2.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — Repubblica di Lituania) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

(Causa C-391/09) (1)

(Cittadinanza dell’Unione - Libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati membri - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità - Artt. 18 TFUE e 21 TFUE - Principio di parità di trattamento fra le persone senza distinzioni di razza o di origine etnica - Direttiva 2000/43/CE - Normativa nazionale che impone la registrazione dei nomi e dei cognomi delle persone fisiche negli atti di stato civile in una forma che rispetti le regole di grafia proprie della lingua ufficiale nazionale)

2011/C 194/04

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Parti

Ricorrenti: Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn

Convenuti: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 12, primo comma CE e 18, n. 1 CE e dell’art. 2, n. 2, lett. b) della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Normativa nazionale che prevede la trascrizione dei nomi e cognomi delle persone di un’altra nazionalità o cittadinanza nei caratteri della lingua ufficiale di detto Stato nei documenti attestanti lo stato civile rilasciati dal medesimo

Dispositivo

1)

Una normativa nazionale secondo cui i cognomi e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato unicamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale riguarda una fattispecie che esula dall’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

2)

L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che:

non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino, in applicazione di una normativa nazionale secondo cui il cognome e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato esclusivamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale, di modificare nei certificati di nascita e di matrimonio di uno dei suoi cittadini il cognome e il nome di detta persona secondo le regole di grafia di un altro Stato membro;

non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino, in circostanze come quelle oggetto della causa principale e in applicazione della stessa normativa, di modificare il cognome comune a una coppia coniugata di cittadini dell’Unione, quale compare negli atti di stato civile rilasciati dallo Stato membro di origine di uno di tali cittadini, in una forma che rispetti le regole di grafia di quest’ultimo Stato, a condizione che tale diniego non provochi, per i cittadini dell’Unione interessati, seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Qualora ciò accadesse, è parimenti compito di tale giudice verificare se il diniego di modifica sia necessario alla tutela degli interessi che la normativa nazionale mira a garantire e se sia proporzionato all’obiettivo legittimamente perseguito;

non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro neghino, in circostanze come quelle oggetto della causa principale e in applicazione della stessa normativa, di modificare il certificato di matrimonio di un cittadino dell’Unione che possieda la cittadinanza di un altro Stato membro affinché i nomi del cittadino medesimo siano registrati in detto certificato con segni diacritici, quali trascritti negli atti di stato civile rilasciati dal suo Stato membro di origine e in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale di quest’ultimo Stato.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.