Bruxelles, 9.12.2015

COM(2015) 627 final

2015/0284(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2015) 270 final}
{SWD(2015) 271 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Internet è diventato un importante canale di diffusione dei contenuti. Nel 2014 il 49% degli utenti europei di internet ha avuto accesso a musica, video e giochi online 1 e si ritiene che tale quota crescerà ancora in futuro. Tablet e smartphone favoriscono ulteriormente tali usi: il 51% dei cittadini dell'UE utilizza un dispositivo mobile per connettersi a internet 2 .

Con la rapida diffusione dei servizi di contenuti online e l'uso crescente dei dispositivi portatili, anche oltre le frontiere nazionali, al giorno d'oggi gli europei si aspettano di poter fruire dei servizi di contenuti online ovunque si trovino all'interno dell'Unione. Uno degli obiettivi fondamentali della strategia della Commissione per il mercato unico digitale 3 è consentire un più ampio accesso online alle opere da parte degli utenti in tutta l'UE.

La portabilità transfrontaliera riguarda i servizi di contenuti online cui i consumatori hanno legalmente accesso, o i contenuti acquistati o noleggiati online dai consumatori nel proprio paese di residenza, a cui essi vogliono continuare ad accedere anche quando viaggiano nell'UE. La domanda di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online da parte dei consumatori è rilevante e si ritiene sia destinata a crescere 4 . Quando viaggiano nell'UE, gli utenti spesso non possono tuttavia fruire di tale portabilità transfrontaliera o possono farlo solo in misura limitata. L'impossibilità di fruire della portabilità transfrontaliera per i servizi di contenuti online nell'UE è una conseguenza, così come i problemi ad essa relativi, delle prassi dei titolari dei diritti in materia di concessione in licenza e/o delle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi.

La presente proposta è intesa a eliminare gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera in modo che le esigenze degli utenti possano essere soddisfatte in modo più efficace, nonché a promuovere l'innovazione a vantaggio dei consumatori, dei fornitori dei servizi e dei titolari dei diritti. La proposta introduce un approccio comune nell'Unione pur mantenendo elevato il livello di protezione dei titolari dei diritti. In tal modo essa contribuisce al buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne, in cui è assicurata la libertà di prestare servizi nonché di usufruirne.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La strategia per il mercato unico digitale delinea una serie di iniziative con l'obiettivo di creare un mercato interno per i servizi e i contenuti digitali. La presente proposta, che rientra tra le prime azioni di detta strategia, sarà seguita da altre iniziative nei settori individuati dalla strategia, compreso il settore del diritto d'autore. La rimozione degli ostacoli alla portabilità transfrontaliera costituisce un primo passo significativo che affronta uno specifico ostacolo all'accesso transnazionale a contenuti importanti per i consumatori. Un precoce intervento mirato in questo ambito è opportuno anche perché si sta avvicinando la data in cui saranno abolite le tariffe di roaming per i viaggiatori all'interno dell'UE 5 .

La presente proposta mira a stabilire il luogo in cui, ai fini della portabilità transfrontaliera di cui alla presente proposta, avviene l'atto di sfruttamento delle opere e di altri materiali protetti ai sensi della direttiva 96/9/CE 6 , della direttiva 2001/29/CE 7 , della direttiva 2006/115/CE 8 e della direttiva 2009/24/CE 9 .

La proposta integra la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 10  e la direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno 11 .

La presente proposta contribuisce anche al miglioramento della portata transfrontaliera dei servizi di media audiovisivi e, di conseguenza, integra la direttiva 2010/13/UE 12 .

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

A norma dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma dei trattati. La presente proposta consentirebbe di migliorare l'accesso ai contenuti culturali in quanto permetterebbe ai consumatori di avere una migliore fruizione dei contenuti attraverso un più agevole accesso agli stessi mentre sono in viaggio nell'Unione.

La presente proposta contribuisce a promuovere gli interessi dei consumatori ed è pertanto coerente con le politiche dell'UE in materia di protezione dei consumatori e con l'articolo 169 del TFUE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 114 del TFUE. Tale articolo conferisce all'UE il potere di adottare misure che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, che comporta tra l'altro la libertà di prestare servizi e di usufruirne.

I servizi di contenuti online che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta si fondano prevalentemente sul diritto d'autore e i diritti connessi che sono stati armonizzati a livello dell'Unione. L'UE ha armonizzato la materia del diritto d'autore per quanto riguarda i diritti che sono pertinenti per la diffusione online di opere e altri materiali protetti (in particolare i diritti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione).

La presente iniziativa concerne l'esercizio di questi diritti armonizzati oltre frontiera in quanto riguarda la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online. Dato che avrebbe un'incidenza sui diritti armonizzati dal quadro UE in materia di diritto d'autore, essa dovrebbe avere come base giuridica l'articolo 114 del TFUE nel caso in cui l'atto giuridico proposto sia un regolamento.

Alcuni elementi dei servizi di contenuti online, quali gli eventi sportivi, le notizie e i dibattiti politici, non sono necessariamente protetti dal diritto d'autore. Allorché tali contenuti sono inclusi in trasmissioni con qualunque mezzo, anche da parte di organismi di diffusione radiotelevisiva, i titolari dei diritti tuttavia possono invocare i connessi diritti armonizzati a livello di Unione, quali il diritto di riproduzione o il diritto di messa a disposizione. Le trasmissioni di eventi sportivi, di notizie e di eventi di attualità sono spesso accompagnate inoltre da elementi protetti dal diritto d'autore, quali sequenze video di apertura o di chiusura o musica di accompagnamento. Tali elementi rientrano nel quadro armonizzato a livello di Unione. Alcuni aspetti di siffatte trasmissioni relative a eventi di particolare rilevanza per la società o di grande interesse pubblico sono stati inoltre armonizzati dalla direttiva 2010/13/UE. Affinché i consumatori possano beneficiare appieno dei vantaggi della portabilità transfrontaliera è importante includere nella proposta tutti gli elementi di tali trasmissioni.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La portabilità dei servizi di contenuti online è essenzialmente una questione di carattere transnazionale. Poiché il diritto d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore sono stati armonizzati a livello UE, oltretutto è solo l'Unione che può modificare il quadro giuridico. Gli Stati membri non possono di conseguenza intervenire con iniziative legislative per garantire la portabilità transfrontaliera. Tale azione può essere adottata pertanto soltanto a livello UE.

In termini di efficacia, solo un intervento dell'Unione può garantire che le condizioni di accesso dei consumatori ai servizi di contenuti online non varino da paese a paese. L'azione dell'UE apporterà inoltre evidenti benefici ai titolari dei diritti e ai fornitori dei servizi attraverso la creazione di condizioni uniformi per provvedere la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online in tutta l'Europa. Ciò garantirà una maggiore certezza del diritto ed eliminerà la necessità di rinegoziare l'intera rete delle licenze esistenti ai fini della portabilità transfrontaliera.

Proporzionalità

La proposta mira a facilitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online (tramite una disposizione che localizza il luogo della prestazione nonché l'accesso al servizio e la sua fruizione) e impone al fornitore di servizi l'obbligo, a determinate condizioni, di garantire la portabilità transfrontaliera. Essa si limita a quanto è necessario per risolvere i problemi individuati; non influisce in modo sostanziale sulla concessione in licenza dei diritti e ha pertanto un effetto limitato sui modelli di business dei titolari dei diritti e dei fornitori dei servizi. La proposta non obbligherà i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti, in quanto renderà inapplicabili tutte le disposizioni dei contratti in contrasto con l'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera.

La proposta non impone inoltre costi sproporzionati ai fornitori dei servizi. Essa non richiederebbe al fornitore di servizi di contenuti online di prendere provvedimenti atti a garantire la qualità della prestazione di tali servizi al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato. La proposta non intende inoltre obbligare i fornitori di servizi che offrono servizi gratuiti ad assicurare la portabilità transfrontaliera se non verificano lo Stato membro di residenza dell'abbonato, in quanto tale prescrizione determinerebbe una significativa modifica delle loro modalità di prestazione dei servizi e potrebbe comportare costi sproporzionati.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento sarebbe direttamente applicabile negli Stati membri ed entrerebbe in vigore nello stesso momento. Esso costituirebbe lo strumento migliore per conseguire l'obiettivo di garantire la portabilità dei contenuti online in tutta l'Unione. Consentirebbe un'applicazione uniforme delle norme sulla portabilità in tutti gli Stati membri e garantirebbe che i titolari dei diritti e i fornitori di servizi online di Stati membri diversi siano soggetti alle stesse identiche norme.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Un'ampia consultazione pubblica sul riesame delle norme UE sul diritto d'autore è stata condotta tra il dicembre 2013 e il marzo 2014. Nelle risposte ai quesiti in merito alla territorialità del diritto d'autore, diversi gruppi di portatori di interessi hanno esplicitamente sollevato la questione della portabilità transfrontaliera. Nel 2013 la Commissione ha intrattenuto un dialogo con le parti interessate designato con il titolo "Licenze per l'Europa" 13 . Un gruppo di lavoro ha focalizzato l'attenzione in particolare sul tema della portabilità transfrontaliera.

Nei primi dieci mesi del 2015 la Commissione ha intavolato approfondite discussioni con le parti interessate (consumatori, titolari dei diritti, organizzazioni sportive, emittenti, fornitori di servizi online), anche mediante seminari specifici con i portatori di interesse, per valutare l'impatto di un eventuale intervento dell'UE in questo settore, analizzando altresì le possibili opzioni.

Per sintetizzare le opinioni delle parti interessate in merito alla proposta, i consumatori sono in genere favorevoli al miglioramento dell'accesso transnazionale ai contenuti online, compresa la portabilità transfrontaliera dei servizi online, mentre l'industria dei contenuti, i rappresentanti dei titolari dei diritti e i fornitori dei servizi, pur non essendo contrari alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, privilegiano solitamente soluzioni promosse dall'industria e il ricorso in questo settore a strumenti normativi non vincolanti anziché all'imposizione di obblighi giuridici.

Se uno strumento non vincolante come una raccomandazione che incoraggi la portabilità transfrontaliera potrebbe promuovere gli sviluppi del mercato in questo campo, l'efficacia di un siffatto strumento potrebbe rivelarsi molto limitata. Il risultato dipenderebbe dalle decisioni commerciali adottate dai diversi operatori di mercato. Non assicurerebbe pertanto un'attuazione omogenea in tutta l'Unione e non sarebbe sufficiente per garantire che ai consumatori dell'UE siano offerte le stesse condizioni per quanto concerne la portabilità dei servizi di contenuti online.

La proposta tiene conto di una serie di problemi segnalati dalle parti interessate, in particolare: non imporre l'obbligo di assicurare la portabilità a quei fornitori dei servizi che prestano servizi a titolo gratuito e senza l'autenticazione dello Stato membro di residenza del consumatore; non obbligare i fornitori dei servizi a prestare il servizio oltre frontiera con la stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza; lasciare le parti libere di pattuire le condizioni atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento.

Assunzione e uso di perizie

Sono stati condotti in questi ultimi anni studi giuridici 14 ed economici 15 su vari aspetti della vigente normativa in tema di diritto d'autore, anche per quanto riguarda la territorialità delle norme UE in materia di diritto d'autore applicate alle trasmissioni online.

Sono stati condotti studi anche sull'impatto della digitalizzazione sulla produzione e sulla distribuzione di contenuti, nonché sull'accesso transfrontaliero ai contenuti 16 . Sono stati inoltre condotti studi per quanto riguarda lo sport 17 .

Valutazione d'impatto

Per la presente proposta è stata effettuata una valutazione d'impatto 18 . Il 30 ottobre 2015 il comitato per il controllo normativo ha formulato un parere positivo sulla valutazione d'impatto, a condizione di migliorare taluni elementi della relazione. La versione finale della valutazione d'impatto tiene conto di tali osservazioni.

La versione finale della valutazione d'impatto esamina lo scenario di base (nessun intervento) e tre possibili opzioni. L'opzione 1 prevede che la Commissione fornisca orientamenti alle parti interessate, incoraggiando i fornitori di servizi di contenuti online ad assicurare la portabilità transfrontaliera dei propri servizi in tutta l'Unione. L'opzione 2 comporta un intervento dell'UE inteso a stabilire che la prestazione di un servizio di contenuti online, l'accesso allo stesso e la sua fruizione in modalità di portabilità transfrontaliera si considerano come avvenuti nello Stato membro di residenza del consumatore. L'opzione 3, oltre al meccanismo sopra descritto, i) imporrebbe ai fornitori di servizi di contenuti online l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera di tali servizi e ii) sancirebbe l'inapplicabilità delle clausole contrattuali che limitano la portabilità transfrontaliera.

Per i consumatori, i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi, quest'ultima rappresenterebbe l'opzione più efficace per conseguire l'obiettivo perseguito. Se fosse mantenuto lo scenario di base e applicata l'opzione 1, i titolari dei diritti nel settore audiovisivo e, in minore misura, per i contenuti sportivi premium potrebbero essere riluttanti a consentire la portabilità dei loro contenuti. Se fosse mantenuto lo scenario di base e fossero applicate le opzioni 1 e 2, ai fornitori dei servizi sarebbe consentito di continuare a limitare la portabilità transfrontaliera e molti di essi continuerebbero a incontrare problemi (restrizioni contrattuali) qualora decidessero di offrirli. Tanto i titolari dei diritti quanto i fornitori dei servizi dovrebbero sostenere costi di transazione più elevati per rinegoziare la loro rete di contratti di licenza. Scegliendo queste opzioni, la transizione verso la portabilità transfrontaliera richiederebbe più tempo. Tali opzioni non assicurerebbero inoltre l'omogeneità dei servizi offerti ai consumatori. Solo l'opzione 3 garantirebbe che la portabilità transfrontaliera sia effettivamente offerta e che la domanda dei consumatori sia soddisfatta. L'opzione 3 è stata pertanto ritenuta la scelta strategica migliore.

L'opzione preferita permetterebbe di rispondere alle aspettative dei consumatori. I fornitori dei servizi potrebbero beneficiare del meccanismo che stabilisce la localizzazione del servizio ai fini della portabilità ed essere in grado di soddisfare meglio le esigenze dei loro clienti. Per quanto riguarda le industrie dei contenuti, i settori più direttamente interessati, in funzione delle modalità con cui i contenuti sono concessi in licenza, sarebbero i settori dei contenuti audiovisivi e dei contenuti sportivi premium. Tuttavia, poiché la portabilità dei servizi di contenuti online non estende la gamma di utenti del servizio e non mette di per sé in discussione l'esclusività territoriale delle licenze, si ritiene che l'impatto sul settore sarà marginale.

I costi potenziali possono essere suddivisi in costi direttamente connessi all'intervento, ossia costi sostenuti dai fornitori dei servizi per autenticare lo Stato membro di residenza degli abbonati, e costi che potrebbero derivare dall'intervento ma sono legati ad esso solo indirettamente, ossia i costi di adattamento delle licenze alle nuove norme e i costi sostenuti dai fornitori dei servizi per adeguare l'infrastruttura tecnica. I costi tecnici direttamente connessi all'intervento non dovrebbero essere rilevanti e potrebbero essere assorbiti nei costi di manutenzione ordinaria del software dei fornitori dei servizi. È difficile stimare i costi correlati alle disposizioni contrattuali. La proposta non richiederà tuttavia la rinegoziazione dei contratti. La proposta non stabilisce prescrizioni per quanto riguarda la qualità della prestazione del servizio in modalità di portabilità transfrontaliera e non impone pertanto alcun costo a tale proposito (i fornitori dei servizi restano liberi di procedervi su base volontaria o di impegnarvisi in contratti stipulati con i consumatori o i titolari dei diritti).

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta si applica in egual modo a tutte le imprese, comprese le microimprese e le PMI. Tutte le imprese possono beneficiare del meccanismo che stabilisce la localizzazione del servizio ai fini della portabilità oggetto della proposta. Esentare le PMI dalla normativa potrebbe compromettere l'efficienza della misura, dal momento che molti fornitori di servizi online sono PMI. Dato che la proposta non comporta costi rilevanti, non vi è alcuna necessità di ridurre al minimo i costi di conformità per le microimprese o le PMI.

La proposta produrrà effetti positivi sulla competitività perché contribuirà all'innovazione nei servizi di contenuti online e attirerà verso di essi un maggior numero di consumatori e non avrà alcuna incidenza sul commercio internazionale

La proposta promuoverà la fruizione online di servizi di contenuti. Essa riguarda l'ambiente online, perché è proprio quello il contesto in cui è prevalente la domanda di portabilità. La proposta promuoverà l'innovazione e farà progredire il mercato in quanto si applica a tutti i servizi di contenuti online, indipendentemente dalle tecnologie o dai dispositivi utilizzati. La proposta tiene conto pertanto dei nuovi sviluppi tecnologici ed è "pronta per il digitale e per internet".

Diritti fondamentali

La proposta avrà un'incidenza limitata sul diritto d'autore come diritto di proprietà o sulla libertà d'impresa, quali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 16 e 17). La misura sarebbe giustificata alla luce della libertà fondamentale sancita dal trattato di prestare servizi e di usufruirne oltre frontiera. La limitazione delle suddette libertà (attraverso il meccanismo che stabilisce la localizzazione del servizio ai fini della portabilità, l'obbligo di offrire la portabilità transfrontaliera nonché l'inapplicabilità di qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con tale obbligo) sarebbe giustificata alla luce dell'obiettivo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il processo di monitoraggio dell'impatto della proposta consisterà in due fasi.

La prima fase avrà inizio subito dopo l'adozione dell'atto legislativo e continuerà fino all'inizio della sua applicazione. Sarà focalizzata sulle modalità di messa in atto del regolamento negli Stati membri da parte degli operatori di mercato, al fine di garantire un approccio coerente. La Commissione organizzerà riunioni con i rappresentanti degli Stati membri e con le parti interessate per definire il modo in cui agevolare la transizione verso le nuove norme.

La seconda fase avrebbe inizio dalla data di applicazione del regolamento e sarebbe incentrata sugli effetti delle norme. Tale monitoraggio presterà particolare attenzione all'impatto sulle PMI e sui consumatori.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 definisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione della proposta. La proposta introdurrà un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, prestati su base portabile, possano avere accesso a tali servizi durante soggiorni temporanei in altri Stati membri (portabilità transfrontaliera).

L'articolo 2 contiene le definizioni che dovranno essere interpretate in modo uniforme nell'UE. Un "abbonato" è definito come il consumatore che, sulla base di un contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza. Per "consumatore" si intende qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisca per fini che non rientrano nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

L'articolo 2 contiene inoltre le definizioni di "Stato membro di residenza", "temporaneamente presente", "servizio di contenuti online" e "portabile". Per "Stato membro di residenza" si intende lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente. Per "temporaneamente presente" si intende che l'abbonato è presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza. Un "servizio di contenuti online" è oggetto della proposta allorché: i) il servizio è prestato legalmente online nello Stato membro di residenza; ii) il servizio è prestato su base portabile; iii) il servizio è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso a opere, altri materiali o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva. Ai fini del presente regolamento è "portabile" un servizio di contenuti online al quale gli abbonati possono accedere e di cui possono fruire effettivamente nello Stato membro di residenza senza essere vincolati a un luogo specifico. In merito ai servizi di contenuti online si presentano due scenari: i) servizi prestati contro pagamento (diretto o indiretto) di un corrispettivo in denaro; ii) servizi che sono prestati senza il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi. Un esempio di pagamento indiretto si ha nel caso in cui un abbonato paghi un pacchetto di servizi che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online prestato da un altro fornitore di servizi. Se un abbonato usufruisce di un servizio di contenuti online senza il pagamento di un corrispettivo in denaro, l'obbligo di consentire all'abbonato di beneficiare della portabilità transfrontaliera spetta al fornitore solo se quest'ultimo verifica lo Stato membro di residenza dell'abbonato. Di conseguenza se, per esempio, un consumatore accetta soltanto i termini e le condizioni di un servizio gratuito di contenuti online, ma non si registra su un sito web di tale servizio (e il fornitore non verifica pertanto lo Stato membro di residenza del consumatore), il fornitore non sarà obbligato ad assicurare la portabilità transfrontaliera per tale servizio.

L'articolo 3 sancisce l'obbligo per il fornitore di garantire la fruizione del servizio di contenuti online all'abbonato che sia temporaneamente presente in un altro Stato membro. Ciò vale per gli stessi contenuti, su dispositivi identici per numero e categoria e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nello Stato membro di residenza. Questo obbligo non si estende tuttavia a tutte le prescrizioni in materia di qualità applicabili alla fornitura di tale servizio allorché questo è prestato nello Stato membro di residenza. Negli scenari sulla portabilità transfrontaliera, il fornitore non è responsabile qualora la qualità della prestazione del servizio sia inferiore, per esempio, a causa di una connessione a internet limitata. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno. Il presente regolamento obbligherà inoltre il fornitore a informare l'abbonato circa la qualità della prestazione del servizio di contenuti online in caso di accesso a tale servizio e di sua fruizione in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza.

L'articolo 4 istituisce un meccanismo che stabilisce la localizzazione del servizio ai fini della portabilità: la prestazione del servizio nonché l'accesso allo stesso e la sua fruizione da parte di un abbonato che sia temporaneamente presente in un altro Stato membro si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza. Ai fini delle licenze sul diritto d'autore e i diritti connessi, ciò significa che i pertinenti atti del diritto d'autore che si realizzano nel momento in cui il servizio è prestato ai consumatori in base alla portabilità transfrontaliera sono considerati come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza. Questa disposizione si applica per tutti gli altri fini connessi alla prestazione di un servizio, nonché all'accesso allo stesso e alla sua fruizione in modalità di portabilità transfrontaliera.

L'articolo 5 stabilisce inoltre l'inapplicabilità di qualsiasi clausola contrattuale che sia in contrasto con l'obbligo della portabilità transfrontaliera, in particolare di quelle che limitano le possibilità del consumatore in merito alla portabilità transfrontaliera dei suoi servizi di contenuti online o la capacità del fornitore di prestare il servizio. Sono altresì inapplicabili eventuali clausole contrattuali che siano in contrasto con il meccanismo giuridico che consente ai fornitori dei servizi di soddisfare l'obbligo della portabilità transfrontaliera. Ciò vale per tutti gli accordi contrattuali, compresi quelli tra i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi nonché tra questi ultimi e i loro clienti. I titolari dei diritti possono tuttavia richiedere che il fornitore di servizi si avvalga di strumenti per verificare che il servizio sia prestato conformemente al regolamento. La proposta prevede la condizione che tali strumenti devono essere ragionevoli e non andare al di là di quanto è necessario per conseguire il loro scopo.

L'articolo 6 stabilisce che il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del regolamento deve essere conforme a quanto prescritto dalla direttiva 95/46/CE e dalla direttiva 2002/58/CE.

L'articolo 7 stabilisce che il regolamento si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data di applicazione del regolamento nel caso in cui siano pertinenti ai fini della prestazione del servizio, dell'accesso allo stesso o della sua fruizione.

L'articolo 8 stabilisce che il regolamento si applica a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2015/0284 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 20 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 21 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato tra l'altro sulla libera circolazione dei servizi e delle persone, è necessario provvedere affinché i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online, che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in altri Stati membri dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere eliminati gli ostacoli che impediscono l'accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione oltre frontiera.

(2)Lo sviluppo tecnologico che ha portato alla diffusione di dispositivi portatili come tablet e smartphone facilita sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano nel loro paese di origine, ma anche quando essi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione.

(3)Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro dell'Unione non siano in grado di accedere a servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito il diritto di fruizione nel loro paese d'origine, né possano fruire di tali servizi.

(4)Diversi ostacoli impediscono la prestazione di tali servizi ai consumatori temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi o film che sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione. In particolare, gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale nonché dal fatto che i fornitori di servizi online possono scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

(5)Lo stesso vale per altri contenuti come gli eventi sportivi che non sono protetti dal diritto d'autore e/o da diritti connessi a norma della legislazione dell'Unione ma che possono essere protetti dal diritto d'autore, dai diritti connessi o in virtù di altre norme specifiche della legislazione nazionale e che spesso sono concessi in licenza dagli organizzatori di tali eventi o offerti da fornitori di servizi online su base territoriale. Le trasmissioni di tali contenuti da parte di organismi di diffusione radiotelevisiva sarebbero protette dai diritti connessi che sono stati armonizzati a livello dell'Unione. Le trasmissioni di tali contenuti inoltre includono spesso elementi protetti dal diritto d'autore, quali musica, grafica o sequenze video di apertura o di chiusura. Alcuni aspetti di tali trasmissioni relative a eventi di particolare rilevanza per la società o di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca sono stati armonizzati dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 . I servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE comprendono infine servizi che forniscono accesso a contenuti quali eventi sportivi, notizie o avvenimenti di attualità.

(6)Sempre più spesso pertanto i servizi di contenuti online sono commercializzati in un pacchetto in cui i contenuti che non sono protetti dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi non sono separabili dai contenuti protetti dal diritto d'autore e/o dai diritti connessi senza ridurre notevolmente il valore dei servizi forniti ai consumatori. Ciò vale in particolare per i contenuti premium quali gli eventi sportivi o altri eventi di notevole interesse per i consumatori. Al fine di consentire ai fornitori dei servizi di assicurare ai consumatori il pieno accesso ai propri servizi di contenuti online, è indispensabile che il presente regolamento sia esteso anche a tali contenuti utilizzati dai servizi di contenuti online e si applichi pertanto ai servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE, nonché alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva nella loro interezza.

(7)I diritti su opere e altri materiali protetti sono armonizzati tra l'altro dalla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 e dalla direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 .

(8)I fornitori di servizi di contenuti online che si avvalgono di opere o di altri materiali protetti, come libri, opere audiovisive, musica registrata o trasmissioni, devono avere pertanto il diritto di usare tali contenuti per i pertinenti territori.

(9)La trasmissione da parte del fornitore di servizi online di contenuti protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi necessita dell'autorizzazione dei pertinenti titolari dei diritti, quali autori, interpreti o esecutori, produttori od organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda i contenuti da includere nella trasmissione. Ciò vale altresì allorché tale trasmissione è effettuata allo scopo di consentire a un consumatore di effettuare un download al fine di usufruire di un servizio di contenuti online.

(10)L'acquisizione di una licenza per i diritti in questione non è sempre possibile, in particolare allorquando i diritti sui contenuti sono concessi in licenza su base esclusiva. Al fine di garantire l'esclusività territoriale, i fornitori di servizi online spesso si impegnano, nei contratti di licenza stipulati con i titolari dei diritti, compresi gli organismi di diffusione radiotelevisiva o gli organizzatori di eventi, a impedire ai propri abbonati l'accesso ai loro servizi e la relativa fruizione al di fuori del territorio per il quale il fornitore del servizio è titolare di licenza. Tali restrizioni contrattuali imposte ai fornitori dei servizi li obbligano ad adottare misure quali il diniego dell'accesso ai loro servizi da indirizzi IP localizzati al di fuori del territorio in questione. Uno degli ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è costituito pertanto dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi online e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra detti fornitori dei servizi e i titolari dei diritti.

(11)La Corte ha inoltre concluso nella sentenza nelle cause riunite C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League e a. (EU:C:2011:631), che talune restrizioni alla prestazione di servizi non possono essere giustificate con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

(12)L'obiettivo del presente regolamento è pertanto quello di adattare il quadro giuridico in modo da garantire che la concessione in licenza di diritti cessi di frapporre ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione e che tale portabilità transfrontaliera possa essere garantita.

(13)Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi di contenuti online che un fornitore di servizi, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offre ai suoi abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download o qualsiasi altra tecnica che consente di fruire di tali contenuti. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

(14)Un servizio online che non è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE e che si avvale di opere, di altri materiali o delle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva in modo puramente accessorio non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali servizi comprendono i siti web che si avvalgono di opere o di altri materiali protetti solo in maniera accessoria, quali elementi grafici o musica utilizzata come sottofondo, nei casi in cui lo scopo principale di tali siti web è, per esempio, la vendita di merci.

(15)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori dei servizi che non offrono servizi portabili nel loro paese d'origine di prestarli a livello transfrontaliero.

(16)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati contro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito contro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un'altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di telecomunicazioni e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore.

(17)I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui i fornitori verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. I servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e i cui fornitori non verificano lo Stato membro di residenza dei propri abbonati dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, dato che la loro inclusione implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui questi servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Per quanto riguarda la verifica dello Stato membro di residenza dell'abbonato, informazioni quali il pagamento di un canone per altri servizi prestati nello Stato membro di residenza, l'esistenza di un contratto di connessione a internet o di utenza telefonica, un indirizzo IP o altri mezzi di autenticazione dovrebbero essere considerate valide se consentono al fornitore di raccogliere indicazioni soddisfacenti in merito allo Stato membro di residenza dei suoi abbonati.

(18)Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi online mettano i loro abbonati in condizione di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti assicurando loro l'accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale obbligo è vincolante e le parti non possono pertanto prescindervi, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore di servizi che impedisca l'accesso al servizio o la sua fruizione a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, equivarrebbe ad eludere l'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e sarebbe pertanto in contrasto con il presente regolamento.

(19)L'obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori dei servizi e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga al fornitore di un servizio di contenuti online di adottare provvedimenti per garantire la prestazione di tali servizi con una qualità superiore a quella disponibile tramite l'accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non è imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui si impegni espressamente a garantire una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in altri Stati membri, il fornitore di servizi è vincolato a rispettare tale impegno.

(20)Al fine di garantire che i fornitori dei servizi di contenuti online ottemperino all'obbligo di assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi senza acquisire i pertinenti diritti in un altro Stato membro, è necessario stabilire che i fornitori dei servizi che prestano legalmente servizi di contenuti online portabili nello Stato membro di residenza degli abbonati sono sempre autorizzati a prestare detti servizi a tali abbonati allorché questi ultimi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro. A ciò si perverrebbe stabilendo che la prestazione di tali servizi di contenuti online, l'accesso agli stessi e la loro fruizione siano da considerare come avvenuti nello Stato membro di residenza dell'abbonato.

(21)Ai fini della concessione in licenza del diritto d'autore e dei diritti connessi, ciò significa che i pertinenti atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di opere e di altri materiali protetti, nonché gli atti di estrazione o di riutilizzo in relazione alle banche dati protette da diritti sui generis, cui si procede allorché il servizio viene prestato agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, si considererebbero come avvenuti nello Stato membro di residenza degli abbonati. Si considererebbe pertanto che i fornitori dei servizi procedano a tali atti sulla base delle relative autorizzazioni dei titolari di diritti interessati per lo Stato membro di residenza di tali abbonati. Quando i fornitori dei servizi possono procedere ad atti di comunicazione al pubblico o di riproduzione nello Stato membro dell'abbonato sulla base di un'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, l'abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza dovrebbe poter accedere ai servizi e poterne fruire nonché, se del caso, procedere ai pertinenti atti di riproduzione, ad esempio il download, come sarebbe stato suo diritto nel proprio Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti online da parte di un fornitore a un abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza e la fruizione del servizio da parte di tale abbonato conformemente al presente regolamento non dovrebbero costituire una violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi né di qualsiasi altro diritto pertinente per l'utilizzo dei contenuti del servizio.

(22)I fornitori dei servizi non dovrebbero essere ritenuti responsabili di una violazione delle disposizioni contrattuali in contrasto con l'obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire del servizio nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili.

(23)I fornitori dei servizi dovrebbero assicurarsi che i propri abbonati siano adeguatamente informati sulle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza. Il regolamento consente ai titolari dei diritti di chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente al presente regolamento. È indispensabile garantire tuttavia che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo. Tra gli esempi di misure tecniche e organizzative necessarie possono figurare il campionamento degli indirizzi IP anziché il costante monitoraggio dell'ubicazione, informazioni trasparenti ai cittadini riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle sue finalità e misure di sicurezza appropriate. Considerato che, ai fini della verifica, ciò che conta non è l'ubicazione bensì lo Stato membro nel quale l'abbonato ha accesso al servizio, non dovrebbero essere rilevati, né trattati a tale scopo, dati precisi sull'ubicazione. Analogamente, allorché l'autenticazione di un abbonato è sufficiente ai fini della prestazione del servizio, l'identificazione dell'abbonato non dovrebbe essere richiesta.

(24)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà di espressione e la libertà d'impresa. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alle direttive 95/46/CE 27 e 2002/58/CE 28 . In particolare i fornitori dei servizi devono garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

(25)Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del trattato. Le disposizioni di cui al presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in contrasto con il trattato.

(26)I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell'Unione possano beneficiare tempestivamente e senza indebiti ritardi, nonché in condizioni di parità, della caratteristica della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. Ciò è necessario anche per garantire parità di condizioni ai fornitori dei servizi che operano nel mercato interno, consentendo ai fornitori dei servizi che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla possibilità per tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale disposizione dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori dei servizi siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Occorre infine consentire anche ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da permettere l'offerta della portabilità transfrontaliera dei servizi da parte dei fornitori dei servizi.

(27)Poiché il regolamento si applicherà pertanto ad alcuni contratti e diritti acquisiti prima della data della sua applicazione, è inoltre opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data della sua applicazione per consentire ai titolari dei diritti e ai fornitori dei servizi di adottare le disposizioni necessarie per adeguarsi alla nuova situazione, nonché per consentire ai fornitori dei servizi di modificare le condizioni di fruizione dei loro servizi.

(28)Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione, è opportuno adottare un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri. Ciò è necessario allo scopo di garantire un'applicazione uniforme delle norme sulla portabilità transfrontaliera in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore contemporaneamente per tutti i servizi di contenuti online. Solo un regolamento garantisce la certezza giuridica necessaria per consentire ai consumatori di beneficiare appieno della portabilità transfrontaliera in tutta l'Unione.

(29)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'adeguamento del quadro giuridico in modo da garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Il presente regolamento non influisce pertanto in maniera sostanziale sul modo in cui i diritti sono concessi in licenza e non obbliga i titolari dei diritti e i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti. Il presente regolamento non richiede inoltre che il fornitore prenda misure atte a garantire la qualità della prestazione di servizi di contenuti online al di fuori dello Stato membro di residenza dell'abbonato. Il presente regolamento non si applica infine ai fornitori dei servizi che offrono servizi senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e che non verificano lo Stato membro di residenza dell'abbonato. Esso non impone pertanto costi sproporzionati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione

Il presente regolamento introduce un approccio comune al fine di garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(a)"abbonato": il consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, può accedere a tale servizio e fruirne nello Stato membro di residenza;

(b)"consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

(c)"Stato membro di residenza": lo Stato membro in cui l'abbonato risiede abitualmente;

(d)"temporaneamente presente": la presenza di un abbonato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza;

(e)"servizio di contenuti online": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che un fornitore di servizi presta legalmente online nello Stato membro di residenza su base portabile e che è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE o un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di accesso - e dalla relativa fruizione - a opere, altri materiali protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, in modo lineare o su richiesta,

che è prestato a un abbonato a condizioni prestabilite:

(1)contro pagamento di un corrispettivo in denaro oppure

(2)senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro, a condizione che lo Stato membro di residenza dell'abbonato sia verificato dal fornitore di servizi;

(f)"portabile": il fatto che gli abbonati possono effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne nello Stato membro di residenza senza essere vincolati a un luogo specifico.

Articolo 3
Obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online

(1)Il fornitore di un servizio di contenuti online garantisce a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne.

(2)L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si estende alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione di un servizio di contenuti online cui deve ottemperare il fornitore allorché presta tale servizio nello Stato membro di residenza, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito dal fornitore.

(3)Il fornitore di un servizio di contenuti online informa l'abbonato circa la qualità della prestazione del servizio in questione fornito conformemente al paragrafo 1.

Articolo 4
Localizzazione della prestazione di servizi di contenuti online, dell'accesso agli stessi e della loro fruizione

La prestazione di un servizio di contenuti online, nonché l'accesso allo stesso e la fruizione di tale servizio da parte di un abbonato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza anche ai fini della direttiva 96/9/CE, della direttiva 2001/29/CE, della direttiva 2006/115/CE, della direttiva 2009/24/CE e della direttiva 2010/13/UE.

Articolo 5
Disposizioni contrattuali

(1)Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, i soggetti titolari di altri diritti pertinenti all'uso dei contenuti dei servizi di contenuti online e i fornitori dei servizi, nonché tra i fornitori dei servizi e gli abbonati, che sono in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4.

(2)In deroga al paragrafo 1, i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti pertinenti ai contenuti dei servizi di contenuti online possono chiedere che i fornitori dei servizi si avvalgano di strumenti efficaci per verificare che i servizi di contenuti online siano prestati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che gli strumenti occorrenti siano ragionevoli e non vadano al di là di quanto è necessario per conseguire tale scopo.

Articolo 6
Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, in particolare ai fini della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 7
Applicazione ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti

Il presente regolamento si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della prestazione di un servizio di contenuti online, dell'accesso allo stesso e della sua fruizione conformemente all'articolo 3 dopo tale data.

Articolo 8
Disposizioni finali

(1)Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)Esso si applica a decorrere dal [data: 6 mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Eurostat, "Indagine comunitaria del 2014 sull'utilizzo delle TIC nelle famiglie e da parte degli individui", 2014.
(2) Eurostat, "Statistiche della società dell'informazione - Famiglie e singole persone".
(3) COM(2015) 192 final.
(4) In un recente sondaggio ("Flash Eurobarometro 411 — Accesso transfrontaliero ai contenuti online", agosto 2015), il 33% degli intervistati (percentuale che sale al 65% nella fascia d'età 15-24 anni) che non dispongono di un abbonamento a pagamento per accedere ai contenuti ha dichiarato che se dovesse sottoscrivere un abbonamento di questo tipo riterrebbe importante poterne usufruire durante un viaggio o un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro.
(5) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_en.htm .
(6) Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(7) Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(8) Direttiva 2006/115/CE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(9) Direttiva 2009/24/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(10) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(11) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(12) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(13) Cfr.: https://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site .
(14) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf .
(15) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study1_en.pdf .
(16) http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/DigEcocopyrights.html ; http://ec.europa.eu/sport/news/2014/docs/study-sor2014-final-report-gc-compatible_en.pdf .
(17) http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-contribution-spors-economic-growth-final-rpt.pdf .
(18) SWD(2015) 271, SEC(2015) 484.
(19) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(20) GU C del , pag. .
(21) GU C del , pag. .
(22) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(23) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(24) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(25) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(26) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(27) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(28) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".