Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'abrogazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio /* COM/2013/0580 final - 2013/0281 (APP) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Quadro pluriennale 2007-2013 Nell'ambito del quadro pluriennale 2007-2013 è
stato istituito il programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà",
i cui obiettivi principali sono quelli di "garantire una cooperazione
operativa efficace nella lotta contro il terrorismo, comprese le conseguenze di
questo fenomeno, la criminalità organizzata e la criminalità comune; di fornire
intelligence a livello europeo e di rafforzare la prevenzione della criminalità
e del terrorismo, in modo da rendere possibili società sicure, fondate sullo
Stato di diritto". Dato che i citati obiettivi si basavano su
disposizioni diverse dei trattati e riguardavano quadri normativi fondamentalmente
diversi, il programma generale era composto da due strumenti giuridici
distinti. Da un lato, la decisione 2007/125/GAI del Consiglio ha istituito il
programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità" (in
seguito "programma specifico ISEC"), che verteva su quattro aree
tematiche: la prevenzione della criminalità e la criminologia, l'applicazione
delle norme, la protezione e il sostegno ai testimoni e la protezione delle
vittime. Dall'altro, la decisione 2007/124/GAI del Consiglio ha istituito il
programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle
conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza"
(in seguito "programma specifico CIPS"), inteso – in linea generale –
a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, preparazione e
protezione della popolazione e delle infrastrutture nevralgiche da attentati
terroristici e altri incidenti inerenti alla sicurezza. 1.2. Quadro pluriennale 2014-2020 Inserito nel quadro generale del Fondo
sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
(di seguito "ISF-Polizia") fornirà le risorse finanziarie per la
cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la
prevenzione della criminalità e la lotta contro le forme gravi di criminalità
organizzata e transfrontaliera, incluso il terrorismo, la protezione della
popolazione e delle infrastrutture nevralgiche da incidenti inerenti alla
sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e le crisi. Di conseguenza, i due programmi specifici che
attualmente provvedono al sostegno finanziario nel settore politico in
questione (ISEC e CIPS) nell'ambito del quadro pluriennale 2007-2013
devono essere abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2014, fatto salvo un
regime transitorio. Il programma specifico ISEC è abrogato dal
regolamento istitutivo dello strumento "ISF‑Polizia". Ciò non è invece possibile per il programma
specifico CIPS, la cui abrogazione richiede un distinto atto giuridico, a
motivo delle diverse regole di voto previste dalla sua doppia base giuridica
(CE/Euratom). Ad ogni buon conto, la disposizione finale relativa all'entrata
in vigore della presente decisione è redatta in modo tale che l'abrogazione del
programma specifico CIPS possa coincidere con l'entrata in vigore del
regolamento che istituisce lo strumento "ISF-Polizia", il che
equivarrà ad un'abrogazione prevista dal regolamento stesso. Conseguentemente,
l'abrogazione dei programmi specifici CIPS e ISEC avverrà in modo analogo. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 2.1. Contenuto dell'azione
proposta In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che la decisione che istituisce il programma specifico CIPS
sia abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014. 2.2. Basi giuridiche La decisione 2007/124/CE, Euratom del
Consiglio è stata adottata sulla base dell'articolo 308 del trattato che
istituisce la Comunità europea e dell'articolo 203 del trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica. Le basi giuridiche della presente proposta di
abrogazione della summenzionata decisione del Consiglio è l'articolo 352 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 203 del trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non comporta alcuna implicazione
diretta per il bilancio dell'Unione. 2013/0281 (APP) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'abrogazione della decisione
2007/124/CE, Euratom del Consiglio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 352, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) La decisione 2007/124/CE,
Euratom del Consiglio che istituisce per il periodo 2007‑2013 il
programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle
conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza",
quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà copre
il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. (2) Lo strumento di sostegno
finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla
criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna è
istituito per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020[2]. (3) È pertanto opportuno abrogare
la decisione 2007/124/GAI del Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2014, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2007/124/GAI del Consiglio è
abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014. Articolo 2 1. L'abrogazione non pregiudica il
proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei
progetti fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione
sulla base della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, o di
qualsivoglia altra norma applicabile a tale assistenza alla data del 31
dicembre 2013. 2. Nell'adottare decisioni di
cofinanziamento ai sensi dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione
di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna, la Commissione tiene conto delle
misure adottate sulla base della decisione 2007/124/GAI del Consiglio, prima
del [data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale] aventi un'incidenza
finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento. 3. Gli importi impegnati per il
cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il
31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti
richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la
presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla
Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di
importi indebitamente versati. Sono esclusi dal calcolo dell'importo da
disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a
causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto
sospensivo. 4. Gli Stati membri presentano alla
Commissione, entro il 30 giugno 2015, una relazione di valutazione dei
risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate sulla base della
decisione 2007/124/GAI del Consiglio, per il periodo 2011 - 2013. 5. Entro il 31 dicembre 2015 la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui
risultati ottenuti e sugli aspetti quantitativi dell'attuazione della decisione
2007/124/CE, Euratom del Consiglio per il periodo 2011-2013. Articolo 3 1. La presente decisione entra in
vigore lo stesso giorno del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta
alla criminalità e la gestione delle crisi (in seguito "il regolamento che
istituisce lo strumento ISF-Polizia"). 2. Se il regolamento che istituisce lo
strumento ISF-Polizia entra in vigore prima della pubblicazione della presente
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la presente
decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione. Articolo 4 Gli Stati
membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU C [….] del [….], pag. [….]. [2] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento
di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011) 753).