2001L0034 — IT — 20.01.2007 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2001/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2001

riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

(GU L 184, 6.7.2001, p.1)

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 M1

DIRETTIVA 2003/6/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

DIRETTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 4 novembre 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

DIRETTIVA 2004/109/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

DIRETTIVA 2005/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 9 marzo 2005

  L 79

9

24.3.2005




▼B

DIRETTIVA 2001/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2001

riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori



INDICE

VISTI E CONSIDERANDO

TITOLO I: DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Capo I: Definizioni

Articolo 1

Capo II: Campo d'applicazione

Articolo 2

TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI

Capo I: Condizioni generali d'ammissione

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Capo II: Condizioni e obblighi più severi o supplementari

Articolo 8

Capo III: Deroghe

Articolo 9

Articolo 10

Capo IV: Poteri delle autorità nazionali competenti

Sezione 1: Decisione relativa all'ammissione

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Sezione 2: Informazioni richieste dalle autorità competenti

Articolo 16

Sezione 3: Misure in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissione

Articolo 17

Sezione 4: Sospensione e radiazione

Articolo 18

Sezione 5: Ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell'ammissione o di radiazione

Articolo 19

TITOLO III: CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI

Capo I: Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione

Sezione 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto

Sezione 3: Dispensa dall'inclusione di alcune informazioni nel prospetto

Sezione 4: Contenuto del prospetto in casi particolari

Sezione 5: Controllo e diffusione del prospetto

Sezione 6: Determinazione dell'autorità competente

Sezione 7: Riconoscimento reciproco

Sezione 8: Accordi con i paesi terzi

Capo II: Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni

Sezione 1: Condizioni relative alla società per le cui azioni si chiede l'ammissione

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Sezione 2: Condizioni relative alle azioni di cui si chiede l'ammissione

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 51

Capo III: Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da un'impresa

Sezione 1: Condizioni relative all'impresa per le cui obbligazioni si chiede l'ammissione

Articolo 52

Sezione 2: Condizioni relative alle obbligazioni di cui si chiede l'ammissione

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Sezione 3: Altre condizioni

Articolo 58

Articolo 59

Capo IV: Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da uno Stato o da un suo ente locale oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

TITOLO IV: OBBLIGHI PERMANENTI RELATIVI AI VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE

Capo I: Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

Sezione 1: Quotazione di azioni della stessa categoria di nuova emissione

Articolo 64

Sezione 2: Trattamento degli azionisti

Sezione 3: Modifica dell'atto costitutivo o dello statuto

Sezione 4: Bilanci annui e relazione di gestione

Sezione 5: Informazioni supplementari

Sezione 6: Equivalenza delle informazioni

Sezione 7: Informazioni da pubblicare periodicamente

Sezione 8: Pubblicazione e contenuto della relazione semestrale

Capo II: Obblighi dell'emittente le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale

Sezione 1: Obbligazioni emesse da un'impresa

Sezione 2: Obbligazioni emesse da uno Stato o dai suoi enti locali oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

Capo III: Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa

Sezione 1: Disposizioni generali

Sezione 2: Informazione in caso di acquisto o cessione di una partecipazione importante

Sezione 3: Determinazione dei diritti di voto

Sezione 4: Esenzioni e dispense

Sezione 5: Autorità competenti

Sezione 6: Sanzioni

TITOLO V: PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Capo I: Pubblicazione e comunicazione del prospetto per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori

Sezione 1: Modalità e termini di pubblicazione del prospetto e dei suoi supplementi

Sezione 2: Comunicazione preventiva alle autorità competenti dei mezzi pubblicitari

Capo II: Pubblicazione e comunicazione di informazioni dopo la quotazione

Capo III: Lingue

TITOLO VI: AUTORITÀ COMPETENTI E COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI

Articolo 105

Articolo 106

Articolo 107

TITOLO VII: COMITATO DI CONTATTO

Capo I: Composizione, competenze e funzionamento del comitato

Capo II: Adattamento dell'importo per la capitalizzazione di borsa

Articolo 109

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 110

Articolo 111

Articolo 112

Articolo 113

Allegato II — parte A: Direttive abrogate e loro successive modificazioni

Allegato II — parte B: Termini di attuazione nel diritto nazionale

Allegato III — Tavola di concordanza



IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ( 3 ), la direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori ( 4 ), la direttiva 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori ( 5 ), e la direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa ( 6 ), sono state modificate a più riprese ed in maniera sostanziale. A fini di razionalità e chiarezza occorre procedere alla codificazione delle suddette direttive raggruppandole in un testo unico.

(2)

Il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri è tale da rendere equivalente la tutela degli investitori sul piano comunitario, data la maggiore uniformità delle garanzie che tale coordinamento offrirà loro nei vari Stati membri. Esso faciliterà in ciascuno di tali Stati l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari provenienti dagli altri Stati membri, nonché la quotazione di uno stesso titolo su più borse della Comunità e, di conseguenza, renderà possibile una maggiore interpenetrazione dei mercati nazionali dei valori mobiliari rimuovendo gli ostacoli che la prudenza consente di rimuovere e pertanto si inserisce nella prospettiva della creazione di un mercato europeo dei capitali.

(3)

Tale coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dei loro emittenti e deve pertanto applicarsi anche ai valori emessi dagli Stati terzi o dai rispettivi enti locali o dagli organismi internazionali a carattere pubblico. La presente direttiva si applica pertanto ad organismi non contemplati all'articolo 48, secondo comma del trattato.

(4)

Deve essere possibile un ricorso giurisdizionale contro le decisioni delle autorità nazionali competenti per l'applicazione della presente direttiva per quanto riguarda l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale, senza che tale ricorso possa ostacolare il potere discrezionale di tali autorità.

(5)

In una prima tappa, è opportuno che il coordinamento delle condizioni per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale sia sufficientemente elastico per poter tener conto delle disparità attualmente esistenti tra le strutture dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e per consentire agli Stati membri di tener conto delle situazioni particolari a cui eventualmente dovessero far fronte.

(6)

È pertanto opportuno limitare in un primo momento il coordinamento all'introduzione di condizioni minime per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale delle borse valori situate od operanti negli Stati membri, senza riconoscere tuttavia agli emittenti un diritto alla quotazione.

(7)

Tale coordinamento parziale delle condizioni per l'ammissione alla quotazione ufficiale costituisce un primo passo verso un successivo maggiore ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri in materia.

(8)

L'ampliamento, alle dimensioni della Comunità, dell'area economica nella quale le imprese devono svolgere la loro attività implica un corrispondente ampliamento delle loro necessità di finanziamento e dei mercati di capitali cui le imprese devono ricorrere per soddisfare tale fabbisogno. L'ammissione alla quotazione ufficiale delle borse degli Stati membri di valori mobiliari emessi dalle imprese costituisce un'importante via di accesso a detti mercati di capitali. Nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali, sono state inoltre eliminate le restrizioni di cambio all'acquisto di valori mobiliari negoziati in una borsa di un altro Stato membro.

(9)

Ai fini della tutela degli interessi degli investitori attuali e potenziali, nella maggior parte degli Stati membri si prescrivono alle imprese che ricorrono pubblicamente al risparmio garanzie da presentare talvolta già al momento dell'emissione di valori mobiliari e in ogni caso all'atto della loro ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa. Queste garanzie presuppongono informazioni adeguate e il più obiettive possibile riguardanti in particolare la situazione finanziaria dell'emittente e le caratteristiche dei valori di cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale. La forma nella quale tali informazioni sono richieste è solitamente quella della pubblicazione di un prospetto.

(10)

Tuttavia le garanzie richieste variano da uno Stato membro all'altro, per quanto riguarda sia il contenuto e la presentazione del prospetto che l'efficacia, le modalità ed il momento del controllo dell'informazione fornita. Tali disparità hanno l'effetto non solo di rendere più difficile alle imprese l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in borse di vari Stati membri, ma anche di rendere difficoltoso agli investitori, residenti in un determinato Stato membro, l'acquisto di valori quotati in borse di altri Stati membri e pertanto di intralciare il finanziamento delle imprese e gli impieghi dei capitali da parte degli investitori in tutta la Comunità.

(11)

Occorre eliminare queste disparità, coordinando le regolamentazioni, senza peraltro doverle uniformare completamente, allo scopo di rendere sufficientemente equivalenti le garanzie richieste in ciascuno Stato membro per un'informazione adeguata e il più obiettiva possibile dei portatori attuali e potenziali di valori mobiliari.

(12)

Questo coordinamento deve applicarsi ai valori mobiliari indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa emittente. La presente direttiva si applica pertanto ad organismi non contemplati all'articolo 48, secondo comma, del trattato.

(13)

Il reciproco riconoscimento del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale rappresenta un notevole progresso verso la realizzazione del mercato interno della Comunità.

(14)

Occorre individuare, a tale proposito, le autorità competenti per controllare e approvare il prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale in caso di domande simultanee di ammissione alla quotazione ufficiale in più Stati membri.

(15)

L'articolo 21 della direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari ( 7 ), prevede che, qualora le offerte pubbliche siano presentate simultaneamente o a date ravvicinate in due o più Stati membri, il prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in conformità degli articoli 7, 8 o 12 di detta direttiva debba essere riconosciuto quale prospetto di offerta pubblica negli altri Stati membri interessati, in base al principio del reciproco riconoscimento.

(16)

È altresì auspicabile prevedere il riconoscimento di un prospetto di offerta pubblica quale prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando è presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori poco tempo dopo la presentazione dell'offerta pubblica.

(17)

Il reciproco riconoscimento del prospetto per l'offerta pubblica e per l'ammissione alla quotazione ufficiale non comporta di per sé il diritto all'ammissione.

(18)

È opportuno prevedere, mediante accordi che la Comunità dovrà concludere con paesi terzi, l'estensione del riconoscimento su base di reciprocità dei prospetti per l'ammissione alla quotazione ufficiale provenienti da detti paesi.

(19)

Sembra opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale possa garantire in determinati casi una dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale agli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione ufficiale di borsa di un altro Stato membro.

(20)

Le società quotate da tempo nelle borse valori comunitarie, di comprovata solidità e di prestigio internazionale, sono le candidate più probabili all'ammissione alla quotazione transfrontaliera. Dette società sono generalmente ben note nella maggior parte degli Stati membri e sul loro conto sono disponibili e ampiamente diffuse informazioni.

(21)

La presente direttiva mira a garantire che siano fornite agli investitori informazioni sufficienti. Pertanto, quando una di queste società chiede che i suoi titoli vengano ammessi alla quotazione in uno Stato membro ospitante, gli investitori che operano sul mercato di tale paese possono ritenersi sufficientemente tutelati qualora ricevano soltanto informazioni semplificate anziché il prospetto integrale.

(22)

Gli Stati membri possono ritenere utile stabilire criteri quantitativi minimi non discriminatori, come la capitalizzazione di borsa corrente, che gli emittenti devono rispettare per poter fruire delle opportunità di dispensa previste dalla presente direttiva. Data la sempre maggiore integrazione dei mercati mobiliari, è opportuno dare alle autorità competenti la facoltà di riservare un trattamento analogo anche a società di minori dimensioni.

(23)

Inoltre, in numerose borse valori esiste un secondo mercato nel quale vengono negoziate le azioni delle società che non sono ammesse alla quotazione ufficiale. In alcuni casi, i secondi mercati sono regolamentati e soggetti a vigilanza da parte di autorità riconosciute dai poteri pubblici che impongono alle società obblighi di pubblicità equivalenti, nella sostanza, a quelli imposti alle società i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale. Pertanto, il principio cui si ispira l'articolo 23 della presente direttiva potrebbe altresì applicarsi quando queste società richiedano l'ammissione dei loro titoli alla quotazione ufficiale.

(24)

Al fine di tutelare gli investitori, i documenti da mettere a disposizione del pubblico devono essere preventivamente trasmessi alle autorità competenti dello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale. Spetta a tale Stato membro decidere se le sue autorità competenti debbano effettuare un controllo di tali documenti nonché stabilire, all'occorrenza, la natura e le modalità di esecuzione di tale controllo.

(25)

Per i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori la protezione degli investitori richiede, altresì, che sia loro fornita periodicamente un'informazione adeguata per tutto il tempo in cui i valori mobiliari di cui trattasi restano in quotazione. Il coordinamento delle regolamentazioni su tale informazione periodica mira a realizzare obiettivi simili a quelli perseguiti con il prospetto, e cioè migliorare la protezione e renderla più equivalente, facilitare la quotazione di tali valori in varie borse della Comunità e contribuire così alla creazione di un vero mercato comunitario dei capitali, permettendo una maggiore interpenetrazione dei mercati di valori mobiliari.

(26)

A norma della presente direttiva le società quotate devono, quanto prima, mettere a disposizione degli investitori i propri conti annuali e la relazione sulla gestione, contenenti informazioni sulla società per l'insieme dell'esercizio. La direttiva 78/660/CEE del Consiglio ( 8 ) ha coordinato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i conti annuali di alcuni tipi di società.

(27)

È opportuno che le società mettano anche a disposizione degli investitori almeno una volta nel corso dell'esercizio, una relazione sulle loro attività. La presente direttiva può, pertanto, limitarsi a coordinare il contenuto e la diffusione di una sola relazione relativa al primo semestre dell'esercizio.

(28)

Tuttavia, per le obbligazioni ordinarie, dati i diritti che esse conferiscono al loro portatore, non è necessario provvedere alla protezione degli investitori mediante la pubblicazione di una relazione semestrale. A norma della presente direttiva, le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrant possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o a un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, o vi sono ammesse in pari tempo. Gli Stati membri possono derogare a tale principio soltanto se le proprie autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono di tutte le informazioni necessarie per acquisire un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono. Di conseguenza, un coordinamento dell'informazione periodica è necessario unicamente per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

(29)

La relazione semestrale deve consentire agli investitori di farsi un quadro circostanziato dell'evoluzione generale dell'attività della società nel corso del periodo cui la relazione si riferisce. Tale relazione deve comunque contenere soltanto le informazioni essenziali in merito alla situazione finanziaria e all'andamento generale degli affari della società.

(30)

Onde assicurare una protezione efficace degli investitori e il buon funzionamento delle borse, le regole relative all'informazione periodica, che dev'essere pubblicata dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori della Comunità, devono applicarsi non solo alle società degli Stati membri ma anche alle società di paesi terzi.

(31)

Un'adeguata politica di informazione degli investitori nel settore dei valori mobiliari migliorerebbe la loro tutela e rinforzerebbe la loro fiducia nei mercati di tali valori, contribuendo così al buon funzionamento di questi ultimi.

(32)

Un coordinamento di tale politica a livello comunitario, col rendere tale tutela più equivalente, può favorire l'interpenetrazione dei mercati dei valori mobiliari degli Stati membri e contribuire in tal modo alla creazione di un vero e proprio mercato europeo dei capitali.

(33)

In questa prospettiva, occorre informare gli investitori delle partecipazioni importanti e delle modifiche di queste partecipazioni nelle società comunitarie le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nella Comunità.

(34)

Occorre precisare in modo coordinato il contenuto e le modalità di applicazione di tale obbligo.

(35)

Le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa di valori della Comunità sono in grado di informare il pubblico delle modifiche avvenute nelle partecipazioni importanti unicamente se sono state informate di tali modifiche da parte dei detentori di queste partecipazioni.

(36)

La maggior parte degli Stati membri non impone un tale obbligo a detti detentori e che, quando l'obbligo esiste, vi sono sensibili differenze nelle modalità di applicazione. Occorre allora adottare una regolamentazione coordinata a livello comunitario in questo settore.

(37)

La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



TITOLO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE



CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per:

a) «emittenti», le società e le altre persone giuridiche e qualsiasi impresa i cui valori mobiliari formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

b) «organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso», i fondi comuni di investimento e le società di investimento:

i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico ed il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e

ii) le cui quote siano, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali organismi. È assimilato a tale riscatto o rimborso ogni intervento da parte di un organismo d'investimento collettivo affinché il valore delle proprie quote in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore d'inventario netto;

c) «società d'investimento di tipo diverso da quello chiuso»: le società d'investimento:

i) aventi per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico e il funzionamento delle quali è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e

ii) le cui azioni sono, su richiesta dei portatori, riscattate o rimborsate direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio di tali società. Il fatto che una società d'investimento agisca affinché il valore delle proprie azioni in borsa non si scosti sensibilmente dal loro valore netto di inventario è assimilato a questo tipo di riscatti o rimborsi;

d) «enti creditizi», le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto;

e) «quote», i valori mobiliari emessi dagli organismi di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tali organismi;

f) «partecipazione», i diritti sul capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati a contribuire all'attività dell'impresa titolare di tali diritti.

▼M3 —————

▼B



CAPO II

Campo d'applicazione

Articolo 2

1.  Gli articoli da 5 a 19, da 42 a 69 e da 78 a 84 si applicano ai valori mobiliari che sono già ammessi o che formano oggetto di una richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.

2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1:

a) alle quote emesse dagli organismi di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso;

b) ai valori mobiliari emessi da uno Stato membro o dai suoi enti locali.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼B



TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI



CAPO I

Condizioni generali d'ammissione

Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che:

a) i valori mobiliari non siano ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori, situata o operante nel loro territorio, qualora non siano soddisfatte le condizioni previste dalla presente direttiva, e

b) gli emittenti di valori mobiliari ammessi a tale quotazione ufficiale, qualunque sia la data in cui tale ammissione ha avuto luogo, siano soggetti agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 6

1.  L'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale è soggetta alle condizioni elencate negli articoli da 42 a 51 o da 52 a 63, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni o di obbligazioni.

▼M3 —————

▼B

3.  I certificati rappresentativi di azioni possono essere ammessi alla quotazione ufficiale soltanto se l'emittente delle azioni rappresentate soddisfa ai requisiti di cui agli articoli da 42 a 44 ed agli obblighi di cui agli articoli da 64 a 69 e se tali certificati rispondono alle condizioni di cui agli articoli da 45 a 50.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono subordinare l'ammissione alla quotazione ufficiale di valori mobiliari emessi da società o da altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro alla condizione che questi siano già ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro.



CAPO II

Condizioni e obblighi più severi o supplementari

Articolo 8

1.  Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 7 ed agli articoli da 42 a 63, gli Stati membri possono subordinare l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale a condizioni più severe di quelle elencate agli articoli da 42 a 63 o a condizioni supplementari, purché tali condizioni siano di applicazione generale per tutti gli emittenti, o per categoria di emittenti, e siano state pubblicate prima della presentazione della domanda di ammissione di tali valori.

▼M3

2.  Gli Stati membri possono assoggettare gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale ad obblighi supplementari, purché tali obblighi supplementari siano di applicazione generale per tutti gli emittenti o per categoria di emittenti.

▼B

3.  Gli Stati membri possono autorizzare, alle stesse condizioni di cui all'articolo 9, delle deroghe alle condizioni ed obblighi più severi o supplementari di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.  Gli Stati membri possono, secondo la regolamentazione nazionale in vigore, esigere che gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale mettano periodicamente a disposizione del pubblico informazioni sulla loro situazione finanziaria e sull'andamento generale dei loro affari.



CAPO III

Deroghe

Articolo 9

Le deroghe alle condizioni di ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale che potrebbero essere autorizzate conformemente agli articoli da 42 a 63 devono essere di applicazione generale per tutti gli emittenti, quando le circostanze che le giustificano sono analoghe.

Articolo 10

Gli Stati membri hanno la facoltà di non subordinare alle condizioni di cui agli articoli da 52 a 63 e agli obblighi di cui all'articolo 81, paragrafi 1 e 3, l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni emesse da società o altre persone giuridiche soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro, costituite o regolamentate da una legge speciale o in virtù di una tale legge, se tali obbligazioni beneficiano, per il rimborso e per il pagamento degli interessi, della garanzia di uno Stato membro o di uno dei suoi Stati federati.



CAPO IV

Poteri delle autorità nazionali competenti



Sezione 1

Decisione relativa all'ammissione

Articolo 11

1.  Le autorità competenti di cui all'articolo 105 decidono in merito all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata o operante nel loro territorio.

2.  Fatti salvi gli altri poteri ad esse conferiti, le autorità competenti possono respingere una domanda di ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale se, a loro parere, la situazione dell'emittente è tale che l'ammissione sarebbe contraria all'interesse degli investitori.

Articolo 12

In deroga all'articolo 8, gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, nel solo interesse della tutela degli investitori, il potere di subordinare l'ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale a qualsiasi condizione particolare che ritengano opportuna e che abbiano esplicitamente comunicato al richiedente.

Articolo 13

1.  Quando, per uno stesso valore mobiliare, le domande di ammissione alla quotazione ufficiale di borse valori situate od operanti in Stati membri diversi sono presentate simultaneamente o a date ravvicinate, o quando una domanda di ammissione è presentata per un valore mobiliare già quotato presso una borsa valori in un altro Stato membro, le autorità competenti si scambiano reciprocamente informazioni e prendono le misure necessarie per accelerare la procedura e semplificare al massimo le formalità e le eventuali condizioni supplementari richieste per l'ammissione del valore in questione.

2.  Per facilitare il compito delle autorità competenti, nella domanda di ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro deve essere precisato se analoga richiesta è stata presentata simultaneamente o in precedenza in un altro Stato membro o lo sarà in un prossimo futuro.

Articolo 14

Le autorità competenti possono rifiutare l'ammissione alla quotazione ufficiale di un valore mobiliare già ammesso alla quotazione ufficiale in un altro Stato membro, se l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dall'ammissione in quest'ultimo Stato.

Articolo 15

Qualora la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale si riferisca a certificati rappresentativi di azioni, essa può essere presa in considerazione soltanto se le autorità competenti reputano che l'emittente di tali certificati offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.



Sezione 2

Informazioni richieste dalle autorità competenti

Articolo 16

1.  L'emittente i cui valori mobiliari sono ammessi alla quotazione ufficiale deve comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni che queste ritengano utili ai fini della tutela degli investitori o del buon funzionamento del mercato.

2.  Qualora lo esiga la tutela degli investitori o il buon funzionamento del mercato, le autorità competenti possono chiedere all'emittente di pubblicare talune informazioni nella forma e nei termini che ritengano appropriati. Se l'emittente non si conforma a tale richiesta, le autorità competenti stesse possono procedere alla pubblicazione di tali informazioni, dopo aver udito l'emittente.



Sezione 3

Misure in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissione

Articolo 17

Le autorità competenti, fatte salve le altre misure o sanzioni che possono prevedere in caso di inadempienza dell'emittente agli obblighi risultanti dall'ammissione alla quotazione ufficiale, possono rendere pubblico il fatto che l'emittente non adempie a tali obblighi.



Sezione 4

Sospensione e radiazione

Articolo 18

1.  Le autorità competenti possono deliberare la sospensione della quotazione di un valore mobiliare se il regolare funzionamento del mercato risulti temporaneamente non garantito o rischi di non esserlo, o se lo richieda la tutela degli investitori.

2.  Le autorità competenti possono deliberare la radiazione di un valore mobiliare dalla quotazione ufficiale se reputano che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale valore mobiliare.



Sezione 5

Ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell'ammissione o di radiazione

Articolo 19

1.  Gli Stati membri assicurano che tutte le decisioni delle autorità competenti che rifiutano l'ammissione di un valore mobiliare alla quotazione ufficiale o lo radiano dalla medesima quotazione possano formare oggetto di un ricorso giurisdizionale.

2.  Ogni decisione in merito alla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale è notificata al richiedente entro i sei mesi successivi al ricevimento della domanda stessa ovvero, qualora le autorità competenti chiedano entro questi termini informazioni complementari, entro sei mesi dalla trasmissione di tali informazioni da parte del richiedente.

3.  La mancata decisione entro i termini indicati al paragrafo 2 equivale ad una decisione implicita di rigetto della domanda. Tale decisione può formare oggetto di ricorso giurisdizionale conformemente al paragrafo 1.



TITOLO III

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI VALORI MOBILIARI



CAPO 1

Pubblicazione di un prospetto per l'ammissione



Sezione 1

Disposizioni generali

▼M2 —————

▼B



Sezione 2

Dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto

▼M2 —————

▼B



Sezione 3

Dispensa dall'inclusione di alcune informazioni nel prospetto

▼M2 —————

▼B



Sezione 4

Contenuto del prospetto in casi particolari

▼M2 —————

▼B



Sezione 5

Controllo e diffusione del prospetto

▼M2 —————

▼B



Sezione 6

Determinazione dell'autorità competente

▼M2 —————

▼B



Sezione 7

Riconoscimento reciproco

▼M2 —————

▼B



Sezione 8

Accordi con i paesi terzi

▼M2 —————

▼B



CAPO II

Condizioni particolari relative all'ammissione di azioni



Sezione 1

Condizioni relative alla società per le cui azioni si chiede l'ammissione

Articolo 42

La situazione giuridica della società deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali è soggetta, sia per quanto riguarda la costituzione, sia sotto il profilo del funzionamento statutario.

Articolo 43

1.  La capitalizzazione di borsa prevedibile delle azioni oggetto della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale o, qualora questa non sia valutabile, l'attivo netto della società, compresi i risultati dell'ultimo esercizio, devono essere di almeno un milione di EUR.

2.  Gli Stati membri possono prevedere che la mancata osservanza di tale condizione non osti all'ammissione alla quotazione ufficiale, qualora le autorità competenti abbiano la certezza che per le azioni in questione si formerà un mercato sufficiente.

3.  Ai fini dell'ammissione alla quotazione ufficiale, uno Stato membro può esigere un importo più elevato di capitalizzazione di borsa prevedibile o di attivo netto, soltanto se in detto Stato esiste un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto, per il quale le condizioni in materia sono pari o meno severe di quelle previste al paragrafo 1.

4.  La condizione prevista al paragrafo 1 non si applica per l'ammissione alla quotazione ufficiale di un lotto supplementare di azioni della stessa categoria di quelle già ammesse.

5.  Il controvalore in moneta nazionale di un milione di EUR è inizialmente l'equivalente del controvalore in moneta nazionale di un milione di unità di conto europee applicabile il 5 marzo 1979.

6.  Se, a seguito di modifiche del controvalore dell'euro in moneta nazionale, l'importo della capitalizzazione di borsa espresso in moneta nazionale è inferiore o superiore di almeno il 10 % al valore di un milione di EUR per il periodo di un anno, lo Stato membro deve, entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza di tale periodo, adattare le sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al paragrafo 1.

Articolo 44

La società deve aver pubblicato o depositato, conformemente al diritto nazionale, i propri bilanci annuali relativi ai tre esercizi che precedono la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale. In via eccezionale le autorità competenti possono derogare a tale condizione, quando la deroga è auspicabile nell'interesse della società o degli investitori e quando le autorità competenti hanno la certezza che gli investitori dispongono delle informazioni necessarie per dare un giudizio fondato sulla società e sulle azioni per cui è richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale.



Sezione 2

Condizioni relative alle azioni di cui si chiede l'ammissione

Articolo 45

La situazione giuridica delle azioni deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggette.

Articolo 46

1.  Le azioni devono essere liberamente negoziabili.

2.  Le autorità competenti possono assimilare alle azioni liberamente negoziabili le azioni non interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di dette azioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un'informazione adeguata del pubblico.

3.  Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni il cui acquisto è soggetto ad una clausola di gradimento, le autorità competenti possono derogare al paragrafo 1 soltanto se l'uso della clausola di gradimento non è tale da perturbare il mercato.

Articolo 47

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione.

Articolo 48

1.  Una diffusione sufficiente delle azioni tra il pubblico di uno o più Stati membri deve essere realizzata al più tardi all'atto dell'ammissione.

2.  Tale condizione non si applica quando la diffusione delle azioni tra il pubblico deve essere realizzata tramite la borsa. In tal caso, l'ammissione alla quotazione ufficiale può essere decisa soltanto se le autorità competenti sono convinte che entro breve termine sarà realizzata una diffusione sufficiente tramite la borsa.

3.  In caso di richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di un lotto supplementare di azioni della stessa categoria, le autorità competenti possono valutare se la diffusione tra il pubblico delle azioni sia sufficiente rispetto alla totalità delle azioni emesse e non soltanto rispetto a tale lotto supplementare.

4.  Se le azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di uno o più paesi terzi, le autorità competenti possono, in deroga al paragrafo 1, stabilire la loro ammissione alla quotazione ufficiale, qualora sia realizzata una diffusione sufficiente tra il pubblico nei paesi terzi in cui esse sono quotate.

5.  Una diffusione sufficiente si presume realizzata quando le azioni oggetto della richiesta di ammissione sono ripartite tra il pubblico per l'ammontare di almeno 25 % del capitale sottoscritto rappresentato da tale categoria di azioni, oppure quando, dato il numero elevato di azioni di una stessa categoria e data l'ampiezza della loro diffusione tra il pubblico, il mercato può funzionare regolarmente anche con una percentuale più limitata.

Articolo 49

1.  La domanda di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le azioni della stessa categoria già emesse.

2.  Gli Stati membri possono stabilire che la condizione di cui al paragrafo 1 non si applichi alle richieste di ammissione che non riguardano la totalità delle azioni di una stessa categoria, quando le azioni di detta categoria già emesse, la cui ammissione non è richiesta, fanno parte di blocchi destinati a mantenere il controllo della società o non sono negoziabili durante un determinato periodo in virtù di convenzioni, a condizione che il pubblico sia informato di tali situazioni e che esse non possano arrecare pregiudizio ai portatori delle azioni di cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale.

Articolo 50

1.  Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni che sono emesse da società soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme in vigore in quest'altro Stato membro. Qualora la presentazione materiale non sia conforme alle norme in vigore nello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di tale Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

2.  La presentazione materiale delle azioni emesse dalle società soggette alla legislazione nazionale di paesi terzi deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

Articolo 51

Se le azioni emesse da una società soggetta alla legislazione nazionale di un paese terzo non sono quotate nel paese d'origine o di diffusione principale, esse possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le autorità competenti hanno la certezza che l'assenza di quotazione nel paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.



CAPO III

Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da un'impresa



Sezione 1

Condizioni relative all'impresa per le cui obbligazioni si chiede l'ammissione

Articolo 52

La situazione giuridica dell'impresa deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali è soggetta, sia per quanto riguarda la costituzione, sia sotto il profilo del funzionamento statutario.



Sezione 2

Condizioni relative alle obbligazioni di cui si chiede l'ammissione

Articolo 53

La situazione giuridica delle obbligazioni deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti ai quali sono soggette.

Articolo 54

1.  Le obbligazioni devono essere liberamente negoziabili.

2.  Le autorità competenti possono assimilare alle obbligazioni liberamente negoziabili le obbligazioni non interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di dette obbligazioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un'informazione adeguata del pubblico.

Articolo 55

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione. Tale disposizione non si applica in caso di emissione continuata di obbligazioni, quando la data di chiusura del periodo di sottoscrizione non è determinata.

Articolo 56

La richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le obbligazioni di una stessa emissione.

Articolo 57

1.  Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni che sono emesse da imprese soggette alla legislazione nazionale di un altro Stato membro e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme in vigore in quest'altro Stato membro. Qualora la presentazione materiale non sia conforme alle norme in vigore nello Stato membro in cui si chiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di tale Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

2.  La presentazione materiale delle obbligazioni emesse in un solo Stato membro deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato.

3.  La presentazione materiale delle obbligazioni emesse da imprese soggette alla legislazione nazionale di paesi terzi deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.



Sezione 3

Altre condizioni

Articolo 58

1.  Il prestito non può essere inferiore a 200 000 EUR. Tale disposizione non si applica in caso di emissione continua di obbligazioni quando l'importo del prestito non è fissato.

2.  Gli Stati membri possono prevedere che la mancata osservanza di tale condizione non osti all'ammissione alla quotazione ufficiale, qualora le autorità competenti abbiano la certezza che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente.

3.  Il controvalore in moneta nazionale di 200 000 EUR è inizialmente l'equivalente del controvalore in moneta nazionale di 200 000 unità di conto europee applicabile il 5 marzo 1979.

4.  Se, a seguito di modifiche del controvalore dell'euro in moneta nazionale, l'importo minimo del prestito fissato in moneta nazionale è inferiore di almeno il 10 % al valore di 200 000 EUR per il periodo di un anno, lo Stato membro deve, entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza di tale periodo, adattare le sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al paragrafo 1.

Articolo 59

1.  Le obbligazioni convertibili, le obbligazioni permutabili e le obbligazioni con warrant possono essere ammesse alla quotazione ufficiale soltanto se le azioni alle quali si riferiscono sono state ammesse precedentemente a tale quotazione o ad un altro mercato regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto ed aperto, o vi sono ammesse in pari tempo.

2.  Gli Stati membri possono, in deroga al paragrafo 1, stabilire l'ammissione alla quotazione ufficiale delle obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, se le loro autorità competenti hanno la certezza che i portatori di obbligazioni dispongono delle informazioni necessarie per dare un giudizio sul valore delle azioni cui dette obbligazioni si riferiscono.



CAPO IV

Condizioni particolari relative all'ammissione di obbligazioni emesse da uno Stato o da un suo ente locale oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

Articolo 60

Le obbligazioni devono essere liberamente negoziabili.

Articolo 61

In caso di emissione pubblica precedente l'ammissione alla quotazione ufficiale, la chiusura del periodo durante il quale si possono presentare le domande di sottoscrizione deve precedere la prima quotazione. Tale disposizione non si applica quando la data di chiusura del periodo di sottoscrizione non è determinata.

Articolo 62

La richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale deve riferirsi a tutte le obbligazioni di una stessa emissione.

Articolo 63

1.  Per l'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni che sono emesse da Stati membri o dai loro enti locali e che formano oggetto di presentazione materiale, è necessario e sufficiente che tale presentazione sia conforme alle norme vigenti nello Stato membro di cui trattasi. Allorché la presentazione materiale non è conforme alle norme vigenti nello Stato membro in cui si richiede l'ammissione alla quotazione ufficiale, le autorità competenti di detto Stato rendono nota al pubblico tale situazione.

2.  La presentazione materiale delle obbligazioni emesse da paesi terzi, dai loro enti locali, oppure dagli organismi internazionali a carattere pubblico, deve offrire garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.



TITOLO IV

OBBLIGHI RELATIVI AI VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE



CAPO I

Obblighi della società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale



Sezione 1

Quotazione di azioni della stessa categoria di nuova emissione

Articolo 64

Fatto salvo l'articolo 49, paragrafo 2, in caso di nuova emissione pubblica di azioni della stessa categoria di quelle già ammesse alla quotazione ufficiale, la società, qualora non vi sia ammissione automatica delle nuove azioni, deve chiedere l'ammissione a tale quotazione al massimo entro un anno dalla loro emissione oppure al momento in cui diventano liberamente negoziabili.



Sezione 2

Trattamento degli azionisti

▼M3 —————

▼B



Sezione 3

Modifica dell'atto costitutivo o dello statuto

▼M3 —————

▼B



Sezione 4

Bilanci annui e relazione di gestione

▼M3 —————

▼B



Sezione 5

Informazioni supplementari

▼M3 —————

▼B



Sezione 6

Equivalenza delle informazioni

▼M3 —————

▼B



Sezione 7

Informazioni da pubblicare periodicamente

▼M3 —————

▼B



Sezione 8

Pubblicazione e contenuto della relazione semestrale

▼M3 —————

▼B



CAPO II

Obblighi dell'emittente le cui obbligazioni sono ammesse alla quotazione ufficiale



Sezione 1

Obbligazioni emesse da un'impresa

▼M3 —————

▼B



Sezione 2

Obbligazioni emesse da uno Stato o dai suoi enti locali oppure da un organismo internazionale a carattere pubblico

▼M3 —————

▼B



CAPO III

Obblighi d'informazione al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa



Sezione 1

Disposizioni generali

▼M3 —————

▼B



Sezione 2

Informazione in caso di acquisto o cessione di una partecipazione importante

▼M3 —————

▼B



Sezione 3

Determinazione dei diritti di voto

▼M3 —————

▼B



Sezione 4

Esenzioni e dispense

▼M3 —————

▼B



Sezione 5

Autorità competenti

▼M3 —————

▼B



Sezione 6

Sanzioni

▼M3 —————

▼B



TITOLO V

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI



CAPO I

Pubblicazione e comunicazione del prospetto per l'ammissione dei valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori



Sezione 1

Modalità e termini di pubblicazione del prospetto e dei suoi supplementi

▼M2 —————

▼B



Sezione 2

Comunicazione preventiva alle autorità competenti dei mezzi pubblicitari

▼M2 —————

▼B



CAPO II

Pubblicazione e comunicazione di informazioni dopo la quotazione

▼M3 —————

▼B



CAPO III

Lingue

▼M3 —————

▼M2 —————

▼B



TITOLO VI

AUTORITÀ COMPETENTI E COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI

Articolo 105

1.  Gli Stati membri vegliano all'applicazione della presente direttiva e designano l'autorità o le autorità competenti a tal fine. Essi ne informano la Commissione, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze di tali autorità.

2.  Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per l'adempimento dei loro compiti.

3.  La presente direttiva non comporta alcuna modifica alla responsabilità delle autorità competenti, che resta disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale.

Articolo 106

Le autorità competenti si prestano scambievolmente tutta la cooperazione necessaria all'adempimento dei loro compiti e si comunicano tutte le informazioni utili a tal fine.

Articolo 107

1.  Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta a titolo professionale può essere divulgata a una persona o autorità, se non in forza di disposizioni legislative.

2.  Il paragrafo 1 non impedisce tuttavia alle autorità competenti dei vari Stati membri di comunicarsi le informazioni previste dalla presente direttiva. Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività presso le autorità competenti che ricevono tali informazioni.

 

 ◄

▼M3 —————

▼B



TITOLO VII

COMITATO DI CONTATTO



CAPO I

Composizione, competenze e funzionamento del comitato

▼M4 —————

▼B



CAPO II

Adattamento dell'importo per la capitalizzazione di borsa

▼M4

Articolo 109

1.  Ai fini di adeguare, a seconda delle esigenze della situazione economica, l'importo minimo per la prevedibile capitalizzazione di borsa fissato all'articolo 43, paragrafo 1, la Commissione sottopone al comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione ( 9 ), un progetto di misure da adottare.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 10 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼B



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 110

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 111

1.  Le direttive 79/279/CEE, 80/390/CEE, 82/121/CEE e 88/627/CEE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per la loro attuazione, di cui all'allegato II, parte B.

2.  I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 112

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 113

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M2 —————

▼B




ALLEGATO II

PARTE A

Direttive abrogate e loro modificazioni successive (di cui all'articolo 111)



Direttiva 79/279/CEE del Consiglio

(GU L 66 del 16.3.1979, pag. 21)

Direttiva 82/148/CEE del Consiglio

(GU L 62 del 5.3.1982, pag. 22)

Direttiva 88/627/CEE del Consiglio

(GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62)

Direttiva 80/390/CEE del Consiglio

(GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1)

Direttiva 82/148/CEE del Consiglio

(GU L 62 del 5.3.1982, pag. 22)

Direttiva 87/345/CEE del Consiglio

(GU L 185 del 4.7.1987, pag. 81)

Direttiva 90/211/CEE del Consiglio

(GU L 112 del 3.5.1990, pag. 24)

Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1)

Direttiva 82/121/CEE del Consiglio

(GU L 48 del 20.2.1982, pag. 26)

Direttiva 88/627/CEE del Consiglio

(GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62)




ALLEGATO II

PARTE B

Termini di attuazione nel diritto nazionale (previsti all'articolo 111)



Direttiva

Termine di attuazione

79/279/CEE

8 marzo 1981 (1) (2)

80/390/CEE

19 settembre 1982 (2)

82/121/CEE

30 giugno 1983 (3)

82/148/CEE

87/345/CEE

1o gennaio 1990

1o gennaio 1991 per la Spagna

1o gennaio 1992 per il Portogallo

88/627/CEE

1o gennaio 1991

90/211/CEE

17 aprile 1991

94/18/CE

 

(1)   L'8.3.1982 per gli Stati membri che dessero simultaneamente attuazione alle direttive 79/279/CEE e 80/390/CEE.

(2)   Il 30.6.1983 per gli Stati membri che dessero simultaneamente attuazione alle direttive 79/279/CEE, 80/390/CEE e 82/121/CEE.

(3)   Data limite per l'attuazione il 30.6.1986.




ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA



Presente direttiva

Dir. 79/279/CEE

Dir. 80/390/CEE

Dir. 82/121/CEE

Dir. 88/627/CEE

Art. 1, lettera a)

 

Art. 2, lettera c)

 
 

Art. 1, lettera b), frase introduttiva

Art. 2, lettera a), frase introduttiva

Art. 2, lettera a), frase introduttiva

 
 

Art. 1, lettera b), punti i) e ii)

Art. 2, lettera a), primo e secondo trattino

Art. 2, lettera a), primo e secondo trattino

 
 

Art. 1, lettera c), frase introduttiva

 
 

Art. 1, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

 

Art. 1, lettera c), punti i) e ii)

 
 

Art. 1, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino

 

Art. 1, lettera d)

 

Art. 2, lettera e)

 
 

Art. 1, lettera e)

Art. 2, lettera b)

Art. 2, lettera b)

 
 

Art. 1, lettera f)

 

Art. 2, lettera f)

 
 

Art. 1, lettera g)

 

Art. 2, lettera d)

 
 

Art. 1, lettera h)

 

Art. 2, lettera g)

 
 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 1, paragrafo 1

 
 
 

Art. 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Art. 1, paragrafo 2, frase introduttiva

 
 
 

Art. 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

Art. 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino

 
 
 

Art. 3, paragrafo 1

 

Art. 1, paragrafo 1

 
 

Art. 3, paragrafo 2, frase introduttiva

 

Art. 1, paragrafo 2, frase introduttiva

 
 

Art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Art. 1, paragrafo 2, primo e secondo trattino

 
 

Art. 4, paragrafo 1

 
 

Art.1, paragrafo 1

 

Art. 4, paragrafo 2

 
 

Art. 1, paragrafo 2, primo comma

 

Art. 4, paragrafo 3

 
 

Art. 1, paragrafo 3

 

Art. 5, lettere a) e b)

Art. 3, primo e secondo trattino

 
 
 

Art. 6

Art. 4

 
 
 

Art. 7

Art. 6

 
 
 

Art. 8

Art. 5

 
 
 

Art. 9

Art. 7

 
 
 

Art. 10

Art. 8

 
 
 

Art. 11, paragrafo 1

Art. 9, paragrafo 1

 
 
 

Art. 11, paragrafo 2

Art. 9, paragrafo 3

 
 
 

Art. 12

Art. 10

 
 
 

Art. 13, paragrafo 1

Art. 18, paragrafo 2

 
 
 

Art. 13, paragrafo 2

Art. 18, paragrafo 3

 
 
 

Art. 14

Art. 11

 
 
 

Art. 15

Art. 16

 
 
 

Art. 16

Art. 13

 
 
 

Art. 17

Art. 12

 
 
 

Art. 18

Art. 14

 
 
 

Art. 19

Art. 15

 
 
 

Art. 20

 

Art. 3

 
 

Art. 21

 

Art. 4

 
 

Art. 22

 

Art. 5

 
 

Art. 23, frase introduttiva

 

Art. 6, frase introduttiva

 
 

Art. 23, paragrafi 1 e 2

 

Art. 6, paragrafi 1 e 2

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera a)

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera a)

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera b), frase introduttiva

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera b), frase introduttiva

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera b), punto i)

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera b), primo trattino

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera b), punto ii)

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera c), frase introduttiva

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera c), frase introduttiva

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto i)

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera c), primo trattino

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto ii), primo trattino

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino, punto i)

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto ii), secondo trattino

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino, punto ii)

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettera c), punto iii)

 

Art. 6, paragrafo 3, lettera c), terzo trattino

 
 

Art. 23, paragrafo 3, lettere da d) a g)

 

Art. 6, paragrafo 3, lettere da d) a g)

 
 

Art. 23, paragrafi 4 e 5

 

Art. 6, paragrafi 4 e 5

 
 

Art. 24

 

Art. 7

 
 

Art. 25, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

 

Art. 8, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

 
 

Art. 25, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g)

 

Art. 8, paragrafo 1, primo comma, dal primo al settimo trattino

 
 

Art. 25, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

 

Art. 8, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

 
 

Art. 25, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

 

Art. 8, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino

 
 

Art. 25, paragrafo 2, frase introduttiva

 

Art. 8, paragrafo 2, frase introduttiva

 
 

Art. 25, paragrafo 2, lettere da a) a d)

 

Art. 8, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino

 
 

Art. 25, paragrafi 3 e 4

 

Art. 8, paragrafi 3 e 4

 
 

Art. 26, paragrafo 1, frase introduttiva

 

Art. 9, paragrafo 1, frase introduttiva

 
 

Art. 26, paragrafo 1, lettere da a) a g)

 

Art. 9, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino

 
 

Art. 26, paragrafi 2 e 3

 

Art. 9, paragrafi 2 e 3

 
 

Art. 27

 

Art. 10

 
 

Art. 28, paragrafo 1, frase introduttiva

 

Art. 11, paragrafo 1, frase introduttiva

 
 

Art. 28, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

 

Art. 11, paragrafo 1, primo e secondo trattino

 
 

Art. 28, paragrafo 2

 

Art. 11, paragrafo 2

 
 

Art. 28, paragrafo 3, frase introduttiva

 

Art. 11, paragrafo 3, frase introduttiva

 
 

Art. 28, paragrafo 3, lettere a), b) e c)

 

Art. 11, paragrafo 3, primo, secondo e terzo trattino

 
 

Art. 29, frase introduttiva

 

Art. 12, frase introduttiva

 
 

Art. 29, lettere a) e b)

 

Art. 12, primo e secondo trattino

 
 

Art. 30, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

 

Art. 13, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

 
 

Art. 30, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

 

Art. 13, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino

 
 

Art. 30, paragrafo 1, secondo comma

 

Art. 13, paragrafo 1, secondo comma

 
 

Art. 30, paragrafo 2, frase introduttiva

 

Art. 13, paragrafo 2, frase introduttiva

 
 

Art. 30, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Art. 13, paragrafo 2, primo e secondo trattino

 
 

Art. 30, paragrafi 3 e 4

 

Art. 13, paragrafi 3 e 4

 
 

Art. 31, paragrafo 1, frase introduttiva

 

Art. 14, paragrafo 1, frase introduttiva

 
 

Art. 31, paragrafo 1, lettere da a) a d)

 

Art. 14, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino

 
 

Art. 31, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)

 

Art. 14, paragrafo 2, dal primo al quarto trattino

 
 

Art. 31, paragrafo 2, secondo comma

 

Art. 14, paragrafo 2, secondo comma

 
 

Art. 32

 

Art. 15

 
 

Art. 33, paragrafo 1

 

Art. 16, paragrafo 1

 
 

Art. 33, paragrafo 2, frase introduttiva

 

Art. 16, paragrafo 2, frase introduttiva

 
 

Art. 33, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

 

Art. 16, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino

 
 

Art. 33, paragrafo 3

 

Art. 16, paragrafo 3

 
 

Art. 34

 

Art. 17

 
 

Art. 35

 

Art. 18, paragrafi 2 e 3, primo comma

 
 

Art. 36

 

Art. 19

 
 

Art. 37

 

Art. 24

 
 

Art. 38

 

Art. 24 bis

 
 

Art. 39

 

Art. 24 ter

 
 

Art. 40

 

Art. 24 quater, paragrafi 2 e 3

 
 

Art. 41

 

Art. 25 bis

 
 

Art. 42

Allegato-Schema A, I.1

 
 
 

Art. 43

Allegato-Schema A, I.2

 
 
 

Art. 44

Allegato-Schema A, I.3

 
 
 

Art. 45

Allegato-Schema A, II.1

 
 
 

Art. 46

Allegato-Schema A, II.2

 
 
 

Art. 47

Allegato-Schema A, II.3

 
 
 

Art. 48

Allegato-Schema A, II.4

 
 
 

Art. 49

Allegato-Schema A, II.5

 
 
 

Art. 50

Allegato-Schema A, II.6

 
 
 

Art. 51

Allegato-Schema A, II.7

 
 
 

Art. 52

Allegato-Schema B, A.I

 
 
 

Art. 53

Allegato-Schema B, A.II.1

 
 
 

Art. 54

Allegato-Schema B, A.II.2

 
 
 

Art. 55

Allegato-Schema B, A.II.3

 
 
 

Art. 56

Allegato-Schema B, A.II.4

 
 
 

Art. 57

Allegato-Schema B, A.II.5

 
 
 

Art. 58

Allegato-Schema B, A.III.1

 
 
 

Art. 59

Allegato-Schema B, A.III.2

 
 
 

Art. 60

Allegato-Schema B, B.1

 
 
 

Art. 61

Allegato-Schema B, B.2

 
 
 

Art. 62

Allegato-Schema B, B.3

 
 
 

Art. 63

Allegato-Schema B, B.4

 
 
 

Art. 64

Allegato-Schema C, 1

 
 
 

Art. 65, paragrafo 1

Allegato-Schema C, 2.a)

 
 
 

Art. 65, paragrafo 2, frase introduttiva

Allegato-Schema C, 2.b), frase introduttiva

 
 
 

Art. 65, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Allegato-Schema C, 2.b), primo, secondo e terzo trattino

 
 
 

Art. 66

Allegato-Schema C, 3

 
 
 

Art. 67

Allegato-Schema C, 4

 
 
 

Art. 68

Allegato-Schema C, 5.a), b) e c)

 
 
 

Art. 69

Allegato-Schema C, 6

 
 
 

Art. 70

 
 

Art. 2

 

Art. 71

 
 

Art. 3

 

Art. 72

 
 

Art. 4

 

Art. 73, paragrafo 1

 
 

Art. 5, paragrafo 1

 

Art. 73, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

 
 

Art. 5, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

 

Art. 73, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

 
 

Art. 5, paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino

 

Art. 73, paragrafo 2, secondo comma

 
 

Art. 5, paragrafo 2, secondo comma

 

Art. 73, paragrafi da 3 a 7

 
 

Art. 5, paragrafi da 3 a 7

 

Art. 74

 
 

Art. 6

 

Art. 75

 
 

Art. 8

 

Art. 76

 
 

Art. 9, paragrafi da 3 a 6

 

Art. 77

 
 

Art. 10, paragrafo 2

 

Art. 78, paragrafo 1

Allegato-Schema D, A.1.a)

 
 
 

Art. 78, paragrafo 2, frase introduttiva

Allegato-Schema D, A.1.b), frase introduttiva

 
 
 

Art. 78, paragrafo 2, lettere a) e b)

Allegato-Schema D, A.1.b), primo e secondo trattino

 
 
 

Art. 79

Allegato-Schema D, A.2

 
 
 

Art. 80

Allegato-Schema D, A.3

 
 
 

Art. 81

Allegato-Schema D, A.4

 
 
 

Art. 82

Allegato-Schema D, A.5

 
 
 

Art. 83, paragrafo 1

Allegato-Schema D, B.1.a)

 
 
 

Art. 83, paragrafo 2, frase introduttiva

Allegato-Schema D, B.1.b), frase introduttiva

 
 
 

Art. 83, paragrafo 2, lettere a) e b)

Allegato-Schema D, B.1.b), primo e secondo trattino

 
 
 

Art. 84

Allegato-Schema D, B.2

 
 
 

Art. 85

 
 
 

Art. 1, paragrafi 1, 2 e 3

Art. 86

 
 
 

Art. 2

Art. 87

 
 
 

Art. 8

Art. 88

 
 
 

Art. 3

Art. 89, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

 
 
 

Art. 4, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Art. 89, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

 
 
 

Art. 4, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino

Art. 89, paragrafo 1, secondo e terzo comma

 
 
 

Art. 4, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Art. 89, paragrafo 2

 
 
 

Art. 4, paragrafo 2

Art. 90

 
 
 

Art. 5

Art. 91

 
 
 

Art. 10, paragrafo 1

Art. 92, primo comma, frase introduttiva

 
 
 

Art. 7, primo comma, frase introduttiva

Art. 92, primo comma, lettere da a) a h)

 
 
 

Art. 7, primo comma, dal primo all'ottavo trattino

Art. 92, secondo comma

 
 
 

Art. 7, secondo comma

Art. 93

 
 
 

Art. 6

Art. 94

 
 
 

Art. 9

Art. 95

 
 
 

Art. 11

Art. 96

 
 
 

Art. 13

Art. 97

 
 
 

Art. 15

Art. 98, paragrafo 1, frase introduttiva

 

Art. 20, paragrafo 1, frase introduttiva

 
 

Art. 98, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

Art. 20, paragrafo 1, primo e secondo trattino

 
 

Art. 98, paragrafo 2

 

Art. 20, paragrafo 2

 
 

Art. 99, paragrafo 1

 

Art. 21, paragrafo 1

 
 

Art. 99, paragrafo 2, frase introduttiva

 

Art. 21, paragrafo 2, frase introduttiva

 
 

Art. 99, paragrafo 2, lettere a) e b)

 

Art. 21, paragrafo 2, primo e secondo trattino

 
 

Art. 99, paragrafo 3

 

Art. 21, paragrafo 3

 
 

Art. 100

 

Art. 23

 
 

Art. 101

 

Art. 22

 
 

Art. 102, paragrafo 1, primo comma

Art. 17, paragrafo 1, prima frase

 
 

Art. 10, paragrafo 2, primo comma

Art. 102, paragrafo 1, secondo comma

Art. 17, paragrafo 1, seconda frase

 
 
 

Art. 102, paragrafo 2

 
 

Art. 7, paragrafi 1 e 3

 

Art. 103

Art. 17, paragrafo 2

 

Art. 7, paragrafo 2

Art. 10, paragrafo 2, secondo comma

Art. 104

 

Art. 6 bis

 
 

Art. 105, paragrafi 1 e 2

Art. 9, paragrafi 1 e 2

Art. 18, paragrafi 1 e 3, secondo comma

Art. 9, paragrafi 1 e 2

Art. 12, paragrafi 1 e 2

Art. 105, paragrafo 3

 

Art. 18, paragrafo 4

Art. 9, paragrafo 7

 

Art. 106

Art. 18, paragrafo 1

Art. 24 quater, paragrafo 1

Art. 10, paragrafo 1

Art. 12, paragrafo 3

Art. 107, paragrafi 1 e 2

Art. 19

Art. 25, paragrafi 1 e 2

 

Art. 14, paragrafi 1 e 2

Art. 107, paragrafo 3, primo comma

 

Art. 25, paragrafo 3

 
 

Art. 107, paragrafo 3, secondo comma

 
 
 

Art. 14, paragrafo 3

Art. 108, paragrafo 1, primo comma

Art. 20, paragrafo 1, alinea

 
 
 

Art. 108, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Art. 20, paragrafi 3 e 4

 
 
 

Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Art. 20, paragrafo 1, alinea e lettera a)

Art. 26, paragrafo 1, lettera a)

Art. 11, paragrafo 1, lettera a)

 

Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

 
 
 

Art. 16, paragrafo 1, lettera a)

Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto i)

Art. 20, paragrafo 1, lettera b)

 
 
 

Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto ii)

 

Art. 26, paragrafo 1, lettera b)

 
 

Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera c), punto iii)

 
 

Art. 11, paragrafo 1, lettera b)

Art. 16, paragrafo 1, lettera b)

Art. 108, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Art. 20, paragrafo 1, lettera c)

Art. 26, paragrafo 1, lettera c)

Art. 11, paragrafo 1, lettera c)

Art. 16, paragrafo 1, lettera c)

Art. 108, paragrafo 2, secondo comma

Art. 20, paragrafo 2

Art. 26, paragrafo 2

 
 

Art. 109

Art. 21

 
 
 

Art. 110

Art. 22, paragrafo 2

Art. 27, paragrafo 2

Art. 12, paragrafo 3

Art. 17, paragrafo 2

Art. 111

 
 
 
 

Art. 112

 
 
 
 

Art. 113

 
 
 
 

Allegato I, Schema A, Capo 1

 

Allegato — Schema A, Capo 1

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 2 — da 2.1 a 2.4.4

 

Allegato — Schema A, Capo 2 — da 2.1 a 2.4.4

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 2–2.4.5, primo comma, frase introduttiva

 

Allegato — Schema A, Capo 2–2.4.5, primo comma, frase introduttiva

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 2–2.4.5, primo comma, lettere a) e b)

 

Allegato — Schema A, Capo 2–2.4.5, primo comma, primo e secondo trattino

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 2–2.4.5, secondo comma

 

Allegato — Schema A, Capo 2–2.4.5, secondo comma

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 2–2.5

 

Allegato — Schema A, Capo 2–2.5

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 3 — da 3.1 a 3.2.0

 

Allegato — Schema A, Capo 3 — da 3.1 a 3.2.0

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 3–3.2.1, frase introduttiva

 

Allegato — Schema A, Capo 3–3.2.1, frase introduttiva

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 3–3.2.1., lettere a), b) e c)

 

Allegato — Schema A, Capo 3–3.2.1, primo, secondo e terzo trattino

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 3 — da 3.2.2 a 3.2.9

 

Allegato — Schema A, Capo 3 — da 3.2.2 a 3.2.9

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 4

 

Allegato — Schema A, Capo 4

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 5 — da 5.1 a 5.3

 

Allegato — Schema A, Capo 5 — da 5.1 a 5.3

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 5–5.4, lettere a) e b)

 

Allegato — Schema A, Capo 5–5.4 a) e b)

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 5–5.4, lettere c), i) e ii)

 

Allegato — Schema A, Capo 5–5.4 c), primo e secondo trattino

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 5–5.5 e 5.6

 

Allegato — Schema A, Capo 5–5.5 e 5.6

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 6

 

Allegato — Schema A, Capo 6

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 7–7.1, frase introduttiva

 

Allegato — Schema A, Capo 7–7.1, frase introduttiva

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 7–7.1, lettere a) e b)

 

Allegato — Schema A, Capo 7–7.1, primo e secondo trattino

 
 

Allegato I, Schema A, Capo 7–7.2

 

Allegato — Schema A, Capo 7–7.2

 
 

Allegato I, Schema B, Capi da 1 a 4

 

Allegato — Schema B, Capi da 1 a 4

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 5 — da 5.1 a 5.1.3

 

Allegato — Schema B, Capo 5 — da 5.1 a 5.1.3

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 5–5.1.4, primo comma, frase introduttiva

 

Allegato — Schema B, Capo 5–5.1.4, primo comma, frase introduttiva

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 5–5.1.4, primo comma, a), b) e c)

 

Allegato — Schema B, Capo 5–5.1.4, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 5–5.1.4, secondo, terzo e quarto comma

 

Allegato — Schema B, Capo 5–5.1.4, secondo, terzo e quarto comma

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 5 — da 5.1.5 a 5.2

 

Allegato — Schema B, Capo 5 — da 5.1.5 a 5.2

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 5–5.3, frase introduttiva

 

Allegato — Schema B, Capo 5–5.3, frase introduttiva

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 5–5.3 a) e b)

 

Allegato — Schema B, Capo 5–5.3 a) e b)

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 5–5.3 c), i) e ii)

 

Allegato — Schema B, Capo 5–5.3 c), primo e secondo trattino

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 6

 

Allegato — Schema B, Capo 6

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 7–7.1, frase introduttiva

 

Allegato — Schema B, Capo 7–7.1, frase introduttiva

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 7–7.1, a) e b)

 

Allegato — Schema B, Capo 7–7.1, primo e secondo trattino

 
 

Allegato I, Schema B, Capo 7–7.2

 

Allegato — Schema B, Capo 7–7.2

 
 

Allegato I, Schema C, Capo 1

 

Allegato — Schema C, Capo 1

 
 

Allegato I, Schema C, Capo 2 — da 2.1 a 2.1.2

 

Allegato — Schema C, Capo 2 — da 2.1 a 2.1.2

 
 

Allegato I, Schema C, Capo 2–2.2, frase introduttiva

 

Allegato — Schema C, Capo 2–2.2, frase introduttiva

 
 

Allegato I, Schema C, Capo 2–2.2, da a) a d)

 

Allegato — Schema C, Capo 2–2.2 dal primo al quarto trattino

 
 

Allegato I, Schema C, Capo 2 — da 2.3 a 2.6

 

Allegato — Schema C, Capo 2 — da 2.3 a 2.6

 
 

Allegato II

 
 
 
 

Allegato III

 
 
 
 



( 1 ) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 69.

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2001.

( 3 ) GU L 66 del 16.3.1979, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/627/CEE (GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

( 4 ) GU L 100 del 17.4.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 1).

( 5 ) GU L 48 del 20.2.1982, pag. 26.

( 6 ) GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62.

( 7 ) GU L 124 del 5.5.1989, pag. 8.

( 8 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 65).

( 9 ) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2004/8/CE (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 33).

( 10 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.