SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

15 gennaio 2014

Causa T‑95/12 P

Willem Stols

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2007 – Decisione di non promuovere l’interessato al grado AST 11 – Comparazione dei meriti – Controllo da parte del giudice dell’errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 13 dicembre 2011, Stols/Consiglio (F‑51/08 RENV).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Willem Stols sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito della presente istanza.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Considerazione dei rapporti informativi – Altri elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione dell’anzianità nel grado – Natura subordinata – Considerazione del perdurare nel tempo dei meriti – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati ad una promozione, di un ampio potere discrezionale e, in tale materia, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi alla questione se, tenuto conto degli elementi e dei motivi che hanno potuto indurre l’amministrazione alla sua valutazione, quest’ultima abbia rispettato determinati limiti incensurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice dell’Unione non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella della suddetta autorità.

Al riguardo, per preservare l’effetto utile del margine discrezionale che il legislatore ha inteso affidare all’autorità che ha il potere di nomina in materia di promozione, il giudice dell’Unione non può annullare una decisione per il solo motivo che egli considera i fatti a lui sottoposti atti a suscitare dubbi plausibili in merito alla valutazione operata da detta autorità o, addirittura, a dimostrare l’esistenza di un errore di valutazione.

Non spetta quindi al giudice dell’Unione procedere a un esame dettagliato di tutti i fascicoli dei candidati promuovibili al fine di accertarsi di condividere la conclusione cui è pervenuta l’autorità che ha il potere di nomina, dato che, se procedesse a siffatta operazione, oltrepasserebbe l’ambito del sindacato di legittimità che gli è proprio, sostituendo così la sua propria valutazione dei meriti dei candidati promuovibili a quella della predetta autorità.

Tuttavia, l’ampio potere discrezionale così riconosciuto all’autorità che ha il potere di nomina è limitato dalla necessità di procedere all’esame comparativo delle candidature con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. In pratica, tale esame dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione e di elementi informativi comparabili.

(v. punti 29‑32)

Riferimento:

Corte: 21 aprile 1983, Ragusa/Commissione, 282/81, Racc. pag. 1245, punti 9 e 13; 3 aprile 2003, Parlamento/Samper, C‑277/01 P, Racc. pag. I‑3019, punto 35

Tribunale: 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punti 52 e 53

2.      L’obbligo dell’autorità che ha il potere di nomina di procedere a uno scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, previsto dall’articolo 45 dello Statuto, rappresenta l’espressione al contempo del principio di parità di trattamento dei funzionari e della loro aspettativa di carriera, quindi la valutazione dei rispettivi meriti costituisce il criterio determinante. A tal riguardo, l’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto prevede che, ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti informativi dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro mansioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate. Tale disposizione lascia un certo margine discrezionale all’autorità che ha il potere di nomina riguardo all’importanza che essa intende accordare a ciascuno dei tre suddetti criteri in sede di esame comparativo dei meriti, fermo restando, tuttavia, il rispetto del principio di parità di trattamento.

L’autorità che ha il potere di nomina può, in subordine, in caso di parità di merito tra i funzionari promuovibili alla luce dei tre elementi espressamente menzionati all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, prendere in considerazione altri elementi, quali l’età dei funzionari e la loro anzianità nel grado o di servizio, e in tal caso siffatti criteri possono costituire un fattore decisivo nella sua scelta.

(v. punti 33 e 34)

Riferimento:

Tribunale: 16 maggio 2013, Canga Fano/Consiglio, T‑281/11 P, punti 43 e 44, e la giurisprudenza citata

3.      L’anzianità nel grado e nel servizio può intervenire come criterio per la promozione solo in subordine, in caso di parità dei meriti accertata, in particolare, sulla base dei tre criteri espressamente previsti all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto. Tuttavia, l’autorità che ha il potere di nomina può legittimamente procedere alla valutazione comparativa dei meriti dei funzionari promuovibili basandosi sul perdurare nel tempo dei loro rispettivi meriti.

A tal riguardo, il criterio del perdurare nel tempo dei meriti non costituisce un criterio distinto dai tre elencati all’articolo 45 dello Statuto, ma è direttamente ricompreso nel primo di essi, basato sui rapporti informativi di cui i funzionari sono oggetto. Più in particolare, detto elemento di valutazione consente una migliore considerazione dell’insieme dei meriti dei funzionari promuovibili, misurati alla luce del suddetto primo criterio.

Del resto, l’utilizzo del plurale nella formula «dei rapporti dei funzionari» di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, indica che l’autorità che ha il potere di nomina è, in via di principio, tenuta a prendere in considerazione tutti i rapporti informativi di cui i funzionari sono stati oggetto a partire dal loro ingresso nel grado, il che comporta necessariamente la considerazione di un criterio quale il perdurare nel tempo dei meriti.

Infatti, qualora la suddetta autorità tenesse conto unicamente del rapporto o dei rapporti più recenti, l’esame comparativo sarebbe falsato o, quanto meno, incompleto, dato che in tal modo l’autorità non esaminerebbe l’insieme dei meriti di tutti i funzionari promuovibili, ed in particolare di quelli che hanno più di due anni di anzianità nel grado.

Inoltre, il criterio del perdurare nel tempo dei meriti non può semplicemente reintrodurre, nell’esame comparativo effettuato ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, il criterio dell’anzianità, dato che un’elevata anzianità può benissimo non coincidere con meriti elevati e costanti nel tempo, così che i due criteri non sono affatto coincidenti, sebbene fra gli stessi esista un certo legame.

Infine, il criterio del perdurare nel tempo dei meriti consente in concreto all’autorità che ha il potere di nomina di pervenire a un giusto equilibrio tra l’obiettivo di garantire un rapido avanzamento di carriera ai funzionari brillanti che si distinguono per un livello di prestazioni eccezionalmente elevato e quello di garantire una carriera normale ai funzionari che hanno mostrato, nel corso di un lungo periodo, un livello di prestazioni costantemente elevato.

(v. punti 40‑45)