24.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/9


SENTENZA DELLA CORTE

del 26 luglio 2011

nella causa E-4/11

Arnulf Clauder

(Direttiva 2004/38/CE — Ricongiungimento familiare — Diritto di soggiorno per i familiari di cittadini dello Spazio economico europeo titolari di un diritto di soggiorno permanente — Requisito di disporre di risorse economiche sufficienti)

2011/C 344/06

Nella causa E-4/11 Arnulf Clauder — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo fra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), riguardo all’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quale adattata all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Benedikt Bogason (ad hoc), giudici, ha emesso il 26 luglio 2011 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE deve essere interpretato nel senso che un cittadino SEE, titolare di un diritto di soggiorno permanente, che sia pensionato e riceva una prestazione di previdenza sociale nel paese SEE ospitante, può avvalersi del diritto al ricongiungimento familiare anche se il familiare richiederà a sua volta una prestazione di previdenza sociale.