1991L0672 — IT — 01.07.2013 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna

(91/672/CEE)

(GU L 373, 31.12.1991, p.29)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

DIRETTIVA 2006/103/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

344

20.12.2006

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

DIRETTIVA 2013/22/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

356

10.6.2013


Modificato da:

 A1

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A2

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna

(91/672/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando l'opportunità di tendere verso l'introduzione di disposizioni comuni per il certificato uniforme di conduzione di navi valido per le idrovie interne della Comunità;

considerando che per promuovere la libera navigazione sulle idrovie interne della Comunità si deve giungere, come primo provvedimento, al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna;

considerando che la navigazione su talune idrovie interne può richiedere che siano soddisfatte ulteriori esigenze relative alla conoscenza delle situazioni locali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, i certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna, menzionati all'allegato I, sono così classificati:



Gruppo A:

i certificati di conduzione validi per le idrovie a carattere marittimo menzionate nell'allegato II,

Gruppo B:

i certificati di conduzione validi per le altre idrovie comunitarie, ad eccezione del Reno, del Lek e del Waal.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 3, paragrafo 5 la patente di battelliere del Reno, rilasciata in conformità della convenzione riveduta per la navigazione del Reno, è valida per tutte le idrovie della Comunità.

Articolo 3

1.  Ciascuno Stato membro riconosce la validità dei certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo A dell'allegato I per la navigazione sulle idrovie a carattere marittimo enumerate nell'allegato II, come se li avesse rilasciati esso stesso.

2.  Gli Stati membri riconoscono reciprocamente i certificati di conduzione in corso di validità compresi nel gruppo B dell'allegato I, come validi per la navigazione sulle loro idrovie interne, tranne quelle che richiedono la patente di battelliere del Reno o che figurano nell'allegato II, come se li avvessero rilasciati essi stessi.

3.  Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione compreso nel gruppo A o B dell'allegato I può essere subordinato ai medesimi requisiti di età minima richiesti in detto Stato membro per il rilascio di un certificato di conduzione compreso nel medesimo gruppo.

4.  Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un certificato di conduzione può essere limitato alle stesse categorie di navi per cui tale certificato è valido nello Stato membro che l'ha rilasciato.

5.  Salvo consultazione della Commissione e degli altri Stati membri, uno Stato membro può esigere che, per la navigazione su talune idrovie, diverse da quelle a carattere marittimo menzionate all'allegato II, i battellieri degli altri Stati membri soddisfino condizioni supplementari, relative alla conoscenza della situazione locale, equivalenti a quelle richieste per i propri battellieri nazionali.

6.  La presente direttiva non osta a che uno Stato membro prescriva conoscenze supplementari per la conduzione di navi che trasportano sostanze pericolose nel suo territorio.

Gli Stati membri riconoscono l'attestato rilasciato conformemente alle condizioni della voce 10170 dell'ADNR come comprovante tali conoscenze.

▼M3

Articolo 4

Ove occorra, la Commissione adegua l’elenco dei certificati di cui all’allegato I della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

▼B

Articolo 5

Il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata entro il 31 dicembre 1994, sulle disposizioni comuni relative alla conduzione delle navi della navigazione interna destinate al trasporto di merci e di persone, in base ad una proposta che la Commissione presenterà entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

▼M3

Articolo 7

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼B

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

ELENCO DEI CERTIFICATI NAZIONALI DI CONDUZIONE DI NAVI PER IL TRASPORTO DI MERCI E DI PERSONE NEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, PREVISTO ALL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA



GRUPPO A:

Certificati di conduzione validi sulle idrovie a carattere marittimo menzionate all'allegato II ►M2  

Romania

— brevet de căpitan fluvial categoria A (certificato A di conduttore di navi) (ai sensi del decreto del the Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa n. 984 del 4.7.2001 che approva il regolamento sul rilascio dei certificati di idoneità nazionali per il personale addetto alla navigazione fluviale, M.Of., p. I, n. 441/6.VIII.2001).

 ◄

Regno del Belgio

— Brevet de conduite A (arrêté royal no … du …).

— Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. … van …)

Repubblica federale di Germania

— «Schifferpatent» con validità supplementare per le «Seeschiffahrtsstraßen» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81).

Repubblica francese

— Certificat général de capacité de catégorie «A» con un timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE (1) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

— Certificats spéciaux de capacité con un timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

Regno dei Paesi Bassi

— «Groot Vaarbewijs II» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678).

   

Repubblica di Finlandia

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Regno di Svezia

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.

 ◄  ◄ ►A2  

Repubblica di Ungheria

— Hajóskapitányi bizonyítvány (certificato di capitano),

— Hajóvezetői «A» bizonyítvány (certificato «A» di conduttore di navi) (ai sensi del decreto n. 15/2001 (iv. 27.) KöViM del ministero dei trasporti e gestione delle risorse idriche sui certificati di navigazione).

Repubblica di Polonia

— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii A (certificato «A» di conduttore di navi) (in conformità con il regolamento del Ministero delle infrastrutture del 23 gennaio 2003 sulle qualifiche professionali ed il numero dei membri d'equipaggio sulle imbarcazioni per via navigabile interna).

 ◄

GRUPPO B:

Certificati di conduzione validi per le altre idrovie comunitarie eccettuato il Reno, il Lek e il Waal ►M2  

Repubblica di Bulgaria

— Свидетелство за правоспособност «Капитан вътрешно плаване» (certificato di idoneità di conduttore di navi per la navigazione interna)

— Свидетелство за правоспособност «Щурман вътрешно плаване»(certificato di idoneità di ufficiale di guardia per la navigazione interna) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Ai sensi dell'ordinanza n. 6 del 25 luglio 2003 del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni sull'idoneità dei marittimi nella Repubblica di Bulgaria, DV n. 83/2003).

Romania

— brevet de căpitan fluvial categoria B (certificato B di conduttore di navi) (ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa n. 984 del 4.7.2001 che approva il regolamento sul rilascio dei certificati di idoneità nazionali per il personale addetto alla navigazione fluviale, M.Of., p. I, n. 441/6.VIII.2001).

 ◄

Regno del Belgio

— Brevet de conduite A (arrêté royal no … du …).

— Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. … van …)

Repubblica federale di Germania

— «Schifferpatent» (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 81).

Repubblica francese

— Certificat général de capacité de catégorie «A» senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

— Certificats spéciaux de capacité senza il timbro che precisa la validità del certificato sulle vie del gruppo A (seconda zona di navigazione ai sensi della direttiva 82/714/CEE) (decreto del 23 luglio 1991, Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1991);

Regno dei Paesi Bassi

— «Groot Vaarbewijs I» (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678)

   

Repubblica d'Austria

— Kapitänspatent A,

— Schiffsführerpatent A.

Repubblica di Finlandia

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Regno di Svezia

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.

 ◄  ◄ ►A2  

Repubblica ceca

— Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka (Legge del 25 maggio 1995 sulla navigazione interna (114/1995 Sb.) e decreto del ministero dei trasporti del 14 settembre 1995 sull'idoneità delle persone a pilotare e manovrare imbarcazioni (224/1995 Sb.)).

Repubblica di Estonia

— Siseveelaeva laevajuhi diplom.

Repubblica di Lituania

— Vidaus veenų transporto specialisto laipsnio diplomas (approvato dall'ordinanza n. 161 del 15 maggio 2001 del ministero dei trasporti e delle comunicazioni sulle norme per il rilascio di diplomi e certificati di idoneità per specialisti nel settore dei trasporti per via navigabile interna).

Repubblica di Ungheria

— Hajóskapitányi bizonyítvány (certificato di capitano),

— Hajóvezetői bizonyítvány (certificato di conduttore di navi) (ai sensi del decreto n. 15/2001 (iv. 27.) KöViM del ministero dei trasporti e gestione delle risorse idriche sui certificati di navigazione).

Repubblica di Polonia

— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii B (certificato «B» di conduttore di navi) (in conformità con il regolamento del Ministero delle infrastrutture del 23 gennaio 2003 relativo alle qualifiche professionali e al numero minimo dei membri di equipaggio sulle imbarcazioni per via navigabile interna).

Repubblica slovacca

— Lodný kapitán I. triedy,

— Lodný kapitán II. triedy,

— (Decreto del ministero dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni della Repubblica slovacca 182/2001 Z. z. che stabilisce i requisiti per le qualifiche e che verifica la competenza professionale di un membro dell'equipaggio di una nave e del comandante di una piccola imbarcazione (cfr. articolo 30, paragrafo 7 e articolo 31, paragrafo 3 della legge 338/2000 Z. z. sulla navigazione interna e modifiche di talune leggi)).

 ◄ ►M4  

Repubblica di Croazia

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

— Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

— (certificato di qualifica professionale — Conduttore di navi — tipo «A»)

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

— Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

— (certificato di qualifica professionale — Conduttore di navi — tipo «B»)

— (in conformità dell’ordinanza sui titoli e le qualifiche professionali dei battellieri, Gazzetta Ufficiale n. 73/09).

 ◄

(1)   GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.




ALLEGATO II

ELENCO DELLE IDROVIE A CARATTERE MARITTIMO, PREVISTO ALL'ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA

Regno del Belgio

Schelda marittima.

Repubblica federale di Germania

Zona 1 e zona 2 dell'allegato I della direttiva 82/714/CEE.

Regno dei Paesi Bassi

Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, Schelda orientale e Schelda occidentale.

▼A2

Repubblica di Polonia

Zona 1 e zona 2 dell'allegato II della direttiva 82/714/CEE, a eccezione del bacino Włocławski e dei laghi Śniardwy, Niegocin e Mamry.

Repubblica di Finlandia

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.

Regno di Svezia

Trollhätte kanal e Göta älv, Lake Vänern, Lake Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.

▼M2

Romania

Danubio: da Brăila (km 175) al Mar Nero sul braccio Sulina.



( 1 ) GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 7.

( 2 ) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 41.

( 3 ) GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 18.