1994L0011 — IT — 01.07.2013 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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DIRETTIVA 94/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1994

sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

(GU L 100, 19.4.1994, p.37)

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Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DIRETTIVA 2006/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

81

20.12.2006

►M2

DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

172

10.6.2013


Modificato da:

►A1

  L 236

33

23.9.2003




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DIRETTIVA 94/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1994

sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

considerando che in alcuni Stati membri esiste una normativa sull'etichettatura delle calzature, intesa a tutelare e informare il pubblico nonché a assicurare i legittimi interessi dell'industria;

considerando che la disparità tra tali normative rischia di creare ostacoli agli scambi intracomunitari e di pregiudicare il funzionamento del mercato interno;

considerando che è opportuno, per evitare i problemi dovuti alla coesistenza di sistemi diversi, specificare gli elementi esatti di un sistema comune di etichettatura per le calzature;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori ( 3 ), invita a compiere degli sforzi per migliorare l'informazione sui prodotti destinati ai consumatori;

considerando che è nell'interesse reciproco dei consumatori e dell'industria della calzatura introdurre un sistema che riduca i rischi di frode, indicando la natura esatta dei materiali impiegati nelle componenti principali delle calzature;

considerando che nella risoluzione del Consiglio del 5 aprile 1993, sulle future misure in materia di etichettatura dei prodotti nell'interesse dei consumatori ( 4 ), l'etichettatura è considerata un mezzo importante per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori nonché per garantire il funzionamento armonioso del mercato interno;

considerando che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali costituisce il mezzo idoneo per sopprimere questi ostacoli al libero scambio; che tale obiettivo non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli Stati membri; che la presente direttiva stabilisce soltanto i requisiti indispensabili alla libera circolazione dei prodotti ai quali si applica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  La presente direttiva si applica all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

Ai fini della presente direttiva, si intendono per «calzature»: tutti i prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente di cui all'allegato I.

Un elenco non esaustivo dei prodotti contemplati dalla presente direttiva figura all'allegato II.

Sono esclusi dalla presente direttiva:

 le calzature d'occasione, usate;

 le calzature di protezione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE ( 5 );

 le calzature contemplate dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio ( 6 );

 le calzature aventi il carattere di giocattoli.

2.  L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità di cui all'articolo 4.

i) L'etichetta deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura quali definite nell'allegato I, e cioè

a) tomaia,

b) rivestimento della tomaia e suola interna,

c) suola esterna.

ii) La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'articolo 4 mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.

iii) Per la tomaia, la determinazione dei materiali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I verrà effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili.

iv) Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'articolo 4.

Articolo 2

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che solo le calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva possano avere accesso al mercato, fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia.

2.  Qualora vengano immesse sul mercato calzature non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura, lo Stato membro competente adotta le opportune misure previste nella legislazione nazionale.

Articolo 3

Fatti salvi altri obblighi contenuti nella normativa comunitaria, gli Stati membri non possono vietare o impedire la commercializzazione sul loro territorio di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano l'etichettatura di determinate calzature o di calzature in generale.

Articolo 4

1.  L'etichetta fornisce informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l'80 % del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80 % è opportuno fornire informazioni sulle due componenti principali.

2.  Tali informazioni sono fornite sulle calzature. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità può scegliere simboli o informazioni scritte almeno nella (nelle) lingua (lingue) che può (possono) essere determinata (determinate) dallo Stato membro di consumo in conformità del trattato, definiti e illustrati nell'allegato I. Nelle disposizioni nazionali gli Stati membri fanno in modo che i consumatori siano correttamente informati del significato dei simboli. Essi vigilano affinché tali disposizioni non creino ostacoli agli scambi.

3.  Ai sensi della presente direttiva l'etichettatura consiste nel munire almeno uno degli articoli di ciascun paio di calzature delle indicazioni prescritte. L'etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata a un supporto attaccato.

4.  L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile e la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute sull'etichetta. L'etichetta non deve poter indurre in errore il consumatore.

5.  Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile della prima immissione nella Comunità. Il venditore al dettaglio deve assicurarsi della presenza sulle calzature in vendita dell'idonea etichetta prescritta dalla presente direttiva.

Articolo 5

Informazioni scritte supplementari apposte se del caso sull'etichetta potranno accompagnare le indicazioni richieste ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri tuttavia non possono vietare od ostacolare l'immissione sul mercato di calzature conformi al disposto della presente direttiva, come previsto all'articolo 3.

Articolo 6

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 1995 e ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 23 marzo 1996. Lo stock fatturato consegnato al venditore al dettaglio prima di questa data non è soggetto a queste disposizioni fino al 23 settembre 1997.

3.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4.  La Commissione sottopone al Consiglio, tre anni dopo l'applicazione della presente direttiva, una relazione valutativa che tenga conto delle eventuali difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e presenta, se del caso, adeguate proposte di revisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

1.   Definizione delle parti di calzature da identificare e simboli o informazioni scritte corrispondenti



 

Simbolo

Informazione scritta

a)  Tomaia

La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna.

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F Tige

D Obermaterial

IT Tomaia

NL Bovendeel

EN Upper

DK Overdel

GR ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ES Empeine

P Parte superior

►A1  

CZ Vrch

EST Pealne

LV Virsa

LT Viršus

HU Felsőrész

M Wiċċ

PL Wierzch

SI Zgornji del

SK Vrch

 ◄ ►M1  

BG лицева част

RO Față

 ◄ ►M2  

HR Gornjište

 ◄

b)  Rivestimento della tomaia e suola interna

Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.

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F Doublure et semelle de propreté

D Futter und Decksohle

IT Fodera e sottopiede

NL Voering en inlegzool

EN Lining and sock

DK Foring og bindsål

GR ΦΟΔΡΕΣ

ES Forro y plantilla

P Forro e Palmilha

►A1  

CZ Podšívka a stélka

EST Vooder ja sisetald

LV Odere un ieliekamā saistzole

LT Pamušalas ir įklotė

HU Bélés és fedőtalpbélés

M Inforra u suletta

PL Podszewka z wyściółką

SI Podloga in vložek (steljka)

SK Podšívka a stielka

 ◄ ►M1  

BG подплата и стелка

RO Căptușeală și acoperiș de branț

 ◄ ►M2  

HR Podstava i uložna tabanica

 ◄

c)  Suola esterna

Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.

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F Semelle extérieure

D Laufsohle

IT Suola esterna

NL Buitenzool

EN Sole

DK Ydersål

GR ΣΟΛΑ

ES Suela

P Sola

►A1  

CZ Podešev

EST Välistald

LV Ārējā zole

LT Padas

HU Járótalp

M Pett ta' barra

PL Spód

SI Podplat

SK Podošva

 ◄ ►M1  

BG външно ходило

RO Talpă exterioară

 ◄ ►M2  

HR Potplat (donjište)

 ◄

2.   Definizione dei materiali e simboli corrispondenti

I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura, come specificato all'articolo 4 e al punto 1 di questo allegato.



 
 

Simbolo

Informazione scritta

a)

i)  Cuoio

Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington.Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'articolo 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.

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F Cuir

D Leder

IT Cuoio

NL Leder

EN Leather

DK Læder

GR ΔΕΡΜΑ

ES Cuero

P Couros e peles curtidas

►A1  

CZ Useň

EST Nahk

LV Āda

LT Oda

HU Bőr

M Ġilda

PL Skóra

SI Usnje

SK Useň

 ◄ ►M1  

BG кожа

RO Piei cu față naturală

 ◄ ►M2  

HR Koža

 ◄

a)

ii)  Cuoio rivestito

Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.

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F Cuir enduit

D Beschichtetes Leder

IT Cuoio rivestito

NL Gecoat leder

EN Coated leather

DK Overtrukket læder

GR ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

ES Cuero untado

P Couro revestido

►A1  

CZ Povrstvená useň

EST Kaetud nahk

LV Pārklāta āda

LT Padengta oda

HU Bevonatos bőr

M Ġilda miksija

PL Skóra pokryta

SI Krito usnje

SK Povrstvená useň

 ◄ ►M1  

BG кожа с покритие

RO Piei cu față corectată

 ◄ ►M2  

HR Koža korigiranog lica

 ◄

b)

Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessutePer «materie tessili» s'intendono tutti i prodotti che rientrano nella direttiva 71/307/CEE, tenendo conto di tutte le sue modifiche.

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F Textile

D Textil

IT Tessili

NL Textiel

EN Textile

DK Tekstilmaterialer

GR ΥΡΑΣΜΑ

ES Textil

P Téxteis

►A1  

CZ Textilie

EST Tekstiil

LV Tekstilmateriāls

LT Tekstilė

HU Textil

M Tessut

PL Materiał włókienniczy

SI Tekstil

SK Textil

 ◄ ►M1  

BG текстил

RO Textile

 ◄ ►M2  

HR Tekstil

 ◄

c)

Altre materie

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F Autres matériaux

D Sonstiges Material

IT Altre materie

NL Overige materialen

EN Other materials

DK Andre materialer

GR ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ES Otros materiales

P Outros materiais

►A1  

CZ Ostatní materiály

EST Teised materjalid

LV Citi materiāli

LT Kitos medžiagos

HU Egyéb anyag

M Materjal ieħor

PL Inny materiał

SI Drugi materiali

SK Iný materiál

 ◄ ►M1  

BG всички други материали

RO Alte materiale

 ◄ ►M2  

HR Drugi materijali

 ◄




ALLEGATO II

ESEMPI DI CALZATURE CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA

L'espressione «calzature» può coprire tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia. Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:

i) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;

ii) stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;

iii) sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e suole in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;

iv) calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;

v) scarpe da ballo;

vi) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);

vii) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;

viii) calzature «usa e getta» con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;

ix) calzature ortopediche.

Per motivi di chiarezza e di omogeneità e fatte salve le disposizioni citate nella descrizione dei prodotti contemplati nella presente direttiva, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della nomenclatura combinata («NC») possono in linea di massima considerarsi come rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.



( 1 ) GU n. C 74 del 25. 3. 1992, pag. 10.

( 2 ) GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 36.

( 3 ) GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.

( 4 ) GU n. C 110 del 20. 4. 1993, pag. 3.

( 5 ) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18.

( 6 ) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.