COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2017
COM(2017) 493 final
ALLEGATI
della
raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza l'avvio di negoziati per una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti
{SWD(2017) 302 final}
{SWD(2017) 303 final}
ALLEGATO
Per quanto riguarda il processo di negoziazione:
1.L'Unione si adopera per assicurare che il processo di negoziazione della convenzione consenta a tutti i paesi e le organizzazioni internazionali interessati di partecipare efficacemente ai negoziati e alla costruzione del consenso.
2.L'Unione è rappresentata dalla Commissione lungo tutto l'arco dei negoziati. In conformità dei principi di leale cooperazione e unità della rappresentanza esterna sanciti dai trattati, l'Unione e gli Stati membri dell'Unione che partecipano ai negoziati si coordinano fra loro e agiscono di conseguenza lungo tutto l'arco dei negoziati.
3.I negoziati sono condotti sotto gli auspici della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). In caso di votazione gli Stati membri che sono membri della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale esercitano i diritti di voto in conformità delle presenti direttive e delle posizioni dell'UE precedentemente concordate.
4.L'Unione si adopera per assicurare che i negoziati siano condotti in modo trasparente, anche ricorrendo, ove possibile, allo streaming audio e/o web, e che i rappresentanti delle organizzazioni della società civile abbiano l'opportunità di partecipare alle discussioni in qualità di osservatori accreditati.
Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati:
5.La convenzione dovrebbe consentire all'Unione di sottoporre controversie derivanti dagli accordi di cui l'Unione è o sarà parte alla giurisdizione del tribunale multilaterale. L'Unione dovrebbe di conseguenza essere nella posizione di diventare parte della convenzione e le disposizioni della convenzione dovrebbero essere redatte in modo da consentirne l'uso efficace da parte dell'Unione europea.
6.La convenzione dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri dell'Unione e ai paesi terzi di sottoporre controversie derivanti dagli accordi di cui sono o saranno parte alla giurisdizione del tribunale multilaterale.
7.Il principale meccanismo della convenzione dovrebbe prevedere che la giurisdizione del tribunale multilaterale si estenda a un accordo bilaterale qualora le due parti dell'accordo abbiano concordato di sottoporre le controversie derivanti dall'accordo alla giurisdizione del tribunale multilaterale. Nel caso di accordi multilaterali, la convenzione dovrebbe consentire a due o più parti di un siffatto accordo di concordare di sottoporre le controversie derivanti dall'accordo multilaterale alla giurisdizione del tribunale multilaterale.
8.Il tribunale multilaterale dovrebbe comprendere un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Il tribunale d'appello dovrebbe avere la competenza per riesaminare le decisioni emanate dal tribunale di primo grado a motivo della presenza di errori di diritto o errori manifesti di valutazione dei fatti. Il tribunale d'appello dovrebbe avere facoltà di rinviare cause al tribunale di primo grado per il completamento dei procedimenti alla luce delle conclusioni del tribunale d'appello ("rinvio").
9.L'indipendenza del tribunale dovrebbe essere garantita. I membri del tribunale (sia del tribunale di primo grado sia del tribunale d'appello) dovrebbero essere soggetti a prescrizioni rigorose in termini di qualifiche e imparzialità. Nella convenzione dovrebbero essere previsti regole deontologiche e meccanismi di contestazione. I membri del tribunale dovrebbero ricevere una retribuzione su base permanente. Essi dovrebbero essere nominati per un periodo di tempo fisso, lungo e non rinnovabile e godere della garanzia di inamovibilità nonché delle necessarie garanzie di indipendenza. I membri del tribunale dovrebbero essere nominati tramite un processo obiettivo e trasparente.
10.La convenzione dovrebbe prevedere le necessarie flessibilità per consentire l'adattamento all'evolversi della composizione del tribunale nonché ai possibili mutamenti nella natura degli accordi che potrebbero essere sottoposti alla giurisdizione del tribunale. La convenzione non dovrebbe escludere la possibilità che il tribunale si avvalga dei servizi di segreteria di un'organizzazione internazionale esistente né che sia integrato nella struttura di una siffatta organizzazione in una fase successiva.
11.I procedimenti dinanzi al tribunale multilaterale dovrebbero essere condotti in modo trasparente, anche prevedendo la possibilità di presentare interventi di terzi, e dovrebbero ispirarsi o attenersi alle regole e alle norme previste dalle norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.
12.Le decisioni del tribunale multilaterale dovrebbero beneficiare di un regime di applicazione internazionale efficace.
13.I negoziati dovrebbero, tra l'altro, mirare ad assicurare che il tribunale multilaterale operi in modo economicamente efficiente, per garantire che esso sia accessibile alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese. I costi fissi del tribunale, compresi i costi di retribuzione dei suoi membri e i costi dell'assistenza amministrativa e dei servizi di segreteria, dovrebbero in linea di principio essere sostenuti dalle parti contraenti della convenzione che istituisce il tribunale multilaterale. La ripartizione di tali costi tra le parti contraenti dovrebbe essere decisa su base equitativa e può tenere conto di fattori quali il livello di sviluppo economico delle parti, il numero di accordi che interessano ciascuna parte e il volume degli stock o dei flussi di investimento internazionali di ciascuna parte.
14.L'Unione dovrebbe adoperarsi per assicurare che possa essere reso disponibile sostegno per garantire che i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati possano operare efficacemente in seno al sistema per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Una siffatta iniziativa può iscriversi nel processo di istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti o può essere condotta separatamente.
15.La convenzione che istituisce un tribunale multilaterale dovrebbe essere aperta alla firma e all'adesione di qualsiasi paese interessato e di qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che sia parte di un accordo di investimento. Essa dovrebbe consentire una rapida entrata in vigore non appena sia stato depositato un numero minimo di strumenti di ratifica.