2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas — Repubblica di Lituania) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
(Causa C-391/09) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati membri - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità - Artt. 18 TFUE e 21 TFUE - Principio di parità di trattamento fra le persone senza distinzioni di razza o di origine etnica - Direttiva 2000/43/CE - Normativa nazionale che impone la registrazione dei nomi e dei cognomi delle persone fisiche negli atti di stato civile in una forma che rispetti le regole di grafia proprie della lingua ufficiale nazionale)
2011/C 194/04
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas
Parti
Ricorrenti: Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn
Convenuti: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione degli artt. 12, primo comma CE e 18, n. 1 CE e dell’art. 2, n. 2, lett. b) della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22) — Normativa nazionale che prevede la trascrizione dei nomi e cognomi delle persone di un’altra nazionalità o cittadinanza nei caratteri della lingua ufficiale di detto Stato nei documenti attestanti lo stato civile rilasciati dal medesimo
Dispositivo
1) |
Una normativa nazionale secondo cui i cognomi e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato unicamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale riguarda una fattispecie che esula dall’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. |
2) |
L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che:
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