61995A0025

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 15 marzo 2000. - Cimenteries CBR e altri contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Mercato del cemento - Diritti della difesa - Accesso al fascicolo - Infrazione unica e continua - Accordo generale e misure di attuazione - Imputazione di un'infrazione - Prova della partecipazione all'accordo generale e alle misure di attuazione - Nessi oggettivi e soggettivi tra l'accordo generale e le misure di attuazione - Ammenda - Determinazione dell'ammontare. - Cause riunite T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-00491


Massima
Parti

Parole chiave


1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Accesso al fascicolo - Scopo - Documenti utili alla difesa - Valutazione da parte della sola Commissione - Inammissibilità - Obbligo di rendere accessibile il fascicolo dell'istruttoria nella sua integralità - Portata rispetto ai documenti riservati

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 2)

2 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Documenti che possono contenere elementi a discarico - Accesso irregolare al fascicolo - Incidenza sulla legittimità della decisione - Valutazione da parte del Tribunale

3 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Rifiuto da parte della Commissione di comunicare documenti a discarico in possesso della ricorrente - Violazione dei diritti della difesa - Insussistenza

4 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Accesso al fascicolo - Documenti a carico - Nozione

5 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un'infrazione - Esclusione degli elementi di prova non trasmessi alle parti - Conseguenze - Impossibilità di provare il corrispondente addebito con riferimento a tali documenti

6 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Documenti che non compaiono nel fascicolo istruttorio e che la Commissione non ha intenzione di utilizzare a carico - Documenti che possono essere utili alla difesa delle parti - Obbligo della Commissione di rendere di propria iniziativa tali documenti accessibili alle parti - Insussistenza - Obbligo delle parti di chiederne la comunicazione

7 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Obbligo della Commissione di divulgare documenti interni - Insussistenza - Divulgazione ordinata dal giudice comunitario - Presupposti

8 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario

9 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario - Informazione delle imprese e delle associazioni di imprese riguardo all'intenzione della Commissione di infliggere loro ammende

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

10 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Regime linguistico - Allegati alla comunicazione degli addebiti - Citazione letterale da parte della Commissione di documenti provenienti dalle imprese - Verbali delle audizioni - Messa a disposizione delle parti nella loro lingua originale - Violazione dei diritti della difesa - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1, art. 3; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 9, n. 4)

11 Comunità europee - Regime linguistico - Irregolarità commessa da un'istituzione - Conseguenze - Vizio di forma in caso di conseguenze dannose

(Regolamento del Consiglio n. 1, art. 3)

12 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti - Determinazione del contenuto del fascicolo che deve essere trasmesso al comitato - Informazioni relative alle ammende

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 10, nn. 3-6)

13 Concorrenza - Intese - Divieto - Applicazione alle associazioni di imprese - Presupposti

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

14 Concorrenza - Intese - Accordi tra associazioni di imprese e imprese - Inclusione

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

15 Concorrenza - Intese - Partecipazione a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale - Circostanza che, in caso di mancata dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di desumere la partecipazione alla susseguente intesa

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

16 Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione - Oggetto anticoncorrenziale - Constatazione sufficiente

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

17 Concorrenza - Intese - Prova - Unico elemento di prova - Ammissibilità - Presupposti

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

18 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Necessità di contatti contraddistinti dalla reciprocità

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

19 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Dichiarazione di intenti che elimina o riduce sostanzialmente l'incertezza relativa al comportamento dell'operatore sul mercato - Elemento sufficiente

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

20 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Necessità di un nesso di causalità tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato - Presunzione dell'esistenza di tale nesso

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

21 Concorrenza - Intese - Infrazioni - Giustificazioni - Comportamento di altri operatori che fruiscono di aiuti pubblici - Inadempimento da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti - Inammissibilità

[Trattato CE, artt. 85, n. 1, e 155 (divenuti artt. 81, n. 1, CE e 211 CE)]

22 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e collaborazione incompatibili con l'obbligo di ciascuna impresa di determinare in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

23 Concorrenza - Intese - Acquisti concordati di prodotti da un produttore diretti a far cessare o ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei - Prova della partecipazione del produttore all'intesa - Conoscenza da parte di quest'ultimo della finalità degli acquisti - Insufficienza

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

24 Concorrenza - Intese - Cooperazione tra imprese sui mercati d'esportazione verso paesi terzi - Divieto - Presupposti

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

25 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Oggetto anticoncorrenziale - Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato - Irrilevanza - Pregiudizio arrecato al commercio tra Stati membri - Criteri di valutazione

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

26 Concorrenza - Intese - Intese bilaterali o multilaterali considerate elementi costitutivi di un unico accordo anticoncorrenziale - Presupposti - Piano complessivo che persegue un obiettivo comune - Imprese che possono vedersi contestare la loro partecipazione all'accordo comune - Presupposti

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

27 Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Prova dell'infrazione e della sua durata a carico della Commissione

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

28 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende per un'infrazione alle regole della concorrenza - Auspicabilità della comunicazione delle modalità di calcolo dell'ammenda

[Trattato CE, artt. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento del Consiglio n. 17, art. 15]

29 Concorrenza - Ammende - Presupposti per l'irrogazione di ammende da parte della Commissione - Vantaggio che l'impresa ha tratto dall'infrazione - Esclusione - Presa in considerazione del profitto illecito ai fini del calcolo dell'ammenda - Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

30 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Applicazione nel caso di un'infrazione commessa da più imprese

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

31 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Fatturato preso in considerazione per calcolare il limite massimo dell'ammenda - Fatturato preso in considerazione per calcolare l'ammenda - Distinzione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

32 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Fatturato preso in considerazione - Fatturato del gruppo di imprese nel suo complesso - Integrazione del fatturato delle controllate non menzionate dalla decisione in quello della loro società controllante ai fini del calcolo dell'ammenda imposta a quest'ultima - Imposizione per tale fatto di un'ammenda a tali controllate - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

33 Concorrenza - Ammende - Importo - Metodi di calcolo - Conversione in ECU del fatturato delle imprese dell'anno di riferimento in base al tasso di cambio medio dello stesso anno - Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

34 Procedura - Spese - Spese ripetibili - Nozione - Spese risultanti dalla costituzione e dal mantenimento della garanzia bancaria - Spese affrontate nel corso del procedimento amministrativo in materia di concorrenza - Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

Massima


1 L'accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza ha lo scopo di consentire ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova in possesso della Commissione, affinché possano pronunciarsi utilmente sulle conclusioni alle quali è giunta la Commissione in base a detti elementi. La consultazione del fascicolo rientra dunque tra le garanzie procedurali miranti a tutelare i diritti della difesa e a garantire, in particolare, l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio, contemplato dagli artt. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17, e 2 del regolamento n. 99/63. Il rispetto di tali diritti in qualsiasi procedimento che possa risolversi in sanzioni costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che va rispettato in ogni caso, anche quando si tratta di un procedimento amministrativo.

Così, nell'ambito del procedimento contraddittorio istituito dal regolamento n. 17, e tenuto conto del principio generale della parità delle armi, non può spettare alla Commissione da sola decidere quali siano i documenti utili per la difesa delle parti implicate e non si può ammettere che essa possa decidere da sola se utilizzare o meno documenti contro tali parti, mentre queste ultime non hanno avuto accesso ad essi e non hanno quindi potuto decidere parallelamente se utilizzarli o meno per la propria difesa.

Ne consegue che la Commissione, per consentire alle parti di difendersi utilmente, ha l'obbligo di rendere accessibile il fascicolo dell'istruttoria nella sua integralità, eccettuati i documenti contenenti segreti aziendali di altre imprese o altre informazioni riservate e i documenti interni della Commissione. La Commissione, se ritiene che taluni documenti del suo fascicolo dell'istruttoria contengano segreti commerciali o altre informazioni riservate, deve preparare, o far preparare dalle parti da cui emanano i documenti di cui trattasi, versioni non confidenziali di questi ultimi. Se la preparazione di versioni non riservate di tutti i documenti in questione si rivela difficile, la Commissione deve trasmettere alle parti interessate un elenco sufficientemente preciso dei documenti che pongono problemi per consentire loro di determinare, in piena cognizione di causa, se i documenti descritti possano eventualmente essere rilevanti per la loro difesa. A tal riguardo, non presenta un grado di precisione sufficiente un elenco di documenti che non riporta nessuna descrizione del contenuto dei documenti in esso repertoriati e che per questo fatto non consente alle parti interessate di valutare l'opportunità di chiedere l'accesso a documenti specifici.

(v. punti 142-144, 147 e 148)

2 La considerazione che, nel corso del procedimento amministrativo in materia di concorrenza, la Commissione non ha dato alle ricorrenti un accesso regolare al fascicolo dell'istruttoria non può, di per sé, condurre all'annullamento della decisione impugnata. L'accesso al fascicolo, infatti, non è un fine in sé, ma mira a tutelare i diritti della difesa. Così il diritto di accesso al fascicolo è inseparabile dal principio dei diritti della difesa e da questo condizionato.

L'annullamento della decisione impugnata può essere quindi pronunciato solo mediante la constatazione che l'accesso irregolare al fascicolo ha impedito alle ricorrenti di prendere conoscenza di documenti che avrebbero potuto eventualmente essere utili alla difesa e ha in tal modo violato i loro diritti della difesa. L'ampiezza della parte del fascicolo dell'istruttoria alla quale le ricorrenti non hanno potuto accedere nel corso del procedimento amministrativo non è sufficiente in quanto tale a fornire la base per tale constatazione.

Qualora una parte contesti, nell'ambito del ricorso di annullamento di una decisione definitiva della Commissione, il rifiuto di quest'ultima di comunicarle uno o più documenti del fascicolo, spetta al Tribunale ordinarne l'esibizione ed esaminarli. Senza che il Tribunale possa sostituirsi alla Commissione, detto esame deve anzitutto riguardare la questione se i documenti che non sono stati resi accessibili nel corso del procedimento amministrativo presentino un nesso obiettivo con un addebito mosso nei confronti della ricorrente interessata nella decisione impugnata. Qualora manchi detto nesso, i documenti di cui trattasi non presentano nessuna utilità per la difesa della parte che se ne avvale. Se, per contro, tali documenti presentano detto nesso, occorre allora esaminare se la loro mancata divulgazione abbia potuto pregiudicare i diritti della difesa di detta parte nel corso del procedimento amministrativo. Al riguardo, occorrerà esaminare gli elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno di tale censura e valutare se i documenti non divulgati possono aver avuto riguardo ad essi un'importanza che non avrebbe dovuto essere trascurata. Si avrà violazione dei diritti della difesa qualora fosse esistita una possibilità - anche minima - che il procedimento amministrativo portasse ad un risultato diverso nell'ipotesi in cui la ricorrente si fosse potuta avvalere del documento nel corso del procedimento amministrativo.

(v. punti 156, 240 e 241)

3 Nel quadro di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, i diritti della difesa di un ricorrente non possono essere violati per il fatto che la Commissione non gli ha comunicato un documento che avrebbe potuto contenere elementi a suo discarico, se il documento emana dal ricorrente stesso o se era manifestamente in possesso di quest'ultimo nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, se un destinatario della comunicazione degli addebiti dispone di un documento che contenga elementi a suo discarico, nulla gli impedisce di invocarlo nel corso del procedimento amministrativo. Per l'organizzazione della sua difesa, una parte non è limitata ai soli documenti del fascicolo della Commissione che le sono accessibili. Essa è libera di utilizzare qualsiasi documento che le sembri utile per confutare le affermazioni della Commissione.

(v. punto 248)

4 Un documento può essere considerato documento a carico nei confronti di un'impresa parte in un procedimento amministrativo in materia di concorrenza solo qualora la Commissione se ne sia avvalsa per constatare un'infrazione alla quale detta impresa avrebbe preso parte. Per dimostrare una violazione dei diritti della difesa non è sufficiente che tale impresa provi di non essersi potuta pronunciare nel corso del procedimento amministrativo su un documento impiegato in un qualsiasi punto della decisione impugnata. E' necessario che essa dimostri che la Commissione ha utilizzato, nella decisione impugnata, un nuovo elemento di prova per considerare dimostrata un'infrazione alla quale essa avrebbe partecipato.

Inoltre, non tutti gli elementi utilizzati nella decisione impugnata nell'ambito di un'infrazione imputata ad un'impresa costituiscono necessariamente documenti utilizzati a suo carico, sui quali essa avrebbe dovuto avere la possibilità di pronunciarsi nel corso del procedimento amministrativo. Non si ha, infatti, violazione dei diritti della difesa se un documento al quale essa non ha avuto accesso è utilizzato nella decisione impugnata solo per dimostrare la partecipazione di un'altra impresa alla stessa infrazione o se è stato utilizzato per confutare un argomento specifico avanzato da tale altra impresa nel corso del procedimento amministrativo.

(v. punti 284, 318)

5 Devono essere eliminati quali mezzi di prova dell'infrazione alle regole della concorrenza i documenti che sono stati presi in considerazione a carico delle parti nella decisione impugnata, senza che queste ultime li avessero avuti a disposizione nel corso del procedimento amministrativo o senza che tali parti avessero potuto ragionevolmente prevedere le conclusioni che la Commissione ne avrebbe tratto.

Tale esclusione, lungi dall'avere per effetto l'annullamento di tutta la decisione, avrebbe importanza solo qualora il corrispondente addebito formulato dalla Commissione potesse essere provato soltanto con riferimento a tali documenti.

(v. punti 323, 364)

6 In un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, la Commissione non ha l'obbligo di rendere accessibili, di sua iniziativa, documenti che non compaiono nel suo fascicolo istruttorio e che non ha intenzione di utilizzare a carico nella decisione definitiva nei confronti delle parti interessate. Ne consegue che un'impresa che venga a conoscenza nel corso del procedimento amministrativo del fatto che la Commissione sia in possesso di documenti che potrebbero essere utili alla sua difesa e che voglia prenderne visione è obbligata a presentare all'istituzione un'espressa richiesta di accesso a detti documenti. La sua inazione a tal riguardo nel corso del procedimento amministrativo ha un effetto preclusivo su tale punto per quanto riguarda il ricorso d'annullamento che sarà eventualmente proposto contro la decisione definitiva.

Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia respinto nel corso del procedimento amministrativo una domanda di un ricorrente diretta ad ottenere l'accesso a documenti che non compaiono nel fascicolo dell'istruttoria, la violazione dei diritti della difesa può essere constatata solo se sia dimostrato che il procedimento amministrativo avrebbe potuto concludersi con un risultato diverso nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse avuto accesso ai documenti di cui trattasi nel corso di tale procedimento.

(v. punto 383)

7 La Commissione non ha l'obbligo di rendere accessibili documenti interni nel corso del procedimento amministrativo in materia di concorrenza. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario, inoltre, tali documenti non vengono portati a conoscenza delle parti, salvo che le circostanze eccezionali della fattispecie lo esigano, sulla base di indizi seri che le ricorrenti stesse sono tenute a fornire. Tale restrizione di accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell'istituzione interessata nel settore della repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato.

(v. punto 420)

8 La comunicazione degli addebiti dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese e alle associazioni d'imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.

(v. punto 476)

9 La Commissione non ha il diritto di infliggere un'ammenda a un'impresa o a un'associazione di imprese senza avere preventivamente informato la parte interessata, durante il procedimento amministrativo, delle sue intenzioni in merito. La comunicazione degli addebiti deve così fornire al suo destinatario indicazioni in merito al carattere doloso o colpevole dell'infrazione che egli avrebbe commesso nonché alla gravità e durata della detta infrazione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'ammenda, onde permettergli di prevedere che possa essergli inflitta un'ammenda. La comunicazione degli addebiti deve infatti mettere in grado l'impresa o l'associazione di imprese interessata di difendersi non solo contro la constatazione dell'infrazione ma anche contro l'inflizione di un'ammenda.

In particolare, se, per ragioni specifiche, la Commissione, per una stessa infrazione, intende infliggere ammende al tempo stesso ad un'associazione di imprese ed alle imprese che vi aderiscono, essa è obbligata a manifestare con chiarezza tale intenzione nella comunicazione degli addebiti o in un supplemento alla medesima. Non esprime tale intenzione una comunicazione degli addebiti nella quale l'unico paragrafo dedicato alle ammende non contiene alcun riferimento a tali associazioni salvo una citazione quasi letterale dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, a norma del quale la Commissione può imporre ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese, e nella quale la Commissione, quando ha illustrato le condizioni che giustificano l'imposizione di un'ammenda ed i criteri per determinarne l'ammontare, non ha espresso la sua intenzione di imporre ammende anche alle associazioni di imprese.

(v. punti 480 e 481, 483-485)

10 La Commissione non è obbligata, in un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, a fornire alle imprese una traduzione degli allegati alla comunicazione degli addebiti, dal momento che non si tratta di «testi» ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea. Infatti, questi documenti non provengono dalla Commissione, ma costituiscono documenti probatori sui quali la Commissione si basa.

Per quanto riguarda i documenti provenienti dalle imprese o dalle associazioni di categoria, che la Commissione cita letteralmente nella comunicazione degli addebiti a sostegno di questi ultimi, nemmeno essi possono essere considerati provenienti da quest'istituzione, benché la comunicazione degli addebiti sia un «testo» della Commissione ai sensi della suddetta disposizione. Di conseguenza, la circostanza che la comunicazione degli addebiti contenga varie citazioni non tradotte di tali documenti non può essere considerata una violazione dell'art. 3 del regolamento n. 1.

Quanto ai verbali delle audizioni, previsti dall'art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63, questi ultimi hanno il solo scopo di riprodurre per iscritto gli interventi orali delle varie parti nella lingua da loro utilizzata affinché le dette parti possano verificare se le dichiarazioni di ognuna di loro siano state correttamente registrate. Essi non costituiscono pertanto testi provenienti dalla Commissione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1 e non devono quindi essere tradotti.

Peraltro, per un giudizio sul valore probatorio degli elementi di prova citati dalla Commissione a sostegno della sua comunicazione degli addebiti e, pertanto, per la predisposizione di una difesa, è indispensabile consultare gli elementi stessi di prova piuttosto che una loro traduzione ufficiosa. Il rispetto dei diritti della difesa impone quindi che i destinatari della comunicazione degli addebiti possano consultare, durante il procedimento amministrativo, tutti i documenti a carico nel loro testo originale. Da questo principio dei diritti della difesa non discende però l'obbligo per la Commissione di tradurre nella lingua dello Stato membro in cui i destinatari della comunicazione degli addebiti sono stabiliti documenti citati nella comunicazione degli addebiti o utilizzati a sostegno di quest'ultima. Si deve quindi respingere l'argomento delle ricorrenti, relativo ad una violazione dei loro diritti della difesa, derivante dal fatto che la Commissione ha omesso di fornire una traduzione di alcuni elementi di prova da essa citati nella comunicazione degli addebiti o da essa utilizzati a sostegno della medesima.

(v. punti 631, 633-636)

11 Quando un'istituzione invia ad una persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro un testo non redatto nella lingua di questo Stato, l'irregolarità commessa, per quanto deplorevole, vizia il procedimento solo se da essa derivino conseguenze dannose per la detta persona nell'ambito del procedimento amministrativo.

(v. punto 643)

12 La richiesta del parere del comitato consultivo, di cui all'art. 10, nn. 3-6, del regolamento n. 17, costituisce una formalità sostanziale, la cui violazione pregiudica la legittimità della decisione finale della Commissione, se si dimostra che l'omessa trasmissione di determinati elementi essenziali non ha permesso al detto comitato di esprimere il proprio parere con piena cognizione di causa, ossia senza essere stato indotto in errore su un punto essenziale a causa di inesattezze od omissioni.

Non costituisce una violazione di tale formalità la circostanza che la Commissione non abbia comunicato al comitato consultivo gli importi precisi delle ammende proposte, ma gli abbia fornito un importo globale approssimativo, espresso in ECU, riguardante la totalità delle ammende da imporre, informandolo che avrebbe imposto un'ammenda pari al 5% del volume d'affari a talune imprese individuate nella decisione e responsabili in maniera grave e pari al 3,5% ad altre anch'esse individuate e responsabili in maniera meno grave. Alla luce di ciò, infatti, la Commissione ha trasmesso al comitato consultivo tutti gli elementi essenziali necessari alla formulazione di un parere sulle ammende.

(v. punti 742, 744, 748)

13 Le associazioni di categoria non necessariamente devono esercitare un'attività commerciale o produttiva propria affinché l'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) sia loro applicabile. L'art. 85, n. 1, del Trattato si applica infatti alle associazioni nell'ipotesi in cui la loro attività o quella delle imprese affiliate produca gli effetti vietati da tale norma. Ogni diversa interpretazione disconoscerebbe all'art. 85, n. 1, del Trattato la sua effettiva portata.

(v. punto 1320)

14 Il disposto dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) non esclude gli accordi tra imprese ed associazioni di imprese dalla sfera di applicazione dei divieti da esso istituiti. Per sanzionare la partecipazione alla medesima infrazione di un'associazione e, nel contempo, dei suoi membri, la Commissione deve dimostrare, in capo all'associazione, l'esistenza di un comportamento distinto da quello dei membri di quest'ultima.

(v. punto 1325)

15 Dal momento che un'impresa o un'associazione di imprese ha partecipato, pur senza svolgere un ruolo attivo, ad una o a più riunioni durante le quali è stato manifestato o ribadito un consenso generale sul principio di comportamenti anticoncorrenziali e che essa, con la sua presenza, ha aderito o, quanto meno, ha fatto pensare agli altri partecipanti che aderiva al contenuto dell'accordo anticoncorrenziale, prima concluso e poi confermato durante le dette riunioni, si deve considerare che essa abbia partecipato a tale accordo, a meno che non provi di essersi apertamente dissociata dalla concertazione illecita o di aver informato gli altri partecipanti che avrebbe partecipato alla riunione con un modo di vedere diverso dal loro.

In mancanza di prove di tale dissociazione, la circostanza che tale impresa o associazione di imprese non si adegui ai risultati delle dette riunioni non è atta a privare la medesima della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa.

(v. punti 1353, 1389, 3199)

16 Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti ch'esso ha per oggetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. In un caso del genere la mancanza, nella decisione impugnata, di qualsiasi analisi relativa agli effetti dell'accordo sul piano della concorrenza non costituisce pertanto una causa di annullabilità della decisione. Così, dal momento che ha dimostrato l'oggetto anticoncorrenziale dell'accordo, la Commissione non è più tenuta a dimostrare che da tale accordo sono derivati effetti restrittivi della concorrenza all'interno del mercato comune.

(v. punto 1531)

17 Nessun principio di diritto comunitario osta a che la Commissione, per giudicare esistente un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), si basi su un solo documento, purché il valore probatorio di quest'ultimo sia incontestabile e purché il detto documento attesti, di per sé solo, con certezza l'esistenza dell'infrazione controversa. A tal proposito, nel valutare il valore probatorio di un documento, si deve anzitutto prendere in considerazione la verosimiglianza dell'informazione in esso contenuta. A tal fine, si deve in particolare considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile.

(v. punto 1838)

18 La nozione di pratica concordata presuppone l'esistenza di contatti contraddistinti dalla reciprocità. Tale requisito di reciprocità è soddisfatto quando la divulgazione, effettuata da un concorrente a un altro, delle intenzioni o della condotta futura del primo sul mercato sia stata richiesta o, quanto meno, accettata dal secondo. Lo stesso dicasi allorché il colloquio nel corso del quale una parte è stata informata dal suo concorrente delle sue intenzioni o del comportamento futuro di quest'ultimo sia stato richiesto da tale parte e risulti dal resoconto redatto da quest'ultima che essa non ha formulato alcuna riserva o obiezione quando il suo concorrente gli ha comunicato le proprie intenzioni. Alla luce di ciò, il comportamento di tale parte, in occasione del colloquio, non può essere confinato ad un ruolo meramente passivo, di destinatario delle informazioni che il suo concorrente avrebbe deciso unilateralmente di comunicargli, senza nessuna richiesta da parte sua.

(v. punto 1849)

19 Integra gli estremi di una pratica concordata vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) qualsiasi contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato, quando tali contatti abbiano l'oggetto o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato. Per dimostrare l'esistenza di una pratica concordata non è quindi necessario provare che un operatore economico si sia formalmente impegnato, nei confronti di uno o più terzi, ad adottare una qualsiasi condotta o che i concorrenti abbiano stabilito d'accordo il loro comportamento futuro sul mercato. E' sufficiente che, mediante la sua dichiarazione di intenti, l'operatore economico abbia eliminato o, quanto meno, sostanzialmente ridotto l'incertezza relativa al comportamento che si può ipotizzare che esso tenga sul mercato.

(v. punto 1852)

20 Come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), la nozione di pratica concordata implica effettivamente, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi. Bisogna presumere, fatta salva la prova contraria, il cui onere incombe alle parti interessate, che la concertazione mediante la quale le parti intendevano ripartirsi un mercato abbia influenzato il loro comportamento su tale mercato.

(v. punti 1855, 1865)

21 Le imprese non possono giustificare una violazione delle norme che disciplinano la concorrenza adducendo a pretesto che sono state a ciò spinte dal comportamento di altri operatori economici. Il fatto che questi ultimi abbiano goduto di aiuti pubblici non può neppure legittimare l'adozione di iniziative individuali anticoncorrenziali, anche ammesso che gli aiuti di cui trattasi fossero illeciti. Pur avendo le imprese non solo il diritto di segnalare alle autorità competenti - ivi compresa la Commissione stessa - le eventuali violazioni di disposizioni nazionali o comunitarie, ma anche di esprimersi a tal fine collettivamente, il che presuppone necessariamente la possibilità di discussioni preparatorie fra loro, esse non possono, per contro, farsi giustizia da sé, sostituendosi alle competenti autorità per sanzionare eventuali violazioni del diritto nazionale e/o comunitario e ostacolando, con misure adottate di loro iniziativa, la circolazione dei prodotti nel mercato comunitario.

Il fatto che la Commissione possa aver dato prova di lassismo nel caso dei suddetti aiuti pubblici e che essa sia venuta meno a taluni degli obblighi impostile dall'art. 155 del Trattato (divenuto art. 211 CE) non può giustificare eventuali trasgressioni del diritto comunitario.

(v. punti 2557-2559)

22 La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse ai rischi della concorrenza. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia vieta rigorosamente che fra gli operatori abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato.

(v. punto 3150)

23 La mera circostanza che un produttore di uno Stato membro sia stato a conoscenza del fatto che gli acquisti effettuati presso di lui da altri produttori europei avevano la finalità di far cessare o ridurre le sue vendite dirette sui mercati europei non consente di considerarlo parte di un'intesa contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE). Tale conoscenza può essere giudicata rivelatrice di un comportamento integrante gli estremi di un'infrazione solo allorché venga dimostrato che essa è accompagnata dall'adesione di tale produttore alla finalità perseguita dai produttori europei di cui trattasi mediante gli acquisti considerati. Poiché tale finalità è contraria agli interessi del produttore considerato, solo la prova di un impegno di tale produttore a cessare o ridurre le sue vendite dirette nei mercati europei, come contropartita degli acquisti considerati, potrebbe essere reputata costitutiva della sua adesione a tale finalità.

(v. punti 3443 e 3444)

24 Una cooperazione tra imprese sui mercati d'esportazione verso paesi terzi può costituire oggetto di accertamento nel quadro di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) solo se la detta cooperazione ha come oggetto o come effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno della Comunità ed è in grado di pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Tale sarebbe il caso di una cooperazione tra imprese diretta a prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali di tali imprese all'interno della Comunità.

(v. punti 3868 e 3869)

25 Già dal disposto dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) è dato evincere che le pratiche concordate sono vietate, a prescindere da qualsivoglia effetto, una volta che esse abbiano un oggetto anticoncorrenziale. La nozione stessa di pratica concordata, sebbene presupponga un comportamento tenuto sul mercato, non implica necessariamente che il detto comportamento produca l'effetto concreto di restringere, ostacolare o falsare la concorrenza.

Inoltre, vietando le intese che abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che intese siffatte abbiano pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che, nella maggior parte dei casi, solo difficilmente potrebbe essere fornita. Esso richiede che si provi che l'intesa fosse atta a produrre questo effetto. La condizione di aver pregiudicato il commercio tra gli Stati membri è così considerata soddisfatta qualora, in base ad un complesso di elementi di diritto e di fatto, l'intesa accertata consenta di ritenere con un grado di probabilità adeguato che essa sia atta ad avere un'influenza diretta o indiretta, in atto o in potenza, sulle correnti di scambi fra Stati membri.

Così, la Commissione aveva ragione di qualificare come pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato la cooperazione intervenuta all'interno di un comitato di operatori economici e diretta a prevenire eventuali incursioni dei concorrenti sui rispettivi mercati nazionali all'interno della Comunità. Infatti, in tale contesto, i membri del detto comitato, o quanto meno alcuni di essi, hanno sostituito ai rischi della concorrenza una pratica collaborazione tra di essi, avente un oggetto chiaramente anticoncorrenziale e che poteva, volendo tener presenti l'oggetto del comitato e l'importanza economica dei suoi membri, incidere in misura rilevante sul commercio tra Stati membri.

(v. punti 3921, 3924, 3927 e 3928, 3930, 3932)

26 Intese bilaterali o multilaterali possono essere considerate elementi costitutivi di un accordo anticoncorrenziale unico solo qualora venga dimostrato che esse si inseriscono in un piano complessivo che persegue un obiettivo comune.

Tuttavia, non basta l'identità d'oggetto tra tali intese e tale accordo anticoncorrenziale per poter imputare ad un'impresa partecipante a tali intese la partecipazione al suddetto accordo.

Infatti, solo se l'impresa, all'atto di partecipare a queste intese, abbia saputo, o avrebbe dovuto sapere che, agendo in tal modo, si inseriva nell'accordo unico, la sua partecipazione alle intese di cui trattasi può essere considerata manifestazione della sua adesione al detto accordo.

(v. punti 4027, 4109, 4112)

27 Incombe infatti alla Commissione provare non solo l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, ma anche la durata di quest'ultimo.

In considerazione dei criteri di accertamento dell'infrazione applicati nella decisione impugnata, secondo i quali, da un lato, la partecipazione di una parte a una misura di attuazione dell'accordo ha costituito la prova della sua adesione a quest'accordo e, dall'altro, la Commissione aveva scelto di basarsi unicamente su prove documentali dirette per dimostrare l'accordo e le sue misure di attuazione, nonché la partecipazione di ciascuna parte ad essi, la Commissione non poteva, in mancanza di prove documentali dirette, presumere la continuità dell'adesione di una parte all'accordo, per un periodo successivo alla sua ultima provata partecipazione a una misura di attuazione di tale accordo.

(v. punti 4270, 4281-4283)

28 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), che costituisce una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173 di tale Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a più imprese o associazioni per un'infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere valutata in particolare alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione. Inoltre, nel fissare l'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non la si può considerare obbligata ad applicare, a tal fine, una formula matematica precisa.

E' auspicabile che le imprese, per poter decidere con piena cognizione di causa, siano poste in grado di conoscere in dettaglio, mediante qualunque sistema che la Commissione ritenga opportuno, il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che a tal fine esse debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la decisione. Ciò vale a maggior ragione allorché la Commissione utilizzi formule aritmetiche dettagliate per il calcolo delle ammende. In siffatta ipotesi, è auspicabile che le imprese interessate e, ove necessario, il Tribunale possano controllare che il metodo di calcolo utilizzato e i passaggi seguiti dalla Commissione siano privi di errori e compatibili con le disposizioni e i principi applicabili in materia di ammende, in particolare con il divieto di discriminazioni. Al riguardo, spetta al Tribunale, se lo ritenga necessario per esaminare i motivi dedotti dalle ricorrenti, domandare alla Commissione spiegazioni concrete sui diversi criteri accolti ed esposti nella decisione impugnata. Queste spiegazioni non costituiscono tuttavia una motivazione supplementare e a posteriori della decisione impugnata, bensì la traduzione, appunto in cifre, dei criteri esposti nella decisione stessa, quando questi ultimi di per sé possono essere quantificati.

(v. punti 4725 e 4726, 4734-4737)

29 L'assenza, per un'impresa, di vantaggi tratti da un'infrazione alle regole della concorrenza non può impedire l'applicazione di un'ammenda, se non a prezzo di privare quest'ultima del suo potere dissuasivo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione delle ammende, a dimostrare che l'infrazione ha procurato un vantaggio illecito alle imprese considerate né a prendere in considerazione l'eventuale assenza di vantaggi ricavati dall'infrazione di cui trattasi. La valutazione del profitto illecito generato dall'infrazione può, certo, essere pertinente qualora la Commissione si basi per l'appunto su tale profitto per valutare la gravità dell'infrazione e/o per calcolare le ammende.

A tal riguardo, le indicazioni contenute nella sua XXI Relazione sulla politica di concorrenza, in cui la Commissione afferma: «Nel fissare l'ammenda, la Commissione tiene conto di tutti i fatti rilevanti della fattispecie. Un elemento che prenderà maggiormente in considerazione è il profitto che le imprese che hanno violato le norme di concorrenza hanno tratto dalle loro infrazioni. Ogniqualvolta la Commissione è in grado di accertare il livello di tale profitto realizzato illegalmente, anche se non è in grado di calcolarlo con precisione, può basare su tale elemento il calcolo dell'ammenda», non significano che la Commissione si sia ormai imposta l'onere di dimostrare in qualsiasi caso, ai fini della determinazione dell'ammenda, il vantaggio economico connesso all'infrazione constatata. Esse rispecchiano unicamente la sua volontà di prendere maggiormente in considerazione tale elemento e di adottarlo come base di calcolo delle ammende, purché essa sia stata in grado di valutarlo, anche solo approssimativamente.

(v. punti 4881 e 4882, 4884 e 4885)

30 In un procedimento in materia di concorrenza, nel determinare l'importo delle ammende, la Commissione deve tener conto di tutti gli elementi che possono entrare nella valutazione della gravità delle infrazioni, come, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti di tali infrazioni e la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi della Comunità. Qualora un'infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse.

(v. punti 4949, 4994)

31 In materia di fissazione dell'importo delle ammende nelle cause di concorrenza, per «volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente» ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 si intende il fatturato globale di ciascuna delle imprese interessate realizzato durante l'ultimo esercizio sociale completo di ciascuna di tali imprese alla data dell'adozione della decisione impugnata. I riferimenti a tale fatturato e a tale esercizio sono correlati al solo limite massimo, pari al 10%, dell'ammenda che può essere inflitta.

Inoltre, la disposizione sopra indicata del regolamento n. 17 non contiene alcuna limitazione territoriale quanto al fatturato che può essere preso in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo dell'ammenda.

La Commissione può quindi fissare l'ammenda a partire da un fatturato di sua scelta, in termini di base geografica e di prodotti interessati, e, eventualmente, riguardante un esercizio sociale precedente, purché l'ammenda calcolata su tali basi non superi il limite sopra menzionato.

(v. punti 5009, 5022 e 5023)

32 Quando l'impresa autrice di un'infrazione alle regole di concorrenza si trova alla testa di un gruppo costituente un'unità economica, il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo della sua ammenda è quello di tale gruppo nel suo complesso. Quest'ultimo fatturato costituisce infatti il miglior indice del suo peso economico sul mercato.

Tale impresa non può sostenere che le sue controllate non menzionate dalla decisione impugnata si sono viste infliggere un'ammenda per effetto dell'integrazione del loro fatturato in quello della loro società controllante ai fini del calcolo dell'ammenda che è stata imposta a quest'ultima società. Infatti, dal momento che l'ammenda è inflitta a tale impresa in nome proprio e che questa è destinataria in nome proprio della decisione impugnata, essa è l'unica debitrice dell'ammenda sopra menzionata. Il fatto che l'onere di tale ammenda possa essere ripartito all'interno del gruppo a capo del quale si trova tale impresa costituisce una circostanza ininfluente ai fini delle norme relative alla determinazione delle ammende.

(v. punti 5040, 5049)

33 La Commissione, in una decisione che infligge ammende in materia di concorrenza, ha il diritto di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in moneta nazionale.

Avendo la Commissione scelto di calcolare l'ammenda in base al fatturato di un determinato anno di riferimento, espresso in moneta nazionale, essa può giustamente convertire detto fatturato in ECU, in base al tasso di cambio medio di tale anno di riferimento e non in base al tasso di cambio vigente alla data dell'adozione o della notifica della decisione impugnata.

Anche se siffatta soluzione può significare che una data impresa debba pagare un importo nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto esser pagato nell'ipotesi dell'applicazione del tasso di cambio vigente alla data dell'adozione o della notifica della decisione impugnata, ciò è solo la logica conseguenza delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.

(v. punti 5054, 5056)

34 Le spese sostenute da un'impresa per la costituzione e il mantenimento di una garanzia bancaria per evitare l'esecuzione forzata di una decisione della Commissione nei suoi confronti non costituiscono spese sostenute per la causa, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale. Deve essere del pari respinta la domanda di un'impresa diretta alla condanna della Commissione alla rifusione delle spese alle quali tale ricorrente si è trovata a far fronte durante il procedimento amministrativo in materia di concorrenza. Anche se, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura del Tribunale, infatti, «sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa», col termine «causa» questo articolo si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase precontenziosa.

(v. punti 5133 e 5134)

Parti


Nelle cause riunite T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95,

T-25/95

Cimenteries CBR SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Michel Waelbroeck, Alexandre Vandencasteele, Denis Waelbroeck e, inizialmente, anche dall'avv. Olivier Speltdoorn, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-26/95

Cembureau - Association européenne du ciment, associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dai signori Julian Ellison, solicitor, e Mark Clough, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-30/95

Fédération de l'industrie cimentière belge ASBL, associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Onno Willem Brouwer, del foro di Amsterdam, e Frédéric P. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-31/95

Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI), società di diritto olandese, con sede in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Mark B. W. Biesheuvel, del foro dell'Aia, e T. Martijn Snoep, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-32/95

Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC), associazione di diritto olandese, con sede in 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Piet A. Wackie Eysten, del foro dell'Aia, e T. Martijn Snoep, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-34/95

Ciments luxembourgeois SA, società di diritto lussemburghese, con sede in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. Jochim Sedemund, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-35/95

Dyckerhoff AG, società di diritto tedesco, con sede in Wiesbaden (Germania), rappresentata dagli avv.ti Claus Tessin e Frank Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-36/95

Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC), associazione di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Édouard Didier e Jean-Claude Rivalland, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

T-37/95

Vicat SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Édouard Didier e Jean-Claude Rivalland, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

T-38/95

Groupe Origny SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, subentrata nei diritti della Cedest SA, rappresentata dagli avv.ti Xavier de Roux e Marie-Pia Hutin, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

T-39/95

Ciments français SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Antoine Winckler, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,

T-42/95

Heidelberger Zement AG, società di diritto tedesco, con sede in Heidelberg (Germania), rappresentata dagli avv.ti Rainer Bechtold, del foro di Stoccarda, e Hans-Jörg Niemeyer, del foro di Stoccarda e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

T-43/95

Lafarge Coppée SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Henry Lesguillons, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-44/95

Aalborg Portland A/S, società di diritto danese, con sede in Aalborg (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti Karen Dyekjær-Hansen e Katja Hoegh, del foro di Copenaghen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-45/95

Alsen AG, già Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti Karlheinz Moosecker e Martin Klusmann, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-46/95

Alsen AG, già Nordcement AG, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti Karlheinz Moosecker e Martin Klusmann, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-48/95

Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V., associazione di diritto tedesco, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. Jochen Burrichter, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-50/95

Unicem SpA, società di diritto italiano, con sede in Torino (Italia), rappresentata dagli avv.ti Franzo Grande Stevens e Andrea Gandini, del foro di Torino, Giandomenico Magrone e Cristoforo Osti, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-51/95

Fratelli Buzzi SpA, società di diritto italiano, con sede in Casale Monferrato (Italia), rappresentata dagli avv.ti Guido Brosio, Carlo Pavesio e Nicola Ceraolo, del foro di Torino, Claudia Crescenzi e Silvia D'Alberti, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. René Faltz, 6, rue Heinrich Heine,

T-52/95

Compañía Valenciana de Cementos Portland SA, società di diritto spagnolo, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti Santiago Martínez Lage e Jaime Pérez-Bustamante Köster, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-53/95

The Rugby Group plc, società di diritto inglese, con sede in Rugby (Regno Unito), rappresentata dalla signora Lynda Martin Alegi, solicitor in Londra, e dall'avv. Jacques Bourgeois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

T-54/95

British Cement Association, associazione di diritto inglese, con sede in Berkshire (Regno Unito), rappresentata inizialmente dai signori Kenneth Parker, QC, Robert Tudway e Dorcas Rogers, solicitors in Londra, e successivamente solo dai signori Parker e Tudway, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-55/95

Asland SA, società di diritto spagnolo, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti Antonio Creus Carreras e Xavier Ruiz Calzado, del foro di Barcellona, e Antonio Hierro Hernández Mora, del foro di Madrid, quindi dagli avv.ti Creus Carreras, Hierro Hernández-Mora nonché dall'avv. Marta Ventura Arasanz, del foro di Barcellona, dello studio legale Cuatrecasas, 78, avenue d'Auderghem, Bruxelles,

T-56/95

Castle Cement Ltd, società di diritto inglese, con sede in Birmingham (Regno Unito), rappresentata dai signori Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn e Trevor Soames, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-57/95

Heracles General Cement Company SA, società di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dagli avv.ti Kostas Loukopoulos, Sotirios Felios e Irini Gortsila, del foro di Atene, e dai signori Sebastian Farr e Ciaran Walker, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jos Stoffel, 8, rue Willy Goergen,

T-58/95

Corporación Uniland SA, società di diritto spagnolo, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti Luis de Carlos Bertrán e Edurne Navarro Varona, del foro di Barcellona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-59/95

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), associazione di diritto spagnolo, con sede in Madrid, rappresentata inizialmente dagli avv.ti Jaime Folguera Crespo e Ramón Vidal Puig, del foro di Madrid, e successivamente solo dall'avv. Folguera Crespo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Alex Bonn e Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

T-60/95

Irish Cement Ltd, società di diritto irlandese, con sede in Dublino, rappresentata inizialmente dal signor John D. Cooke, SC, quindi dal signor Paul Sreenan, SC, su incarico di Gerrard, Scallan e O'Brien, solicitors in Dublino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Faltz et associés, 6, rue Heinrich Heine,

T-61/95

Cimpor - Cimentos de Portugal SA, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dagli avv.ti Carlos Botelho Moniz, Teresa Mendes, Amadeu Brandão Colaço e Adelino Duarte, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-62/95

Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento SA, società di diritto portoghese, con sede in Outão, Setúbal (Portogallo), rappresentata dall'avv. Nuno Mimoso Ruiz, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-63/95

Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC), associazione di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avv. Mário João Marques Mendes, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

T-64/95

Titan Cement Company SA, società di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dal signor Ian S. Forrester, QC, del foro di Scozia, e dall'avv. Aristotelis N. Kaplanidis, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tom Loesch, 11, rue Goethe,

T-65/95

Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA, società di diritto italiano, con sede in Bergamo (Italia), rappresentata dagli avv.ti André Faures, del foro di Bruxelles, Cesare Lanciani, del foro di Milano, Alberto Predieri, del foro di Firenze, Mario Siragusa, del foro di Roma, Francesca Maria Moretti, del foro di Bologna, e Giulio Cesare Rizza, del foro di Siracusa, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,

T-68/95

Holderbank Financière Glarus AG, società di diritto elvetico, con sede in Jona (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti Cornelis Canenbley e Michael Esser-Wellié, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-69/95

Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba), società di diritto spagnolo, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti Michael Schütte, del foro di Berlino, e Luis Suárez de Lezo Mantilla, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 7, Val Sainte-Croix,

T-70/95

Aker RGI ASA, società di diritto norvegese, con sede in Oslo, rappresentata dai signori Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn e Trevor Soames, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-71/95

Scancem (publ) AB, già Euroc AB, società di diritto svedese, con sede in Malmö (Svezia), rappresentata dai signori Nicholas Forwood, QC, John Cook, Geert Goeteyn e Trevor Soames, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

T-87/95

Cementir - Cementerie del Tirreno SpA, società di diritto italiano, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti Gian Michele Roberti e Antonio Tizzano, del foro di Napoli, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,

T-88/95

Blue Circle Industries plc, società di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata inizialmente dai signori Jeremy Lever, QC, e Nicholas Green, barrister, e dalla signora Jessica Simor, barrister, nonché dalle signore Laura Carstensen e Sarah Vaughan, solicitors, quindi dal signor Green, dalle signore Simor e Carstensen, e dal signor Marc Israel, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 2, place Winston Churchill,

T-103/95

Enosi Tsimentoviomichanion Ellados, associazione di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dagli avv.ti Ioannis Georgakakis e Maria Golfinopoulou, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tom Loesch, 11, rue Goethe,

e

T-104/95

Tsimenta Chalkidos AE, società di diritto ellenico, con sede in Atene, rappresentata dall'avv. Panagiotis Marinou Bernitsas, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Philippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Lyal (in tutte le cause), Julian Currall (nella causa T-26/95), Wouter Wils (nelle cause T-31/95 e T-32/95), Norbert Lorenz (inizialmente nelle cause T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95 e T-68/95), Hans Peter Hartvig (nella causa T-44/95), Klaus Wiedner (in sostituzione del signor Lorenz nelle cause T-34/95, T-35/95, T-42/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95 e T-68/95), Francisco Enrique González-Díaz (inizialmente nelle cause T-52/95, T-55/95, T-58/95, T-59/95 e T-69/95), Francisco de Sousa Fialho (nelle cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), Theofanis Christoforou (nelle cause T-103/95 e T-104/95), membri del servizio giuridico, e dalla signora Rosemary Caudwell (nelle cause T-53/95 e T-60/95), funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Marc van der Woude e Jean-Jo Evrard, del foro di Bruxelles (nelle cause T-25/95 e T-30/95), Bertrand Wägenbaur, del foro di Colonia e del foro di Bruxelles (nella causa T-34/95), Alexander Böhlke, del foro di Francoforte sul Meno e del foro di Bruxelles (nelle cause T-35/95 e T-42/95), Nicole Coutrelis, del foro di Parigi (nelle cause T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95 e T-43/95), Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza (nelle cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 e T-87/95), Renzo Maria Morresi, del foro di Bologna (nelle cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 e T-87/95), José Rivas Andrés, del foro di Madrid (nelle cause T-52/95, T-55/95, T-58/95, T-59/95 e T-69/95), dai signori David Lloyd Jones, barrister (nelle cause T-54/95 e T-88/95), Scott Crosby, solicitor (nelle cause T-56/95, T-70/95 e T-71/95), e Leonard Hawkes, solicitor (nelle cause T-57/95 e T-64/95), dagli avv.ti Victor Refega Fernandes, del foro di Lisbona (nelle cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), Rainer M. Bierwagen, del foro di Bruxelles (nella causa T-68/95), dal signor Mark Brealey, barrister (nella causa T-88/95), e dall'avv. Alkiviadis Oikonomou, del foro di Atene (nelle cause T-103/95 e T-104/95), con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto alcune domande di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 - Cemento) (GU L 343, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Quarta Sezione ampliata),

composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: I. Maselis, referendario

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi nei giorni 16 settembre 1998 (cause T-26/95, T-36/95, T-37/95 e T-38/95), 18 settembre 1998 (cause T-39/95, T-43/95, T-70/95 e T-71/95), 23 settembre 1998 (cause T-53/95, T-54/95, T-56/95 e T-88/95), 25 settembre 1998 (cause T-57/95, T-64/95, T-103/95 e T-104/95), 30 settembre 1998 (cause T-50/95, T-51/95, T-65/95 e T-87/95), 2 ottobre 1998 (cause T-61/95, T-62/95 e T-63/95), 7 ottobre 1998 (cause T-55/95, T-58/95 e T-59/95), 9 ottobre 1998 (cause T-31/95, T-32/95, T-52/95 e T-69/95), 14 ottobre 1998 (cause T-25/95, T-30/95, T-44/95 e T-60/95), 16 ottobre 1998 (cause T-35/95, T-45/95, T-46/95 e T-48/95) e 21 ottobre 1998 (cause T-34/95, T-42/95 e T-68/95),

ha pronunciato la seguente

Sentenza