2003R0091 — IT — 01.01.2008 — 002.001


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REGOLAMENTO (CE) N. 91/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

(GU L 014, 21.1.2003, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2003 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2003

  L 167

13

4.7.2003

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2007 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2007

  L 290

14

8.11.2007




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 91/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:

(1)

Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporti della Comunità.

(2)

La Commissione necessita di statistiche sul trasporto di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia per il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché degli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.

(3)

Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono richieste dalla Commissione per la preparazione ed il monitoraggio delle azioni comunitarie nel settore della sicurezza dei trasporti.

(4)

Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per assolvere ai compiti di controllo previsti dall'articolo 10 ter della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ( 4 ).

(5)

Le statistiche comunitarie su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto.

(6)

La ristrutturazione dell'industria ferroviaria ai sensi della direttiva 91/440/CEE, come pure la variazione del tipo di informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri utenti delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari, rendono superate le disposizioni della direttiva 80/1177/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci per ferrovia nell'ambito di una statistica regionale ( 5 ), per la raccolta di statistiche presso determinate amministrazioni delle principali reti ferroviarie.

(7)

La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferroviari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che dovrebbero essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie e diffuse dall'Eurostat.

(8)

Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, la creazione di norme statistiche comuni che consentono la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario. Tali norme dovrebbero essere applicate in ciascun Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali.

(9)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ( 6 ), costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.

(10)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 7 ).

(11)

Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee ( 8 ), è stato consultato a norma dell'articolo 3 della citata decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nella Comunità. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Qualora un'impresa ferroviaria operi in più Stati membri, le autorità nazionali competenti la invitano a presentare dati separati per ciascuno dei paesi in cui essa opera, onde consentire l'elaborazione delle statistiche nazionali.

Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a) le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, comprese le installazioni portuali;

b) le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore.

Articolo 3

Definizioni

▼M1

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «paese dichiarante»: lo Stato membro che trasmette i dati ad Eurostat;

2) «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie;

3) «ferrovia»: linea di comunicazione su rotaie destinata esclusivamente ai veicoli ferroviari;

4) «veicolo ferroviario»: veicolo che transita esclusivamente su rotaie, che dispone di forza motrice propria (locomotiva) oppure è trainato da un altro veicolo (vetture, rimorchi, carrozze e carri);

5) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. Sono escluse le imprese che forniscono esclusivamente servizi di trasporto passeggeri su linee di metropolitana, tranviarie e/o di metropolitana leggera;

6) «trasporto ferroviario di merci»: la movimentazione di merci dal punto di carico al punto di scarico a mezzo ferrovia;

7) «trasporto ferroviario di passeggeri»: trasporto di passeggeri utilizzando veicoli ferroviari dal punto d'imbarco al punto di sbarco. È escluso il trasporto di passeggeri con metropolitana, tram e/o metropolitana leggera;

8) «metropolitana» (nota anche come «ferrovia metropolitana» o «ferrovia sotterranea»): ferrovia elettrica per il trasporto di passeggeri con elevata capacità di traffico, diritto di passaggio esclusivo, treni a più carrozze, alta velocità e rapida accelerazione, sistemi avanzati di segnalazione, nonché assenza di passaggi a livello per consentire un'alta frequenza di treni e un'elevata capacità di occupazione delle piattaforme d'imbarco. Le metropolitane sono caratterizzate inoltre da stazioni ravvicinate, che distano generalmente 700-1 200 m tra di loro. «Alta velocità» si riferisce al confronto con tram e ferrovia leggera e nell'ambito del presente regolamento significa circa 30-40 km/h sulle distanze brevi e 40-70 km/h sulle distanze più lunghe;

9) «tram»: veicolo per il trasporto su rotaia di passeggeri con oltre nove posti a sedere (incluso il conducente), collegato a conduttori elettrici o azionato da un motore diesel, che circola su strada;

10) «metropolitana leggera»: ferrovia per il trasporto di passeggeri con vagoni a trazione elettrica, impiegati singolarmente o in treni corti su linee a birotaia. Generalmente la distanza tra stazioni/fermate è inferiore a 1 200 m. Rispetto alla metropolitana la metropolitana leggera ha una costruzione più leggera, è progettata per volumi di traffico più bassi e viaggia a velocità inferiori. È talvolta difficile distinguere tra metropolitana leggera e tram: i tram generalmente non sono separati dal traffico stradale, mentre la metropolitana leggera dispone di una sede viaria propria rispetto agli altri sistemi di trasporto;

11) «trasporto nazionale»: trasporto ferroviario tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati nel paese dichiarante. Può comprendere il transito attraverso un altro paese;

12) «trasporto internazionale»: trasporto ferroviario tra un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) nel paese dichiarante e un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) in un altro paese;

13) «transito»: trasporto ferroviario attraverso il paese dichiarante tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati all'esterno del paese dichiarante. Non sono considerati come transito le operazioni riguardanti il carico/imbarco o lo scarico/sbarco di merci/passeggeri al confine del paese dichiarante e il passaggio ad un altro mezzo di trasporto;

14) «passeggero ferroviario»: qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento;

15) «numero di passeggeri»: numero di viaggi effettuati dai passeggeri ferroviari, in cui ogni viaggio è definito come il movimento dal luogo d'imbarco al luogo di sbarco, con o senza trasferimenti da un veicolo ferroviario all'altro. I passeggeri che utilizzino i servizi di diverse imprese ferroviarie vanno, se possibile, conteggiati una sola volta;

16) «passeggeri-km»: unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

17) «peso»: quantità di merci in tonnellate (1 000 chilogrammi). Il peso da prendere in considerazione include, oltre al peso delle merci trasportate, il peso dell'imballaggio e la tara dei contenitori, delle casse mobili, dei pallet nonché dei veicoli stradali trasportati per ferrovia nel corso di operazioni combinate di trasporto. Qualora le merci siano trasportate utilizzando i servizi di diverse imprese ferroviari, il peso delle merci va conteggiato, se possibile, una sola volta;

18) «tonnellate-km»: unità di misura per il trasporto di merci che rappresenta il trasporto di una tonnellata (1 000 chilogrammi) di merci per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

19) «treno»: uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso ad un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola non è considerata un treno;

20) «treno-km»: unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

21) «treno completo»: qualsiasi spedizione comprendente uno o più vagoni completi spediti contemporaneamente dallo stesso mittente dalla stessa stazione e consegnata, senza modifiche della composizione del treno, ad un unico destinatario in una sola stazione di destinazione;

22) «carro completo»: qualsiasi spedizione di merci per la quale è richiesta l'uso esclusivo del carro merci, indipendentemente dall'utilizzo completo o no della capacità di carico;

23) «TEU (unità equivalente a venti piedi)»: unità standard basata su un contenitore ISO di venti piedi (6.10 m), utilizzata come misura statistica dei flussi o delle capacità di traffico. Un contenitore standard 40' ISO Serie 1 equivale a 2 TEU. Le casse mobili inferiori a 20 piedi corrispondono a 0,75 TEU, tra 20 e 40 piedi a 1,5 TEU e oltre 40 piedi a 2,25 TEU;

24) «incidente grave»: qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente oppure un'interruzione prolungata del traffico. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi;

25) «incidente con feriti gravi»: qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e che comporta almeno un decesso o ferito grave. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi;

26) «morto»: decesso immediato o entro 30 giorni a causa di un incidente. Sono esclusi i suicidi;

27) «ferito grave»: qualsiasi ferito ospedalizzato per più di 24 ore a causa di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio;

28) «incidente riguardante il trasporto di merci pericolose»: qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID/ADR, punto 1.8.5;

29) «suicidio»: atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente;

30) «tentato suicidio»: atto autolesivo intenzionale tale da determinare lesioni gravi ma non nel decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente.

▼B

2.  Le definizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rettificate o aggiornate con l'adozione di ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4

Raccolta dei dati

1.  Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati del presente regolamento. Tali statistiche comprendono le seguenti categorie di dati:

a) statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato A);

b) statistiche annuali sui trasporti di merci — dati semplificati (allegato B);

c) statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati particolareggiati (allegato C);

d) statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati semplificati (allegato D);

e) statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato E);

f) statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato F);

g) statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato G);

h) statistiche sugli incidenti (allegato H).

2.  Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato che possono essere utilizzati da parte degli Stati membri in alternativa ai normali dati particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C, per le imprese per le quali il volume totale dei trasporti di merci o di passeggeri è inferiore rispettivamente a 500 milioni tonnellate-Km o 200 milioni passeggeri-Km. Queste soglie possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3.  Gli Stati membri presentano inoltre un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato all'allegato I.

4.  Ai fini del presente regolamento, le merci vengono classificate a norma dell'allegato J. Le merci pericolose vengono ulteriormente classificate a norma dell'allegato K.

5.  Il contenuto degli allegati può essere rettificato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 5

Fonti dei dati

1.  Gli Stati membri designano un'organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.

2.  I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:

a) indagine obbligatoria;

b) dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione;

c) procedure statistiche estimative;

d) dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria;

e) studi specifici.

3.  Le autorità nazionali adottano provvedimenti per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.

Articolo 6

Trasmissione delle statistiche all'Eurostat

1.  Gli Stati membri trasmettono all'Eurostat le statistiche di cui all'articolo 4.

2.  Le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4 vengono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7

Diffusione

1.  Le statistiche comunitarie basate sui dati di cui agli allegati A-H del presente regolamento vengono diffuse dall'Eurostat. In questo contesto, date le caratteristiche del mercato ferroviario europeo, i dati considerati riservati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 322/97 possono essere diffusi soltanto se:

a) i dati sono già disponibili per il pubblico negli Stati membri; o

b) l'approvazione esplicita per diffonderli è stata fornita preventivamente dalle imprese interessate.

Le autorità nazionali chiedono a queste ultime l'autorizzazione di divulgare i dati necessari e comunicano all'Eurostat l'esito della richiesta al momento di trasmettere i dati.

2.  Le informazioni di cui all'allegato I non vengono diffuse.

Articolo 8

Qualità delle statistiche

1.  Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche nel settore dei trasporti ferroviari, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria.

2.  La qualità dei dati statistici viene valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche.

Articolo 9

Relazione

Trascorsi tre anni dall'inizio della raccolta dei dati, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite nel lavoro svolto nell'ambito del presente regolamento, corredata eventualmente di proposte appropriate. Questa relazione comprende i risultati della valutazione qualitativa di cui all'articolo 8. Essa valuta le conseguenze sulla qualità delle statistiche dei trasporti ferroviari derivanti dall'applicazione al presente regolamento delle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 relative alla riservatezza delle statistiche. Essa valuta inoltre i benefici derivanti dalla disponibilità delle statistiche in questo settore, i costi inerenti alla loro elaborazione e il relativo onere per le imprese.

Articolo 10

Procedure di applicazione

Le seguenti misure di applicazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

a) rettifica delle soglie per i dati semplificati (articolo 4);

b) rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3);

c) rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4);

d) disposizioni per la trasmissione dei dati all'Eurostat (articolo 6);

e) definizione delle istruzioni per le relazioni riguardanti la qualità e la comparabilità dei risultati (articoli 8 e 9).

Articolo 11

Procedura

1.  La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito a norma dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Direttiva 80/1177/CEE

1.  Gli Stati membri trasmettono i risultati per l'anno 2002 in base alla direttiva 80/1177/CEE.

2.  La direttiva 80/1177/CEE viene abrogata con effetto al 1o gennaio 2003.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO A



STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

— tonnellate

— tonnellate-km

Movimenti di treni merci in:

— treno-km

Numero di unità di trasporto intermodali trasportate, in:

— numero

— TEU (Unità equivalente a venti piedi) (per contenitori e casse mobili)

Periodo di riferimento

Anno

Frequenza

ogni anno

Elenco delle tabelle con ripartizione di ciascuna tabella

Tabella A1: merci trasportate, per tipo di trasporto

Tabella A2: merci trasportate, per tipo di merce (allegato J)

Tabella A3: merci trasportate (traffico internazionale e in transito) per paese di carico e paese di scarico

Tabella A4: merci trasportate, per categoria di merce pericolosa (allegato K)

Tabella A5: merci trasportate, per tipo di spedizione (facoltativo)

Tabella A6: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

Tabella A7: numero delle unità di trasporto intermodali cariche trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

Tabella A8: numero di unità di trasporto intermodali vuote trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto

Tabella A9: movimenti di treni merci

Scadenza per la trasmissione dei dati

5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento per le tabelle A1, A2 e A3

2003

Primo periodo di riferimento per le tabelle A4, A5, A6, A7, A8 e A9

2004

Note

1.  Tipo di trasporto ripartito come segue:

— nazionale

— internazionale — in entrata

— internazionale — in uscita

— transito

2.  Il tipo di spedizione può essere ripartito come segue:

— spedizione per treno completo

— spedizione per carro completo

— altro

3.  Tipo di unità di trasporto ripartito come segue:

— contenitori e casse mobili

— semirimorchi (non accompagnati)

— veicoli stradali (accompagnati)

4.  Per la tabella A3, l'Eurostat e gli Stati membri hanno facoltà di accordarsi per facilitare il consolidamento dei dati provenienti da imprese in altri Stati membri, al fine di assicurare la coerenza dei dati stessi

5.  Per la tabella A4, gli Stati membri indicano eventualmente quali categorie di traffico non sono coperte dai dati

6.  Per le tabelle A2-A8, se non sono disponibili informazioni complete sul trasporto di transito, gli Stati membri riportano tutti i dati disponibili




ALLEGATO B



STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI SEMPLIFICATI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

— tonnellate

— tonnellate-km

movimenti di treni merci in:

— treno-km

Periodo di riferimento

Anno

Frequenza

Ogni anno

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella B1: merci trasportate, per tipo di trasporto

Tabella B2: movimenti di treni merci

Scadenza per la trasmissione dei dati

5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2004

Note

1.  Tipo di trasporto ripartito come segue:

— nazionale

— internazionale — in entrata

— internazionale — in uscita

— transito




ALLEGATO C



STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura

Passeggeri trasportati in:

— numero di passeggeri

— passeggeri-km

Movimenti di treni passeggeri in:

— treno-km

Periodo di riferimento

Anno

Frequenza

Ogni anno

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella C1: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati provvisori, solo numero passeggeri)

Tabella C2: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco (dati provvisori, solo numero passeggeri)

Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati finali consolidati)

Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese di imbarco e paese di sbarco (dati finali consolidati, solo numero passeggeri)

Tabella C5: movimenti di treni passeggeri

Scadenza per la trasmissione dei dati

8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (tabelle C1, C2 e C5)

14 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (tabelle C3, C4)

Primo periodo di riferimento

2004

Note

1.  Tipo di trasporto ripartito come segue:

— nazionale

— internazionale

2.  Per le tabelle C1 e C2, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati provvisori basati sulle vendite di biglietti nel paese dichiarante o su qualsiasi altra fonte disponibile. Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati finali consolidati comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti




ALLEGATO D



STATISTICHE ANNUALI SUL TRASPORTO DI PASSEGGERI — DATI SEMPLIFICATI

Elenco delle variabili e unità di misura

Passeggeri trasportati in:

— numero di passeggeri

— passeggeri-km

Movimenti di treni passeggeri in:

— treno-km

Periodo di riferimento

Anno

Frequenza

Ogni anno

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella D1: passeggeri trasportati

Tabella D2: movimenti di treni passeggeri

Scadenza per la trasmissione dei dati

8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2004

Note

1.  Per la tabella D1, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti nel paese dichiarante o su qualsiasi altra fonte disponibile




ALLEGATO E



STATISTICHE TRIMESTRALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

— tonnellate

— tonnellate-km

Passeggeri trasportati in:

— numero di passeggeri

— passeggeri-km

Periodo di riferimento

Trimestre

Frequenza

Ogni trimestre

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella E1: merci trasportate

Tabella E2: passeggeri trasportati

Scadenza per la trasmissione dei dati

3 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

Primo trimestre 2004

Note

1.  Le tabelle E1 ed E2 possono essere compilate sulla base di dati provvisori, stime comprese. Per la tabella E2, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti nel paese dichiarante o su qualsiasi altra fonte disponibile

2.  Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese coperte dagli allegati A e C




ALLEGATO F



STATISTICHE REGIONALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura

Merci trasportate in:

— tonnellate

Passeggeri trasportati in:

— numero di passeggeri

Periodo di riferimento

un anno

Frequenza

ogni 5 anni

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella F1: trasporti nazionali di merci, per regione di carico e regione di scarico (NUTS 2)

Tabella F2: trasporti internazionali di merci, per regione di carico e di scarico (NUTS 2)

Tabella F3: trasporti nazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)

Tabella F4: trasporti internazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)

Scadenza per la trasmissione dei dati

12 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2005

Note

1.  Quando il luogo di carico o scarico (tabelle F1, F2) ovvero d'imbarco o sbarco (tabelle F3, F4) è situato al di fuori dello Spazio economico europeo, gli Stati membri riportano soltanto il paese

2.  Per assistere gli Stati membri nella preparazione di queste tabelle, l'Eurostat trasmette agli Stati membri un elenco dei codici UIC delle stazioni e dei corrispondenti codici NUTS

3.  Per le tabelle F3 ed F4, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti o su qualsiasi altra fonte disponibile

4.  Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese di cui agli allegati A e C




ALLEGATO G



STATISTICHE SUI FLUSSI DI TRAFFICO SULLE RETI FERROVIARIE

Elenco delle variabili e unità di misura

Trasporto di merci:

— numero di treni

Trasporto di passeggeri:

— numero di treni

Altri (treni di servizio, ecc.) (facoltativa):

— numero di treni

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni cinque anni

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella G1: trasporto di merci, per segmento di rete

Tabella G2: trasporto di passeggeri, per segmento di rete

Tabella G3: altri (treni di servizio, ecc.) per segmento di rete (facoltativo)

Scadenza per la trasmissione dei dati

18 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2005

Note

1.  Gli Stati membri definiscono una serie di segmenti di rete tale da comprendere almeno la rete ferroviaria TEN sul rispettivo territorio nazionale. Essi comunicano all'Eurostat:

— le coordinate geografiche e gli altri dati necessari per individuare ed identificare sulla carta ciascun segmento di rete nonché i collegamenti fra i segmenti,

— le informazioni sulle caratteristiche (compresa la capacità) dei treni che utilizzano ciascun segmento di rete

2.  Ciascun segmento di rete che fa parte della rete ferroviaria transeuropea (TEN) è identificato con un particolare attributo nella presentazione dei dati, in modo da poter quantificare il traffico sulla rete ferroviaria TEN

▼M1




ALLEGATO H



STATISTICHE SUGLI INCIDENTI

Elenco delle variabili e unità di misura

— numero di incidenti (tabelle H1, H2)

— numero di morti (tabella H3)

— numero di feriti gravi (tabella H4)

Periodo di riferimento

Anno

Frequenza

Ogni anno

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Tabella H1: numero di incidenti gravi e numero di incidenti con feriti gravi (facoltativo), per tipo di incidente

Tabella H2: numero di incidenti riguardanti il trasporto di merci pericolose

Tabella H3: numero di morti, per tipo di incidente e per categoria di persona

Tabella H4: numero di feriti gravi, per tipo di incidente e per categoria di persona

Scadenza per la trasmissione dei dati

5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2004

Note

1.  Tipo di incidente categorizzato come segue:

— collisioni (ad eccezione di incidenti a passaggi a livello)

— deragliamenti

— incidenti a passaggi a livello

— incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento

— incendi al materiale rotabile

— altri

— totale

Il tipo di incidente si riferisce all'incidente primario

2.  La tabella H2 è ripartita nel modo seguente:

— numero totale di incidenti riguardanti almeno un veicolo ferroviario trasportante merci pericolose, secondo la definizione dell'elenco delle merci coperte dall'allegato K

— numero di tali incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose

3.  Categoria di persone caratterizzata come segue:

— passeggeri

— personale (compreso quelle delle imprese appaltatrici)

— altri

— totale

4.  I dati di cui alle tabelle H1-H4 vengono trasmessi per tutte le ferrovie coperte dal presente regolamento.

5.  Durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere queste statistiche in base alle definizioni nazionali qualora non siano disponibili dati conformi alle definizioni armonizzate (approvate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2)

▼B




ALLEGATO I



ELENCO DELLE IMPRESE FERROVIARIE

Elenco delle variabili e unità di misura

Cfr. sotto

Periodo di riferimento

Un anno

Frequenza

Ogni anno

Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella

Cfr. sotto

Scadenza per la trasmissione dei dati

5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento

Primo periodo di riferimento

2003

Note

Le informazioni elencate in appresso (Tabella I1) vengono trasmesse per ciascuna impresa ferroviaria per cui sono previsti dati in base agli allegati A-H.

Tali informazioni vengono utilizzate:

— per verificare quali imprese sono coperte dalle tabelle degli allegati A-H,

— per convalidare la copertura degli allegati A e C in relazione al totale delle attività di trasporto ferroviario



Tabella I1

Identificazione della fonte dei dati

I1.1.1

Paese dichiarante

 

I1.1.2

Anno di riferimento

 

I1.1.3

Denominazione dell'impresa (facoltativo)

 

I1.1.4

Paese in cui ha sede l'impresa

 

Tipo di attività

I1.2.1

Trasporto di merci: internazionale

sì/no

I1.2.2

Trasporto di merci: nazionale

sì/no

I1.2.3

Trasporto di passeggeri: internazionale

sì/no

I1.2.4

Trasporto di passeggeri: nazionale

sì/no

Dati compresi negli allegati A-H

 

Allegato A

sì/no

 

Allegato B

sì/no

 

Allegato C

sì/no

 

Allegato D

sì/no

 

Allegato E

sì/no

 

Allegato F

sì/no

 

Allegato G

sì/no

 

Allegato H

sì/no

Livello delle attività di trasporto (facoltativo)

I1.3.1

Totale trasporto merci (tonnellate)

 

I1.3.2

Totale trasporto merci (tonnellate-km)

 

I1.3.3

Totale trasporto passeggeri (passeggeri)

 

I1.3.4

Totale trasporto passeggeri (passeggeri-km)

 

▼M2




ALLEGATO J

NST 2007



Divisione

Designazione

01

Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca

02

Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale

03

Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio

04

Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

05

Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

06

Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

07

Coke e prodotti petroliferi raffinati

08

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari

09

Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici

11

Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

12

Mezzi di trasporto

13

Mobili; altri manufatti n.c.a.

14

Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti

15

Posta, pacchi

16

Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

17

Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

18

Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme

19

Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16

20

Altre merci n.c.a.

▼B




ALLEGATO K

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

1. Esplosivi

2. Gas, compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione

3. Materie liquide infiammabili

4.1. Materie solide infiammabili

4.2. Materie soggette a combustione spontanea

4.3. Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

5.1. Sostanze comburenti

5.2. Perossidi organici

6.1. Sostanze tossiche

6.2. Sostanze infettanti

7. Materie radioattive

8. Materie corrosive

9. Sostanze pericolose diverse

Nota:

queste categorie sono quelle definite nei regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, solitamente denominati RID, approvati ai sensi della direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi emendamenti ( 9 ).



( 1 ) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 94.

( 2 ) GU C 221 del 30.5.2001, pag. 63.

( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 4 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 58), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 4 ) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).

( 5 ) GU L 350 del 23.12.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

( 6 ) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

( 7 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 8 ) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

( 9 ) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/6/CE della Commissione (GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 42).