15.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 448/17


Sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014 — Grecia/Commissione

(Causa T-632/11) (1)

((«FEAOG - Sezione Garanzia - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regime dei diritti al pagamento unico - Leale cooperazione - Equità - Proporzionalità - Riserva nazionale - Criteri di aggiudicazione - Rettifica finanziaria forfettaria - Rischio per il fondo - Regolamento (CE) n. 1493/1999 - Settore vitivinicolo - Sistema di distillazione e di pagamenti in favore dell’utilizzo di taluni mosti - Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti»))

(2014/C 448/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e S. Papaïoannou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Marcoulli, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/689/UE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 270, pag. 33), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2011/689/UE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria relativa alla concessione dei diritti della riserva nazionale ai nuovi agricoltori.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 39 dell’11.2.2012.