13.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 211/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S/Successione Karsten Eigil Rasmussen

(Causa C-441/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2000/78/CE - Principio della non discriminazione in ragione dell’età - Normativa nazionale contraria a una direttiva - Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione - Controversia tra privati - Bilanciamento di diversi diritti e principi - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento - Ruolo del giudice nazionale))

(2016/C 211/13)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Dansk Industri (DI), per conto della Ajos A/S

Convenuto: Successione Karsten Eigil Rasmussen

Dispositivo

1)

Il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso concretamente dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo a una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.

2)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età. Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione possono rimettere in discussione tale obbligo.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014.