13.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 187/57


Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 187/16)

Annuncio della 30a tornata di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas

Autorità del petrolio e del gas

The Petroleum Act 1998

Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore

1.

L’Autorità del petrolio e del gas invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale del Regno Unito.

2.

Maggiori informazioni sull’offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe dell’area in questione e le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito dell’Autorità del petrolio e del gas (cfr. infra).

3.

Tutte le domande saranno esaminate, se del caso, sulla base delle disposizioni dei seguenti atti: Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (SI 1995, n. 1434), Petroleum Licensing (Applications) Regulations 2015 (SI 2015 n. 766) e Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015 (SI 2015 n. 385). Le competenze del ministro a tale riguardo sono state trasferite all’Autorità del petrolio e del gas in data 1o ottobre 2016 in forza dell’Energy (Transfer of Functions, Consequential Amendments and Revocation) Regulations 2016 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/912/pdfs/uksi_20160912_en.pdf), secondo cui qualsiasi atto compiuto (o che produce effetti come se fosse stato compiuto) da o per il ministro nell’ambito del trasferimento di competenze summenzionato produce ora effetti, nella misura necessaria per il proseguimento dei suoi effetti dopo il 1o ottobre 2016, come se fosse stato compiuto da o per l’Autorità del petrolio e del gas. Le decisioni saranno prese tenendo conto della continua necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e gas del Regno Unito, e nella dovuta considerazione degli aspetti ambientali.

Quadro innovativo

4.

Le domande saranno esaminate alla luce di un approccio innovativo adottato per i programmi di lavoro del periodo iniziale delle licenze. I programmi di lavoro integreranno la flessibilità combinando le fasi fino ad un massimo di tre (A, B e C) nel periodo iniziale, per rispondere meglio alle specificità geotecniche e di altro tipo di cui occorre tener conto nel o nei blocchi oggetto della domanda, ottimizzando inoltre i fattori di cui al punto 3. La suddetta flessibilità consente anche ai richiedenti di definire un programma di lavoro adatto ai propri piani ed esigenze particolari.

5.

La fase A del programma di lavoro comprende il periodo degli studi geotecnici e di rielaborazione dei dati geofisici; la fase B interesserà il periodo di acquisizione dei nuovi dati sismici; infine, la fase C del programma di lavoro sarà dedicata a trivellazioni di prospezione e/o valutazione. I candidati possono decidere la combinazione: procedere con tutte e tre le fasi, o passare direttamente alla fase B seguita dalla C, o direttamente alla fase C, o dalla fase A passare direttamente alla C.

6.

Le fasi A e B non sono obbligatorie e potrebbero non essere opportune in particolari circostanze, ma tutte le domande devono proporre la fase C, salvo se il richiedente ritiene che non siano necessarie prospezioni e propone di passare direttamente allo sviluppo (vale a dire «direttamente al secondo periodo»). In tal caso, le domande devono essere presentate conformemente alle istruzioni disponibili sul sito web dell’Autorità del petrolio e del gas.

7.

Le licenze che interessano le aree mature concesse in questa tornata dovrebbero avere un periodo iniziale della durata massima di 6 anni. Le licenze riguardanti altre aree avranno un periodo iniziale di durata maggiore, fino a un massimo di 9 anni, ma tali richieste dovranno essere giustificate e saranno oggetto di discussione al momento della presentazione della domanda.

8.

Le domande il cui programma di lavoro inizia con la fase A o B saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a)

la sostenibilità finanziaria del richiedente;

b)

la capacità tecnica del richiedente, valutata in parte in funzione della qualità dell’analisi del blocco oggetto della domanda;

c)

il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area oggetto della domanda;

d)

a norma dell’Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations del 2015, tutti i potenziali titolari di licenze delle attività off-shore, che comprendono tutti i partner all’interno di un gruppo che abbia presentato domanda, devono fornire informazioni riguardanti le loro capacità in materia di sicurezza e ambiente a sostegno della domanda di licenza. Per ulteriori informazioni in relazione a tutti i requisiti di sicurezza e ambientali è possibile consultare la seguente pagina: http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; e

e)

se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell’ambito di tale licenza.

9.

Le licenze che prevedono la fase B specificheranno un termine per cui la licenza scadrà al completamento della fase suddetta se il titolare non ha dimostrato all’Autorità del petrolio e del gas la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro. Anche le licenze contenenti la fase A, ma senza la fase B specificheranno un termine per cui la licenza scadrà al completamento della fase in questione se il titolare non ha dimostrato all’Autorità del petrolio e del gas la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro.

10.

Le domande il cui programma di lavoro inizia con la fase C saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a)

la solidità e la capacità economica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area all’interno del blocco;

b)

la capacità tecnica dell’operatore proposto di supervisionare le operazioni, in particolare le operazioni di perforazione;

c)

il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area oggetto della domanda;

d)

ai sensi dell’Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015, tutti i potenziali titolari di licenze delle attività off-shore, che comprendono tutti i partner all’interno di un gruppo che abbia presentato domanda, devono fornire informazioni riguardanti le loro capacità in materia di sicurezza e ambiente a sostegno della domanda di licenza. Per ulteriori informazioni relative a tutti i requisiti di sicurezza e ambientali è possibile consultare la seguente pagina: http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; e

e)

se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell’ambito di tale licenza.

Istruzioni

11.

Per ulteriori informazioni, consultare la seguente pagina web dell’Autorità del petrolio e del gas: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/

Assegnazione delle licenze

12.

Nel caso non sia prevista un’adeguata valutazione in relazione ad un determinato blocco (cfr. infra, punto 15), l’eventuale decisione dell’Autorità per il petrolio e per il gas di assegnare una licenza a seguito del presente invito deve avvenire entro diciotto mesi dalla data del presente avviso.

13.

L’Autorità per il petrolio e il gas declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai candidati in relazione alla loro domanda.

Valutazione ambientale

14.

Il ministro ha proceduto alla valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell’offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito del governo britannico:

https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process

15.

Le licenze in virtù del presente invito saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

a)

non si prevedono incidenze significative sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di protezione speciale (ZPS) dovute alle attività oggetto della licenza; o se

b)

in seguito a un’opportuna valutazione è stato assodato che le attività non pregiudicheranno l’integrità delle suddette ZSC e ZPS; o

c)

qualora, in seguito alla valutazione, risulti che le attività possono pregiudicare l’integrità delle zone, se:

i)

sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per assegnare la licenza,

ii)

sono adottate adeguate misure compensative e

iii)

non esistono soluzioni alternative.

16.

Contatto: Ricki Kiff, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, Londra WC1B 3HF, Regno Unito.

(Tel. +44 3000671637).

Sito web dell’Autorità del petrolio e del gas: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/