52013PC0547

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE /* COM/2013/0547 final - 2013/0264 (COD) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

Il mercato dei pagamenti elettronici in Europa offre grandi opportunità di innovazione. Negli ultimi anni i consumatori hanno già modificato in maniera significativa le loro abitudini di pagamento. Insieme alla crescita costante del numero di pagamenti con carta di credito e con carta di debito, l'affermarsi del commercio elettronico e la popolarità sempre maggiore degli smartphone hanno spianato la strada alla diffusione di nuovi mezzi di pagamento. I vantaggi di una migliore integrazione dei mercati e di una minore frammentazione in questo campo a livello europeo sono notevoli.

La presente iniziativa consentirà ai consumatori e agli esercenti di beneficiare pienamente del mercato interno, in particolare del commercio elettronico. L'obiettivo della proposta è contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per i pagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato potranno godere appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno dell'UE, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'agenda digitale. La maggiore integrazione del mercato sta assumendo un'importanza sempre maggiore ora che l'economia digitale sta poco a poco soppiantando il commercio tradizionale.

A tal fine e nell'ottica di promuovere una maggiore concorrenza, efficienza e innovazione nel settore dei pagamenti elettronici, è opportuno creare chiarezza giuridica e condizioni di parità, che si traducano in una convergenza verso il basso dei costi e dei prezzi a carico degli utenti di servizi di pagamento, che creino una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento, che agevolino la prestazione di servizi di pagamento innovativi, sicuri e trasparenti e che garantiscano la sicurezza e la trasparenza dei servizi di pagamento.

Questi obiettivi saranno conseguiti grazie all'aggiornamento e all'integrazione del vigente quadro in materia di servizi di pagamento, all'introduzione di norme che rafforzino la trasparenza, l'innovazione e la sicurezza nel settore dei pagamenti al dettaglio e a una maggiore uniformità tra le norme nazionali, con un occhio di riguardo per le legittime esigenze dei consumatori. Con le misure proposte si intende realizzare questi propositi con modalità neutre sul piano tecnologico, che manterranno la propria validità a prescindere dall'ulteriore evoluzione dei servizi di pagamento.

Inoltre, la proposta, che ingloba e abroga la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la cosiddetta direttiva sui servizi di pagamento)[1], che ha gettato le basi del quadro giuridico armonizzato per la creazione del mercato integrato dei pagamenti, crea condizioni di parità e accresce l'accessibilità del vigente quadro in materia di pagamenti per tutti i portatori di interesse.

In un'epoca in cui la distinzione tra istituti di pagamento (soggetti alla direttiva sui servizi di pagamento) e istituti di moneta elettronica (soggetti alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2], ovvero la seconda direttiva sulla moneta elettronica) è sempre meno netta e si assiste alla convergenza delle tecnologie e dei modelli commerciali, è opportuno mirare alla piena modernizzazione del quadro dei pagamenti digitali con una fusione delle due categorie di operatori e delle rispettive normative. Tuttavia tale proposito è subordinato al riesame della direttiva sulla moneta elettronica nell'ottica di garantire un quadro regolamentare uniforme. Purtroppo il ritardo con cui molti Stati membri hanno proceduto all'attuazione della direttiva sulla moneta elettronica non ha consentito di maturare un'esperienza sufficiente della direttiva per procedere ad una sua valutazione assieme alla direttiva sui servizi di pagamento e per considerare possibili sinergie nell'ambito del riesame. Per il 2014 è previsto un riesame della direttiva 2009/110/CE.

Contesto generale

Negli ultimi 12 anni l'integrazione dei pagamenti al dettaglio nell'UE ha registrato considerevoli progressi, con il vigente acquis legislativo e regolamentare in materia di pagamenti.

Il quadro giuridico istituito dalla direttiva sui servizi di pagamento, dal regolamento (CE) n. 924/2009 sui pagamenti transfrontalieri[3] e dalla seconda direttiva sulla moneta elettronica ha già consentito significativi progressi sul piano dell'integrazione dei mercati dei pagamenti al dettaglio. Il regolamento (UE) n. 260/2012[4], che fissa i termini per la migrazione all'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), ha costituito un ulteriore passo in avanti stabilendo delle scadenze per la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti paneuropei e sostituendo i programmi nazionali in materia di pagamenti domestici e transfrontalieri in euro nell'Unione europea (il regolamento entrerà in vigore dal 1º febbraio 2014 in tutta la zona euro). Tale quadro regolamentare è integrato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dalle decisioni della Commissione nell'ambito del diritto della concorrenza in materia di pagamenti al dettaglio.

Il mercato dei pagamenti al dettaglio è molto dinamico e si è innovato a ritmi serrati negli ultimi anni. Al contempo, settori importanti di questo mercato, soprattutto pagamenti effettuati con carte e nuovi mezzi di pagamento, come internet e dispositivo mobile, sono spesso ancora frammentati lungo i confini nazionali così che diventa difficile sviluppare efficacemente servizi di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo e offrire a consumatori e dettaglianti metodi di pagamento comodi e sicuri (con l'eventuale eccezione delle carte di credito) a livello paneuropeo per l'acquisto di una crescente varietà di beni e servizi. I recenti sviluppi di questi mercati hanno anche evidenziato alcune lacune nel vigente quadro giuridico che disciplina i pagamenti e fallimenti del mercato sui mercati dei pagamenti con carta, via internet e tramite dispositivo mobile oggetto della presente iniziativa.

Dal riesame del quadro europeo e in particolare della direttiva sui servizi di pagamento e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione del 2012 intitolato "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile"[5] è emersa la necessità di adottare ulteriori misure e di apportare adeguamenti alla regolamentazione vigente, in particolare alla direttiva sui servizi di pagamento, affinché il quadro dei pagamenti possa rispondere meglio alle esigenze di un vero e proprio mercato europeo dei pagamenti e contribuire a tutti gli effetti a un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la sicurezza.

Nella comunicazione della Commissione del 2012 dal titolo "L'Atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita"[6], l'ammodernamento del quadro legislativo per i pagamenti al dettaglio è indicato come una priorità chiave in considerazione del suo potenziale per nuovi impulsi di crescita e per l'innovazione. La revisione della direttiva sui servizi di pagamento e l'elaborazione di una proposta legislativa sulle commissioni interbancarie multilaterali per i pagamenti tramite carta figurano tra le principali azioni della Commissione per il 2013.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La presente iniziativa è parte integrante di un più ampio pacchetto di misure legislative in materia di servizi di pagamento e andrà ad integrare e aggiornare il quadro giuridico vigente in materia di servizi di pagamento nell'UE, in particolare:

– la direttiva 2007/64/CE, che istituisce un quadro giuridico armonizzato per pagamenti più rapidi e semplici in tutta l'UE, creando maggiore concorrenza nei sistemi di pagamento e favorendo le economie di scala. La direttiva ha reso più agevole l'attuazione operativa dell'area unica dei pagamenti in euro;

– il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri, che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 e che estende agli addebiti diretti l'ambito di applicazione del regolamento. Il regolamento elimina le differenze nelle commissioni applicate agli utenti di servizi di pagamento per i pagamenti nazionali e per i pagamenti transfrontalieri in euro all'interno dell'Unione europea e si applica a tutti i pagamenti elaborati elettronicamente;

– il regolamento (UE) n. 260/2012, che stabilisce dei termini per la migrazione di bonifici e addebiti diretti paneuropei e sostituisce i programmi nazionali per i pagamenti nazionali e transfrontalieri in euro all'interno dell'Unione europea;

– la direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettronica, che istituisce il quadro giuridico per l'emissione e il rimborso di moneta elettronica e allinea il regime prudenziale per gli istituti di moneta elettronica ai requisiti applicabili agli istituti di pagamento ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento;

– il regolamento (CE) n. 1781/2006, che dispone che i prestatori di servizi di pagamento comunichino i dati informativi relativi all'ordinante lungo tutta la catena di pagamento al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Oltre al quadro legislativo, anche un certo numero di procedimenti in materia di concorrenza condotti a livello europeo e a livello nazionale ha affrontato le pratiche anticoncorrenziali nel mercato dei pagamenti.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Gli obiettivi della proposta sono pienamente in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione. In primo luogo, la presente proposta contribuirà a migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento e, in senso più ampio, di tutti i beni e servizi, tenuto conto della necessità di mezzi di pagamento innovativi, efficienti e sicuri. Agevolando le operazioni economiche all'interno dell'UE essa contribuirà anche al raggiungimento dei più ampi obiettivi stabiliti nella strategia Europa 2020 e alla promozione di nuovi impulsi per la crescita. In secondo luogo, l'iniziativa in oggetto sostiene le politiche dell'UE in altri settori, come la protezione dei dati, le sanzioni amministrative, l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo, e più in particolare:

– le iniziative legislative della Commissione relative all'agenda digitale europea[7], in particolare la proposta della Commissione di un quadro giuridico in materia di identificazione elettronica e servizi di amministrazione fiduciaria per transazioni elettroniche[8], la proposta concernente misure volte a garantire un elevato livello di sicurezza delle reti e dell'informazione in tutta l'Unione[9] nonché le priorità strategiche individuate nella comunicazione sul commercio elettronico e dei servizi on-line[10], che mirano a realizzare un mercato unico digitale;

– gli sforzi della Commissione per aumentare la concorrenza stabilendo pari condizioni in termini di obblighi, diritti e opportunità per gli operatori del mercato e agevolando la prestazione transfrontaliera di servizi di pagamento;

– la proposta legislativa della Commissione sulle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta e sull'applicazione di alcune regole e pratiche commerciali restrittive, elaborata parallelamente e in stretto coordinamento con la presente proposta;

– la direttiva 2011/83/CE sui diritti dei consumatori[11], che mira a promuovere un vero e proprio mercato interno tra imprese e consumatori e a trovare il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, limitando pertanto ai costi effettivamente sostenuti la discrezionalità degli esercenti di fatturare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento.

2.           Consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

Consultazione delle parti interessate

L'11 gennaio 2012 la Commissione europea ha pubblicato il Libro verde intitolato "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile"[12], seguito da un'ampia consultazione pubblica. La Commissione ha ricevuto oltre 300 risposte da autorità, da organizzazioni della società civile, dalle associazioni di imprese e da imprese di vari settori, ossia una vasta rappresentanza dei portatori di interesse. Ulteriori osservazioni, documenti di sintesi e contributi sono pervenuti al di fuori della consultazione.

Il contributo circostanziato dei portatori di interesse[13] ha fornito informazioni pertinenti su alcuni recenti sviluppi e su possibili esigenze di modifica del vigente quadro dei pagamenti. Il 4 maggio 2012 si è inoltre tenuta un'audizione pubblica sul tema, cui hanno partecipato circa 350 portatori di interesse.

Il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione dal titolo "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile"[14]. La risoluzione riconosce gli obiettivi e gli ostacoli all'integrazione individuati nel Libro verde e invoca un'azione legislativa su diversi aspetti relativi ai pagamenti con carta, suggerendo al contempo più prudenza in materia di pagamenti su internet e tramite dispositivo mobile in considerazione della minore maturità di tali mercati. La risoluzione richiede inoltre una riforma del modello di governance dell'area unica dei pagamenti in euro.

Dalla consultazione è emersa l'esigenza di importanti adeguamenti normativi del quadro vigente, al fine di rafforzare l'efficacia del mercato europeo dei pagamenti e contribuire a un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la sicurezza.

Consulenza di esperti

Per quanto riguarda il riesame della direttiva sui servizi di pagamento e del regolamento sui pagamenti transfrontalieri nel mercato interno, e l'eventuale necessità di rivedere entrambi i testi giuridici, la Commissione si è attivata per ottenere prove sul campo e per garantire il pieno coinvolgimento dei vari portatori di interesse.

Il processo di riesame della Commissione sull'impatto della direttiva sui servizi di pagamento e del regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri nel mercato interno si è basato su due appositi studi esterni. Questi studi hanno fornito alla Commissione un quadro complessivo degli effetti economici e giuridici derivanti dalla direttiva sui servizi di pagamento. Il primo studio, condotto dai consulenti esterni dell'agenzia di comunicazione Tipik nel 2011, fornisce una valutazione della conformità giuridica dell'attuazione della direttiva sui servizi di pagamento nei 27 Stati membri[15]. Nel corso del 2012 un secondo studio, svolto da London Economics e IFF in associazione con PaySys, ha analizzato l'impatto della direttiva sui servizi di pagamento sul mercato interno e l'applicazione del regolamento relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione. Il contributo degli Stati membri e degli operatori del mercato interessati sono stati raccolti tramite i comitati consultivi della Commissione nel settore dei pagamenti, ossia il comitato dei pagamenti (composto di rappresentanti dei paesi dell'UE) e il gruppo di esperti del mercato dei sistemi di pagamento (composto di rappresentanti sul fronte dell'offerta e della domanda). La Commissione ha altresì consultato ulteriori portatori di interesse su questioni particolari, a seconda dei casi.

Valutazione d'impatto

La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto[16], in cui ha analizzato le possibili conseguenze dell'assenza di un mercato dei pagamenti integrato europeo. Sono state esaminate soprattutto le seguenti fonti di problemi:

– l'applicazione non uniforme delle norme vigenti negli Stati membri, a causa delle numerose opzioni e di criteri di applicazione spesso molto generici; in particolare, alcune esenzioni stabilite nella direttiva sui servizi di pagamento appaiono troppo generiche o non al passo con gli sviluppi del mercato e sono soggette a interpretazioni molto divergenti; le lacune dell'ambito di applicazione si manifestano anche in caso di operazioni di pagamento in cui una parte dell'operazione è situata al di fuori del SEE e operazioni in valute non-UE, che si traducono in una costante frammentazione dei mercati, nell'arbitraggio regolamentare e in distorsioni della concorrenza;

– il vuoto giuridico in cui operano taluni nuovi prestatori di servizi internet, ad esempio terzi prestatori di servizi che offrono servizi di ordine di pagamento basati sull'online banking; questi servizi rappresentano un'alternativa di pagamento valida e spesso meno costosa rispetto ai pagamenti con carta, che può essere di interesse anche per i consumatori che non dispongono di carte; La maggior parte di detti prestatori al momento non è soggetta al vigente quadro normativo, poiché non detiene fondi in qualsiasi momento. Il vuoto giuridico rischia di costituire un pregiudizio all'innovazione e ad adeguate condizioni di accesso al mercato;

– l'assenza di standardizzazione e interoperabilità tra le diverse soluzioni di pagamento (pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile), sotto diversi aspetti e a vari livelli, soprattutto sul piano transfrontaliero, aggravata da accordi di governance carenti nel mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE;

– le pratiche di tariffazione eterogenee e non coordinate (applicate dagli esercenti per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento) tra Stati membri (laddove circa la metà degli Stati membri dell'UE consente e l'altra metà vieta l'applicazione di maggiorazioni), che determinano incertezza tra i consumatori che fanno acquisti all'estero o in internet e creano condizioni di disparità;

– nel settore delle carte di pagamento, diverse regole e pratiche commerciali restrittive, che si traducono in distorsioni della concorrenza (per quando riguarda le commissioni interbancarie multilaterali e le regole in materia di discrezionalità e flessibilità degli esercenti nell'accettazione delle carte).

I problemi individuati e qui sopra esposti hanno comportato conseguenze per i consumatori, gli esercenti, i nuovi prestatori di servizi di pagamento e l'intero mercato dei servizi di pagamento.

Nella valutazione d'impatto si giunge alla conclusione che, per quanto riguarda la direttiva sui servizi di pagamento, le opzioni migliori per migliorare la situazione attuale al fine di i) favorire lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza tra prestatori storici e nuovi prestatori di servizi di pagamento tramite carta, internet e dispositivo mobile, ii) migliorare l'efficienza, la trasparenza e ampliare la scelta di strumenti di pagamento per gli utenti di servizi di pagamento (consumatori ed esercenti) e iii) garantire un livello elevato di tutela per questi ultimi sarebbero:

– rafforzare il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro e consentire a tutti i portatori di interesse di partecipare più attivamente alla formulazione e alla realizzazione della politica dei pagamenti al dettaglio (governance);

– favorire la standardizzazione mediante un adeguato quadro di governance e un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni europee di standardizzazione (standardizzazione);

– garantire la certezza del diritto in materia di commissioni interbancarie per pagamenti basati su carta e fornire indicazioni chiare su un modello commerciale accettabile per le attuali e future iniziative in materia di pagamenti basati su carta (commissioni interbancarie);

– abolire le regole commerciali restrittive per i pagamenti tramite carta che causano distorsioni del mercato (misure di accompagnamento relative alle commissioni interbancarie);

– armonizzare le politiche degli Stati membri in materia di maggiorazioni, in linea con le decisioni di natura regolamentare sulle commissioni interbancarie (misure di accompagnamento relative alle commissioni interbancarie);

– definire condizioni d'accesso alle informazioni sulla disponibilità di fondi per terzi prestatori, inclusi i servizi di ordine di pagamento (ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento);

– adeguare l'ambito di applicazione e migliorare la coerenza del quadro legislativo (ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento);

– migliorare l'applicazione della direttiva sui servizi di pagamento (misure di perfezionamento della direttiva sui servizi di pagamento);

– rafforzare i diritti degli utenti di servizi di pagamento e tutelare i diritti dei consumatori alla luce delle modifiche normative (ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento, misure di accompagnamento relative alle commissioni interbancarie).

La valutazione d'impatto è stata accolta con favore dal comitato per la valutazione d'impatto nel corso dell'audizione del 20 marzo 2013. Dando seguito alle raccomandazioni del suddetto comitato sono state apportate diverse modifiche al documento, in particolare:

– è stata argomentata meglio l'urgenza di procedere alla revisione della direttiva sui servizi di pagamento e sono state illustrate meglio le ragioni a favore di una regolamentazione delle commissioni interbancarie multilaterali mediante atto legislativo;

– è stata semplificata la presentazione degli impatti, descrivendo l'impatto delle opzioni più importanti nel testo principale e trattando aspetti meno rilevanti negli allegati;

– sono state illustrate in maniera più chiara le interdipendenze tra le diverse opzioni e pacchetti di misure.

La maggior parte delle misure di politica prospettate è oggetto della presente proposta. Ciò vale soprattutto per i settori già disciplinati dalle vigenti disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento, ad esempio l'accesso al mercato per i terzi prestatori, le maggiorazioni e le norme per gli istituti di pagamento. Altre misure, in particolare le disposizioni in materia di commissioni interbancarie multilaterali e le misure di sostegno, saranno oggetto di un'apposita proposta legislativa, presentata in parallelo.

Occorre che alcune misure di cui sopra siano realizzate con strumenti non legislativi, ad esempio questioni relative al coinvolgimento delle organizzazioni europee di standardizzazione e alla governance dell'area unica dei pagamenti in euro.

Occorre rafforzare la governance dell'area unica dei pagamenti in euro, compreso il ruolo dell'attuale Consiglio SEPA, un organo direttivo ad-hoc di alto livello istituito sotto la presidenza congiunta della Commissione e della Banca centrale europea per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di migliorare il coinvolgimento dei portatori di interesse nell'area unica dei pagamenti in euro. A tal fine è necessario chiarire il mandato del Consiglio SEPA, riesaminarne la composizione e bilanciare meglio gli interessi del lato dell'offerta e del lato della domanda, al fine di garantire un'efficace consulenza alla Commissione e alla Banca centrale europea sul futuro orientamento del progetto SEPA e di favorire la creazione di un mercato integrato, competitivo e innovativo per i pagamenti al dettaglio, in particolare nella zona euro. La Commissione collaborerà con la Banca centrale europea al fine di definire metodi appropriati per delineare i compiti, la composizione, la presidenza e il funzionamento dei meccanismi di governance che riguardano l'area unica dei pagamenti in euro.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La presente proposta è basata sull'articolo 114 del TFUE.

Sussidiarietà e proporzionalità

La realizzazione di un mercato integrato dell'UE per i pagamenti elettronici al dettaglio contribuisce all'obiettivo di un mercato interno sancito dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. L'integrazione dei mercati è necessaria per concretizzare pienamente una serie di vantaggi per i cittadini europei, tra cui una maggiore concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e una maggiore scelta, innovazione e sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento, in particolare i consumatori. Infine, un mercato integrato dei pagamenti agevola l'offerta transfrontaliera di beni e servizi e contribuisce in tal modo a realizzare un vero e proprio mercato unico. La portata della revisione della direttiva sui servizi di pagamento è proporzionata ai vari aspetti emersi ad oggi. La direttiva rimane globalmente adeguata al suo fine; al contempo è necessario che il quadro giuridico dell'Unione europea evolva per tenere debitamente conto dei più recenti sviluppi tecnologici e commerciali nel settore dei pagamenti al dettaglio.

Per sua natura, un mercato dei pagamenti integrato, basato su reti che si estendono al di là delle frontiere nazionali, richiede un approccio a livello di Unione, poiché i principi, le norme, le procedure e gli standard applicabili devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, in modo da garantire la certezza del diritto e condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato. Data l'attuale frammentazione del mercato, con un intervento individuale a livello di Stati membri non sarebbe possibile conseguire l'obiettivo di un mercato dei pagamenti integrato ed efficiente per i beni e i servizi offerti sia a livello nazionale sia transfrontaliero.

L'approccio sostiene l'obiettivo di un ulteriore rafforzamento dell'area unica dei pagamenti in euro ed è in linea con l'agenda digitale, in particolare con la creazione di un mercato unico del digitale. Esso favorirà l'innovazione tecnologica e contribuirà a realizzare nuovi impulsi di crescita e a creare posti di lavoro, in particolare nei settori del commercio elettronico e del commercio mobile.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La direttiva ha un'incidenza finanziaria indicata nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

5.           Informazioni supplementari

Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

Documenti esplicativi

La nuova direttiva proposta contiene numerosi adeguamenti della direttiva vigente e taluni nuovi obblighi a carico degli Stati membri, con un giusto margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di attuazione nell'ordinamento nazionale, ad esempio per quando riguarda le nuove disposizioni in materia di sicurezza. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a fornire documenti esplicativi sulle misure di attuazione che intendono adottare per consentire alla Commissione di avere un quadro più esatto delle pertinenti misure nazionali e assicurarsi della corretta attuazione della direttiva.

Illustrazione dettagliata della proposta

La seguente breve sintesi mira a facilitare il processo decisionale illustrando brevemente le principali modifiche rispetto alla direttiva sui servizi di pagamento da abrogare:

Articolo 2 – Ambito di applicazione: si propone di estendere l'ambito di applicazione in termini sia geografici che di valute considerate.

Articolo 2, paragrafo 1: le disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento in materia di trasparenza e requisiti informativi si applicheranno anche alle operazioni di pagamento verso paesi terzi nelle quali solo uno dei prestatori di servizi di pagamento è situato nell'Unione europea (le cosiddette operazioni "one leg"), relativamente alle parti delle operazioni di pagamento eseguite nell'Unione.

Articolo 2, paragrafo 2: le disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento in materia di trasparenza e requisiti informativi sono estese a tutte le valute e non si applicheranno più solo alle valute dell'UE.

Articolo 3 – Esclusione dall'ambito di applicazione: questa disposizione chiarisce e aggiorna i casi di esclusione dall'ambito di applicazione, previsti dalla vigente direttiva sui servizi di pagamento, per una serie di operazioni di pagamento (e di attività correlate).

Articolo 3, lettera b): l'esenzione relativa agli agenti commerciale è stata modificata e si applica solamente agli agenti commerciali che agiscono per conto o del pagatore o del beneficiario, ma non per conto di entrambi. L'esenzione prevista dalla vigente direttiva sui servizi di pagamento è sempre più utilizzata per operazioni di pagamento gestite da piattaforme di commercio elettronico per conto sia del venditore (il beneficiario) che dell'acquirente (il pagatore). Poiché tale utilizzo non rientra nella finalità dell'esenzione, è pertanto opportuno limitarne ulteriormente l'applicazione.

Articolo 3, lettera k): l'esenzione relativa alle reti limitate è sempre più spesso applicata alle grandi reti che registrano elevati volumi di pagamenti e hanno ampie gamme di prodotti e servizi. Una tale applicazione va chiaramente al di là della finalità iniziale di questa esenzione e fa sì che elevati volumi di pagamento non siano soggetti al quadro normativo, creando uno svantaggio competitivo per gli operatori dei mercati regolamentati. La nuova definizione di reti limitate, che è in linea con la definizione di cui alla direttiva 2009/110/CE, dovrebbe contribuire a ridurre questi rischi.

Articolo 3, lettera l): l'attuale esenzione relativa ai contenuti digitali (o esenzione "telecomunicazioni") è ridefinita al fine di limitarne l'applicazione esclusivamente ai servizi di pagamento accessori prestati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, come ad esempio gli operatori di telecomunicazione. L'esenzione sarà applicabile alla fornitura di contenuti digitali da parte di terzi, nel rispetto di determinate soglie stabilite dalla presente proposta di direttiva. La nuova definizione mira a garantire condizioni di parità tra i vari prestatori e a tutelare più efficacemente i consumatori in materia di pagamenti.

Soppressione del vigente articolo 3, lettera o): l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento dei servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici di prestatori indipendenti ha determinato la creazione di reti di distributori automatici che addebitano ai consumatori commissioni elevate sui prelievi. Sembrerebbe che questa disposizione abbia incentivato le reti di sportelli automatici esistenti di proprietà delle banche ad annullare i rapporti contrattuali che intrattengono con altri prestatori di servizi di pagamento per poter addebitare direttamente commissioni più elevate ai consumatori. Di conseguenza, è opportuno sopprimere tale esenzione.

Articolo 9 – Requisiti in materia di tutela: i requisiti in materia di tutela saranno semplificati e quelli applicabili agli istituti di pagamento autorizzati a norma della direttiva sui servizi di pagamento saranno ulteriormente armonizzati. In particolare sarà limitata la possibilità per gli Stati membri di abbassare tali requisiti e verrà ridotto il numero di metodi possibili di tutela ai fini di una maggiore parità di condizioni e certezza del diritto.

Articolo 14 – Punto di accesso elettronico europeo presso l'ABE: questo articolo prevede l'istituzione di un punto di accesso elettronico unico, che collega fra loro i registri pubblici nazionali a livello dell'Unione, allo scopo di migliorare la trasparenza degli istituti di pagamento autorizzati e registrati.

Articolo 27 – Condizioni: la possibilità di applicare un regime agevolato ai piccoli istituti di pagamento sarà estesa a un numero più elevato di tali istituti, poiché alcuni Stati membri hanno avuto esperienze negative (ad esempio l'insolvenza) con piccoli prestatori di servizi di pagamento il cui volume di attività superava la soglia vigente per il regime di deroga. L'obiettivo è conseguire il giusto equilibrio, da un lato, evitando a istituti di dimensione molto ridotta oneri normativi inutili e, dall'altro, garantendo agli utenti di servizi di pagamento un adeguato livello di tutela.

Articolo 29 – Accesso ai sistemi di pagamento: questo articolo perfeziona le norme relative all'accesso ai sistemi di pagamento, precisando le condizioni per l'accesso indiretto degli istituti di pagamento ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE (direttiva sul carattere definitivo del regolamento); l'accesso previsto è paragonabile a quello utilizzato dagli enti creditizi di dimensioni più ridotte.

Articolo 55, paragrafi 3 e 4 – Spese applicabili: queste disposizioni armonizzeranno ulteriormente la pratica delle maggiorazioni, tenendo debitamente conto della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e della proposta della Commissione di regolamento (UE) n. xxx del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta, che è presentata contemporaneamente alla presente proposta. La flessibilità accordata dalla vigente direttiva sui servizi di pagamento, che consente agli esercenti di imporre una spesa o di offrire una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di mezzi di pagamento più efficienti, cui si aggiunge la possibilità per gli Stati membri di vietare o limitare tali maggiorazioni nel loro territorio, ha portato a un'estrema eterogeneità sul mercato. Tredici Stati membri si sono avvalsi della facoltà di vietare le maggiorazioni in virtù della vigente direttiva sui servizi di pagamento. I diversi regimi in vigore negli Stati membri creano problemi e confusione sia per gli esercenti e che per i consumatori, in particolare in vendite o acquisti transfrontalieri di beni e servizi via internet. La proposta di vietare le maggiorazioni è direttamente legata all'applicazione di massimali alle commissioni interbancarie, prevista dalla succitata proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni tramite carta. Data la notevole riduzione delle commissioni che gli esercenti dovranno pagare alla loro banca, le maggiorazioni non sono più giustificate per le carte soggette a commissione interbancaria multilaterale regolamentata, che rappresenteranno oltre il 95% del mercato delle carte ad uso dei privati. Pertanto le norme proposte contribuiranno a migliorare l'esperienza dei consumatori che pagano mediante carta nell'Unione e a incrementare l'uso delle carte di pagamento in sostituzione del contante.

Per quanto riguarda le carte non soggette al regolamento sulle commissioni interbancarie di cui alla suddetta proposta, cioè le carte aziendali e le carte dei circuiti a tre parti, gli esercenti saranno ancora autorizzati ad applicare delle maggiorazioni, a condizione che corrispondano ai costi reali sostenuti, tenendo debitamente conto della direttiva 2011/83/UE. Articoli 65 e 66 – Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate: le modifiche proposte intendono semplificare e armonizzare le norme in materia di responsabilità in caso di operazioni non autorizzate, migliorando la tutela degli interessi legittimi degli utenti dei servizi di pagamento. Eccetto in caso di frode e negligenza grave, l'importo massimo che, in qualsiasi circostanza, un utente dei servizi di pagamento può essere obbligato a pagare in caso di operazione di pagamento non autorizzata sarà ridotto da 150 EUR a 50 EUR. Verrà inoltre precisato che un ritardo di pagamento non dà necessariamente luogo a rimborso.

Articolo 67 – Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite: questa disposizione precisa il diritto di rimborso nel caso di addebiti diretti, allineandolo al sistema principale di addebito diretto SEPA (SEPA Core Direct Debit Rulebook), a condizione che il bene o il servizio pagato non sia stato ancora utilizzato. Ai sensi della normativa vigente, agli addebiti diretti si applicano regimi di rimborso differenti, a seconda che sia stata data o meno un'autorizzazione preventiva, che l'importo superi l'importo atteso o che, in alternativa, sia stato concordato un altro diritto.

Articolo 85 – Misure di sicurezza: le norme proposte disciplinano gli aspetti relativi alla sicurezza e all'autenticazione in linea con la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle reti e dell'informazione.

Titoli da I a V e allegato I, punto 7 – Inclusione di nuovi servizi e di nuovi prestatori di servizi che consentono l'accesso a conti di pagamento: l'ambito di applicazione della vigente direttiva sui servizi di pagamento non comprende questi operatori, in quanto non sono mai in possesso dei fondi del pagatore o del beneficiario. Il fatto che questi terzi prestatori non siano attualmente soggetti alla normativa, almeno in alcuni Stati membri, ha suscitato preoccupazioni in materia di sicurezza, protezione dei dati e responsabilità, nonostante i potenziali benefici generati da tali servizi e prestatori di servizi. La proposta estende l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento ai terzi prestatori che offrono servizi di ordine di pagamento basati sull'on-line banking (allegato I, punto 7). Questa disposizione dovrebbe favorire lo sviluppo di nuove soluzioni di pagamento elettronico a basso costo su internet, garantendo al tempo stesso norme appropriate in materia di sicurezza, protezione dei dati e responsabilità. Per poter prestare servizi di ordine di pagamento, i terzi prestatori saranno tenuti a ottenere l'autorizzazione o l'iscrizione e a essere soggetti a vigilanza come gli istituti di pagamento (titolo II). Analogamente agli altri prestatori di servizi di pagamento, saranno soggetti a diritti e obblighi armonizzati, e in particolare a obblighi in materia di sicurezza (articoli 85 e 86). Le norme previste riguarderanno in particolare le condizioni di accesso alle informazioni sui conti di pagamento (articolo 58), gli obblighi in materia di autenticazione (articolo 87) e di rettifica delle operazioni (articoli 63 e 64) e una ripartizione equilibrata delle responsabilità (articoli 65 e 66). I nuovi prestatori di servizi di pagamento usufruiranno di questo nuovo regime, a prescindere dal fatto che siano o meno in possesso dei fondi del pagatore o del beneficiario in un qualsiasi momento.

Capo 6 – Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie: queste disposizioni rafforzeranno il rispetto effettivo della direttiva Le nuove misure aggiornano l'obbligo di predisporre procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali e di applicare sanzioni adeguate.

Articolo 92 – Sanzioni: conformemente ad altre proposte recenti nel settore dei servizi finanziari, gli Stati membri saranno tenuti ad uniformare le sanzioni amministrative, a predisporre opportune misure e sanzioni amministrative per i casi di violazione della direttiva e a garantire che le sanzioni siano debitamente applicate.

Autorità bancaria europea: la proposta di direttiva prevede in vari ambiti l'intervento dell'ABE, che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza (in virtù del regolamento (UE) n. 1093/2010). In particolare, l'ABE sarà invitata a emanare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione in vari settori, ad esempio al fine di chiarire le norme in materia di «passaporto» per gli istituti di pagamento che operano in diversi Stati membri, o di garantire la messa in atto di adeguati requisiti di sicurezza.

2013/0264 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

visto il parere della Banca centrale europea[18],

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi nell'integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell'Unione, in particolare con l'adozione della normativa dell'Unione in materia di pagamenti, segnatamente della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[19], del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[21] e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]. La direttiva 2011/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23] ha ulteriormente integrato il quadro giuridico per i servizi di pagamento fissando un limite specifico alla possibilità per i dettaglianti di applicare una maggiorazione ai propri clienti per l'uso di un dato mezzo di pagamento.

(2)       La direttiva 2007/64/CE è stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione del dicembre 2005. Da allora con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato considerevoli innovazioni tecniche.

(3)       Dal riesame del quadro giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento, in particolare dall'analisi dell'impatto della direttiva 2007/64/CE, e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile"[24] è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare. Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile spesso risultano ancora frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso esclusi, come determinate attività svolte in relazione ai pagamenti escluse dalle regole generali, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Finora nell'UE è stato difficile diffondere e mettere a disposizione dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri.

(4)       Visto lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di un mercato unico integrato per i pagamenti elettronici è essenziale per garantire che i consumatori, gli esercenti e le imprese possano trarre il massimo vantaggio dal mercato interno.

(5)       È opportuno elaborare nuove norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Occorre che gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori beneficino delle medesime condizioni operative, in modo da favorire una più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe consentire una diminuzione dei costi e delle tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento.

(6)       Negli ultimi anni i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della maggiore complessità tecnica dei pagamenti elettronici, del continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato, occorre che gli utenti di tali servizi godano di un'adeguata protezione contro questi rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali cruciali e pertanto i prestatori di servizi di pagamento come gli enti creditizi sono stati classificati tra gli "operatori del mercato" a norma dell'articolo 3, punto 8, della direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata] del Parlamento europeo e del Consiglio[25].

(7)       Oltre che con le misure generali da adottare a livello di Stati membri previste dalla direttiva [inserire il numero della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione una volta adottata], occorre che i rischi di sicurezza inerenti alle operazioni di pagamento siano affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento siano proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. Occorre mettere in atto un meccanismo di notifica periodica che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento forniscano annualmente alle autorità competenti informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi di sicurezza e sulle misure (supplementari) che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di notificare senza indugio i principali incidenti di sicurezza all'Autorità bancaria europea.

(8)       Il quadro regolamentare per i servizi di pagamento rivisto è integrato dal regolamento (UE) [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Tale regolamento introduce norme relative all'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali e bilaterali a tutte le operazioni effettuate dai consumatori con carta di credito e con carta di debito e a tutti i pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile basati su tali carte e limita l'applicazione di determinate regole commerciali in materia di operazioni tramite carta. Il regolamento in oggetto mira inoltre ad accelerare ulteriormente la realizzazione di un vero e proprio mercato integrato dei pagamenti basati su carta.

(9)       Al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori, è opportuno che le disposizioni in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento stabilite nella presente direttiva si applichino anche alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono situati nello Spazio economico europeo (in appresso "SEE") e l'altro prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori del SEE. Occorre inoltre estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e requisiti informativi alle operazioni effettuate in tutte le valute tra i prestatori di servizi di pagamento situati all'interno del SEE.

(10)     La definizione dei servizi di pagamento deve essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire l'ulteriore sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.

(11)     L'esenzione delle operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario, prevista dalla direttiva 2007/64/CE, viene applicata con modalità diverse negli Stati membri. Alcuni Stati membri consentono di applicare l'esenzione alle piattaforme di commercio elettronico che agiscono come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli venditori senza un reale margine decisionale nella negoziazione o conclusione della vendita o dell'acquisto di beni o servizi. Ciò va al di là dell'ambito di applicazione dell'esenzione e può far aumentare i rischi per i consumatori, poiché tali prestatori non sono soggetti alle norme sulla protezione garantita dal quadro giuridico. Le diverse pratiche nell'applicazione producono inoltre un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato dei pagamenti. È pertanto necessario che la definizione sia formulata in maniera più precisa e chiara al fine di rispondere a queste preoccupazioni.

(12)     Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento notevoli e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi, ponendosi pertanto in contrasto con la finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamenti, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Al fine di limitare tali rischi è necessaria una descrizione più precisa del concetto di rete limitata, in linea con la direttiva 2009/110/CE. È pertanto opportuno ritenere che uno strumento sia utilizzato nell'ambito di una tale rete limitata se esso può essere utilizzato soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi o per una gamma limitata di beni o di servizi, indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Non è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita. Occorre che l'esenzione si applichi in combinazione con l'obbligo di potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare attività rientranti nell'ambito di applicazione della definizione di "rete limitata".

(13)     La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o dispositivi di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce esclusivamente quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi tipi di modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali. Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ad altri servizi di intermediazione di pagamento di ottenere l'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno restringere l'ambito di applicazione della direttiva. Occorre che l'esenzione riguardi specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali, quali suonerie, sfondi, musica, giochi, video o applicazioni. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti come servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato).

(14)     Analogamente, la direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) indipendenti dalle banche o da altri prestatori di servizi di pagamento. Originariamente la disposizione era volta a incentivare l'installazione di ATM di tipo stand-alone in aree remote e scarsamente popolate, consentendo ai gestori di applicare spese in aggiunta alle commissioni versate ai prestatori di servizi di pagamento emittenti della carta, ma non era destinata ad essere utilizzata da gestori di ATM che dispongono di centinaia o addirittura migliaia di apparecchi installati in uno o più Stati membri. Questa situazione si traduce in una mancata applicazione di tale direttiva a una parte crescente del mercato degli ATM, con effetti negativi sulla tutela dei consumatori. Questa situazione incentiva inoltre i gestori di ATM presenti sul mercato a ridefinire il proprio modello commerciale e a porre termine al tradizionale rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento per poter applicare commissioni più elevate direttamente ai consumatori. Di conseguenza, è necessario abolire tale esenzione.

(15)     I prestatori di servizi che intendono beneficiare dell'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle proprie valutazioni. Alcune di queste esenzioni potrebbero essere state utilizzate dai prestatori di servizi per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. Occorre pertanto che i prestatori di servizi siano tenuti a notificare determinate attività alle autorità competenti al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno.

(16)     È importante introdurre l'obbligo a carico dei potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare l'intenzione di svolgere attività nel quadro di una rete limitata se il volume delle operazioni di pagamento è superiore a una determinata soglia. È opportuno che le autorità competenti esaminino se le attività possano essere considerate attività prestate nel quadro di una rete limitata e prendano una decisione motivata in materia sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, lettera k).

(17)     Occorre che le nuove norme seguano l'approccio adottato nella direttiva 2007/64/CE applicandosi a tutti i tipi di servizi di pagamento elettronici. Pertanto non è ancora opportuno che le nuove norme si applichino ai servizi nell'ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario.

(18)     Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti via internet. In particolare, i terzi prestatori hanno ampliato i servizi offerti estendendoli ai cosiddetti servizi di ordine di pagamento a consumatori ed esercenti, spesso senza entrare in possesso dei fondi da trasferire. Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici o addebiti diretti. I terzi prestatori offrono un'alternativa a basso costo ai pagamenti con carta per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carta di credito. Tuttavia, poiché i terzi prestatori attualmente non sono soggetti alla direttiva 2007/64/CE, essi non sono soggetti né alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. Occorre quindi che le nuove disposizioni affrontino questi aspetti.

(19)     Le rimesse di denaro sono un servizio di pagamento semplice generalmente basato su contante consegnato da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l'importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, esercenti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. È opportuno che questi servizi di pagamento delle fatture siano trattati alla stregua di una rimessa di denaro, a meno che le competenti autorità non ritengano che l'attività rientri in un altro servizio di pagamento.

(20)     È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione: si tratta di enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono essere utilizzati per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali fissati dalla direttiva 2013/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27], degli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che può servire per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2009/110/CE, degli istituti di pagamento e degli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale.

(21)     È opportuno che la presente direttiva stabilisca norme relative all'esecuzione delle operazioni di pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita dalla direttiva 2009/110/CE. Occorre tuttavia che la presente direttiva non regolamenti l'emissione di moneta elettronica né modifichi la regolamentazione prudenziale degli istituti di moneta elettronica di cui alla stessa direttiva. Pertanto agli istituti di pagamento non è consentito emettere moneta elettronica.

(22)     La direttiva 2007/64/CE ha istituito un regime prudenziale introducendo un'autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all'emissione di moneta elettronica. A tal fine la direttiva 2007/64/CE ha introdotto una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito "istituti di pagamento", autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta l'Unione.

(23)     Le condizioni per la concessione e il mantenimento dell'autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento sono rimaste sostanzialmente invariate. Come nella direttiva 2007/64/CE, le condizioni includono requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. In questo contesto è necessario un efficace regime comprendente capitale iniziale combinato con capitale di funzionamento, che potrebbe essere elaborato in modo più sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del mercato. A motivo della varietà di scelta esistente nel settore dei servizi di pagamento, occorre che la direttiva consenta l'applicazione di vari metodi combinati con un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo per tutti i prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che i requisiti per gli istituti di pagamento riflettano il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano pertanto rischi molto più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, occorre che agli istituti di pagamento sia vietato raccogliere depositi da utenti e sia consentito usare i fondi consegnati dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Occorre che le norme prudenziali richieste, compreso il capitale iniziale, siano adeguate al rischio correlato ai rispettivi servizi di pagamento forniti dall'istituto di pagamento. È opportuno che i servizi che permettono unicamente di accedere ai conti di pagamento, senza fornire un conto, siano considerati a rischio medio per quanto concerne il capitale iniziale.

(24)     Occorre prevedere che i fondi dei clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall'istituto di pagamento per altre attività commerciali. Tuttavia gli obblighi di tutela appaiono necessari solo quando un istituto di pagamento è in possesso dei fondi dei clienti. Occorre inoltre che gli istituti di pagamento siano soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo.

(25)     È opportuno che la presente direttiva non modifichi gli obblighi degli istituti di pagamento in materia di documenti contabili e di revisione dei conti annuali e consolidati. Occorre che gli istituti di pagamento redigano i conti annuali e consolidati in conformità della direttiva del Consiglio 78/660/CEE[28] nonché, se del caso, della direttiva 83/349/CEE[29] e della direttiva 86/635/CEE[30]. È opportuno che i conti annuali e i conti consolidati formino oggetto di revisione, a meno che l'istituto di pagamento non sia esonerato da tale obbligo in virtù della direttiva 78/660/CEE e, se del caso, delle direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE.

(26)     Gli sviluppi tecnologici negli ultimi anni hanno portato anche alla nascita di una serie di servizi accessori, ad esempio servizi di informazioni sui conti e di analisi aggregata degli investimenti (account aggregation). Occorre che tali servizi siano trattati anche nella presente direttiva al fine di garantire ai consumatori una protezione adeguata e la certezza del diritto quanto al loro status.

(27)     È opportuno che quanto prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva i prestatori di servizi di pagamento detengano sempre conti di pagamento riservati esclusivamente alle operazioni di pagamento; Per poter prestare servizi di pagamento è indispensabile che gli istituti di pagamento abbiano accesso ai conti di pagamento. Occorre che gli Stati membri garantiscano che tale accesso sia fornito in modo proporzionato all'obiettivo legittimo che intende servire.

(28)     Occorre che la presente direttiva disciplini la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. Solo qualora un credito sia concesso al fine di facilitare servizi di pagamento e si tratti di un credito a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving, è opportuno che gli istituti di pagamento siano autorizzati a concederlo in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento vengano principalmente utilizzati i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, ma non i fondi detenuti per conto dei clienti per effettuare operazioni di pagamento. È opportuno che tali regole lascino impregiudicata la direttiva del Consiglio 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31], nonché altre pertinenti normative dell'Unione o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.

(29)     Nel complesso, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca di tali autorizzazioni ha dato prova di funzionare adeguatamente. Occorre tuttavia che la cooperazione tra le autorità competenti venga rafforzata, sia in termini di informazioni scambiate, sia di un'applicazione e interpretazione uniformi della direttiva, nei casi in cui l'istituto di pagamento autorizzato intenda fornire servizi di pagamento anche in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi ("passaporto"). È opportuno incaricare l'Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare una serie di orientamenti sulla cooperazione e lo scambio di dati.

(30)     Per rafforzare la trasparenza degli istituti di pagamento autorizzati dalle autorità competenti o registrati presso di esse, compresi gli agenti e le succursali, occorre predisporre un portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo con l'ABE e che colleghi i registri nazionali. Occorre che tali misure contribuiscano a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti.

(31)     Occorre aumentare la disponibilità di informazioni precise e aggiornate imponendo agli istituti di pagamento di comunicare senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualsiasi modifica che incida sull'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite in relazione all'autorizzazione, compresi ulteriori agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività. È inoltre opportuno che le autorità competenti verifichino, in caso di dubbio, che le informazioni pervenute siano esatte.

(32)     Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi delle autorità competenti nell'ambito del controllo dell'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato.

(33)     È importante garantire che tutti i prestatori di servizi di rimessa di denaro siano soggetti a obblighi minimi di natura giuridica e regolamentare. Pertanto, è auspicabile richiedere la registrazione dell'identità e della sede operativa di tutti i prestatori di servizi di rimessa di denaro, anche di persone che non sono in grado di soddisfare tutte le condizioni per l'autorizzazione come istituti di pagamento. Questo approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali, che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. A tal fine occorre che gli Stati membri inseriscano tali persone nel registro degli istituti di pagamento senza applicare loro tutte o alcune condizioni richieste per l'autorizzazione. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di deroga sia soggetta a requisiti rigorosi relativi al volume delle operazioni di pagamento. È opportuno che gli istituti di pagamento beneficiari di una deroga non abbiano il diritto di stabilimento né di libera prestazione di servizi e che non esercitino indirettamente tali diritti in quanto membri di un sistema di pagamento.

(34)     Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. Occorre tuttavia che tale accesso sia soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l'integrità e la stabilità di tali sistemi. È opportuno che ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento fornisca ai partecipanti di tale sistema la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i circuiti di carte a quattro parti nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di accesso ai sistemi di pagamento.

(35)     Occorre prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati e quelli che beneficiano di una deroga a norma della presente direttiva nonché di una deroga a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE in considerazione delle differenze nel loro quadro prudenziale. In ogni caso le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se motivate da differenze nei costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento. Occorre che rimangano impregiudicati sia il diritto degli Stati membri di limitare l'accesso a sistemi di importanza sistemica a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[32], sia le competenze della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in materia di accesso ai sistemi di pagamento.

(36)     In alcuni casi gli Stati membri hanno concesso l'accesso indiretto a specifici sistemi di pagamento a determinati prestatori di servizi di pagamento, analogamente alle disposizioni della direttiva 98/26/CE. Tale decisione è a discrezione dello Stato membro interessato. Tuttavia, per garantire eque condizioni di concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento, occorre che la presente direttiva disponga che lo Stato membro che ha concesso a un prestatore di servizi di pagamento l'accesso indiretto a tali sistemi, agisca in maniera non discriminatoria riservando lo stesso trattamento a tutti i prestatori di servizi di pagamento che sono nella stessa situazione.

(37)     Negli ultimi anni alcuni sistemi di pagamento a tre parti in cui il sistema agisce come prestatore di servizi di pagamento unico sia per il pagatore che per il beneficiario, sono diventati operatori a pieno titolo nel mercato del trattamento dei pagamenti. Di conseguenza non è più giustificato consentire a tali sistemi di beneficiare di un'esenzione in materia di concessione dell'accesso ai servizi di pagamento ad altri prestatori di servizi di pagamento laddove altri sistemi di pagamento non possono beneficiare di tale esenzione.

(38)     Occorre porre in essere una serie di regole per assicurare la trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi applicati ai servizi di pagamento.

(39)     È opportuno che la presente direttiva non si applichi alle operazioni di pagamento effettuate in contante dato che per il contante esiste già un mercato unico dei pagamenti. Occorre inoltre che essa non si applichi alle operazioni di pagamento tramite assegni cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia, è opportuno che le buone pratiche in materia si ispirino ai principi enunciati nella presente direttiva.

(40)     Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni stabiliscano diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri possano stabilire che le microimprese, quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[33] debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso è opportuno che alcune disposizioni di base della presente direttiva siano sempre applicabili a prescindere dallo status dell'utente.

(41)     Occorre che la presente direttiva specifichi gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l'Unione, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, occorre che gli Stati membri possano adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.

(42)     È opportuno che i consumatori siano protetti contro le pratiche sleali e ingannevoli, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[34], con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[35] e con la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[36]. Le ulteriori disposizioni di queste direttive sono ancora applicabili. Tuttavia, occorre in particolare chiarire la relazione tra la presente direttiva e la direttiva 2002/65/CE in materia di obblighi di informazione precontrattuale..

(43)     Occorre che le informazioni da fornire siano proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un formato standard. Tuttavia è opportuno che i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento siano diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento.

(44)     In pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle singole operazioni di pagamento. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro. Pertanto, occorre che i requisiti di informazione preventiva sui contratti quadro siano abbastanza ampie e le informazioni siano sempre fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, quali gli estratti conto stampati dagli sportelli automatici, i CD-ROM, i DVD e i dischi rigidi dei personal computer in cui possono essere memorizzati i messaggi di posta elettronica, nonché i siti internet, sempre che tali siti consentano di recuperarle agevolmente durante un periodo di tempo adeguato ai fini informativi e consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Tuttavia, è opportuno che il modo in cui sono fornite le successive informazioni sulle operazioni di pagamento effettuate possa essere deciso nell'ambito del contratto quadro tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento, come ad esempio che nel servizio di internet banking tutte le informazioni sul conto di pagamento siano rese accessibili on-line.

(45)     Occorre che nelle singole operazioni di pagamento siano sempre fornite solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l'ordine di pagamento, non è necessario esigere che le informazioni debbano essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento può fornire informazioni oralmente allo sportello o rendere queste facilmente accessibili in altro modo, per esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. È inoltre opportuno che siano fornite informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (per esempio l'indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, occorre che le informazioni essenziali siano fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

(46)     È opportuno che la presente direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Occorre inoltre che il consumatore possa esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. È opportuno che tali disposizioni rispettino la direttiva 2002/65/CE. Occorre che le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non abbiano l'effetto di permettere l'imposizione di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili.

(47)     È opportuno che il modo in cui l'informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di servizi di pagamento tenga conto delle esigenze di quest'ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l'accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. Occorre che la direttiva distingua così tra due modi in cui il prestatore di servizi di pagamento può dare informazioni all'utente: o l'informazione è fornita, cioè comunicata attivamente dal prestatore a tempo debito come richiesto dalla presente direttiva, senza ulteriore sollecitazione da parte dell'utente; o l'informazione è messa a disposizione dell'utente tenendo conto delle sue eventuali richieste di ulteriori informazioni. In quest'ultimo caso è opportuno che l'utente prenda un'iniziativa attiva per ottenere le informazioni, ad esempio chiedendole espressamente al prestatore, accedendo alla casella postale elettronica del conto bancario o inserendo una carta bancaria nei terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine occorre che il prestatore di servizi di pagamento provveda affinché l'accesso all'informazione sia possibile e le informazioni siano disponibili per l'utente.

(48)     Inoltre è opportuno che il consumatore riceva senza spese aggiuntive le informazioni di base sulle operazioni di pagamento effettuate. In caso di un'operazione di pagamento singola, occorre che il prestatore di servizi di pagamento non addebiti separatamente le spese di informazione. In modo analogo è opportuno che le successive informazioni mensili relative a operazioni di pagamento nell'ambito di un contratto quadro siano date a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza della trasparenza nello stabilire i costi e delle differenti esigenze del cliente, occorre che le parti possano concordare l'addebito di spese per informazioni aggiuntive o più frequenti. Al fine di tenere conto delle diverse pratiche nazionali, occorre consentire agli Stati membri di stabilire che l'estratto conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo sia sempre fornito gratuitamente.

(49)     Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un contratto quadro dopo un anno senza dover sostenere spese. Per i consumatori occorre che il termine di preavviso non sia superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento non sia inferiore a due mesi. Occorre che la presente direttiva faccia salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.

(50)     È opportuno che gli strumenti di pagamento di importo ridotto siano un'alternativa economica e di agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non siano oggetto di requisiti eccessivi. Occorre pertanto limitare all'essenziale i requisiti informativi e le relative regole di esecuzione tenendo conto anche delle capacità tecnologiche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di importo ridotto. Nonostante il sistema semplificato occorre che gli utenti di servizi di pagamento siano adeguatamente tutelati considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente in relazione agli strumenti di pagamento prepagati.

(51)     È necessario stabilire i criteri i terzi prestatori devono soddisfare per accedere e utilizzare le informazioni relative alla disponibilità di fondi sul conto dell'utente dei servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento. In particolare occorre che sia il terzo prestatore, sia il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati negli orientamenti dell'ABE. Occorre che i pagatori diano il consenso esplicito al terzo prestatore per accedere al loro conto di pagamento ed essere adeguatamente informati in merito in merito alla portata dell'accesso. Per garantire lo sviluppo delle attività di altri prestatori di servizi di pagamento che non possono ricevere depositi, è necessario che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni sulla disponibilità di fondi, se il pagatore ha dato il suo consenso alla comunicazione di tali informazioni al prestatore di servizi di pagamento emittente dello strumento di pagamento.

(52)     Occorre che i diritti e gli obblighi degli utenti di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento siano opportunamente adeguati al fine di tenere conto del coinvolgimento del terzo prestatore nell'operazione ogniqualvolta si ricorra al servizio di ordine di pagamento. In particolare, è opportuno che una ripartizione equilibrata delle responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento che amministra il conto e il terzo prestatore coinvolto nell'operazione induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il loro controllo e indichi chiaramente la parte responsabile in caso di incidenti. In caso di frode o di controversia, occorre che i terzi prestatori siano soggetti all'obbligo specifico di fornire al pagatore e al prestatore di servizi pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni dell'autorizzazione relativa all'operazione in questione.

(53)     Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, occorre che l'utente di servizi di pagamento informi il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se questo termine per la notifica è rispettato dall'utente, è opportuno che questi si possa rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale. Occorre che la presente direttiva lasci impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.

(54)     Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate occorre che al pagatore venga immediatamente rimborsato l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, occorre che la data valuta dell'accredito del rimborso non sia successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire un sistema armonizzato e un livello elevato di protezione degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti.

(55)     Per valutare l'eventuale negligenza dell'utente di servizi di pagamento occorre prendere in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Occorre che le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l'uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della prova per l'emittente, siano considerate nulle e prive di effetti. Inoltre, in situazioni specifiche, in particolare se lo strumento di pagamento non è disponibile nel punto vendita, come nel caso dei pagamenti on-line via internet, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a fornire prove della presunta negligenza poiché in tali casi i mezzi a disposizione del pagatore sono molto limitati.

(56)     Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Fatta eccezione per casi di frode e negligenza grave, è opportuno che il consumatore non debba mai pagare più di 50 EUR nel caso di un'operazione non autorizzata dal suo conto. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano utenti professionali, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure.

(57)     È opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per il rimborso a tutela del consumatore quando l'importo dell'operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. Al fine di prevenire un danno finanziario per il pagatore, è necessario garantire che la data valuta dell'accredito di qualsiasi rimborso non sia successiva alla data di addebito del relativo importo. Nel caso di addebiti diretti occorre che i prestatori di servizi di pagamento possano stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti, che dovrebbero avere il diritto incondizionato al rimborso di qualsiasi operazione di pagamento controversa. Tuttavia, tale diritto di rimborso incondizionato che garantisce il massimo livello di protezione dei consumatori non è giustificato nel caso in cui l'esercente abbia già adempiuto il contratto e il consumatore abbia già usufruito del bene o del servizio corrispondente. Nei casi in cui l'utente presenti una richiesta di rimborso di un'operazione di pagamento, è opportuno che il diritto di rimborso non influisca né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell'utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento.

(58)     Per la pianificazione finanziaria e l'adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, i consumatori e le imprese devono avere la certezza circa il tempo necessario per eseguire l'ordine di pagamento. Pertanto, occorre che la presente direttiva preveda il momento in cui diritti e obblighi diventano effettivi, in particolare quello in cui il prestatore di servizi di pagamento riceve l'ordine di pagamento, anche quando abbia avuto la possibilità di riceverlo tramite gli strumenti di comunicazione convenuti nel contratto di servizi di pagamento, nonostante un eventuale precedente coinvolgimento nel processo di creazione e trasmissione dell'ordine di pagamento, ad esempio controlli di sicurezza e della disponibilità dei fondi, informazioni sull'uso del PIN (il codice di identificazione personale), rilascio di una promessa di pagamento. Inoltre, è opportuno che la ricezione di un ordine di pagamento abbia luogo quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l'ordine di pagamento da addebitare sul conto del pagatore. Il giorno o il momento in cui un beneficiario trasmette al prestatore di servizi ordini di pagamento per la riscossione, ad esempio di un pagamento con carta o di addebiti diretti, o in cui il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un prefinanziamento sugli importi in questione (mediante un credito contingente sul conto) non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. Occorre che gli utenti possano fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcun motivo contrattuale o statutario di rifiutarlo. Nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento rifiuti l'ordine di pagamento, occorre che il rifiuto e il relativo motivo siano comunicati all'utente dei servizi di pagamento quanto prima, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione e nazionale.

(59)     Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell'ordine di pagamento il momento può variare per accordo tra le parti. Occorre che la revoca in questo contesto sia applicabile solo al rapporto tra utente dei servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non pregiudicando pertanto l'irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

(60)     È opportuno che tale irrevocabilità non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da direttive nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Occorre che tale rimborso sia considerato come un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, è opportuno che le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell'ordine di pagamento siano risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.

(61)     È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell'operazione e per la certezza giuridica rispetto all'adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti di servizi di pagamento, che la totalità dell'importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, è opportuno che nessuno degli intermediari partecipanti all'esecuzione delle operazioni di pagamento abbia la possibilità di effettuare deduzioni dall'importo trasferito. Tuttavia, occorre che il beneficiario abbia la possibilità di concludere un accordo con il prestatore di servizi di pagamento in base al quale quest'ultimo possa dedurre le proprie spese. Ciononostante, al fine di consentire al beneficiario di verificare che l'importo dovuto sia stato correttamente pagato, è opportuno che le informazioni successive fornite sull'operazione di pagamento riportino non solo l'importo totale dei fondi trasferiti ma anche l'importo di eventuali spese.

(62)     Per quanto riguarda le spese, l'esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. Occorre pertanto prevedere che, di norma, le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Occorre tuttavia che ciò si applichi solo quando l'operazione di pagamento non richiede un cambio di valuta. L'importo di eventuali spese applicate può anche essere pari a zero in quanto è opportuno che le disposizioni della presente direttiva non influiscano sulla pratica secondo cui il prestatore di servizi di pagamento non addebita ai consumatori l'accreditamento sui loro conti. Analogamente, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare solo al beneficiario (esercente) le spese di utilizzo del servizio di pagamento, da cui consegue che non vengono imposte spese al pagatore. L'addebito di spese da parte dei sistemi di pagamento può assumere la forma di una commissione di sottoscrizione. Le disposizioni sull'importo trasferito o su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulle tariffe tra i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.

(63)     Diverse pratiche nazionali in materia di tariffazione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie multilaterali per pagamenti tramite carta. Poiché le commissioni interbancarie sono la componente principale dei prezzi spesso così esosi dei pagamenti e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti tramite carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, occorre che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare al pagatore delle spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una maggiorazione si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono non regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso di mezzi di pagamento meno costosi.

(64)     Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore che preveda un periodo di tempo più lungo, occorre che si applichi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l'ordine di pagamento è impartito su supporto cartaceo, è opportuno che detti periodi siano prorogati di un'ulteriore giornata operativa, consentendo così la continuità nella fornitura dei servizi di pagamento per i consumatori abituati ai soli documenti cartacei. In caso di ricorso a un sistema di addebito diretto, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta l'ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, consentendo in tal modo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, è opportuno che gli Stati membri possano mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

(65)     Occorre che le disposizioni relative all'esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione costituiscano la buona pratica nei casi in cui uno dei prestatori di servizi non sia situato nell'Unione.

(66)     È essenziale che gli utenti di servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, è opportuno che non sia ammesso l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, occorre che l'uso di date valuta che svantaggiano l'utente non sia consentito.

(67)     Il buon funzionamento e l'efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che l'utente possa confidare che il prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. In generale il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti all'operazione di pagamento. È il prestatore che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all'esecuzione di un'operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all'esecuzione di un'operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell'utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente al beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso (poco probabile) in cui non sia appurato (non liquet) se l'importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o meno, occorre che il corrispondente onere della prova incomba al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può prevedere che l'istituzione intermediaria, solitamente un organismo «neutrale» quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l'importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia necessario. Quando l'importo dal pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, occorre che il beneficiario disponga immediatamente di un credito nei confronti del prestatore di servizi di pagamento come per un credito sul conto.

(68)     È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, occorre che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rettifichi l'operazione di pagamento o rimborsi senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, occorre che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di tutti i costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, occorre che gli Stati membri assicurino che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta.

(69)     La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l'utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore. Tuttavia, ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, quali i responsabili del trattamento, abbiano contratti in cui siano convenuti diritti e obblighi reciproci. Le questioni relative alle responsabilità costituiscono parte essenziale di questi contratti uniformi. Al fine di garantire la fiducia tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un'operazione di pagamento, è necessaria la certezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati in virtù delle disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità. Occorre che ulteriori diritti e dettagli concernenti l'oggetto del ricorso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento o dell'intermediario a seguito di un'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto siano lasciati all'autonomia contrattuale.

(70)     È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento abbia la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D'altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nell'Unione, occorre che non sia consentito agli Stati membri d'imporre l'uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell'identificativo unico e, qualora si rilevi l'incoerenza dell'identificativo unico, di rifiutare l'ordine di pagamento ed informarne il pagatore. È opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente di servizi di pagamento.

(71)     Per agevolare l'effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta l'Unione, occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i prestatori di servizi di pagamento, i quali devono avere la possibilità di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di frodi. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[37], le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[38] si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva.

(72)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(73)     È necessario assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. Occorre pertanto stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire l'effettivo rispetto della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri designino le autorità competenti che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[39] e che agiscono in modo indipendente dai prestatori di servizi di pagamento. Per motivi di trasparenza, occorre che gli Stati membri notifichino alla Commissione quali autorità sono state designate, con una descrizione chiara dei compiti conferiti a norma della presente direttiva.

(74)     Senza pregiudizio per il diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino una composizione extragiudiziale accessibile e efficace sotto il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[40] prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non può essere compromessa da nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile. Per quanto riguarda la creazione di un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, occorre che gli Stati membri facciano sì che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un'efficace procedura di esame dei reclami dei consumatori che possa essere intrapresa dai consumatori prima che la controversia venga deferita a qualsiasi istanza per la risoluzione giudiziale o extragiudiziale. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo.

(75)     È opportuno che gli Stati membri stabiliscano se le autorità competenti designate per rilasciare l'autorizzazione agli istituti di pagamento possano essere anche le autorità competenti per la procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale.

(76)     Occorre che la presente direttiva lasci impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale riguardanti le conseguenze per quanto concerne la responsabilità derivante da inesattezza nella formulazione o nella trasmissione di una dichiarazione.

(77)     È opportuno che la presente direttiva si applichi fatte salve le disposizioni relative al trattamento IVA dei servizi di pagamento nella direttiva 2006/112/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio[41].

(78)     Nell'interesse della certezza giuridica, è appropriato prevedere disposizioni transitorie che consentano alle persone che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale che recepiva la direttiva 2007/64/CE prima dell'entrata in vigore della presente direttiva possano continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.

(79)     È opportuno che il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda il riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE laddove tale raccomandazione è modificata e per quanto riguarda l'aggiornamento, in caso di inflazione e di significativi sviluppi del mercato, dell'importo medio delle operazioni di pagamento eseguite dal prestatore di servizi di pagamento utilizzato come soglia per gli Stati membri che applicano la possibilità di derogare a (parte) degli obblighi in materia di autorizzazione per i piccoli istituti di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(80)     Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, occorre che la Commissione possa ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, alla quale occorre attribuire il compito di elaborare orientamenti e norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. Occorre che la Commissione abbia il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'ABE definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'Autorità è stata istituita.

(81)     Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'ulteriore integrazione di un mercato unico dei servizi di pagamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'UE può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(82)     Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi[42], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(83)     Dato il numero di modifiche che devono essere apportate alla direttiva 2007/64/CE è opportuno abrogarla e sostituirla,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

1.           La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:

(a) gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[43], comprese le succursali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, dello stesso regolamento, situate nell'Unione, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all'interno o, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE, all'esterno dell'Unione;

(b) gli istituti di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE;

(c) gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;

(d) gli istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della presente direttiva;

(e) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

(f) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.

2.           La presente direttiva stabilisce le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1.           La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione. L'articolo 78 e il titolo III si applicano alle operazioni di pagamento anche qualora solo uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell'Unione, relativamente alle parti dell'operazione di pagamento eseguite nell'Unione.

2.           Il titolo III della presente direttiva si applica ai servizi di pagamento in qualsiasi valuta. Il titolo IV della presente direttiva si applica ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente alla zona euro.

3.           Gli Stati membri possono derogare all'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 5, punti 2) e 3) dello stesso articolo..

Articolo 3 Esclusione dall'ambito di applicazione

La presente direttiva non si applica:

(a) alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

(b) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto o del pagatore o del beneficiario;

(c) al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;

(d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

(e) ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all'acquisto di beni o servizi;

(f) alle operazioni di cambio di contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;

(g) alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:

i.        assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);

ii.       assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dal diritto degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);

iii.      titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;

iv.      titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

v.       voucher su supporto cartaceo;

vi.      traveller's cheque su supporto cartaceo;

vii.     vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell'Unione postale universale;

(h) alle operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l'articolo 29;

(i) alle operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

(j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, ad esclusione dei servizi di ordine di pagamento e dei servizi di informazione sui conti;

(k) ai servizi basati su strumenti specifici volti a rispondere a particolari esigenze il cui uso è ristretto, perché essi permettono al loro detentore di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale, o perché possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi;

(l) alle operazioni di pagamento eseguite da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica quando l'operazione è realizzata da un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo del contenuto, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di fatturazione;

(m) alle operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;

(n) alle operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Articolo 4 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1.           «Stato membro di origine», uno dei seguenti:

i.        lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o

ii.       se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa;

2.           «Stato membro ospitante»: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;

3.           «servizi di pagamento»: le attività commerciali di cui all'allegato I;

4.           «istituto di pagamento»: una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell'articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l'Unione;

5.           «operazione di pagamento»: l'atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

6.           «sistema di pagamento»: un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

7.           «pagatore»: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;

8.           «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;

9.           «prestatore di servizi di pagamento»: organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 27;

10.         «prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto»: un prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra conti di pagamento per un pagatore;

11.         «terzo prestatore di servizi di pagamento»: un prestatore di servizi di pagamento che esercita l'attività di cui al punto 7 dell'allegato I;

12.         «utente di servizi di pagamento»: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

13.         «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

14.         «contratto quadro»: un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

15.         «rimessa di denaro»: un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;

16.         «conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

17.         «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE;

18.         «ordine di pagamento»: l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;

19.         «data valuta»: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;

20.         «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

21.         «autenticazione»: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue caratteristiche di sicurezza personalizzate o la verifica dei documenti d'identità personalizzati;

22.         «autenticazione a due fattori del cliente»: una procedura per convalidare l'identificazione di una persona fisica o giuridica tramite l'uso di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, possesso e inerenza, e indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

23.         «tasso di interesse di riferimento»: il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;

24.         «identificativo unico»: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento;

25.         «agente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;

26.         «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

27.         «tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell'utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;

28.         «supporto durevole»: qualsiasi strumento che permetta all'utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

29.         «microimpresa»: un'impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, nella versione del 6 maggio 2003;

30.         «giornata operativa»: il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;

31.         «addebito diretto»: un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;

32.         «servizio di ordine di pagamento»: un servizio di pagamento che consente di accedere a un conto di pagamento e che è fornito da un terzo prestatore di servizi di pagamento, nell'ambito del quale il pagatore può partecipare attivamente all'ordine di pagamento o al software del terzo prestatore di servizi di pagamento o nell'ambito del quale il pagatore o il beneficiario possono utilizzare degli strumenti di pagamento per trasmettere le credenziali del pagatore al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;

33.         «servizio di informazione sui conti»: un servizio di pagamento che fornisce all'utente di servizi di pagamento informazioni consolidate e di facile consultazione su uno o più conti di pagamento che questo detiene presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto;

34.         «succursale»: una sede di attività, diversa dalla sede amministrativa, che costituisce parte di un istituto di pagamento, che è sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni, o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede amministrativa in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale;

35.         «gruppo»: un gruppo di imprese composto dall'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle entità in cui l'impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE.

36.         «rete di comunicazione elettronica»: una rete quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[44];

37.         «servizio di comunicazione elettronica»: un servizio quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE;

38.         «contenuto digitale»: i beni e i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2011/83/UE.

TITOLO II PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1 Istituti di pagamento

Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo 5 Domanda di autorizzazione

L'autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di una domanda corredata dalle informazioni seguenti:

(a) un programma di attività, nel quale sono indicati in particolare i tipi di servizi di pagamento previsti;

(b) un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;

(c) prove attestanti che l'istituto di pagamento detiene il capitale iniziale di cui all'articolo 6;

(d) per gli istituti di pagamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 9;

(e) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili del richiedente, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure sono proporzionati, validi e adeguati;

(f) una descrizione della procedura esistente per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito, compreso un meccanismo di notifica degli incidenti che tenga conto degli obblighi di notifica dell'istituto di pagamento di cui all'articolo 86;

(g) una descrizione della procedura esistente per monitorare, registrare e limitare l'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti e alle risorse logiche e fisiche essenziali;

(h) una descrizione delle disposizioni in materia di continuità operativa, compresa l'individuazione chiara delle operazioni essenziali, dei piani di emergenza adeguati e di una procedura per testare periodicamente tali piani e riesaminarne l'adeguatezza e l'efficacia;

(i) una descrizione dei principi e delle definizioni applicati per la raccolta dei dati statistici relativi ai risultati, alle operazioni e alla frode;

(j) un documento relativo alla politica di sicurezza, una valutazione dettagliata dei rischi relativi ai servizi di pagamento offerti e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione adottate per tutelare adeguatamente gli utenti di servizi di pagamento contro i rischi individuati in materia di sicurezza, compresi la frode e l'uso illegale di dati sensibili e personali;

(k) una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[45] e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[46];

(l) una descrizione dell'organizzazione strutturale del richiedente, compresa, se del caso, una descrizione dell'impiego previsto degli agenti e delle succursali e una descrizione degli accordi di esternalizzazione e della sua partecipazione a un sistema di pagamento nazionale o internazionale;

(m) l'identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), della direttiva 2013/36/CE, l'entità della loro partecipazione effettiva, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;

(n) l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell'istituto di pagamento, e prove attestanti la loro onorabilità, nonché in possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d'origine dell'istituto di pagamento;

(o) se del caso, l'identità dei revisori legali dei conti o delle imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47];

(p) lo stato giuridico del richiedente e lo statuto;

(q) l'indirizzo della sede amministrativa del richiedente.

Ai fini delle lettere d), e), f) e l), il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi organizzativi e di audit previsti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l'affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Le misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza di cui alla lettera j), devono indicare come dette misure garantiscono un livello elevato di sicurezza tecnica, anche per i sistemi software e informatici utilizzati dal richiedente o dalle imprese alle quali subappalta la totalità o una parte delle sue attività. Tali misure comprendono anche le misure di sicurezza previste all'articolo 86, paragrafo 1. Tali misure tengono conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) relativi alle misure di sicurezza, previsti all'articolo 86, paragrafo 2, una volta adottati.

Articolo 6 Capitale iniziale

Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all'atto dell'autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all'articolo 12 della direttiva 2013/36/UE, secondo le modalità seguenti:

(a) quando l'istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell'allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;

(b) quando l'istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR;

(c) quando l'istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell'allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.

Articolo 7  Fondi propri

1.           I fondi propri degli istituti di pagamento non sono inferiori all'importo più elevato indicato agli articoli 6 o 8 della presente direttiva.

2.           Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l'istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.

3.           Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l'articolo 8 della presente direttiva agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell'ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2013/36/UE

Articolo 8

Computo dei fondi propri

1.           Fatto salvo il rispetto dei requisiti patrimoniali iniziali di cui all'articolo 6, gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento di detenere in qualsiasi momento fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale

Metodo A

L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10% delle spese fisse generali dell'anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa rispetto all'anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell'istituto di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10% delle corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

Metodo B

L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall'istituto di pagamento nell'anno precedente:

(a) 4% della quota di VP fino a 5 milioni di EUR;

più

(b) 2,5% della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR;

più

(c) 1% della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR;

più

(d) 0,5% della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR;

più

(e) 0,25% della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.

Metodo C

L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto dell'indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k di cui al paragrafo 2 in appresso.

(a) L'indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi:

– proventi da interessi,

– spese per interessi,

– proventi per commissioni e provvigioni, e

– altri proventi di gestione.

Ogni elemento sarà incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non possono essere utilizzati nel calcolo dell'indicatore rilevante. Le spese relative all'esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l'indicatore rilevante se sono sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L'indicatore rilevante è calcolato sulla base dell'ultima osservazione su base annuale effettuata alla fine dell'esercizio precedente. L'indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non possono essere inferiori all'80% del valore medio dell'indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

(b) Il fattore di moltiplicazione è pari:

i.        al 10% della quota dell'indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR;

ii.       all'8% della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR;

iii.      al 6% della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR;

iv.      al 3% della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR;

v.       all'1,5% al di sopra di 50 milioni di EUR.

2.           Il fattore di graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari:

(a) a 0,5 quando l'istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell'allegato I;

(b) a 1 quando l'istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 o 7 dell'allegato I.

3.           Le autorità competenti, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di pagamento, possono prescrivere all'istituto di pagamento di detenere fondi propri superiori fino al 20% rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1, ovvero consentire all'istituto di pagamento di detenere fondi propri inferiori fino al 20% rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1.

Articolo 9 Requisiti in materia di tutela

1.           Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e che, nel contempo, esercitano altre attività commerciali di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tutelare i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo.

(a) i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse dell'utente di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento, segnatamente in caso di insolvenza;

(b) i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'istituto di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l'istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.

2.           Se ad un istituto di pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e una percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di pagamento e l'importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai servizi di pagamento, i requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a tale percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle autorità competenti.

Articolo 10 Rilascio dell'autorizzazione

1.           Gli Stati membri richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 27, che intendono prestare servizi di pagamento, un'autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L'autorizzazione è concessa unicamente ad una persona giuridica stabilita nello Stato membro.

2.           Un'autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 5 e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva. Prima di concedere un'autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti.

3.           Un istituto di pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede amministrativa nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale.

4.           Le autorità competenti concedono l'autorizzazione soltanto se, tenuto conto della necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento, quest'ultimo è dotato di solidi dispositivi di governo societario per la prestazione dei servizi di pagamento, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili; tali dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall'istituto di pagamento.

5.           Qualora un istituto di pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui all'allegato I e nello stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità competenti possono esigere la creazione di un'entità separata per l'attività di servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell'istituto di pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di quest'ultimo o la capacità delle autorità competenti di controllare l'osservanza da parte dell'istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

6.           Le autorità competenti rifiutano di concedere l'autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di pagamento, non siano convinte dell'idoneità degli azionisti o dei membri che detengono partecipazioni qualificate.

7.           Se, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), del regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'istituto di pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo a condizione che tali legami non ostacolino l'effettivo esercizio dei loro compiti di vigilanza.

8.           L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di investimento ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

9.           L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente all'istituto di pagamento di cui trattasi di prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione, in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, a condizione che tali servizi siano coperti dall'autorizzazione stessa.

Articolo 11 Comunicazione della decisione

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni complete necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o respinta. Ogni diniego di autorizzazione è motivato.

Articolo 12 Revoca dell'autorizzazione

1.           Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto:

(a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l'autorizzazione decada; o

(b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; o

(c) non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione o non informa l'autorità competente di importanti cambiamenti a tale riguardo;

(d) costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso, portando avanti la sua attività di servizi di pagamento;

(e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell'autorizzazione è prevista dal diritto nazionale.

2.           La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati.

3.           La revoca dell'autorizzazione è resa pubblica, anche nei registri di cui agli articoli 13 e 14.

Articolo 13 Iscrizione nello Stato membro d'origine

Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati, relativi agenti e succursali, nonché delle persone fisiche e giuridiche, relativi agenti e succursali per cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 27, nonché degli istituti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale. Essi sono iscritti nel registro dello Stato membro di origine.

Nel registro sono specificati i servizi di pagamento per i quali l'istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche che sono state registrate conformemente all'articolo 27. Esso è pubblicamente consultabile e accessibile on line e aggiornato periodicamente.

Articolo 14 Portale web dell'ABE

1.           L'ABE istituisce un portale web che funge da punto di accesso elettronico europeo e che collega fra di loro i registri pubblici di cui all'articolo 13. L'ABE realizza e gestisce il punto di accesso.

2.           Il sistema di interconnessione dei registri pubblici si compone degli elementi seguenti:

(a) i registri centrali degli Stati membri;

(b) il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo.

3.           Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai loro registri pubblici tramite il punto d'accesso.

4.           L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici per l'accesso alle informazioni contenute nei registri pubblici di cui all'articolo 13, a livello dell'Unione. L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 15 Mantenimento dell'autorizzazione

Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull'accuratezza delle informazioni e delle prove di cui all'articolo 5, l'istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Articolo 16 Contabilità e revisione legale

1.           La direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, le direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[48] si applicano mutatis mutandis agli istituti di pagamento.

2.           A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

3.           Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento e per le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un'impresa di revisione contabile.

4.           Gli obblighi stabiliti all'articolo 63 della direttiva 2013/36/UE si applicano mutatis mutandis ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.

Articolo 17 Attività

1.           Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:

(a) prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

(b) gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l'articolo 29;

(c) attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e dell'Unione applicabili.

2.           Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento; gli Stati membri provvedono a che l'accesso a tali conti di pagamento sia proporzionato.

3.           I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2013/36/UE, né moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE.

4.           Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui ai punti 4 o 5 dell'allegato I soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento;

(b) fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, e all'articolo 26 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a dodici mesi;

(c) tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento;

(d) i fondi propri dell'istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all'importo globale del credito concesso.

5.           Gli istituti di pagamento non effettuano l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2013/36/UE.

6.           La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[49], nonché le altre pertinenti normative dell'Unione o le misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell'Unione.

Sezione 2 Altre condizioni

Articolo 18 Ricorso ad agenti, succursali o entità cui vengono esternalizzate attività

1.           Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro d'origine:

(a) il nome e l'indirizzo dell'agente;

(b) una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorreranno gli agenti al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE;

(c) l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e prove attestanti la loro competenza e correttezza.

2.           Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti iscrivono l'agente nel registro di cui all'articolo 13.

3.           Prima di iscrivere l'agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite non sono corrette, dispongono l'ulteriore accertamento delle stesse.

4.           Se, in seguito all'accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni loro fornite a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l'iscrizione dell'agente nel registro di cui all'articolo 13.

5.           L'istituto di pagamento che intende prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l'impiego di un agente, segue le procedure di cui all'articolo 26. In tal caso, prima che l'agente possa essere registrato a norma del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante che intendono registrare l'agente e tengono conto del suo parere.

6.           Se le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno ragionevoli motivi per sospettare che, relativamente al previsto impiego di un agente o allo stabilimento di una succursale, siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE ovvero che l'impiego di tale agente o lo stabilimento di tale succursale possano aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine, le quali possono rifiutare di registrare l'agente o la succursale o possono revocare l'iscrizione, se già avvenuta, dell'agente o della succursale.

7.           L'istituto di pagamento che intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

L'esternalizzazione di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento né impedire alle autorità competenti di controllare che gli istituti di pagamento adempiano a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.

Ai fini del secondo comma una funzione operativa viene considerata importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell'istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione come richiesto dal presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano il rispetto delle condizioni seguenti da parte degli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti:

(a) l'esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell'alta dirigenza;

(b) non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell'istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;

(c) non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'istituto di pagamento deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;

(d) non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'istituto di pagamento.

8.           Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti o le succursali che agiscono per loro conto ne informino gli utenti di servizi di pagamento.

9.           Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro di origine qualsiasi modifica nell'impiego degli agenti, compresi nuovi agenti, succursali o entità ai quali vengono esternalizzate attività, e aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 19 Responsabilità

1.           Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

2.           Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale o entità cui vengono esternalizzate attività.

Articolo 20 Registrazioni

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate ai fini del presente titolo per un periodo di almeno cinque anni, ferme restando la direttiva 2005/60/CE o altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione

Sezione 3 Autorità competenti e vigilanza

Articolo 21 Designazione delle autorità competenti

1.           Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento competenti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti dall'ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall'ordinamento nazionale, comprese le banche centrali nazionali

Le autorità competenti garantiscono l'indipendenza dagli enti economici e evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non possono essere designati come autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate.

2.           Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni.

3.           Gli Stati membri che contino sul loro territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le loro funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.

4.           I compiti delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 spettano alle autorità competenti dello Stato membro di origine.

5.           Il paragrafo 1 non implica che le autorità competenti designate debbano esercitare la vigilanza sulle attività commerciali degli istituti di pagamento diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento e dalle attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 22 Vigilanza

1.           Gli Stati membri assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento.

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate ad adottare le misure seguenti, in particolare:

(a) esigere che l'istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine;

(b) effettuare ispezioni in loco presso l'istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell'istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività;

(c) emettere raccomandazioni, linee guida e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti;

(d) sospendere o revocare l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 12.

2.           Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell'attività in materia di servizi di pagamento, o adottare provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

3.           Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano autorizzate ad adottare le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo per garantire un capitale sufficiente per i servizi di pagamento, soprattutto qualora le attività diverse dai servizi di pagamento dell'istituto di pagamento danneggino o rischino di danneggiare la solidità finanziaria di quest'ultimo.

Articolo 23 Segreto d'ufficio

1.           Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

2.           Nello scambio di informazioni di cui all'articolo 25, il segreto d'ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.

3.           Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli da 53 a 61 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 24 Ricorso in sede giurisdizionale

1.           Gli Stati membri assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale.

2.           Il paragrafo 1 si applica anche in caso di silenzio.

Articolo 25 Scambio d'informazioni

1.           Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'ABE e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

2.           Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:

(a) le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;

(b) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

(c) altre autorità designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva 2005/60/CE e di altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

(d) l'ABE, che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 26 Esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

1.           Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, ne informa le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il nome e l'indirizzo dell'istituto di pagamento, i nomi dei responsabili della gestione della succursale, la sua struttura organizzativa e il tipo di servizi di pagamento che intende prestare nel territorio dello Stato membro ospitante.

Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui all'articolo 22 in relazione ad un agente, ad una succursale, o ad un'entità cui sono esternalizzate attività di un istituto di pagamento stabilito sul territorio di un altro Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro d'origine collabora con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

2.           Nell'ambito della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la sua intenzione di effettuare un'ispezione in loco sul territorio di quest'ultimo.

Tuttavia, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l'istituto di cui trattasi.

3.           Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale di un agente o di un'entità cui sono state esternalizzate attività. A tal fine, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

4.           I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006, sulla scorta in particolare dell'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006 di sorvegliare o controllare l'osservanza dei requisiti stabiliti nella direttiva e nel regolamento suddetti.

5.           L'ABE emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati alle autorità competenti relativi agli elementi da prendere in considerazione per decidere se l'attività che l'istituto di pagamento ha comunicato di voler esercitare in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo rientra nell'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi. Tali orientamenti sono emanati entro [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

6.           L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni, conformemente al presente articolo e all'articolo 18, tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quelle dello Stato membro ospitante. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di notifica degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, e in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, e comprendono una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati al fine di garantire una procedura di notifica uniforme ed efficiente.

L'ABE presenta questi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro (inserire la data) [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

7.           L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e all'articolo 22. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, e in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare al fine di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente degli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera

L'ABE presenta questi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro (inserire la data) [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]..

8.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 6 e 7 conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 4 Deroga

Articolo 27 Condizionis

1.           Fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all'applicazione di tutta o di parte della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 ad eccezione degli articoli 21, 23, 24 e 25 e autorizzare l'iscrizione di persone fisiche o giuridiche nel registro di cui all'articolo 13, qualora:

(a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi 1 milione di EUR; questa condizione è valutata in base all'importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano;

(b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2.           Tutte le persone fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede amministrativa o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano effettivamente.

3.           Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se l'articolo 10, paragrafo 9, e l'articolo 26 non si applicano a tali persone.

4.           Gli Stati membri possono inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo possano svolgere solo alcune delle attività elencate all'articolo 17.

5.           Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulla condizione specificata al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 e 4 non siano più rispettate, la persona interessata richieda un'autorizzazione entro 30 giorni di calendario, secondo la procedura di cui all'articolo 10.

6.           I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle disposizioni stabilite nella direttiva 2005/60/CE né alle disposizioni antiriciclaggio nazionali.

Articolo 28 Notifica e informazione

Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 27, lo notifica alla Commissione entro il [inserire data (termine per l'attuazione)] e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a).

CAPO 2 Disposizioni comuni

Articolo 29 Accesso ai sistemi di pagamento

1.           Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento di prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone giuridiche, siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.

I sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:

(a) regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;

(b) una norma che discrimini tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti;

(c) restrizioni sulla base dello status istituzionale.

2.           Il paragrafo 1 non si applica:

(a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE;

(b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo composto da entità aventi legami di capitale ove una delle entità collegate eserciti un controllo effettivo sulle altre.

Ai fini della lettera a) del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri assicurano che, se un sistema di pagamento designato consente a un prestatore di servizi di pagamento di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso per il tramite di un partecipante diretto, tale accesso indiretto ai servizi del sistema sia offerto, conformemente al paragrafo 1, anche ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati che ne fanno richiesta.

Articolo 30 Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica

1.           Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento.

2.           Gli Stati membri dispongono che, prima di intraprendere un'attività di cui all'articolo 3, lettera k), per la quale il volume delle operazioni di pagamento calcolato in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), è superiore alla soglia ivi indicata, i prestatori di servizi notifichino la loro intenzione alle autorità competenti e presentino una domanda per essere riconosciuti come rete limitata.

Entro un mese dalla data di ricevimento della domanda di riconoscimento, l'autorità competente adotta una decisione motivata sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, lettera k), con la quale riconosce o meno l'attività come rete limitata e la notifica al prestatore di servizi. Una sintesi della decisione è resa disponibile nel registro pubblico di cui all'articolo 13.

Le autorità competenti informano la Commissione delle decisioni adottate in conformità del secondo comma.

TITOLO III TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1 Disposizioni generali

Articolo 31 Ambito di applicazione

1.           Il presente titolo si applica alle singole operazioni di pagamento, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente o parzialmente, se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

2.           Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle microimprese così come ai consumatori.

3.           La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, nonché le altre pertinenti normative dell'Unione o le misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 32 Altre disposizioni del diritto dell'Unione

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare.

Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 37, 38, 44 e 45 della presente direttiva.

Articolo 33 Spese inerenti all'informazione

1.           Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull'utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell'informazione ai sensi del presente titolo.

2.           Il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta all'utente di servizi di pagamento.

3.           Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 34 Onere della prova in relazione alle informazioni richieste

Gli Stati membri possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull'informazione di cui al presente titolo

Articolo 35 Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta elettronica

1.           Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:

(a) in deroga agli articoli 44, 45 e 49 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l'utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l'ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per prendere una decisone consapevole, nonché un'indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell'articolo 45;

(b) può essere convenuto che, in deroga all'articolo 47, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche delle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1;

(c) può essere convenuto che, in deroga agli articoli 50 e 51, dopo l'esecuzione di una operazione di pagamento:

(i)      il prestatore di servizi di pagamento comunica o rende disponibile solo un riferimento che consenta all'utente di servizi di pagamento di identificare l'operazione di pagamento, l'ammontare dell'operazione di pagamento e le spese relative e/o nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, solo le informazioni sul totale dell'importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;

(ii)      il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a comunicare o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l'importo dei fondi caricati.

2.           Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.

CAPO 2 Singole operazioni di pagamento

Articolo 36 Ambito di applicazione

1.           Il presente capo si applica a singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro.

2.           Se un ordine di pagamento per una singola operazione di pagamento è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già date all'utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che gli saranno fornite conformemente al medesimo contratto.

Articolo 37 Informazioni generali preliminari

1.           Gli Stati membri esigono che prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2.           Se, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un singolo servizio di pagamento è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

3.           Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell'ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38.

Articolo 38 Informazioni e condizioni

1.           Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento:

(a) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;

(b) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

(c) tutte le spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;

(d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all'operazione di pagamento.

2.           Gli Stati membri assicurano che, per quanto riguarda i servizi di ordine di pagamento, il terzo prestatore di servizi di pagamento comunichi al pagatore le informazioni relative al servizio offerto e alle persone da contattare presso questo terzo prestatore.

3.           Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all'articolo 42 sono rese disponibili all'utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.

Articolo 39 Informazioni per il pagatore e per il beneficiario in caso di servizio di ordine di pagamento

Immediatamente dopo aver disposto un ordine di pagamento su richiesta del pagatore, il terzo prestatore di servizi di pagamento fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione le seguenti informazioni e, se del caso, fa lo stesso per il beneficiario:

(a) la conferma del buon esito della trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;

(b) il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

(c) l'importo dell'operazione di pagamento;

(d) se del caso, l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento ed eventualmente la suddivisione delle stesse.

Articolo 40 Informazioni per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di servizio di ordine di pagamento

Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal sistema del terzo prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo, in caso di frode o di controversia, mette a disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni relative all'autorizzazione.

Articolo 41 Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento

Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

(a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

(b) l'importo dell'operazione di pagamento espresso nella valuta dell'ordine di pagamento;

(c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse;

(d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), e l'importo dell'operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;

(e) la data di ricevimento dell'ordine di pagamento.

Articolo 42 Informazioni per il beneficiario dopo l'esecuzione

Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:

(a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

(b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;

(c) l'importo di tutte le spese per l'operazione di pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione di tali spese;

(d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

(e) la data valuta dell'accredito.

CAPO 3 Contratti quadro

Articolo 43 Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.

Articolo 44 Informazioni generali preliminari

1.           Gli Stati membri esigono che, in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2.           Se, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il contratto quadro è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all'obbligo di cui a detto paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.

3.           Gli obblighi di cui al paragrafo 1 possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45.

Articolo 45 Informazioni e condizioni

Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all'utente di servizi di pagamento:

1.           relativamente al prestatore di servizi di pagamento:

(a) il nome del prestatore di servizi di pagamento, l'indirizzo geografico della sua sede amministrativa e, se del caso, l'indirizzo geografico dell'agente o della succursale con sede nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;

(b) gli estremi della competente autorità di controllo e del registro di cui all'articolo 13 o di altro pertinente registro pubblico di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;

2.           relativamente all'utilizzazione del servizio di pagamento:

(a) una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;

(b) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;

(c) la forma e la procedura per dare il consenso a disporre o eseguire un'operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 57 e 71;

(d) un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, quale definito all'articolo 69 e all'eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;

(e) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;

(f) l'eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l'utilizzazione dello strumento di pagamento in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1;

3.           relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:

(a) tutte le spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;

(b) se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d'interesse o di cambio di riferimento;

(c) se concordata, l'immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2;

4.           relativamente alla comunicazione:

(a) se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature e ai software dell'utente di servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;

(b) le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;

(c) la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante questo rapporto contrattuale;

(d) il diritto dell'utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all'articolo 46;

5.           relativamente alle misure di tutela e correttive:

(a) se applicabile, una descrizione delle misure che l'utente di servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b); e la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la notifica al cliente in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza;

(b) se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 60;

(c) la responsabilità del pagatore in conformità dell'articolo 66, comprese le informazioni sull'importo pertinente;

(d) in che modo ed entro quale termine l'utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell'articolo 63, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o effettuate in modo inesatto, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell'articolo 65;

(e) la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l'ordine o l'esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità dell'articolo 80;

(f) le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 67 e 68;

6.           relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:

(a) se così convenuto, l'informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 47 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore;

(b) la durata del contratto;

(c) il diritto dell'utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 48;

7.           relativamente al ricorso:

(a) le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente;

(b) le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale a disposizione dell'utente di servizi di pagamento in conformità degli articoli da 88 a 91.

Articolo 46 Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro

In qualsiasi momento della relazione contrattuale l'utente di servizi di pagamento ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni specificate all'articolo 45 su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Articolo 47 Modifiche delle condizioni del contratto quadro

1.           Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 45, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

Se applicabile in conformità dell'articolo 45, punto 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate qualora quest'ultimo non abbia notificato al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento specifica che l'utente di servizi di pagamento ha diritto di porre termine immediatamente al contratto quadro senza oneri prima della data proposta per l'applicazione delle modifiche.

2.           Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell'articolo 45, punto 3, lettere b) e c). L'utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto prima e secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.

3.           Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in forma neutra, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti di servizi di pagamento.

Articolo 48 Recesso

1.           I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente di servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di preavviso che non può essere superiore a un mese.

2.           Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti.

3.           Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1

4.           Le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute, dall'utente dei servizi di pagamento, solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale.

5.           Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo.

6.           Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti di servizi di pagamento.

Articolo 49 Informazioni da fornire prima dell'esecuzione di una singola operazione di pagamento

Nel caso di una singola operazione di pagamento disposta dal pagatore nell'ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere e, se del caso, la suddivisione delle spese.

Articolo 50 Informazioni per il pagatore in merito a una singola operazione di pagamento

1.           Dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

(a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

(b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;

(c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;

(d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;

(e) la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.

2.           Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

3.           Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.

Articolo 51 Informazioni per il beneficiario in merito a una singola operazione di pagamento

1.           Successivamente all'esecuzione di una singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

(a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

(b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

(c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

(d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

(e) la data valuta dell'accredito.

2.           Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

3.           Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.

CAPO 4 Disposizioni comuni

Articolo 52 Valuta e conversione

1.           I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.

2.           Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione.

Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.

Articolo 53 Informazioni su ulteriori spese o riduzioni

1.           Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario imponga una spesa o proponga una riduzione, il beneficiario informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento.

2.           Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l'utente dei servizi di pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento.

TITOLO IV DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL'USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO

CAPO 1 Disposizioni comuni

Articolo 54 Ambito di applicazione

1.           Se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 55, paragrafo 1, l'articolo 57, paragrafo 3, gli articoli 64, 66, 67, 68, 71 e 80 non siano in tutto o in parte applicati. L'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all'articolo 63.

2.           Gli Stati membri possono prevedere che l'articolo 91 non si applica se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore.

3.           Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.

4.           La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, nonché le altre pertinenti normative dell'Unione o le disposizioni nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 55 Spese applicabili

1.           Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salve le diverse previsioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

2.           Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie, gli Stati membri esigono che il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.

3.           Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

4.           Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario non imponga spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP: inserire il numero del regolamento una volta adottato].

Articolo 56 Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

1.           Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:

(a) che l'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 62, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché l'articolo 66, paragrafo 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non consente di bloccare o impedire il suo utilizzo ulteriore;

(b) che gli articoli 64 e 65 e l'articolo 66, paragrafi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l'operazione di pagamento era autorizzata;

(c) in deroga all'articolo 70, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l'utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;

(d) in deroga all'articolo 71, che il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver trasmesso al beneficiario l'ordine di pagamento o dopo avergli dato il proprio consenso ad effettuare l'operazione di pagamento;

(e) in deroga agli articoli 74 e 75, che si applicano altri periodi di esecuzione.

2.           Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500 EUR.

3.           Gli articoli 65 e 66 della presente direttiva si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento o agli strumenti di pagamento di un certo valore.

CAPO 2 Autorizzazione di operazioni di pagamento

Articolo 57 Consenso e revoca del consenso

1.           Gli Stati membri assicurano che un'operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. Un'operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione della stessa.

2.           Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso può anche essere dato direttamente o indirettamente tramite il beneficiario. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento si ritiene accordato anche qualora il pagatore autorizzi un terzo prestatore di servizi di pagamento a disporre l'operazione di pagamento con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.

In mancanza di consenso, un'operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

3.           Il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità di cui all'articolo 71. Il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere considerata non autorizzata.

4.           La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento interessati.

Articolo 58 Accesso del terzo prestatore di servizi di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni

1.           Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo prestatore di servizi di pagamento per ottenere servizi di pagamento che consentano di accedere a conti di pagamento a norma del punto 7 dell'allegato I.

2.           Se è stato autorizzato dal pagatore a prestare servizi di pagamento a norma del paragrafo 1, il terzo prestatore di servizi di pagamento rispetta gli obblighi seguenti:

(a) assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento non siano accessibili ad altri;

(b) autenticarsi in modo inequivocabile presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto del titolare del conto.

(c) non conservare dati sensibili relativi ai pagamenti o alle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente dei servizi di pagamento.

3.           Ove per un servizio di ordine di pagamento abbia ricevuto l'ordine di pagamento del pagatore tramite i servizi di un terzo prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente quest'ultimo del ricevimento dell'ordine di pagamento e fornisce informazioni sulla disponibilità di fondi sufficienti per la specifica operazione di pagamento.

4.           I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un terzo prestatore di servizi di pagamento senza discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, se non per motivi obiettivi in termini di scadenze e priorità.

Articolo 59 Accesso del terzo emittente di strumenti di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni

1.           Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un terzo emittente di strumenti di pagamento per ottenere servizi di carte di pagamento.

2.           Se il pagatore ha dato il consenso affinché un terzo emittente di strumenti di pagamento che gli ha fornito uno strumento di pagamento ottenga informazioni sulla disponibilità di fondi sufficienti per una determinata operazione di pagamento su un conto di pagamento specifico detenuto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento di tale conto fornirà dette informazioni al terzo emittente di strumenti di pagamento non appena ricevuto l'ordine di pagamento del pagatore.

3.           I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto trattano gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un terzo emittente di strumenti di pagamento senza discriminazioni rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, se non per motivi obiettivi in termini di scadenze e priorità.

Articolo 60 Limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento

1.           Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per i servizi di pagamento.

2.           Se previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

3.           In tali casi il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.

4.           Il prestatore di servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.

Articolo 61 Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento

1.           L'utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

(a) utilizzare lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni obiettive, non discriminatorie e proporzionate che ne disciplinano l'emissione e l'uso;

(b) notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento.

2.           Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento adotta in particolare tutte le ragionevoli misure per proteggerne le caratteristiche di sicurezza personalizzate. Gli obblighi di diligenza degli utenti di servizi di pagamento non devono ostacolare l'uso degli strumenti e dei servizi di pagamento autorizzati ai sensi della presente direttiva.

Articolo 62 Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento

1.           Il prestatore di servizi di pagamento che rilascia lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

(a) assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento siano accessibili solo all'utente di servizi di pagamento abilitato ad utilizzare lo strumento stesso, salvi restando gli obblighi imposti all'utente di servizi di pagamento di cui all'articolo 61;

(b) astenersi dall'inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall'utente debba essere sostituito;

(c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notificazione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo sblocco ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente gli strumenti per provare l'avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;

(d) dare al pagatore la possibilità di procedere alla notifica a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), a titolo gratuito e far pagare, eventualmente, solo i costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento;

(e) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta espletato l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b).

2.           Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell'invio al pagatore di uno strumento di pagamento o delle eventuali caratteristiche di sicurezza personalizzate del medesimo.

Articolo 63 Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1.           L'utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all'articolo 80, ne informa il prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III.

2.           Se è coinvolto un terzo prestatore di servizi di pagamento, l'utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto anche a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 1.

Articolo 64 Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

1.           Gli Stati membri dispongono che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento e, se coinvolto e a seconda dei casi, al terzo prestatore di servizi di pagamento fornire la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti.

Se l'operazione di pagamento è stata disposta mediante un terzo prestatore di servizi di pagamento spetta a quest'ultimo dimostrare che l'operazione di pagamento non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento di cui è incaricato.

2.           Quando l'utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il terzo prestatore di servizi di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61.

Articolo 65 Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate

1.           Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l'articolo 63, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Essi assicurano inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell'importo

2.           Se è coinvolto un terzo prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Può essere applicata una compensazione finanziaria del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto da parte del terzo prestatore di servizi di pagamento.

3.           Un'ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento o, se del caso, al contratto stipulato fra il pagatore e il terzo prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 66 Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate

1.           In deroga all'articolo 65 il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61 intenzionalmente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica. Per i pagamenti eseguiti tramite una tecnica di comunicazione a distanza, se il prestatore di servizi di pagamento non esige un autenticazione a due fattori del cliente, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Qualora non accettino un'autenticazione a due fattori del cliente, il beneficiario o il suo prestatore di servizi di pagamento rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

2.           Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuta dopo la notifica ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b). Se il prestatore di servizi di pagamento non ha fornito strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall'uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

Articolo 67 Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1.           Gli Stati membri assicurano che un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del suo prestatore di servizi di pagamento, di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a) l'autorizzazione non specifica, quando viene data, l'importo esatto dell'operazione di pagamento

(b) l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.

Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l'onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni.

Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. Ciò implica che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

Nel caso di addebiti diretti il pagatore gode di un diritto di rimborso incondizionato entro i termini stabiliti all'articolo 68, salvo se il beneficiario abbia già adempiuto agli obblighi contrattuali e il pagatore abbia già ricevuto i servizi o consumato i beni. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, spetta al beneficiario provare che sono soddisfatte le condizioni di cui al terzo comma.

2.           Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 45, punto 3, lettera b).

3.           Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se ha dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento direttamente al prestatore di servizi di pagamento e, ove applicabile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario.

Articolo 68 Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1.           Gli Stati membri assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all'articolo 67 di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

2.           Entro dieci giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando gli enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli da 88 a 91, qualora non accetti la giustificazione fornita.

Il diritto di cui al primo comma del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non si applica nel caso di cui all'articolo 67, paragrafo 1, quarto comma.

CAPO 3 Esecuzione di un'operazione di pagamento

Sezione 1 Ordini di pagamento e importi trasferiti

Articolo 69 Ricezione degli ordini di pagamento

1.           Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento disposto direttamente dal pagatore o per suo conto da un terzo prestatore di servizi di pagamento o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti le giornate operative successive.

2.           Se l'utente di servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il prestatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell'articolo 74 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.

Articolo 70 Rifiuto degli ordini di pagamento

1.           Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all'utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.

Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell'articolo 74.

Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per detta notifica qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato.

2.           Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che l'ordine di pagamento sia disposto da un pagatore, per suo conto da un terzo prestatore di servizi di pagamento o da un beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.

3.           Ai fini degli articoli 74 e 80 un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione non è considerato ricevuto.

Articolo 71 Irrevocabilità di un ordine di pagamento

1.           Gli Stati membri assicurano che l'utente di servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo.

2.           Se l'operazione di pagamento è disposta da un terzo prestatore di servizi di pagamento per conto del pagatore o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver dato al terzo prestatore di servizi di pagamento il proprio consenso a disporre l'operazione di pagamento o dopo aver trasmesso al beneficiario l'ordine di pagamento o avergli dato il suo consenso ad eseguire l'operazione di pagamento.

3.           Tuttavia, nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può revocare l'ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.

4.           Nel caso di cui all'articolo 69, paragrafo 2, l'utente di servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

5.           Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se, e nella misura in cui, è stato concordato tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento interessato. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l'accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato può addebitare le spese in caso di revoca.

Articolo 72 Importi trasferiti e importi ricevuti

1.           Gli Stati membri esigono che il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese sull'importo trasferito.

2.           Tuttavia, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore di servizi di pagamento interessato trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario.

3.           Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.

Sezione 2 Tempi di esecuzione e data valuta

Articolo 73 Ambito di applicazione

1.           La presente sezione si applica:

(a) alle operazioni di pagamento in euro;

(b) alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro;

(c) alle operazioni di pagamento che comportano un'unica conversione fra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, queste ultime abbiano luogo in euro.

2.           La presente sezione è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 78 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, quando l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine superiore a quelli di cui all'articolo 74, per le operazioni di pagamento all'interno dell'Unione tale termine non può essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione conformemente all'articolo 69.

Articolo 74 Operazioni di pagamento su un conto di pagamento

1.           Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento della ricezione ai sensi dell'articolo 69, l'importo dell'operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Questi termini possono essere prorogati di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

2.           Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta e renda disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all'articolo 78.

3.           Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l'addebito diretto, alla data di scadenza convenuta.

Articolo 75 Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine specificato all'articolo 74.

Articolo 76 Depositi versati in un conto di pagamento

Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento assicura che l'importo sia reso disponibile e la valuta datata immediatamente dopo il momento della ricezione dei fondi. Qualora l'utente di servizi di pagamento non sia un consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

Articolo 77 Operazioni di pagamento nazionali

Per le operazioni di pagamento a livello nazionale, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.

Articolo 78 Data valuta e disponibilità dei fondi

1.           Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto, anche per i pagamenti che avvengono in seno al medesimo prestatore di servizi di pagamento.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non preceda il momento in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.

Sezione 3 Responsabilità

Articolo 79 Identificativi unici inesatti

1.           Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico.

2.           Se l'identificativo unico fornito dall'utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell'articolo 80, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.

3.           Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

4.           Se concordato nell'ambito del contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all'utente per il recupero.

5.           Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), o dall'articolo 45, punto 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all'identificativo unico indicato dall'utente.

Articolo 80 Mancata esecuzione o esecuzione inesatta o tardiva

1.           Qualora un ordine di pagamento sia direttamente disposto dal pagatore, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento conformemente all'articolo 74, paragrafo 1. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal pagatore mediante un terzo prestatore di servizi di pagamento, questo terzo prestatore è responsabile, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento nei confronti del pagatore, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore ha ricevuto l'ordine di pagamento conformemente all'articolo 69. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un terzo prestatore di servizi di pagamento è responsabile ai sensi del primo o del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento interessato risarcisce senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

In caso di esecuzione tardiva di un pagamento, il pagatore può decidere che la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del primo comma, egli mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita eventualmente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo. La data valuta attribuita all'importo non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore.

2.           Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 74, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Inoltre, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 78. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, egli assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, egli tiene indenne, se del caso, il pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo, in ogni caso senza indugio. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

In caso di esecuzione tardiva di un pagamento, il pagatore può decidere che la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento qualora l'ordine di pagamento sia disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato. Ciò non comporta spese per il beneficiario.

3.           I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi cui è soggetto l'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione di pagamento.

Articolo 81 Compensazione finanziaria ulteriore

Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione può essere determinata conformemente alla legislazione applicabile al contratto stipulato fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 82 Diritto di regresso

1.           Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 80 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi dell'articolo 80. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un'autenticazione a due fattori del cliente.

2.           Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione applicabile all'accordo concluso tra di essi..

Articolo 83 Esclusione della responsabilità

La responsabilità di cui ai capi 2 e 3 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione.

CAPO 4 Protezione dei dati

Articolo 84 Protezione dei dati

Qualsiasi trattamento di dati di carattere personale ai fini della presente direttiva è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO 5 Rischi operativi e di sicurezza e autenticazione

Articolo 85 Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti

1.           I prestatori di servizi di pagamento sono soggetti alla direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] e in particolare agli obblighi di attuazione della gestione del rischio e di notifica degli incidenti di cui agli articoli 14 e 15.

2.           L'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro d'origine e all'ABE le notifiche degli incidenti relativi alla sicurezza delle reti e dell'informazione ricevute da prestatori di servizi di pagamento.

3.           Al ricevimento della notifica, e se necessario, l'ABE informa le autorità competenti degli altri Stati membri

4.           In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], qualora l'incidente di sicurezza possa incidere sugli interessi finanziari degli utenti dei servizi di pagamento del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo notifica senza indugio l'incidente agli utenti dei servizi di pagamento e li informa delle possibili misure che possono adottare per attenuare gli effetti negativi dell'incidente.

Articolo 86 Attuazione e comunicazione

1.           Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano su base annua all'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento che essi forniscono e sull'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli. L'autorità designata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] trasmette senza indugio copia di tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro di origine.

2.           Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], l'ABE elabora, in stretta collaborazione con la BCE, orientamenti relativi alla definizione, all'attuazione e al controllo delle misure di sicurezza, comprese se del caso le procedure di certificazione. L'ABE tiene conto, tra l'altro, delle norme e/o delle specifiche pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata].

3.           L'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti periodicamente e almeno ogni due anni.

4.           Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della direttiva [direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione ] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], l'ABE emana degli orientamenti volti ad agevolare l'individuazione degli incidenti gravi da parte dei prestatori di servizi di pagamento e a precisare le circostanze in cui un istituto di pagamento è tenuto a notificare un incidente di sicurezza. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la data - due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 87 Autenticazione

1.           Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di pagamento applichi l'autenticazione a due fattori del cliente quando il pagatore dispone un'operazione di pagamento elettronico, salvo deroghe specifiche previste dagli orientamenti dell'ABE sulla base del rischio connesso al servizio di pagamento prestato. Lo stesso obbligo si applica anche al terzo prestatore di servizi di pagamento che dispone un'operazione di pagamento per conto del pagatore. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente il ricorso ai propri metodi di autenticazione al terzo prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell'utente di servizi di pagamento.

2.           Laddove un prestatore di servizi di pagamento presta i servizi di cui al punto 7 dell'allegato I, si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del titolare del conto.

3.           In stretta cooperazione con la BCE, l'ABE emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, riguardanti le tecniche più avanzate di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe all'uso dell'autenticazione a due fattori del cliente. Tali orientamenti sono emanati entro [inserire la data - due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e, se necessario, sono aggiornati periodicamente.

CAPO 6 Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie

Sezione 1 Procedure per i reclami

Articolo 88 Reclami

1.           Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento della presente direttiva.

2.           Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità della legislazione nazionale in materia di procedure, la risposta dell'autorità competente informa il reclamante dell'esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali ai sensi dell'articolo 91.

Articolo 89 Autorità competenti

1.           Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. Esse sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2.           Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio delle loro funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace esercizio delle rispettive funzioni..

3.           In caso di violazione o di sospetta violazione delle disposizioni della legislazione nazionale adottata ai sensi dei titoli III e IV della presente direttiva, quale autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo è costituita quella dello Stato membro d'origine del prestatore di servizi di pagamento, ad eccezione degli agenti o delle succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.

4.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1 al più tardi entro [... un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze.

Sezione 2 Procedure di ricorso extragiudiziale e sanzioni

Articolo 90 Risoluzione interna delle controversie

1.           Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.           Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere, per iscritto, ai reclami degli utenti di servizi di pagamento, affrontando tutte le questioni sollevate, entro un termine adeguato e al più tardi entro quindici giornate operative. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il consumatore otterrà una risposta definitiva. Tale termine non può in nessun caso superare 30 giornate operative supplementari.

3.           Il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente di servizi di pagamento gli organismi di ricorso extragiudiziale che sono competenti a redimere le controversie aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva.

4.           Le informazioni di cui al paragrafo 2 vanno formulate in modo accessibile facile, diretto, visibile e permanente sul sito web del prestatore di servizi di pagamento, se esistente, nelle condizioni generali dei contratti fra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento nonché sulle fatture e sulle ricevute relative ai suddetti contratti. Devono altresì precisare come ottenere maggiori informazioni sull'organismo di ricorso extragiudiziale pertinente e sulle condizioni per tale ricorso.

Articolo 91 Ricorso extragiudiziale

1.           Gli Stati membri vigilano affinché siano istituite, in conformità della pertinente legislazione nazionale e dell'Unione, procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati.

2.           Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 collaborino per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 92 Sanzioni

1.           Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento e i terzi prestatori di servizi di pagamento possano essere chiamati a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

2.           Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano adottare misure amministrative adeguate e comminare sanzioni amministrative nei casi in cui i prestatori di servizi di pagamento e i terzi prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1, violino le disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

TITOLO V ATTI DELEGATI

Articolo 93 Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardanti:

(a) l'adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE all'articolo 4, punto 29), della presente direttiva, in caso di modifica della raccomandazione;

(b) l'aggiornamento degli importi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 66, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell'inflazione e di significativi sviluppi del mercato.

Articolo 94 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di poteri di cui all'articolo 93 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore dell'atto legislativo].

3.           La delega di potere di cui all'articolo 93 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 93 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95 Piena armonizzazione

1.           Fatti salvi l'articolo 31, paragrafo 2, l'articolo 34, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 6, l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 56, paragrafo 2, e gli articoli 77 e 96, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

2.           Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l'informazione in uno sito web o in un altro modo facilmente accessibile.

3.           Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti.

Articolo 96 Clausola di revisione

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva, e in particolare sull'adeguatezza e sull'impatto delle norme relative alle spese stabilite dall'articolo 55, paragrafi 3 e 4.

Articolo 97 Disposizioni transitorie

1.           Gli Stati membri autorizzano le persone giuridiche che hanno iniziato ad esercitare l'attività di istituto di pagamento prima del [OP: inserire il termine per l'attuazione], in conformità della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2007/64/CE, a proseguire tale attività nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva 2007/64/CE, senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione a norma dell'articolo 5 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi].

Gli Stati membri impongono alle persone giuridiche di cui al paragrafo 1 di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi], se tali persone giuridiche soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l'autorizzazione.

Le persone giuridiche di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva ricevono l'autorizzazione e sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine e nel registro dell'ABE di cui agli articoli 13 e 14 della presente direttiva. Alle persone giuridiche che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi] è fatto divieto, ai sensi dell'articolo 30 della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento.

2.           Gli Stati membri possono decidere di autorizzare e iscrivere automaticamente le persone giuridiche di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo nel registro nazionale dello Stato membro di origine e nel registro dell'ABE di cui agli articoli 13 e 14 se le autorità competenti dispongono già di prove attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 10. Le autorità competenti informano le entità interessate prima della concessione dell'autorizzazione.

3.           Gli Stati membri autorizzano le persone fisiche o giuridiche che hanno iniziato prima del [OP: inserire il termine per l'attuazione] ad esercitare l'attività di istituto di pagamento ai sensi della presente direttiva e alle quali è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, a proseguire tale attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2007/64/CE fino al [OP: inserire il termine per l'attuazione + 12 mesi] senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 27 della presente direttiva, o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Alle persone cui, entro tale periodo, non è stata accordata l'autorizzazione o non è stata concessa una deroga ai sensi della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di pagamento conformemente all'articolo 30 della presente direttiva.

Articolo 98 Modifiche alla direttiva 2002/65/CE

All'articolo 4 della direttiva 2002/65/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

'5. Qualora sia applicabile anche la direttiva [OP: inserire il numero della presente direttiva] del Parlamento europeo e del Consiglio*, le disposizioni in materia di informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono sostituite dagli articoli 37, 38, 44 e 45 di tale direttiva'.

* Direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio del [inserire il titolo completo] (OJ L ..).

Articolo 99 Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[50], il punto 4 è sostituito dal seguente:

         '(4)    Servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* [OP: inserire il nome e il numero della presente direttiva una volta adottata]

* Direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio del...

Articolo 100 Modifiche alla direttiva 2009/110/CE

All'articolo 18 della direttiva 2009/110/CE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

'4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato, prima dell'adozione della direttiva [OP: inserire il numero della presente direttiva] del Parlamento europeo e del Consiglio*, attività in conformità della presente direttiva e della direttiva 2007/64/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede sociale, a proseguire tale attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre condizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi].

Gli Stati membri impongono alle persone giuridiche di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi], se tali persone giuridiche soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l'autorizzazione.

Le persone giuridiche di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva, ricevono l'autorizzazione e sono iscritte nel registro. Alle persone giuridiche che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro [OP: inserire il termine per l'attuazione+ 6 mesi] è fatto divieto di emettere moneta elettronica.'

* Direttiva... del Parlamento europeo e del Consiglio, del... [inserire il titolo completo] (GU L...)

**

Articolo 101 Abrogazione

La direttiva 2007/64/CE è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data – giorno successivo alla data stabilita dall'articolo 102, paragrafo 2, primo comma].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 102 Attuazione

1.           Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi [due anni dopo l'adozione], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.           Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva

Articolo 103

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 104

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I SERVIZI DI PAGAMENTO (DEFINIZIONE ALL'ARTICOLO 4, PUNTO 3)

1.           Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

2.           Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.

3.           Esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

(a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,

(b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,

(c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

4.           Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:

(a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,

(b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,

(c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.

5.           Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento (acquiring) di operazioni di pagamento.

6.           Rimessa di denaro.

7.           Servizi basati sull'accesso ai conti di pagamento forniti da un prestatore di servizi di pagamento che non è il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, in forma di:

(a) servizi di ordine di pagamento;

(b) servizi di informazione sui conti.

ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva || Direttiva 2007/64/CE ||

Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 1 ||

Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 1, paragrafo 2 ||

Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, paragrafo 1 ||

Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, paragrafo 2 ||

Articolo 2, paragrafo 3 || Articolo 2, paragrafo 3 ||

Articolo 3 Lettera o) soppressa || Articolo 3 ||

Articolo 4 Aggiunte definizioni || Articolo 4 ||

|| || Articolo 5 — aggiunte disposizioni relative alle domande di autorizzazione || Articolo 5

Articolo 6 || Articolo 6 ||

Articolo 7, paragrafo 1 || Articolo 7, paragrafo 1 ||

Articolo 7, paragrafo 2 || Articolo 7, paragrafo 2 ||

Articolo 7, paragrafo 3 || Articolo 7, paragrafo 3 ||

Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 8, paragrafo 1 ||

Articolo 8, paragrafo 2 || Articolo 8, paragrafo 2 ||

Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 8, paragrafo 3 ||

Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 9, paragrafo 1 ||

|| || Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafi 3 e 4 soppressi || Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 1 || Articolo 10, paragrafo 1 ||

Articolo 10, paragrafo 2 || Articolo 10, paragrafo 2 ||

Articolo 10, paragrafo 3 || Articolo 10, paragrafo 3 ||

Articolo 10, paragrafo 4 || Articolo 10, paragrafo 4 ||

Articolo 10, paragrafo 5 || Articolo 10, paragrafo 5 ||

Articolo 10, paragrafo 6 || Articolo 10, paragrafo 6 ||

Articolo 10, paragrafo 7 || Articolo 10, paragrafo 7 ||

Articolo 10, paragrafo 8 || Articolo 10, paragrafo 8 ||

Articolo 10, paragrafo 9 || Articolo 10, paragrafo 9 ||

Articolo 11 || Articolo 11 ||

Articolo 12, paragrafo 1 || Articolo 12, paragrafo 1 ||

Articolo 12, paragrafo 2 || Articolo 12, paragrafo 2 ||

Articolo 12, paragrafo 3 || Articolo 12, paragrafo 3 ||

Articolo 13 || Articolo 13 ||

Articolo 14, paragrafo 1 || ||

Articolo 14, paragrafo 2 || ||

Articolo 14, paragrafo 3 || ||

Articolo 14, paragrafo 4 || ||

Articolo 15 || Articolo 14 ||

Articolo 16, paragrafo 1 || Articolo 15, paragrafo 1 ||

Articolo 16, paragrafo 2 || Articolo 15, paragrafo 2 ||

Articolo 16, paragrafo 3 || Articolo 15, paragrafo 3 ||

Articolo 16, paragrafo 4 || Articolo 15, paragrafo 4 ||

Articolo 17, paragrafo 1 || Articolo 16, paragrafo 1 ||

Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 16, paragrafo 2 ||

Articolo 17, paragrafo 3 || ||

Articolo 17, paragrafo 4 || Articolo 16, paragrafo 3 ||

Articolo 17, paragrafo 5 || Articolo 16, paragrafo 4 ||

Articolo 17, paragrafo 6 || Articolo 16, paragrafo 5 ||

Articolo 18, paragrafo 1 || Articolo 17, paragrafo 1 ||

Articolo 18, paragrafo 2 || Articolo 17, paragrafo 2 ||

Articolo 18, paragrafo 3 || Articolo 17, paragrafo 3 ||

Articolo 18, paragrafo 4 || Articolo 17, paragrafo 4 ||

Articolo 18, paragrafo 5 || Articolo 17, paragrafo 5 ||

Articolo 18, paragrafo 6 || Articolo 17, paragrafo 6 ||

Articolo 18, paragrafo 7 || Articolo 17, paragrafo 7 ||

Articolo 18, paragrafo 8 || Articolo 17, paragrafo 8 ||

Articolo 18, paragrafo 9 || ||

Articolo 19, paragrafo 1 || Articolo 18, paragrafo 1 ||

Articolo 19, paragrafo 2 || Articolo 18, paragrafo 2 ||

Articolo 20 || Articolo 19 ||

Articolo 21, paragrafo 1 || Articolo 20, paragrafo 1 ||

Articolo 21, paragrafo 2 || Articolo 20, paragrafo 2 ||

Articolo 21, paragrafo 3 || Articolo 20, paragrafo 3 ||

Articolo 21, paragrafo 4 || Articolo 20, paragrafo 4 ||

Articolo 21, paragrafo 5 || Articolo 20, paragrafo 5 ||

Articolo 22, paragrafo 1 || Articolo 21, paragrafo 1 ||

Articolo 22, paragrafo 2 || Articolo 21, paragrafo 2 ||

Articolo 22, paragrafo 3 || Articolo 21, paragrafo 3 ||

Articolo 23, paragrafo 1 || Articolo 22, paragrafo 1 ||

Articolo 23, paragrafo 2 || Articolo 22, paragrafo 2 ||

Articolo 23, paragrafo 3 || Articolo 22, paragrafo 3 ||

Articolo 24, paragrafo 1 || Articolo 23, paragrafo 1 ||

Articolo 24, paragrafo 2 || Articolo 23, paragrafo 2 ||

Articolo 25, paragrafo 1 || Articolo 24, paragrafo 1 ||

Articolo 25, paragrafo 2 —lettera d) soppressa || Articolo 24, paragrafo 2 ||

Articolo 26, paragrafo 1 || Articolo 25, paragrafo 1 ||

Articolo 26, paragrafo 2 || Articolo 25, paragrafo 2 ||

Articolo 26, paragrafo 3 || Articolo 25, paragrafo 3 ||

Articolo 26, paragrafo 4 || Articolo 25, paragrafo 4 ||

Articolo 26, paragrafo 5 || Articolo 25, paragrafo 5 ||

Articolo 26, paragrafo 6 || ||

Articolo 26, paragrafo 7 || ||

Articolo 26, paragrafo 8 || ||

Articolo 26, paragrafo 9 || ||

Articolo 27, paragrafo 1 || Articolo 26, paragrafo 1 ||

Articolo 27, paragrafo 2 || Articolo 26, paragrafo 2 ||

Articolo 27, paragrafo 3 || Articolo 26, paragrafo 3 ||

Articolo 27, paragrafo 4 || Articolo 26, paragrafo 4 ||

Articolo 27, paragrafo 5 || Articolo 26, paragrafo 5 ||

Articolo 27, paragrafo 6 || Articolo 26, paragrafo 6 ||

Articolo 28 || Articolo 27 ||

Articolo 29, paragrafo 1 || Articolo 28, paragrafo 1 ||

Articolo 29, paragrafo 2 — lettera c) soppressa || Articolo 28, paragrafo 2 ||

Articolo 30, paragrafo 1 || Articolo 29 ||

Articolo 30, paragrafo 2 || ||

Articolo 31, paragrafo 1 || Articolo 30, paragrafo 1 ||

Articolo 31, paragrafo 2 || Articolo 30, paragrafo 2 ||

Articolo 31, paragrafo 3 || Articolo 30, paragrafo 3 ||

Articolo 32 || Articolo 31 ||

Articolo 33, paragrafo 1 || Articolo 32, paragrafo 1 ||

Articolo 33, paragrafo 2 || Articolo 32, paragrafo 2 ||

Articolo 33, paragrafo 3 || Articolo 32, paragrafo 3 ||

Articolo 34 || Articolo 33 ||

Articolo 35, paragrafo 1 || Articolo 34, paragrafo 1 ||

Articolo 35, paragrafo 2 || Articolo 34, paragrafo 2 ||

Articolo 36, paragrafo 1 || Articolo 35, paragrafo 1 ||

Articolo 36, paragrafo 2 || Articolo 35, paragrafo 2 ||

Articolo 37, paragrafo 1 || Articolo 36, paragrafo 1 ||

Articolo 37, paragrafo 2 || Articolo 36, paragrafo 2 ||

Articolo 37, paragrafo 3 || Articolo 36, paragrafo 3 ||

Articolo 38, paragrafo 1 || Articolo 37, paragrafo 1 ||

Articolo 38, paragrafo 2 || ||

Articolo 38, paragrafo 3 || Articolo 37, paragrafo 2 ||

Articolo 39 || ||

Articolo 40 || ||

Articolo 41 || Articolo 38 ||

Articolo 42 || Articolo 39 ||

Articolo 43 || Articolo 40 ||

Articolo 44, paragrafo 1 || Articolo 41, paragrafo 1 ||

Articolo 44, paragrafo 2 || Articolo 41, paragrafo 2 ||

Articolo 44, paragrafo 3 || Articolo 41, paragrafo 3 ||

Articolo 45, paragrafo 1 || Articolo 42, paragrafo 1 ||

Articolo 45, paragrafo 2 || Articolo 42, paragrafo 2 ||

Articolo 45, paragrafo 3 || Articolo 42, paragrafo 3 ||

Articolo 45, paragrafo 4 || Articolo 42, paragrafo 4 ||

Articolo 45, paragrafo 5 || Articolo 42, paragrafo 5 ||

Articolo 45, paragrafo 6 || Articolo 42, paragrafo 6 ||

Articolo 45, paragrafo 7 || Articolo 42, paragrafo 7 ||

Articolo 46 || Articolo 43 ||

Articolo 47, paragrafo 1 || Articolo 44, paragrafo 1 ||

Articolo 47, paragrafo 2 || Articolo 44, paragrafo 2 ||

Articolo 47, paragrafo 3 || Articolo 44, paragrafo 3 ||

Articolo 48, paragrafo 1 || Articolo 45, paragrafo 1 ||

Articolo 48, paragrafo 2 || Articolo 45, paragrafo 2 ||

Articolo 48, paragrafo 3 || Articolo 45, paragrafo 3 ||

Articolo 48, paragrafo 4 || Articolo 45, paragrafo 4 ||

Articolo 48, paragrafo 5 || Articolo 45, paragrafo 5 ||

Articolo 48, paragrafo 6 || Articolo 45, paragrafo 6 ||

Articolo 49 || Articolo 46 ||

Articolo 50, paragrafo 1 || Articolo 47, paragrafo 1 ||

Articolo 50, paragrafo 2 || Articolo 47, paragrafo 2 ||

Articolo 50, paragrafo 3 || Articolo 47, paragrafo 3 ||

Articolo 51, paragrafo 1 || Articolo 48, paragrafo 1 ||

Articolo 51, paragrafo 2 || Articolo 48, paragrafo 2 ||

Articolo 51, paragrafo 3 || Articolo 48, paragrafo 3 ||

Articolo 52, paragrafo 1 || Articolo 49, paragrafo 1 ||

Articolo 52, paragrafo 2 || Articolo 49, paragrafo 2 ||

Articolo 53, paragrafo 1 || Articolo 50, paragrafo 1 ||

Articolo 53, paragrafo 2 || Articolo 50, paragrafo 2 ||

Articolo 54, paragrafo 1 || Articolo 51, paragrafo 1 ||

Articolo 54, paragrafo 2 || Articolo 51, paragrafo 2 ||

Articolo 54, paragrafo 3 || Articolo 51, paragrafo 3 ||

Articolo 54, paragrafo 4 || Articolo 51, paragrafo 4 ||

Articolo 55, paragrafo 1 || Articolo 52, paragrafo 1 ||

Articolo 55, paragrafo 2 || Articolo 52, paragrafo 2 ||

Articolo 55, paragrafo 3 || Articolo 52, paragrafo 3 ||

Articolo 55, paragrafo 4 || ||

Articolo 56, paragrafo 1 || Articolo 53, paragrafo 1 ||

Articolo 56, paragrafo 2 || Articolo 53, paragrafo 2 ||

Articolo 56, paragrafo 3 || Articolo 53, paragrafo 3 ||

Articolo 57, paragrafo 1 || Articolo 54, paragrafo 1 ||

Articolo 57, paragrafo 2 || Articolo 54, paragrafo 2 ||

Articolo 57, paragrafo 3 || Articolo 54, paragrafo 3 ||

Articolo 57, paragrafo 4 || Articolo 54, paragrafo 4 ||

Articolo 58, paragrafo 1 || ||

Articolo 58, paragrafo 2 || ||

Articolo 58, paragrafo 3 || ||

Articolo 58, paragrafo 4 || ||

Articolo 59, paragrafo 1 || ||

Articolo 59, paragrafo 2 || ||

Articolo 59, paragrafo 3 || ||

Articolo 60, paragrafo 1 || Articolo 55, paragrafo 1 ||

Articolo 60, paragrafo 2 || Articolo 55, paragrafo 2 ||

Articolo 60, paragrafo 3 || Articolo 55, paragrafo 3 ||

Articolo 60, paragrafo 4 || Articolo 55, paragrafo 4 ||

Articolo 61, paragrafo 1 || Articolo 56, paragrafo 1 ||

Articolo 61, paragrafo 2 || Articolo 56, paragrafo 2 ||

Articolo 62, paragrafo 1 || Articolo 57, paragrafo 1 ||

Articolo 62, paragrafo 2 || Articolo 57, paragrafo 2 ||

Articolo 63, paragrafo 1 || Articolo 58 ||

Articolo 63, paragrafo 2 || ||

Articolo 64, paragrafo 1 || Articolo 59, paragrafo 1 ||

Articolo 64, paragrafo 2 || Articolo 59, paragrafo 2 ||

Articolo 65, paragrafo 1 || Articolo 60, paragrafo 1 ||

Articolo 65, paragrafo 2 || ||

Articolo 65, paragrafo 3 || Articolo 60, paragrafo 2 ||

Articolo 66, paragrafo 1 || Articolo 61, paragrafo 1 e 2 ||

Articolo 66, paragrafo 2 || Articolo 61, paragrafo 4 e 5 ||

Articolo 67, paragrafo 1 || Articolo 62, paragrafo 1 ||

Articolo 67, paragrafo 2 || Articolo 62, paragrafo 2 ||

Articolo 67, paragrafo 3 || Articolo 62, paragrafo 3 ||

Articolo 68, paragrafo 1 || Articolo 63, paragrafo 1 ||

Articolo 68, paragrafo 2 || Articolo 63, paragrafo 2 ||

Articolo 69, paragrafo 1 || Articolo 64, paragrafo 1 ||

Articolo 69, paragrafo 2 || Articolo 64, paragrafo 2 ||

Articolo 70, paragrafo 1 || Articolo 65, paragrafo 1 ||

Articolo 70, paragrafo 2 || Articolo 65, paragrafo 2 ||

Articolo 70, paragrafo 3 || Articolo 65, paragrafo 3 ||

Articolo 71, paragrafo 1 || Articolo 66, paragrafo 1 ||

Articolo 71, paragrafo 2 || Articolo 66, paragrafo 2 ||

Articolo 71, paragrafo 3 || Articolo 66, paragrafo 3 ||

Articolo 71, paragrafo 4 || Articolo 66, paragrafo 4 ||

Articolo 71, paragrafo 5 || Articolo 66, paragrafo 5 ||

Articolo 72, paragrafo 1 || Articolo 67, paragrafo 1 ||

Articolo 72, paragrafo 2 || Articolo 67, paragrafo 2 ||

Articolo 72, paragrafo 3 || Articolo 67, paragrafo 3 ||

Articolo 73, paragrafo 1 || Articolo 68, paragrafo 1 ||

Articolo 73, paragrafo 2 || Articolo 68, paragrafo 2 ||

Articolo 74, paragrafo 1 || Articolo 69, paragrafo 1 ||

Articolo 74, paragrafo 2 || Articolo 69, paragrafo 2 ||

Articolo 74, paragrafo 3 || Articolo 69, paragrafo 3 ||

Articolo 75 || Articolo 70 ||

Articolo 76 || Articolo 71 ||

Articolo 77 || Articolo 72 ||

Articolo 78, paragrafo 1 || Articolo 73, paragrafo 1 ||

Articolo 78, paragrafo 2 || Articolo 73, paragrafo 2 ||

Articolo 79, paragrafo 1 || Articolo 74, paragrafo 1 ||

Articolo 79, paragrafo 2 || Articolo 74, paragrafo 2 ||

Articolo 79, paragrafo 3 || Articolo 74, paragrafo 2 ||

Articolo 79, paragrafo 4 || Articolo 74, paragrafo 2 ||

Articolo 79, paragrafo 5 || Articolo 74, paragrafo 3 ||

Articolo 80, paragrafo 1 || Articolo 75, paragrafo 1 ||

Articolo 80, paragrafo 2 || Articolo 75, paragrafo 2 ||

Articolo 80, paragrafo 3 || Articolo 75, paragrafo 3 ||

Articolo 81 || Articolo 76 ||

Articolo 82, paragrafo 1 || Articolo 77, paragrafo 1 ||

Articolo 82, paragrafo 2 || Articolo 77, paragrafo 2 ||

Articolo 83 || Articolo 78 ||

Articolo 84 || Articolo 79 ||

Articolo 85, paragrafo 1 || ||

Articolo 85, paragrafo 2 || ||

Articolo 85, paragrafo 3 || ||

Articolo 85, paragrafo 4 || ||

Articolo 86, paragrafo 1 || ||

Articolo 86, paragrafo 2 || ||

Articolo 86, paragrafo 3 || ||

Articolo 86, paragrafo 4 || ||

Articolo 87, paragrafo 1 || ||

Articolo 87, paragrafo 2 || ||

Articolo 87, paragrafo 3 || ||

Articolo 88, paragrafo 1 || Articolo 80, paragrafo 1 ||

Articolo 88, paragrafo 2 || Articolo 80, paragrafo 2 ||

Articolo 89, paragrafo 1 || ||

Articolo 89, paragrafo 2 || ||

Articolo 89, paragrafo 3 || Articolo 82, paragrafo 2 ||

Articolo 89, paragrafo 4 || ||

Articolo 90, paragrafo 1 || ||

Articolo 90, paragrafo 2 || ||

Articolo 90, paragrafo 3 || ||

Articolo 91, paragrafo 1 || Articolo 83, paragrafo 1 ||

Articolo 91, paragrafo 2 || Articolo 83, paragrafo 2 ||

Articolo 92, paragrafo 1 || ||

Articolo 92, paragrafo 2 || ||

Articolo 93 || Articolo 84 ||

Articolo 94, paragrafo 1 || ||

Articolo 94, paragrafo 2 || ||

Articolo 94, paragrafo 3 || ||

Articolo 94, paragrafo 4 || ||

Articolo 94, paragrafo 5 || ||

Articolo 95, paragrafo 1 || Articolo 86, paragrafo 1 ||

Articolo 95, paragrafo 2 || Articolo 86, paragrafo 2 ||

Articolo 95, paragrafo 3 || Articolo 86, paragrafo 3 ||

Articolo 96 || Articolo 87 ||

Articolo 97 || Articolo 88 ||

Articolo 98, paragrafo 1 || ||

Articolo 98, paragrafo 2 || ||

Articolo 99, paragrafo 1 || ||

Articolo 99, paragrafo 2 || ||

|| ||

Articolo 101 || ||

Articolo 102, paragrafo 1 || Articolo 94, paragrafo 1 ||

Articolo 102, paragrafo 2 || Articolo 94, paragrafo 1 ||

Articolo 102, paragrafo 3 || Articolo 94, paragrafo 2 ||

Articolo 103 || Articolo 95 ||

Articolo 104 || Articolo 96 ||

Allegato I || Allegato ||

ALLEGATO III Scheda finanziaria legislativa "Agenzie"

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

1.4.        Obiettivi

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

1.7.        Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[51]

Mercato interno — servizi finanziari al dettaglio

Protezione dei consumatori — servizi finanziari

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Promuovere la crescita intelligente e inclusiva.

Rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Sviluppare un mercato unico dell'UE per i pagamenti elettronici, che consentirà ai consumatori, ai dettaglianti e ad altri operatori del mercato di beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno dell'UE

Colmare le lacune in materia di standardizzazione e interoperabilità dei pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile.

Eliminare gli ostacoli alla concorrenza, in particolare per i pagamenti con carta o tramite Internet.

Allineare le pratiche di tariffazione e di orientamento in relazione ai servizi di pagamento nell'UE.

Garantire che le nuove tipologie di servizi e strumenti di pagamento siano disciplinati dal quadro regolamentare per i pagamenti al dettaglio nell'UE.

Garantire un'applicazione uniforme del quadro legislativo (direttiva sui servizi di pagamento) nonché allineare il funzionamento pratico delle norme sulla concessione delle autorizzazioni e sulla vigilanza in materia di servizi di pagamento tra gli Stati membri.

Garantire una tutela adeguata e uniforme degli interessi dei consumatori nel contesto delle operazioni di pagamento, tra cui l'estensione della tutela regolamentare ai servizi di pagamento nuovi e innovativi.

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le modifiche proposte porteranno una maggiore chiarezza giuridica e condizioni di parità che si tradurranno in una convergenza verso il basso dei costi e dei prezzi a carico degli utenti di servizi di pagamento, creeranno una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento, agevoleranno la prestazione di servizi di pagamento innovativi, sicuri e trasparenti e garantiranno la sicurezza e la trasparenza dei servizi di pagamento. Con le misure proposte si intende realizzare questi propositi con modalità neutre sul piano tecnologico, che manterranno la propria validità a prescindere dall'ulteriore evoluzione dei servizi di pagamento. Questi obiettivi saranno conseguiti grazie all'aggiornamento e all'integrazione del vigente quadro in materia di servizi di pagamento, all'introduzione di norme che rafforzino la trasparenza, l'innovazione e la sicurezza nel settore dei pagamenti al dettaglio e a una maggiore uniformità tra le norme nazionali, con un occhio di riguardo per le legittime esigenze dei consumatori.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Una volta che la direttiva sarà stata attuata almeno da un'ampia maggioranza degli Stati membri, la Commissione analizzerà l'attuazione e l'impatto sulla base di una valutazione della conformità delle misure nazionali di attuazione e di uno studio sull'impatto della direttiva sul mercato. La Commissione presenterà i risultati e una proposta di follow-up al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla BCE.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La direttiva contribuirà a migliorare il funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento e, in senso più ampio, di tutti i beni e servizi, tenuto conto della necessità di mezzi di pagamento innovativi, efficienti e sicuri. Essa è intesa in particolare a:

¨         garantire condizioni di parità nella concorrenza tra tutte le categorie di prestatori di servizi di pagamento, compresi i nuovi prestatori, il che a sua volta aumenta la scelta, l'efficienza, la trasparenza e la sicurezza dei pagamenti al dettaglio;

¨         agevolare la prestazione di servizi di pagamento innovativi tramite carta, internet e dispositivo mobile al di là delle frontiere, garantendo la realizzazione di un mercato unico per tutti i pagamenti al dettaglio.

Inoltre, la direttiva consentirà di trovare il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese limitando pertanto ai costi effettivamente sostenuti la discrezionalità degli esercenti di fatturare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento

La direttiva agevolerà inoltre le operazioni economiche all'interno dell'UE, contribuendo così al raggiungimento dei più ampi obiettivi stabiliti nella strategia Europa 2020 e alla promozione di nuovi impulsi per la crescita.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello dell'Unione. La realizzazione di un mercato integrato dell'UE per i pagamenti elettronici al dettaglio contribuisce all'obiettivo di un mercato interno sancito dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. I vantaggi di un'integrazione dei mercati si traducono, tra l'altro, in una maggiore concorrenza tra i prestatori di servizi di pagamento e una maggiore scelta, innovazione e sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento, in particolare i consumatori. Per sua natura, un mercato dei pagamenti integrato, basato su reti che si estendono al di là delle frontiere nazionali, richiede un approccio a livello di Unione, poiché i principi, le norme, le procedure e gli standard applicabili devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, in modo da garantire la certezza del diritto e condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato. L'alternativa a un intervento a livello UE sarebbe un sistema di accordi multilaterali o bilaterali, la cui complessità e il cui costo sarebbero proibitivi rispetto a una normativa a livello europeo. Pertanto, un eventuale intervento a livello UE rispetterebbe il principio di sussidiarietà.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'analisi dell'attuale quadro regolamentare e, in particolare, della direttiva sui servizi di pagamento ha messo in luce i seguenti aspetti:

un'applicazione non uniforme delle norme vigenti negli Stati membri, a causa delle numerose opzioni e di criteri di applicazione spesso molto generici; in particolare, alcune esenzioni stabilite nella direttiva sui servizi di pagamento appaiono troppo generiche o non al passo con gli sviluppi del mercato e sono soggette interpretazioni molto divergenti;le lacune nell'ambito di applicazione si manifestano anche in caso di operazioni di pagamento in cui una parte dell'operazione è situata al di fuori del SEE e operazioni in valute non-UE, che si traducono in una costante frammentazione dei mercati, nell'arbitraggio regolamentare e in distorsioni della concorrenza;

il vuoto giuridico in cui operano taluni nuovi prestatori di servizi internet, ad esempio terzi prestatori di servizi che offrono servizi di ordine di pagamento basati sull'online banking;questi servizi rappresentano un'alternativa di pagamento valida e spesso meno costosa rispetto ai pagamenti con carta, che può essere di interesse anche per i consumatori che non dispongono di carte; tuttavia, gli attuali modelli commerciali destano alcune preoccupazioni tra le banche e certi Stati membri poiché questi prestatori attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione del quadro giuridico vigente;Il vuoto giuridico rischia di pregiudicare l'innovazione e adeguate condizioni di accesso al mercato;

l'assenza di standardizzazione e interoperabilità tra le diverse soluzioni di pagamento (pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile), sotto diversi aspetti e a vari livelli, soprattutto sul piano transfrontaliero, aggravata da accordi di governance carenti nel mercato dei pagamenti al dettaglio dell'UE;

le pratiche di tariffazione eterogenee e non coordinate (applicate dagli esercenti per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento) tra Stati membri (laddove circa la metà degli Stati membri dell'UE consente e l'altra metà vieta l'applicazione di maggiorazioni), che determinano incertezza tra i consumatori che fanno acquisti all'estero o in internet e creano condizioni di disparità;

nel settore delle carte di pagamento, diverse regole e pratiche commerciali restrittive, che si traducono in distorsioni della concorrenza (per quando riguarda le commissioni interbancarie multilaterali e le regole in materia di discrezionalità e flessibilità degli esercenti nell'accettazione delle carte).

Dal riesame del quadro europeo e in particolare della direttiva sui servizi di pagamento e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione del 2012 intitolato "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile" è emersa la necessità di adottare ulteriori misure e di apportare adeguamenti alla regolamentazione vigente, in particolare alla direttiva sui servizi di pagamento, affinché il quadro dei pagamenti possa rispondere meglio alle esigenze di un vero e proprio mercato europeo dei pagamenti e contribuire a tutti gli effetti a un contesto dei pagamenti che favorisca la concorrenza, l'innovazione e la sicurezza.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il quadro giuridico istituito dalla direttiva sui servizi di pagamento, dal regolamento (CE) n. 924/2009 e dalla seconda direttiva sulla moneta elettronica (direttiva 2009/110/CE) hanno già consentito significativi progressi sul piano dell'integrazione dei mercati dei pagamenti al dettaglio. Il regolamento (UE) n. 260/2012, che fissa i termini per la migrazione all'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), ha stabilito delle scadenze per la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti paneuropei e dal 2014 sostituirà a pieno titolo i programmi nazionali in materia di pagamenti domestici e transfrontalieri in euro nell'Unione europea. Il quadro regolamentare è integrato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dalle decisioni della Commissione nell'ambito del diritto della concorrenza in materia di pagamenti al dettaglio.

Tuttavia il mercato dei pagamenti al dettaglio è molto dinamico e si è innovato a ritmi serrati negli ultimi anni. Settori importanti di questo mercato, soprattutto pagamenti effettuati con carte e nuovi mezzi di pagamento, come internet e dispositivo mobile, sono spesso ancora frammentati lungo i confini nazionali così che diventa difficile sviluppare efficacemente servizi di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo e offrire a consumatori e dettaglianti metodi di pagamento comodi e sicuri (con l'eventuale eccezione delle carte di credito) a livello paneuropeo per l'acquisto di una crescente varietà di beni e servizi I recenti sviluppi di questi mercati hanno anche evidenziato alcune lacune nel vigente quadro giuridico che disciplina i pagamenti e fallimenti del mercato sui mercati dei pagamenti con carta, via internet e tramite dispositivo mobile oggetto della presente iniziativa.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

¨      Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

¨      Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

1.7.        Modalità di gestione previste[52]

Per il bilancio 2015

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

¨ agenzie esecutive

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta, affidando funzioni di esecuzione del bilancio a:

¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

¨alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

¨ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;

¨ a organismi di diritto pubblico;

¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

¨ a organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

2.           Misure di gestione

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'articolo 81 del regolamento che istituisce l'Autorità bancaria europea (ABE) prescrive alla Commissione di presentare, entro il 2 gennaio 2014 e successivamente ogni tre anni, una relazione generale sull'esperienza acquisita a seguito del funzionamento dell'ABE. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Sistema di gestione e di controllo

2.1.1.     Rischi individuati

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determini nuovi rischi che non siano già coperti dall'attuale quadro di controllo interno dell'ABE.

2.1.2.     Modalità di controllo previste

Si applicano i sistemi di gestione e controllo previsti dal regolamento che istituisce l'Autorità bancaria europea (regolamento n. 1093/2010).

2.2.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'ABE saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'ABE aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'ABE.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'ABE e presso il personale responsabile dell'allocazione dei predetti fondi.

Gli articoli 64 e 65 del regolamento che istituisce l'ABE contengono le disposizioni in materia di esecuzione e controllo del bilancio dell'ABE e le disposizioni finanziarie applicabili.

3.           Incidenza finanziaria prevista della proposta/iniziativa

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione]............................................. || Diss./Non diss. ([53]) || di paesi EFTA[54] || di paesi EFTA[55] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a bis), del regolamento finanziario

1.a || 12.03.02 Autorità bancaria europea. || Diss. || SÌ || SÌ || NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

I nuovi compiti verranno svolti con le risorse umane disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi dell'UE ed in linea con la programmazione finanziaria per le agenzie.

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1.a || Competitività per la crescita e l'occupazione

DG MARKT || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

12.03.02 || Impegni || (1) || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609

Pagamenti || (2) || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609

Totale degli stanziamenti per la DG MARKT || Impegni || =1+1a +3a || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609

Pagamenti || =2+2a +3b || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || 2015[56] || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609

Pagamenti || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

3.2.3.     Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

3.2.3.1.  Sintesi

¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

¨         La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

¨         La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

Stati membri || 0,240 || 0,225 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,913

TOTALE stanziamenti cofinanziati || 0,240 || 0,225 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,913

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

¨         La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

Allegato 1

Nell'ambito del riesame della direttiva sui servizi di pagamento, per l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono stati definiti le seguenti responsabilità e i seguenti compiti specifici.

Articolo 14 — realizzare e gestire un portale web:

-           realizzare e gestisce un portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo per l'interconnessione dei registri pubblici nazionali di cui all'articolo 13 ed elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per l'accesso alle informazioni contenute in tali registri pubblici.

Articolo 26 — obblighi dell'ABE nel quadro della procedura di "passaporto"

– elaborare orientamenti che consentano di determinare se l'avvio di attività in un altro Stato membro nel quadro del sistema di "passaporto" costituisce un esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

– elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di informazioni, conformemente all'articolo 26 e all'articolo 18, tra le autorità competenti dello Stato membro di origine di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e quelle dello Stato membro ospitante. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di notifica degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, e in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, e comprendono una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati al fine di garantire una procedura di notifica uniforme ed efficiente. L'ABE presenta questi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

– elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, conformemente all'articolo 26, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 22. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, e in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare al fine di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente degli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera L'ABE presenta questi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 86 e 87 — elaborazione di orientamenti in materia di sicurezza ed emanazione di orientamenti sulla gestione dei principali incidenti relativi alla sicurezza da parte dei prestatori di servizi di pagamento:

– elaborare orientamenti relativi alla definizione, all'attuazione e al controllo delle misure di sicurezza di cui all'articolo 85, comprese, se del caso, le procedure di certificazione, in linea con i principi di cui all'articolo 85, paragrafo 3. L'ABE tiene conto, tra l'altro, delle norme e/o delle specifiche pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. L'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti periodicamente e almeno ogni due anni;

– emanare orientamenti volti ad agevolare l'individuazione degli incidenti gravi da parte dei prestatori di servizi di pagamento e a precisare le circostanze in cui un istituto di pagamento è tenuto a notificare un incidente di sicurezza. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;

– emanare, in stretta collaborazione con la BCE, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti indirizzati ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, , riguardanti le tecniche più avanzate di autenticazione del cliente e le eventuali deroghe all'uso dell'autenticazione a due fattori del cliente. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e, se necessario, sono aggiornati periodicamente.

[1]               Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

[2]               Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

[3]               Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

[4]               Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

[5]               Libro verde della Commissione europea "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile", COM(2011) 941 definitivo.

[6]               Comunicazione della Commissione "L'atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita", COM(2012) 573 final.

[7]               Comunicazione della Commissione europea: "Un'agenda digitale europea", COM(2010) 245 definitivo.

[8]               Commissione europea, "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'identificazione elettronica e sui servizi di amministrazione fiduciaria per transazioni elettroniche nel mercato interno, COM(2012) 238 final.

[9]               Commissione europea, "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte ad garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione", COM(2013) 48 final.

[10]             Comunicazione della Commissione europea: "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line", COM(2011) 942.

[11]             Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

[12]             http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:IT:PDF.

[13]             http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/cim/gp_feedback_statement_en.pdf.

[14]             Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul Libro verde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile" (2012/2040(INI)).

[15]             Lo studio è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/transposition/index_en.htm.

[16]             Le varie opzioni di politica e le relative ripercussioni vengono esaminate in dettaglio nella valutazione d'impatto, disponibile all'indirizzo: [inserire il link].

[17]             GU C [….] del [….], pag. [….].

[18]             GU C [….] del [….], pag. [….].

[19]             Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

[20]             Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

[21]             Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

[22]             Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

[23]             Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

[24]             COM(2012) 941 final.

[25]             Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (GU L x, pag. x).

[26]             Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x).

[27]             Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27. 6.2013, pag. 338).

[28]             Direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

[29]             Direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

[30]             Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

[31]             Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

[32]             Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

[33]             Raccomandazione della Commissione 2003/261/CE, del 6 maggio 2003, relative alla definizione delle microimprese, piccolo e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

[34]             Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11. 6.2005, pag. 22).

[35]             Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

[36]             Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

[37]             Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

[38]             Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[39]             Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 3331 del 15.12.2010, pag. 12).

[40]             Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

[41]             Direttiva 2006/112/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

[42]             Dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14).

[43]             Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag.1).

[44]             Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

[45]             Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

[46]             Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

[47]             Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

[48]             Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

[49]             Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

[50]             Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

[51]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[52]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[53]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[54]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[55]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[56]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.