31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — Procedimento relativo all’estradizione di Aleksei Petruhhin

(Causa C-182/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione europea - Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione - Ambito di applicazione del diritto dell’Unione - Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione - Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri - Restrizione alla libera circolazione - Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità - Proporzionalità - Verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea))

(2016/C 402/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti nel procedimento principale

Aleksei Petruhhin

Dispositivo

1)

Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

2)

Nell’ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.