4.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/32 |
Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — BPC Lux 2 e a./Commissione
(Causa T-812/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo - Creazione e capitalizzazione di un ente-ponte - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»))
(2017/C 293/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) e le altre 19 ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. Fajardo, avvocato, J. Webber e M. Steenson, solicitors, e K. Bacon, QC)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.-J. Loewenthal, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e S. Jaulino, agenti, assistiti da M. Mendes Pereira, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) — Portogallo — Risoluzione del Banco Espírito Santo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La BPC Lux 2 Sàrl e le altre ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario. |
3) |
La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese. |