21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/210


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva sui prodotti di plastica monouso

(2018/C 461/17)

Relatrice generale:

Sirpa HERTELL (FI/PPE), consigliera comunale di Espoo

Testo di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

COM(2018) 340 final — 2018/0172 (COD)

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Visto 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1 , e l’articolo 114 per quanto riguarda gli imballaggi ai sensi della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE ,

Motivazione

Il presente emendamento si riferisce alla prima frase del preambolo. Esso è volto a chiarire lo status giuridico dei prodotti di plastica monouso che nella proposta di direttiva in esame sono considerati imballaggi rispetto alla direttiva già adottata sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Emendamento 2

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l’igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l’informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell’Unione.

Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare , fatto salvo l’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l’igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l’informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell’Unione. Prima di adottare tali misure, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad effettuare una valutazione delle ripercussioni sociali, economiche e ambientali al fine di garantire che le misure siano proporzionate e non discriminatorie.

Motivazione

L’emendamento è inteso a garantire che le misure adottate a livello nazionale, regionale e locale siano proporzionate, non discriminatorie e coerenti con la legislazione vigente dell’UE, comprese la direttiva 2008/98/CE e la direttiva 94/62/CE.

Emendamento 3

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

L’obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente in generale , in particolare il trasporto di rifiuti di plastica verso qualsivoglia ambiente acquatico, ivi comprese le acque dolci e i mari poco profondi, nonché sulla salute umana o sulla fauna marina , e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Negli ultimi tempi, i rifiuti di plastica sono stati avvistati non solo negli ambienti marini, ma anche nelle acque dolci, ivi compresi fiumi e laghi. Rifiuti di questo tipo sono stati osservati in ogni ambiente, dai ghiacciai in cima alle montagne alle sorgenti o ai fiumi. Tale circostanza indica chiaramente che i rifiuti di plastica si diffondono nella natura attraverso molti meccanismi diversi, buona parte dei quali non sono compresi a fondo.

Il deflusso urbano, l’acqua piovana e lo scioglimento della neve non sono trattati adeguatamente. Il deflusso urbano rappresenta invece un problema sempre più grave, dato che il riscaldamento climatico causa precipitazioni torrenziali. Nelle regioni nordiche, poi, anche lo scarico della neve in mare e nei laghi è una delle cause della comparsa della plastica nei sistemi acquatici.

In Europa esistono svariati ecosistemi acquatici sensibili, come i fiumi e i laghi, e in particolare due ecosistemi marini molto sensibili, vale a dire il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo.

Emendamento 4

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso , in particolare a quelli elencati nell’allegato o in generale a qualsiasi oggetto di plastica usa e getta non degradabile disperso nell’ambiente per qualsivoglia ragione, e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Motivazione

È di fondamentale importanza comprendere che, oltre ai polimeri fossili non degradabili, esistono anche plastiche di origine fossile biodegradabili e plastiche a base biologica non degradabili. I rifiuti sono causati da materiali non degradabili dispersi nell’ambiente per qualsivoglia ragione. La soluzione principale sarebbe quella di raccogliere tutti i materiali usa e getta e riciclarli meccanicamente, chimicamente oppure mediante le biotecnologie. I prodotti devono essere progettati in modo tale da consentire tale soluzione. Altrimenti, al di fuori dei sistemi di raccolta, la plastica usa e getta rischia sempre di finire negli ecosistemi acquatici sotto forma di rifiuto.

Gli attrezzi da pesca sono utilizzati essenzialmente negli ambienti acquatici e, anche se impiegati correttamente, possono essere persi accidentalmente.

La proposta in esame affronta solo una parte del problema dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino. La pesca provvede al recupero, ma le attività delle imbarcazioni commerciali e da diporto nei mari europei dovrebbero essere controllate e regolamentate attentamente onde evitare che i rifiuti siano scaricati in mare e assicurare che una volta a terra questi siano gestiti in modo adeguato. A causa del turismo, il Mar Mediterraneo e il Mar Baltico sono particolarmente interessati e dovrebbero essere oggetto di un’apposita tutela.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(3)     «plastica monouso», nota anche come «plastica usa e getta»: prodotti progettati per essere utilizzati solo una volta con un ciclo di vita limitato, in grado di disintegrarsi in diversi componenti separati e comprensivi degli oggetti intesi a essere utilizzati solo una volta prima di essere gettati o riciclati;

Motivazione

Molti materiali plastici utilizzati per lungo tempo sono monouso, come i dispositivi medici e i materiali per l’isolamento termico degli edifici — pertanto si raccomanda di utilizzare il termine «plastica usa e getta» e di definire, al contempo, il ciclo di vita atteso del prodotto — oppure prodotti che potrebbero disintegrarsi, come i giocattoli, i dispositivi di chiusura ecc.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 15 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(15)     la plastica degradabile in ambienti acquatici, i polimeri naturali modificati biodegradabili e i polimeri sintetici non rientrano nella definizione di «plastica».

Motivazione

I materiali plastici si comportano in modo molto diverso nell’ambiente. I polimeri naturali sono tutti biodegradabili, senza eccezione alcuna, così come lo sono alcuni polimeri sintetici. Secondo la norma ASTM D6002, per plastica biodegradabile si intende la plastica in grado di subire, in un sito di compostaggio, un processo di decomposizione biologica tale per cui il materiale non può essere distinto visivamente e si scompone in anidride carbonica, acqua, composti inorganici e biomassa a un ritmo coerente con altri materiali compostabili noti.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il… [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

1.    Fatto salvo l’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il… [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure , proporzionate e non discriminatorie, si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

 

Gli Stati membri o gli enti locali e regionali dovrebbero anche poter limitare l’uso di prodotti di plastica monouso diversi da quelli elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio per ragioni specifiche in aree limitate ben definite, onde proteggere gli ecosistemi più sensibili e i biotipi specifici come le riserve naturali, gli arcipelaghi, i delta dei fiumi o l’ambiente naturale artico.

Motivazione

Il Settimo programma di azione per l’ambiente per il 2020 prevede come obiettivo prioritario 1 di «[p]roteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione». Tale obiettivo è essenziale negli ecosistemi più sensibili, compresi quelli di biotipi specifici con relativo ecosistema, le zone umide e le acque basse, le aree montane e gli ambienti naturali nordici, in particolare gli ambienti artici.

Il riferimento all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dovrebbe garantire la coerenza tra la direttiva vigente e la proposta in esame. Le misure adottate dagli Stati membri dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie.

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il… [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il… [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

 

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l’innovazione e gli investimenti a favore di soluzioni circolari per sostenere il potenziale di crescita nei settori del turismo e dell’economia blu.

Motivazione

La soluzione dei problemi legati ai rifiuti di plastica usa e getta, e il riciclaggio della plastica in generale, figurano tra gli obiettivi della strategia sulla plastica per stimolare l’innovazione e gli investimenti a favore di soluzioni circolari, che comprende il finanziamento della ricerca dell’UE nell’ambito di Orizzonte 2020 e dei fondi strutturali e d’investimento europei. La ricerca e lo sviluppo, tuttavia, non sono sufficienti: è quindi assolutamente necessario finanziare anche i progetti pilota e le dimostrazioni.

La strategia del 2017 «A favore delle regioni ultraperiferiche» riconosce il loro potenziale di crescita nei settori del turismo e dell’economia blu nonché dell’economia circolare. Tale assunto è vero per tutte le regioni marittime europee e dovrebbe applicarsi anche alle principali zone lacustri.

Emendamento 9

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro:

a)

istituire sistemi di cauzione-rimborso, o

a)

istituire sistemi di cauzione-rimborso , esaminando la possibilità di coordinare o armonizzare tali sistemi a livello dell’UE , o

b)

stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

b)

stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi, se del caso, incentivi per il superamento degli obiettivi;

 

c)

in linea con la gerarchia dei rifiuti, recuperare chimicamente una parte dei rifiuti di plastica, sotto forma di polimeri, monomeri o altri prodotti chimici oppure per produrre energia attraverso la combustione controllata.

 

La combustione controllata è preferibile se la plastica non può essere recuperata in altri modi a un costo accettabile o se il riciclaggio produce emissioni di biossido di carbonio più elevate rispetto alla combustione .

Motivazione

Nuovi sistemi di cauzione potrebbero rappresentare un passo importante per affrontare questo problema, ma, laddove possibile, essi dovrebbero essere coordinati a livello di UE.

Un sistema di obiettivi stabiliti per la raccolta differenziata dovrebbe sempre includere anche premi speciali per le regioni o gli enti locali che intendono andare oltre gli obiettivi, per evitare che la definizione di obiettivi scoraggi i più avanzati.

In certi casi, tuttavia, è necessario recuperare chimicamente una parte dei rifiuti di plastica, sotto forma di polimeri, monomeri o altri prodotti chimici oppure per produrre energia attraverso la combustione controllata.

Emendamento 10

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

Gli Stati membri , in cooperazione con gli enti locali e regionali, adottano le misure necessarie per comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a)

la disponibilità di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

a)

la disponibilità di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

b)

l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, dell’abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.

b)

l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, dell’abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.

Motivazione

Il ruolo importante degli enti locali e regionali nella raccolta e nella gestione dei rifiuti deve essere preso in considerazione nelle misure di sensibilizzazione, in collaborazione con gli Stati membri.

Emendamento 11

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei programmi di gestione dei rifiuti e di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

Ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei programmi di gestione dei rifiuti e di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti .

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare e in materia di protezione dei consumatori dell’Unione a garanzia dell’igiene degli alimenti e della sicurezza dei consumatori .

Motivazione

È essenziale garantire che non siano compromessi la funzionalità degli imballaggi e il ruolo fondamentale che essi svolgono nell’assicurare standard elevati in materia di igiene e sicurezza alimentare nonché di protezione della salute pubblica e tutela dei consumatori.

Emendamento 12

Articolo 15, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio , al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

Motivazione

La direttiva in esame riveste una grande importanza per gli enti locali e regionali, in particolare per quanto riguarda il loro ruolo nella raccolta e nella gestione dei rifiuti. Occorre quindi coinvolgere il Comitato delle regioni nel processo di valutazione e di revisione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

In generale

1.

sottolinea che la plastica, con i suoi molteplici utilizzi, è di fondamentale importanza per la società moderna e che la sicurezza e l’efficienza della plastica stanno migliorando. Al contempo, gli svantaggi presentati dai rifiuti di plastica sono diventati assolutamente evidenti e occorre impegnarsi con decisione per affrontare questo problema;

2.

plaude alla proposta della Commissione europea sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, osservando però che l’ambito di applicazione è piuttosto ristretto. Invece di limitarsi a elencare un certo numero di oggetti di plastica trovati in riva al mare per poi vietarli, occorre adottare sul lungo periodo un approccio più globale, come previsto nelle strategie UE sulla plastica e sull’economia circolare, al fine di promuovere i cambiamenti fondamentali necessari per affrontare tale problema in tutti gli ambienti, e va anche garantita un’ampia coerenza politica con il pacchetto sull’economia circolare;

3.

in tale contesto, invita la Commissione a presentare una valutazione d’impatto globale che indichi chiaramente le implicazioni sociali, economiche e ambientali delle misure proposte;

4.

invita a chiarire ulteriormente le definizioni di «plastica» e di «prodotto di plastica monouso», in particolare proprio quella di «prodotto di plastica monouso», da considerarsi un prodotto fatto di plastica in tutto o in parte. In tale contesto, raccomanda di ricorrere alla definizione dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC);

5.

osserva che la legislazione europea vieta di conferire rifiuti di plastica in discarica. Tuttavia, a meno che non siano sviluppate rapidamente nuove tecnologie e alternative per riciclare la plastica, il pericolo è che il divieto si traduca in un aumento dei trasferimenti di rifiuti di plastica verso paesi terzi, dove sistemi di gestione dei rifiuti meno sviluppati e un riciclaggio inadeguato della plastica potrebbero dare luogo ad un aumento dei rifiuti di plastica in mare;

6.

sottolinea che la strategia dell’UE sulla plastica prevede già misure specifiche per le microplastiche, legate anche ai rifiuti di plastica;

7.

ribadisce il proprio appello a ridurre i rifiuti di plastica in ogni ambito onde proteggere non solo gli ambienti marittimi, ma anche gli ecosistemi in generale. È essenziale aumentare il recupero e il riciclaggio della plastica, in linea con la gerarchia dei rifiuti.

Coerenza con le politiche esistenti

8.

sottolinea che la plastica trova diverse applicazioni, allo scopo di limitare ed evitare perdite, per esempio come imballaggio per alimenti per ridurre perdite nutrizionali qualitative e quantitative;

9.

osserva che la politica dell’UE nel campo della plastica propone la plastica biodegradabile come alternativa al riciclaggio meccanico e chimico, ove in grado di risolvere i problemi legati alla contaminazione. In tale contesto, come alternativa si dovrebbe utilizzare maggiormente il cartoncino;

10.

osserva che la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino prescrive agli Stati membri il conseguimento di un «buono stato ecologico» delle acque marine entro il 2020. Tali requisiti sono particolarmente rigorosi per gli ecosistemi sensibili, come le acque poco profonde e i sistemi acquatici nordici, data la sensibilità di tali ambienti naturali e la lentezza con cui si riprendono da situazioni di stress. La direttiva dovrebbe essere estesa all’intero ecosistema acquatico;

11.

mette in rilievo che, conformemente alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, i moderni impianti per il trattamento delle acque catturano efficacemente i contaminanti microplastici, e invita a impiegare sistematicamente tale tecnologia in tutta Europa. Al contempo, il materiale pacciamante prodotto dai fanghi degli impianti per il trattamento delle acque presenta il rischio di contenere rifiuti microplastici e occorre, pertanto, trovare alternative per separare i rifiuti di plastica dal materiale pacciamante artificiale;

12.

è persuaso che il deflusso urbano, il drenaggio delle acque piovane e lo scioglimento delle nevi debbano essere contemplati nella proposta. Poiché il riscaldamento climatico causa precipitazioni torrenziali, dovrebbe essere vietato scaricare la neve in mare o nei laghi;

13.

osserva che la proposta in esame affronta solo una parte del problema dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino. Le attività delle imbarcazioni commerciali e da diporto nei mari europei dovrebbero essere controllate e regolamentate attentamente onde evitare che i rifiuti siano scaricati in mare e assicurare che, una volta a terra, questi siano gestiti opportunamente, in particolare nel Mar Mediterraneo e nel Mar Baltico.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) e proporzionalità

14.

osserva che il problema dell’inquinamento da plastica e dei rifiuti nell’ambiente marino è di natura transfrontaliera e non può quindi essere affrontato isolatamente dagli Stati membri che condividono gli stessi mari e corsi d’acqua. Per questo motivo, e per via della necessità di evitare una frammentazione del mercato unico, il CdR ritiene che la proposta in esame apporti un autentico valore aggiunto a livello dell’UE e sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

15.

sottolinea che il problema dovrebbe essere affrontato alla radice e risolto riducendo i rifiuti di plastica non degradabile che entrano nel ciclo economico. Nei casi in cui sia tuttavia necessario un trattamento a valle, quale il filtraggio delle microplastiche negli impianti locali e regionali per il trattamento delle acque reflue, le regioni e i comuni devono essere rimborsati per la totalità dei costi sostenuti e questi costi dovranno essere a carico dei produttori;

16.

è convinto che il riciclaggio dei rifiuti di plastica dovrebbe essere organizzato nei pressi del luogo in cui il rifiuto è stato generato, onde evitarne il trasporto;

17.

invita a modificare la progettazione dei prodotti e a passare a plastiche e alternative alla plastica più sostenibili. Dato il rischio di frammentazione del mercato, gli Stati membri dovrebbero convenire un sistema di cauzione-rimborso comune per gli imballaggi in plastica, in particolare quelli per i liquidi. Nel caso dei tappi e dei coperchi dei contenitori di plastica per bevande, si raccomanda di ricorrere a soluzioni riciclabili a base di fibre. Nel caso dei prodotti usa e getta, in particolare dei prodotti per l’igiene personale, l’UE dovrebbe promuovere alternative biodegradabili;

18.

è d’accordo con l’applicazione del principio «chi inquina paga» anche agli attrezzi da pesca e sottolinea la necessità di trovare nuove soluzioni per attrezzi da pesca sicuri sotto il profilo ambientale, ivi comprese alternative biodegradabili a costi accessibili, e, laddove possibile, di dotare le reti di tecnologie di localizzazione e creare un sistema di segnalazione digitale per gli attrezzi perduti;

19.

sottolinea che, date le differenze tra gli Stati membri e la loro diversa organizzazione della gestione dei rifiuti, occorre maggiore flessibilità riguardo ai metodi migliori per gestire tutti i tipi di plastica non riciclabile. È necessario mettere a punto dei sistemi di raccolta dei rifiuti che accettino qualsiasi rifiuto di plastica prodotto nel corso di attività commerciali in mare o raccolto nell’ambiente marino, al fine di evitare lo scarico di rifiuti in mare aperto.

Misure proposte

20.

appoggia le quattro opzioni o scenari presentati nel documento. Le campagne di informazione e le azioni e l’etichettatura facoltative potrebbero sensibilizzare maggiormente il pubblico e quindi influenzare il comportamento dei consumatori. Il punto è se tali iniziative, da sole, possano effettivamente cambiare il comportamento dei consumatori sul lungo periodo, che è poi il nocciolo del problema;

21.

sottopone all’esame le seguenti misure:

a.

i requisiti di etichettatura sono importanti per informare i consumatori in merito alle operazioni corrette per lo smaltimento dei rifiuti o ai metodi di smaltimento da evitare (soprattutto per i prodotti di fibre usa e getta, come le salviettine umidificate), ma occorre sostenere attivamente lo sviluppo di alternative sostenibili sotto il profilo ambientale, come prodotti non tessuti biodegradabili;

b.

le restrizioni all’immissione in commercio di plastica monouso con alternative prontamente disponibili dovrebbero essere di portata considerevolmente più ampia rispetto a quanto proposto e comprendere altri oggetti usa e getta oltre, per esempio, alle cannucce;

c.

gli obiettivi di riduzione generale, in particolare per gli imballaggi utilizzati per servire alimenti (imballaggi impiegati nei fast food, come tazze per bevande e contenitori per alimenti) dovrebbero essere rafforzati, raccomandando alternative riciclabili e biodegradabili, ma consentendo agli Stati membri di scegliere le misure da adottare per ottenere tale riduzione;

d.

per tutti gli oggetti che non rientrano nella misura di restrizione di mercato potrebbero essere proposti, in alternativa alla responsabilità estesa del produttore, impegni da parte dei dettaglianti intesi a ridurre al minimo la vendita di plastica usa e getta mediante accordi vincolanti;

e.

nei casi in cui la plastica è essenziale per la produzione primaria di alimenti (attrezzi da pesca, pellicole agricole ecc.) dovrebbero essere proposte nuove soluzioni tecnologiche per raccogliere tali materiali dopo ogni utilizzo ed essere offerti incentivi finanziari per il riciclaggio e il riutilizzo;

f.

le misure relative alla progettazione dei prodotti dovrebbero essere estese anche ai servizi, come avviene già in diversi Stati membri (bottiglie per bevande con tappo collegato ecc.);

22.

chiede che la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabilisce obiettivi di riduzione del consumo per i sacchetti di plastica in materiale leggero, compresi i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, sia estesa a tutti i materiali da imballaggio leggeri composti di materiali non degradabili;

23.

propone che gli attrezzi da pesca siano messi a disposizione in affitto con una società distinta responsabile della raccolta e del riciclaggio del materiale. Potrebbero essere sviluppate misure tecniche per individuare e trovare gli attrezzi da pesca andati persi;

24.

sottolinea che gli imballaggi di vendita con un rivestimento polimerico che non sono riempiti al punto di vendita, come i cartoni del latte, non dovrebbero essere compresi nella definizione di «prodotto di plastica monouso».

Efficienza normativa e semplificazione

25.

invita a offrire incentivi e misure di sostegno alle oltre 50 000 PMI attive nel settore della plastica affinché sviluppino prodotti alternativi alla plastica usa e getta non degradabile. È importante agevolare l’ingresso sul mercato di nuovi materiali e prodotti alternativi mediante programmi a favore dell’innovazione e un sostegno agli investimenti intesi a cambiare i processi;

26.

ritiene che occorra promuovere gli accordi volontari tra dettaglianti volti a limitare la vendita di plastica usa e getta, a condizione che la loro attuazione ed efficacia possano essere adeguatamente monitorate;

27.

ritiene necessario introdurre restrizioni di mercato per la plastica usa e getta importata nell’UE.

Incidenza sul bilancio

28.

sottolinea che gli incentivi, il sostegno allo sviluppo e i controlli più rigorosi, ma anche le attività di bonifica dai rifiuti di plastica usa e getta, dovrebbero essere finanziati mediante tasse sulle importazioni e sulla produzione di materiali plastici usa e getta.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ