regolamentate, una formazione professionale a struttura particolare, con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al punto i), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato da un certificato dello Stato membro di origine;

d) un diploma attestante che il titolare ha completato con successo una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre anni e non superiore a quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere espressa anche sottoforma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un’università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, il completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, che può essere anche espressa sotto forma di un numero equivalente di crediti ECTS, presso un’università o un istituto di insegnamento superiore ovvero altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

▼M9 —————

▼B

Articolo 12

Titioli di formazione assimilati

▼M9

È assimilato a un titolo di formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell’Unione, a tempo pieno o parziale, nell’ambito o al di fuori di programmi formali, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente, e che conferisce al titolare gli stessi diritti di accesso o di esercizio a una professione o prepara al relativo esercizio.

▼B

È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione.

▼M9

Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1.  Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro.

2.  L’accesso a una professione e il suo esercizio descritti al paragrafo 1 sono consentiti anche ai richiedenti che, nel corso dei precedenti dieci anni, abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regolamenta detta professione e che abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regolamenta tale professione.

Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro;

b) attestano la preparazione del titolare all’esercizio della professione in questione.

Tuttavia, l’anno di esperienza professionale di cui al primo comma non può essere richiesto se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un’istruzione regolamentata.

3.  Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).

4.  In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 14, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare l’accesso alla professione e l’esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell’articolo 11, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione sul suo territorio sia classificata a norma dell’articolo 11, lettera e).

▼B

Articolo 14

Provvedimenti di compensazione

▼M9

1.  L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se:

a) la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

b) la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.

▼B

2.  Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

▼M9

Se la Commissione ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto dell’Unione, essa adotta, al più tardi entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, un atto di esecuzione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottare la misura prevista. In mancanza di una reazione della Commissione entro il suddetto termine la deroga può essere applicata.

▼B

3.  Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell'attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

►C2  Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall'articolo 10, lettere b) e c), dall'articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall'articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione ◄ che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e dall'articolo 10, lettera g).

Nei casi di cui all'articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l'accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

▼M9

In deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, lo Stato membro ospitante può richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di:

a) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettera c); o

b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all’articolo 11, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettere d) o e).

Nel caso di un titolare di una qualifica professionale di cui all’articolo 11, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell’articolo 11, lettera d), lo Stato membro ospitante può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

▼M9

4.  Ai fini dei paragrafi 1 e 5, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle la cui conoscenza, le abilità e le competenze acquisite, sono essenziali per l’esercizio della professione, e in relazione alle quali la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta dallo Stato membro ospitante.

5.  Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4.

▼M9

6.  La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall’articolo 11; e

b) le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell’esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

7.  Gli Stati membri garantiscono che un richiedente abbia la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.

▼M9 —————

▼B



CAPO II

Riconoscimento dell'esperienza professionale

Articolo 16

Requisiti in materia di esperienza professionale

Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro. L'attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

Articolo 17

Attività di cui all'elenco I dell'allegato IV

1.  In caso di attività di cui all'elenco I dell'allegato IV, l'attività deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2.  Nei casi di cui alle lettere a) e d) l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

3.  Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Articolo 18

Attività di cui all'elenco II dell'allegato IV

1.  In caso di attività di cui all'elenco II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2.  Nei casi di cui alle lettere a) e d), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

Articolo 19

Attività di cui all'elenco III dell'allegato IV

1.  In caso di attività di cui all'elenco III dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l'attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2.  Nei casi di cui alle lettere a) e c), l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente di cui all'articolo 56.

▼M9

Articolo 20

Adeguamento della lista delle attività di cui all’allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV soggetti al riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione delle attività elencate all’allegato IV, in particolare per specificarne ulteriormente la portata e tenere debitamente conto degli ultimi sviluppi nel campo della nomenclatura per attività, a condizione che ciò non comporti alcun restringimento dell’ambito di applicazione delle attività collegate alle singole categorie o che non vi sia alcun trasferimento delle attività tra le attuali liste I, II e III dell’allegato IV.

▼B



CAPO III

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione



Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Principio di riconoscimento automatico

1.  Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.

2.  Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 28.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all'articolo 30.

3.  Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all'allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all'articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.

▼M9

4.  In relazione all’operatività delle farmacie non soggette a restrizioni territoriali, gli Stati membri possono, a titolo di deroga, decidere di non ritenere validi i titoli di formazione di cui al punto 5.6.2 dell’allegato V per l’apertura al pubblico di nuove farmacie. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie quelle aperte da meno di tre anni.

Tale deroga non può trovare applicazione in riferimento ai farmacisti, i cui titoli siano già stati riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante per altri fini, che abbiano effettivamente esercitato in maniera legale l’attività professionale di farmacista per almeno tre anni consecutivi nello Stato membro stesso.

▼B

5.  I titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

▼M9

6.  Ogni Stato membro subordina l’accesso alle attività professionali di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista nonché il relativo esercizio al possesso di uno dei titoli di formazione di cui rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 dell’allegato V attestante, se del caso, l’acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafi 6 e 7, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3.

Al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnologico generalmente riconosciuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per aggiornare le conoscenze e le abilità di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 3, e all’articolo 46, paragrafo 4, in modo da riflettere l’evoluzione del diritto dell’Unione avente implicazioni dirette per i professionisti interessati.

Detti aggiornamenti non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Gli aggiornamenti rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

▼M9 —————

▼M9

Articolo 21 bis

Procedura di notifica

1.  Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate dal presente capo.

Per quanto riguarda i titoli di formazione di cui alla sezione 8, la notifica ai sensi del primo comma è inoltre trasmessa agli altri Stati membri.

2.  La notifica di cui al paragrafo 1 comprende informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.

3.  La notifica di cui al paragrafo 1 è trasmessa mediante il sistema IMI.

4.  Al fine di tenere debitamente conto delle evoluzioni legislative e amministrative negli Stati membri e a condizione che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater al fine di modificare i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell’allegato V, riguardo all’aggiornamento delle denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, dell’organismo che rilascia detti titoli, del certificato che li accompagna e del corrispondente titolo professionale.

5.  Se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative notificate a norma del paragrafo 1 non sono conformi alle condizioni stabilite dal presente capo, la Commissione adotta un atto di esecuzione con cui respinge la modifica richiesta dei punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 o 5.7.1 dell’allegato V.

▼B

Articolo 22

Disposizioni comuni sulla formazione

Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:

a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;

▼M9

b) gli Stati membri, ciascuno secondo le proprie procedure specifiche, assicurano, favorendo l’aggiornamento professionale continuo, la possibilità, per i professionisti le cui qualifiche rientrano nell’ambito di applicazione del capo III del presente titolo, di aggiornare le rispettive conoscenze, abilità e competenze in modo da mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonché tenersi al passo con i progressi della professione.

▼M9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del primo comma, lettera b), entro il 18 gennaio 2016.

▼B

Articolo 23

Diritti acquisiti

1.  Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato.

2.  Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l'esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

3.  Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1o gennaio 1993, qualora le autorità dell'uno o dell'altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

4.  Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

a) per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,

b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,

c) per la Lituania, anteriormente all'11 marzo 1990,

qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell'ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l'attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

▼A1

5.  Fatto salvo l'articolo 43 ter, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata

a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991; e

b) per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991;

qualora le autorità degli Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

▼B

6.  Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, d'ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all'allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

▼M1

Articolo 23 bis

Circostanze specifiche

1.  In deroga alla presente direttiva, la Bulgaria può autorizzare le persone in possesso del titolo di фелдшер (feldsher) rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1o gennaio 2000 a continuare a esercitare detta professione, benché la loro attività sia in parte disciplinata dalle disposizioni della presente direttiva riguardanti, rispettivamente, i medici e gli infermieri responsabili dell'assistenza generale.

2.  Le persone in possesso del titolo bulgaro di фелдшер (feldsher) di cui al paragrafo 1 non hanno diritto al riconoscimento professionale in altri Stati membri in virtù della presente direttiva come medici e infermieri responsabili dell'assistenza generale.

▼B



Sezione 2

Medico

Articolo 24

Formazione medica di base

1.  L'ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.

▼M9

2.  La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico svolte presso o sotto la supervisione di un’università.

Per i professionisti che hanno iniziato gli studi prima del 1o gennaio 1972, il programma di formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica di livello universitario di sei mesi, effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

▼B

3.  La formazione medica di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) un'adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.

Articolo 25

Formazione medica specializzata

▼M9

1.  L’ammissione alla formazione medica specialistica è subordinata al completamento e alla convalida di un programma di formazione medica di base ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale siano state acquisite le opportune conoscenze di medicina di base.

▼B

2.  La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all'attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

3.  La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.

▼M9

3 bis.  Gli Stati membri possono prevedere nelle legislazioni nazionali esenzioni parziali, per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell’allegato V, da applicare caso per caso, a condizione che dette parti siano già state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell’elenco di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che l’esenzione accordata non superi la metà della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione.

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.

▼B

4.  Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

▼M9

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adattamento dei periodi minimi di formazione di cui al punto 5.1.3 dell’allegato V al livello del progresso scientifico e tecnico.

▼B

Articolo 26

Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

I titoli di formazione di medico specialista di cui all'articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all'allegato V, punto 5.1.3.

▼M9

Al fine di tenere debitamente conto delle modifiche alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’inclusione, nel punto 5.1.3 dell’allegato V, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri.

▼B

Articolo 27

Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti

1.  Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte loro dell'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.

2.  Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l'interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l'interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

▼M9

2 bis.  Gli Stati membri riconoscono le qualifiche di medico specialista acquisite in Italia, ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell’allegato V, ai medici che abbiano iniziato la loro formazione specialistica dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1o gennaio 1991, nonostante la citata formazione non soddisfi tutti i requisiti previsti dall’articolo 25, la qualifica sia corredata di un attestato rilasciato dalla competenti autorità italiane da cui risulti che il medico interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l’attività di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell’attestato.

▼B

3.  Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V, punto 5.1.3.

Articolo 28

Formazione specifica in medicina generale

▼M9

1.  L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il completamento e la convalida di un programma di formazione medica di base di cui all’articolo 24, paragrafo 2, nel corso del quale il tirocinante ha acquisito le conoscenze necessarie di medicina di base.

▼B

2.  La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1o gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno.

Se il ciclo di formazione di cui all'articolo 24 implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2006.

È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1o gennaio 2001.

3.  La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall'altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

La formazione implica la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

4.  Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all'allegato V, punto 5.1.1.

5.  Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un'altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono tra l'altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un'esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.

Articolo 29

Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale

Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4.

Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

Articolo 30

Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale

1.  Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l'esercizio dell'attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell'articolo 21 o dell'articolo 23.

Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su richiesta, un certificato attestante il diritto di esercitare l'attività di medico di medicina generale nel quadro del loro regime nazionale di previdenza sociale, senza il titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.1.4, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

2.  Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale.



Sezione 3

Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Articolo 31

Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

▼M9

1.  L’ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale è subordinata:

a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all’università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o

b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.

▼B

2.  La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.

▼M9

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alle modifiche dell’elenco di cui al punto 5.2.1 dell’allegato V, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.

▼B

3.   ►M9  La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4 600 ore di insegnamento teorico e clinico in cui l’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali ai professionisti che hanno acquisito parte della loro formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente. ◄

Gli Stati membri fanno sì che l'istituzione incaricata della formazione d'infermiere sia responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

▼M9

4.  L’istruzione teorica è la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilità e le competenze professionali richieste ai sensi dei paragrafi 6 e 7. La formazione è impartita da insegnanti di scienze infermieristiche e da altro personale competente presso università, istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o scuole professionali o attraverso programmi di formazione professionale per infermieri.

5.  L’insegnamento clinico è la parte della formazione di infermiere nella quale gli aspiranti infermieri apprendono, nell’ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a organizzare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base alle conoscenze, alle abilità e alle competenze acquisite. L’aspirante infermiere apprende, oltre che a lavorare come membro di una squadra, a dirigere una squadra e ad organizzare l’assistenza infermieristica globale, anche per quanto concerne l’educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno alle istituzioni sanitarie o alla collettività.

▼B

L'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attività dell'insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato.

I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

▼M9

6.  La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale garantisce l’acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:

a) un’estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell’assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano;

b) una conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l’assistenza infermieristica;

c) un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere selezionata in base al corrispondente valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in strutture dotate di un numero di personale qualificato e delle attrezzature adeguate per l’assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale;

e) un’esperienza di collaborazione con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario.

▼M9

7.  Il titolo di infermiere responsabile dell’assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell’ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:

a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a), b) e c), in un’ottica di miglioramento della pratica professionale;

b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere d) ed e);

c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l’autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del paragrafo 6, lettere a) e b);

d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;

e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;

f) la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;

g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;

h) la competenza di analizzare la qualità dell’assistenza in un’ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell’assistenza generale.

▼B

Articolo 32

Esercizio delle attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d'infermiere responsabile dell'assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.

Articolo 33

Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell'assistenza generale

1.  Se agli infermieri responsabili dell'assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all'articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

▼M9 —————

▼M9

3.  Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere che:

a) sono stati rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31; e

b) sono attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:

i) all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del ministro della Sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

ii) dall’articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del ministro della Sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale — maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770);

allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell’allegato V.

▼M1

Articolo 33 bis

▼M9

Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si applicano solo le disposizioni relative ai diritti acquisiti di seguito illustrate.

Per i cittadini degli Stati membri che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all’articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l’attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale in Romania, con piena responsabilità anche per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione del certificato:

a) «Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist» conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una «scoala postliceala», da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o gennaio 2007;

b) «Diploma de absolvire de asistent medical generalist» conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003;

c) «Diploma de licența de asistent medical generalist» conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione è iniziata prima del 1o ottobre 2003.

▼B



Sezione 4

Dentista

Articolo 34

Formazione di dentista di base

1.  L'ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

▼M9

2.  La formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5 000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all’allegato V, punto 5.3.1 e che è dispensato presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto come equivalente o comunque sotto il controllo di un ateneo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui al punto 5.3.1 dell’allegato V al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare la modifica di principi legislativi essenziali vigenti negli Stati membri in materia di organizzazione delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Esse rispettano la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei sistemi di istruzione secondo quanto stabilito dall’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.

▼B

3.  La formazione di dentista di base garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Articolo 35

Formazione di dentista specialista

▼M9

1.  L’ammissione alla formazione di dentista specialista è subordinata al compimento e alla convalida di una formazione di dentista base di cui all’articolo 34 o al possesso degli attestati di cui agli articoli 23 e 37.

▼B

2.  La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti.

▼M9

I corsi di formazione di dentista specialista a tempo pieno hanno una durata minima di tre anni e si svolgono sotto la supervisione delle autorità o degli organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione nell’attività e alle responsabilità dell’istituto in questione.

▼M9 —————

▼B

3.  Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

▼M9

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico del periodo minimo di formazione di cui al paragrafo 2.

5.  Per tenere in debita considerazione i cambiamenti apportati alla legislazione nazionale e al fine di aggiornare la presente direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo all’inclusione, nell’allegato V, punto 5.3.3, di nuove specializzazioni odontoiatriche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.

▼B

Articolo 36

Esercizio delle attività professionali di dentista

1.  Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

2.  La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all'articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L'esercizio dell'attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.

3.  Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere alle attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui ed esercitare le stesse nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.3.2.

Articolo 37

Diritti acquisiti, specifici dei dentisti

1.  Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di dentista con i titoli di cui all'allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina ►M1   rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca, Slovacchia e Romania ◄ a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.

L'attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

a) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell'allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

Per quanto riguarda la Repubblica ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

2.  Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane.

L'attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all'allegato V, punto 5.3.2 per l'Italia;

b) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività di cui all'articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;

c) tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività di cui all'articolo 36 alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 34.

Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

▼M9

3.  In materia di riconoscimento dei titoli ufficiali di formazione di dentista, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione a norma dell’articolo 21 se i richiedenti hanno iniziato la propria formazione il o anteriormente al 18 gennaio 2016.

4.  Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1o gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole.

L’attestato conferma il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all’articolo 34;

b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all’articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;

c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all’articolo 36 alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all’allegato V, punto 5.3.2.

▼B



Sezione 5

Veterinario

Articolo 38

Formazione di veterinario

▼M9

1.  La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti, presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università, che vertano almeno sul programma di studi di cui all’allegato V, punto 5.4.1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.4.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al secondo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.

▼B

2.  L'ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.

▼M9

3.  La formazione di veterinario garantisce l’acquisizione da parte del professionista interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario e della pertinente legislazione dell’Unione;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonché delle abilità e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;

c) abilità e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonché una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all’uomo;

d) adeguate conoscenze, abilità e competenze di medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;

e) adeguate conoscenze dell’igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale destinati al consumo umano, apportando le abilità e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;

f) conoscenze, abilità e competenze necessarie all’utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell’ambiente.

▼B

Articolo 39

Diritti acquisiti, specifici ai veterinari

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1o maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.



Sezione 6

Ostetrica

Articolo 40

Formazione di ostetrica

1.  La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:

a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1,

b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

Gli Stati membri fanno sì che l'ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

▼M9

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica della lista di cui all’allegato V, punto 5.5.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico.

Le modifiche di cui al terzo comma non possono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Dette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.

2.  L’ammissione alla formazione in ostetricia è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento di almeno dodici anni di istruzione scolastica generale o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l’ammissione a una scuola di ostetricia per il percorso I;

b) possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2, per il percorso II.

3.  La formazione in ostetricia dà la garanzia che il professionista in questione ha acquisito le conoscenze e le abilità seguenti:

a) conoscenza dettagliata delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica/o, in particolare delle scienze ostetriche, dell’ostetricia e della ginecologia;

b) conoscenza adeguata della deontologia della professione e della legislazione pertinente ai fini dell’esercizio della professione;

c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell’ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano e del proprio comportamento;

d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l’ostetrica/o è in grado in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l’assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell’intervento di un medico;

e) comprensione adeguata della formazione del personale sanitario ed esperienza della collaborazione con tale personale.

▼B

Articolo 41

Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica

▼M9

1.  I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;

b) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 600 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno 18 mesi, che possono anche essere espressi in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 3 000 ore, subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.

▼B

2.  L'attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

Articolo 42

Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto 5.5.2.

2.  Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all'accesso ed all'esercizio delle seguenti attività.

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;

c) prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

j) praticare le cure prescritte da un medico;

k) redigere i necessari rapporti scritti.

Articolo 43

Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche

1.  Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 41, paragrafo 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

▼M9

1 bis.  Per i titoli di formazione in ostetricia, gli Stati membri riconoscono automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all’epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilità I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell’assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell’ambito della possibilità II.

▼B

2.  Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40 ma, ai sensi dell'articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 41, paragrafo 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

▼M9 —————

▼M9

4.  Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica/o che:

a) sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche/i che hanno completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40; e

b) è sancita dal titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:

i) all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e al regolamento del ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

ii) all’articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039), e il regolamento del ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770),

allo scopo di verificare che le ostetriche/i interessate/i sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche/i in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all’allegato V, punto 5.5.2.

▼M1

Articolo 43 bis

Per quanto riguarda il titolo rumeno di ostetrica, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di titoli di ostetrica (asistent medical obstetrică-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, ogni Stato membro riconosce detti titoli come prova sufficiente ai fini dell'esercizio delle attività di ostetrica se corredati di un attestato il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attività di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

▼A1

Articolo 43 ter

I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1o luglio 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekološko-opstetrička primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica).

▼B



Sezione 7

Farmacista

Articolo 44

Formazione di farmacista

1.  L'ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

▼M9

2.  Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che può essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno:

a) quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università;

b) durante o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo.

Il programma di formazione a cui si fa riferimento nel presente paragrafo include almeno il programma di cui all’allegato V, punto 5.6.1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater riguardo alla modifica dell’elenco di cui all’allegato V, punto 5.6.1, al fine di adattarlo al progresso scientifico e tecnico, compresa l’evoluzione della prassi farmacologica.

Le modifiche di cui al secondo comma non devono comportare, per alcuno Stato membro, una qualsiasi modifica dei principi legislativi essenziali vigenti concernenti la struttura delle professioni per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso per le persone fisiche. Le suddette modifiche rispettano la responsabilità degli Stati membri in materia di organizzazione dei sistemi di istruzione nei termini di cui all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE.

▼B

3.  La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;

d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.

Articolo 45

Esercizio delle attività professionali di farmacista

1.  Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2.

▼M9

2.  Gli Stati membri assicurano che i titolari di un titolo di formazione in farmacia, rilasciato da un istituto universitario o da un istituto di livello riconosciuto come equivalente, che soddisfi i requisiti dell’articolo 44, siano autorizzati ad accedere ed esercitare almeno le attività sotto elencate, con l’eventuale riserva, laddove appropriata, di un’esperienza professionale complementare:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;

e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione di medicinali sicuri e di qualità negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e di consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto;

h) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;

i) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l’automedicazione;

j) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.

▼B

3.  Se, in uno Stato membro, l'accesso all'attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al requisito di un'esperienza professionale complementare, oltre al possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine che certifica che l'interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d'origine per un periodo di tempo equivalente.

4.  Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 non interviene per quanto concerne l'esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.

5.  Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l'apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all'allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell'articolo 23.



Sezione 8

Architetto

▼M9

Articolo 46

Formazione di architetto

1.  La formazione di un architetto prevede:

a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario; o

b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del paragrafo 4.

2.  L’architettura deve essere l’elemento principale della formazione di cui al paragrafo 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l’acquisizione delle seguenti conoscenze, abilità e competenze:

a) capacità di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell’uomo;

f) capacità di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;

j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei piani nella pianificazione generale.

3.  Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.

4.  Il tirocinio professionale di cui alla lettera b) del paragrafo 1 deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell’insegnamento di cui al paragrafo 2. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di una persona o di un organismo autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di origine. Detto tirocinio sotto supervisione può aver luogo in ogni paese. Il tirocinio professionale è valutato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.

Articolo 47

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfacente ai sensi dell’articolo 21 anche: la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 46, paragrafo 2, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di un professionista che lavori da sette anni o più nel settore dell’architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente all’esame finale di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b).

▼B

Articolo 48

Esercizio dell'attività professionale di architetto

1.  Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

2.  Soddisfano i requisiti per esercitare l'attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all'autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d'origine.

Articolo 49

Diritti acquisiti, specifici degli architetti

1.  Ogni Stato membro riconosce ►C2  i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, ◄ rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 46, attribuendo loro ai fini dell'accesso alle e dell'esercizio delle attività professionale di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

▼M9

1 bis.  Il paragrafo 1 si applica inoltre ai titoli di formazione di architetto di cui all’allegato V qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.

▼B

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio dei titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l'attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attività di architetto, alle seguenti date:

a) 1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

b) 1o gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

▼M8

b bis) 1° luglio 2013 per la Croazia;

▼B

c) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

▼M9

3.  Ai fini dell’accesso e dell’esercizio delle attività professionali di architetto, ogni Stato membro deve accordare ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati gli stessi effetti nel suo territorio: titolo di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all’articolo 46, paragrafo 2 e idonea all’accesso alle attività di cui all’articolo 48 in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall’autorità competente cui è iscritto l’architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.



CAPO III bis

Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni

Articolo 49 bis

Quadro comune di formazione

1.  Ai fini del presente articolo, per «quadro comune di formazione» si intende l’insieme di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l’esercizio di una determinata professione. Un quadro comune di formazione non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione a meno che uno Stato membro non decida altrimenti a norma della legislazione nazionale. Ai fini dell’accesso e dell’esercizio della professione nello Stato membro che la disciplina, uno Stato membro deve accordare alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti sul suo territorio riconosciuti ai titoli di formazione da esso stesso rilasciati, a condizione che il predetto quadro sia conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2.  Un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:

a) consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

b) la professione cui si applica il quadro comune di formazione è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;

c) l’insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze richieste nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; è irrilevante che le conoscenze, le abilità e le competenze siano state acquisite nell’ambito di un corso di formazione generale presso un’università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell’ambito di un corso di formazione professionale;

d) il quadro comune di formazione è basato sui livelli dell’EQF, come definito nell’allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente ( 27 );

e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è soggetta al riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III;

f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

g) il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell’ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

3.  I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo al quadro di formazione comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per stabilire un quadro di formazione comune per determinate professioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.  Uno Stato membro è esentato dall’obbligo di introdurre un quadro di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall’obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) nel proprio territorio non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione;

b) l’introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull’organizzazione del suo sistema di istruzione e formazione professionale;

c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel proprio territorio, con gravi rischi per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o della protezione dell’ambiente.

6.  Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a) le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune; o

b) ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l’elenco delle qualifiche e dei titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune adottato a norma del paragrafo 4.

7.  Il presente articolo si applica alle specializzazioni di una professione, purché esse riguardino attività professionali il cui accesso ed esercizio è regolamentato negli Stati membri, ove la professione sia già soggetta a riconoscimento automatico ai sensi del capo III del titolo III, ma non la specializzazione di cui trattasi.

Articolo 49 ter

Prove di formazione comuni

1.  Ai fini del presente articolo, per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro.

2.  Ogni prova di formazione comune deve rispettare le seguenti condizioni:

a) consentire la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;

b) la professione alla quale si applica la prova di formazione comune è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;

c) la prova di formazione comune è stata preparata seguendo una procedura trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;

d) la prova di formazione comune permette ai cittadini di altri Stati membri di partecipare alla prova stessa e alla sua organizzazione pratica in altri Stati membri, senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.

3.  I rappresentanti delle organizzazioni professionali rappresentative a livello dell’Unione, così come le organizzazioni professionali a livello nazionale o le autorità competenti di almeno un terzo degli Stati membri possono presentare alla Commissione suggerimenti riguardo alla prova professionale comune conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 quater per fissare i contenuti di una prova professionale comune e le condizioni richieste per prendervi parte e superarla.

5.  Uno Stato membro è esentato dall’obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al paragrafo 4 nel proprio territorio e dall’obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la professione in questione non è regolamentata nel suo territorio;

b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel proprio territorio;

c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l’accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.

6.  Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 4, uno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a) la capacità disponibile per organizzare dette prove; o

b) ogni ricorso alla deroga di cui al paragrafo 5, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale paragrafo siano state soddisfatte. Entro tre mesi la Commissione può richiedere ulteriori chiarimenti se ritiene che lo Stato membro abbia fornito alcuna o insufficiente giustificazione relativamente a una di queste condizioni che devono essere soddisfatte. Lo Stato membro trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.

La Commissione può adottare un atto di esecuzione con l’elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni a norma del paragrafo 4, la frequenza nel corso dell’anno e altri dettagli necessari all’organizzazione di prove di formazione comuni negli Stati membri.

▼B



CAPO IV

Disposizioni comuni in materia di stabilimento

Articolo 50

Documentazione e formalità

1.  Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all'allegato VII.

I documenti di cui all'allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.

2.  In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell'autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.

3.  In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia stato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l'autorità competente dello Stato membro di origine:

a) se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;

b) se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e

c) se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.

▼M9

3 bis.  In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può chiedere alle autorità competenti di uno Stato membro conferma del fatto che il richiedente non è oggetto di sospensione o di divieto a esercitare detta professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all’esercizio di una delle sue attività professionali.

3 ter.  Lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi del presente articolo ha luogo attraverso l’IMI.

▼B

4.  Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 51

Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

1.  L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

2.  La procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

3.  La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

Articolo 52

Uso del titolo professionale

1.  Se uno Stato membro ospitante regolamenta l'uso del titolo professionale relativo a un'attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l'eventuale abbreviazione.

2.  Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un'associazione o organizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l'associazione o l'organizzazione subordina l'acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali,

▼M9

3.  Uno Stato membro non può riservare l’impiego di un titolo professionale ai possessori di specifiche qualifiche professionali se non ha notificato l’associazione o l’organizzazione alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell’articolo 3, paragrafo 2.

▼B



TITOLO IV

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

▼M9

Articolo 53

Conoscenza delle lingue

1.  I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

2.  Uno Stato membro assicura che controlli effettuati da un’autorità competente o sotto la sua supervisione per controllare il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest’ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell’Unione.

3.  I controlli svolti a norma del paragrafo 2 possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere.

I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell’articolo 4 quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale, a seconda dei casi.

4.  Il controllo linguistico è proporzionato all’attività da eseguire. Il professionista interessato può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali controlli.

▼B

Articolo 54

Uso del titolo di studio

Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell'istituto o della giuria che l'ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d'origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest'ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d'origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

Articolo 55

Affiliazione a un regime assicurativo

Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d'esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest'obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.

▼M9

Articolo 55 bis

Riconoscimento del tirocinio professionale

1.  Se l’accesso a una professione regolamentata nello Stato membro di origine è subordinata al compimento di un tirocinio professionale, l’autorità competente dello Stato membro di origine, al momento di prendere in esame una richiesta di autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, riconosce i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida pubblicate di cui al paragrafo 2, e tiene conto dei tirocini professionali svolti in un paese terzo. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare nella legislazione nazionale un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che può essere svolta all’estero.

2.  Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l’accesso alla professione in questione. Le autorità competenti pubblicano le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.



▼M9

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CITTADINI CON RIGUARDO ALL’ATTUAZIONE

▼B

Articolo 56

Autorità competenti

1.  Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2.   ►M9  Le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. ◄

Lo Stato membro d'origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono.

▼M9

2 bis.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti devono utilizzare il sistema IMI.

▼B

3.  Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

▼M9

4.  Ogni Stato membro designa un coordinatore per le attività delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

a) promuovere l’applicazione uniforme della presente direttiva;

b) riunire ogni utile informazione per l’applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri;

c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comuni;

d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale negli Stati membri;

e) scambiare informazioni e migliori prassi sull’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 14.

Ai fini dello svolgimento del compito di cui alla lettera b) del presente paragrafo, i coordinatori possono sollecitare l’aiuto dei centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter.

▼M9

Articolo 56 bis

Meccanismo di allerta

1.  Le autorità competenti di uno Stato membro informano le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri circa un professionista al quale le autorità o le autorità giudiziarie nazionali abbiano limitato o vietato, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio di detto Stato membro delle seguenti attività professionali:

a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;

b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all’allegato V, punto 5.1.3;

c) infermiere responsabile dell’assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.2;

e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.3;

f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.4.2;

g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.5.2;

h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2;

i) possessori dei certificati di cui all’allegato VII, punto 2, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 o 44, ma che è iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all’allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;

j) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 29, 33, 33 bis, 37, 43 e 43 bis;

k) altri professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro;

l) professionisti che esercitano attività relative all’istruzione dei minori, tra cui l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, ove il professionista eserciti una professione regolamentata in detto Stato membro.

2.  Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante un’allerta con il sistema IMI entro un termine di tre giorni dalla data di adozione della decisione che limita o vieta l’esercizio totale o parziale dell’attività professionale al professionista in oggetto. Tali informazioni riguardano:

a) l’identità del professionista;

b) la professione in questione;

c) le informazioni circa l’autorità o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;

d) l’ambito di applicazione della limitazione o del divieto; nonché

e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.

3.  Le autorità competenti di uno Stato membro interessato informano, entro al massimo tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale, le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un’allerta con il sistema IMI, circa l’identità dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi della presente direttiva e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.

4.  Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione deve avvenire nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001.

5.  Le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro che fornisce l’informazione di cui al paragrafo 1 è altresì tenuta a fornire la data di scadenza, così come ogni successiva modifica a tale data.

6.  Gli Stati membri fanno in modo che i professionisti nei confronti dei quali un messaggio di allerta è inviato ad altri Stati membri siano informati per iscritto, contemporaneamente all’invio, di detta procedura di allerta e possano presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e abbiano accesso a mezzi di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate inviate ad altri Stati membri, e in tali casi occorre indicare che contro la decisione sull’allerta il professionista ha intentato un ricorso.

7.  I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all’interno dell’IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.

8.  La Commissione adotta atti di esecuzione per l’applicazione del sistema di allerta. Tali atti di esecuzione includono disposizioni sulle autorità legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle allerte, e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

▼M9

Articolo 57

Accesso centralizzato online alle informazioni

1.  Gli Stati membri devono garantire che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso i punti di contatto unici, di cui all’articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( 28 ), e regolarmente aggiornate:

a) elenco di tutte le professioni regolamentate nello Stato membro, che rechi gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all’articolo 57 ter;

b) elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, il funzionamento di detta tessera, compresi tutti i diritti a carico dei professionisti, e le autorità competenti per il rilascio;

c) elenco di tutte le professioni per le quali lo Stato membro applica l’articolo 7, paragrafo 4, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;

d) elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii);

e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 50, 51 e 53 per le professioni regolamentate nello Stato membro, compresi i diritti che i cittadini devono corrispondere e i documenti che devono presentare alle autorità competenti;

f) modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi della presente direttiva.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate.

3.  Gli Stati membri verificano che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta ai punti di contatto unici si risponda quanto prima possibile.

4.  Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento intese a incoraggiare i punti di contatto unici a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Ciò non ha ripercussioni a livello di legislazione degli Stati membri sulle lingue utilizzate nel rispettivo territorio.

5.  Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 4.

▼M9

Articolo 57 bis

Procedure per via elettronica

1.  Gli Stati membri assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità relative alle materie disciplinate dalla presente direttiva possano essere espletate, con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente. Ciò non impedisce alle autorità competenti degli Stati membri di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.

2.  Il paragrafo 1 non si applica allo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale.

3.  Nei casi in cui è giustificata la richiesta da parte degli Stati membri di utilizzare le firme elettroniche avanzate, come indicato all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente un quadro comunitario per le firme elettroniche ( 29 ), per l’espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti ad accettare firme elettroniche conformi alla decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante i punti di contatto unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno ( 30 ) e a prevedere strumenti tecnici per l’elaborazione dei documenti con le firme elettroniche avanzate in formati definiti nella decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno ( 31 ).

4.  Tutte le procedure sono eseguite a norma dell’articolo 8 della direttiva 2006/123/CE relativa ai punti di contatto unici. I limiti temporali procedurali di cui all’articolo 7, paragrafo 4 e all’articolo 51 della presente direttiva iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta o un documento mancante presso un punto di contatto unico o direttamente alla pertinente autorità competente. Qualsiasi richiesta di copie autenticate di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.

Articolo 57 ter

Centri di assistenza

1.  Ciascuno Stato membro designa, al più tardi il 18 gennaio 2016, un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini, nonché ai centri di assistenza degli altri Stati membri l’assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dalla presente direttiva, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l’esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.

2.  I centri di assistenza degli Stati membri ospitanti sono tenuti ad assistere i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla presente direttiva, eventualmente in collaborazione con il centro di assistenza dello Stato membro d’origine nonché con le autorità competenti e i punti di contatto unici nello Stato membro ospitante.

3.  Tutte le autorità competenti dello Stato membro d’origine o ospitante devono prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d’origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

4.  Su richiesta della Commissione i centri di assistenza informano quest’ultima sull’esito delle domande che essa sta trattando, entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Articolo 57 quater

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 21 bis, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, secondo comma, all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 35, paragrafi 4 e 5, all’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 49 bis, paragrafo 4 e all’articolo 49 ter, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 20, all’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, all’articolo 21 bis, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 5, all’articolo 26, secondo comma, all’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 35, paragrafi 4 e 5, all’articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 49 bis, paragrafo 4 e all’articolo 49 ter, paragrafo 4, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, dell’articolo 20, dell’articolo 21, paragrafo 6, secondo comma, dell’articolo 21 bis, paragrafo 4, dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’articolo 26, secondo comma, dell’articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 35, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 38, paragrafo 1, terzo comma, dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 49 bis, paragrafo 4 e dell’articolo 49 ter, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M9

Articolo 58

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 59

Trasparenza

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione un elenco delle professioni regolamentate specificando le attività contemplate da ogni professione, e un elenco delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, e di formazione con una struttura particolare, di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), nel loro territorio entro il 18 gennaio 2016. Le eventuali modifiche apportate a tali elenchi sono notificate senza indebito indugio alla Commissione. La Commissione sviluppa e tiene aggiornata una banca dati accessibile al pubblico delle professioni regolamentate, ivi compresa una descrizione generale delle attività che rientrano in ciascuna professione.

2.  Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle professioni per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione specifica per l’inserimento in tale elenco di ciascuna di queste professioni.

3.  Gli Stati membri valutano se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l’accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l’impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, indicati all’articolo come «requisiti», sono compatibili con i seguenti principi:

a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;

b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

4.  Il paragrafo 1 si applica inoltre alle professioni regolamentate in uno Stato membro da un’associazione o un’organizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e agli eventuali requisiti in materia di adesione a tali organizzazioni o associazioni.

5.  Entro il 18 gennaio 2016, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sui requisiti che intendono mantenere e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al disposto del paragrafo 3. Gli Stati membri trasmettono informazioni sui requisiti successivamente introdotti e sui motivi per ritenere detti requisiti conformi al paragrafo 3 entro sei mesi dall’adozione della misura.

6.  Entro il 18 gennaio 2016 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri presentano una relazione concernente i requisiti che sono stati eliminati o resi meno rigidi.

7.  La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 6 agli altri Stati membri e questi presentano le loro osservazioni entro un termine di sei mesi. Durante questo periodo di sei mesi, la Commissione consulta le parti interessate, compresi i professionisti interessati.

8.  La Commissione presenta una relazione di sintesi, basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri, al gruppo di coordinatori istituito con la decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali ( 32 ), che può formulare osservazioni in merito a detta relazione.

9.  Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, la Commissione presenta, entro il 18 gennaio 2017, le proprie conclusioni definitive al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnate da proposte di nuove iniziative.

▼B



TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 60

Relazioni

1.  A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

▼M9

A partire dal 18 gennaio 2016 la rilevazione statistica delle decisioni prese di cui al primo comma deve contenere informazioni dettagliate sul numero e la tipologia delle decisioni adottate conformemente alla presente direttiva, comprese le tipologie di decisioni in materia di accesso parziale avviate dalle autorità competenti a norma dell’articolo 4 septies, e una descrizione dei principali problemi derivanti dall’applicazione della presente direttiva.

▼M9

2.  Entro il 18 gennaio 2019, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’attuazione della presente direttiva.

La prima relazione verte in particolare sui nuovi elementi introdotti nella presente direttiva e prenderà in considerazione in particolare i seguenti temi:

a) il funzionamento della tessera professionale europea;

b) la modernizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze per le professioni di cui al capo III del titolo III, tra cui l’elenco delle competenze di cui all’articolo 31, paragrafo 7;

c) il funzionamento dei quadri comuni di formazione e delle prove di formazione comuni;

d) i risultati dello speciale programma di rivalorizzazione previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rumene per i titolari di titolo di formazione di cui all’articolo 33 bis, nonché per i titolari di un titolo di formazione di livello post-secondario, al fine di valutare la necessità di rivedere le attuali disposizioni che disciplinano il regime dei diritti acquisiti applicabili al titolo di formazione rumeno d’infermiere responsabile dell’assistenza generale.

Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione.

▼B

Articolo 61

Clausola di deroga

Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

▼M9

Eventualmente la Commissione adotta un atto di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all’applicazione della norma in questione.

▼B

Articolo 62

Abrogazione

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.

Articolo 63

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 64

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 65

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

IRLANDA ( 33 )

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland ( 34 )

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (34) 

3. The Association of Certified Accountants (34) 

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society

▼M9 —————

▼B




ALLEGATO IV

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 18 e 19

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE

1   Direttiva 64/427/CEE



Classe

23

Industria tessile

232

Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero

233

Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero

234

Trasformazione di fibre tessili con sistema serico

235

Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa

236

Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami

237

Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze

238

Finissaggio dei tessili

239

Altre industrie tessili

Classe

24

Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa

241

Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno)

242

Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione

243

Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce)

244

Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento

244

Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo

Classe

25

Industrie del legno e del sughero (esclusa l'industria del mobile in legno)

251

Taglio e preparazione industriale del legno

252

Fabbricazione di articoli semifiniti in legno

253

Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie)

254

Fabbricazione di imballaggi in legno

255

Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi)

259

Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli

Classe

26

260 Industrie del mobile in legno

Classe

27

Industrie della carta e della sua trasformazione

271

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone

272

Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta

Classe

28

280 Stampa, edizioni e industrie collegate

Classe

29

Industria del cuoio e delle pelli

291

Concia del cuoio e delle pelli

292

Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle

Ex classe

30

Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

301

Trasformazione della gomma e dell'amianto

302

Trasformazione delle materie plastiche

303

Produzione di fibre artificiali e sintetiche

Ex classe

31

Industria chimica

311

Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi

312

Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all'industria e all'agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312)

313

Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all'ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)]

Classe

32

320 Lavorazione del petrolio

Classe

33

Industria dei prodotti minerali non metallici

331

Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio

332

Industria del vetro

333

Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari

334

Fabbricazione di cemento, calce e gesso

335

Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso

339

Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici

Classe

34

Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi

341

Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate)

342

Fabbricazione di tubi d'acciaio

343

Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo

344

Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi

345

Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi

Classe

35

Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto)

351

Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi

352

Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli

353

Costruzioni metalliche

354

Costruzione di caldaie e serbatoi

355

Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso)

359

Attività ausiliarie delle industrie meccaniche

Classe

36

Costruzione di macchine non elettriche

361

Costruzione di macchine e trattori agricoli

362

Costruzione di macchine per ufficio

363

Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine

364

Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire

365

Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini

366

Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l'edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto

367

Fabbricazione di organi di trasmissione

368

Costruzione di altri macchinari specifici

369

Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici

Classe

37

Costruzione di macchine e materiale elettrico

371

Fabbricazione di fili e cavi elettrici

372

Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti

373

Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l'industria

374

Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali

375

Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici

376

Costruzione di apparecchi elettrodomestici

377

Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione

378

Produzione di pile ed accumulatori

379

Riparazione, montaggio, lavori d'installazione (di macchine elettriche)

Ex Classe

38

Costruzione di materiale da trasporto

383

Costruzione di automezzi e loro parti staccate

384

Riparazione di automezzi, cicli, motocicli

385

Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate

389

Costruzione di materiale da trasporto n.c.a.

Classe

39

Industrie manifatturiere diverse

391

Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo

392

Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse)

393

Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche

394

Fabbricazione e riparazione di orologi

395

Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose

396

Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali

397

Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi

399

Industrie manifatturiere diverse

Classe

40

Edilizia e genio civile

400

Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione

401

Costruzione di immobili (d'abitazione ed altri)

402

Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.

403

Installazioni varie per l'edilizia

404

Finitura dei locali

2   Direttiva 68/366/CEE



Classe

20A

200 Industrie dei grassi vegetali e animali

20B

Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande)

201

Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne

202

Industria casearia

203

Preparazione di conserve di frutta e di legumi

204

Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare

205

Lavorazione delle granaglie

206

Panetteria, pasticceria, biscottificio

207

Produzione e raffinazione dello zucchero

208

Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati

209

Fabbricazione di prodotti alimentari diversi

Classe

21

Fabbricazione di bevande

211

Industria dell'alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche

212

Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto)

213

Produzione di birra e malto

214

Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate

Ex 30

Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei

304

Industria dei prodotti amilacei

3   Direttiva 82/489/CEE



Ex 855

Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti)

Lista II

Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE

1   Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all'articolo 5, paragrafo 1)



Ex 04

Pesca

043

Pesca nelle acque interne

Ex 38

Costruzione di materiale da trasporto

381

Costruzione navale e riparazione di navi

382

Costruzione di materiale ferroviario

386

Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale)

Ex 71

Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi:

ex 711

Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze

ex 712

Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori

ex 713

Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi)

ex 714

Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram)

ex 716

Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche)

73

Comunicazioni: poste e telecomunicazioni

Ex 85

Servizi personali

854

Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria

ex 856

Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l'attività di fotoreporter

ex 859

Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali

2   Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l'attività è considerata industriale o artigianale)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

 da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

 su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

3   Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

 nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],

 nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

 

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

 nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,

 nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.).

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)]

Lista III

Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE

1   Direttiva 64/222/CEE

1. Attività non salariate del commercio all'ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).

2. Attività professionali dell'intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

3. Attività professionali dell'intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

4. Attività professionali dell'intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

5. Attività professionali dell'intermediario che effettua per conto di terzi vendite all'asta all'ingrosso.

6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

2   Direttiva 68/364/CEE

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

Attività escluse :



012

Locazione di macchine agricole

640

Affari immobiliari, locazione

713

Locazione di automobili, di vetture e di cavalli

718

Locazione di carrozze e vagoni ferroviari

839

Locazione di macchine per ditte commerciali

841

Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film

842

Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali

843

Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta

853

Locazione di camere ammobiliate

854

Locazione di biancheria

859

Locazione di indumenti

3   Direttiva 68/368/CEE

Ex classe 85 ISIC



1.

Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852).

2.

Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853).

4   Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)



Ex 62

Banche e altri istituti finanziari

Ex 620

Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni

Ex 71

Trasporti

Ex 713

Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli

Ex 719

Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi

Ex 82

Servizi forniti alla collettività

827

Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici

Ex 84

Servizi ricreativi

843

Servizi ricreativi non classificati altrove:

— attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo,

— attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.),

— attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.).

Ex 85

Servizi personali

Ex 851

Servizi domestici

Ex 855

Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere

Ex 859

Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente:

— disinfezione e lotta contro gli animali nocivi,

— locazione di vestiti e guardaroba,

— agenzie matrimoniali e servizi analoghi,

— attività a carattere divinatorio e congetturale,

— servizi igienici ed attività connesse,

— pompe funebri e manutenzione dei cimiteri,

— guide accompagnatrici ed interpreti turistici.

5   Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

 da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

 su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

6   Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all'ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7   Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività di cui all'articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

Tali attività consistono in particolare:

 nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,

 nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi,

 nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,

 nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.,

 nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuta in deposito,

 nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,

 nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,

 nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.




ALLEGATO V

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

V.1.   MEDICI

5.1.1.   Titoli di formazione medica di base



Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

België/Belgique/ Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

— Les universités/De universiteiten

— Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20 dicembre 1976

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «магистър» по «Медицина» и професионална квалификация «Магистър-лекар»

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)

 

1o gennaio 2007

▼B

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

— Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

1o maggio 2004

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

— Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

— Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20 dicembre 1976

Deutschland

— Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

— Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

 

20 dicembre 1976

Eesti

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

1o maggio 2004

Ελλάς

Πτυχίo Iατρικής

— Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

— Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

 

1o gennaio 1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una Universidad

 

1o gennaio 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

20 dicembre 1976

▼M8

Hrvatska

Diploma «doktor medicine/doktorica medicine»

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1° luglio 2013

▼B

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 dicembre 1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20 dicembre 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

 

1o maggio 2004

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1o maggio 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

1o maggio 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20 dicembre 1976

Magyarország

Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

1o maggio 2004

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija

Universita’ ta' Malta

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

1o maggio 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20 dicembre 1976

Österreich

1.  Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.  Medizinische Fakultät einer Universität

 

1o gennaio 1994

2.  Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

2.  Österreichische Ärztekammer

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza»

1.  Akademia Medyczna

2.  Uniwersytet Medyczny

3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy

1o maggio 2004

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

1o gennaio 1986

▼M1

România

Diplomă de licență de doctor medic

Universități

 

1o gennaio 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine»

Univerza

 

1o maggio 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)

Vysoká škola

 

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Kuopion yliopisto

— Oulun yliopisto

— Tampereen yliopisto

— Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

1o gennaio 1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

1o gennaio 1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 dicembre 1976

5.1.2.   Titoli di formazione di medico specializzato



Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

België/Belgique/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 dicembre 1976

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия

1o gennaio 2007

▼B

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1o maggio 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 dicembre 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 dicembre 1976

Eesti

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1o maggio 2004

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.  Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1o gennaio 1981

2.  Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1o gennaio 1986

France

1.  Certificat d'études spéciales de médecine

1.  Universités

20 dicembre 1976

2.  Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.  Conseil de l'Ordre des médecins

3.  Certificat d'études spéciales de médecine

3.  Universités

4.  Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.  Universités

▼M8

Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1° luglio 2013

▼B

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 dicembre 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 dicembre 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1o maggio 2004

Latvija

«Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1o maggio 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1o maggio 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 dicembre 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1o maggio 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1o maggio 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

— Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

— Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 dicembre 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1o gennaio 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1o maggio 2004

Portugal

1.  Grau de assistente

1.  Ministério da Saúde

1o gennaio 1986

2.  Titulo de especialista

2.  Ordem dos Médicos

▼M1

România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătății Publici

1o gennaio 2007

▼B

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.  Ministrstvo za zdravje

1o maggio 2004

2.  Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.  Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1o gennaio 1994

2.  Kuopion yliopisto

3.  Oulun yliopisto

4.  Tampereen yliopisto

5.  Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1o gennaio 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 dicembre 1976

▼M1

5.1.3.   Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche



Paese

Anestesia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Chirurgia generale

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

България

Анестезиология и интензивно лечение

Хирургия

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

▼M8

Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija

▼M1

Ireland

Anaesthesia

Cirugía general

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

România

Anestezie și terapie intensivă

Chirurgie generală

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery



Paese

Neurochirurgia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Ostetricia e ginecologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

България

Неврохирургия

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

▼M8

Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija

▼M1

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

România

Neurochirurgie

Obstetrică-ginecologie

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology



Paese

Medicina interna

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Oftalmologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

България

Вътрешни болести

Очни болести

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

▼M8

Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija

▼M1

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

România

Medicină internă

Oftalmologie

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicine

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology



Paese

Otorinolaringoiatria

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Pediatria

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

България

Ушно-носно-гърлени болести

Детски болести

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder — und Jugendheilkunde

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

PediatrÍa y sus áreas especÍfIcas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

▼M8

Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija

▼M1

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder — und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

România

Otorinolaringologie

Pediatrie

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics



Paese

Malattie dell'apparato respiratorio

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Urologia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

Urologie

България

Пневмология и фтизиатрия

Урология

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

▼M8

Hrvatska

Pulmologija

Urologija

▼M1

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

România

Pneumologie

Urologie

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology



Paese

Ortopedia

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Anatomia patologica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

България

Ортопедия и травматология

Обща и клинична патология

Česká republika

Ortopedie

Patologická anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

▼M8

Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija

▼M1

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

România

Ortopedie și traumatologie

Anatomie patologică

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology



Paese

Neurologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Psichiatria

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

България

Нервни болести

Психиатрия

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

▼M8

Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija

▼M1

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

România

Neurologie

Psihiatrie

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry



Paese

Radiodiagnostica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Radioterapia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

България

Образна диагностика

Лъчелечение

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

▼M8

Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija

▼M1

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie — Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

România

Radiologie-imagistică medicală

Radioterapie

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology



Paese

Chirurgia plastica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Biologia clinica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

България

Пластично-възстановителна хирургия

Клинична лаборатория

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

▼M8

Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

 

▼M1

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Patologia clínica

România

Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

Medicină de laborator

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

►C4  United Kingdom ◄

►C4  Plastic surgery ◄

 



Paese

Microbiologia — batteriologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Biochimica clinica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Микробиология

Биохимия

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

1.  Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.  Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

 

 

▼M8

Hrvatska

Klinička mikrobiologija

 

▼M1

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology



Paese

Immunologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Chirurgia toracica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

България

Клинична имунология Имунология

Гръдна хирургия Кардиохирургия

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

España

Inmunología

Cirugía torácica

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

▼M8

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

 

▼M1

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Thoracic surgery

Italia

 

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Lietuva

 

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotorácica

România

 

Chirurgie toracică

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery

(1)   1o gennaio 1983

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.



Paese

Chirurgia pediatrica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Chirurgia vascolare

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (1)

България

Детска хирургия

Съдова хирургия

Česká republika

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

Αγγειoχειρoυργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

▼M8

Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija

▼M1

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Cirurgia vascular

România

Chirurgie pediatrică

Chirurgie vasculară

Slovenija

 

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

(1)   1o gennaio 1983

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.



Paese

Cardiologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Gastroenterologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

България

Кардиология

Гастроентерология

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

Γαστρεvτερoλoγία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Pathologie cardio-vasculaire

Gastro-entérologie et hépatologie

▼M8

Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija

▼M1

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

România

Cardiologie

Gastroenterologie

Slovenija

 

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterology



Paese

Reumatologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Ematologia generale

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

България

Ревматология

Трансфузионна хематология

Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Reumatologi

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

Αιματoλoγία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

 

▼M8

Hrvatska

Reumatologija

Hematologija

▼M1

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Haematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

România

Reumatologie

Hematologie

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology



Paese

Endocrinologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Fisioterapia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

България

Ендокринология и болести на обмяната

Физикална и рехабилитационна медицина

Česká republika

Endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Εvδoκριvoλoγία

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

▼M8

Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

▼M1

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizioterápia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

 

Physikalische Medizin

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

România

Endocrinologie

Recuperare, medicină fizică și balneologie

Slovenija

 

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 



Paese

Neuropsichiatria

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Dermatologia e venerologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie (1)

Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

България

 

Кожни и венерически болести

Česká republika

 

Dermatovenerologie

Danmark

 

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut — und Geschlechtskrankheiten

Eesti

 

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España

 

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Neuropsychiatrie (2)

Dermatologie et vénéréologie

▼M8

Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija

▼M1

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (3)

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

 

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

 

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (4)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

 

Bőrgyógyászat

Malta

 

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw — en zielsziekten (5)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

 

Dermatologia i wenerologia

Portugal

 

Dermatovenereologia

România

 

Dermatovenerologie

Slovenija

 

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

 

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

 

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

 

 

(1)   1o agosto 1987 salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data.

(2)   31 dicembre 1971

(3)   31 ottobre 1999

(4)   I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

(5)   9 luglio 2007

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.



Paese

Radiologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Psichiatria infantile

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie

България

Радиобиология

Детска психиатрия

Česká republika

 

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

 

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

Παιδoψυχιατρική

España

Electroradiología

 

France

Electro-radiologie (1)

Pédo-psychiatrie

▼M8

Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija

▼M1

Ireland

Radiology

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia (2)

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

 

Παιδοψυχιατρική

Latvija

 

Bērnu psihiatrija

Lietuva

 

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (3)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Malta

 

 

Nederland

Radiologie (4)

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Radiologia

Pedopsiquiatria

România

 

Psihiatrie pediatrică

Slovenija

 

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

 

Detská psychiatria

Suomi/Finland

 

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

 

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

 

Child and adolescent psychiatry

(1)   3 dicembre 1971

(2)   31 ottobre 1993

(3)   I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

(4)   8 luglio 1984

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.



Paese

Geriatria

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Malattie renali

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Гериатрична медицина

Нефрология

Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

 

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

 

Nefroloogia

Ελλάς

 

Νεφρoλoγία

España

Geriatría

Nefrología

France

 

Néphrologie

▼M8

Hrvatska

 

Nefrologija

▼M1

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

 

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

Nefrologia

Portugal

 

Nefrologia

România

Geriatrie și gerontologie

Nefrologie

Slovenija

 

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatrics

Renal medicine



Paese

Malattie infettive

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Igiene e medicina preventiva

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Инфекциозни болести

Социална медицина и здравен мениджмънт

комунална хигиена

Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland

 

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

Κοινωνική Ιατρική

España

 

Medicina preventiva y salud pública

France

 

Santé publique et médecine sociale

▼M8

Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina

▼M1

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Nederland

 

Maatschappij en gezondheid

Österreich

 

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Infecciologia

Saúde pública

România

Boli infecțioase

Sănătate publică și management

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine



Paese

Farmacologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Medicina del lavoro

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

Трудова медицина

Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

 

Iατρική thς Εργασίας

España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo

France

 

Médecine du travail

▼M8

Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa

▼M1

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Κύπρος

 

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

 

Arodslimības

Lietuva

 

Darbo medicina

Luxembourg

 

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

 

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal

 

Medicina do trabalho

România

Farmacologie clinică

Medicina muncii

Slovenija

 

Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine



Paese

Allergologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Medicina nucleare

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

България

Клинична алергология

Нуклеарна медицина

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

 

Nuklearmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

Πυρηvική Iατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France

 

Médecine nucléaire

▼M8

Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina

▼M1

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

Médecine nucléaire

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

 

Mediċina Nukleari

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Österreich

 

Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

România

Alergologie și imunologie clinică

Medicină nucleară

Slovenija

 

Nuklearna medicina

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin

United Kingdom

 

Nuclear medicine



Paese

Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

България

Лицево-челюстна хирургия

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

▼M8

Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija

▼M1

Ireland

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

 

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta

 

Nederland

 

Österreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

România

 

Slovenija

Maxilofacialna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 



Paese

Ematologia biologica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

България

Клинична хематология

Česká republika

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi (1)

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

 

France

Hématologie

▼M8

Hrvatska

 

▼M1

Ireland

 

Italia

 

Κύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

Hematologia clinica

România

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 

(1)   1o gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l'hanno conclusa prima della fine del 1988.

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.



Paese

Stomatologia

Durata minima della specializzazione: 3 anni

Dermatologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

▼M8

Hrvatska

 

 

▼M1

Ireland

 

Dermatology

Italia

Odontostomatologia (1)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

Dermatoloġija

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Dermatology

(1)   31 dicembre 1994.

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.



Paese

Venereologia

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Medicina tropicale

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

▼M8

Hrvatska

 

 

▼M1

Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

 

Medicina tropicale

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

Trópusi betegségek

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

 

Medycyna transportu

Portugal

 

Medicina tropical

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

Tropická medicína

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicine



Paese

Chirurgia dell'apparato digerente

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Medicina infortunistica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (1)

 

България

 

Спешна медицина

Česká republika

 

Traumatologie

Urgentní medicína

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

▼M8

Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina

▼M1

Ireland

 

Emergency medicine

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

Traumatológia

Malta

 

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

Medycyna ratunkowa

Portugal

 

 

România

 

Medicină de urgență

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Accident and emergency medicine

(1)   1o gennaio 1983.

Date d'abrogazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3.



Paese

Neurofisiologia clinica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) (1)

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/Belgien

 

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiologia clínica

 

France

 

 

▼M8

Hrvatska

 

 

▼M1

Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

 

 

Κύπρος

 

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

 

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

(1)   La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34).

▼M6



Stato

Oncologia medica

Durata minima della specializzazione: 5 anni

Genetica medica

Durata minima della specializzazione: 4 anni

Denominazione

Denominazione

Belgique/België/ Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

▼M8

Hrvatska

 

 

▼M6

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija – ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics

▼B

5.1.4.   Titoli di formazione di medico generico



Paese

Titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 dicembre 1994

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1o gennaio 2007

▼B

Česká republika

Diplom o specializaci «všeobecné lékařství»

Všeobecný lékař

1o maggio 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin

Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31 dicembre 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31 dicembre 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1o maggio 2004

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31 dicembre 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 dicembre 1994

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 dicembre 1994

▼M8

Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1° luglio 2013

▼B

Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 dicembre 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 dicembre 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1o maggio 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1o maggio 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1o maggio 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 dicembre 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1o maggio 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1o maggio 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

Huisarts

31 dicembre 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 dicembre 1994

Polska

Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1o maggio 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 dicembre 1994

▼M1

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1o gennaio 2007

▼B

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1o maggio 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo»

Všeobecný lekár

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 dicembre 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 dicembre 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 dicembre 1994

V.2.   INFERMIERE RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA GENERALE

5.2.1.   Programma di studio per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a. Assistenza infermieristica:

 Orientamento ed etica professionali

 Principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica

 Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:

 

 medicina generale e specializzazioni mediche

 chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

 puericultura e pediatria

 igiene assistenza alla madre e al neonato

 igiene mentale e psichiatria

 assistenza alle persone anziane e geriatria

b. Materie fondamentali:

 Anatomia e fisiologia

 Patologia

 Batteriologia, virologia e parassitologia

 Biofisica, biochimica e radiologia

 Dietetica

 Igiene:

 

 Profilassi

 educazione sanitaria

 Farmacologia

c. Scienze sociali:

 Sociologia

 Psicologia

 Principi di amministrazione

 Principi di insegnamento

 Legislazioni sociale e sanitaria

 Aspetti giuridici della professione

B. Insegnamento clinico

 Assistenza infermieristica in materia di:

 

 medicina generale e specializzazioni mediche

 chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

 puericultura e pediatria

 igiene assistenza alla madre e al neonato

 igiene mentale e psichiatria

 assistenza alle persone anziane e geriatria

 assistenza a domicilio

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

5.2.2.   Titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale



Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

België/Belgique/Belgien

— Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

— Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

— Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin

— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

— De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

— Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)

— Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

29 giugno 1979

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Бакалавър» с професионална квалификация «Медицинска сестра»

Университет

Медицинска сестра

1o gennaio 2007

▼B

Česká republika

—  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) accompagnato dal certificato seguente: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

1.  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

1.  Všeobecná sestra

1o maggio 2004

—  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) accompagnato dal certificato seguente: Vysvědčení o absolutoriu

2.  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

2.  Všeobecný ošetřovatel

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

Sygeplejerske

29 giugno 1979

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger

29 giugno 1979

Eesti

Diplom õe erialal

1.  Tallinna Meditsiinikool

2.  Tartu Meditsiinikool

3.  Kohtla-Järve Meditsiinikool

õde

1o maggio 2004

Ελλάς

1.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

1.  Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

1o gennaio 1981

2.  Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.  Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3.  Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

4.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

4.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5.  Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6.  Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

6.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

España

Título de Diplomado universitario en Enfermería

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una universidad

Enfermero/a diplomado/a

1o gennaio 1986

France

— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

— Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

Infirmer(ère)

29 giugno 1979

▼M8

Hrvatska

1.  Svjedodžba «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege»

2.  Svjedodžba

«prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva»

1.  Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije «medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege»

2.  Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.  medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.  prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1° luglio 2013

▼B

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

Registered General Nurse

29 giugno 1979

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

Infermiere professionale

29 giugno 1979

Κύπρος

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

1o maggio 2004

Latvija

1.  Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

1.  Māsu skolas

Māsa

1o maggio 2004

2.  Māsas diploms

2.  Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

Lietuva

1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

1.  Universitetas

Bendrosios praktikos slaugytojas

1o maggio 2004

2.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją

2.  Kolegija

Luxembourg

— Diplôme d'Etat d'infirmier

— Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Infirmier

29 giugno 1979

Magyarország

1.  Ápoló bizonyítvány

1.  Iskola

Ápoló

1o maggio 2004

2.  Diplomás ápoló oklevél

2.  Egyetem/főiskola

3.  Egyetemi okleveles ápoló oklevél

3.  Egyetem

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita’ ta' Malta

Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

1o maggio 2004

Nederland

1.  Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

Verpleegkundige

29 giugno 1979

2.  Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3.  Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.  Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4.  Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4

4.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.  Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5

5.  Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

Österreich

1.  Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger»

1.  Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

— Diplomierte Krankenschwester

— Diplomierter Krankenpfleger

1o gennaio 1994

2.  Diplom als «Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger»

2.  Allgemeine Krankenpflegeschule

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister pielęgniarstwa»

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe wladze

(istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti)

Pielegniarka

1o maggio 2004

Portugal

1.  Diploma do curso de enfermagem geral

1.  Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

1o gennaio 1986

2.  Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

2.  Escolas Superiores de Enfermagem

3.  Carta de curso de licenciatura em enfermagem

3.  Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

▼M1

România

1.  Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1.  Universități

asistent medical generalist

1o gennaio 2007

2.  Diplomă de licență de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2.  Universități

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik»

1.  Univerza

2.  Visoka strokovna šola

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

1o maggio 2004

Slovensko

1.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister z ošetrovateľstva» («Mgr.»)

1.  Vysoká škola

Sestra

1o maggio 2004

2.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z ošetrovateľstva» («Bc.»)

2.  Vysoká škola

3.  Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

3.  Stredná zdravotnícka škola

Suomi/ Finland

1.  Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

1.  Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja/Sjukskötare

1o gennaio 1994

2.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

2.  Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

1o gennaio 1994

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

— State Registered Nurse

— Registered General Nurse

29 giugno 1979

▼C2

V.3.   DENTISTA

5.3.1.   Programma di studi per il dentista

▼B

Il programma di studi che permette il conseguimento ►C2  dei titoli di formazione di dentista comprende ◄ almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

 Chimica

 Fisica

 Biologia

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

 Anatomia

 Embriologia

 Istologia, compresa la citologia

 Fisiologia

 Biochimica (o chimica fisiologica)

 Anatomia patologica

 Patologia generale

 Farmacologia

 Microbiologia

 Igiene

 Profilassi ed epidemiologia

 Radiologia

 Fisioterapia

 Chirurgia generale

 Medicina interna, compresa la pediatria

 Otorinolaringoiatria

 Dermatologia e venerologia

 Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia

 Anestesiologia

C. Materie specificamente odontostomatologiche

 Protesi dentaria

 Materiali dentari

 Odontoiatria conservatrice

 Odontoiatria preventiva

 Anestesia e sedativi usati in odontoiatria

 Chirurgia speciale

 Patologia speciale

 Clinica odontostomatologica

 Pedodonzia

 Ortodonzia

 Parodontologia

 Radiologia odontologica

 Funzione masticatrice

 Organizzazione professionale, deontologia e legislazione

 Aspetti sociali della prassi odontologica

▼C2

5.3.2.   Titoli di formazione di base di dentista

▼B



Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

België/Belgique/Belgien

Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire

— De universiteiten/Les universités

— De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire

28 gennaio 1980

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Магистър» по «Дентална медицина» с професионална квалификация «Магистър-лекар по дентална медицина»

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

 

Лекар по дентална медицина

1o gennaio 2007

▼B

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství ►C2  (doktor zubního lékařství, MDDr) ◄

Lékařská fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

Zubní lékař

1o maggio 2004

Danmark

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

Tandlæge

28 gennaio 1980

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

Zahnarzt

28 gennaio 1980

Eesti

Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

Hambaarst

1o maggio 2004

Ελλάς

Πτυχίo Οδovτιατρικής

Παvεπιστήμιo

 

Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος

1o gennaio 1981

España

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una universidad

 

Licenciado en odontología

1o gennaio 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Chirurgien-dentiste

28 gennaio 1980

▼M8

Hrvatska

Diploma «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine»

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1° luglio 2013

▼B

Ireland

— Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)

— Bachelor of Dental Surgery (BDS)

— Licentiate in Dental Surgery (LDS)

— Universities

— Royal College of Surgeons in Ireland

 

— Dentist

— Dental practitioner

— Dental surgeon

28 gennaio 1980

Italia

►C2  Diploma di laurea in Dentista e Protesi Dentaria ◄

Università

►C2  Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di dentista ◄

►C2  Dentista ◄

28 gennaio 1980

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

 

Οδοντίατρος

1o maggio 2004

Latvija

Zobārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un «Sertifikāts» — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā

Zobārsts

1o maggio 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją

Gydytojas odontologas

1o maggio 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire

Jury d'examen d'Etat

 

Médecin-dentiste

28 gennaio 1980

Magyarország

Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.)

Egyetem

 

Fogorvos

1o maggio 2004

Malta

Lawrja fil- Kirurġija Dentali

Universita’ ta Malta

 

Kirurgu Dentali

1o maggio 2004

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Tandarts

28 gennaio 1980

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»

Medizinische Fakultät der Universität

 

Zahnarzt

1o gennaio 1994

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem «lekarz dentysta»

1.  Akademia Medyczna,

2.  Uniwersytet Medyczny,

3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy

Lekarz dentysta

1o maggio 2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

— Faculdades

— Institutos Superiores

 

Médico dentista

1o gennaio 1986

▼M1

România

Diplomă de licență de medic dentist

Universități

 

medic dentist

1o ottobre 2003

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine»

— Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica

Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine

1o maggio 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor zubného lekárstva» («MDDr.»)

— Vysoká škola

 

Zubný lekár

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Oulun yliopisto

— Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

Hammaslääkäri/Tandläkare

1o gennaio 1994

Sverige

Tandläkarexamen

— Universitetet i Umeå

— Universitetet i Göteborg

— Karolinska Institutet

— Malmö Högskola

Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

Tandläkare

1o gennaio 1994

United Kingdom

— Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)

— Licentiate in Dental Surgery

— Universities

— Royal Colleges

 

— Dentist

— Dental practitioner

— Dental surgeon

28 gennaio 1980

5.3.3.   Titoli di formazione di dentista specialista



Ortodonzia

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid

27 gennaio 2005

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност по «Ортодонтия»

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1o gennaio 2007

▼B

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28 gennaio 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;

Landeszahnärztekammer

28 gennaio 1980

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

1o maggio 2004

Ελλάς

Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδovτικής

— Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

— Νoμαρχία

1o gennaio 1981

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28 gennaio 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 gennaio 1980

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

21 maggio 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1o maggio 2004

Latvija

«Sertifikāts»— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

1o maggio 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1o maggio 2004

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1o maggio 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1o maggio 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 gennaio 1980

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

1o maggio 2004

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.  Ministrstvo za zdravje

2.  Zdravniška zbornica Slovenije

1o maggio 2004

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Oulun yliopisto

— Turun yliopisto

1o gennaio 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1o gennaio 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28 gennaio 1980



►C2  Chirurgia odontostomatologica ◄

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

▼M1

България

Свидетелство за призната специалност по «Орална хирургия»

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1o gennaio 2007

▼B

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28 gennaio 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

28 gennaio 1980

Ελλάς

Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December 2002)

— Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

— Νoμαρχία

1o gennaio 2003

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 gennaio 1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia Orale

Università

21 maggio 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1o maggio 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1o maggio 2004

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1o maggio 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1o maggio 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 gennaio 1980

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

1o maggio 2004

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.  Ministrstvo za zdravje

2.  Zdravniška zbornica Slovenije

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Oulun yliopisto

— Turun yliopisto

1o gennaio 1994

Sverige

Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1o gennaio 1994

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28 gennaio 1980

V.4.   Veterinario

5.4.1.   Programma di studi per i veterinari

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

 Fisica

 Chimica

 Zoologia

 Botanica

 Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche

a. Scienze fondamentali:

 Anatomia (comprese istologia ed embriologia)

 Fisiologia

 Biochimica

 Genetica

 Farmacologia

 Farmacia

 Tossicologia

 Microbiologia

 Immunologia

 Epidemiologia

 Deontologia

b. Scienze cliniche:

 Ostetricia

 Patologia (compresa l'anatomia patologica)

 Parassitologia

 Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l'anestesiologia)

 Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali

 Medicina preventiva

 Radiologia

 Riproduzione e turbe della riproduzione

 Polizia sanitaria

 Medicina legale e legislazione veterinarie

 Terapeutica

 Propedeutica

c. Produzione animale

 Produzione animale

 Nutrizione

 Agronomia

 Economia rurale

 Allevamento e salute degli animali

 Igiene veterinaria

 Etologia e protezione animale

d. Igiene alimentare

 Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

 Igiene e tecnologia alimentare

 Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell'autorità o dell'organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell'insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

5.4.2.   Titolo di formazione di veterinario



Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

België/Belgique/Belgien

Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

— De universiteiten/Les universités

— De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

21 dicembre 1980

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

— Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина

— Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина

 

1o gennaio 2007

▼B

Česká republika

— Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

— Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

Veterinární fakulta univerzity v České republice

 

1o maggio 2004

Danmark

Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

 

21 dicembre 1980

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis ►C2   des Dritten Abschnitts ◄ der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

 

21 dicembre 1980

Eesti

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

Eesti Põllumajandusülikool

 

1o maggio 2004

Ελλάς

Πτυχίo Κτηvιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 

1o gennaio 1981

España

Título de Licenciado en Veterinaria

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una universidad

 

1o gennaio 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire

 

 

21 dicembre 1980

▼M8

Hrvatska

Diploma «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1° luglio 2013

▼B

Ireland

— Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

— Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

 

 

21 dicembre 1980

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

1o gennaio 1985

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

Κτηνιατρικό Συμβούλιο

 

1o maggio 2004

Latvija

Veterinārārsta diploms

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

 

1o maggio 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))

Lietuvos Veterinarijos Akademija

 

1o maggio 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire

Jury d'examen d'Etat

 

21 dicembre 1980

Magyarország

Állatorvos doktor oklevél —

dr. med. vet.

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

 

1o maggio 2004

Malta

Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju

Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

 

1o maggio 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen

 

 

21 dicembre 1980

Österreich

— Diplom-Tierarzt

— Magister medicinae veterinariae

Universität

— Doktor der Veterinärmedizin

— Doctor medicinae veterinariae

— Fachtierarzt

1o gennaio 1994

Polska

Dyplom lekarza weterynarii

1.  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2.  Akademia Rolnicza we Wrocławiu

3.  Akademia Rolnicza w Lublinie

4.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

1o maggio 2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

Universidade

 

1o gennaio 1986

▼M1

România

Diplomă de licență de doctor medic veterinar

Universități

 

1o gennaio 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine»

Univerza

Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

1o maggio 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor veterinárskej medicíny» («MVDr.»)

Univerzita veterinárskeho lekárstva

 

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

 

1o gennaio 1994

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

1o gennaio 1994

United Kingdom

1.  Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

1.  University of Bristol

 

21 dicembre 1980

2.  Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2.  University of Liverpool

3.  Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

3.  University of Cambridge

4.  Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

4.  University of Edinburgh

5.  Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

5.  University of Glasgow

6.  Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

6.  University of London

V.5.   Ostetrica

5.5.1.   Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico e tecnico

a. Materie fondamentali

 Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

 Nozioni fondamentali di patologia

 Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia

 Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia

 Pediatria, con particolare riguardo ai neonati

 Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie

 Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all'alimentazione della donna, del neonato e del lattante

 Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale

 Nozioni fondamentali di farmacologia

 Psicologia

 Pedagogia

 Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria

 Deontologia e legislazione professionale

 Educazione sessuale e pianificazione familiare

 Protezione giuridica della madre e del bambino

b. Materie specifiche dell'attività di ostetrica

 Anatomia e fisiologia

 Embriologia e sviluppo del feto

 Gravidanza, parto e puerperio

 Patologia ginecologica e ostetrica

 Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici

 Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l'uso dell'attrezzatura ostetrica)

 Analgesia, anestesia e rianimazione

 Fisiologia e patologia del neonato

 Cure e sorveglianza del neonato

 Fattori psicologici e sociali

B. Insegnamento pratico e insegnamento clinico

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

 Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.

 Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.

 Pratica da parte dell'allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero a un minimo di trenta, purché l'allieva partecipi inoltre a venti parti.

 Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione.

 Pratica dell'episiotomia e iniziazione alla sutura. L'iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.

 Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.

 Sorveglianza e cura, compreso l'esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.

 Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi.

 Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia.

 Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

L'insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l'insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

L'insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

5.5.2.   Titoli di formazione di ostetrica



Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

België/Belgique/Belgien

Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse

— De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement

— De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

Vroedvrouw/Accoucheuse

23 gennaio 1983

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Бакалавър» с професионална квалификация «Акушерка»

Университет

Акушеркa

1o gennaio 2007

▼B

Česká republika

1.  Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)

— Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

1.  Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

Porodní asistentka/porodní asistent

1o maggio 2004

2.  Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)

— Vysvědčení o absolutoriu

2.  Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

Danmark

Bevis for bestået jordemodereksamen

Danmarks jordemoderskole

Jordemoder

23 gennaio 1983

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss

— Hebamme

— Entbindungspfleger

23 gennaio 1983

Eesti

Diplom ämmaemanda erialal

1.  Tallinna Meditsiinikool

2.  Tartu Meditsiinikool

— Ämmaemand

1o maggio 2004

Ελλάς

1.  Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

1.  Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

— Μαία

— Μαιευτής

23 gennaio 1983

2.  Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

2.  ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.  Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

3.  Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

España

— Título de Matrona

— Título de Asistente obstétrico (matrona)

— Título de Enfermería obstétrica-ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura

— Matrona

— Asistente obstétrico

1o gennaio 1986

France

Diplôme de sage-femme

L'Etat

Sage-femme

23 gennaio 1983

▼M8

Hrvatska

Svjedodžba

«prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva»

— Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

— Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

— Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1° luglio 2013

▼B

Ireland

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

Midwife

23 gennaio 1983

Italia

Diploma d'ostetrica

Scuole riconosciute dallo Stato

Ostetrica

23 gennaio 1983

Κύπρος

Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένη Μαία

1o maggio 2004

Latvija

Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu

Māsu skolas

Vecmāte

1o maggio 2004

Lietuva

1.  Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

— Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

1.  Universitetas

Akušeris

1o maggio 2004

2.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

— Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje

2.  Kolegija

3.  Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją

3.  Kolegija

Luxembourg

Diplôme de sage-femme

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Sage-femme

23 gennaio 1983

Magyarország

Szülésznő bizonyítvány

Iskola/főiskola

Szülésznő

1o maggio 2004

Malta

Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel

Universita’ ta' Malta

Qabla

1o maggio 2004

Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen

Verloskundige

23 gennaio 1983

Österreich

Hebammen-Diplom

— Hebammenakademie

— Bundeshebammenlehranstalt

Hebamme

1o gennaio 1994

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem «magister położnictwa»

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze

(istituto d'insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti)

Położna

1o maggio 2004

Portugal

1.  Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1.  Ecolas de Enfermagem

Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1o gennaio 1986

2.  Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

2.  Escolas Superiores de Enfermagem

3.  Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3.  

— Escolas Superiores de Enfermagem

— Escolas Superiores de Saúde

▼M1

România

Diplomă de licență de moașă

Universități

Moașă

1o gennaio 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana babica/diplomirani babičar»

1.  Univerza

2.  Visoka strokovna šola

diplomirana babica/diplomirani babičar

1o maggio 2004

Slovensko

1.  Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z pôrodnej asistencie» («Bc.»)

2.  Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka

1.  Vysoká škola

2.  Stredná zdravotnícka škola

Pôrodná asistentka

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

1.  Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen

1.  Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter

Kätilö/Barnmorska

1o gennaio 1994

2.  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

2.  Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

Barnmorska

1o gennaio 1994

United Kingdom

Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

Various

Midwife

23 gennaio 1983

V.6.   Farmacista

5.6.1.   Programma di studi per i farmacisti

 Biologia vegetale e animale

 Fisica

 Chimica generale e inorganica

 Chimica organica

 Chimica analitica

 Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali

 Biochimica generale e applicata (medica)

 Anatomia e fisiologia; terminologia medica

 Microbiologia

 Farmacologia e farmacoterapia

 Tecnologia farmaceutica

 Tossicologia

 Farmacognosia

 Legislazione e, se del caso, deontologia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.

5.6.2.   Titoli di formazione di farmacista



Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

België/Belgique/Belgien

Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien

— De universiteiten/Les universités

— De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

1o ottobre 1987

▼M1

България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «Магистър» по «Фармация» с професионална квалификация «Магистър-фармацевт»

Фармацевтичен факултет към Медицински университет

 

1o gennaio 2007

▼B

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.)

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

1o maggio 2004

Danmark

Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole

 

1o ottobre 1987

Deutschland

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

 

1o ottobre 1987

Eesti

Diplom proviisori õppekava läbimisest

Tartu Ülikool

 

1o maggio 2004

Ελλάς

Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

 

1o ottobre 1987

España

Título de Licenciado en Farmacia

— Ministerio de Educación y Cultura

— El rector de una universidad

 

1o ottobre 1987

France

— Diplôme d'Etat de pharmacien

— Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

Universités

 

1o ottobre 1987

▼M8

Hrvatska

Diploma «magistar farmacije/magistra farmacije»

— Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

— Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

— Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1° luglio 2013

▼B

Ireland

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

 

1o ottobre 1987

Italia

Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università

 

1o novembre 1993

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού

Συμβούλιο Φαρμακευτικής

 

1o maggio 2004

Latvija

Farmaceita diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1o maggio 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją

Universitetas

 

1o maggio 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de pharmacien

Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale

 

1o ottobre 1987

Magyarország

Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm)

►C2  Egyetem ◄

 

1o maggio 2004

Malta

Lawrja fil-farmaċija

Universita’ ta' Malta

 

1o maggio 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie

 

1o ottobre 1987

Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

 

1o ottobre 1994

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra

1.  Akademia Medyczna

2.  Uniwersytet Medyczny

3.  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

1o maggio 2004

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

Universidades

 

1o ottobre 1987

▼M1

România

Diplomă de licență de farmacist

Universități

 

1o gennaio 2007

▼B

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv «magister farmacije/magistra farmacije»

Univerza

Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije

1o maggio 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister farmácie» («Mgr.»)

Vysoká škola

 

1o maggio 2004

Suomi/ Finland

Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

— Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

— Kuopion yliopisto

 

1o ottobre 1994

Sverige

Apotekarexamen

Uppsala universitet

 

1o ottobre 1994

United Kingdom

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

 

1o ottobre 1987

V.7.   Architetto

5.7.1.   Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell'articolo 46



Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

België/ Belgique/ Belgien

1.  Architect/Architecte

2.  Architect/Architecte

3.  Architect

4.  Architect/Architecte

5.  Architect/Architecte

6.  Burgelijke ingenieur-architect

1.  Nationale hogescholen voor architectuur

2.  Hogere-architectuur-instituten

3.  Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt

4.  Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

5.  Sint-Lucasscholen

6.  Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten

6.  «Faculté Polytechnique» van Mons

 

1988/1989

1.  Architecte/Architect

2.  Architecte/Architect

3.  Architect

4.  Architecte/Architect

5.  Architecte/Architect

6.  Ingénieur-civil — architecte

1.  Ecoles nationales supérieures d'architecture

2.  Instituts supérieurs d'architecture

3.  Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt

4.  Académies royales des Beaux-Arts

5.  Ecoles Saint-Luc

6.  Facultés des sciences appliquées des universités

6.  Faculté polytechnique de Mons

Danmark

Arkitekt cand. arch.

— Kunstakademiets Arkitektskole i København

— Arkitektskolen i Århus

 

1988/1989

Deutschland

Diplom-Ingenieur,

Diplom-Ingenieur Univ.

— Universitäten (Architektur/Hochbau)

— Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)

— Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)

— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)

— Hochschulen für bildende Künste

— Hochschulen für Künste

 

1988/1989

Diplom-Ingenieur,

Diplom-Ingenieur FH

— Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)

— Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

Eλλάς

Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού

— Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών

— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

1988/1989

▼C2

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

—  Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

—  Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

—  Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

—  Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

—  Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

—  Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

►C3  —  Universidad de A Coruña, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña; ◄

 

—  Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

—  Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

—  Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

—  Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

—  Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

—  Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

—  Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

—  Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

—  Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

—  Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995

▼B

France

1.  Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.

1.  Le ministre chargé de l'architecture

 

1988/1989

2.  Diplôme d'architecte ESA

2.  Ecole spéciale d'architecture de Paris

3.  Diplôme d'architecte ENSAIS

3.  Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

▼M8

Hrvatska

 

 

 

 

▼B

Ireland

1.  Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)

1.  National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin

 

1988/1989

2.  Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch)

(Fino al 2002: -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch))

2.  Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin

(College of Technology, Bolton Street, Dublin)

3.  Certificate of associateship (ARIAI)

3.  Royal Institute of Architects of Ireland

4.  Certificate of membership (MRIAI)

4.  Royal Institute of Architects of Ireland

Italia

—  Laurea in architettura

— Università di Camerino

— Università di Catania — Sede di Siracusa

— Università di Chieti

— Università di Ferrara

— Università di Firenze

— Università di Genova

— Università di Napoli Federico II

— Università di Napoli II

— Università di Palermo

— Università di Parma

— Università di Reggio Calabria

— Università di Roma «La Sapienza»

— Universtià di Roma III

— Università di Trieste

— Politecnico di Bari

— Politecnico di Milano

— Politecnico di Torino

— Istituto universitario di architettura di Venezia

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1988/1989

—  Laurea in ingegneria edile — architettura

— Università dell'Aquilla

— Università di Pavia

— Università di Roma«La Sapienza»

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

—  Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura

— Università dell'Aquilla

— Università di Pavia

— Università di Roma «La Sapienza»

— Università di Ancona

— Università di Basilicata — Potenza

— Università di Pisa

— Università di Bologna

— Università di Catania

— Università di Genova

— Università di Palermo

— Università di Napoli Federico II

— Università di Roma — Tor Vergata

— Università di Trento

— Politecnico di Bari

— Politecnico di Milano

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

▼C2

—  Laurea specialistica quinquennale in Architettura

—  Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma «La Sapienza»

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

—  Laurea specialistica quinquennale in Architettura

— Università di Ferrara

— Università di Genova

— Università di Palermo

— Politecnico di Milano

— Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

—  Laurea specialistica quinquennale in Architettura

—  Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

—  Laurea specialistica in Architettura

— Università di Firenze

— Università di Napoli II

— Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005

▼B

Nederland

1.  Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

1.  Technische Universiteit te Delft

Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.

1988/1989

2.  Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

2.  Technische Universiteit te Eindhoven

3.  Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:

— de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam

— de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam

— de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg

— de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem

— de Rijkshogeschool Groningen te Groningen

— de Hogeschool Maastricht te Maastricht

 

Österreich

1.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

1.  Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

 

1998/1999

2.  Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

2.  Technische Universität Wien

3.  Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

3.  Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

4.  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

4.  Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

5.  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

5.  Akademie der Bildenden Künste in Wien

6.  Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

6.  Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz

▼C2

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

— Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

— Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

— Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

—  Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992

▼B

Suomi/Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

— Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)

— Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerfors

— tekniska högskola

— Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet

 

1998/1999

Sverige

Arkitektexamen

Chalmers Tekniska Högskola AB

Kungliga Tekniska Högskolan

Lunds Universitet

 

1998/1999

United Kingdom

1.  Diplomas in architecture

1.  

— Universities

— Colleges of Art

— Schools of Art

Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.

The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.

EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation.

1988/1989

2.  Degrees in architecture

2.  Universities

 

3.  Final examination

3.  Architectural Association

 

4.  Examination in architecture

4.  Royal College of Art

 

5.  Examination Part II

5.  Royal Institute of British Architects

 

(1)   Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.




ALLEGATO VI

Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

►C2  ————— ◄    Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell'articolo 45, paragrafo 1



Paese

Titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

België/Belgique/Belgien

— Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte - architect)

— Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)

— Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - architect)

— Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect)

— Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect)

— Diplomi d'architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte - architect)

— Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect)

1987/1988

▼M1

България

Diplomi, rilasciati da istituti di istruzione superiore legalmente riconosciuti, con i titoli «архитект» (architetto), «cтроителен инженер» (ingegnere civile) o «инженер» (ingegnere) come segue:

— Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности «Урбанизъм» и «Архитектура» (Università di architettura, ingegneria civile e geodesia — Sofia: specializzazioni «Urbanistica» e «Architettura») e tutte le specializzazioni ingegneristiche negli indirizzi: «конструкции на сгради и съоръжения» (costruzione di edifici e strutture), «пътища» (strade), «транспорт» (trasporti), «хидротехника и водно строителство» (idraulica e costruzioni idrauliche), «мелиорации и др.» (irrigazione ecc.);

— i diplomi rilasciati da università e istituti di istruzione superiori tecnici nel settore delle costruzioni con gli indirizzi: «електро- и топлотехника» (elettrotecnica e termotecnica), «съобщителна и комуникационна техника» (tecnica e tecnologia delle telecomunicazioni), «строителни технологии» (tecnologie delle costruzioni), «приложна геодезия» (geodesia applicata) e «ландшафт и др.» (paesaggistica ecc.) nel settore delle costruzioni.

— Al fine di svolgere attività di progettazione nei settori dell'architettura e delle costruzioni, il diploma dev'essere corredato di un «придружени от удостоверение за проектантска правоспособност» (certificato attestante la capacità giuridica in materia di progettazione), rilasciato dall'Ordine degli architetti «Камарата на архитектите» e dall'Ordine degli ingegneri in progettazione degli investimenti «Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране», che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore della progettazione degli investimenti.

2009/2010

▼B

Česká republika

— Diplomi rilasciati dalle facoltà della «České vysoké učení technické» (Università tecnica ceca di Praga):

— 

«Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Scuola superiore di architettura ed edilizia) (fino al 1951),

«Fakulta architektury a pozemního stavitelství»(Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960),

«Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e architettura; architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la produzione industriale e agricola; o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura,

«Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura; pianificazione urbanistica e assetto territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell'architettura e ricostruzione dei monumenti storici, o architettura ed edilizia,

— Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše» (fino al 1951) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;

— Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola stavitelství v Brně» (dal 1951 al 1956) nel settore dell'architettura e delle costruzioni;

— Diplomi rilasciati dalla «Vysoké učení technické v Brně», «dalla Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1956), indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956), indirizzo: costruzioni;

— Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola báňská — Technická» univerzita Ostrava, «Fakulta stavební» (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile;

— Diplomi rilasciati dalla «Technická univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura;

— Diplomi rilasciati dalla «Akademie výtvarných umění v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: concezione architettonica;

— Diplomi rilasciati dalla «Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze» nel programma di belle arti, indirizzo: architettura;

— Certificato dell'abilitazione rilasciata dal «Česká komora architektů» o del settore dell'edilizia senza specificazione del settore.

2006/2007

Danmark

— Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (architekt)

— Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt)

— Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningskonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva

1987/1988

Deutschland

— Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.Ing., Architekt (HfbK)

— Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomi

— Diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi)

— Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1o gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 48 della presente direttiva

1987/1988

Eesti

— diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (diploma di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (rilasciato dall'Università delle arti di Tallinn nel 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall'Istituto statale d'arte della Repubblica socialista sovietica di Estonia nel 19511988).

2006/2007

Eλλάς

— Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

— Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

— Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

— Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

— Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

— Diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura

1987/1988

España

Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell'istruzione e della scienza o dalle università

1987/1988

France

— Diplomi di «architecte diplômé par le gouvernement» rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG)

— Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA)

— Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo [ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS)]

1987/1988

▼M8

Hrvatska

— Diploma «magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma» awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

— Diploma «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,

— Diploma «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture» awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,

— Diploma «diplomirani inženjer arhitekture» awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

— Diploma «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture» awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,

— Diploma «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture» awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,

— Diploma «diplomirani arhitektonski inženjer» awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

— Diploma «inženjer» awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

— Diploma «inženjer» awarded by the Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta,

— Diploma «inženjer» awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta,

— Diploma «inženjer» awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta,

— Diploma «inženjer arhitekture» awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Tutti i diplomi devono essere corredati del certificato di iscrizione all’Ordine croato degli architetti (Hrvatska komora arhitekata), rilasciato dall’Ordine croato degli architetti di Zagabria.

terzo anno accademico dopo l’adesione

▼B

Ireland

— Laurea di «Bachelor of Architecture» rilasciata dal «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'«University College» di Dublino

— Diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal «College of Technology», Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.)

— Certificato di membro associato del «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.)

— Certificato di membro del «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.)

1987/1988

Italia

— Diplomi di «laurea in architettura» rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto)

— diplomi di «laurea in ingegneria» nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita commissione, l'esame di stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile

1987/1988

Κύπρος

— Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, (Certificato di iscrizione all'albo degli architetti rilasciato dalla Camera tecnica (ETEK) di Cipro)

2006/2007

Latvija

— «Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inenierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura dell'Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica di Riga dal 1991 e 1992, e certificato di iscrizione all'Ordine lettone degli architetti)

2006/2007

Lietuva

— Diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (ininierius architektas/architektas),

— Diplomi di architetto/baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius ininerinis statybos institutas fino al 1990, dalla Vilniaus technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedimino technikos universitetas dal 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras),

— Diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/baccellierato in architettura/dottorato in architettura rilasciati dall' LTSR Valstybinis dailés institutas e dalla Vilniaus dailés akademija dal 1990 (architektûros kursas/architektūros bakalauras/architektûros magistras),

— Diplomi di baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras),

corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura (architetto abilitato/Atestuotas architektas)

2006/2007

Magyarország

— Diploma di «okleveles építészmérnök» (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università,

— Diploma di «okleveles építész tervező művész» (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato dalle università

2006/2007

Malta

— Perit: Lawrja ta' Perit rilsciato dall'Universita’ ta' Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come «Perit»

2006/2007

Nederland

— Attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni «Architettura» delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur)

— Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect)

— Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)

— Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore d'architettura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)

— Attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal consiglio degli architetti del «Bond van Nederlandse Architecten» (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect)

— Diploma della «Stichting Instituut voor Architectuur» (Fondazione «Istituto di architettura») (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell'esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all'articolo 44 della presente direttiva

— Attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di «kandidaat in de bouwkunde» organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)

— Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)

— Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo professionale di cui sopra

1987/1988

Österreich

— Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall'università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)

— Diplomi rilasciati dall'università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell'acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)

— Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architettura

— Diplomi rilasciati dall'Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architettura

— Diplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l'edilizia, accompagnati dalla licenza di «Baumeister» attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esame

— Diplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architettura

— Certificati di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell'edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994)

1997/1998

Polska

I diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle seguenti università:

— Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister architektury, magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1948, titolo: nżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inżynier architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964: magistra inżyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inżyniera architekta; dal 1983 al 1990, titolo: magister inżynier architekt; dal 1991, titolo: magistra inżyniera architekta);

— Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architek (dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia, Politecnico di architettura - Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)

— Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (dal 1949 al 1964, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956 al 1964, titolo: magister inżynier architektury; dal 1964, titolo: magister inżynier architekt);

— Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1955: Facoltà di ingegneria e costruzione - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titolo: inżynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione industriale e ingegneria generale - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titolo: magister inżynier architekt; dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, titolo: magister inżynier architekt; dal 1977, Facoltà di architettura - Wydział Architektury, titolo: magister inżynier architekt e dal 1995 inżynier architekt)

— Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1945 al 1955, Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura — Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architektury; dal 1978, titolo: magister inżynier architekt e dal 1999 inżynier architekt)

— Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura - Wydział Architektury, dal 1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di architettura e pianificazione urbanistica - Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981 Facoltà di architettura - Wydział Architektury)

— Università tecnica di Białystok, Facoltà di Architettura di Białystok) (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura - Instytut Architektury)

— Università tecnica di Łódź, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architek (dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura - Wydział Budownictwa i Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inżynier architekt, dal 1978 magister inżynier architekt)

— Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1948 al 1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura - Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt, dal 1970 magister inżynier architekt e dal 1998 inżynier architekt)

tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell'Ordine degli architetti che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura in Polonia.

2006/2007

Portugal

— Diploma «diploma do curso especial de arquitectura» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto

— Diploma d'architecte «diploma de arquitecto» rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di Porto

— Diploma «diploma do curso de arquitectura» rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto

— Diploma «diploma de licenciatura em arquitectura» rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona

— Diploma «carta de curso de licenciatura em arquitectura» rilasciato dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto

— Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall'istituto tecnico superiore dell'università tecnica di Lisbona

— Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell'università di Porto

— Laurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell'università di Coïmbra

— Laurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall'università del Minho

1987/1988

▼M1

România

Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» București (Università di architettura e urbanistica «Ion Mincu» di Bucarest):

— 1953-1966: 1953-1966 Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București (Istituto di architettura «Ion Mincu» di Bucarest), Arhitect (Architetto);

— 1967-1974: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București (Istituto di architettura «Ion Mincu» di Bucarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura);

— 1975-1977: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura «Ion Mincu» di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (diploma di architetto, specializzazione: architettura);

— 1978-1991: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură și Sistematizare (Istituto di architettura «Ion Mincu» di Bucarest, Facoltà di architettura e pianificazione), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură și Sistematizare (diploma di architetto, specializzazione: architettura e pianificazione);

— 1992-1993: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Istituto di architettura «Ion Mincu» di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură și Urbanism (diploma di architetto, specializzazione: architettura e urbanistica);

— 1994-1997: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Istituto di architettura «Ion Mincu» di Bucarest, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1998-1999: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură (Istituto di architettura «Ion Mincu» di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2000: Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură (Università di architettura e urbanistica «Ion Mincu» di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Università tecnica di Cluj-Napoca):

— 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Politecnico di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism (Università tecnica di Cluj-Napoca, Facoltà di architettura e urbanistica), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Arhitect, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași (Università tecnica «Gh. Asachi» di Iași):

— 1993: Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica «Gh. Asachi» di Iași, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1994-1999: Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica «Gh.Asachi» di Iași, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 2000-2003: Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Università tecnica «Gh.Asachi» di Iași, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2004: Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de Arhitectură (Università tecnica «Gh. Asachi» di Iași, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea Politehnica din Timișoara (Politecnico di Timișoara):

— 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții (Università tecnica di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală (diploma di architetto, indirizzo: architettura e urbanistica, specializzazione: architettura generale);

— 1995-1998: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— 1998-1999: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di Licență, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2000: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Politecnico di Timișoara, Facoltà di ingegneria civile e architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea din Oradea (Università di Oradea):

— 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului (Università di Oradea, Facoltà di tutela ambientale), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura);

— Dal 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții (Facoltà di architettura e ingegneria civile), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

Universitatea Spiru Haret București (Università Spiru Haret di Bucarest):

— Dal 2002: Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură (Università Spiru Haret di Bucarest, Facoltà di architettura), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma di architetto, indirizzo: architettura, specializzazione: architettura).

2009/2010

▼B

Slovenija

— «Univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inenirka arhitekture» (diploma universitario in architettura) rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura,

— Diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di «univerzitetni diplomirani inenir (univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka» corredato di un certificato dell'autorità competente nel settore dell'architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell'architettura

2006/2007

Slovensko

— Diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné staviteľstvo») rilasciato dall'Università tecnica slovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.)

— Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing. arch.)

— Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteľstvo») rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing.)

— Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.)

— Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.)

— Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)

— Diploma dell'indirizzo «urbanistica» («urbanizmus») rilasciato dalla Facoltà di architettura dell'Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)

— Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.)

— Diploma dell'indirizzo «architettura ed edilizia» («architektúra a pozemné stavby») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.)

— Diploma dell'indirizzo «edilizia - specializzazione: architettura» («pozemné stavby — špecializácia: architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.)

— Diploma dell'indirizzo «edilizia e architettura» («pozemné stavby a architektúra») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 2001 (titolo: Ing.)

— Diploma dell'indirizzo «architettura» («architektúra») rilasciato dall'Accademia di belle arti e del design (Vysoká škola výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 — 1992; Mgr. arch. nel 19921996; Mgr. art. dal 1997)

— Diploma dell'indirizzo «edilizia» («pozemné staviteľstvo») rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell'Università tecnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.),

tutti corredati del

— Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza specificazione del settore, o del settore dell'«edilizia» («pozemné stavby») o «assetto territoriale» («územné plánovanie»)

— Certificato di abilitazione rilasciato dall'Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných ininierov) di Bratislvava del settore dell'edilizia («pozemné stavby»).

2006/2007

Suomi/Finland

— Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall'università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)

— Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

1997/1998

Sverige

— Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt)

— Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva

1997/1998

United Kingdom

— Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso :

— 

— il Royal Institute of British Architects

— le scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall'Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale (Architect)

— Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect)

— Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect)

1987/1988




ALLEGATO VII

Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1

1.   Documenti

a) Prova della nazionalità dell'interessato.

b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato.

Inoltre le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, quali contemplate all'articolo 14. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro ospitante si rivolge al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro d'origine.

c) Per i casi di cui all'articolo 16, un attestato relativo alla natura e alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero.

d) L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.

f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una professione regolamentata :

 una prova della capacità finanziaria del richiedente

 la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l'entità di tale garanzia

detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d'assicurazione di un altro Stato membro.

▼M9

g) Laddove lo Stato membro lo richieda ai propri cittadini, un attestato che confermi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali.

▼B

2.   Certificati

Per facilitare l'applicazione del titolo III, capo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui alla presente direttiva.



( 1 ) GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

( 2 ) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 (GU C 58 E dell'8.3.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

( 4 ) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

( 5 ) GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

( 6 ) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15).

( 7 ) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.

( 8 ) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 9 ) GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

( 10 ) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 11 ) GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 12 ) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

( 13 ) GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

( 14 ) GU L 33 del 11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 15 ) GU L 33 del 11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

( 16 ) GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 17 ) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE.

( 18 ) GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 19 ) GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

( 20 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 21 ) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 22 ) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

( 23 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 24 ) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

( 25 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 26 ) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

( 27 ) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

( 28 ) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

( 29 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

( 30 ) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

( 31 ) GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.

( 32 ) GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38.

( 33 ) Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Institute of Chartered Accountants of Scotland

Institute of Actuaries

Faculty of Actuaries

The Chartered Institute of Management Accountants

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

Royal Town Planning Institute

Royal Institution of Chartered Surveyors

Chartered Institute of Building.

( 34 ) Solo ai fini dell'attività di revisione dei conti.