15.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/26


Ricorso proposto il 15 settembre 2014 — Ungheria/Commissione

(Causa T-662/14)

(2014/C 448/35)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 45, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica l’allegato X di tale regolamento, nella parte in cui contiene la seguente espressione: «selezionando dall’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene»;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente lamenta che l’articolo 45, paragrafo 8, del regolamento impugnato andrebbe al di là dell’ambito previsto nel regolamento (UE) n. 1307/2013 (1), che concede gli stanziamenti, e in realtà priverebbe di contenuto i poteri attribuiti agli Stati membri introducendo un requisito restrittivo che implica una ri-interpretazione delle competenze attribuite a detti Stati da parte dell’atto legislativo di base.

La ricorrente considera parimenti che il preambolo del regolamento impugnato non contiene la necessaria motivazione sufficiente e dettagliata. A suo avviso una modifica di una disposizione di autorizzazione che presenta siffatte ampiezza e portata non consente, nella pratica, di individuare con chiarezza la disposizione di autorizzazione su cui si era basata la Commissione né in che esatta misura, il che rende quasi impossibile l’indispensabile esame sotto il profilo della certezza del diritto.

La ricorrente lamenta altresì che la normativa adottata dalla Commissione instaura una discriminazione rispetto alle specie arboree denominate bosco ceduo a rotazione rapida o, più precisamente, rispetto agli agricoltori che desiderino piantarle. Gli impianti o coltivatori dei due tipi si trovano in una situazione identica, cosicché non è giustificato stabilire una differenza fra loro in funzione delle specie arboree che desiderino scegliere per costituire i loro impianti.

Inoltre, la ricorrente afferma che, nel corso di tutta la negoziazione del regolamento di autorizzazione, la Commissione si è opposta perfino a che gli Stati membri avessero la possibilità di qualificare come aree di interesse ecologico le aree con impianti di bosco ceduo a rotazione rapida. Secondo la ricorrente tutto indica che la Commissione ha voluto evitare nella pratica siffatta possibilità mediante la normativa impugnata, incorrendo in tal modo in uno sviamento di potere.

Da ultimo la ricorrente considera, in particolare, che il regolamento impugnato viola il principio generale della certezza del diritto in quanto, da un lato, l’articolo 45, paragrafo 8, del menzionato regolamento non è chiaro sotto vari aspetti, e, dall’altro, il regolamento non garantisce un periodo di adeguamento prima della sua entrata in vigore, al fine di prepararsi in vista di un cambiamento di tale rilevanza. La ricorrente sostiene che si viola anche il principio del legittimo affidamento, poiché, formulando le disposizioni per l’entrata in vigore, la Commissione non ha tenuto conto della circostanza che nel settore dell’agricoltura occorre prevedere, eventualmente, un periodo di preparazione necessariamente più esteso. La ricorrente ritiene del pari che l’atto impugnato costituisca anche una violazione del diritto di proprietà cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea


(1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347, pag. 608).