1971R1408 — IT — 07.07.2008 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1971

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (8) (9) (10) (11)

(Versione consolidata— GU n. L 28 del 30.1.1997, pag. 1 ( 1 ))

(GU L 149, 5.7.1971, p.2)

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Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1290/97 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1997

  L 176

1

4.7.1997

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1223/98 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1998

  L 168

1

13.6.1998

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1606/98 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1998

  L 209

1

25.7.1998

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 307/1999 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1999

  L 38

1

12.2.1999

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1399/1999 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1999

  L 164

1

30.6.1999

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1386/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2001

  L 187

1

10.7.2001

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 631/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004

  L 100

1

6.4.2004

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 647/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2005

  L 117

1

4.5.2005

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 629/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2006

  L 114

1

27.4.2006

►M10

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M11

REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006

  L 392

1

30.12.2006

►M12

REGOLAMENTO (CE) N. 592/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008

  L 177

1

4.7.2008


Modificato da:

►A1

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1971

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (8) (9) (10) (11)

(Versione consolidata— GU n. L 28 del 30.1.1997, pag. 1 ( 2 ))



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;

considerando che la libera circolazione delle persone, che è uno dei principi fondamentali della Comunità, non si limita soltanto ai lavoratori subordinati, ma che, nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, essa concerne anche i lavoratori autonomi;

considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione «ratione personae», è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati a beneficio dei lavoratori subordinati e autonomi o sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno rispettare le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali di sicurezza sociale e di elaborare unicamente un sistema di coordinamento;

considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all'interno della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali;

considerando che le norme di coordinamento devono assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione;

considerando che tali obiettivi devono essere raggiunti, in particolare, mediante la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali sia per l'acquisizione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste, nonché mediante l'erogazione delle prestazioni alle differenti categorie di persone coperte dal regolamento, qualunque sia il loro luogo di residenza all'interno della Comunità;

considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

considerando che occorre limitare per quanto possibile il numero e l'entità dei casi in cui, in deroga alla norma generale, un lavoratore è soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati membri;

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l'interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno derogare a questa norma generale in situazioni specifiche che giustifichino un altro criterio di pertinenza;

considerando che talune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono dipendere simultaneamente dalla sicurezza sociale e dall'assistenza sociale, a motivo del loro campo di applicazione ratione personae, dei loro obiettivi e delle loro modalità di applicazione e che è opportuno includere nel regolamento un sistema di coordinamento che tenga conto delle caratteristiche particolari delle prestazioni in parola allo scopo di proteggere gli interessi dei lavoratori migranti in conformità delle disposizioni del trattato;

considerando che queste prestazioni devono essere erogate, per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, unicamente in conformità della legislazione del paese sul territorio del quale la persona interessata o i familiari risiedono totalizzando, a seconda dei casi, i periodi di residenza trascorsi sul territorio di ogni altro Stato membro ed evitando ogni discriminazione sulla base della nazionalità;

considerando che è opportuno prevedere norme specifiche, segnatamente in materia di malattia e di disoccupazione, per i lavoratori frontalieri e stagionali, tenuto conto della peculiarità della loro situazione;

considerando che in materia di prestazioni di malattia e di maternità occorre garantire una protezione che regoli la situazione delle persone che risiedono o soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che la posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei familiari necessita di disposizioni in materia di assicurazione malattia adattate a questa situazione;

considerando che è opportuno, in materia di prestazioni di invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le peculiarità delle legislazioni nazionali; che è pertanto necessario distinguere tra, da un lato, le legislazioni in base alle quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi assicurativi e, dall'altro, le legislazioni in base alle quali questo importo dipende da detta durata;

considerando che le differenze tra i regimi degli Stati membri necessitano la definizione di norme di coordinamento applicabili in caso di peggioramento di un'invalidità;

considerando che è opportuno elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e ai superstiti qualora il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri;

considerando che occorre prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di prorata e garantito dal diritto comunitario qualora l'applicazione della legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione, risulti meno favorevole di quella di detto metodo;

considerando che per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti contro un'applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che definiscano rigorosamente l'applicazione di queste clausole;

considerando che in materia di prestazioni dovute per infortuni sul lavoro e per malattie professionali è opportuno, per garantire una protezione, regolare la situazione delle persone che risiedono o soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che occorre prevedere disposizioni specifiche per gli assegni in caso di morte;

considerando che nell'intento di permettere la mobilità della manodopera in condizioni ottimali è necessario garantire un coordinamento più completo tra i regimi di assicurazione e di assistenza alla disoccupazione di tutti gli Stati membri;

considerando che in tale intento, per agevolare la ricerca di occupazione nei diversi Stati membri occorre in particolare concedere al lavoratore privo di occupazione il beneficio, per un periodo limitato, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale egli è stato da ultimo soggetto;

considerando che per determinare la legislazione applicabile alle prestazioni familiari il criterio dell'occupazione garantisce la parità di trattamento fra tutti i lavoratori soggetti a una stessa legislazione;

considerando che per evitare cumuli non giustificati di prestazioni occorre prevedere regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in base alla legislazione dello Stato competente e in base alla legislazione del paese di residenza dei familiari;

considerando che per la loro natura specifica e diversificata nelle legislazioni degli Stati membri occorre definire norme specifiche per il coordinamento dei regimi nazionali che prevedono prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e per orfani;

considerando che è necessario istituire una commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, incaricato segnatamente di trattare ogni problema amministrativo o di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere la collaborazione con gli Stati membri;

considerando che è auspicabile associare, nel quadro di un comitato consultivo, i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro all'esame dei problemi trattati dalla commissione amministrativa;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (10) (15)

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) i termini «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» designano rispettivamente:

▼M3

i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;

▼B

ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:

 quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo, oppure

 in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell'allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all'allegato I;

iii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all'allegato I;

iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti:

 qualora eserciti un'attività subordinata o autonoma, oppure

 qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro;

b) il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza;

c) il termine «lavoratore stagionale» designa qualsiasi lavoratore subordinato che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno;

▼M4

c bis)  il termine «studente» designa qualsiasi persona diversa da un lavoratore subordinato o autonomo o da un suo familiare o da un superstite ai sensi del presente regolamento che segua un corso di studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità di uno Stato membro e che sia assicurata nell'ambito di un regime generale di sicurezza sociale o di un regime speciale di sicurezza sociale applicabile agli studenti;

▼B

d) il termine «profugo» ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra, il 28 luglio 1951;

e) il termine «apolide» ha il significato definito nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York, il 28 settembre 1954;

f) 

i) il termine «familiare» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o, nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 31, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive ►M4  con il lavoratore subordinato o autonomo o con lo studente ◄ ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo si considererà soddisfatta tale condizione. ►M1  Qualora la legislazione di uno Stato membro non permetta di identificare i familiari tra le altre persone alle quali essa si applica, il termine «familiare» è inteso secondo la definizione di cui all'allegato I; ◄

ii) tuttavia, se si tratta di prestazioni a favore di minorati erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro a tutti i cittadini di questo Stato che soddisfano i requisiti prescritti, il termine «familiare» designa per lo meno il coniuge, i figli minorenni nonché i figli maggiorenni a carico ►M4  del lavoratore subordinato o autonomo o dello studente ◄ ;

g) il termine «superstite» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate; tuttavia, se tale legislazione considera come superstite soltanto una persona già convivente con il defunto, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è stata prevalentemente a carico del deceduto;

h) il termine «residenza» indica la dimora abituale;

i) il termine «dimora» indica la dimora temporanea;

j) il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis.

Questo termine esclude le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le disposizioni contrattuali:

i) che servono all'attuazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, o

ii) che creano un regime la cui gestione è assicurata dalla medesima istituzione che amministra i regimi istituiti dalle leggi o regolamenti di cui al comma precedente,

questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile. La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 97.

Le disposizioni del comma precedente non possono aver l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il regolamento n. 3 è stato applicato.

Il termine «legislazione» esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori autonomi la cui creazione è lasciata all'iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta del territorio dello Stato membro in causa, indipendentemente dal fatto che esse siano state oggetto o meno di una decisione dei pubblici poteri che le rendono obbligatorie o che ne estendano il campo d'applicazione. I regimi speciali in questione sono menzionati nell'allegato II;

▼M3

j bis) il termine «regime speciale per i dipendenti pubblici» designa ogni termine di sicurezza sociale, differente dal regime generale di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati negli Stati membri interessati, al quale siano direttamente soggette tutte le categorie dei dipendenti pubblici o del personale assimilato o alcune di esse;

▼B

k) il termine «convenzione di sicurezza sociale» designa ogni strumento, bilaterale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicurezza sociale per l'insieme o parte dei settori e regimi previsti all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti;

l) il termine «autorità competente» designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente, nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi della sicurezza sociale;

m) il termine «commissione amministrativa» designa la commissione di cui all'articolo 80;

n) il termine «istituzione» designa, per ciascuno Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

o) il termine «istituzione competente» designa:

i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,

oppure

ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova,

oppure

iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione,

oppure

iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

p) i termini «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora» designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

q) il termine «Stato competente» designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;

r) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; ►M3  anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di assicurazione ◄ ;

s) i termini «periodi di occupazione» o «periodi di attività lavorativa autonoma» designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma; ►M3  anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di occupazione ◄ ;

s bis) il termine «periodi di residenza» designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti;

t) i termini «prestazioni», «pensioni», e «rendite» designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi;

u) 

i) il termine «prestazioni familiari» designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II;

ii) il termine «assegni familiari» designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari;

v) il termine «assegni in caso di morte» designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera t).

▼M4

Articolo 2

Campo di applicazione quanto alle persone

1.  Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

2.  Il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

▼B

Articolo 3

Parità di trattamento

1.  Le persone ►M8  ————— ◄ alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designazione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l'eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi.

3.  Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) ►M8  ————— ◄ è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell'allegato III.

Articolo 4 (10)

Campo d'applicazione «ratione materiae»

1.  Il presente regolamento si applica a tutte le legislazione relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2.  Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

▼M8

2 bis.  Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell'ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d'applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell'assistenza sociale.

Per «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» si intendono le prestazioni:

a) che sono destinate:

i) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato;

o

ii) unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l'ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato;

e

b) che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive;

e

c) che sono elencate nell'allegato II bis.

▼B

2 ter.  Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell'allegato II, sezione III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio.

3.  Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

4.  Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze ►M3  ————— ◄ .

Articolo 5 (10)

Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d'applicazione del presente regolamento

Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all'articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all'articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.

Articolo 6

Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce

Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli:

a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure

b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati.

Articolo 7 (7)

Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento

1.  Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:

a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore;

b) dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

2.  Nonostante quanto disposto nell'articolo 6, rimangono applicabili:

a) le disposizioni degli accordi del 27 luglio 1950 e del 30 novembre 1979, concernenti la sicurezza sociale dei battellieri del Reno;

b) le disposizioni della convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;

▼M8

c) talune disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale concluse dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento, a condizione che siano più favorevoli per i beneficiari o se connesse a circostanze storiche specifiche e con un effetto limitato nel tempo, e purché siano menzionate nell'allegato III.

▼B

Articolo 8

Conclusione di convenzioni tra Stati membri

1.  Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.

2.  Ciascuno Stato membro notifica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 97, paragrafo 1, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 9

Ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata

1.  Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili a coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carriera passata, alla legislazione del primo Stato in qualità di lavoratori subordinati o autonomi.

2.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

▼M8

Articolo 9 bis

Proroga del periodo di riferimento

Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione dello Stato membro o i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio dello Stato membro prolungano il periodo di riferimento, i periodi nel corso dei quali pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione, di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono state erogate a norma della legislazione di un altro Stato membro e i periodi consacrati all'educazione dei figli sul territorio di un altro Stato membro prolungano anche detto periodo di riferimento.

▼B

Articolo 10

Revoca delle clausole di residenza — Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi

1.  Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice.

Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione o ad una rendita di superstite.

2.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto, ►M4  ————— ◄ all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 10 bis (10)

Prestazioni speciali a carattere non contributivo

▼M8

1.  Le disposizioni dell'articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.

▼B

2.  L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.

3.  Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazione di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una prestazione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell'articolo 4, paragrafo 1 e qualora nessuna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare.

4.  Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l'invalidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 11

Rivalutazione delle prestazioni

Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.

Articolo 12 (9) (11)

Divieto di cumulo delle prestazioni

1.  Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'articolo 41, dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51, oppure dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

2.  Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro.

3.  Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro.

4.  La pensione d'invalidità dovuta in virtù della legislazione olandese, nel caso in cui l'istituzione olandese sia tenuta, conformemente all'articolo 57, paragrafo 5 o all'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), a partecipare anch'essa all'onere di una prestazione per malattia professionale, concessa in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è ridotta dell'importo dovuto all'istituzione dell'altro Stato membro incaricata dell'erogazione della prestazione per malattia professionale.



TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 13 (9)

Norme generali

▼M3

1.  Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

▼B

2.  Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

b) la persona che esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro;

c) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;

e) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

f) la persona cui cessi d'essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.

Articolo 14

Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività subordinata

La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1) 

a) La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco;

b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, la legislazione del primo Stato membro rimane applicabile fino al compimento di tale lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l'interessato è distaccato o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di dodici mesi. Tuttavia, tale accordo non può essere dato per un periodo superiore a dodici mesi.

2) La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue:

a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un'impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie navigabili interne e che ha la propria sede nel territorio di un Stato membro è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato. Tuttavia:

i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell'impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova;

ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l'impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio;

b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta:

i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività.

3) La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro in un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

Articolo 14 bis

Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un'attività autonoma

La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1) 

a) la persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi;

b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga, per circostanze imprevedibili, oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, si continua ad applicare la legislazione del primo Stato membro fino al compimento del lavoro, a condizione che l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è recato l'interessato per svolgere detto lavoro o l'organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima che scada il periodo iniziale di dodici mesi; tuttavia, tale accordo non può essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi.

2) La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro. Qualora essa non eserciti un'attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l'attività principale sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 98.

3) La persona che esercita un'attività autonoma presso un'impresa che ha sede nel territorio di un Stato membro ed è attraversata dalla frontiera comune a due Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

4) Se la legislazione cui una persona dovrebbe essere soggetta conformemente ai paragrafi 2 o 3 non consente a detta persona di essere iscritta, neppure a titolo volontario, a un regime di assicurazione vecchiaia, l'interessato è soggetto alla legislazione dell'altro Stato membro che gli si potrebbe applicare indipendentemente da dette disposizioni o, qualora gli si possano in tal modo applicare le legislazioni di due o più Stati membri, alla legislazione determinata di comune accordo da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti.

Articolo 14 ter

Norme particolari applicabili ai marittimi

La norma enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:

1) la persona che esercita un'attività subordinata presso un'impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccata da tale impresa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1;

2) la persona esercita normalmente un'attività autonoma nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e che svolge per proprio conto un lavoro a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro rimane soggetta alle legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall'articolo 14 bis, paragrafo 1;

3) la persona che, non esercitando abitualmente la propria attività professionale in mare, svolge, senza far parte dell'equipaggio, un lavoro nelle acque territoriali o in un porto di uno Stato membro, su una nave che batte bandiera di un altro Stato membro che si trovi nelle suddette acque territoriali o nel suddetto porto, è soggetta alla legislazione del primo Stato membro;

4) la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato, purché vi risieda; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.

Articolo 14 quater (5)

Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri

La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata a un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3;

b) nei casi menzionati nell'allegato VII:

 alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e

 alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.

Articolo 14 quinquies (5)

Disposizioni varie

▼M3

1.  La persona di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 14 quater, lettera a) e all'articolo 14 sexies, è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata in base a tali disposizioni, come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione.

▼B

2.  La persona di cui all'articolo 14 quater, lettera b), ai fini della fissazione del tasso di contributi a carico dei lavoratori autonomi, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita l'attività autonoma, è considerata come se esercitasse la propria attività subordinata nel territorio di questo Stato membro.

3.  Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il titolare di una pensione o di una rendita, che esercita un'attività professionale, non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, a meno che l'interessato non faccia espressa domanda di esservi assoggettato rivolgendosi all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro e menzionata nell'allegato 10 del regolamento di cui all'articolo 98.

▼M3

Articolo 14 sexies

Norme particolari applicabili alle persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri

La persona che esercita l'attività di dipendente pubblico, o il personale assimilato, e che è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici di uno Stato membro e che esercita simultaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più altri Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici.

Articolo 14 septies

Norme particolari applicabili ai dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente la loro attività in più di uno Stato membro e che sono assicurati in un regime speciale in uno di tali Stati

La persona simultaneamente impiegata come dipendente pubblico in due o più Stati membri, o personale assimilato, che è assicurata in almeno uno di tali Stati membri in un regime speciale per i dipendenti pubblici, è soggetta alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri.

▼B

Articolo 15

Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata

1.  Gli articoli da 13 a 14 quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2.  Qualora l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell'iscrizione:

 a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;

 a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.

3.  Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro.

Articolo 16

Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee

1.  Le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

2.  Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d'invio, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

3.  Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati e l'applicazione della legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari, la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dalla data di entrata in servizio.

Articolo 17 (9)

Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16

Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

Articolo 17 bis (9)

Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri

Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.



TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI



CAPITOLO 1

MALATTIA E MATERNITÀ



Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 18

Totalizzazione dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al lavoratore stagionale, anche se si tratta di periodi anteriori a una interruzione di assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che l'interessato non abbia cessato di essere assicurato per una durata superiore a quattro mesi.



Sezione 2

Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari

Articolo 19

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente — Norme generali

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell'istituzione alla quale il lavoratore subordinato e autonomo è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale nel territorio di detto Stato membro.

Articolo 20

Lavoratori frontalieri e loro familiari — Norme specifiche

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se l'interessato vi risiedesse.

I famigliari possono beneficare delle prestazioni alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente.

Articolo 21

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, che dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

2.  Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Tuttavia, se questi ultimi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora per conto dell'istituzione del luogo di residenza degli interessati.

3.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari.

4.  Il lavoratore e i suoi familiari di cui all'articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se prima del trasferimento della residenza hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

Articolo 22

Dimora fuori dello Stato competente — Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità — Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e:

▼M7

a) il cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora

▼B

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

ii) alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

▼M7

1bis  La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.

▼B

2.  L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza.

3.   ►M7  I paragrafi 1, 1 bis e 2 si applicano per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo. ◄

Tuttavia, per l'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), punto i), ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede:

a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore subordinato o autonomo fosse ad essa iscritto. La durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari;

b) l'autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), è rilasciata dall'istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari.

4.  Il fatto che il lavoratore subordinato o autonomo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.

▼M7

Articolo 22 bis

Norme specifiche per talune categorie di persone

Fatto salvo l'articolo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c) e l'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applicano anche alle persone che sono cittadini di uno degli Stati membri e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.

▼M7 —————

▼M4 —————

▼B

Articolo 23 (A)

Calcolo delle prestazioni in denaro

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio o su una base contributiva media, determina tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2.  L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

▼M8

2 bis.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente preveda un periodo di riferimento definito e questo periodo corrisponda eventualmente, nella totalità o in parte, a periodi compiuti dall'interessato sotto la legislazione di uno o più Stati membri.

▼B

3.  L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Articolo 24

Prestazioni in natura di notevole importanza

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo cui l'istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all'istituzione di un altro Stato membro, il diritto per sé o per un suo familiare, ad una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore subordinato o autonomo è già iscritto alla seconda istituzione.

2.  La Commissione amministrativa stabilisce l'elenco delle prestazioni cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1.



Sezione 3

Disoccupati e loro familiari

Articolo 25

▼M7

1.  Un disoccupato che è stato in passato lavoratore subordinato o autonomo e al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 o dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), seconda frase e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura e in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), beneficia:

a) delle prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico per questa persona nel corso della dimora nel territorio dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale la persona interessata cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se tale persona vi fosse assicurata;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, non sono corrisposte durante il periodo in cui l'interessato percepisce prestazioni in denaro.

▼M7

1bis  L'articolo 22, paragrafo 1 bis si applica per analogia.

▼B

2.  Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro, nel cui territorio egli risiede, come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

3.  Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro, cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione, per acquisire il diritto alle prestazioni di malattia e maternità, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate:

i) per quanto concerne le prestazioni in natura, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro, cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione;

ii) per quanto concerne le prestazioni in denaro, dall'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione che essa applica.

4.  Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata prevista al paragrafo 1, può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall'istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica.

Articolo 25 bis (14)

Contributi a carico dei lavoratori dipendenti in disoccupazione completa

L'istituzione di uno Stato membro che eroga le prestazioni in natura e in denaro ai disoccupati citati all'articolo 25, paragrafo 2, la quale applichi una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità, è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.



Sezione 4

Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari

Articolo 26

Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell'istituzione che era da ultimo competente

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell'istruttoria di una domanda di pensione o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguenti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato o gli interessati risiedono, purché vi abbiano diritto in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro, qualora risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18.

2.  Il richiedente una pensione o una rendita, il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro, che obbliga l'interessato a versare lui stesso i contributi relativi all'assicurazione malattia durante l'istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti.

3.  Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione che in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l'istituzione, cui incombe l'onere delle prestazioni in natura, dopo la liquidazione della pensione o della rendita a norma dell'articolo 28, rimborsa all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni erogate.



Sezione 5

Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari

Articolo 27

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza

Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 28

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza

1.  Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;

b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, seconda la legislazione dello Stato competente.

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le norme seguenti:

a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato;

b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora l'applicazione di questa norma abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere incombe all'istituzione che applica la legislazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo.

Articolo 28 bis

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando esiste un diritto alle prestazioni in quest'ultimo Stato

In caso di residenza del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d'occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l'onere delle prestazioni in natura, che sono corrisposte a detto titolare nonché ai familiari, incombe all'istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione, a condizione che risiedano nel territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova.

Articolo 29

Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare — Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare

1.  I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

▼M2

a) le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione determinata in base alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2; se il luogo di residenza è situato nello Stato competente, le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico;

▼B

b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza dei familiari, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2.  I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza;

b) delle prestazioni in denaro erogate, se del caso, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza del titolare, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

Articolo 30

Prestazioni in natura di notevole importanza

Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite.

▼M7

Articolo 31

Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono

1.  Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari che dimorano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

a) di prestazioni in natura che si rendano necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Queste prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione del luogo di residenza del titolare o dei familiari;

b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall'istituzione competente determinata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

2.  L'articolo 22, paragrafo 1 bis, si applica per analogia.

▼B

Articolo 32 (15)

. . . . . .

Articolo 33 (7)

Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite

1.  L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro.

2.  Quando, nei casi contemplati all'articolo 28 bis, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili.

Articolo 34

Disposizioni generali

1.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 28, 28 bis, 29 e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita dovute a norma della legislazione di uno Stato membro, ai sensi di dette disposizioni.

2.  Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell'attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l'interessato lavoratore subordinato o autonomo o familiare di un lavoratore subordinato o autonomo, ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

▼M4



Sezione 5 bis

Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale e loro familiari

▼M7

Articolo 34 bis

Misure speciali applicabili agli studenti e ai membri delle loro famiglie

Gli articoli 18 e 19 e l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 1 bis), paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, nonché gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso, agli studenti e ai membri delle loro famiglie.

▼M7 —————

▼B



Sezione 6

Disposizioni varie

Articolo 35

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora — Affezione preesistente — Durata massima della concessione delle prestazioni

1.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 19, dell'articolo 21, paragrafo 1, degli articoli 22, 25, 26, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 29, paragrafo 1 o dell'articolo 31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l'applicazione del regime suddetto.

▼M8 —————

▼B

3.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine dell'affezione, questa condizione ►M4  non è opponibile alle persone ◄ cui il presente regolamento è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono.

4.  Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dalla istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità.



Sezione 7

Rimborsi tra istituzioni

Articolo 36 (15)

1.  Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale.

2.  I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria.

In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive.

3.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.



CAPITOLO 2 (11)

INVALIDITÀ



Sezione 1

Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione

Articolo 37 (11)

Disposizioni generali

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo, che sia soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo cui l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli i quali sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

2.  L'allegato IV, parte A menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni del tipo di cui al paragrafo 1 in vigore nel suo territorio.

Articolo 38 (11)

Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni

1.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sia in un regime generale sia in un regime speciale sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine essa tiene conto di questi periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione.

Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi.

3.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L'allegato IV, parte B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente paragrafo.

Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi.

Articolo 39 (11)(14)

Liquidazione delle prestazioni

1.  L'istituzione dello Stato membro, la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38.

2.  L'interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

3.  L'interessato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 1, beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38.

4.  Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

5.  Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione in caso di cumulo con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 2, o con altri redditi, si applicano per analogia l'articolo 46 bis, paragrafo 3 e l'articolo 46 quater, paragrafo 5.

6.  Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa, al quale si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia delle prestazioni di invalidità erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, secondo la legislazione che tale istituzione applica, come se egli fosse stato soggetto alla legislazione medesima durante la sua ultima occupazione, tenendo conto, eventualmente, dell'articolo 38 e/o dell'articolo 25, paragrafo 2. Queste prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni di invalidità, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Qualora la legislazione applicata da questa istituzione preveda che il calcolo delle prestazioni sia basato su una retribuzione, l'istituzione in questione tiene conto delle retribuzioni percepite nel paese dell'ultima occupazione e nel paese di residenza conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica. Qualora non sia stata percepita alcuna retribuzione nel paese di residenza, l'istituzione competente tiene conto, secondo le modalità previste dalla sua legislazione, delle retribuzioni percepite nel paese dell'ultima occupazione.



Sezione 2

Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1

Articolo 40 (11)

Disposizioni generali

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto all'articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente al capitolo 3, applicabili per analogia, tenuto conto del paragrafo 4.

2.  Tuttavia, l'interessato colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato IV, parte A, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, alle condizioni seguenti:

 che egli soddisfi le condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato IV, parte A, e

 che egli non soddisfi le condizioni necessarie per acquisire il diritto a prestazioni di invalidità in base ad una legislazione non indicata nell'allegato IV, parte A, e

 che non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

3.  

a) Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all'allegato IV, parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattie in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore subordinato o autonomo, già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1:

i) di tutti i periodi durante cui, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzioni la sua retribuzione,

ii) di tutti i periodi durante cui egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l'invalidità conseguente a tale inabilità al lavoro, di prestazioni ai sensi del presente capitolo 2 e del capitolo 3 che segue,

come se si trattasse di un periodo durante cui egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro o ai sensi della medesima.

b) Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto:

i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a), punto ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro o,

ii) il giorno successivo all'ultimo giorno in cui l'interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro.

4.  La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente si impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato V.



Sezione 3

Aggravamento dell'invalidità

Articolo 41 (11)

1  In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le disposizioni seguenti:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;

b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso;

c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza fra detti importi;

d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'invalidità iniziale è un'istituzione olandese e se:

i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese,

ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) e

iii) la legislazione o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni sono legislazioni contemplate nell'allegato IV, parte A,

l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto, è ridotta dell'importo della prestazione olandese;

e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a corrispondere le prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente dell'articolo 38.

2.  In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte tenuto conto dell'aggravamento, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1.



Sezione 4

Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione — Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia — Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39

Articolo 42 (11)

Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni di invalidità

1.  Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'articolo 43.

2.  Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso.

Articolo 43 (11)

Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia — Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39

1.  Le prestazioni di invalidità sono convertite, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

2.  Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità in virtù della legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri, conformemente all'articolo 49, le prestazioni di invalidità cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione, ovvero fintanto che l'interessato soddisfi le condizioni necessarie per beneficiarne.

3.  Quando prestazioni di invalidità liquidate, conformemente all'articolo 39, secondo la legislazione di uno Stato membro, sono convertite in prestazioni di vecchiaia e qualora l'interessato non soddisfi ancora le condizioni imposte dalla legislazione o dalle legislazioni di uno o più altri Stati membri per avere diritto a dette prestazioni l'interessato fruisce da parte di questo o questi Stati membri, a decorrere dal giorno della conversione, di prestazioni di invalidità liquidate conformemente alle disposizioni del capitolo 3, come se questo capitolo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfi le condizioni richieste dall'altra o dalle altre legislazioni nazionali in questione per aver diritto a prestazioni di vecchiaia oppure, non essendo contemplata tale conversione, fino a quando egli abbia diritto alle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione o delle legislazioni di cui trattasi.

4.  Le prestazioni di invalidità liquidate conformemente all'articolo 39 formano oggetto di una nuova liquidazione in applicazione del capitolo 3 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni di invalidità in virtù di una legislazione non indicata nell'allegato IV, parte A, ovvero se beneficia di prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

▼M3



Sezione 5

Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici

Articolo 43 bis

1.  Le disposizioni degli articoli 37, 38, paragrafo 1, 39 e delle sezioni 2, 3 e 4 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

2.  Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazioni siano stati compiuti sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono essere riconosciuti sotto la legislazione di tale Stato membro.

Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o gli impiegati, a seconda dei casi.

3.  Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato membro prende in considerazione ai fini del calcolo solo le retribuzioni debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali la persona interessata era soggetta a tale legislazione.

▼B



CAPITOLO 3 (11)

VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

Articolo 44 (11)

Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri

1.  I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

2.  Fatto salvo l'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l'interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

▼M5

3.  Il presente capitolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per figli o di pensione d'orfano, da erogarsi a norma delle disposizioni del capitolo 8.

▼B

Articolo 45 (11) (14)

Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni

1.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti — sia in un regime generale sia in un regime speciale — sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione ai fini della concessione di tali prestazioni soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi.

3.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L'allegato IV, parte B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, a condizione che l'interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi.

4.  I periodi di assicurazione compiuti in un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione nel regime generale o, in mancanza di esso, nel regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, di un altro Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, purché l'interessato sia stato affiliato ad uno di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nell'ambito di un regime di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, prima frase.

5.  Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le modalità previste all'allegato IV per ciascuno Stato membro interessato.

6.  I periodi di disoccupazione completa nel corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di prestazioni in base all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, sono presi in considerazione dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legislazione che tale istituzione applica, come se durante la sua ultima occupazione egli fosse stato soggetto a tale legislazione.

Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le pensioni di vecchiaia e morte, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Qualora i periodi di disoccupazione completa nel paese di residenza dell'interessato vengano presi in considerazione soltanto se sono stati maturati periodi contributivi in detto paese di residenza, questa condizione è considerata soddisfatta se i periodi contributivi sono stati maturati in un altro Stato membro.

Articolo 46 (11)

Liquidazione delle prestazioni

1.  Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l'articolo 45 né l'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a) l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;

ii) dall'altro, in applicazione del paragrafo 2;

b) l'istituzione competente può tuttavia non procedere al calcolo di cui alla lettera a), punto ii), qualora il risultato sia identico o inferiore a quello del calcolo effettuato conformemente alla lettera a), punto i), prescindendo dalle differenze dovute all'arrotondamento delle cifre, purché tale istituzione non applichi una legislazione che contempli clausole di cumulo, quali quelle di cui agli articoli 46 ter e 46 quater, o se la legislazione contempla tali clausole nel caso indicato all'articolo 46 quater, a condizione che essa preveda di prendere in considerazione le prestazioni di natura diversa soltanto in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la sua sola legislazione e la durata dei periodi di assicurazione o di residenza prescritti da questa legislazione per poter usufruire di una prestazione completa.

L'allegato IV, parte C indica per ciascuno Stato membro interessato i casi in cui i due calcoli porterebbero a tale risultato.

2.  Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l'applicazione dell'articolo 45 e/o dell'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a) l'istituzione competente calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/ o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa.

3.  L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.

In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette.

4.  Quando, in materia di pensioni o rendite di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, la somma delle prestazioni dovute dalle istituzioni competenti di due o più Stati membri in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all'articolo 6, lettera b), non è superiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l'interessato beneficia delle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 46 bis (11)

Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri

1.  Ai sensi del presente capitolo si intendono per «cumulo di prestazioni della stessa natura» tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.

2.  Ai sensi del presente capitolo si intendono per «cumulo di prestazioni di natura diversa» tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1.

3.  Per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:

a) si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero;

b) si tiene conto dell'importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicurezza sociale e di altre trattenute individuali;

c) non si tiene conto dell'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d) nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, in quanto l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o di altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri.

Articolo 46 ter (11)

Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri

1.  Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

2.  Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:

a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato IV, parte D o

b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:

i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;

ii) o con una prestazione di cui alla lettera a).

Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) e g li accordi sono menzionati nell'allegato IV, parte D.

Articolo 46 quater (11)

Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri

1.  Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

2.  Se si tratta di una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, la o le prestazioni di natura diversa degli altri Stati membri, o gli altri redditi, e tutti gli elementi previsti dalla legislazione dello Stato membro per l'applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione sono presi in considerazione in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza previsti all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), e considerati ai fini del calcolo della suddetta prestazione.

3.  Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di una o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i) e di una o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

a) se si tratta della prestazione o delle prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a) punto i), gli importi che non fossero corrisposti a causa di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati vanno divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione;

b) se si tratta della prestazione o delle prestazioni calcolate conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, la riduzione, la sospensione o la soppressione si effettua conformemente al paragrafo 2.

4.  Se, nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a), la legislazione di uno Stato membro prevede, per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione, la presa in considerazione delle prestazioni di natura diversa e/o degli altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi, in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), la divisione prevista ai suddetti paragrafi non si applica a questo Stato membro.

5.  Tutte le succitate disposizioni sono applicabili per analogia se la legislazione di uno Stato membro o di più Stati membri prevede che non si possa acquisire il diritto a una prestazione se si beneficia di una prestazione di natura diversa dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro o di altri redditi.

Articolo 47 (11)

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1.  Ai fini del calcolo dell'importo teorico e del «pro rata» di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

a) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti, prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato prende in considerazione detta durata massima, anziché la durata totale dei periodi suddetti. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non vale per le prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

b) le modalità secondo cui vanno presi in considerazione i periodi che si sovrappongono, sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 98;

c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno medio, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell'interessato e la media dei guadagni lordi di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o al guadagno lordo percepito dall'interessato durante questi soli periodi;

d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica;

e) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno o su un importo forfettario, considera che il guadagno o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sia uguale al guadagno o all'importo forfettario o, se del caso, alla media dei guadagni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto legislazione che la suddetta istituzione applica;

f) l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi, per taluni periodi, sull'importo dei guadagni e, per altri periodi, su un guadagno o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, i guadagni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera d) o e) oppure la media di questi guadagni o di questi importi, secondo il caso; se, per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno o un importo forfettario, essa considera che il guadagno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sia uguale al guadagno fittizio corrispondente a questo guadagno o importo forfettario;

g) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato.

2.  Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle diposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri.

3.  Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

4.  Qualora per il calcolo delle prestazioni la legislazione applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro richieda che si tenga conto di una retribuzione, quando è stato applicato l'articolo 45, paragrafo 6, primo e secondo comma e se in detto Stato membro, per la liquidazione della pensione, i soli periodi da prendere in considerazione sono periodi di disoccupazione completa indennizzati in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, l'istituzione competente di detto Stato membro liquida la pensione in base alla retribuzione che ha servito da riferimento per l'erogazione di dette prestazioni di disoccupazione e conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.

Articolo 48 (11)

Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno

1.  Nonostante l'articolo 46, paragrafo 2, l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio se:

 la durata di detti periodi non raggiunge un anno e,

 tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione.

2.  L'istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).

3.  Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente all'articolo 45, paragrafi da 1 a 4, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

Articolo 49 (11) (15)

Calcolo delle prestazioni quando l'assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti, o abbia chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia

1.  Se l'interessato non soddisfa in un determinato momento le condizioni prescritte, per l'erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o all'articolo 40, paragrafo 3, ma soddisfa soltanto le condizioni di una o più legislazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente all'articolo 46;

b) tuttavia:

i) se l'interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2; a meno che il fatto di tenere conto dei suddetti periodi non consenta di determinare un importo della prestazione più elevato;

ii) se l'interessato soddisfa le condizioni di un'unica legislazione senza che sia necessario ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato, a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo le disposizioni dell'unica legislazione le cui condizioni sono soddisfatte e tenuto conto unicamente dei periodi maturati sotto tale legislazione, a meno che il fatto di prendere in considerazione i periodi maturati sotto le legislazioni le cui disposizioni non sono soddisfatte non consenta di determinare, a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii), un importo della prestazione più elevato.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili per analogia quando l'interessato ha espressamente chiesto di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

2.  La prestazione o le prestazioni concesse secondo una o più legislazioni interessate, nel caso di cui al paragrafo 1, sono ricalcolate d'ufficio ai sensi dell'articolo 46, man mano che le condizioni prescritte da una o più legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto vengono ad essere soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 45 e, se necessario, nuovamente del paragrafo 1. Il presente paragrafo è applicabile per analogia quando una persona domanda la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, rimasta fino ad allora sospesa conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

3.  Un nuovo calcolo viene effettuato d'ufficio conformemente al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, quando le condizioni prescritte da una o più legislazioni in questione cessano di essere soddisfatte.

Articolo 50 (11)

Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

Articolo 51 (11)

Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni

1.  Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.

2.  Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 46.

▼M3

Articolo 51 bis

Persone coperte dal regime speciale per i dipendenti pubblici

1.  Le disposizioni degli articoli 44, 45, paragrafi 1, 5 e 6 e degli articoli 46-51 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

2.  Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazione siano stati compiuti sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono essere riconosciuti sotto la legislazione di tale Stato membro.

Se, tenuto, conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o gli impiegati, a seconda dei casi.

3.  Se in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato membro prende in considerazione ai fini del calcolo solo le retribuzioni debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali la persona interessata era soggetta a tale legislazione.

▼B



CAPITOLO 4

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI



Sezione 1

Diritto alle prestazioni

Articolo 52

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente — Norme generali

Il lavoratore subordinato o autonomo, che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficia, nello Stato membro nel quale risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica, come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

Articolo 53

Lavoratori frontalieri — Disposizione particolare

Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

Articolo 54

Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 52 che dimora nel territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima dell'inizio della dimora. Tuttavia tale disposizione non si applica al lavoratore frontaliero.

2.  Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 52, che trasferisce la propria residenza nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della residenza.

Articolo 55

Dimora fuori dello Stato competente — Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l'infortunio o la malattia professionale — Necessità di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,

a) che dimora nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, o

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente,

ii) alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2.  L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l'applicazione delle cure mediche.

L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui risiede.

Articolo 56

Infortuni in itinere

L'infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è considerato come sopravvenuto nel territorio dello Stato competente.

Articolo 57 (7)

Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri

1.  Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che, per la sua natura, può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente dei paragrafi da 2 a 5.

2.  Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

3.  Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in quale momento è stata svolta quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato.

4.  Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi in cui tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato.

5.  In caso di pneumoconiosi sclerogena, l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, è ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la persona colpita ha svolto un'attività che può provocare detta malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia o dei periodi di residenza di cui all'articolo 45, paragrafo 1, compiuto sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia o di residenza compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni.

6.  Il Consiglio determina all'unanimità, su proposta della Commissione, le malattie professionali alle quali sono estese le disposizioni del paragrafo 5.

Articolo 58

Calcolo delle prestazioni in denaro

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.

2.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario o, se del caso, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Articolo 59

Spese di trasporto dell'infortunato

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l'infortunato risiede, a condizione che abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è richiesta quando trattasi di un lavoratore frontaliero.

2.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l'infortunato risiedeva al momento dell'infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.



Sezione 2

Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

Articolo 60 (7) (11)

1.  In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore subordinato o autonomo ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le disposizioni seguenti:

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività professionale che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tener conto dell'aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento, il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro;

c) se, nel caso previsto alla lettera b), un lavoratore subordinato o autonomo colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia determinata in applicazione delle norme di cui all'articolo 57, paragrafo 6 non ha diritto alle prestazioni in virtù della legislazione del secondo Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, l'istituzione competente del secondo Stato membro sopporta l'onere della differenza tra l'importo delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, dovute dall'istituzione competente del primo Stato membro, tenendo conto dell'aggravamento, e l'importo delle prestazioni corrispondenti che erano dovute prima dell'aggravamento;

d) le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni liquidate ai sensi della lettera b) dalle istituzioni di due Stati membri.

2.  In caso d'aggravamento di una malattia professionale che ha dato luogo all'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 5 si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1, è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) l'onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, rimane ripartito fra le istituzioni che partecipavano all'onere delle prestazioni precedenti, conformemente all'articolo 57, paragrafo 5. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione di uno degli Stati membri in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura o sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente di questo Stato sopporta l'onere della differenza fra l'importo delle prestazioni dovute tenendo conto dell'aggravamento e l'importo delle prestazioni che erano dovute prima dell'aggravamento.



Sezione 3

Disposizioni varie

Articolo 61

Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni

1.  Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale l'interessato si trova, oppure se tale assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.

2.  Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate da tale servizio medico.

3.  Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all'articolo 52 ed all'articolo 55, paragrafo 1, sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.

4.  Quando il regime dello Stato competente relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro non ha il carattere di un'assicurazione obbligatoria, l'erogazione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore surrogato.

5.  Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

6.  Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica a condizione che:

1) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo;

2) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo, nonostante il paragrafo 5, ad un indennizzo a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

Articolo 62

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora — Durata massima delle prestazioni

1.  Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione, le disposizioni applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi, di cui all'articolo 52 o all'articolo 55, paragrafo 1, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.

2.  Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro.



Sezione 4

Rimborsi tra istituzioni

Articolo 63

1.  L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 e dell'articolo 55, paragrafo 1.

2.  Il rimborso di cui al paragrafo precedente è determinato ed effettuato secondo le modalità previste nel regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

3.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

▼M4



Sezione 5

Studenti

Articolo 63 bis

Le disposizioni delle sezioni da 1 a 4 si applicano per analogia agli studenti.

▼B



CAPITOLO 5

ASSEGNI IN CASO DI MORTE

Articolo 64

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 65

Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Quando un lavoratore subordinato o autonomo, un titolare o un richiedente di pensione o di rendita ovvero un familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato essere sopraggiunto nel territorio di quest'ultimo Stato.

2.  L'istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni in caso di morte dovuti in base alla legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Articolo 66

Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura

In caso di morte del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura erogate a detto titolare ai sensi dell'articolo 28, gli assegni in caso di morte dovuti secondo la legislazione che questa istituzione applica sono erogati dalla stessa istituzione, a suo carico, come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nel territorio dello Stato membro in cui essa si trova.

Le disposizioni del comma precedente si applicano per analogia ai familiari di un titolare di una pensione o di una rendita.

▼M4

Articolo 66 bis

Studenti

Gli articoli 64, 65 e 66 si applicano per analogia agli studenti e ai loro familiari.

▼B



CAPITOLO 6

DISOCCUPAZIONE



Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 67

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

3.  Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

 nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

 nel caso del paragrafo 2, periodi di assicurazione,

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4.  Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

Articolo 68

Calcolo delle prestazioni

1.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l'interessato non ha esercitato l'ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

2.  L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nel paese di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione, purché i familiari siano presi in considerazione nel calcolo di tali prestazioni.



Sezione 2

Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Articolo 69

Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni

1.  Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizioni degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

2.  Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

3.  Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

▼M8 —————

▼B

Articolo 70

Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi

1.  Nei casi previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

L'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.

2.  I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria.

3.  Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni nella loro sfera di competenza.



Sezione 3

Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Articolo 71

1.  Al lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) 

i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente,

ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

b) 

i) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente,

ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell'articolo 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo.

2.  Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), punto i) o lettera b), punto i), non ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

▼M3



Sezione 4

Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici

Articolo 71 bis

1.  Le disposizioni delle sezioni 1 e 2 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici.

2.  Le disposizioni della sezione 3 non si applicano alle persone coperte da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici. Il lavoratore disoccupato coperto da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici, in disoccupazione parziale o completa, il quale, in occasione della sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato; le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, a spese di quest'ultima.

▼B



CAPITOLO 7 (8)

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 72 (8)

Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 72 bis (9) (14)

Lavoratori subordinati in disoccupazione completa

Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa, cui si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase beneficia, per i familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro in cui egli risiede, delle prestazioni familiari secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se egli fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima occupazione, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 72. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della stessa.

Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni familiari, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Articolo 73 (8)

Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI.

Articolo 74 (8)

Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI.

Articolo 75 (8)

Erogazioni delle prestazioni

1.  Le prestazioni familiari sono erogate, nei casi previsti all'articolo 73, dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto e, nei casi previsti all'articolo 74, dall'istituzione competente dello Stato secondo la cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate, conformemente alle disposizioni che tali istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale le prestazioni devono essere versate risieda, dimori o abbia la sua sede nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato membro.

2.  Tuttavia, se le prestazioni familiari non sono destinate al mantenimento dei familiari da parte della persona a cui devono essere erogate, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l'istituzione del luogo in cui risiedono o l'istituzione designata o l'organismo determinato a tal fine dall'autorità competente del paese di residenza.

3.  Due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, che l'istituzione competente eroghi le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica che ha l'onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l'istituzione del luogo della loro residenza.

Articolo 76 (8)

Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari

1.  Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell'esercizio di un'attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all'occorrenza in applicazione dell'articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2.  Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l'istituzione competente dell'altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro.

▼M4

Articolo 76 bis

Studenti

L'articolo 72 si applica per analogia agli studenti.

▼B



CAPITOLO 8

PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI O DI RENDITE E PRESTAZIONI PER ORFANI

Articolo 77

Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite

1.  Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2.  Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;

b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisto in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), oppure

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l'interessato è stato più lungamente soggetto se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.

Articolo 78

Orfani

▼M5

1.  Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari e, se del caso, gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani.

▼B

2.  Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:

a) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;

b) all'orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:

i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 79, paragrafo 1, lettera a),

ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, lettera a); se nessun diritto è acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani.

▼M5

Articolo 78 bis

Le pensioni d'orfano, tranne quelle concesse a titolo di regimi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono considerate «prestazioni» ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1 se in un qualunque momento il defunto risultava affiliato a un regime che prevede per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali. Tali regimi sono elencati nell'allegato VIII.

▼B

Articolo 79 (7)

Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani

1.  Le prestazioni ai sensi degli articoli ►M5  77, 78 e 78 bis ◄ sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente.

Tuttavia:

a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso;

b) se tale legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell'ammontare della pensione o dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, esso è calcolato in funzione dell'importo teorico determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2.

2.  Qualora l'applicazione della norma fissata dal paragrafo 2, lettera b), punto ii), degli articoli 77 e 78 avesse l'effetto di rendere competenti più Stati membri, essendo uguale la durata dei periodi, le prestazioni ai sensi dell'articolo ►M5  77, 78 o 78 bis ◄ , a seconda del caso, sono concesse conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il titolare o il defunto è stato soggetto da ultimo.

3.  Il diritto alle prestazioni dovute, sia in virtù della sola legislazione nazionale sia in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli ►M5  77, 78 e 78 bis ◄ , è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore subordinato o autonomo.

▼M3

Articolo 79 bis

Disposizioni concernenti prestazioni per gli orfani previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici

1.  Nonostante le disposizioni dell' ►M5  articolo 78 bis  ◄ , le pensioni o rendite per orfani previste da un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base alle disposizioni del capitolo 3.

2.  Qualora, in un caso di cui al paragrafo 1, periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza siano altresì stati completati nell'ambito di un regime generale, le prestazioni dovute a titolo di tale regime generale sono erogate in base alle disposizioni del capitolo 8 ►M5  salvo disposizioni contrarie dell'articolo 44, paragrafo 3 ◄ . I periodi di assicurazione, lavoro autonomo o occupazione completati in base alla normativa di un regime speciale per i dipendenti pubblici, o considerati periodi equivalenti dalla legislazione dello Stato membro sono, se del caso, presi in considerazione per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero dei diritti alle prestazioni secondo la normativa di tale regime generale.

▼B



TITOLO IV

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Articolo 80

Composizione e funzionamento

1.  La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata «commissione amministrativa», istituita presso la Commissione, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa.

2.  La commissione amministrativa si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi a tal fine tra la Comunità europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

3.  Lo statuto della commissione amministrativa è stabilito dai suoi membri di comune accordo.

Le decisioni sulle questioni d'interpretazione previste all'articolo 81, lettera a), possono essere adottate soltanto all'unanimità. Esse sono oggetto della pubblicità necessaria.

4.  La segretaria della commissione amministrativa è assicurata dai servizi della Commissione.

Articolo 81

Compiti della commissione amministrativa

La commissione amministrativa è incaricata di:

a) trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal trattato;

b) far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competenti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all'applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente regolamento;

c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale di interesse comune;

▼M1

d) promuovere e sviluppare la collaborazione fra gli Stati membri attraverso la modernizzazione delle procedure di scambio di informazioni, in particolare adeguando il flusso d'informazioni tra le istituzioni allo scambio telematico, tenendo conto degli sviluppi dell'elaborazione dati in ciascuno Stato membro. Tale modernizzazione ha soprattutto lo scopo di accelerare l'erogazione delle prestazioni;

▼B

e) riunire gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri in base al presente regolamento e liquidare i conti annuali tra dette istituzioni;

f) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;

g) presentare proposte alla Commissione in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.



TITOLO V

COMITATO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Articolo 82 (B)

Creazione, composizione e funzionamento

1.  È istituito un comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominato «comitato consultivo», composto di « ►M10  162 ◄ » membri titolari, in ragione, per ogni Stato membro, di:

a) due rappresentanti del governo, di cui almeno uno deve essere membro della commissione amministrativa;

b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Per ciascuna delle categorie sopraindicate, è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

2.  I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio che si adopera affinché, per quanto concerne i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, si realizzi, nella composizione del comitato consultivo, un'equa rappresentanza dei diversi settori interessati.

L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3.  La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del mandato, i membri titolari ed i membri supplenti rimangono in carica sino a quando si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare loro il mandato.

4.  Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il Presidente non partecipa alla votazione.)

5.  Il comitato consultivo si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su domanda scritta rivolta al presidente da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete per l'ordine del giorno.

6.  Su proposta del suo presidente, il comitato consultivo può, in via eccezionale, decidere di ascoltare persone o rappresentanti di organismi che abbiano un'ampia esperienza in materia di sicurezza sociale. Il comitato consultivo fruisce inoltre, alle stesse condizioni della commissione amministrativa, dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi tra la Comunità europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

7.  I pareri e le proposte del comitato consultivo devono essere motivati. Essi sono presi a maggioranza assoluta dei voti validi.

Il comitato consultivo, a maggioranza dei suoi membri, stabilisce il proprio regolamento interno, che è approvato dal Consiglio su parere della Commissione.

8.  La segreteria del comitato consultivo è assicurata dai servizi della Commissione.

Articolo 83

Compiti del comitato consultivo

Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione, dalla commissione amministrativa o di propria iniziativa:

a) ad esaminare le questioni generali o di principio ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 51 del trattato;

b) a formulare, per la commissione amministrativa, pareri in materia, nonché proposte per l'eventuale revisione dei regolamenti.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84 (7)

Cooperazione delle autorità competenti

1.  Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

a) i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;

b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influize sull'applicazione del presente regolamento.

2.  Per l'applicazione del presente regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di alcune spese.

3.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

4.  Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Essi possono eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 81, lettera b).

5.  

a) Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione di cui all'articolo 98, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano dati di carattere personale alle autorità o istituzioni di un altro Stato membro, detta comunicazione è soggetta alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li trasmette.

Ogni ulteriore comunicazione, nonché la memorizzazione, le modifiche e la cancellazione dei dati, sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li riceve.

b) L'uso dei dati personali a fini diversi da quelli della sicurezza sociale può avvenire esclusivamente con il consenso dell'interessato o conformemente alle altre garanzie previste dal diritto interno.

▼M7

Articolo 84 bis

Rapporti tra le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento

1.  Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

2.  La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

3.  In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l'istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

▼B

Articolo 85

Esenzioni o riduzioni di tasse — Dispensa dal visto di legalizzazione

1.  Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2.  Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

▼M1

3.  Un messaggio elettronico trasmesso da un'istituzione in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere respinto da una qualsiasi autorità o istituzione di un altro Stato membro per il fatto di essere stato trasmesso con mezzi elettronici, qualora l'istituzione destinataria abbia dichiarato di essere in grado di ricevere messaggi elettronici. Si presume che la riproduzione e la registrazione di messaggi di questo tipo siano, fino a prova contraria, corrette ed accurate riproduzioni del documento o della registrazione originali cui l'informazione si riferisce.

Un messaggio elettronico è considerato valido se il sistema informatico in cui il messaggio è memorizzato contiene dispositivi di sicurezza atti ad evitare alterazioni, divulgazioni o accesso alla memoria. In ogni momento dev'essere possibile riprodurre l'informazione registrata in forma direttamente leggibile. Quando un messaggio elettronico viene trasmesso da un'istituzione di sicurezza sociale a un'altra, devono essere adottati adeguati accorgimenti di sicurezza in conformità delle pertinenti disposizioni comunitarie.

▼B

Articolo 86 (14)

Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1.  Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di prestazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

2.  Quando una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di uno Stato membro ha presentato in questo Stato membro, che non è competente in via prioritaria, una domanda di prestazioni familiari, la data alla quale la prima domanda è stata presentata è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente, a condizione che sia presentata una nuova domanda nello Stato competente in via prioritaria da una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di tale Stato. Questa seconda domanda va presentata entro un anno al massimo dalla comunicazione del diniego della prima domanda o dalla cessazione del pagamento delle prestazioni nel primo Stato membro.

Articolo 87

Perizie mediche

1.  Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o, in mancanza, alle condizioni concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.  Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

Articolo 88 (16)

Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento

Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento hanno luogo nell'osservanza degli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tal genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

Articolo 89

Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni

Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'allegato VI.

Articolo 90 (8)

. . . . . .

Articolo 91

Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente

Il datore di lavoro non può essere costretto a pagare contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della sua impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Articolo 92

Ricupero dei contributi

1.  Il ricupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato membro può essere effettuato nel territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato.

2.  Le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 saranno definite, ove necessario, dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o mediante accordi tra Stati membri. Tali modalità di applicazione potranno riguardare anche le procedure di ricupero forzoso.

Articolo 93

Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili

1.  Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2.  Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa.

3.  Qualora, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, e/o dell'articolo 63, paragrafo 3, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

a) qualora l'istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà valersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legislazione che essa applica;

b) per l'applicazione della lettera a):

i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, e

ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice;

c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia al quale si fa riferimento nel presente paragrafo.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 94 (7) (8) (11) (12)

Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati

1.  Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1o ottobre 1972 o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

2.  Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o ottobre 1972 o della data d'applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

4.  Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1o ottobre 1972 o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5.  I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1o ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6.  Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1o ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tal data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1o giugno 1992.

7.  Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1o ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1o giugno 1992.

8.  In caso di pneumoconiosi sclerogena la disposizione dell'articolo 57, paragrafo 5 è applicabile alle prestazioni in denaro per malattia professionale il cui onere, in mancanza di un accordo fra le istituzioni interessate, non ha potuto essere ripartito fra queste ultime prima del 1o ottobre 1972.

9.  Gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia, o i lavoratori subordinati disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione a norma della legislazione francese per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuano ad essere erogati, ai tassi, entro i limiti e secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo è superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò sintantoché gli interessati sono soggetti alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore a un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni di malattia o di disoccupazione.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare la ripartizione dell'onere delle prestazioni in questione, sono stabilite di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti, previo parere della Commissione amministrativa.

10.  I diritti degli interessati che hanno ottenuto anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 45, paragrafo 6, la liquidazione di una pensione possono essere riveduti a loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 6.

Articolo 95 (6) (12)

Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi

1.  Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1o luglio 1982 o antecedente alla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

2.  Per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del presente regolamento, è preso in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

4.  Ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1o luglio 1982o a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, purché i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5.  I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1o luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, possono essere riveduti a richiesta dei medesimi, tenendo conto del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6.  Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1o luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisti a decorrere da tale data, senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1o giugno 1992.

7.  Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1o luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo due anni dal 1o giugno 1992.

Articolo 95 bis (11)

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/ 92  ( 3 )

1.  Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1o giugno 1992.

2.  Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o giugno 1992, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o giugno 1992.

4.  I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1o giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.

5.  Se la domanda di cui paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1o giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

6.  Se la domanda di cui paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1o giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 95 ter (14)

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/ 92  ( 4 )

1.  Il regolamento (CEE) n. 1247/92 non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore al 1o giugno 1992.

2.  I periodi di residenza e di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima del 1o giugno 1992 sono presi in considerazione per determinare i diritti acquisiti in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto può essere acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi anteriormente al 1o giugno 1992.

4.  Ogni prestazione speciale a carattere non contributivo che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato è liquidata o ristabilita, a domanda dello stesso, a decorrere dal 1o giugno 1992, a meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione forfettaria in conto capitale della prestazione stessa.

5.  I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, anteriormente al 1o giugno 1992, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati su loro domanda, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.

6.  Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro il termine di due anni a decorrere dal 1o giugno 1992, i diritti acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all'interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti.

7.  Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni successivi al 1o giugno 1992, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

8.  L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente al 1o giugno 1992 da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri a norma del titolo terzo del regolamento (CEE) n. 1408/ 71, e alle quali si applica l'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.

9.  L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92, non può avere per effetto il diniego della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione anteriormente al 1o giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1o giugno 1992.

10.  In deroga al paragrafo 1, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell'interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1o giugno 1992, con efficacia nel primo caso alla data alla quale avrebbe dovuto essere liquidata, e nel secondo caso alla data della sospensione della prestazione.

11.  Se le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 possono essere erogate, nel corso del medesimo periodo e per la medesima persona, a norma dell'articolo 10 bis di tale regolamento dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede, e a norma dei paragrafi da 1 a 10 del presente articolo dall'istituzione competente di un altro Stato membro, l'interessato può cumulare queste prestazioni soltanto nei limiti della prestazione più elevata che potrebbe pretendere in base ad una delle legislazioni in questione.

12.  Le modalità di applicazione del paragrafo 11 e in particolare le modalità di applicazione, per quanto concerne le prestazioni contemplate in tale paragrafo, delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno o più Stati membri, e l'attribuzione di complementi differenziali sono determinate con decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza dei lavoratori migranti e, se del caso, di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti.

▼M3

Articolo 95 quater

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98

1.  Il regolamento (CE) n. 1606/98  ( 5 ) non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 25 ottobre 1998.

2.  Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato anteriormente al 25 ottobre 1998 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98.

3.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto si considera sorto in base al regolamento (CE) n. 1606/98, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 25 ottobre 1998.

4.  Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 25 ottobre 1998, sempre che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

5.  I diritti delle persone interessate che hanno ottenuto, anteriormente al 25 ottobre 1998, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98. La disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui agli articoli 78 e 79, qualora si applichi all'articolo 78 e 79 bis.

6.  Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni a decorrere dal 25 ottobre 1998, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1606/98 sono acquisiti a decorrere da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alla persone interessate.

7.  Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 25 ottobre 1998, i diritti per i quali non sia intervenuta la decadenza o non prescritti sono acquistati a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.

▼M4

Articolo 95 quinquies

Disposizioni transitorie applicabili agli studenti

1.  Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 1o maggio 1999 a favore degli studenti, dei loro familiari e dei loro superstiti.

2.  Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o maggio 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto si considera sorto ai sensi del presente regolamento, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 1o maggio 1999.

4.  Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 1o maggio 1999 a condizione che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

5.  Se la richiesta di cui al paragrafo è presentata entro due anni a decorrere dal 1o maggio 1999, i diritti derivanti dal presente regolamento per gli studenti, i loro familiari e i loro superstiti sono acquisiti a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

6.  Se la richiesta di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1o maggio 1999, i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.

▼M5

Articolo 95 sexies

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1399/1999  ( 6 )

1.  Il regolamento (CE) n. 1399/1999 è applicabile ai diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto dopo il 1o settembre 1999.

2.  Ogni periodo di assicurazione o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o settembre 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999.

3.  I diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto prima del 1o settembre 1999 possono essere riesaminati, su loro richiesta, conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999.

4.  Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni a decorrere dal 1o settembre 1999, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1399/1999 sono acquisiti a partire da tale data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

5.  Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni che decorrono dal 1o settembre 1999 i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.

▼M8

Articolo 95 septies

Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche «D. GERMANIA» e «R. AUSTRIA»

1.  L'allegato II, sezione I, rubriche «D. GERMANIA» e «R. AUSTRIA», modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 7 ), non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1o gennaio 2005.

2.  Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o gennaio 2005.

4.  Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1o gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario.

5.  I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1o gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'interessato, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78.

6.  Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1o gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

7.  Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1o gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Articolo 95 octies

Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld)

Nel caso delle richieste di assegni di assistenza ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001.

▼B

Articolo 96

Accordi relativi al rimborso tra istituzioni

Gli accordi conclusi anteriormente al 1o luglio 1982 in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3, si applicano anche alle persone cui è stato esteso, a decorrere da tale data, il beneficio del presente regolamento, salvo opposizione da parte di uno Stato membro parte di detti accordi.

L'opposizione ha effetto solo se l'autorità competente di detto Stato la comunica all'autorità competente dell'altro o degli altri Stati membri interessati anteriormente al 1o ottobre 1983. Una copia di questa comunicazione è indirizzata alla commissione amministrativa.

Articolo 97

Notifiche concernenti talune disposizioni

1.  Le notifiche di cui all'articolo 1, lettera j), all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 2, sono indirizzate al presidente del Consiglio delle Comunità europee. Esse indicano la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, quando si tratta delle notifiche previste dall'articolo 1, lettera j), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento sarà applicabile ai regimi menzionati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

2.  Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 98

Regolamento di applicazione

Un regolamento ulteriore stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.




ALLEGATO I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO QUANTO ALLE PERSONE

I.   Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [articolo 1, lettera a), punti ii) e iii) del regolamento]

A. BELGIO

Senza oggetto.

▼M10

B. BULGARIA

È considerata lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento qualsiasi persona che lavori senza un contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, punti 5 e 6 del Codice di sicurezza sociale

▼M10

C. REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

▼M10

D. DANIMARCA

1. È considerato lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è soggetta:

a) alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, per il periodo anteriore al 1o settembre 1977, o

b) alla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori subordinati (arbejdsmarkedets tillægspension, ATP), per il periodo che inizia il 1o settembre 1977.

2. Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designa la persona che, in conformità della legge sulle prestazioni giornaliere in denaro in caso di malattia o di maternità ha diritto a tali assegni in base ad un reddito proveniente da un'attività professionale che non sia di tipo subordinato.

▼M10

E. GERMANIA

Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7 del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, si considera:

a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe ►M5  o l'impiegato pubblico di ruolo che a motivo del suo «status» di impiegato pubblico beneficia di uno stipendio almeno pari a quello che, nel caso di un lavoratore subordinato, darebbe luogo ad un'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ◄ ;

b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:

 ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o

 ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.

▼M10

F. ESTONIA

Senza oggetto.

▼M10

G. GRECIA

1. Sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii) del regolamento, le persone assicurate nel contesto del regime OGA che esercitano unicamente un'attività subordinata oppure sono state soggette alla legislazione di un altro Stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.

2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii) del regolamento.

▼M10

H. SPAGNA

Senza oggetto.

▼M10

I. FRANCIA

Se un'istituzione francese è l'istituzione competente per l'erogazione delle prestazioni familiari in conformità del titolo III, capitolo 7 del regolamento:

1. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ogni persona obbligatoriamente affiliata alla sicurezza sociale a norma dell'articolo L 311-2 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale), la quale adempia alle condizioni minime di attività o di retribuzione previste dall'articolo L 313-1 del medesimo codice per beneficiare delle prestazioni in denaro dell'assicurazione malattia, maternità, invalidità, o la persona che beneficia di dette prestazioni in denaro;

2. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ogni persona che eserciti un'attività autonoma e sia tenuta ad assicurarsi e a pagare contributi per il rischio di vecchiaia in un regime di lavoratori autonomi.

▼M10

J. IRLANDA

▼M12

1. Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario conformemente a quanto disposto nelle sezioni 12, 24 e 70 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).

2. Il termine «lavoratore autonomo» ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario conformemente a quanto disposto nelle sezioni 20 e 24 della legge del 2005 relativa alla previdenza sociale (Social Welfare Consolidation Act 2005).

▼M10

K. ITALIA

Senza oggetto.

▼M10

L. CIPRO

Senza oggetto.

▼M10

M. LETTONIA

Senza oggetto.

▼M10

N. LITUANIA

Senza oggetto.

▼M10

O. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

▼M10

P. UNGHERIA

Senza oggetto.

▼M10

Q. MALTA

Sono considerati lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività autonoma ai sensi della legge sulla sicurezza sociale (Cap. 318) del 1987.

▼M10

R. PAESI BASSI

Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento designa la persona che esercita un'attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro.

▼M10

S. AUSTRIA

Senza oggetto.

▼M10

T. POLONIA

Senza oggetto.

▼M10

U. PORTOGALLO

Senza oggetto.

▼M10

V. ROMANIA

Senza oggetto.

▼M10

W. SLOVENIA

Senza oggetto.

▼M10

X. SLOVACCHIA

Senza oggetto.

▼M10

Y. FINLANDIA

Sono considerati lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

▼M10

Z. SVEZIA

Sono considerate lavoratori autonomi le persone che esercitano un'attività lucrativa e che versano contributi su tali proventi a norma del capitolo 3, paragrafo 3, della legge sui contributi di sicurezza sociale (2000:980).

▼M10

AA. REGNO UNITO

I termini «lavoratore subordinato o autonomo», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designano qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore subordinato (employed earner) o di lavoratore autonomo (self-employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord nonché qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato (employed person) o di lavoratore autonomo (self-employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra.

II.   Familiari [articolo 1, lettera f), seconda frase del regolamento]

A. BELGIO

Senza oggetto.

▼M10

B. BULGARIA

Senza oggetto.

▼M10

C. REPUBBLICA CECA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge e/o un figlio a carico ai sensi della legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale.

▼M10

D. DANIMARCA

Allorché si decide se a norma del regolamento esiste un diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, punto a) e dell'articolo 31 del regolamento, l'espressione «familiare» designa:

1. il coniuge di un lavoratore subordinato, di un lavoratore autonomo o di un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento, purché la stessa persona non abbia a titolo personale la qualità di avente diritto a norma del regolamento, o

2. un figlio di età inferiore a 18 anni affidato a una persona che ha la qualità di avente diritto del regolamento.

▼M10

E. GERMANIA

Senza oggetto.

▼M10

F. ESTONIA

Senza oggetto.

▼M10

G. GRECIA

Senza oggetto.

▼M10

H. SPAGNA

Senza oggetto.

▼M10

I. FRANCIA

Per determinare il diritto agli assegni familiari o alle prestazioni familiari, il termine «familiare» designa qualsiasi persona menzionata all'articolo L 512-3 del Codice della sicurezza sociale.

▼M10

J. IRLANDA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l’applicazione delle leggi sulla sanità 1947-2004 (Health ACTS 1947 to 2004).

▼M10

K. ITALIA

Senza oggetto.

▼M10

L. CIPRO

Senza oggetto.

▼M10

M. LETTONIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

▼M10

N. LITUANIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

▼M10

O. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

▼M10

P. UNGHERIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio a carico ai sensi dell’articolo 685, lettera b), del codice civile.

▼M10

Q. MALTA

Senza oggetto.

▼M10

R. PAESI BASSI

Per determinare il diritto alle prestazioni conformemente ai capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge, il partner registrato o un figlio di età inferiore a 18 anni.

▼M10

S. AUSTRIA

Senza oggetto

▼M10

T. POLONIA

Senza oggetto.

▼M10

U. PORTOGALLO

Senza oggetto.

▼M10

V. ROMANIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine familiare designa il coniuge, un genitore a carico o un figlio di età inferiore a 18 anni (o di età inferiore a 26 anni e a carico).

▼M10

W. SLOVENIA

Senza oggetto.

▼M10

X. SLOVACCHIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in conformità delle disposizioni del capitolo 1 del titolo III del regolamento, il termine «familiare» designerà il coniuge e/o i figli a carico nell'accezione della legge sull'assegno familiare.

▼M10

Y. FINLANDIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull'assicurazione malattia.

▼M10

Z. SVEZIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

▼M10

AA. REGNO UNITO

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura il termine «familiare» designa:

1. Per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

1) un coniuge, a condizione che

a) questa persona, sia essa un lavoratore dipendente o autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento,

i) risieda con il coniuge o

ii) contribuisca al mantenimento di quest'ultimo;

e che

b) il coniuge

i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o avente diritto a norma del regolamento, o

ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione in base alla propria assicurazione;

2) una persona che si prende cura di un bambino a condizione che:

a) il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento

i) viva insieme alla persona in questione come marito o moglie, o

ii) contribuisca al mantenimento di tale persona:

e che

b) la persona in questione

i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o avente diritto a norma del regolamento, o

ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione sulla base della propria assicurazione;

3) un bambino per il quale la persona, il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un'altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento beneficia o potrebbe beneficiare di assegni familiari.

2. Per quanto riguarda la legislazione di Gibilterra:

qualsiasi persona considerata «persona a carico» a norma dell'ordinanza sanitaria relativa alla medicina di gruppo del 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).




ALLEGATO II (A) (B) (8) (10) (15)

Articolo 1, lettere j) e u) del regolamento

I.   Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera u), punto i)

A. BELGIO

a) L'assegno di nascita

b) Il premio di adozione

(SIC! Senza oggetto.)

▼M10

B. BULGARIA

Senza oggetto.

▼M10

C. REPUBBLICA CECA

Senza oggetto.

▼M10

D. DANIMARCA

Senza oggetto.

▼M10

E. GERMANIA

Senza oggetto.

▼M10

F. ESTONIA

Senza oggetto.

▼M10

G. GRECIA

Senza oggetto.

▼M10

H. SPAGNA

▼M1

1. I lavoratori che esercitano un'attività autonoma nei termini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del testo rielaborato dalla legge generale sulla sicurezza sociale (regio decreto legislativo n. 1/1994, del 20 giugno 1994) e dell'articolo 3 del decreto n. 2530/1970, del 20 agosto 1970, che disciplina il regime speciale dei lavoratori autonomi che si riuniscono in categoria professionale e scelgono di aderire alla mutua della categoria professionale, invece di iscriversi al regime speciale della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi.

▼B

2. Regimi previdenziali e/o aventi carattere di assistenza sociale o di beneficenza, gestiti da istituzioni non soggette alla legge generale sulla sicurezza sociale o alla legge del 6 dicembre 1941.

▼M10

I. FRANCIA

I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale, commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L 615-20, L 644-1, L 644-2, L 645-1 e L 723-14 del codice di sicurezza sociale.

▼M10

J. IRLANDA

Senza oggetto.

▼M10

K. ITALIA

Senza oggetto.

▼M10

L. CIPRO

Senza oggetto.

▼M10

M. LETTONIA

Senza oggetto.

▼M10

N. LITUANIA

Senza oggetto.

▼M10

O. LUSSEMBURGO

Senza oggetto.

▼M10

P. UNGHERIA

Senza oggetto.

▼M10

Q. MALTA

Senza oggetto.

▼M10

R. PAESI BASSI

Senza oggetto.

▼M10

S. AUSTRIA

Senza oggetto.

▼M10

T. POLONIA

Senza oggetto.

▼M10

U. PORTOGALLO

Senza oggetto.

▼M10

V. ROMANIA

Senza oggetto.

▼M10

W. SLOVENIA

Senza oggetto.

▼M10

X. SLOVACCHIA

Senza oggetto.

▼M10

Y. FINLANDIA

Senza oggetto.

▼M10

Z. SVEZIA

Senza oggetto.

▼M10

AA. REGNO UNITO

Senza oggetto.

II.   Assegni speciali di nascita e di adozione esclusi dal campo d'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 1, lettera u), punto i)

A. BELGIO

a) L'assegno di nascita

b) Il premio di adozione

▼M10

B. BULGARIA

Indennità forfettaria di maternità (Legge sugli assegni familiari per i figli).

▼M10

C. REPUBBLICA CECA

Assegno di nascita.

▼M10

D. DANIMARCA

Nulla.

▼M10

E. GERMANIA

Nulla.

▼M10

F. ESTONIA

a) Assegno di nascita

b) Assegno di adozione.

▼M10

G. GRECIA

Nulla.

▼M10

H. SPAGNA

Assegni di nascita (prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico per la nascita del terzo figlio e dei figli successivi e prestazioni in denaro sotto forma di pagamento unico in caso di nascita multipla).

▼M10

I. FRANCIA

Premio di natalità o di adozione (prestazione per la prima infanzia).

▼M10

J. IRLANDA

Nulla.

▼M10

K. ITALIA

Nulla.

▼M10

L. CIPRO

Nulla.

▼M10

M. LETTONIA

a) Assegno di nascita

b) Assegno di adozione.

▼M10

N. LITUANIA

Assegno di nascita.

▼M10

O. LUSSEMBURGO

a) L'assegno prenatale.

b) L'assegno di nascita.

▼M10

P. UNGHERIA

Sussidio di maternità.

▼M10

Q. MALTA

Nulla.

▼M10

R. PAESI BASSI

Nulla.

▼M10

S. AUSTRIA

Nulla

▼M10

T. POLONIA

Assegno di nascita unico (legge relativa alle prestazioni familiari).

▼M10

U. PORTOGALLO

Nulla.

▼M10

V. ROUMANIE

Assegno di nascita.

▼M10

W. SLOVENIA

Sussidio di natalità.

▼M10

X. SLOVACCHIA

Assegno di nascita.

▼M10

Y. FINLANDIA

Assegno globale di maternità, assegno forfettario di maternità e aiuto sotto forma di importo forfettario destinato a compensare il costo dell'adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternità.

▼M10

Z. SVEZIA

Nulla.

▼M10

AA. REGNO UNITO

Nulla.

III.   Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ter che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

▼M10

B. BULGARIA

Nulla.

▼M10

C. REPUBBLICA CECA

Nulla.

▼M10

D. DANIMARCA

Nulla.

▼M10

E. GERMANIA

a) Le prestazioni accordate a norma delle legislazioni dei Länder a favore dei minorati e in particolare dei ciechi.

▼M8 —————

▼M10

F. ESTONIA

Assegno di nascita.

▼M10

G. GRECIA

Nulla.

▼M10

H. SPAGNA

Nulla.

▼M10

I. FRANCIA

Nulla.

▼M10

J. IRLANDA

Nulla.

▼M10

K. ITALIA

Nulla.

▼M10

L. CIPRO

Nulla.

▼M10

M. LETTONIA

Assegno di nascita.

▼M10

N. LITUANIA

Assegno di nascita.

▼M10

O. LUSSEMBURGO

Nulla.

▼M10

P. UNGHERIA

Sussidio di maternità.

▼M10

Q. MALTA

Nulla.

▼M10

R. PAESI BASSI

Nulla.

▼M10

S. AUSTRIA

Senza oggetto.

▼M10

T. POLONIA

Prestazione una tantum di assistenza sociale per la nascita di un figlio (legge del 29 novembre 1990 sull'assistenza sociale).

▼M10

U. PORTOGALLO

Nulla.

▼M10

V. ROMANIA

Nulla.

▼M10

W. SLOVENIA

Sussidio di maternità.

▼M10

X. SLOVACCHIA

Assegno di nascita.

▼M10

Y. FINLANDIA

Nulla.

▼M10

Z. SVEZIA

Nulla.

▼M10

AA. REGNO UNITO

Nulla.

▼M8




ALLEGATO II bis

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

Articolo 10 bis

A.   BELGIO

a) Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b) Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

▼M10

B.   BULGARIA

Pensioni sociali di vecchiaia (articolo 89 del Codice di sicurezza sociale).

▼M10

C.   REPUBBLICA CECA

▼M8

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

▼M10

D.   DANIMARCA

▼M8

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

▼M10

E.   GERMANIA

▼M9

Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del volume II del codice sociale).

▼M10

F.   ESTONIA

▼M8

a) Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità)

b) Indennità statale di disoccupazione (legge dell'1o ottobre 2000 sulla protezione sociale dei disoccupati).

▼M10

G.   GRECIA

▼M8

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

▼M10

H.   SPAGNA

▼M8

a) Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b) prestazioni assistenziali in denaro agli anziani e agli invalidi che non sono in grado di lavorare (regio-decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c) pensioni d'invalidità e d'anzianità, di tipo non contributivo, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38 del testo riveduto della legge generale sulla sicurezza sociale approvato con regio-decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994;

d) assegni di mobilità e indennizzo delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

▼M10

I.   FRANCIA

▼M8

a) Assegno supplementare del Fondo speciale invalidità e del Fondo di solidarietà per la vecchiaia (legge del 30 giugno 1956, codificata nel Libro VIII del Codice di sicurezza sociale);

b) assegno agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel Libro VIII del Codice di sicurezza sociale);

c) assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel Libro VIII del Codice di sicurezza sociale).

▼M10

J.   IRLANDA

▼M12

a) assegno per persone in cerca di impiego (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);

b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

c) pensione (non contributiva) di vedova e pensione (non contributiva) di vedovo (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 6);

d) assegno d’invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);

e) assegno di mobilità (Health Act 1970, Sezione 61);

f) pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 5).

▼M10

K.   ITALIA

▼M8

a) Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b) pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c) pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d) pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e) integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f) integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g) assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);

h) maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

▼M10

L.   CIPRO

▼M8

a) Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, modificata);

b) indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c) assegno speciale per non vedenti [legge 77(I)/96 sugli assegni speciali del 1996, modificata].

▼M10

M.   LETTONIA

▼M9

a) Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);

b) assegno per la compensazione delle spese di trasporto per le persone con disabilità a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).

▼M10

N.   LITUANIA

▼M11

a) Pensione di assistenza sociale (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 5).

b) Indennità speciale di assistenza (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 15).

c) Compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).

▼M10

O.   LUSSEMBURGO

▼M8

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2, della legge del 12 settembre 2003) ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori con disabilità occupati nel mercato normale del lavoro o in un laboratorio protetto.

▼M10

P.   UNGHERIA

▼M8

a) Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità];

b) indennità di vecchiaia a carattere non contributivo (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c) indennità di trasporto (decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per le persone portatrici di handicap fisici gravi).

▼M10

Q.   MALTA

▼M8

a) Assegno supplementare [sezione 73 della legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)];

b) pensione di anzianità [legge del 1987 sulla sicurezza sociale (Cap. 318)].

▼M10

R.   PAESI BASSI

▼M8

a) Legge sull'assistenza ai disabili per i giovani portatori di handicap del 24 aprile 1997 (Wajong);

b) legge sulle prestazioni supplementari del 6 novembre 1986 (TW).

▼M10

S.   AUSTRIA

▼M8

Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale — ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale — GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori — BSVG).

▼M10

T.   POLONIA

▼M9

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

▼M10

U.   PORTOGALLO

▼M8

a) Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto-legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b) pensione non contributiva di vedovanza (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981).

▼M10

V.   ROUMANIE

Indennità mensile per persone con disabilità (Ordinanza di emergenza n. 102/1999 concernente la protezione speciale e l'occupazione delle persone con disabilità, approvata con legge n. 519/2002).

▼M10

W.   SLOVENIA

▼M8

a) Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità);

b) sostegno al reddito dei pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità);

c) assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sull'assicurazione pensioni e invalidità).

▼M10

X.   SLOVACCHIA

▼M11

a) Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, riconosciuto anteriormente al 1o gennaio 2004.

b) pensione sociale accordata prima dell’1 gennaio 2004.

▼M10

Y.   FINLANDIA

▼M8

a) Assegno d'invalidità (legge sugli assegni d'invalidità 124/88);

b) assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli 444/69);

c) indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati 591/78);

d) sostegno del mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002);

e) assistenza speciale per gli immigrati (legge sull'assistenza speciale per gli immigrati 1192/2002).

▼M10

Z.   SVEZIA

▼M8

a) Indennità di alloggio per i pensionati (legge 2001: 761);

b) assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001: 853);

c) assegno d'invalidità e assegno per la cura dei figli con disabilità (legge 1998: 703).

▼M10

AA.   REGNO UNITO

▼M8

a) Credito di pensione (legge del 2002 sul credito di pensione) (State Pension Credit Act);

b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e articolo 3, e Jobseekers (Northern Ireland), Order 1995, del 18 ottobre 1995, articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii), e articolo 5];

c) complemento di reddito [legge del 1986 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 25 luglio 1986, articoli da 20 a 22 e articolo 23, e regolamento del 1986 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) — Social Security (Northern Ireland) Order — del 5 novembre 1986, articoli da 21 a 24];

d) assegno di sussistenza per persone con disabilità [legge del 27 giugno 1991, Sezione 1, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità e regolamento del 24 luglio 1991, articolo 3, sull'assegno di sussistenza e sull'assegno di lavoro per persone con disabilità (Irlanda del Nord)];

e) assegno di aiuto [legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 20 marzo 1975, articolo 35, e legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) — Social Security (Northern Ireland) Act — del 20 marzo 1975, articolo 35];

f) assegno di cura (legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Social Security Act) del 20 marzo 1975), articolo 37 e legge del 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) — Social Security (Northern Ireland) Act — del 20 marzo 1975, articolo 37].

▼B




ALLEGATO III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE CHE RIMANGONO APPLICABILI NONOSTANTE L'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO — DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE IL CUI BENEFICIO NON È ESTESO A TUTTE LE PERSONE CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO

(Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) e articolo 3, paragrafo 3 del regolamento)

Osservazioni generali

1. Ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad altre disposizioni di convenzioni detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempreché le disposizioni di convenzioni in questione non siano menzionate nel presente allegato.

2. La clausola di denuncia prevista in una convenzione di sicurezza sociale, di cui alcune disposizioni sono menzionate nel presente allegato, viene mantenuta per quanto concerne dette disposizioni.

▼M8

3. Tenuto conto del disposto dell'articolo 6 del presente regolamento, occorre rilevare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e che rimangono in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nel presente allegato, comprese le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in un paese terzo.

▼B

A.   Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'articolo 6 del regolamento [articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento]

▼M9 —————

▼M8 —————

▼A1

►M9  1 ◄ . BELGIO-GERMANIA

Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni transfrontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

▼M10

2. BULGARIA — GERMANIA

(a) Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997.

(b) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.

3. BULGARIA — AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005.

4. BULGARIA — SLOVENIA

Articolo 32, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼A1

►M10  5 ◄ . REPUBBLICA CECA-GERMANIA

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001;

punto 14 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001.

▼M9 —————

▼M10

6. REPUBBLICA CECA-CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999.

▼M9 —————

▼M10

7. REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO

Articolo 52, punto 8, della convenzione del 17 novembre 2000.

▼M9 —————

▼M10

8. REPUBBLICA CECA-AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999.

▼M9 —————

▼M10

9. REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

10. DANIMARCA-FINLANDIA

L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

▼M10

11. DANIMARCA-SVEZIA

L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale, del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio di ritorno nel paese di residenza più costoso.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

12. GERMANIA-GRECIA

L'articolo 8, paragrafi 1, 2, lettera b) e 3, gli articoli da 9 a 11 e i capitoli I e IV, nella misura in cui riguardino tali articoli, della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 31 maggio 1961, unitamente alla nota che figura nel processo verbale del 14 giugno 1980 (calcolo dei periodi di assicurazione per le indennità di disoccupazione in caso di trasferimento di residenza da uno Stato all'altro).

▼M10

13. GERMANIA-SPAGNA

L'articolo 45, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale, del 4 dicembre 1973, (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

▼M10

14. GERMANIA-FRANCIA

▼M8 —————

▼M8

a) L'accordo complementare n. 4, del 10 luglio 1950, alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1o luglio 1940 e il 30 giugno 1950).

b) il titolo I della clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell'8 maggio 1945).

c) i punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative).

d) i titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

15. GERMANIA-LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

▼M10

16. GERMANIA-UNGHERIA

a) l’articolo 40, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998;

b) punto 16 del protocollo finale di detta convenzione.

▼M9 —————

▼M10

17. GERMANIA-PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione del 29 marzo 1951.

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1o settembre 1945).

▼M10

18. GERMANIA-AUSTRIA

L'articolo 1, paragrafo 5, e l'articolo 8 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978 e il punto 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un'attività di lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1o gennaio 2011.

▼M10

19. GERMANIA-POLONIA

a) Accordo del 9 ottobre 1975 sulle disposizioni per la vecchiaia e gli infortuni sul lavoro, alle condizioni e nell'ambito definiti dall'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990.

b) Articolo 11, paragrafo 3, articolo 19, paragrafo 4, articolo 27, paragrafo 5 e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 dicembre 1990.

▼M10

20. GERMANIA — ROMANIA

a) Articolo 28, paragrafo 1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale dell'8 aprile 2005.

b) Paragrafo 13 del protocollo finale di detta convenzione.

▼M8 —————

▼A1

►M10  21 ◄ . GERMANIA-SLOVENIA

a) Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997.

b) Paragrafo 15 del protocollo finale di detta convenzione.

▼M10

22. GERMANIA-SLOVACCHIA

Articolo 29, paragrafo 1, punti 2 e 3, della convenzione del 12 settembre 2002; punto 9 del protocollo finale relativo alla convenzione del 12 settembre 2002.

▼M8 —————

▼M10

23. GERMANIA-REGNO UNITO

a) L'articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai civili che prestano servizio nelle forze armate).

b) L'articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull'assicurazione di disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai civili che prestano servizio nelle forze armate).

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▼M9 —————

▼M10

24. SPAGNA-PORTOGALLO

L'articolo 22 della convenzione generale dell'11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione).

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▼M8 —————

▼M10

25. IRLANDA-REGNO UNITO

L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M11 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

26. ITALIA-SLOVENIA

a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959).

b) Articolo 45(3) della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla ex zona B del territorio libero di Trieste.

▼M9 —————

▼M8 —————

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▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

27. LUSSEMBURGO — SLOVACCHIA

Articolo 50, paragrafo 5, del trattato sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

28. UNGHERIA-AUSTRIA

L’articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.

▼M9 —————

▼M10

29. UNGHERIA-SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

30. PAESI BASSI-PORTOGALLO

L'articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979 (esportazione delle indennità di disoccupazione).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

31. AUSTRIA-POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998.

▼M8 —————

▼M10

32. AUSTRIA-SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997.

▼M10

33. AUSTRIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3, dell'accordo del 21 dicembre 2001 sulla sicurezza sociale.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼A1

►M9  30 ◄ . PORTOGALLO-REGNO UNITO

a) L'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo relativo al trattamento medico, del 15 novembre 1978.

b) Per quanto concerne i lavoratori portoghesi e per il periodo dal 22 ottobre 1987 e fino al termine del periodo transitorio previsto all'articolo 220, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo: l'articolo 26 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1978, così come modificata dallo scambio di lettere del 28 settembre 1987.

▼M9 —————

▼M10

35. FINLANDIA-SVEZIA

L'articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992, concernente la copertura delle spese di viaggio supplementari in caso di malattia durante il soggiorno in un altro paese nordico, che renda necessario un viaggio ritorno nel paese di residenza più costoso.

▼M8 —————

▼B

B.   Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

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▼M8 —————

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▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

1. BULGARIA — AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005.

▼A1

►M10  2 ◄ . REPUBBLICA CECA-CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999.

▼M9 —————

▼M10

3. REPUBBLICA CECA-AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

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▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

4. GERMANIA-UNGHERIA

Paragrafo 16 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

5. GERMANIA-SLOVENIA

a) Articolo 42 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997.

b) Paragrafo 15 del protocollo finale di detta convenzione.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

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▼M8 —————

▼M9 —————

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▼M10

6. ITALIA-SLOVENIA

a) Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'allegato XIV del trattato di pace (concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959).

b) Articolo 45, paragrafo 3 della Convenzione in materia di sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa alla zona B dell'ex territorio libero di Trieste.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

7. UNGHERIA-AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999.

▼M9 —————

▼M10

8. UNGHERIA-SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

9. AUSTRIA-POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998.

▼M8 —————

▼M10

10. AUSTRIA-SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997.

▼M10

11. AUSTRIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3, dell'accordo del 21 dicembre 2001 sulla sicurezza sociale.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼B




ALLEGATO IV (B) (11) (13) (15)

[Articolo 37, paragrafo 2; articolo 38, paragrafo 3; articolo 45, paragrafo 3; articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento]

A.   Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione

A. BELGIO

a) Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile.

b) La legislazione riguardante l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.

c) La legislazione concernente l'invalidità nel regime di sicurezza sociale d'oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi.

▼M10

B. BULGARIA

Nulla.

▼M10

C. REPUBBLICA CECA

Pensione di invalidità totale per persone la cui invalidità totale è insorta prima del diciottesimo anno d’età e prive di assicurazione per il periodo richiesto (sezione 42 della legge sulle assicurazioni pensionistiche n. 155/1995 racc.).

▼M10

D. DANIMARCA

Nulla.

▼M10

E. GERMANIA

Nulla.

▼M10

F. ESTONIA

a) Pensioni di invalidità concesse anteriormente al 1o aprile 2000 in base alla legge sugli assegni statali e mantenute dalla legge sull'assicurazione pensionistica statale.

b) Pensioni nazionali concesse per invalidità a norma della legge sull'assicurazione pensionistica statale.

c) Pensioni di invalidità concesse in base alle leggi sul servizio delle forze di difesa, sul servizio di polizia, sull'Ufficio del pubblico ministero, sullo status dei giudici, sui salari, le pensioni e altre garanzie sociali dei membri del Riigikogu e sulle prestazioni ufficiali per il Presidente della Repubblica.

▼M10

G. GRECIA

La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola.

▼M10

H. SPAGNA

La legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime generale e dei regimi speciali, eccettuati i regimi speciali per i dipendenti pubblici, del personale militare e del personale dell'amministrazione giudiziaria.

▼M10

I. FRANCIA

1.  Lavoratori subordinati

L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

2.  Lavoratori autonomi

La legislazione relativa all'assicurazione contro l'invalidità dei lavoratori agricoli autonomi.

▼M10

J. IRLANDA

La parte 2, capitolo 17, della legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale.

▼M10

K. ITALIA

Nulla.

▼M10

L. CIPRO

Nulla.

▼M10

M. LETTONIA

Articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge sulle pensioni statali del 1o gennaio 1996.

▼M10

N. LITUANIA

Nulla.

▼M10

O. LUSSEMBURGO

Nulla.

▼M10

P. UNGHERIA

Nulla.

▼M10

Q. MALTA

Nulla.

▼M10

R. PAESI BASSI

a) La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'invalidità, con le successive modifiche.

▼M2

b) Legge del 24 aprile 1997 sull'assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ), come modificata.

▼M12

c) de Wet werk en inkommen naar arbeidsvermogen — (legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa) (WIA) del 10 novembre 2005.

▼M10

S. AUSTRIA

Nulla.

▼M10

T. POLONIA

Nulla.

▼M10

U. PORTOGALLO

Nulla.

▼M10

V. ROMANIA

Nulla.

▼M10

W. SLOVENIA

Nulla.

▼M10

X. SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per le persone divenute invalide quando erano figli a carico, considerate sempre come aventi compiuto il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3, e articolo 73, paragrafi 3 e 4, della legge n. 461/2003 sulle assicurazioni sociali, come modificata).

▼M10

Y. FINLANDIA

Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall'infanzia (legge nazionale sulle pensioni 547/93).

▼M10

Z. SVEZIA

La legislazione sulle prestazioni per l'incapacità di lavoro di lunga durata collegate con il reddito (capo 8 della legge 1962: 381 sull'assicurazione generalizzata, modificata).

▼M10

AA. REGNO UNITO

a)  Gran Bretagna

Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975).

Articoli 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

b)  Irlanda del Nord

Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale nell'Irlanda del Nord del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

B.   Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

▼M10

B. BULGARIA

Nulla.

▼M10

C. REPUBBLICA CECA

Nulla.

▼M10

D. DANIMARCA

Nulla.

▼M10

E. GERMANIA

Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Alterssicherung der Landwirte).

▼M10

F. ESTONIA

Nulla.

▼M10

G. GRECIA

Nulla.

▼M10

H. SPAGNA

Regime di anticipazione dell'età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2390/2004 del 30 dicembre 2004.

▼M10

I. FRANCIA

Nulla.

▼M10

J. IRLANDA

Nulla.

▼M10

K. ITALIA

Assicurazione pensioni per:

 medici

 farmacisti

 veterinari

 infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia

 psicologi

 ingegneri ed architetti

 geometri

 avvocati

 dottori commercialisti

 ragionieri e periti commerciali

 consulenti del lavoro

 notai

 spedizionieri doganali

 biologi

 agrotecnici e periti agrari

 agenti e rappresentanti di commercio

 giornalisti

 periti industriali

 attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi.

▼M10

L. CIPRO

Nulla.

▼M10

M. LETTONIA

Nulla.

▼M10

N. LITUANIA

Nulla.

▼M10

O. LUSSEMBURGO

Nulla.

▼M10

P. UNGHERIA

Nulla.

▼M10

Q. MALTA

Nulla.

▼M10

R. PAESI BASSI

Nulla.

▼M10

S. AUSTRIA

Regimi pensionistici degli organismi di assicurazione pensioni degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).

▼M10

T. POLONIA

Nulla.

▼M10

U. PORTOGALLO

Nulla.

▼M10

V. ROMANIA

Nulla.

▼M10

W. SLOVENIA

Nulla.

▼M10

X. SLOVACCHIA

Nulla.

▼M10

Y. FINLANDIA

Nulla.

▼M10

Z. SVEZIA

Nulla.

▼M10

AA. REGNO UNITO

Nulla.

C.   Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento

A. BELGIO

Nulla.

▼M10

B. BULGARIA

Tutte le richieste di pensioni per periodi assicurativi e di pensioni di vecchiaia e di invalidità a motivo di malattia generale, e di pensioni di reversibilità derivanti dalle summenzionate pensioni.

▼M10

C. REPUBBLICA CECA

Pensioni di invalidità (totale e parziale) e di reversibilità (ai superstiti: vedove, vedovi, orfani) purché non derivino dalla pensione di vecchiaia cui il deceduto sarebbe autorizzato al momento del suo decesso.

▼M10

D. DANIMARCA

Tutte le domande di pensione contemplate dalla legge relativa alle pensioni sociali, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.

▼M10

E. GERMANIA

Nulla.

▼M10

F. ESTONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti per le quali:

 sono stati compiuti periodi di assicurazione in Estonia fino al 31 dicembre 1998,

 i contributi sociali individualmente registrati del richiedente, versati in applicazione della legislazione estone, sono quanto meno uguali ai contributi sociali medi per l’anno di assicurazione di riferimento.

▼M10

G. GRECIA

Nulla.

▼M10

H. SPAGNA

Nulla.

▼M10

I. FRANCIA

Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i dipendenti, ad eccezione delle domande di pensione di vecchiaia o di reversibilità del regime complementare del personale navigante professionale dell'aeronautica civile.

▼M10

J. IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

▼M10

K. ITALIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di anzianità ed ai superstiti dei lavoratori subordinati, nonché delle seguenti categorie di lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri, fattori, artigiani e commercianti.

▼M10

L. CIPRO

Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, invalidità e vedovili.

▼M10

M. LETTONIA

Nulla.

▼M10

N. LITUANIA

Nulla.

▼M10

O. LUSSEMBURGO

Nulla.

▼M10

P. UNGHERIA

Nulla.

▼M10

Q. MALTA

Nulla.

▼M10

R. PAESI BASSI

Tutte le domande di pensione di vecchiaia ai sensi della legge, del 31 maggio 1956, relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata, con le successive modifiche.

▼M10

S. AUSTRIA

1. Tutte le domande di prestazione a norma della Allgemeines Sozialversicherungsgesetz — (legge sull’assicurazione sociale generale) (ASVG), della Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz — (legge sull’assicurazione sociale per le persone che esercitano un’attività industriale o commerciale) (GSVG) e della Bauern Sozialversicherungsgesetz (legge sull’assicurazione sociale per gli agricoltori) (BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili.

2. Tutte le domande relative alle prestazioni elencate in prosieguo sulla base di un conto pensioni a norma della Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni) (APG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili:

a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni d’invalidità;

c) pensioni di reversibilità, sempreché non debba essere calcolato alcun aumento della prestazione per i mesi di assicurazione supplementare in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’APG.

▼M10

T. POLONIA

Tutte le richieste di pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità.

▼M10

U. PORTOGALLO

Tutte le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e pensione di vedova.

▼M10

V. ROMANIA

Nulla.

▼M10

W. SLOVENIA

Nulla.

▼M10

X. SLOVACCHIA

Pensioni di reversibilità (in favore di vedova, vedovo e orfani) il cui importo è ricavato dalla pensione di vecchiaia, dalla pensione di vecchiaia anticipata o dalla pensione di invalidità precedentemente pagata alla persona deceduta.

▼M10

Y. FINLANDIA

Nulla.

▼M10

Z. SVEZIA

Pensioni di vecchiaia basate sul reddito (legge 1998:674) e pensioni di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998:702).

▼M10

AA. REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità e di vedova presentate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo III capitolo 3 del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali:

a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,

i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro;

ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto i) non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito.

b) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

▼A1

D.   Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento

1.  Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:

a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;

b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1o ottobre 1989;

c) le pensioni nazionali estoni concesse in base alla legge sull'assicurazione pensionistica statale, le pensioni di vecchiaia concesse in base alle leggi sull'audit nazionale, sul servizio di polizia e sull'Ufficio del pubblico ministero e le pensioni di vecchiaia e di reversibilità concesse in base alle leggi sul Cancelliere legale, sul servizio delle forze di difesa, sullo status dei giudici, sui salari, le pensioni e altre garanzie sociali dei membri del Riigikogu e sulle prestazioni ufficiali per il Presidente della Repubblica;

d) l'assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell'ambito dei regimi generali e speciali;

e) l'assegno vedovile ai sensi dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli;

f) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale francese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i);

g) la pensione olandese di reversibilità ai sensi della legge del 21 dicembre 1995 relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico;

h) le pensioni nazionali finlandesi, determinate in base alla legge nazionale sulle pensioni dell'8 giugno 1956 e attribuite in base alle norme transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93), e l'importo integrativo della pensione per i figli a norma della legge sulle pensioni di reversibilità del 17 gennaio 1969;

▼M11

i) la pensione di garanzia e l'indennità compensativa di garanzia svedesi che hanno sostituito la pensione statale svedese completa di cui alla legislazione sulle pensioni statali applicata anteriormente al 1o gennaio 1993, la pensione statale completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a partire da tale data e le indennità compensative svedesi di malattia e per inabilità correlate al reddito.

▼A1

2.  Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base a un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:

a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1o ottobre 1984;

b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito;

c) le pensioni italiane di inabilità;

d) le pensioni lettoni di invalidità e reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio;

e) le pensioni lituane di invalidità e reversibilità erogate dalle assicurazioni sociali;

f) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità;

▼M9

g) pensione slovacca di invalidità e pensione di reversibilità da essa derivante;

▼A1

h) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale;

▼M11

i) l'indennità compensativa svedese di malattia e l'indennità compensativa svedese per inabilità sotto forma di indennità compensativa di garanzia (legge 1962:381, come modificata dalla legge 2001:489), le pensioni di reversibilità calcolate sulla base dei periodi di assicurazione utili (leggi 2000:461 e 2000:462) e le pensioni di vecchiaia svedesi sotto forma di pensioni di garanzia calcolate sulla base di periodi fittizi (legge 1998:702).

▼A1

3.  Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento, conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio:

▼M11

a) Convenzione nordica del 18 agosto 2003 sulla sicurezza sociale;

▼A1

b) Accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica federale di Germania e la Finlandia.

▼M11

c) Accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo..

▼B




ALLEGATO V (15)

CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO D'INVALIDITÀ FRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

(Articolo 40, paragrafo 4 del regolamento)



BELGIO

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d'invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni belghe cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Regime miniere

Regime gente di mare

OSSOM

Invalidità generale

Invalidità professionale

FRANCIA

1.  Regime generale

 

— III gruppo (assistenza terza persona)

right accolade Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

— II gruppo

 

— I gruppo

2.  Regime agricolo

 

— invalidità generale totale

right accolade Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

— invalidità generale dei due terzi

 

— assistenza terza persona

3.  Regime miniere

 

— invalidità generale parziale

right accolade Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

— assistenza terza persona

 

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

4.  Regime gente di mare

 

— invalidità generale

right accolade Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

— assistenza terza persona

 

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

ITALIA

1.  Regime generale

 

— invalidità operai

right accolade Non concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

— invalidità impiegati

2.  Regime gente di mare

 

— inabilità alla navigazione

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

LUSSEMBURGO

Invalidità operai

right accolade Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

Invalidità impiegati



FRANCIA

Stato membro

Regimi applicabili dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni francesi cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Regime agricolo

Regime miniere

Regime gente di mare

I gruppo

II gruppo

III gruppo (assistenza terza persona)

Invalidità 2/3

Invalidità totale

Assistenza terza persona

Invalidità generale 2/3

Assistenza terza persona

Invalidità professionale

Invalidità generale 2/3

Invalidità professionale totale

Assistenza terza persona

BELGIO

1. Regime generale

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2.  Regime miniere

 

— invalidità generale parziale

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (2)

 
 
 
 

3. Regime gente di mare

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

ITALIA

1.  Regime generale

 

— invalidità operai

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

— invalidità impiegati

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2.  Regime gente di mare

 

— inabilità alla navigazione

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

LUSSEMBURGO

Invalidità operai

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

Invalidità impiegati

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

(1)   Quando l'invalidità riconosciuta dall'istituzione belga è generale.

(2)   Solo se l'istituzione belga ha riconosciuto l'inabilità al lavoro in sotterraneo e in superficie.



ITALIA

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d'invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni italiane cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Regime generale

Gente di mare — Inabilità alla navigazione

Operai

Impiegati

BELGIO

1. Regime generale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

2.  Regime miniere

 

— invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

3. Regime gente di mare

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

FRANCIA

1.  Regime generale

 

— III gruppo (assistenza terza persona)

right accolade Concordanza
right accolade Concordanza
right accolade Non concordanza
 

— II gruppo

 

— I gruppo

2.  Regime agricolo

 

— invalidità generale totale

right accolade Concordanza
right accolade Concordanza
right accolade Non concordanza
 

— invalidità generale parziale

 

— assistenza terza persona

3.  Regime miniere

 

— invalidità generale parziale

right accolade Concordanza
right accolade Concordanza
right accolade Non concordanza
 

— assistenza terza persona

 

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

4.  Regime gente di mare

 

— invalidità generale parziale

right accolade Non concordanza
right accolade Non concordanza
right accolade Non concordanza
 

— assistenza terza persona

 

— invalidità professionale

 
 
 



LUSSEMBURGO

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d'invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni lussemburghesi cui s'impone la decisione in caso di concordanza

Invalidità operai

Invalidità impiegati

BELGIO

1. Regime generale

Concordanza

Concordanza

2.  Regime miniere

 

— invalidità generale parziale

Non concordanza

Non concordanza

 

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

 

3. Regime gente di mare

Concordanza (1)

Concordanza (1)

FRANCIA

1.  Regime generale

 

— III gruppo (assistenza terza persona)

right accolade Concordanza
right accolade Concordanza
 

— II gruppo

 

— I gruppo

2.  Regime agricolo

 

— invalidità generale totale

right accolade Concordanza
right accolade Concordanza
 

— invalidità generale dei 2/3

 

— assistenza terza persona

3.  Regime miniere

 

— invalidità generale dei 2/3

right accolade Concordanza
right accolade Concordanza
 

— assistenza terza persona

 

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

4.  Regime gente di mare

 

— invalidità generale parziale

right accolade Concordanza
right accolade Concordanza
 

— assistenza terza persona

 

— invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

(1)   Quando l'invalidità riconosciuta dall'istituzione belga è generale.




ALLEGATTO VI(A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

MODALITÀ PARTICOLARI D'APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DI TALUNI STATI MEMBRI

(Articolo 89 del regolamento)

A.   BELGIO

1. Le persone il cui diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia risulta dalle disposizioni del regime belga di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità applicabili ai lavoratori autonomi, beneficiano delle disposizioni del titolo III, capitolo 1 del regolamento, compreso l'articolo 35, paragrafo 1, alle seguenti condizioni:

a) in caso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano:

i) per quanto riguarda le cure sanitarie dispensate in caso di ricovero in ospedale, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di dimora;

ii) per quanto concerne le altre prestazioni in natura previste dal regime belga, del rimborso di tali prestazioni da parte della competente istituzione belga al tasso previsto dalla legislazione dello Stato di dimora;

b) in caso di residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di residenza, purché versino alla competente istituzione belga il contributo supplementare a tal fine previsto dalla regolamentazione belga.

2. Per l'applicazione da parte dell'istituzione belga competente delle disposizioni dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento, si considera che il figlio è allevato nello Stato membro nel cui territorio egli risiede.

3. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, si considerano come periodi di assicurazione compiuti in applicazione della legislazione belga del regime generale d'invalidità e del regime della gente di mare anche i periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione belga anteriormente al 1o gennaio 1945.

4. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga.

5. I periodi di assicurazione vecchiaia compiuti da lavoratori autonomi sotto la legislazione belga prima dell'entrata in vigore della legislazione sulla inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi, sono considerati periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

6. Per determinare se le giornate che le hanno precedute sono state condizioni alle quali la legislazione belga subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni di disoccupazione siano soddisfatte, sono prese in considerazione esclusivamente le giornate di lavoro subordinato; tuttavia, le giornate equiparate ai sensi di detta legislazione sono prese in considerazione nella misura in cui le giornate di lavoro subordinato.

7. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 72 e 79, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, si tiene conto dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, nel caso in cui la legislazione belga subordini il diritto alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfatti, per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori subordinati.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 14 quater, lettera a) e dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71, per il calcolo dei redditi da attività professionali dell'anno di riferimento che fungono da base per la determinazione dei contributi dovuti ai sensi dello statuto sociale dei lavoratori autonomi si prende in considerazione la media annua dell'esercizio durante il quale sono stati percepiti tali redditi.

Il tasso di conversione è costituito dalla media annua dei tassi di conversione pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72.

9. Per il calcolo dell'importo teorico di una pensione di invalidità, di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione competente belga si basa sulle remunerazioni percepite dall'interessato nella sua ultima professione.

10. I lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in Belgio in forza della legislazione belga in materia di assicurazione malattia e invalidità , la quale subordina la concessione del diritto alle prestazioni anche ad una condizione di assicurazione al momento del verificarsi del rischio, sono considerati assicurati al verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro.

11. Se, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità belga, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:

a) conformemente alle disposizioni previste dalla legge, del 9 agosto 1963, che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria malattia e invalidità, se l'interessato, al momento in cui è prodotta l'incapacità di lavoro, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;

b) conformemente alle disposizioni del regio decreto, del 20 luglio 1971, che istituisce un regime di assicurazione in caso di incapacità di lavoro a favore dei lavoratori autonomi, se l'interessato, al momento in cui si è prodotta l'incapacità di lavoro, era un lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.

▼M3

12. L'evento dannoso di cui all'articolo 1 della legge del 9 marzo 1953 recante alcune modifiche delle pensioni militari e che prevede assistenza medica e prescrizioni gratuite ai militari colpiti da invalidità in tempo di pace costituisce un infortunio sul lavoro o una malattia professionale in base al capitolo 4 del titolo III del regolamento.

▼M10

B.   BULGARIA

Nulla.

▼M10

C.   REPUBBLICA CECA

▼A1

Nulla.

▼M10

D.   DANIMARCA

▼M2 —————

▼M1

2. Le persone che, ai sensi del titolo III, capitolo 1 del regolamento, hanno diritto a prestazioni in natura in caso di soggiorno o di residenza in Danimarca, hanno diritto a tali prestazioni alle stesse condizioni valide, secondo la legge danese, per le persone che ai sensi della legge danese sull'assicurazione malattia (lav om offentlig sygesikring) sono assicurate nel gruppo 1. Le persone che prendono la residenza in Danimarca e s'iscrivono alla cassa malattia danese possono comunque, alle stesse condizioni degli assicurati danesi, scegliere di essere assicurate nel gruppo 2.

▼B

3. 

a) Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni sociali, a norma delle quali il diritto alla pensione è subordinato alla residenza in Danimarca del richiedente, non sono applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

b) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore frontaliero o stagionale sono considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

c) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca anteriormente al 1o gennaio 1984 da un lavoratore subordinato o autonomo che non sia un lavoratore frontaliero o stagionale saranno considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest'ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore subordinato autonomo senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

d) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere b) e c) non saranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi prese in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione.

Tuttavia questi periodi saranno presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.

4. Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni transitorie delle leggi danesi, del 7 giugno 1972, concernenti il diritto a pensione dei cittadini danesi che hanno effettivamente risieduto in Danimarca per un periodo determinato, immediatamente prima della data della domanda. La pensione è tuttavia concessa, alla condizioni previste per i cittadini danesi, ai cittadini di altri Stati membri che hanno effettivamente risieduto in Danimarca nell'anno immediatamente precedente la data della domanda.

5. 

a) I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero, il quale risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, ha esercitato la sua attività professionale nel territorio della Danimarca devono essere considerati come periodi di residenza in conformità della legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali un lavoratore frontaliero è distaccato o esegue una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

b) Sono considerati periodi di residenza ai sensi della legislazione danese i periodi durante i quali un lavoratore stagionale residente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca. Ciò vale anche per i periodi durante i quali il lavoratore stagionale è distaccato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

6. Per determinare se risultano soddisfatte le condizioni per l'acquisizione dell'indennità giornaliera in caso di malattia o di maternità previste dalla legge del ►M12   ◄ , sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità, quando l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese per tutti i periodi di riferimento stabiliti dalla legge summenzionata:

a) si tiene conto dei periodi di assicurazione o di lavoro compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso dei suddetti periodi di riferimento durante cui l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione.

▼M8 —————

▼B

7. L'articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 46 quater, paragrafi 1 e 3 del regolamento e l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di applicazione non si applicano alle pensioni liquidate nel quadro della legislazione danese.

8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 67 del regolamento, le prestazioni di disoccupazione dei lavoratori autonomi assicurati in Danimarca vengono calcolate secondo la legislazione danese.

9. Se il beneficiario di una pensione di vecchiaia danese, eventualmente anticipata, ha anche diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l'applicazione della legislazione danese, come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 1 del regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia compiuto periodi di residenza in Danimarca.

▼M3

10. A una persona coperta da un regime speciale i dipendenti pubblici che risieda in Danimarca e

a) cui non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 2-7;

e

b) che non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Danimarca,

le autorità competenti possono chiedere il pagamento dei costi delle prestazioni in natura concesse in Danimarca, nella misura in cui le prestazioni in natura sono coperte dal regime speciale in questione e/o dal regime assicurativo individuale complementare. La presente disposizione si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore ai 18 anni di tale persona.

▼M12

11. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime «posto di lavoro flessibile» (ledighedsydelse) (conformemente alla legge relativa alla politica sociale attiva) è regolamentata dalle disposizioni del punto III, capitolo 6 (indennità di disoccupazione). Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 69 e 71 del regolamento si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi di occupazione simili per la stessa categoria di persone.

▼M10

E.   GERMANIA

▼B

1. L'articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori da tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.

2. 

a) Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi tedeschi.

b) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di pensione per l'assicurazione della pensione dei minatori si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca.

c) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten) si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca.

▼M8 —————

▼B

4. L'articolo 7 del libro VI del codice sociale si applica ai cittadini degli altri Stati membri, nonché agli apolidi e ai rifugiati residenti sul territorio degli altri Stati membri, secondo le seguenti modalità:

Ove le condizioni generali siano soddisfatte, possono essere versati contributi volontari all'assicurazione tedesca per la pensione:

a) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania;

b) qualora l'interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto, in un qualsiasi momento, ad un'assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione;

c) qualora l'interessato, cittadino di un altro Stato membro, abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di uno Stato terzo, abbia versato contributi per almeno sessanta mesi all'assicurazione tedesca per la pensione o possa essere ammesso all'assicurazione volontaria a norma dell'articolo 232 del libro VI del codice sociale e non sia stato assicurato a titolo obbligatorio o volontario a norma della legislazione di un altro Stato membro.

5. . . . . . .

6. . . . . . .

7. . . . . . .

8. . . . . . .

9. Qualora le prestazioni in natura, erogate ai titolari di pensione o ai loro familiari assicurati presso le istituzioni competenti di altri Stati membri da istituzioni tedesche del luogo di residenza, debbano essere rimborsate sulla base di importi forfettari mensili, esse sono da considerarsi, ai fini della perequazione finanziaria fra istituzioni tedesche per l'assicurazione malattia dei titolari di pensione, come prestazioni a carico del regime tedesco di assicurazione malattia dei titolari di pensione. Gli importi forfettari rimborsati dalle istituzioni competenti degli altri Stati membri alle istituzioni tedesche del luogo di residenza sono da considerarsi introiti di cui bisogna tener conto ai fini della perequazione finanziaria suddetta.

10. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il beneficio dell'assistenza ai disoccupati (Arbeitslosenhilfe) è subordinato alla condizione che, prima di dichiarare la propria condizione di disoccupato, l'interessato abbia esercitato, a titolo principale, un'attività autonoma per almeno un anno nel territorio della Repubblica federale di Germania e che non l'abbia abbandonata soltanto a titolo temporaneo.

▼M8 —————

▼B

12. I periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, in base ad un regime speciale per artigiani o, in mancanza di ciò, in base ad un regime speciale per lavoratori autonomi o in base al regime generale, sono computati per giustificare il compimento dei diciotto anni di contributi obbligatori richiesti per l'esenzione dall'affiliazione obbligatoria all'assicurazione pensioni degli artigiani autonomi.

13. Per l'applicazione della legislazione tedesca sull'assicurazione obbligatoria malattia dei pensionati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 11 del volume V del codice di sicurezza sociale (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch — SGB V) e all'articolo 56 della legge sulla riforma del sistema sanitario (Gesundheitsreformgesetz), i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e durante i quali l'interessato aveva diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia sono presi in considerazione, nella misura necessaria, quali periodi assicurativi maturati ai sensi della legislazione tedesca, sempreché non si cumulino con periodi assicurativi maturati sotto questa legislazione.

14. Per l'erogazione gli assicurati che risiedono nel territorio di un altro Stato membro delle prestazioni in denaro di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), all'articolo 200, paragrafo 2 e all'articolo 47, paragrafo 1 del codice tedesco delle assicurazioni sociali (Reichsversicherungsordnung — RVO), le istituzioni tedesche determinano la retribuzione netta su cui si fonda il calcolo di dette prestazioni, come se questi assicurati fossero residenti nella Republica federale di Germania.

15. Gli insegnanti greci che hanno lo status di funzionario statale e che per aver insegnato nelle scuole tedesche hanno versato contributi al regime obbligatorio tedesco di assicurazione pensioni, nonché al regime speciale greco per funzionari pubblici e che hanno cessato di essere coperti dall'assicurazione obbligatoria tedesca dopo il 31 dicembre 1978, possono, su domanda, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati a norma dell'articolo 210 del libro VI del codice sociale. Le domande di rimborso di contributi vanno presentate nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'interessato può del pari far valere il suo diritto entro sei mesi civili a decorrere dalla data in cui ha cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 210, paragrafo 6, del libro VI del codice sociale si applica soltanto per quanto riguarda i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensioni sono stati versati in aggiunta ai contributi al regime speciale greco per funzionari pubblici e per quanto riguarda i periodi di imputazione immediatamente successive ai periodi durante i quali tali contributi obbligatori sono stati versati.

16. . . . . . . .

▼M8 —————

▼B

18. Per l'applicazione dell'articolo 27 del regolamento si considera che il titolare di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione tedesca e di una pensione o rendita in virtù della legislazione di un altro Stato membro abbia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternità se, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, punto 4 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), è esonerato dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione malattia (Krankenversicherung).

19. Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato interessato educa un figlio in un altro Stato membro, nella misura in cui egli non possa esercitare la sua occupazione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della legge sulla protezione della maternità (Mutterschutzgesetz) oppure prenda un congedo parentale a norma dell'articolo 15 della legge federale sul costo dell'educazione (Bundeserziehungsgeldgesetz) e non abbia avuto un'occupazione minore (geringfügig) ai sensi dell'articolo 8 dell'SGB IV.

20. Nel caso in cui si applichino le disposizioni del diritto tedesco sulle pensioni in vigore al 31 dicembre 1991, si applicano del pari le disposizioni dell'allegato VI nella loro versione in vigore al 31 dicembre 1991.

▼M3

21. 

a) Nella misura in cui tali disposizioni riguardano prestazioni in natura, il titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7 non si applica alle persone aventi diritto a prestazioni in natura previste da un regime per i dipendenti pubblici o al personale assimilato e che non sono assicurate in virtù di un regime obbligatorio di assicurazione malattia.

b) Tuttavia, la persona coperta da un regime per i dipendenti pubblici che risieda in uno Stato membro la cui legislazione preveda:

 che il diritto di ricevere prestazioni in natura non è soggetto a condizioni in materia di assicurazione o di impiego

 e,

 che non è erogabile alcuna pensione,

è consigliata dal proprio organismo sanitario di informare le appropriate autorità dello Stato membro di residenza che non desidera avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura che le sono concessi a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro di residenza. Se del caso, ció è possibile facendo riferimento all'articolo 17 bis del regolamento.

22. Nonostante le disposizioni del punto 21, per quanto riguarda le prestazioni in natura, si considera che le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento si applichino a chiunque abbia diritto sia ad una pensione a norma del Beamteversorgungsrecht sia ad una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro.

23. Il capitolo 4 non si applica alle persone aventi diritto alle prestazioni in natura contemplate dall'assicurazione infortuni prevista per i dipendenti pubblici e il personale assimilato.

▼M8

24. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi pensionistici per le professioni liberali l'istituzione competente prende come base, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, i diritti a pensione annui medi acquisiti mediante versamento di contributi durante il periodo di affiliazione all'istituzione competente.

25. Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici delle professioni liberali.

▼M10

F.   ESTONIA

▼M11

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali i periodi di occupazione in Stati membri diversi dall’Estonia si considerano basati sullo stesso importo medio di contributi sociali versati durante i periodi di occupazione in Estonia con cui sono totalizzati. Se durante l’anno di riferimento il lavoratore ha lavorato soltanto in altri Stati membri il calcolo delle prestazioni sarà considerato come basato sui contributi sociali medi versati in Estonia tra l’anno di riferimento e il congedo di maternità.

▼M10

G.   GRIEKENLAND

▼B

1. . . . . . .

2. La legge n. 1469/84 relativa all'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensione per i cittadini greci e gli stranieri d'origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai profughi che risiedono nel territorio di uno Stato membro, conformemente al secondo comma.

Purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge suddetta, i contributi possono essere versati:

a) quando la persona interessata è domiciliata o risiede nel territorio di uno Stato membro ed è stata inoltre, in passato, iscritta a titolo obbligatorio al regime greco dell'assicurazione pensione, ovvero

b) indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza, quando la persona interessata ha in precedenza risieduto in Grecia, con o senza interruzione, per dieci anni o è stata iscritta al regime greco, a titolo obbligatorio o volontario, per un periodo di millecinquecento giorni.

3. Contrariamente a quanto previsto dalla pertinente legislazione applicata dall'OGA, i periodi di pensione dovuti a motivo di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale conformemente alla legislazione di uno Stato membro che prevede un quadro specifico per questi rischi, e sempreché essi coincidano con i periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia, saranno considerati come periodi di assicurazione a titolo della legislazione applicata dall'OGA nel senso definito all'articolo 1, lettera r) del presente regolamento.

4. Nell'ambito della legislazione greca, l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento è subordinata alla condizione che il nuovo calcolo di cui al citato articolo non rechi pregiudizio all'interessato.

5. Qualora le disposizioni statutarie delle casse assistenziali ausiliarie greche per le pensioni («επικουρικά ταμεία») prevedano la possibilità del riconoscimento di periodi di assicurazione obbligatoria per vecchiaia effettuati presso istituzioni greche di assicurazione legale di base («κύριας ασφάλισης»), tali disposizioni si applicano anche in ordine a periodi di assicurazione obbligatoria per il settore «pensioni» effettuati in base alla legislazione di ogni altro Stato membro competente per il campo di applicazione materiale del presente regolamento.

6. Il lavoratore che sia soggetto all'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro fino al 31 dicembre 1992 e diventi soggetto per la prima volta dopo il 1o gennaio 1993 all'assicurazione obbligatoria greca (regime legale di base) è considerato come «ex assicurato» a norma delle disposizioni della legge 2084/920.

▼M1

7. I funzionari pubblici in attività o in pensione, il personale assimilato, nonché i loro familiari, coperti da un regime speciale in materia di cure sanitarie, possono beneficiare delle prestazioni di malattia e di maternità erogate in natura in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro o allorché vi si recano per ricevere le cure appropriate in relazione al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'istituzione competente greca, secondo le modalità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 3, nonché all'articolo 31, lettera a), del presente regolamento, alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati e autonomi coperti dal regime generale di sicurezza sociale (regimi legali).

8. L'articolo 22 ter si applica per analogia a tutti i funzionari pubblici, al personale assimilato e ai loro familiari in Grecia da un regime speciale in materia di cure sanitarie.

▼M3

7. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici e il personale assimilato assunti entro il 31 dicembre 1982, le disposizioni dei capitoli 2 e 3 del titolo III del regolamento si applicano per analogia se le persone interessate hanno compiuto periodi di assicurazione in un altro Stato membro nel quadro di un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici o il personale assimilato o nel quadro di un regime generale, purché le persone interessate siano state occupate in qualità di dipendenti pubblici o personale assimilato in base alle disposizioni della legislazione greca.

8. Qualora non siano stati acquisiti diritti a pensione sotto un regime speciale per dipendenti pubblici o personale assimilato, l'applicazione dell'articolo 43 bis, paragrafo 2 e dell'articolo 51 bis, paragrafo 2 non pregiudica l'applicazione della legislazione greca (codice relativo alle pensioni civili e militari) per quanto riguarda il trasferimento di periodi di assicurazione da un regime speciale per dipendenti pubblici al regime generale di assicurazione per lavoratori dipendenti, mediante il versamento dei contributi richiesti.

▼M10

H.   SPAGNA

▼M1

1. Il requisito relativo all'esercizio di un'attività retribuita o meno, ovvero all'essere stato precedentemente iscritto a un'assicurazione obbligatoria contro lo stesso rischio, nel quadro di un regime destinato ai lavoratori autonomi o indipendenti dello stesso Stato membro, previsto all'articolo 1, lettera a), punto iv) del presente regolamento, non sarà richiesto alle persone iscritte volontariamente al regime generale della sicurezza sociale, in conformità delle disposizioni del regio decreto n. 317/1985, del 6 febbraio 1985, a motivo della condizione di funzionario o dipendente al servizio di un'organizzazione internazionale governativa.

2. Le prestazioni previste dal regio decreto n. 2805/79, del 7 dicembre 1979, sull'affiliazione volontaria al regime generale della sicurezza sociale, saranno estesi, in applicazione del principio della parità di trattamento, ai cittadini di altri Stati membri, ai rifugiati e agli apolidi, residenti sul territorio comunitario, che non siano più coperti obbligatoriamente dal sistema spagnolo di sicurezza sociale, essendo alle dipendenze di organizzazioni internazionali.

▼M3

3. 

a) In tutti i regimi di sicurezza sociale spagnoli, eccettuato il regime per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria, i lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione spagnola, sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in forza della legislazione di un altro Stato membro oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro e per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

b) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capitolo 3, titolo III del regolamento sono calcolati come anni di servizio compiuto per lo Stato quelli che mancano per il raggiungimento dell'età pensionabile o dell'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui al punto 4, all'articolo 31 del testo consolidato della legge sui pensionati statali soltanto se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione di invalidità o alla pensione per i superstiti, il beneficiario era coperto da un regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o svolgeva un'attività coperta dallo stesso regime.

▼B

4. 

a) In applicazione dell'articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.

▼M2

b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo, per le pensioni di analoga natura.

▼M3

5. I periodi compiuti in altri Stati membri che devono essere calcolati nel contesto del regime speciale per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria sono considerati, ai fini dell'articolo 47 del regolamento, alla stregua dei periodi più recenti compiuti in qualità di dipendente pubblico in Spagna.

6. Nel regime speciale per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell'amministrazione giudiziaria, l'espressione “acto de servicio" (in occasione di lavoro) si riferisce agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali nell'accezione e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del capitolo 4 del titolo III del regolamento.

7. 

a) Le sezioni da 2 a 7 del capitolo 1 del titolo III, nella misura in cui riguardano prestazioni in natura, non si applicano ai beneficiari dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, per il personale militare e per il personale dell'amministrazione giudiziaria che sono soggetti al regime spagnolo “Mutualismo administrativo".

b) Tuttavia la persona coperta da uno di questi regimi che risieda in uno Stato membro la cui legislazione preveda:

 che il diritto di ricevere prestazioni in natura non è soggetto a condizioni di assicurazione o di impiego,

 e

 che non sia erogabile una pensione,

è consigliata dal proprio organismo sanitario di informare le appropriate autorità dello Stato membro di residenza che non desidera avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura che le sono concessi a norma della legislazione nazionale del suo Stato membro di residenza. Se del caso, ciò è possibile facendo riferimento all'articolo 17 bis del regolamento.

8. Nonostante le disposizioni del punto 7, per quanto riguarda le prestazioni in natura, si considera che le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento si applichino a chiunque abbia diritto ad una pensione a titolo dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, per il personale militare e per il personale dell'amministrazione gidiziaria, sia ad una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro.

▼M4

9. Il regime speciale spagnolo per gli studenti («Seguro Escolar») non si basa, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, sul compimento dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza come definiti all'articolo 1, lettere r), s) e s bis) del regolamento. Le istituzioni spagnole non possono pertanto rilasciare i pertinenti certificati ai fini del cumulo dei periodi.

Tuttavia, il regime speciale spagnolo per gli studenti si applica agli studenti che sono cittadini di altri Stati membri e studiano in Spagna, alle stesse condizioni degli studenti di nazionalità spagnola.

▼M10

I.   FRANCIA

▼B

1. 

a) L'assegno agli ex lavoratori subordinati nonché l'assegno agli ex lavoratori autonomi e l'assegno di vecchiaia per gli agricoltori sono concessi, alle condizioni previste per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori subordinati o autonomi cittadini degli altri Stati membri che, all'atto dell'inoltro della loro domanda, risiedono nel territorio francese.

b) Lo stesso avviene per quanto concerne i profughi e gli apolidi.

c) Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni della legislazione francese a norma delle quali, per l'acquisizione del diritto all'assegno agli ex lavoratori subordinati nonché all'assegno agli ex lavoratori autonomi, vengono computati unicamente i periodi di attività lavorativa subordinata o equiparata, o, se del caso, i periodi di attività lavorativa autonoma compiuti nei territori dei dipartimenti europei e dei dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese.

2. L'assegno speciale e l'indennità cumulabile previsti dalla legislazione speciale di sicurezza sociale nelle miniere non sono corrisposti che ai lavoratori occupati nelle miniere francesi.

3. La legge n. 65-555 del 10 luglio 1965, che concede ai francesi che svolgono o hanno svolto un'attività professionale all'estero la facoltà di accedere al regime dell'assicurazione volontaria di vecchiaia, si applica ai cittadini degli altri Stati membri alle seguenti condizioni:

 l'attività professionale che dà luogo all'assicurazione volontaria nei confronti del regime francese non deve o non deve essere stata svolta nel territorio francese, né nel territorio dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o autonomo è cittadino;

 il lavoratore subordinato o autonomo, alla data della domanda di ammissione al beneficio della legge, deve dimostrare di aver risieduto in Francia per almeno dieci anni consecutivi o non consecutivi, oppure di essere stato soggetto alla legislazione francese, a titolo obbligatorio o facoltativo continuato, per la stessa durata.

Le condizioni che precedono valgono anche nel caso in cui si applichino a cittadini di altri Stati membri le disposizioni che consentono a un lavoratore dipendente francese che esercita la sua attività al di fuori della Francia di iscriversi volontariamente a un regime pensionistico integrativo francese per lavoratori dipendenti, sia direttamente, che tramite il datore di lavoro.

4. La persona soggetta alla legislazione francese in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 o dell'articolo 14 bis, paragrafo 1 del regolamento ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro nel quale effettua un lavoro, alle seguenti prestazioni familiari:

a) l'assegno per figlio in tenera età erogato fino all'età di tre mesi;

b) le prestazioni familiari erogate in applicazione dell'articolo 73 del regolamento.

▼M6

5. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, nei regimi di base o complementari in base ai quali le pensioni di anzianità sono calcolate sulla base dei punti accumulati, l'istituzione competente prenderà in considerazione, per quanto riguarda ognuno degli anni di assicurazione maturati in base alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro, il numero di punti accumulati dividendo il numero di punti di pensione acquisiti secondo la legislazione applicata per il numero di anni che corrispondono ai punti in questione.

▼B

6. 

a) I lavoratori frontalieri che esercitano la loro attività subordinata sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia e risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella beneficiano, in applicazione dell'articolo 19 del regolamento, sul territorio di tali dipartimenti delle prestazioni in natura previste dal regime locale di Alsazia-Lorena, istituito con i decreti n. 46-1428 del 12 giugno 1946 e n. 67-814 del 25 settembre 1967.

b) Tali disposizioni sono applicabili, per analogia, ai beneficiari dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 28 e 29 del regolamento.

▼M2

7.  ►M8  Nonostante gli articoli 73 e 74 del presente regolamento, gli assegni di alloggio e il supplemento per la custodia dei figli scelto dai genitori (prestazione per la prima infanzia) sono concessi ai soli interessati e ai loro familiari che risiedono sul territorio francese. ◄

▼B

8. I lavoratori subordinati non più soggetti alla legislazione francese in materia di assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori subordinati agricoli sono considerati assicurati in forza di tale legislazione al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in quanto lavoratori subordinati in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione ai superstiti in virtù della legislazione relativa ai lavoratori subordinati di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

▼M6

9. La legislazione francese applicabile a un lavoratore dipendente o a un ex lavoratore dipendente per applicare le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento si deve applicare sia al regime pensionistico di base di anzianità che al/ai regime/i pensionistici integrativi cui l'interessato ha aderito.

▼M10

J.   IRLANDA

▼B

1. In caso di residenza o di dimora in Irlanda, i lavoratori subordinati o autonomi, i disoccupati, i richiedenti ed i titolari di pensione o rendita, nonché i loro familiari, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, all'articolo 26, paragrafo 1, ed agli articoli 28 bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano gratuitamente dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese allorché dette prestazioni sono a carico dell'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda.

2. I familiari di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda e che soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 18 del regolamento, beneficiano gratuitamente, allorché risiedono in Irlanda, dell'insieme dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese.

Le prestazioni così corrisposte sono a carico dell'istituzione presso la quale è iscritto il lavoratore subordinato o autonomo.

Tuttavia, qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo o la persona che ha cura dei figli eserciti un'attività professionale in Irlanda, le prestazioni corrisposte ai familiari sono a carico dell'istituzione irlandese, sempreché il diritto alle suddette prestazioni sussista unicamente in applicazione della legislazione irlandese.

3. Se un lavoratore subordinato soggetto alla legislazione irlandese è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio irlandese;

b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio irlandese per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato sotto detta legislazione.

4. . . . . . .

▼M2

5. Per il calcolo delle retribuzioni per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione, prevista dalla legislazione irlandese, in deroga all'articolo 23, paragrafo 1 e all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento, viene preso in considerazione nei confronti del lavoratore subordinato, per ciascuna settimana di occupazione compiuta come lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale (imposta sul reddito) di riferimento, un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori subordinati di sesso maschile e femminile durante detto esercizio.

▼B

6. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese.

7. Per l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, si considera che il lavoratore subordinato ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione, quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione.

8. . . . . . .

9. Un disoccupato che rientra in Irlanda dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione irlandese in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento ha diritto alle prestazioni di disoccupazione, nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.

10. Un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può:

i) essere considerato in forza di questa disposizione, come un periodo maturato nell'ambito della legislazione irlandese agli effetti del titolo III del regolamento, né

ii) far sì che l'Irlanda diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18 o 38 o dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento.

▼M10

K.   ITALIA

▼B

Nulla.

▼M10

L.   CIPRO

▼A1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 38, dell'articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 64, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 72 del regolamento, per ciascun periodo che inizia il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, una settimana di assicurazione a norma della legislazione cipriota è determinata dividendo gli introiti totali assicurabili del periodo in questione per l'importo settimanale degli introiti di base assicurabili da applicare nel pertinente anno contributivo, a condizione che il numero di settimane così determinato non superi il numero di settimane civili nel periodo considerato.

▼M10

M.   LETTONIA

▼A1

Nulla.

▼M10

N .   LITUANIA

▼A1

Nulla.

▼M10

O.   LUSSEMBURGO

▼B

1. In deroga all'articolo 94, paragrafo 2 del regolamento, i periodi di assicurazione o equiparati maturati da un lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione per la pensione di invalidità, vecchiaia o morte anteriormente al 1o gennaio 1946 o prima di una data anteriore stabilita da una convenzione bilaterale saranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione di questa legislazione soltanto se l'interessato dimostra di aver maturato un periodo di assicurazione di sei mesi sotto il regime lussemburghese posteriormente alla data di cui trattasi. Nel caso in cui siano applicabili più convenzioni bilaterali, i periodi di assicurazione o equiparati sono presi in considerazione a decorrere dalla data più remota.

2. Per l'attribuzione della quota fissa nelle pensioni lussemburghesi, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese dai lavoratori subordinati o autonomi che non risiedono nel territorio lussemburghese sono equiparati a periodi di residenza con decorrenza dal 1o ottobre 1972.

3. L'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma del regolamento, non pregiudica le disposizioni legislative lussemburghesi secondo le quali l'autorizzazione della cassa di malattia per un trattamento all'estero non può essere rifiutata se le cure necessarie non possono essere praticate nel Granducato.

4. Ai fini del computo del periodo di assicurazione di cui all'articolo 171, paragrafo 7 del codice delle assicurazioni sociali, l'istituzione lussemburghese tiene conto dei periodi di assicurazione maturati dall'interessato sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. L'applicazione della disposizione precedente è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione sotto la legislazione lussemburghese.

▼M3

5. Per un dipendente pubblico non soggetto alla legislazione lussemburghese al momento della cessazione dal servizio, la base del calcolo per la concessione della pensione è l'ultima retribuzione versata alla persona interessata al momento di lasciare il pubblico impiego lussemburghese, retribuzione fissata in base alla legislazione in vigore all'epoca in cui è maturata la pensione.

6. Se avviene il trasferimento da un regime legale lussemburghese a un regime speciale per i dipendenti pubblici o il personale assimilato in un altro Stato membro, le disposizioni legislative lussemburghesi sull'assicurazione retroattiva sono sospese.

7. Il riconoscimento dei periodi del regime legale lussemburghese si basa esclusivamente sui periodi maturati nel Lussemburgo.

▼M4

8. Le persone che beneficiano di assistenza malattia nel Granducato del Lussemburgo e che proseguono gli studi in un altro Stato membro sono dispensati dall'affiliazione in quanto studenti ai sensi della legislazione del paese in cui sono svolti gli studi.

▼M10

P.   UNGHERIA

▼A1

Nulla.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nulla.

▼M10

R.   PAESI BASSI

▼M11

1. Assicurazione malattia

a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento, si intende:

i) la persona che, ai sensi dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia

e,

▼M12

ii) se non già inclusi al punto i), i familiari del personale militare attivo residenti in un altro Stato membro e le persone residenti in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, hanno diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi.

▼M11

b) La persona di cui alla lettera a), punto i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui alla lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

▼M12

c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.

▼M11

d) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un’assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).

e) I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

f) Ai fini dell'applicazione degli articoli da 27 a 34 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù delle disposizioni legali di cui rispettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, le seguenti pensioni:

 le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili);

 le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);

 le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);

 le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle Ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

 le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella loro vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

 le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato;

g) Ai fini dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.

▼B

2.  Applicazione della legislazione olandese sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (AOW)

a) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili, o alle parti di essi, antecedenti il 1o gennaio 1957, durante i quali il titolare, che non soddisfa ai requisiti che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi, tra il compimento del quindicesimo e quello del sessantacinquesimo anno di età, oppure durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un lavoro subordinato nei Paesi Bassi, per un datore di lavoro stabilito in tale paese.

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere detta equiparazione anche il titolare che abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi solo prima del 1o gennaio 1957, alle condizioni precedentemente esposte.

b) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 dell'AOW non è applicabile agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno, la persona sposata o che era sposata non era assicurata a norma della citata legislazione, risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi d'assicurazione compiuti dal coniuge sotto questa legislazione — sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra — nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).

In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata titolare.

c) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori al 1o gennaio 1957, durante i quali il coniuge del titolare, che non soddisfi alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'equiparazione di tali anni ai periodi d'assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi fra il quindicesimo e il suo sessantacinquesimo anno di età, ovvero durante i quali, risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

d) La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge del titolare ha risieduto in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e non era assicurato in forza della citata legislazione, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal titolare sotto questa legislazione — sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l'una con l'altra — nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lettera a).

e) Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono applicabili esclusivamente qualora il titolare abbia risieduto durante sei anni nel territorio di uno o di più Stati membri dopo il compimento del cinquantanovesimo anno di età, e fintanto che vi risiede.

f)  ►M2  In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, dell'AOW e all'articolo 63, paragrafo 1 dell'ANW (assicurazione generalizzata dei superstiti), il coniuge di un lavoratore, subordinato o autonomo, soggetto al regime di assicurazione obbligatoria, residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, è autorizzato ad assicurarsi liberamente in virtù di tali legislazioni esclusivamente per i periodi posteriori al 2 agosto 1989, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù di tali legislazioni. Tale autorizzazione scade con decorrenza dal giorno in cui termina il periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, subordinato o autonomo. ◄

Tale autorizzazione però non scade qualora l'assicurazione obbligatoria del lavoratore subordinato o autonomo sia stata interrotta dal decesso del lavoratore e la vedova riscuota esclusivamente una pensione in virtù della ►M2  legislazione generale sull'assicurazione dei superstiti ◄ .

L'autorizzazione all'assicurazione volontaria scade in ogni caso il giorno del compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare dell'assicurazione volontaria.

Il contributo che dovrà versare il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto al regime di assicurazione obbligatoria dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell' ►M2  assicurazione dei superstiti ◄ è fissato conformemente alle disposizioni relative alla determinazione dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, fermo restando che il reddito del coniuge, in tal caso, è considerato come riscosso nei Paesi Bassi.

Per il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo che si è iscritto all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o da data posteriore, il contributo è fissato in conformità delle disposizioni relative alla determinazione del premio di assicurazione volontaria in virtù dell'assicurazione vecchiaia generalizzata e dell' ►M2  assicurazione dei superstiti ◄ .

g) L'autorizzazione di cui alla lettera f) è concessa esclusivamente qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo abbia comunicato alla Sociale Verzekeringbank (Banca delle assicurazioni sociali), entro il termine di un anno a decorrere dall'inizio del periodo di assicurazione obbligatoria del lavoratore, la sua intenzione di versare contributi volontari.

Per i coniugi dei lavoratori subordinati o autonomi che siano iscritti all'assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o nel periodo immediatamente antecedente tale data, il termine di un anno decorre dal 2 agosto 1989.

Il coniuge non residente nei Paesi Bassi del lavoratore subordinato o autonomo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, o dell'articolo 17 del regolamento non può valersi della facoltà prevista dalla lettera f), quarto comma, qualora, conformemente alle disposizioni della sola legislazione olandese, sia già o sia già stato autorizzato ad assicurarsi liberamente.

h) Le lettere a), b), c), d) e f) non sono applicabili ai periodi coincidenti con periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione in virtù della legislazione relativa all'assicurazione vecchiaia di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi né ai periodi durante i quali all'interessato è stata corrisposta una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legislazione.

i) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione per la vecchiaia (AOW).

▼M2

3.  Applicazione della legge generale olandese sull'assicurazione dei superstiti

a) i lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione olandese relativa all'assicurazione generale dei superstiti sono considerati assicurati in forza di tale legislazione all'atto del verificarsi del rischio ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione per i superstiti in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

b) Se, in applicazione della lettera a), una vedova ha diritto ad una pensione di vedova a norma della legislazione olandese relativa all'assicurazione generale dei superstiti, detta pensione è calcolata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

Per l'applicazione di queste disposizioni sono parimenti considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto la suddetta legislazione olandesi i periodi anteriori al 1o ottobre 1959, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dall'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività retribuita nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

c) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi della lettera b), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i superstiti.

▼M2

d) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età in base alla legislazione olandese.

▼M12

4. Applicazione della legislazione olandese relativa all’incapacità al lavoro

a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che non sono più assicurati in base alla Algemene arbeidsongeschiktheidswet — (legge relativa all’assicurazione generalizzata contro l’invalidità) (AAW) dell’11 dicembre 1975, alla Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen — (legge sull’assicurazione di incapacità al lavoro degli autonomi) (WAZ) del 24 aprile 1997, alla Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge relativa all’assicurazione contro l’invalidità (WAO) del 18 febbraio 1966, o a norma della Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (legge sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa) (WIA) del 10 novembre 2005 sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, abbiano diritto ad una prestazione corrispondente allo stesso rischio ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all’articolo 48, paragrafo 1.

b) Se l’interessato, in applicazione di quanto stabilito al punto a), ha diritto ad una prestazione di invalidità olandese, detta prestazione è liquidata a norma dell’articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:

i) se l’interessato, prima dell’invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni della WAO se l’invalidità è intervenuta prima del 1o gennaio 2004. Se l’invalidità è intervenuta il 1o gennaio 2004 o dopo tale data, l’importo della prestazione è calcolato sulla base della WIA;

ii) se l’interessato, prima dell’invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore dipendente ai sensi dell’articolo 1, lettera a) del regolamento, nel rispetto delle disposizioni della WAZ.

c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO o alla WIA o alla WAZ, le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto:

 dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967;

 dei periodi di assicurazione compiuti sotto la WAO;

 dei periodi di assicurazione compiuti dopo l’età di 15 anni secondo la AAW, purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la WAO;

 dei periodi di assicurazioni compiuti a norma della WAZ;

 dei periodi di assicurazione compiuti a norma della WIA.

d) Per il calcolo della prestazione d’invalidità in applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, gli organismi dei Paesi Bassi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi.

▼B

5.  Applicazione della legislazione olandese sugli assegni familiari

a) Un lavoratore subordinato o autonomo cui la legislazione olandese sugli assegni familiari diventi applicabile durante un dato trimestre civile e che, nel primo giorno di tale trimestre, era assoggettato alla legislazione corrispondente d'un altro Stato membro è considerato come assicurato da tale primo giorno secondo la legislazione olandese.

b) L'importo d'assegni familiari cui ha diritto il lavoratore subordinato o autonomo che, in base alla lettera a), è considerato come assicurato secondo la legislazione olandese sugli assegni familiari è determinato secondo le modalità del regolamento d'applicazione previsto dall'articolo 98 del regolamento.

6.  Applicazione di alcune disposizioni transitorie

Non si applica l'articolo 45, paragrafo 1, nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull'assicurazione vecchiaia generalizzata (articolo 46), sull'assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull'assicurazione generalizzata contro l'inabilità al lavoro.

▼M9

7. Ai fini dell’applicazione del titolo II del regolamento si ritiene che la persona considerata lavoratore subordinato ai sensi della legge 1964 sull’imposizione salariale e, di conseguenza, assicurata tramite il sistema di sicurezza sociale, svolga lavoro subordinato.

▼M10

S.   AUSTRIA

▼M3

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento, la legislazione austriaca in materia di trasferimento di periodi di assicurazioni mediante il pagamento di una somma di trasferimento resta valida se avviene il passaggio da un regime generale a un regime speciale per i dipendenti pubblici.

▼B

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare né delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione austriaca. In tali casi l'importo calcolato conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l'assicurazione complementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, nell'applicare la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limitazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto concerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza.

▼M2

5. Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento si applicano anche alle persone coperte da assicurazione malattia a norma di una legge austriaca sulla sicurezza sociale (Versorgungsgesetz).

▼M3

6. Ai fini dell'applicazione del regolamento, le prestazioni a norma della legge sull'assistenza al personale militare (Heeresversorgungsgesetz - HVG) sono assimilate alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

▼M6

7. L'assistenza speciale conforme al decreto di assistenza speciale (Sonderunterstützungsgesetz) del 30 novembre 1973 sarà ritenuta pensione di anzianità per quanto riguarda l'applicazione del regolamento.

▼M8

8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, per quanto concerne le prestazioni totali o parziali dei regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe), finanziamenti esclusivamente mediante capitalizzazione o che si basano su un sistema di conti pensione, l'istituzione competente tiene conto, per ciascun mese di assicurazione compiuto sotto la legislazione di un altro Stato membro, del capitale proporzionalmente al capitale effettivamente accumulato o che si considera accumulato in tale sistema e al numero di mesi che rappresentano i periodi di assicurazione compiuti nel regime pensionistico in questione.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 79 bis del regolamento si applicano mutatis mutandis per il calcolo delle pensioni di orfano e delle maggiorazioni o dei supplementi per i figli versati dai regimi pensionistici degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe).

▼M12

10. Per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento per quanto riguarda le prestazioni fondate su un conto pensione a norma della Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni) (APG), l’istituzione competente prende in considerazione per ciascuno dei mesi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, la parte di credito totale determinato conformemente all’APG il giorno dell’apertura del diritto a pensione che corrisponde al quoziente del credito totale del numero di mesi di assicurazione su cui è fondato il credito totale.

▼M10

T.   POLONIA

▼A1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 88 dello statuto degli insegnanti del 26 gennaio 1982, relativamente al diritto degli insegnanti al pensionamento anticipato, i periodi di insegnamento completati in base alla legislazione di un altro Stato membro sono considerati periodi di insegnamento completati in base alla legislazione polacca e la cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante posta in essere in base alla legislazione di un altro Stato membro è considerata cessazione di un rapporto di lavoro di insegnante in base alla legislazione polacca.

▼M10

U.   PORTOGALLO

▼M3

Circa le persone coperte dal regime speciale previsto per i dipendenti pubblici e il personale assimilato che non prestano più servizio presso l'amministrazione portoghese al momento del collocamento a riposo o quando i loro diritti a pensione vengono determinati, si tiene conto, ai fini del calcolo della pensione, dell'ultima retribuzione versata loro da tale amministrazione.

▼M10

V.   ROMANIA

Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, nei regimi in cui le pensioni sono calcolate sulla base di punti di pensionamento, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri, un numero di punti di pensionamento pari al quoziente del numero di punti di pensionamento acquisito a norma della legislazione che tale istituzione applica per il numero di anni corrispondenti a tali punti.

▼M10

W.   SLOVENIA

▼A1

Nulla.

▼M10

X.   SLOVACCHIA

▼A1

Nulla.

▼M10

Y.   FINLANDIA

▼M11

1. In sede di applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo fittizio ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, nel caso in cui una persona possa far valere periodi di assicurazione pensionistica per effetto dell’occupazione in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia divisa per il numero di mesi per il quale vi sono stati periodi di assicurazione in Finlandia durante il periodo di riferimento.

▼B

►M11  2 ◄ . Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un'istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell'evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un'istituzione di un altro Stato membro è considerata, ai fini dell'applicazione e delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all'istituzione competente in Finlandia.

▼M2

►M11  3 ◄ . Al momento dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del presente regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo che non è più assicurato in virtù del regime pensionistico nazionale si considera ancora assicurato se, al momento in cui il rischio si concretizza, è assicurato in virtù della legislazione di un altro Stato membro o, in caso contrario, se ha diritto a una pensione corrispondente allo stesso rischio secondo la legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia, si ritiene che quest'ultima condizione sussista nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

▼M3

►M11  4 ◄ . Se una persona affiliata ad un regime speciale per dipendenti pubblici risiede in Finlandia e se:

a) le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7 non si applicano

b) e la persona in questione non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Finlandia,

essa è tenuta al pagamento dei costi delle prestazioni in natura concesse a lei o ai suoi familiari in Finlandia nella misura in cui queste sono coperte dal regime speciale per dipendenti pubblici e da un eventuale regime assicurativo individuale complementare.

▼M10

Z.   SVEZIA

▼M11 —————

▼M11

1. Le disposizioni del presente regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di soggiorno non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937, o in anni precedenti, che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000:798).

2. Ai fini del calcolo del reddito fittizio per l'indennità compensativa di malattia e l'indennità compensativa per inabilità correlate ai redditi da lavoro conformemente al capitolo 8 della Lag (1962:381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni), vale quanto segue:

a) se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

b) se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 40 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.

3. 

a) Ai fini del calcolo del capitale convenzionale per la pensione di reversibilità basata sul reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), occorre altresì tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri come se fossero stati compiuti in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri sono considerati come basati sulla media dei diritti in Svezia. Se può essere fatto valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b) Ai fini del calcolo dei crediti di pensione fittizi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso intervenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione con riguardo ad almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati compiuti in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni sono considerati come basati sugli stessi crediti di pensione dell’anno svedese.

▼M3

5. Una persona coperta da un regime speciale per i dipendenti pubblici che risieda in Svezia e:

a) cui non si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni da 2 a 7,

e

b) che non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Svezia

è tenuta al pagamento dell'assistenza medica prestata in Svezia alla tariffa che, in base alla legislazione svedese, si applicano ai non residenti nella misura in cui l'assistenza prestata è coperta dal regime speciale in questione e/o da un eventuale regime assicurativo individuale complementare. Questo si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore a 18 anni di tale persona.

▼M10

AA.   REGNO UNITO

▼B

1. Se una persona resiede abitualmente nel territorio di Gibilterra o, a decorrere dal suo ultimo arrivo su tale territorio, è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione di Gibilterra in qualità di lavoratore subordinato e chiede, per incapacità al lavoro, per maternità o per disoccupazione, di essere esonerato dal versamento di contributi per un certo periodo e che, per tale periodo, determinati contributi vengano iscritti a suo conto, ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito, ai fini di tale domanda, è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio di Gibilterra e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato, in applicazione della legislazione di Gibilterra.

2. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a) i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali,

ovvero se

b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge,

purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si aplicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 3a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione compiuto da:

i) il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:

 una donna coniugata, o

 una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge;

o

ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

 un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di superstite, o

 una vedova che immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di superstite o pensione di reversibilità o che ha unicamente diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento e per questo motivo «pensione di vedova connessa con l'età» significa una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con l'articolo 39, paragrafo 4 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

3. 

a) Se una persona fruisce delle prestazioni di disoccupazione prevista dalla legislazione del Regno Unito in virtù dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii) del regolamento, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti da tale persona sotto la legislazione di un altro Stato membro sono considerati, ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico (child benefit) che la legislazione del Regno Unito subordina a un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, come periodi di presenza in Gran Bretagna, o, se del caso, nell'Irlanda del Nord.

b) Se, in virtù del titolo II del regolamento, ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore subordinato o autonomo che non soddisfa la condizione richiesta dalla legislazione del Regno Unito ai fini del diritto alle prestazioni per figli a carico (child benefit) per quanto concerne:

i) la presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda de Nord, egli sarà trattato, per soddisfare tali condizioni, come se vi fosse stato presente;

ii) un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti da tale lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato membro saranno considerati, per soddisfare tali condizioni, periodi di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell'Irlanda del Nord.

c) Per quanto concerne i diritti a percepire gli assegni familiari (family allowances) ai sensi della legislazione di Gibilterra, si applicano per analogia le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

4. La prestazione a favore delle vedove (widow's payment) erogata in base alla legislazione del Regno Unito è considerata, ai fini del capitolo 3 del regolamento, come una pensione di riversibilità.

5. Per l'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2 alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

6. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione del Regno Unito, è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio del Regno Unito,

e

b) per determinare se egli era un lavoratore subordinato (employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell'Irlanda del Nord oppure un lavoratore subordinato (employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra, non tenendo conto della sua assenza da detti territori.

7. Il regolamento non si applica alle disposizioni della legislazione del Regno Unito destinate a porre in vigore un accordo di sicurezza sociale concluso tra il Regno Unito e uno Stato terzo.

8. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, non si tiene conto né dei contributi proporzionali versati dall'assicurato a norma della legislazione del Regno Unito, né delle prestazioni proporzionali di vecchiaia erogabili a norma di tale legislazione. L'importo delle prestazioni proporzionali viene aggiunto all'importo della prestazione dovuta in virtù della legislazione del Regno Unito, determinato conformemente a quanto disposto al suddetto capitolo; la somma dei due importi costituisce la prestazione effettivamente dovuta all'interessato.

9. . . . . . .

10. Per l'applicazione del regolamento relativo alle prestazioni dell'assicurazione sociale senza versamento di contributi nonché all'assicurazione disoccupazione (Non-Contributory Social Insurance Benefit and Unemployment Insurance Ordinance, Gibilterra), qualsiasi persona cui il presente regolamento è applicabile è considerata come abitualmente residente a Gibilterra qualora risieda in uno Stato membro.

▼M1

11. Ai fini degli articoli 27, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 del regolamento, le prestazioni erogabili fuori del Regno Unito unicamente in virtù dell'articolo 95 ter paragrafo 8 del regolamento sono considerate prestazioni di invalidità.

▼B

12. Per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro.

13.1. Per il calcolo del coefficiente salariale (earnings factor) ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, salvo il punto 15, ogni settimana durante cui il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è presa in considerazione secondo le modalità seguenti:

a) periodi dal 6 aprile 1975 al 5 aprile 1987:

i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia pagato i contributi come lavoratore subordinato sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore di tale anno di imposta;

ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo;

b) periodi a decorrere dal 6 aprile 1987:

i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l'interessato abbia percepito una retribuzione settimanale pagando i relativi contributi come lavoratore subordinato, pari ai due terzi del limite salariale superiore per tale settimana;

ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l'interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo;

c) per ogni settimana completa durante la quale l'interessato ha maturato un periodo equiparato a un periodo di assicurazione, di occupazione o d'attività autonoma o di residenza, si considera che egli abbia beneficiato di un credito di contributi o di retribuzioni, secondo il caso, nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno di imposta fino al livello richiesto per fare di tale anno di imposta un anno da prendere in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla concessione di credito di contributi o di retribuzioni.

13.2. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) del regolamento:

a) qualora, per ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) punto i), abbia preso in considerazione quell'anno ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, l'interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell'anno nell'altro Stato membro;

b) qualora ogni anno d'imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell'anno.

13.3. Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero cosi ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno di imposta, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno di imposta, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione.

14. Per l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a) punto ii), tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

15.1. Per il calcolo, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento dell'importo teorico della parte della pensione che consiste in una componente addizionale ai sensi della legislazione del Regno Unito:

a) le parole «guadagni», «contributi» e «maggiorazioni», di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, designano le eccedenze dei coefficienti salariali ai sensi della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975), o, se del caso, del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975];

b) la media delle eccedenze dei coefficienti salariali sarà calcolata in virtù dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, secondo l'interpretazione della precedente lettera a), dividendo la somma di dette eccedenze, compiute a norma della legislazione del Regno Unito, per il numero di anni di imposta sul reddito (anche parziali) completati ai sensi di detta legislazione a decorrere dal 6 aprile 1978 nel periodo di assicurazione in questione.

15.2. Per il calcolo dell'importo della parte di pensione che consiste in una componente addizionale, ai sensi della legislazione del Regno Unito, le parole «periodi di assicurazione e di residenza» di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento designano i periodi di assicurazione e di residenza compiuti a decorrere dal 6 aprile 1978.

16. Un disoccupato che rientra nel Regno Unito dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nonostante l'articolo 69, paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.

17. Ai fini dell'acquisizione del diritto all'assegno di invalidità grave, il lavoratore subordinato o autonomo, che è o è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito in conformità del titolo II del regolamento, ad esclusione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f):

a) è considerato come se fosse stato presente o avesse risieduto nel Regno Unito durante tutto il periodo nel quale ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ed è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito, pur essendo presente o residente in un altro Stato membro;

b) ha diritto all'equiparazione a periodi di presenza o di residenza nel Regno Unito dei periodi di assicurazione maturati come lavoratore subordinato o autonomo nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.

18. Un periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento non può:

i) essere considerato in forza di questa disposizione come periodo maturato nell'ambito della legislazione del Regno Unito agli effetti del titolo III del regolamento, né

ii) far sì che il Regno Unito diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18, 38 o 39, paragrafo 1 del regolamento.

19. Fatta salva ogni convenzione stipulata con gli Stati membri, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento e dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione, la legislazione del Regno Unito cesserà di essere applicabile alla scadenza del più recente dei tre giorni sottoindicati a chiunque fosse precedentemente soggetto alla legislazione del Regno Unito come lavoratore subordinato o autonomo:

a) il giorno in cui la residenza è trasferita nell'altro Stato membro ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f);

b) il giorno in cui cessa l'attività subordinata o autonoma, permanente o temporanea, durante la quale l'interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito;

c) l'ultimo giorno di qualsiasi periodo di erogazione di prestazioni britanniche per malattia e maternità (comprese le prestazioni in natura per le quali il Regno Unito è lo Stato competente) o prestazioni per disoccupazione:

i) iniziato prima della data di trasferimento della residenza in un altro Stato membro o, se è iniziato dopo tale data;

ii) immediatamente successivo all'esercizio di un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, per il quale l'interessata ero soggetto alla legislazione del Regno Unito.

20. Il fatto che una persona sia soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento, dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione e del punto 19 non osta a che:

a) il Regno Unito, in qualità di Stato competente, applichi a tale persona le disposizioni relative ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi del titolo III, capitolo 1 e capitolo 2, sezione 1 e dell'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento, se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo a questi fini ed era assicurata da ultimo in tale qualità conformemente alla legislazione del Regno Unito;

b) tale persona sia trattata come lavoratore subordinato o autonomo ai fini dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento o degli articoli 10 oppure 10 bis del regolamento di applicazione, purché la prestazione britannica prevista dal capitolo 1 del titolo III le possa essere erogata a norma della lettera a).

▼M4

21. Nel caso di studenti oppure di familiari o superstiti di uno studente l'articolo 10 bis, paragrafo 2 del regolamento non si applica alle prestazioni il cui unico obiettivo è la protezione specifica delle persone disabili.

▼M8 —————

▼M10




ALLEGATO VII

CASI IN CUI UNA PERSONA È SOGGETTA SIMULTANEAMENTE ALLA LEGISLAZIONE DI DUE STATI MEMBRI

(Articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera b) del regolamento)

1. Esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

2. Esercizio di un'attività autonoma in Bulgaria e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

3. Esercizio di un'attività autonoma nella Repubblica ceca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

4. Esercizio di un'attività autonoma in Danimarca e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca.

5. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un'attività agricola autonoma in Germania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

6. Esercizio di un'attività autonoma in Estonia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Estonia.

7. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un'attività autonoma in Grecia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

8. Esercizio di un'attività autonoma in Spagna e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna.

9. Esercizio di un'attività autonoma in Francia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, a eccezione del Lussemburgo.

10. Esercizio di un'attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un'attività subordinata in Lussemburgo.

11. Esercizio di un'attività autonoma in Italia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

12. Esercizio di un'attività autonoma a Cipro e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente a Cipro.

13. Esercizio di un'attività autonoma a Malta e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

14. Esercizio di un'attività autonoma in Portogallo e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

15. Esercizio di un'attività autonoma in Romania e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

16. Esercizio di un'attività autonoma in Finlandia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia.

17. Esercizio di un'attività autonoma in Slovacchia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro.

18. Esercizio di un'attività autonoma in Svezia e di un'attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia.

▼M5




ALLEGATO VIII

(Articolo 78 bis del regolamento)

REGIMI CHE PREVEDONO PER GLI ORFANI UNICAMENTE ASSEGNI FAMILIARI O ASSEGNI SUPPLEMENTARI O SPECIALI

A.   BELGIO

a) Assegni familiari previsti dalle leggi coordinate relative agli assegni familiari per i lavoratori subordinati.

b) Prestazioni familiari previste dalla legislazione relativa alle prestazioni familiari dei lavoratori autonomi.

c) Prestazioni familiari previste nel regime degli ex impiegati del Congo belga e del Ruanda-Urundi.

▼M10

B   BULGARIE

Néant.

▼M10

C   REPUBBLICA CECA

▼A1

Nulla.

▼M10

D.   DANIMARCA

▼M5

«Gli assegni familiari speciali per figli a carico nonché gli assegni familiari ordinari o supplementari concessi qualora il detentore dell'autorità parentale sia l'unico sostegno della famiglia.

Inoltre, le prestazioni familiari previste a favore di tutti i figli di età inferiore a 18 anni qualora essi siano residenti in Danimarca e il detentore dell'autorità parentale sia pienamente soggetto a imposta in virtù della legislazione danese.»

▼M10

E.   GERMANIA

▼M5

Nulla

▼M10

F.   ESTONIA

▼A1

Nulla.

▼M10

G.   GRECIA

▼A1

Nulla

▼M10

H.   SPAGNA

▼M5

Nulla

▼M10

I.   FRANCIA

▼M5

Tutti i regimi di base di sicurezza sociale, tranne i regimi speciali per lavoratori subordinati (funzionari, operai alle dipendenze dello Stato, gente di mare, impiegati di notai, agenti dell'EDF-GDF, della SNCF e della RATP, personale dell'Opéra e della Comédie française, ecc.), diversi dal regime applicabile ai minatori.

▼M10

J.   IRLANDA

▼M12

La prestazione per i figli, l’assegno (contributivo) per i tutori e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale e le successive modifiche.

▼M10

K.   ITALIA

▼M5

Nulla

▼M10

L.   CIPRO

▼A1

Nulla.

▼M10

M.   LETTONIA

▼A1

Nulla.

▼M10

N.   LITUANIA

▼A1

Nulla.

▼M10

O.   LUSSEMBURGO

▼M5

Nulla

▼M10

P.   UNGHERIA

▼A1

Nulla.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Nulla.

▼M10

R.   PAESI BASSI

▼M5

Nulla

▼M10

S.   AUSTRIA

▼M5

Nulla

▼M10

T.   POLONIA

▼A1

Nulla.

▼M10

U.   PORTOGALLO

▼M5

Nulla

▼M10

V.   ROMANIA

Nulla.

▼M10

W.   SLOVENIA

▼A1

Nulla.

▼M10

X.   SLOVACCHIA

▼A1

Nulla.

▼M10

Y.   FINLANDIA

▼M5

Nulla

▼M10

Z.   SVEZIA

▼M5

Nulla

▼M10

AA.   REGNO UNITO

▼M5

1.   Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Disposizioni della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale («Social Security Contributions and Benefits Act») del 1992 e della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) [«Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act»] del 1992, relative alle prestazioni per i figli (compresi eventuali importi più elevati per genitori soli); assegni per figli a carico versati ai pensionati e assegni per i tutori.

2.   Gibilterra

Disposizioni del regolamento relativo alla sicurezza sociale (regime aperto di prestazioni a lungo termine [«Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordinance»] del 1997 e del regolamento relativo alla sicurezza sociale (regime chiuso di prestazioni a lungo termine) [«Social Security (Closed Long-Tem Benefits Scheme»] del 1996, concernenti le maggiorazioni per figli a carico versate ai pensionati e l'assegno per i tutori.

▼B




Appendice

ELENCO DEGLI ATTI MODIFICATIVI DEI REGOLAMENTI (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72

A.

Atti di adesione della Spagna e del Portogallo (GU n. L 302 del 15.11.1985, pag. 23).

B.

Atti di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU n. C 241 del 29.8.1994, pag. 1), adattati dalla decisione 95/1/CE (GU n. L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

1. Aggiornamento stabilito dal regolamento (CEE) n. 2001/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983 (GU n. L 230 del 22.8.1983).

2. Regolamento (CEE) n. 1660/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 160 del 20.6.1985 pag. 1; testo spagnolo: DO Edición especial, 1985 (05.V4), pag. 142; testo portoghese: JO Edição Especial, 1985 (05.F4), pag. 142; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 61; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 61].

3. Regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia [GU n. L 160 del 20.6.1985, pag. 7; testo spagnolo: DO Edición especial, 1985 (05.04), pag. 148; testo portoghese: JO Edição Especial, 1985 (05.04), pag. 148; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 67; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 67].

4. Regolamento (CEE) n. 513/86 della Commissione, del 26 febbraio 1986, che modifica gli allegati 1, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [GU n. L 51 del 28.2.1986, pag. 44; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 73; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 73].

5. Regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 355 del 16.12.1986, pag. 5; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 86; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 86].

6. Regolamento (CEE) n. 1305/89 del Consiglio, dell'11 maggio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 131 del 13.5.1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 143; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 143].

7. Regolamento (CEE) n. 2332/89 del Consiglio, del 18 luglio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 224 del 2.8.1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04) s. 154; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 154].

8. Regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale, ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 331 del 16.11.1989, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 165; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04) s. 165].

9. Regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 206 del 29.7.1991, pag. 2; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 46; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 46].

10. Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 124; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 124].

11. Regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05) s. 130; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 130].

12. Regolamento (CEE) n. 1249/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 28; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06) s. 151; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05) s. 151].

13. Regolamento (CEE) n. 1945/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1247/92 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 [GU n. L 181 del 23.7.1993, pag. 1; testo svedese: EGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06) s. 63; testo finlandese; EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06) s. 63].

14. Regolamento (CE) n. 3095/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 1945/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 1247/92 (GU n. L 335 del 30.12.1995, pag. 1).

15. Regolamento (CE) n. 3096/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 335 del 30.12.1995, pag. 10).

16. Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU n. L 28 del 30.1.1997, pag. 1).



( 1 ) Cfr. appendice.

( 2 ) Cfr. appendice.

( 3 ) GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 7.

( 4 ) GU n. L 136 del 19.5.1992, pag. 1.

( 5 ) GU L 209 del 25.7.1998, pag. 1.

( 6 ) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.

( 7 ) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1.