1998L0026 — IT — 16.08.2012 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 98/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1998

concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

(GU L 166, 11.6.1998, p.45)

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►M1

DIRETTIVA 2009/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 6 maggio 2009

  L 146

37

10.6.2009

►M2

DIRETTIVA 2010/78/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 24 novembre 2010

  L 331

120

15.12.2010

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012

  L 201

1

27.7.2012




▼B

DIRETTIVA 98/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1998

concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli



IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere dell’Istituto monetario europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 189 B del trattato ( 4 ),

(1)

considerando, da una parte, che il rapporto Lamfalussy del 1990 ai governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci ha messo in evidenza i rilevanti rischi sistemici insiti nei sistemi di pagamento che operano sulla base di una pluralità di forme giuridiche in materia di netting dei pagamenti, in particolare di netting multilaterale; che la riduzione dei rischi giuridici connessi con la partecipazione a sistemi con regolamento lordo in tempo reale è di importanza capitale, dato il crescente sviluppo di tali sistemi;

(2)

considerando che è altresì della massima importanza ridurre il rischio connesso con la partecipazione ai sistemi di regolamento titoli, in specie se vi è una relazione stretta tra questi e i sistemi di pagamento;

(3)

considerando che la presente direttiva mira a contribuire al funzionamento efficiente ed economico degli accordi di pagamento transfrontaliero e degli accordi di regolamento titoli nella Comunità, ciò che rafforza la libertà di movimento dei capitali nel mercato interno; che essa si inserisce pertanto nella scia dei progressi compiuti verso il completamento del mercato interno, con particolare riguardo alla libertà di prestare servizi e alla liberalizzazione dei movimenti di capitali, in vista della realizzazione dell’Unione economica e monetaria;

(4)

considerando che conviene che la normativa degli Stati membri sia tesa a ridurre il più possibile turbative al sistema derivanti dalla procedura d’insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti a tale sistema;

(5)

considerando che una proposta di direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, presentata nel 1985 e modificata l’8 febbraio 1988, è ancora all’esame del Consiglio; che la convenzione relativa alle procedure d’insolvenza redatta il 23 novembre 1995 dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio esclude espressamente le imprese assicuratrici, gli enti creditizi e le imprese d’investimento;

(6)

considerando che la presente direttiva intende abbracciare i sistemi di pagamento e i sistemi di regolamento titoli sia transfrontalieri sia nazionali; che essa è applicabile ai sistemi comunitari e alla garanzia in titoli costituita in relazione alla partecipazione a tali sistemi dai partecipanti stessi, stabiliti nella Comunità o in paesi terzi;

(7)

considerando che gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi;

▼M1 —————

▼B

(9)

considerando che la riduzione del rischio sistemico richiede in particolar modo la definitività del regolamento e l’esigibilità della garanzia in titoli; che la garanzia in titoli comprende tutti gli elementi forniti da un partecipante al sistema di pagamento e/o sistema di regolamento titoli agli altri partecipanti, a garanzia dei diritti e degli obblighi relativi al sistema in questione, compresi le operazioni pronti contro termine, i privilegi legali e i trasferimenti fiduciari; che la definizione di «garanzia in titoli» della presente direttiva non incide sulle disposizioni della legislazione nazionale circa il tipo di garanzia in titoli che può essere usato;

(10)

considerando che la presente direttiva, applicandosi alla garanzia in titoli fornita in relazione alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri connesse alle loro funzioni di banca centrale, incluse le operazioni di politica monetaria, è di ausilio per l’Istituto monetario europeo (IME) nel suo compito di promuovere l’efficienza dei pagamenti transfrontalieri al fine di preparare la terza fase dell’Unione economica e monetaria e contribuisce pertanto allo sviluppo del necessario quadro normativo nel quale la futura Banca centrale europea potrà condurre la propria attività;

(11)

considerando che gli ordini di trasferimento e il netting dovrebbero essere giuridicamente vincolanti nelle giurisdizioni di tutti gli Stati membri e opponibili ai terzi;

(12)

considerando che le regole sul carattere definitivo del netting non dovrebbero impedire che i sistemi, prima del netting, verifichino se gli ordini immessi nel sistema ottemperano alle regole del sistema stesso, permettendo che si effettui il regolamento di detto sistema;

(13)

considerando che la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo a un partecipante o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall’operazione sottostante che la legge possa riconoscergli ai fini di ricupero o di restituzione in relazione a un ordine di trasferimento immesso in un sistema, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del netting o alla revoca dell’ordine di trasferimento immesso nel sistema;

(14)

considerando che è necessario garantire che gli ordini di trasferimento non possano venire revocati dal momento definito dalle regole del sistema;

▼M1

(14 bis)

considerando che le autorità nazionali competenti o le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che gli operatori dei sistemi che istituiscono i sistemi interoperabili abbiano concordato nella misura del possibile regole comuni sul momento di immissione nei sistemi interoperabili. Le autorità nazionali competenti o le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che le regole sul momento di immissione in sistemi interoperabili siano coordinate, nella misura del possibile e del necessario, onde evitare l’incertezza giuridica in caso di inadempimento di uno dei sistemi partecipanti;

▼B

(15)

considerando che è necessario che uno Stato membro notifichi immediatamente agli altri Stati membri l’apertura di procedure di insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti al sistema;

(16)

considerando che una procedura d’insolvenza non dovrebbe avere effetto retroattivo sui diritti e gli obblighi dei partecipanti a un sistema;

(17)

considerando che la presente direttiva mira inoltre a determinare, nel caso di una procedura d’insolvenza relativa a un partecipante a un sistema, quale legge fallimentare sia applicabile in merito ai diritti e agli obblighi di detto partecipante in relazione alla sua partecipazione a un sistema;

(18)

considerando che la garanzia in titoli deve essere isolata dagli effetti dell’applicazione della legge fallimentare al partecipante insolvente;

(19)

considerando che le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2 devono applicarsi soltanto a un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato che provino l’esistenza di diritti di proprietà su tali titoli o del diritto di consegnarli o trasferirli;

(20)

considerando che le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2 sono dirette ad assicurare che qualora il partecipante, la banca centrale di uno Stato membro o la futura Banca centrale europea abbiano una garanzia in titoli valida ed effettiva, come stabilito dalla legge dello Stato membro nel quale è situato il corrispondente libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato, la validità ed opponibilità di tale garanzia nei confronti del sistema (e del relativo operatore) e di qualsiasi altra persona che rivendichi diritti direttamente o indirettamente tramite il sistema dovrebbero essere determinate unicamente in base alla legge di detto Stato membro;

(21)

considerando che le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2 non sono dirette a pregiudicare l’applicazione e gli effetti della legge dello Stato membro a norma della quale i titoli sono costituiti in garanzia o della legge dello Stato dove i titoli possono essere altrimenti situati (compresa, senza limitazioni, la normativa riguardante la creazione, la proprietà o il trasferimento di tali titoli o dei diritti su di essi) né devono essere interpretate nel senso che tale garanzia sia direttamente opponibile o possa essere riconosciuta in qualunque Stato membro a prescindere da quanto prescrive la legge di detto Stato membro;

(22)

considerando che è opportuno che gli Stati membri si adoperino per stabilire sufficienti collegamenti tra tutti i sistemi di regolamento titoli contemplati dalla presente direttiva allo scopo di promuovere la massima trasparenza e la certezza giuridica delle operazioni relative a titoli trasferibili;

▼M1

(22 bis)

considerando che, nel caso dei sistemi interoperabili, una mancanza di coordinamento su quali norme si applichino al momento di immissione e irrevocabilità, può esporre i partecipanti di un sistema, e anche lo stesso operatore del sistema, alle conseguenze di un inadempimento in un altro sistema. Per limitare i rischi sistemici è auspicabile prevedere che gli operatori di sistemi interoperabili coordinino le regole sul momento di immissione e irrevocabilità nei sistemi da essi gestiti;

▼B

(23)

considerando che l’adozione della presente direttiva costituisce la modalità più appropriata per la realizzazione degli obiettivi summenzionati e non va al di là di quanto è necessario per la loro realizzazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



SEZIONE I

CAMPO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Le disposizioni della presente direttiva si applicano:

a) ad ogni sistema definito all’articolo 2, lettera a), disciplinato dalla legge di uno Stato membro e che opera in una valuta qualsiasi, in ►M1  euro ◄ o nelle diverse valute che il sistema converte l’una nell’altra;

b) ad ogni partecipante a tale sistema;

c) alla garanzia in titoli fornita in relazione

 alla partecipazione a un sistema ovvero

▼M1

 alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea nell’ambito delle loro funzioni di banca centrale.

▼B

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«sistema» :

un accordo formale

▼M1

 fra tre o più partecipanti, escluso l’operatore di tale sistema, un eventuale agente di regolamento, un’eventuale controparte centrale, un’eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, con regole comuni e accordi standardizzati per la compensazione attraverso una controparte centrale o meno o per l’esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti,

▼B

 disciplinato dalla legge di uno Stato membro scelta dai partecipanti; i partecipanti, comunque, possono solo optare per la legge dello Stato membro nel quale almeno uno di essi ha la propria sede sociale, e

 designato, fatti salvi altri requisiti più rigorosi di applicazione generale imposti dalla legislazione nazionale, come sistema e notificato alla Commissione dallo Stato membro di cui si applica la legge, dopo che lo Stato membro stesso ne abbia accertato la conformità alle regole dello stesso.

Fatti salvi i requisiti di cui al primo comma uno Stato membro può designare come sistema un accordo formale consistente nell’esecuzione di ordini di trasferimento come definiti nel secondo trattino della lettera i) nonché nell’esecuzione, entro certi limiti, di ordini relativi ad altri strumenti finanziari, qualora esso ritenga giustificata sotto il profilo del rischio sistemico tale designazione.

Inoltre, uno Stato membro, vagliando caso per caso, può designare come sistema un accordo formale tra due partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, un’eventuale controparte centrale, un’eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto, qualora ritenga giustificata sotto il profilo del rischio sistemico tale designazione.

▼M1

Un accordo concluso fra sistemi interoperabili non costituisce un sistema;

▼B

b)

«ente» :

▼M1

 un ente creditizio come definito all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) ( 5 ), inclusi gli enti elencati all’articolo 2 della stessa direttiva,

 un’impresa d’investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 6 ), esclusi gli enti elencati all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva,

▼B

 le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica, o

 qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori della Comunità e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese d’investimento comunitari di cui al primo e secondo trattino,

che partecipi a un sistema assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell’ambito di tale sistema.

Allorché un sistema è vigilato secondo la legislazione nazionale e il sistema esegue soltanto ordini di trasferimento come definiti nel secondo trattino della lettera i), nonché i pagamenti derivanti da tali ordini, uno Stato membro può decidere di considerare ente le imprese che partecipino a tale sistema, assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell’ambito di tale sistema, quando almeno tre dei partecipanti rientrino nelle categorie di cui al precedente comma e la decisione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico;

c)

«controparte centrale» : il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

d)

«agente di regolamento» : il soggetto che fornisce conti di regolamento agli enti e/o alle controparti centrali che partecipano ai sistemi attraverso i quali sono regolati gli ordini di trasferimento all’interno di tali sistemi e che, all’occorrenza, concede credito a tali enti e/o controparti centrali a fini di regolamento;

e)

«stanza di compensazione» : il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette degli enti, di un’eventuale controparte centrale e/o di un eventuale agente di regolamento;

f)

«partecipante» : ►M1  un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema. ◄

Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, stanza di compensazione o agente di regolamento o assolvere tutti o in parte questi compiti.

▼M1

Uno Stato membro può decidere che, ai fini della presente direttiva, un partecipante indiretto possa essere considerato partecipante, se tale decisione è giustificata sotto il profilo del rischio sistemico. Allorché un partecipante indiretto sia considerato un partecipante sotto il profilo del rischio sistemico, ciò non limita la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema;

g)

«partecipante indiretto» : l'ente, la controparte centrale, l’agente di regolamento, la stanza di compensazione o l’operatore del sistema avente un rapporto contrattuale con un partecipante al sistema, il quale esegua ordini di trasferimento che consentono al partecipante indiretto di trasmettere ordini di trasferimento attraverso il sistema, a condizione, tuttavia, che il partecipante indiretto sia conosciuto dall’operatore del sistema;

h)

«titoli» : tutti gli strumenti di cui alla sezione C, dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;

▼B

i)

«ordine di trasferimento» :

▼M1

 ogni istruzione da parte di un partecipante di mettere a disposizione di un beneficiario una somma di denaro attraverso una scrittura sui conti di un ente creditizio, di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento, ovvero ogni istruzione che determini l’assunzione o l’adempimento di un obbligo di pagamento, in base alle regole di tale sistema, ovvero

▼B

 ogni istruzione da parte di un partecipante di trasferire la titolarità o i diritti su uno o più titoli attraverso una scrittura in un libro contabile o altro;

j)

«procedura d’insolvenza» : una procedura concorsuale prevista dalla legge di uno Stato membro o di un paese terzo per liquidare un partecipante o riorganizzarlo, tale da comportare la sospensione dei trasferimenti o dei pagamenti o l’imposizione di limiti all’attività;

k)

«netting» : la conversione in un’unica posizione a debito o a credito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti hanno nei confronti di uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto;

▼M1

l)

«conto di regolamento» : conto presso una banca centrale, un agente di regolamento o una controparte centrale usato per detenere fondi o titoli o per regolare operazioni tra i partecipanti a un sistema;

m)

«garanzia» : tutte le attività realizzabili, compresa, senza limitazioni, la garanzia finanziaria di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 relativa ai contratti di garanzia finanziaria ( 7 ), fornite sotto forma di pegno (compreso il contante sotto forma di pegno), di operazioni pronti contro termine o contratti simili, o altrimenti, al fine di garantire diritti e obblighi che potrebbero sorgere in relazione ad un sistema, ovvero fornite alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca centrale europea;

▼M1

n)

«giorno lavorativo» : comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema;

o)

«sistemi interoperabili» : due o più sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo che contempla l’esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi;

p)

«operatore del sistema» : il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabile/i della gestione del sistema. L’operatore del sistema può anche agire come agente del regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.

▼B



SEZIONE II

NETTING E ORDINI DI TRASFERIMENTO

Articolo 3

▼M1

1.  Gli ordini di trasferimento e il netting sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi, anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante, purché gli ordini di trasferimento siano stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d’insolvenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò vale anche in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante (al sistema interessato o a un sistema interoperabile) o nei confronti dell’operatore del sistema di un sistema interoperabile che non è un partecipante.

Qualora gli ordini di trasferimento siano immessi in un sistema dopo il momento di apertura della procedura d’insolvenza e siano eseguiti entro il giorno lavorativo, come definito dalle regole del sistema, in cui avviene l’apertura della procedura, essi sono legalmente vincolanti e opponibili ai terzi soltanto qualora l’operatore del sistema dimostri che, nel momento in cui tali ordini di trasferimento sono diventati irrevocabili, non era né avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’apertura della procedura d'insolvenza.

▼B

2.  Le leggi, i regolamenti, le regole o le prassi sull’inefficacia o dei contratti e delle operazioni conclusi anteriormente al momento di apertura della procedura d’insolvenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, non comportano il ricalcolo del netting.

3.  Il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso in un sistema è stabilito dalle regole di tale sistema. Qualora la legge nazionale che disciplina il sistema stabilisca le condizioni relative al momento di immissione, le regole del sistema devono essere conformi a tali condizioni.

▼M1

4.  Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole il momento di immissione nel sistema, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento di immissione non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.

▼M1

Articolo 4

Gli Stati membri possono disporre che l’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante o di un operatore del sistema di un sistema interoperabile non impedisca che i fondi o i titoli disponibili sul conto di regolamento di detto partecipante siano adoperati per adempiere gli obblighi di tale partecipante nel sistema o in un sistema interoperabile nel giorno lavorativo di apertura della procedura. Gli Stati membri possono disporre che una facilitazione di credito del partecipante riguardante il sistema possa essere utilizzata a fronte di una garanzia in titoli in essere e disponibile per soddisfare gli obblighi di tale partecipante nei confronti del sistema o di un sistema interoperabile.

▼B

Articolo 5

Un ordine di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a un sistema né da un terzo dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole di tale sistema.

▼M1

Nel caso dei sistemi interoperabili, ogni sistema stabilisce nelle proprie regole il momento dell'irrevocabilità, in modo tale da assicurare, nella misura del possibile, il coordinamento a tale riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati. Salvo se espressamente previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul momento dell’irrevocabilità non sono influenzate dalle regole interne di altri sistemi con cui è interoperabile.

▼B



SEZIONE III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA D’INSOLVENZA

Articolo 6

1.  Ai fini della presente direttiva per momento di apertura della procedura d’insolvenza si intende il momento in cui l’autorità giudiziaria o amministrativa ha emesso tale decisione.

2.  Quando prende una decisione a norma del paragrafo 1, la competente autorità giudiziaria o amministrativa notifica immediatamente la decisione alle autorità competenti designate dal suo Stato membro.

▼M2

3.  Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo: l'«AESFEM») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

▼M1

Articolo 7

Una procedura d’insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di un partecipante derivanti da o connessi con la sua partecipazione ad un sistema prima del momento di apertura della procedura stessa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1. Ciò si applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di un sistema interoperabile che non è un partecipante.

▼B

Articolo 8

Nel caso in cui sia aperta una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione stessa a tale sistema, o ad essa connessi, sono stabiliti in base alle regole che disciplinano detto sistema.



SEZIONE IV

ISOLAMENTO DEI DIRITTI DEL DETENTORE DIUNA GARANZIA IN TITOLI DAGLI EFFETTIDELL’INSOLVENZA DEL DATORE

▼M1

Articolo 9

1.  I diritti di un operatore del sistema o di un partecipante alla garanzia fornita loro in relazione ad un sistema o a qualsiasi sistema interoperabile e il diritto delle banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea ad una garanzia loro fornita non sono pregiudicati dall’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti:

a) di un partecipante (al sistema in questione o ad un sistema interoperabile),

b) di un operatore del sistema di un sistema interoperabile che non sia un partecipante,

c) di una controparte di banche centrali degli Stati membri o della Banca centrale europea, o

d) di qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia.

Tale garanzia può essere realizzata al fine di soddisfare tali diritti.

▼M3

Quando l’operatore di un sistema ha fornito una garanzia all’operatore di un altro sistema in relazione a un sistema interoperabile, i diritti dell’operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell’operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie.

▼M1

2.  Nei casi in cui i titoli compresi i diritti sui titoli sono forniti come garanzia a partecipanti, a operatori del sistema o alle banche centrali degli Stati membri o alla Banca Centrale europea come indicato al paragrafo 1 e il diritto di questi ultimi o il diritto di un intestatario, agente o terzo che agiscono per conto di costoro sui titoli è legalmente registrato in un libro contabile, conto o sistema di deposito accentrato situato in uno Stato membro, la determinazione dei diritti di tali enti come detentori dei titoli costituiti in garanzia è disciplinata dalla legge di detto Stato membro.

▼B



SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI

▼M1

Articolo 10

▼M2

1.  Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano all'AESFEM; essi la informano circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’AESFEM pubblica dette informazioni sul suo sito web.

▼M1

L’operatore del sistema comunica allo Stato membro, la cui legge è applicabile i partecipanti al sistema, compresi eventuali partecipanti indiretti, nonché qualsiasi cambiamento successivo.

In aggiunta alla comunicazione di cui al secondo comma gli Stati membri possono sottoporre i sistemi soggetti alla loro giurisdizione a un controllo o a una autorizzazione.

Un ente, su richiesta, fornisce informazioni a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato, sui sistemi cui esso partecipa nonché sulle regole fondamentali che disciplinano il funzionamento di tali sistemi.

2.  Un sistema designato prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria ( 9 ), continua ad essere designato ai fini della presente direttiva.

Un ordine di trasferimento inserito in un sistema prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2009/44/CE, ma regolato dopo tale data, è un ordine di trasferimento ai fini della presente direttiva.

▼M2

Articolo 10 bis

1.  Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

▼B

Articolo 11

1.  Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 1’11 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali, che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi presentano una tabella indicante le disposizioni nazionali già in vigore o appositamente emanate, in corrispondenza di ciascun articolo della presente direttiva.

Articolo 12

Entro tre anni dalla data di cui all’articolo 11, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all’applicazione della presente direttiva, corredandola, se del caso, delle opportune proposte per la sua modifica.

Articolo 13

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU C 207 del 18.7.1996, pag. 13, e GU C 259 del 26.8.1997, pag. 6.

( 2 ) Parere espresso il 21 novembre 1996.

( 3 ) GU C 56 del 24.2.1997, pag. 1.

( 4 ) Parere del Parlamento europeo del 9 aprile 1997 (GU C 132 del 28.4.1997, pag. 74), posizione comune del Consiglio del 13 ottobre 1997 (GU C 375 del 10.12.1997, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 (GU C 56 del 23.2. 1998). Decisione del Consiglio del 27 aprile 1998.

( 5 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 6 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

( 7 ) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

( 8 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

( 9 ) GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37.