52013PC0580

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'abrogazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio /* COM/2013/0580 final - 2013/0281 (APP) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Quadro pluriennale 2007-2013

Nell'ambito del quadro pluriennale 2007-2013 è stato istituito il programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà", i cui obiettivi principali sono quelli di "garantire una cooperazione operativa efficace nella lotta contro il terrorismo, comprese le conseguenze di questo fenomeno, la criminalità organizzata e la criminalità comune; di fornire intelligence a livello europeo e di rafforzare la prevenzione della criminalità e del terrorismo, in modo da rendere possibili società sicure, fondate sullo Stato di diritto".

Dato che i citati obiettivi si basavano su disposizioni diverse dei trattati e riguardavano quadri normativi fondamentalmente diversi, il programma generale era composto da due strumenti giuridici distinti. Da un lato, la decisione 2007/125/GAI del Consiglio ha istituito il programma specifico "Prevenzione e lotta contro la criminalità" (in seguito "programma specifico ISEC"), che verteva su quattro aree tematiche: la prevenzione della criminalità e la criminologia, l'applicazione delle norme, la protezione e il sostegno ai testimoni e la protezione delle vittime. Dall'altro, la decisione 2007/124/GAI del Consiglio ha istituito il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza" (in seguito "programma specifico CIPS"), inteso – in linea generale – a sostenere gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione, preparazione e protezione della popolazione e delle infrastrutture nevralgiche da attentati terroristici e altri incidenti inerenti alla sicurezza.

1.2. Quadro pluriennale 2014-2020

Inserito nel quadro generale del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (di seguito "ISF-Polizia") fornirà le risorse finanziarie per la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera, incluso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture nevralgiche da incidenti inerenti alla sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e le crisi.

Di conseguenza, i due programmi specifici che attualmente provvedono al sostegno finanziario nel settore politico in questione (ISEC e CIPS) nell'ambito del quadro pluriennale 2007-2013 devono essere abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2014, fatto salvo un regime transitorio.

Il programma specifico ISEC è abrogato dal regolamento istitutivo dello strumento "ISF‑Polizia".

Ciò non è invece possibile per il programma specifico CIPS, la cui abrogazione richiede un distinto atto giuridico, a motivo delle diverse regole di voto previste dalla sua doppia base giuridica (CE/Euratom). Ad ogni buon conto, la disposizione finale relativa all'entrata in vigore della presente decisione è redatta in modo tale che l'abrogazione del programma specifico CIPS possa coincidere con l'entrata in vigore del regolamento che istituisce lo strumento "ISF-Polizia", il che equivarrà ad un'abrogazione prevista dal regolamento stesso. Conseguentemente, l'abrogazione dei programmi specifici CIPS e ISEC avverrà in modo analogo.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1.        Contenuto dell'azione proposta

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che la decisione che istituisce il programma specifico CIPS sia abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014.

2.2.        Basi giuridiche

La decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio è stata adottata sulla base dell'articolo 308 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Le basi giuridiche della presente proposta di abrogazione della summenzionata decisione del Consiglio è l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna implicazione diretta per il bilancio dell'Unione.

2013/0281 (APP)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'abrogazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       La decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio che istituisce per il periodo 2007‑2013 il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza", quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

(2)       Lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna è istituito per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020[2].

(3)       È pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/124/GAI del Consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/124/GAI del Consiglio è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 2

1.         L'abrogazione non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, o di qualsivoglia altra norma applicabile a tale assistenza alla data del 31 dicembre 2013.

2.         Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo sicurezza interna, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/124/GAI del Consiglio, prima del [data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale] aventi un'incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3.         Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4.         Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2015, una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate sulla base della decisione 2007/124/GAI del Consiglio, per il periodo 2011 - 2013.

5.         Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio per il periodo 2011-2013.

Articolo 3

1.         La presente decisione entra in vigore lo stesso giorno del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (in seguito "il regolamento che istituisce lo strumento ISF-Polizia").

2.         Se il regolamento che istituisce lo strumento ISF-Polizia entra in vigore prima della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[2]               Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011) 753).