SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 febbraio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 10 bis – Decisione 2011/278/UE – Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni – Periodo 2013‑2020 – Domanda di assegnazione – Dati errati – Rettifica – Termine di decadenza»

Nella causa C‑572/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania), con decisione del 3 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2016, nel procedimento

INEOS Köln GmbH

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C.G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per la INEOS Köln GmbH, da S. Altenschmidt e A. Sitzer, Rechtsanwälte;

per l’Umweltbundesamt, da I. Budde, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A.C. Becker e C. Zadra, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), nonché della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 (GU 2011, L 130, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la INEOS Köln GmbH (in prosieguo: la «INEOS»), da un lato, e, dall’altro, la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dall’Umweltbundesamt (Ufficio federale per l’ambiente, Germania) in merito al diniego opposto a tale società di effettuare la rettifica di una domanda di assegnazione gratuita delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (in prosieguo: le «quote di emissioni») per il terzo periodo di scambio 2013‑2020.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2003/87

3

L’articolo 1 della direttiva 2003/87, intitolato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato “il sistema comunitario”), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

(…)».

4

L’articolo 10 bis di tale direttiva, rubricato «Norme comunitarie transitorie per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote», prevede quanto segue:

«1.   Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l’assegnazione delle quote (…)

(…)

2.   Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008 (…).

(…).

5.   Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:

a)

del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell’articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e

b)

del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all’articolo 9.

Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.

(…)».

5

Ai sensi del successivo articolo 11, intitolato «Misure nazionali di attuazione»:

«1.   Gli Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell’ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell’articolo 10 quater.

2.   Entro il 28 febbraio di ogni anno, le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote da assegnare per quell’anno, calcolato a norma degli articoli 10, 10 bis e 10 quater.

(…)».

La decisione 2011/278

6

Il considerando 15 della decisione 2011/278 così recita:

«Gli Stati membri devono garantire che i dati rilevati dai gestori e utilizzati ai fini dell’assegnazione siano completi e coerenti e presentino il massimo livello di precisione possibile. Tali dati devono inoltre essere verificati da un responsabile della verifica indipendente in modo da garantire che l’assegnazione delle quote a titolo gratuito si basi su dati validi e affidabili. È opportuno che la presente decisione stabilisca requisiti minimi specifici per la rilevazione e la verifica dei dati al fine di agevolare un’applicazione armonizzata e coerente delle regole di assegnazione».

7

Il successivo articolo 7, intitolato «Rilevazione dei dati di riferimento», prevede quanto segue:

«1.   Per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l’assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all’articolo 10 bis della direttiva [2003/87], ivi compresi gli impianti attivi solo occasionalmente, in particolare impianti di riserva o di emergenza e gli impianti che funzionano solo in base ad un calendario stagionale, gli Stati membri rilevano presso il gestore l’insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all’allegato IV, per tutti gli anni nel corso dei quali l’impianto è stato attivo del periodo che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, o dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante.

(…).

7.   Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l’integrità dei dati.

A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore trasmetta anche una relazione metodologica contenente una descrizione dell’impianto, il metodo di compilazione applicato, l’indicazione delle varie fonti di dati, i vari passaggi dei calcoli e, se del caso, le ipotesi formulate e la metodologia applicata per attribuire le emissioni ai vari sottoimpianti conformemente al paragrafo 6. Gli Stati membri possono inoltre chiedere al gestore di comprovare l’accuratezza e l’esaustività dei dati forniti.

8.   Quando mancano dei dati, gli Stati membri prescrivono all’operatore di motivare adeguatamente queste mancanze.

Gli Stati membri impongono al gestore di sostituire, al più tardi al momento della verifica da parte del responsabile della verifica, i dati mancanti con stime conservative basate sulle migliori pratiche dell’industria e sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche recenti.

(…)».

8

A termini del successivo articolo 8, rubricato «Verifica»:

«1.   Nel processo di rilevazione di dati ai sensi dell’articolo 7, gli Stati membri accettano unicamente dati che siano stati ritenuti soddisfacenti da un responsabile della verifica. Il processo di verifica riguarda la relazione metodologica e i parametri notificati di cui all’articolo 7 e all’allegato IV. La verifica riguarda l’affidabilità, la credibilità e l’accuratezza dei dati comunicati dal gestore e sfocerà in un parere sulla verifica che certifica con ragionevole sicurezza che i dati comunicati sono privi di inesattezze materiali.

(…).

4.   Gli Stati membri non assegnano quote di emissioni a titolo gratuito ad un impianto i cui dati non sono stati riconosciuti soddisfacenti mediante la verifica.

(…)».

9

L’articolo 10 della decisione medesima, intitolato «Assegnazione a livello di impianto», così dispone:

«1.   Sulla base dei dati rilevati conformemente all’articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.

2.   Ai fini questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente (…)

(…).

9.   Il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87], corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 15, paragrafo 3».

10

Il successivo articolo 11, intitolato «Assegnazione per il cracking con vapore», prevede un metodo specifico, che deroga a quello descritto al precedente articolo 10, paragrafo 2, per il calcolo del quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per la produzione di sostanze chimiche di valore.

11

L’articolo 15 della decisione medesima, rubricato «Misure nazionali di attuazione», così recita:

«1.   Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva [2003/87] entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri, trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell’ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio (…)

2.   L’elenco menzionato al paragrafo 1 contiene per ogni impianto esistente:

(…)

3.   Non appena ricevuto l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina l’inclusione di ogni impianto nell’elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.

Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87]. Questo fattore è stabilito confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite assegnate ad impianti che non sono produttori di elettricità ogni anno nel periodo 2013-2020 (…) al quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], per gli impianti che non sono produttori di elettricità né nuovi entranti (…)

4.   Se la Commissione non rifiuta l’iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, della presente decisione.

(…)».

12

In forza dell’allegato IV della decisione medesima, intitolato «Parametri per la raccolta di dati di riferimento relativi agli impianti esistenti», gli Stati membri erano tenuti, ai fini della raccolta dei dati di riferimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione, a chiedere al gestore di trasmettere a livello di impianto e sottoimpianto per tutti gli anni civili del periodo di riferimento scelto (2005-2008 o 2009-2010), segnatamente, il totale delle emissioni di gas a effetto serra nonché le emissioni di gas a effetto serra da combustibili e quelle dovute ai processi.

Diritto tedesco

13

L’articolo 9, paragrafi da 1 a 4, del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge sullo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra), del 21 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1475, in prosieguo: il «TEHG»), così recita:

«(1)   Ai gestori di impianti vengono assegnate quote di emissioni a titolo gratuito sulla base dei principi indicati all’articolo 10 bis (…) della direttiva 2003/87 (…) nel testo vigente, e di quelli indicati nella decisione 2011/278 (…).

(2)   L’assegnazione è subordinata alla presentazione di una domanda all’autorità competente. La domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito va presentata entro un termine pubblicato dall’autorità competente nel Bundesanzeiger [gazzetta ufficiale tedesca] almeno tre mesi prima della sua scadenza. La pubblicazione del termine avviene non prima dell’entrata in vigore del regolamento relativo alle norme di assegnazione di cui all’articolo 10. In caso di domanda tardiva non sussiste alcun diritto all’assegnazione a titolo gratuito. Alla domanda devono essere allegati i documenti necessari per la verifica del diritto. Salva diversa previsione nel regolamento di cui all’articolo 10, le informazioni effettivamente fornite nella domanda di assegnazione devono essere state verificate da un organismo di controllo ai sensi dell’articolo 21.

(3)   L’autorità competente calcola i quantitativi provvisori da assegnare, pubblica nel Bundesanzeiger un elenco di tutti gli impianti rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge e dei quantitativi preliminari da assegnare e trasmette l’elenco alla Commissione europea. Nel calcolo dei quantitativi preliminari delle quote da assegnare si tiene conto esclusivamente delle informazioni dati fornite dal gestore la cui affidabilità sia sufficientemente accertata. (…)

(4)   L’autorità competente decide, anteriormente all’inizio del periodo di scambio, in merito all’assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per un impianto a quel gestore che abbia presentato domanda entro il termine pubblicato ai sensi del paragrafo 2, secondo periodo. (…)».

14

L’articolo 5 della Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 (regolamento relativo all’assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra per il periodo di scambio dal 2013 al 2020), del 26 settembre 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1921), intitolato «Raccolta dei dati di riferimento» prevede, al paragrafo 1, che il gestore dell’impianto è tenuto a fornire con la domanda di assegnazione a titolo gratuito per impianti esistenti le informazioni relative all’impianto nonché quelle relative a ciascun elemento dell’assegnazione.

15

Con la pubblicazione nella versione elettronica della Gazzetta ufficiale tedesca (elektronischer Bundesanzeiger, eBAnz AT118 2011 B1) il 20 ottobre 2011, la Deutsche Emissionshandelsstelle [Autorità tedesca competente in materia di scambio di emissioni (in prosieguo: la «DEHSt»)] indicava che il termine di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del TEGH sarebbe scaduto il 23 gennaio 2012.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

La INEOS gestisce un impianto per la produzione di sostanze chimiche mediante cracking con vapore di nafta ad alte temperature. L’impianto è soggetto all’obbligo di scambio di quote di emissioni dal 1o gennaio 2008.

17

Il 23 gennaio 2012 la INEOS presentava alla DEHSt, entro il termine previsto, una domanda di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito per tale impianto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del TEHG, per il periodo 2013-2020, sulla base del periodo di riferimento 2005-2008. Infatti, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, il termine per la presentazione di tali domande scadeva il medesimo giorno. Dagli atti sottoposti alla Corte emerge che tale domanda era stata verificata da un organismo di controllo indipendente. Essa conteneva, segnatamente, il quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni da assegnare pari a 574635, secondo i calcoli che la INEOS avrebbe effettuato in applicazione del metodo specifico di calcolo di cui all’articolo 11 della decisione 2011/278 per il cracking con vapore.

18

Con decisione del 17 febbraio 2014 la DEHSt assegnava alla INEOS, a titolo di tale periodo di scambio, un quantitativo totale di 3867032 quote, per quanto riguarda le emissioni dell’impianto in questione, precisando che l’assegnazione si fondava sui dati comunicati dalla INEOS nella propria domanda di assegnazione (in prosieguo: la «decisione controversa»).

19

L’11 marzo 2014 la INEOS adiva la DEHSt con ricorso amministrativo avverso la decisione controversa, sostenendo che la DEHSt doveva prendere in considerazione determinati dati complementari ai fini del calcolo delle emissioni dirette per gli anni 2006 e 2007.

20

Il 3 settembre 2015 la DEHSt respingeva il ricorso in base al rilievo che, segnatamente, i nuovi dati non avrebbero potuto essere presi in considerazione ai fini dell’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito, avendoli la INEOS presentati solo nell’aprile 2015 nell’ambito del ricorso amministrativo, ossia più di tre anni dopo la data di scadenza del termine prevista per la presentazione della domanda di assegnazione, vale a dire il 23 gennaio 2012. La DEHSt faceva presente, non solo che l’articolo 9, paragrafo 2, del TEHG prevedeva un termine legale di decadenza, ma altresì che la stretta interconnessione tra la procedura nazionale e la procedura di assegnazione prevista dal diritto dell’Unione ostava a qualsiasi modifica dei dati contenuta nella domanda stessa.

21

Avverso tale decisione di rigetto la INEOS ricorreva, in data 29 settembre 2015, dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino, Germania) deducendo, segnatamente, che essa avrebbe omesso, per errore, di trasmettere taluni dati riguardanti le proprie emissioni dirette per gli anni 2006 e 2007, ritenendo erroneamente che la DEHSt fosse già in possesso dei dati stessi, mentre l’impianto in questione era stato assoggettato al sistema per lo scambio di quote di emissioni solo dal 1o gennaio 2008. Secondo la INEOS, la DEHSt avrebbe dovuto invitarla a integrare o a rettificare i dati forniti ai fini della domanda di assegnazione.

22

Secondo il giudice del rinvio, poiché il diritto dell’Unione non contiene espressamente una disposizione relativa agli effetti giuridici che devono essere collegati alle informazioni fornite da un gestore successivamente alla scadenza del termine previsto dal diritto nazionale ai fini della presentazione di una domanda di assegnazione, occorre acclarare la questione se l’articolo 9, paragrafo 2, del TEHG, in forza del quale non esiste un diritto all’assegnazione a titolo gratuito in caso di domanda tardiva, sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278.

23

Ciò premesso, il Verwaltungsgericht Berlin (Tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli obblighi stabiliti dall’articolo 10 bis della direttiva [2003/87] nonché le disposizioni della decisione [2011/278], ostino a una normativa di uno Stato membro che, con riguardo al periodo di scambio 2013-2020, preveda un termine di decadenza sostanziale per le domande di assegnazione gratuita delle quote di emissioni agli impianti esistenti non presentate tempestivamente, escludendo in tal modo di poter procedere, nella domanda di assegnazione, alla rettifica di errori o all’integrazione di eventuali dati (incompleti), accertati solo successivamente alla scadenza del termine fissato dallo Stato membro medesimo».

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che prevede, per il deposito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni relativa al periodo 2013-2020, un termine di decadenza alla scadenza del quale il richiedente è privato di ogni possibilità di rettificare o integrare la propria domanda.

25

Dalla decisione di rinvio emerge che tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia in cui il gestore di un impianto rientrante nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dal 1o gennaio 2008, nel caso di specie la INEOS, ha omesso, per errore, di fornire, nella propria domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, taluni dati di riferimento, ossia quelli riguardanti le emissioni dirette di tali impianti per gli anni 2006 e 2007. È pacifico che, in assenza di tale errore, a tale gestore sarebbe stato assegnato un numero più elevato di quote di emissioni a titolo gratuito.

26

In limine occorre rammentare che la direttiva 2003/87 ha come scopo l’istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni che mira alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi interferenza antropica pericolosa per il clima e il cui fine ultimo è la tutela dell’ambiente (v., segnatamente, sentenza dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange e Schifflange, C‑321/15, EU:C:2017:179, punto 24).

27

Tale sistema è fondato su una logica economica che stimola ogni suo partecipante a emettere un quantitativo di gas a effetto serra inferiore alle quote al medesimo inizialmente assegnate, al fine di cederne l’eccedenza a un altro partecipante che abbia prodotto un quantitativo di emissioni superiore alle quote assegnate (v., in particolare, sentenza dell’8 marzo 2017, ArcelorMittal Rodange e Schifflange, C‑321/15, EU:C:2017:179, punto 22).

28

La direttiva 2003/87 mira così a ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra dell’Unione europea in misura pari ad almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 secondo criteri di efficienza economica (sentenza dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C‑461/15, EU:C:2016:648, punto 23).

29

A tal fine, l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 prevede, per gli impianti ricompresi in taluni settori di attività, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, il cui quantitativo è ridotto gradualmente durante il periodo 2013-2020, in vista della completa cessazione di tali quote gratuite nel 2027 (v. in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C‑461/15, EU:C:2016:648, punto 24, nonché del 26 ottobre 2016, Yara Suomi e a., C‑506/14, EU:C:2016:799, punto 46).

30

Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, la Commissione ha stabilito, con la decisione 2011/278, le norme armonizzate a livello dell’Unione per tale assegnazione di quote a titolo gratuito. Tali norme armonizzate concretizzano il requisito essenziale consistente nel ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno (sentenza del 22 giugno 2016, DK Recycling und Roheisen/Commissione, C‑540/14 P, EU:C:2016:469, punto 53).

31

A parere della INEOS, il legislatore dell’Unione ha effettuato in tal modo un’armonizzazione esauriente di tutti gli aspetti, compresi quelli procedurali, relativi alle domande di assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito, cosicché gli Stati membri non hanno alcun potere discrezionale al riguardo. Orbene, sia dalla formulazione delle pertinenti disposizioni della decisione 2011/278, in particolare dai suoi articoli 7, 8 e 10, sia dall’impianto sistematico della decisione stessa e dall’obiettivo da essa perseguito, emergerebbe l’obbligo per gli Stati membri di garantire il carattere esaustivo, esatto e coerente dei dati di riferimento rilevati presso i gestori. Tale decisione non prevedrebbe, invece, che tali obblighi incombenti agli Stati membri possano essere limitati nel tempo o che questi ultimi possano fissare i propri termini di decadenza.

32

A tal riguardo, occorre rilevare che la procedura istituita dal legislatore dell’Unione per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per il periodo 2013‑2020 prevedeva, in sostanza, tre fasi distinte.

33

Innanzitutto, durante la prima fase, gli Stati membri erano tenuti, conformemente all’articolo 7 della decisione 2011/278, a rilevare presso i gestori, per ciascun impianto esistente rispondente ai requisiti necessari ai fini dell’assegnazione, il complesso di informazioni e di dati utili, per tutti gli anni, in linea di principio, del periodo 2005-2008, nel corso dei quali l’impianto fosse stato attivo, riguardanti ciascuno parametri che, elencati nell’allegato IV di tale decisione, consentono di determinare l’importo di tale assegnazione (v. sentenza dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C‑461/15, EU:C:2016:648, punto 25).

34

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2011/278, gli Stati membri erano tenuti ad accettare, a tal fine, solo i dati ritenuti soddisfacenti da un responsabile della verifica, il quale doveva provarne l’affidabilità, la credibilità e l’accuratezza, per sfociare in un parere che certificasse con ragionevole sicurezza la presenza o l’assenza di inesattezze materiali.

35

Sulla base delle informazioni così raccolte, gli Stati membri erano tenuti, ex articolo 10 della decisione 2011/278, a calcolare per ogni anno, il numero preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi a ogni impianto esistente nel proprio territorio (sentenza dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C‑461/15, EU:C:2016:648, punti 2634).

36

All’esito di tale prima fase, ogni Stato membro aveva l’obbligo, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 e dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/278, di pubblicare e presentare alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti e dei sottoimpianti presenti sul proprio territorio e contemplati da tale direttiva, precisando per ciascuno di essi l’importo dell’assegnazione preliminare per l’intero periodo 2013-2020.

37

Successivamente, nel corso della seconda fase, la Commissione doveva procedere, al ricevimento di tale elenco e qualora, in sostanza, il quantitativo annuo totale preliminare calcolato dagli Stati membri superasse il massimale per l’industria corrispondente al quantitativo massimo annuo di quote di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, ad una diminuzione proporzionale di tale quantitativo preliminare calcolato dagli Stati membri per l’applicazione del «fattore di correzione transettoriale» previsto dalla disposizione medesima, corrispondente al rapporto tra detto quantitativo preliminare e tale massimale (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311, punto 62 nonché 63).

38

Infine, durante la terza fase, gli Stati membri erano tenuti, in forza dell’articolo 15, paragrafi 4 e 5 della decisione 2011/278, a determinare il quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate gratuitamente per ogni anno nel periodo 2013-2020, moltiplicando, conformemente all’articolo 10, paragrafo 9, di tale decisione, il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni a titolo gratuito per tale fattore di correzione transettoriale. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare le quote da assegnare per l’anno di cui trattasi entro il 28 febbraio del medesimo.

39

Nel caso di specie, come emerge già dal punto 25 supra, il termine di decadenza di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del TEHG, oggetto del procedimento principale, riguarda la prima fase di tale procedura, nel corso della quale, segnatamente, i gestori erano tenuti, in forza dell’articolo 7 della decisione 2011/278, a fornire alle autorità nazionali competenti i dati di riferimento, elencati nell’allegato IV a tale decisione, relativi al periodo 2005-2008, per ogni impianto in questione.

40

Orbene, si deve rilevare che, a differenza di quanto sostiene la INEOS, il legislatore dell’Unione non ha affatto compiuto un’armonizzazione esauriente di tale fase della procedura. Infatti, se, certamente, la direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 hanno disciplinato quest’ultima, né tale direttiva né tale decisione hanno determinato il termine entro cui un gestore è tenuto a presentare la propria domanda di assegnazione e ancor meno quello entro cui tale gestore potrebbe, se del caso, rettificare o integrare i dati forniti a sostegno di tale domanda.

41

Al riguardo, va osservato che l’articolo 7, paragrafo 8, della decisione 2011/278 precisa che, in assenza dei dati, gli Stati membri devono imporre all’operatore di motivare ogni «lacuna» e di sostituire i «dati in parte disponibili» con stime conservative, senza tuttavia istituire una procedura che consenta di rettificare o d’integrare i dati forniti. Parimenti, se è vero che l’articolo 8 di tale decisione vieta agli Stati membri di accettare dati che non siano stati ritenuti soddisfacenti da un responsabile della verifica, tale disposizione non fissa un termine o una procedura relativa alla rettifica dei dati non soddisfacenti.

42

Ciò premesso, in assenza di norme stabilite dal diritto dell’Unione quanto alle modalità procedurali relative alla presentazione e all’esame di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, spetta, secondo costante giurisprudenza, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare tali modalità in forza del principio dell’autonomia procedurale, garantendo, al contempo, che dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e, dall’altro, non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v. in tal senso, segnatamente, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 29).

43

Per quanto attiene al principio di equivalenza, non emerge da alcun elemento degli atti sottoposti alla Corte, e non è stato in alcun modo sostenuto nell’ambito del presente procedimento, che il termine di decadenza in questione nella controversia di cui al procedimento principale sarebbe in contrasto con tale principio. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio pronunciarsi a tal riguardo, come correttamente rilevato dalla Commissione.

44

Per quanto concerne il principio di effettività, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, ciascun caso in cui sorga la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare segnatamente, se necessario, la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v. segnatamente, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 42).

45

Per quanto attiene, in particolare, ai termini di decadenza, la Corte ha dichiarato che spetta agli Stati membri stabilire, per le normative nazionali ricomprese nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione (v. segnatamente, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 44).

46

A tal riguardo, dalla giurisprudenza emerge che la fissazione dei termini di decadenza soddisfa, in linea di principio, l’esigenza di effettività, dal momento che essa costituisce un’applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto a tutela sia dell’interessato sia dell’amministrazione di cui trattasi. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere, in linea di principio, praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v. segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2016, TDC, C‑327/15, EU:C:2016:974, punto 98).

47

Ne consegue che, nell’interesse della certezza del diritto, la fissazione di termini ragionevoli a pena di decadenza è compatibile con il diritto dell’Unione (sentenza del 29 ottobre 2015, BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, punto 28).

48

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del TEHG, è stata fissata al 23 gennaio 2012. Come emerge dal punto 15 supra, è pacifico che tale data sia stata oggetto di pubblicazione ufficiale il 20 ottobre 2011. Inoltre, dalle osservazioni scritte presentate alla Corte dal governo tedesco, non contestate al riguardo, emerge che la data di scadenza di tale termine è stata, altresì, resa nota ai gestori in pari data con messaggio di posta elettronica che è stato loro inviato e che è stato oggetto di un comunicato stampa.

49

Conseguentemente, nel procedimento principale, il termine di decadenza imposto ai gestori per la presentazione delle rispettive domande di assegnazione gratuita di quote di emissioni in forza dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e delle pertinenti disposizioni della decisione 2011/278 per il periodo 2013-2020 era leggermente superiore a tre mesi.

50

Occorre, pertanto, determinare se un termine del genere fosse idoneo a rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio da parte di un gestore, quale la INEOS nel procedimento principale, di un diritto attribuito dal diritto dell’Unione.

51

A tal riguardo, si deve rilevare che, se è pur vero che l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 conferiscono a determinati gestori, quali la INEOS, il diritto di beneficiare di quote di emissioni a titolo gratuito per il periodo 2013-2020, detto gestore non ha affatto sostenuto, nella specie, che tale termine, leggermente superiore a tre mesi, fosse troppo breve per presentare la propria domanda di assegnazione al fine di vedersi attribuire il relativo diritto, e il gestore de quo ha, inoltre, presentato tale domanda entro il termine medesimo. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle conclusioni, gli atti presentati alla Corte non contengono alcun elemento che consenta di ritenere che il termine di decadenza in questione avrebbe reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile, l’esercizio di tale diritto.

52

Dalla decisione di rinvio, invece, emerge che, come già rilevato supra ai punti 25 e 39, detto gestore contesta l’impossibilità d’integrare la domanda successivamente alla scadenza di tale termine per rettificare dati errati da esso forniti riguardanti le emissioni dei suoi stessi impianti.

53

Tuttavia, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, un termine di decadenza è, in linea di principio, compatibile con il principio di effettività, nonostante il fatto che la scadenza di tale termine sia, per sua natura, idonea ad impedire alle persone interessate di far valere in tutto o in parte i loro diritti (v., segnatamente, sentenze del 16 maggio 2000, Preston e a., C‑78/98, EU:C:2000:247, punto 34; del 18 settembre 2003, Pflücke, C‑125/01, EU:C:2003:477, punto 35, nonché dell’8 settembre 2011, Q-Beef e Bosschaert, C‑89/10 e C‑96/10, EU:C:2011:555, punto 36).

54

Pertanto, il solo fatto che il termine di decadenza di cui al procedimento principale impedisca, per sua stessa natura, a colui che richieda un’assegnazione gratuita di quote di emissioni di fornire dati ulteriori successivamente alla scadenza di tale termine non può essere, di per sé, sufficiente per dimostrare una violazione del principio di effettività.

55

Ne consegue che nessun elemento risultante dagli atti sottoposti alla Corte consente di ritenere che un termine di decadenza di tal genere sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la presentazione di una domanda di assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, ai fini dell’esercizio del diritto a ottenere gratuitamente quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 nonché della decisione 2011/278.

56

La INEOS sostiene, tuttavia, che dall’obbligo incombente agli Stati membri di basarsi, ai fini del calcolo di tali quote, su dati di riferimento il più possibile precisi e completi discende che le autorità nazionali competenti sono tenute, per garantire un’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, ad escludere qualsiasi modalità procedurale, quale il termine di decadenza di cui al procedimento principale, che impedisca di rettificare dati errati.

57

A tal riguardo, è vero che, come la Corte ha già avuto modo di precisare, gli Stati membri, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, in combinato disposto con il considerando 15 di tale decisione, devono fare in modo che i dati rilevati presso i gestori e utilizzati ai fini dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito siano completi e coerenti e presentino il massimo livello di accuratezza possibile (sentenza dell’8 settembre 2016, E.ON Kraftwerke, C‑461/15, EU:C:2016:648, punti 2737).

58

In questa stessa ottica, come emerge già dal punto 34 supra, l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2011/278 impone agli Stati membri di garantire che un responsabile della verifica abbia controllato «l’affidabilità, la credibilità e l’accuratezza» di tali dati per sfociare in un parere che certifichi, con «ragionevole sicurezza», l’assenza di inesattezze materiali.

59

Tale esigenza di accuratezza incombe agli Stati membri, come emerge sia da dette disposizioni sia dal considerando 15 della decisione 2011/278, affinché gli Stati stessi siano in grado di conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rammentato supra ai punti da 26 a 28, mediante un’applicazione armonizzata e coerente delle norme di assegnazione.

60

Tuttavia, come risulta, segnatamente, dal tenore stesso dell’articolo 7, paragrafi 7 e 8, della decisione 2011/278, l’esigenza di accuratezza incombente agli Stati membri richiede la cooperazione dei gestori e, a tal titolo, impone loro altresì il rispetto di una serie di obblighi tra cui, in particolare, quello di comunicare dati esaustivi, coerenti e il più possibile accurati nonché quello di dar prova della necessaria diligenza.

61

Tali obblighi di cooperazione imposti ai gestori sono quindi chiaramente volti, come correttamente osservato dall’Ufficio federale dell’ambiente e dal governo tedesco, a indurre i gestori stessi, essendo questi la fonte dei dati di riferimento necessari per il calcolo delle quote di emissioni a titolo gratuito, a dar prova della necessaria diligenza per garantire la rilevazione dei dati recanti il livello di accuratezza più elevato possibile e, ciò, affinché gli Stati membri medesimi possano rispettare gli obblighi loro incombenti ex articoli 7 e 8 della decisione 2011/278 e conseguire così l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra perseguito dalla direttiva 2003/87.

62

Ciò detto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 93 e 94 delle conclusioni, si deve rilevare che tale esigenza di accuratezza ricade nella sfera di una responsabilità congiunta dei gestori e degli Stati membri e che non si può quindi ritenere, a differenza di quanto sostenuto dalla INEOS, che la decisione 2011/278 attribuisca ai gestori medesimi un qualsivoglia diritto all’accuratezza dei dati forniti ai fini del calcolo delle quote di emissioni a titolo gratuito che essi possano far valere dinanzi al proprio Stato membro. Ne consegue che l’applicazione effettiva di tale decisione non può minimamente obbligare le autorità nazionali competenti a escludere una modalità procedurale, quale il termine di decadenza di cui al procedimento principale, per consentire a un gestore di rettificare dati errati, dal medesimo forniti, entro tale termine.

63

Ne deriva che nessun elemento degli atti sottoposti alla Corte consente di ritenere che un termine di decadenza, come quello di cui al procedimento principale, violi il principio di effettività.

64

Tale conclusione s’impone a maggior ragione a fronte delle circostanze della controversia oggetto del procedimento principale risultando dagli elementi sottoposti alla Corte dal governo tedesco, non contestati dalla INEOS al riguardo, che, a decorrere dall’ottobre 2011, le autorità nazionali competenti hanno indicato più volte ai gestori interessati che, per quanto attiene agli impianti che, come quello della INEOS di cui al procedimento principale, sono stati sottoposti al sistema per lo scambio di quote di emissioni solo dal 1o gennaio 2008, era necessaria, al momento della selezione del periodo di riferimento 2005-2008, una comunicazione complementare dei dati rilevanti elencati all’articolo 5 del regolamento relativo alla procedura di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra per il periodo di scambio dal 2013 al 2020, del 26 settembre 2011.

65

Inoltre, va rilevato che, nella specie, la rettifica dei dati errati ai fini dell’attribuzione di quote di emissioni a titolo gratuito complementari, laddove fosse stata possibile, sarebbe avvenuta, non solo una volta conclusa la prima fase, ma altresì successivamente alla conclusione della terza e ultima fase della procedura, risultante dalla notifica della decisione controversa.

66

Orbene, una rettifica tardiva di tal genere potrebbe pregiudicare il principio di certezza del diritto, dal momento che ogni assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito rischierebbe di rimanere indefinitamente provvisoria, in quanto la prima fase della procedura potrebbe sempre essere riaperta. Ne risulterebbe un grave turbamento al corretto svolgimento della procedura di assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito.

67

Infine, a differenza di quanto sostenuto dalla INEOS, una diversa interpretazione non può in alcun modo essere dedotta dalla sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 e da C‑391/14 a C‑393/14, EU:C:2016:311). È ben vero che, al punto 97 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che spettava alla Commissione chiedere agli Stati membri di effettuare le «correzioni necessarie» dei dati forniti relativi alle emissioni. Tuttavia, in tali cause, l’errore risultava, come emerge dai punti 94 e 95 della sentenza medesima, dal fatto che la Commissione aveva preso in considerazione dati, trasmessi dagli Stati membri, relativi alle emissioni in un periodo non contemplato dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87. Unicamente a fronte della gravità di tale errore, che incideva sostanzialmente sul fattore di correzione transettoriale uniforme e, in definitiva, sul numero di quote da assegnare gratuitamente, il principio della certezza del diritto non ha impedito che detto fattore venisse rimesso in discussione con effetti ex nunc, a decorrere dal momento indicato al punto 111 della sentenza stessa.

68

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e la decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda, ai fini del deposito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni relativa al periodo 2013-2020, un termine di decadenza, scaduto il quale il richiedente sia privato di ogni possibilità di rettificare o integrare la propria domanda, purché codesto termine non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la presentazione della domanda stessa.

Sulle spese

69

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, nonché la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda, ai fini del deposito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni relativa al periodo 2013-2020, un termine di decadenza, scaduto il quale il richiedente sia privato di ogni possibilità di rettificare o integrare la propria domanda, purché codesto termine non sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la presentazione della domanda stessa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.