17.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/30


Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione

(Causa T-255/17)

(2017/C 231/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires (Parigi, Francia), ITM Entreprises (Parigi) (rappresentanti: N. Jalabert-Doury, B. Chemama e K. Mebarek, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

adottare una misura di organizzazione del procedimento per ingiungere alla Commissione di precisare le presunzioni e di produrre gli indizi di cui disponeva per giustificare l’oggetto e lo scopo delle decisioni AT.40466 — Tute 1 e AT.40467 — Tute 2;

accogliere l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 nella parte in cui non offre mezzi di ricorso effettivi nei confronti delle condizioni di esecuzione delle decisioni sugli accertamenti, conformemente agli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 13 della CEDU e agli articoli 7 e 47 della Carta;

annullare le decisioni AT.40466 — Tute 1 e AT.40467 — Tute 2 del 21 febbraio 2017, che ordina alla Les Mousquetaires S.A.S e a tutte le sue controllate di sottoporsi ad accertamenti, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;

in via del tutto subordinata, annullare le decisioni AT.40466 — Tute 1 e AT.40467 — Tute 2 adottate negli stessi termini nei confronti dell’ITM Entreprises S.A.S in data 9 febbraio 2017, che non sono state notificate ai loro destinatari;

annullare la decisione adottata dalla Commissione di raccogliere e copiare i dati presenti negli strumenti di comunicazione e di memorizzazione contenenti dati della vita privata degli utilizzatori, e di respingere la domanda di restituzione dei dati in questione presentata dalle ricorrenti;

condannare la Commissione all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, del diritto all’inviolabilità del domicilio e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a causa della mancanza di ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti delle condizioni di esecuzione delle decisioni sugli accertamenti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali, in quanto le decisioni sugli accertamenti non sarebbero sufficientemente motivate e avrebbero, di conseguenza, privato le ricorrenti di una garanzia fondamentale che si impone in tale contesto. In particolare, le decisioni non delimiterebbero sufficientemente l’oggetto e lo scopo degli accertamenti e non preciserebbero le presunzioni e gli indizi raccolti dalla Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20, paragrafi 3 e 4, e 21 del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali, in quanto le ricorrenti sarebbero state private di altre garanzie fondamentali. In particolare, le decisioni sugli accertamenti sarebbero illimitate nel tempo, avrebbero potuto essere attuate in assenza di notifica effettiva e senza rispettare il diritto all’assistenza giuridica, il diritto al silenzio e il diritto al rispetto della vita privata delle ricorrenti e non avrebbero permesso un’opposizione effettiva delle ricorrenti, tenuto conto del costante richiamo delle sanzioni in caso di ostruzione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di proporzionalità nel modo in cui la Commissione avrebbe deciso sull’opportunità, sulla durata e sulla portata degli accertamenti.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali che sarebbe stata commessa con l’adozione della decisione di rifiuto di garantire un’adeguata protezione a taluni documenti contenenti dati personali per i quali le ricorrenti avevano chiesto il beneficio di una tutela del diritto dell’Unione.

6.

Sesto motivo, con cui si chiede l’annullamento in via subordinata delle decisioni sugli accertamenti datate 9 febbraio 2017 sulla base degli stessi motivi.