SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 maggio 2010


Causa T-261/09 P


Commissione europea

contro

Antonello Violetti e altri

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione dell’OLAF di trasmettere informazioni concernenti persone fisiche alle autorità giudiziarie italiane — Atto che non arreca pregiudizio»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 28 aprile 2009, cause riunite F-5/05 e F-7/05, Violetti e a./Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-83 e II-A-1-473).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 28 aprile 2009, cause riunite F-5/05 e F-7/05, Violetti e a./Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-83 e II-A-1-473), è annullata nella parte in cui vi si dichiarano ricevibili le domande di annullamento della nota del 5 agosto 2003 con la quale l’Ufficio europeo per la lotta antifrode ha trasmesso alle autorità giudiziarie italiane informazioni riguardanti il sig. Antonello Violetti, la sig.ra Nadine Schmit e altri dodici funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato alla sentenza impugnata. Le domande di annullamento proposte dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dal sig. Violetti, dalla sig.ra Schmit e dagli altri dodici funzionari della Commissione i cui nomi figurano in allegato alla sentenza sono respinte. Il sig. Violetti, la sig.ra Schmit e gli altri dodici funzionari della Commissione i cui nomi figurano in allegato alla sentenza sopporteranno i due terzi delle loro spese relative alla causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e le loro spese relative alla presente causa. La Commissione sopporterà, per quanto riguarda la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, le proprie spese e un terzo delle spese dei ricorrenti in primo grado nonché le proprie spese relative alla presente causa. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente in primo grado a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie nazionali — Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 90 bis; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 10, n. 2)

2.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Decisione dell’OLAF di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie nazionali — Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 90 bis; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 8, n. 2, secondo comma; decisione della Commissione 1999/396, art. 4, n. 2)

3.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Decisione dell’OLAF di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie nazionali — Esclusione — Parere della commissione di disciplina — Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90)

1.      Costituiscono atti che arrecano pregiudizio e, di conseguenza, impugnabili solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di un funzionario modificandone in maniera rilevante la situazione giuridica.

Più specificamente, una decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di trasmettere informazioni relative al funzionario interessato alle autorità giudiziarie nazionali non può essere considerato come un atto che arreca pregiudizio, dato che non modifica in maniera rilevante la situazione giuridica dell’interessato in quanto le dette autorità restano libere, conformemente all’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’OLAF, di valutare, nell’ambito dei poteri loro propri, il contenuto e la portata delle dette informazioni e, pertanto, il seguito che occorre darvi.

Il fatto che determinate informazioni siano trasmesse in violazione delle disposizioni dirette a tutelare i diritti della difesa del funzionario interessato dalle dette informazioni non può che rimanere ininfluente sulla qualificazione della decisione di trasmettere informazioni come atto che arreca pregiudizio.

Questa conclusione non ha l’effetto di rendere impossibile qualsiasi contestazione da parte del funzionario interessato da tale violazione. Infatti, qualsiasi illecito commesso dall’OLAF che non riguardi un atto che arreca pregiudizio può essere sanzionato nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni.

D’altro canto, le autorità nazionali, nel caso in cui decidano di avviare un’indagine, valuteranno le conseguenze che occorre trarre da tale illecito e tale valutazione potrà essere contestata, con tutte le garanzie previste dal diritto interno, comprese quelle che discendono dai diritti fondamentali, utilizzando i rimedi giuridici nazionali.

(v. punti 46, 47, 58 e 59)

Riferimento:

Corte 19 aprile 2005, causa C-521/04 P(R), Tillack/Commissione (Racc. pag. 3103, punti 32 e 34)

Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione (Racc. pag. II-841, punto 39); 19 ottobre 1995, causa T-562/93, Obst/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-247 e II-737, punto 23); 13 luglio 2004, causa T-29/03, Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione (Racc. pag. II-2923, punto 29); 15 ottobre 2004, causa T-193/04 R, Tillack/Commissione (Racc. pag. II-3575, punti 43 e 44), e 4 ottobre 2006, causa T-193/04, Tillack/Commissione (Racc. pag. II-3995, punto 70)

2.      Una decisione dell’OLAF di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie nazionali non comporta effetti giuridici vincolanti né sulla carriera né sulla situazione materiale del funzionario interessato dalle informazioni in questione.

Da una parte, è giocoforza constatare che il regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’OLAF, prevede unicamente, all’art. 8, n. 2, secondo comma, che le informazioni relative alle indagini interne non possano essere comunicate, in particolare, a persone diverse da quelle che sono tenute a conoscerle in virtù delle loro funzioni, né essere utilizzate per fini diversi da quelli della lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita. La decisione tipo allegata all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, per quanto riguarda i funzionari della Commissione, la decisione 1999/396, entrambe riguardanti le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, richiedono soltanto, al loro art. 4, n. 2, che il segretario generale dell’istituzione dia il proprio consenso a che l’obbligo di sentire l’interessato sia differito ove le esigenze dell’indagine lo richiedano. Ne consegue che le disposizioni applicabili non prevedono che i superiori gerarchici direttamente incaricati della valutazione del funzionario interessato siano informati della decisione di trasmettere informazioni. D’altra parte, un’eventuale presa in considerazione, in occasione di tale valutazione, del fatto che talune informazioni sono state trasmesse alle autorità nazionali costituirebbe un illecito tale da giustificare l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera e non costituisce un effetto giuridico vincolante derivante dalla decisione di trasmettere informazioni.

Di conseguenza, la semplice possibilità che la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali possa essere comunicata a torto ai superiori gerarchici incaricati della valutazione del funzionario interessato e possa essere illegittimamente presa in considerazione al momento della detta valutazione non può essere considerata come un effetto della decisione di trasmettere informazioni pertinente per la qualificazione di tale decisione come atto che arreca pregiudizio.

(v. punti 62-64)

Riferimento:

Corte 8 marzo 2007, causa C-237/06 P, Strack/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 66)

Tribunale 22 marzo 2006, causa T-4/05, Strack/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-2-83 e II-A-2-361, punto 49)

3.      Va esclusa l’analogia tra la decisione dell’OLAF di trasmettere informazioni riguardanti un funzionario alle autorità giudiziarie nazionali e il parere della commissione di disciplina, il quale costituisce un atto che arreca pregiudizio. Infatti, mentre quest’ultimo organo si pronuncia su un’eventuale mancanza del funzionario interessato in ordine, segnatamente, agli obblighi derivanti dallo Statuto nonché, più in generale, all’osservanza del diritto dell’Unione, e il suo parere è destinato a far scattare l’adozione di una decisione da parte dell’istituzione da cui il detto funzionario dipende, che sia favorevole o sfavorevole nei confronti di quest’ultimo, del tutto diverso è il caso della decisione di trasmettere informazioni, dato che l’OLAF si limita a trasmettere alle autorità giudiziarie nazionali informazioni la cui valutazione, sotto il profilo penale, rientra esclusivamente nella competenza delle dette autorità.

(v. punto 70)

Riferimento:

Corte 29 gennaio 1985, causa 228/83, F./Commissione (Racc. pag. 275)