Bruxelles, 30.11.2016

SWD(2016) 419 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

{COM(2016) 767 final}
{SWD(2016) 416 final}
{SWD(2016) 417 final}
{SWD(2016) 418 final}


Scheda di sintesi

Valutazione di impatto relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili

A. Necessità di agire

Qual è il problema e perché il problema si pone a livello dell'UE?

La direttiva 2009/28/CE («direttiva sull’energia da fonti rinnovabili») istituisce un quadro europeo per la promozione dell’energia rinnovabile, che pone obiettivi vincolanti a livello nazionale in termini della quota che ciascuno Stato membro deve ottenere dalle fonti rinnovabili rispetto al suo consumo finale lordo di energia nel 2020. Nell’ottobre 2014 il Consiglio europeo ha stabilito un obiettivo vincolante a livello dell’UE relativo ad una quota di almeno il 27% di energia da fonti rinnovabili nel consumo nell’UE nel 2030, che dovrà essere conseguito senza obiettivi obbligatori nazionali. L’incremento della quota da rinnovabili dovrebbe risultare dalla combinazione di diversi fattori: gli effetti a lungo termine delle attuali politiche, il miglioramento della competitività dei costi derivante dai progressi tecnologici, le iniziative legislative inerenti al sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) e ai settori esclusi dal sistema ETS, all’assetto del mercato dell’energia elettrica, alla governance e all’efficienza energetica. Ma un tale incremento non sarebbe efficace sotto il profilo dei costi e non sarebbe sufficiente a conseguire la quota di rinnovabili stabilita a livello dell’Unione in mancanza di ulteriori politiche unionali.

Quali sono gli obiettivi da conseguire? 

Nel contesto della strategia dell’Unione dell’energia la revisione della direttiva sull’energia da fonti rinnovabili persegue quattro obiettivi principali) i) contribuire a contenere l’aumento medio della temperatura globale entro i 2 ºC, limitandolo all’1,5 ºC in linea con l’impegno dell’UE verso gli obiettivi della COP21 di Parigi; ii) raggiungere una quota di almeno il 27% di energie rinnovabili nell’UE entro il 2030 in modo efficace sotto il profilo dei costi; iii) aumentare la sicurezza dell’UE in materia di approvvigionamento energetico, riducendone la dipendenza dalle importazioni; iv) contribuire a fare dell’UE il leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili ed il polo mondiale per lo sviluppo di tecnologie avanzate e competitive.

Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE (sussidiarietà)? 

A causa della presenza di determinati fallimenti del mercato e di ostacoli sono necessarie iniziative a livello di UE per garantire che almeno l’obiettivo vincolante a livello di Unione per le energie rinnovabili (27%) sia conseguito collettivamente, dagli Stati membri, nel modo più efficiente in termini di costi e meno distorsivo che sia possibile. L’azione dell’UE offrirà certezza agli investitori all’interno di un quadro normativo valido a livello di UE, assicurerà una diffusione coerente ed efficiente in termini di costi delle energie rinnovabili in tutta l’Unione europea e un efficace funzionamento del mercato interno dell’energia, rispettando nel contempo il potenziale degli Stati membri di produrre diverse forme di energie rinnovabili in funzione del mix energetico di loro scelta.

B. Soluzioni

Quali sono le varie opzioni per conseguire gli obiettivi? È stata preferita un'opzione? In caso negativo, perché? 

Sono state considerate opzioni di natura legislativa e non legislativa per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili. La valutazione d’impatto ha effettuato un’analisi dettagliata di ciascuna opzione in applicazione di un approccio graduale che va da uno scenario di base (opzione 0) fino a misure più globali a livello di Unione. Non è stata scelta alcuna opzione particolare, al fine di preservare il potere discrezionale della Commissione di decidere tra soluzioni che spaziano nei cinque settori seguenti)

i) Opzioni per incrementare le fonti rinnovabili nel settore dell’energia elettrica

Quadro comune europeo per i regimi di sostegno: 1) uso esclusivo di meccanismi di mercato; 2) precisazione delle norme attraverso un insieme di strumenti; 3) transizione obbligatoria verso gli aiuti agli investimenti.

Approccio regionale più coordinato: 1) sostegno obbligatorio a livello regionale; 2) parziale apertura obbligatoria dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera.

Strumento finanziario destinato all’energia rinnovabile: 1) strumento finanziario a livello dell’UE con ampi criteri di ammissibilità; 2) strumento finanziario a livello dell’UE a sostegno dei progetti ad alto rischio in materia di energia rinnovabile.

Semplificazione amministrativa: 1) disposizioni rafforzate comprendenti l’istituzione di uno «sportello unico», la previsione di tempi di realizzazione e procedure semplificate per il ripotenziamento; 2) procedure autorizzative limitate nel tempo, che prevedono l’approvazione automatica e una notifica semplificata per i piccoli progetti.

ii) Opzioni per incrementare le fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento

Integrare le energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento: 1) obbligo per i fornitori di combustibili fossili di includere le energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento; 2) obbligo analogo imposto a tutti i fornitori di combustibili.

Favorire la diffusione delle energie rinnovabili e del calore di scarto nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento: 1) condivisione delle migliori pratiche; 2) certificati di prestazione energetica e accesso ai sistemi locali di riscaldamento e raffrescamento; 3) le misure di cui al punto 2 + quadro relativo a diritti aggiuntivi e rinforzati per i consumatori.

iii) Opzioni per incrementare le fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)

Integrare le energie rinnovabili nel settore dei trasporti: 1) obbligo a livello di UE di includere carburanti avanzati da fonti rinnovabili; 2) obbligo a livello di UE di includere le fonti rinnovabili in tutti i carburanti consumati nel settore dei trasporti oltre all’eliminazione graduale dei biocarburanti prodotti da colture alimentari (varianti: 2A parziale eliminazione graduale dei biocarburanti prodotti da colture alimentari entro il 2030; 2B totale eliminazione graduale dei suddetti biocarburanti entro il 2030; 2C rapida eliminazione progressiva del biodiesel da colture alimentari e maggiore riduzione di emissioni di gas a effetto serra entro il 2030); 3) precedenti opzioni più specifico obbligo a livello di UE di includere le fonti rinnovabili nei combustibili consumati nel settore del trasporto aereo e marittimo; 4) obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (varianti: 4B obbligo generale di riduzione dei gas a effetto serra in relazione ai combustibili e all’energia elettrica; 4C obbligo di riduzione dei gas a effetto serra in relazione ai combustibili e all’energia elettrica avanzati; 4D combustibili avanzati, energia elettrica e combustibili convenzionali a più basse emissioni di gas a effetto serra).

iv) Opzioni volte a dare maggiori informazioni e più potere d’azione ai consumatori delle energie rinnovabili

Permettere ai consumatori di consumare e immagazzinare l’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in proprio: 1) orientamenti dell’UE in materia di autoconsumo; 2) permettere ai consumatori di consumare e immagazzinare l’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in proprio; 3) autoconsumo a distanza per le comunità locali.

Divulgare informazioni relative all’energia elettrica da fonti rinnovabili: 1) rafforzamento del sistema delle garanzie d’origine; 2) misure di cui al punto 1 più garanzie d’origine obbligatorie a fini di informativa; 3) misure di cui al punto 2 più estensione delle garanzie di origine a tutte le fonti di generazione di energia elettrica.

Tracciare i combustibili da fonti rinnovabili utilizzati nel settore del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti: 1) garanzie di origine estese ai combustibili gassosi da fonti rinnovabili; 2) garanzie di origine estese ai combustibili gassosi e liquidi da fonti rinnovabili; 3) sviluppo di un sistema di tracciabilità alternativo per i combustibili liquidi e gassosi da fonti rinnovabili.

v) Opzioni per assicurare il raggiungimento di almeno il 27% delle energie rinnovabili nel 2030

Obiettivi nazionali per il 2020: scenario basato sugli obiettivi nazionali per il 2020 vs. scenario di riferimento.

Traiettoria: lineare vs. non lineare.

Meccanismi per sopperire a un obiettivo insufficientemente ambizioso per le energie rinnovabili nell’UE: 1) revisione del livello di ambizione dei piani nazionali; 2) inclusione di una clausola di riesame al fine di proporre, in una fase successiva, eventuali ulteriori meccanismi a livello di UE; 3) incremento nel livello di ambizione delle misure a livello di UE; 4) introduzione di obiettivi nazionali vincolanti.

Evitare e colmare realizzazioni insufficienti: 1) revisione dei piani nazionali; 2) inclusione di una clausola di riesame al fine di proporre, in una fase successiva, eventuali ulteriori meccanismi a livello di UE; 3) incremento nel livello di ambizione delle misure a livello di UE; 4) introduzione di obiettivi nazionali vincolanti.

Quali sono le opinioni dei diversi portatori di interessi? Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

Una consultazione pubblica online è stata effettuata dal 18 novembre 2015 al 10 febbraio 2016. Le risposte confermano un ampio consenso tra gli Stati membri, le ONG e i gruppi di riflessione, gli investitori e le associazioni sulla necessità di un quadro normativo dell’UE stabile e prevedibile per le energie rinnovabili, sull’importanza di definire misure per aumentare i combustibili da fonti rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti, sulla maggiore partecipazione dei consumatori al mercato interno dell’energia, sull’eliminazione delle barriere amministrative e sul conseguimento dell’obiettivo vincolante dell’UE pari ad almeno il 27%. Tutti i portatori d’interessi concordano in linea generale sulla necessità di rafforzare lo sviluppo delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le reti intelligenti e i sistemi di stoccaggio.

Gli Stati membri hanno sottolineato l’impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, così come la necessità di disaccoppiare la crescita economica e la redditività delle energie rinnovabili. Alcuni Stati membri hanno evidenziato il ruolo delle energie rinnovabili nei confronti della sicurezza energetica e della dipendenza dalle importazioni. L’industria ha ricordato la necessità di preparare il mercato alle energie rinnovabili, attraverso l’integrazione del mercato, un sistema rafforzato di protezione degli investimenti a lungo termine, un quadro normativo stabile per stimolare l’innovazione, garantire la solidità economica e aumentare la competitività a livello dell’UE. Le ONG hanno segnalato l’importanza di introdurre il diritto dei cittadini ad un maggiore decentramento, di rafforzare il ruolo delle comunità locali promuovendo l’accettazione dei futuri programmi da parte dell’opinione pubblica.

C. Impatto dell'opzione preferita

Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? 

Non è possibile quantificare esattamente l’impatto a questo stadio, in quanto non c’è un’opzione preferita. Le opzioni da 1 a 4 sopra illustrate mirano a sopperire all’incertezza degli investitori, aumentare l’efficacia in termini di costi, agire nei confronti dei fallimenti del mercato, aggiornare il quadro normativo in vigore e aumentare la partecipazione dei cittadini.

L’attuazione delle principali misure aiuterà l’UE a raggiungere i suoi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (contribuendo all’ulteriore riduzione del 5% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento). Sarà così possibile contribuire inoltre a ridurre la spesa per le importazioni di energia (gli effetti cumulativi degli obiettivi del 2030, se realizzati, comporterebbero una riduzione di 221 miliardi di EUR nel periodo 2021-2030), e a generare ulteriori benefici secondari, ad esempio contribuendo alla riduzione generale dei costi di controllo dell’inquinamento e dei costi ascrivibili agli effetti nocivi sulla salute che si situano tra 12,3 e 19,5 miliardi di EUR/anno).

Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)? 

Le principali opzioni che sono state sviluppate potrebbero avere ripercussioni sociali, economiche e ambientali a livello degli Stati membri. Ove possibile, tali effetti sono stati quantificati.

Quali sono gli impatti sulle PMI e sulla competitività?

La valutazione d’impatto comprende alcune eccezioni specifiche per le PMI, al fine di garantire che le misure necessarie per conseguire l’obiettivo in materia di energie rinnovabili a livello dell’Unione per il 2030 promuovano la loro competitività (ad esempio, semplificazione amministrativa, disposizioni specifiche in materia di autoconsumo, più ampie misure di sostegno all’autoconsumo).

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole? 

Gli Stati membri saranno invitati a contribuire allo sforzo comune per raggiungere l’obiettivo in materia di energie rinnovabili a livello dell’UE concordato per il 2030 attraverso una serie di misure potenzialmente in grado di avere un impatto sui bilanci nazionali e sulle amministrazioni.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte?

Gli effetti di alcune disposizioni della direttiva sull’energia da fonti rinnovabili giungono a termine nel dicembre 2020, segnatamente in materia di obiettivi nazionali vincolanti. La valutazione d’impatto mira a considerare le misure da includere nella direttiva sull’energia da fonti rinnovabili per il periodo successivo al 2020. Alcune opzioni implicano la necessità di assicurare che la direttiva rivista sull’energia da fonti rinnovabili preveda le clausole di riesame affinché il passaggio dagli obiettivi nazionali vincolanti ad un obiettivo a livello di UE per il 2030 sia adeguatamente controllato e attuato.


Bruxelles, 30.11.2016

SWD(2016) 419 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Sostenibilità della bioenergia

che accompagna il documento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)

{COM(2016) 767 final}
{SWD(2016) 416 final}
{SWD(2016) 417 final}
{SWD(2016) 418 final}


Scheda di sintesi

Valutazione d’impatto sulla sostenibilità della bioenergia

A. Necessità di agire

Per quale motivo? Qual è il problema affrontato?

L’aumento della produzione di bioenergia svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia dell’UE; tuttavia il crescente utilizzo delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica e termica porta con sé una serie di problemi e di potenziali rischi. La consultazione pubblica ha anche evidenziato che l’opinione pubblica è divisa tra i vantaggi e i rischi che le energie da fonti rinnovabili comportano; ciò può compromettere gli investimenti in questo settore, segnatamente in assenza di un solido quadro di politica pubblica.

Sulla base dei contributi dei portatori d’interessi, di studi effettuati e di altri dati scientifici, i servizi della Commissione hanno individuato tre cruciali problemi o potenziali rischi legati all’utilizzo di biomasse solide per la produzione di energia elettrica e termica: i) gli impatti della bioenergia sul clima; ii) gli impatti ambientali sulla biodiversità, sul suolo e sulla qualità dell’aria; iii) l’aumento della combustione di grandi volumi di biomassa in impianti a basso rendimento.

La presente valutazione d’impatto fornisce un’analisi complementare alla valutazione d’impatto effettuata ai fini della proposta di revisione della direttiva sull’energia da fonti rinnovabili, che verte su questioni specifiche relative ai biocarburanti nel settore dei trasporti, in particolare sulle emissioni derivanti dal cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e dallo sviluppo di biocarburanti avanzati.

Qual è l'obiettivo di questa iniziativa?

L’obiettivo principale dell’iniziativa è garantire la sostenibilità della produzione e dell’uso di bioenergia nel settore dell’energia elettrica e termica. A tal fine, è essenziale affrontare i menzionati problemi e rischi grazie a un quadro strategico chiaro, in cui ogni nuova iniziativa integra efficacemente le politiche e le misure già esistenti, sia a livello dell’UE che a livello nazionale.

L’iniziativa mira a conseguire i vantaggi in termini di protezione dell’ambiente, azione per il clima, efficienza delle risorse e funzionamento del mercato interno, mantenendo la proporzionalità rispetto all’entità dei problemi e dei rischi. Mira inoltre a conseguire gli obiettivi generali della Commissione, in particolare attraverso la promozione della crescita, dell’occupazione e degli investimenti, e ii) la leadership dell’UE nel settore delle energie rinnovabili.

Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'Unione? 

Gli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di energie rinnovabili stabiliti a livello di UE, e in particolare l’obiettivo relativo alle energie rinnovabili ha determinato l’aumento del consumo di biomasse per la produzione di energia nell’UE negli ultimi dieci anni. Si rende pertanto necessario garantire a livello dell’UE che l’uso di bioenergia ai fini degli obiettivi in materia di energie rinnovabili sostenga l’obiettivo climatico generale. Alcuni dei rischi per la sostenibilità legati allo sviluppo delle bioenergie hanno dimensione transfrontaliera e, pertanto, possono essere più efficacemente affrontati a livello dell’Unione. Ciò vale in particolare per gli impatti ambientali, quali i cambiamenti climatici, la biodiversità o l’inquinamento atmosferico. Gli effetti mediati dal mercato possono anche attraversare le frontiere, come avviene, ad esempio, per le questioni relative alla concorrenza per le materie prime da biomassa.

B. Soluzioni

Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo? 

Il seguente dilemma è sorto nel corso del processo di consultazione e dell’esame dei dati:

— da un lato, molti portatori d’interessi ritengono che il futuro sviluppo delle bioenergie - importante per la sostituzione dei combustibili fossili - sia ostacolato dai dubbi nutriti dall’opinione pubblica circa i benefici ambientali di determinati utilizzi della biomassa ai fini della produzione d’energia;

— allo stesso tempo, i dati scientifici dimostrano chiaramente che l’impatto complessivo dell’uso delle biomasse per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra e la biodiversità dipende da troppe variabili e non può essere valutato né assicurato con prescrizioni generali, ma ogni caso dovrebbe piuttosto essere esaminato individualmente e in base alle sue caratteristiche specifiche.

Non è quindi possibile distinguere in modo affidabile, a livello di UE, tra fonti di bioenergia «sostenibile» e «non sostenibile» nei settori dell’energia termica ed elettrica, né tantomeno stabilire una tale distinzione in un atto legislativo. Invece, un’opzione non normativa e quattro opzioni normative intendono affrontare le cause fondamentali dei problemi e dei rischi sopra illustrati. Lo scenario di riferimento (opzione 1) si basa sull’integrazione delle soluzioni in altri elementi del quadro 2030 per il clima e l’energia, nonché in altre politiche esistenti. I considerevoli effetti di tali politiche, in assenza di una ulteriore specifica normativa, farebbero di questa opzione l’approccio più efficace in termini di equilibrio tra i risultati e gli oneri amministrativi; ma non forniscono garanzie normative per il caso in cui emergessero pratiche che acuiscono i problemi più di quanto sia stato rilevato nel lavoro di modellizzazione. Ciò assume rilevanza alla luce del livello di incertezza sul futuro sviluppo delle biomasse, compresi i modelli commerciali e la scelta delle materie prime. Le quattro opzioni strategiche supplementari propongono una serie di garanzie contro i rischi individuati, anche se la questione specifica dell’impatto climatico delle biomasse («carbonio biogenico») è particolarmente difficile da affrontare. In questo contesto, i servizi della Commissione non sono stati in grado di individuare un’opzione strategica che sia chiaramente preferibile alle altre.

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni? 

Nella consultazione dei portatori d’interessi, il 35% ritiene che le attuali politiche dell’UE e nazionali siano sufficienti per affrontare i problemi settoriali esistenti, mentre il 59 % invoca un nuovo strumento strategico a livello dell’UE. L’opzione 2, che formalizzerebbe gli obblighi di sostenibilità che in questo momento esistono sotto forma di raccomandazione della Commissione, non ha ricevuto alcun chiaro, forte sostegno. L’opzione 3 ha ricevuto il sostegno di diversi produttori e utilizzatori di bioenergia e di vari Stati membri; le misure volte all’efficienza di conversione (opzione 4) sarebbero accolte favorevolmente da alcune imprese non energetiche che operano nel settore del legno e da organizzazioni della società civile. Questo secondo gruppo sarebbe maggioritariamente a favore di porre un limite superiore alle bioenergie.

C. Impatto dell'opzione preferita

Quali sono i vantaggi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

L’analisi suggerisce che, nelle condizioni previste dai modelli, le opzioni strategiche considerate avrebbero effetti - seppur positivi - soltanto limitati sui problemi individuati, ma potrebbero invece agire da «garanzie» per il caso in cui emergessero pratiche che acuiscono i problemi più di quanto sia stato rilevato nel lavoro di modellizzazione.

Sebbene la bioenergia sia essenziale per raggiungere l’obiettivo del 27% di energie rinnovabili nel mix energetico dell’UE entro il 2030, un aumento marginale della quota di bioenergia rispetto ad altre fonti rinnovabili comporterebbe un incentivo marginalmente inferiore per le tecnologie emergenti. Le opzioni che prevedono restrizioni all’utilizzo di bioenergia (1, 3, 4 e 5) stimolerebbero pertanto indirettamente il ricorso, nel settore energetico, ad altre fonti di energia rinnovabile e conseguentemente ulteriori investimenti e posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili. Poiché tutte le opzioni quantificano un effetto piuttosto limitato sull’entità futura della bioenergia, anche gli effetti sulla crescita e sull’occupazione sono modesti.

Quali sono i costi dell'opzione preferita (se ne esiste una, altrimenti delle opzioni principali)?

I nuovi obblighi previsti dalle opzioni 2-5 creerebbero costi amministrativi supplementari per i produttori di biomasse di origine agricola, i proprietari di aziende forestali e la catena di valore del legno e gli impianti di produzione delle bioenergie. Secondo le stime, tali costi ammonterebbero tra 63 e 150 milioni di EUR in costi una tantum e tra 31 e 51 milioni di EUR in costi annuali ricorrenti (cumulativamente per tutti gli operatori). Questi costi supplementari verrebbero probabilmente trasferiti sul consumatore finale (in assenza di sovvenzione pubblica) o sulla società in generale (in presenza di sovvenzioni) o su entrambi. Come sopra descritto, complessivamente le opzioni comporterebbero un modesto vantaggio economico legato allo spostamento marginale verso altre fonti di energia rinnovabili.

Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?

Le PMI e le microimprese sono ampiamente rappresentate nella catena di produzione e di utilizzo di bioenergie, segnatamente da proprietari di piccole aziende forestali e i piccoli impianti di bioenergia. Quest’ultimo gruppo, tuttavia, avvertirebbe delle ricadute solo in funzione delle dimensioni minime degli impianti assoggettati all’obbligo di sostenibilità (1-5 MW, 5-10 MW, 10-20 MW o superiori a 20 MW). L’eventuale incidenza delle opzioni considerate sui proprietari di piccole aziende forestali sarebbe minore nel caso di un approccio basato sul rischio (opzione 3).

L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole?

Vi sarebbero costi amministrativi solo limitati per le autorità nazionali collegati all’attuazione della legislazione e ai rispettivi obblighi di informazione, monitoraggio e verifica. Tali costi includono costi una tantum compresi tra 60 000 e 200 000 EUR, nonché spese annuali ricorrenti tra 400 000 e 1 milione di EUR.

Sono previsti altri impatti significativi?

Nessuno.

D. Tappe successive

Quando saranno riesaminate le misure proposte? 

La politica sarà sottoposta a revisioni periodiche nell’ambito del quadro di governance dell’Unione dell’energia, nel quale monitorare le quantità totali di biomassa utilizzata per la produzione di energia, nonché il tipo di biomassa, il tipo di materie prime, la sua origine geografica e l’utilizzo finale servirà a valutare l’evoluzione dei problemi e dei rischi individuati nella valutazione d’impatto. Non è prevista alcuna clausola di revisione