19.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 181/21


P7_TA(2013)0400

Genericidio: le donne scomparse?

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2013 sul genericidio: le donne scomparse? (2012/2273(INI))

(2016/C 181/04)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), che esalta valori comuni a tutti gli Stati membri come il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra uomini e donne, e l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che sancisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere affermando che nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne,

visto l'articolo 19 TFUE, che fa riferimento alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso,

visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

viste la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione adottata alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le relative risoluzioni del 18 maggio 2000 (1), del 10 marzo 2005 (Pechino + 10) (2), e del 25 febbraio 2010 (Pechino + 15) (3),

visti gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), adottati al Vertice del Millennio delle Nazioni Unite nel settembre 2000, e in particolare quello riguardante la promozione della parità di genere e l'emancipazione femminile quale condizione preliminare per superare la fame, la povertà e la malattia e raggiungere l'uguaglianza a tutti i livelli di istruzione e in tutti gli ambiti lavorativi, il controllo paritario delle risorse e la pari rappresentanza nella vita pubblica e politica,

visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011,

visto il consenso europeo in materia di sviluppo,

vista la Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina,

visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (IHL), gli orientamenti in materia di pena di morte, tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché in materia di difensori dei diritti umani, dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, promozione e tutela dei diritti del minore, violenze contro le donne e le ragazze e lotta contro ogni forma di discriminazione nei loro confronti,

viste le conclusioni del Consiglio del 2 dicembre 1998, in virtù delle quali la valutazione annuale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino si baserà su indicatori e parametri di riferimento quantitativi e qualitativi,

viste le conclusioni del Consiglio del 2 e 3 giugno 2005, in cui gli Stati membri e la Commissione sono invitati a rafforzare i meccanismi istituzionali di promozione della parità di genere e a istituire un quadro di valutazione per l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino per un monitoraggio più coerente e sistematico dei progressi compiuti,

viste le conclusioni del Consiglio del 5 e 6 dicembre 2007 sulla revisione dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri, nonché la relazione della Presidenza portoghese ad esse allegata che approva gli indicatori sulle donne e la povertà,

vista la «Strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini: 2010-2015», presentata il 21 settembre 2010, e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle azioni dirette ad attuare la strategia,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo al piano d'azione dell'UE sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo (2010-2015),

vista la dichiarazione comune del 4 febbraio 2005 dei ministri dell'UE per le pari opportunità nel quadro della revisione decennale della piattaforma d'azione di Pechino, nella quale essi ribadiscono, tra l'altro, il fermo sostegno e l'impegno a favore di una piena ed efficace attuazione della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino,

viste le conclusioni adottate il 15 marzo 2013 dalla 57a sessione della commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite che per la prima volta in un testo internazionale riconosce specificatamente il fenomeno dell'omicidio basato sul genere o «femminicidio»,

vista la dichiarazione interistituzionale del 2011 sulla prevenzione della selezione prenatale in funzione del genere presentata dall'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (OHCHR), dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), dal Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), da UN Women e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),

visti la dichiarazione e il programma di azione della Conferenza internazionale del Cairo del 1994 sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), le principali azioni dirette ad attuarli nonché la risoluzione n. 65/234 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul seguito della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo oltre il 2014 (dicembre 2010),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo (4), e segnatamente il paragrafo 37,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2009 e sulla politica dell'Unione europea in materia (5), in particolare il paragrafo 76 che sottolinea la necessità di eliminare tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le donne e le ragazze, compreso l'aborto selettivo in base al sesso,

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia (6),

vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno (7),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0245/2013),

A.

considerando che il «genericidio» è un termine neutro che indica l'uccisione di massa sistematica, deliberata e selettiva rispetto al genere di persone appartenenti a un determinato sesso, che risulta essere un problema crescente ma non sufficientemente denunciato in vari paesi, con conseguenze letali; che tale relazione esamina le cause, le attuali tendenze, conseguenze e modi di combattere le pratiche di selezione prenatale in funzione del genere, che assumono anche la forma di infanticidio e violenza mediante la selezione del sesso (altri termini, quali «femmicidio/femminicidio» per i quali esiste già una relazione speciale del Parlamento (8), sono stati utilizzati per riferirsi all'uccisione di donne e ragazze quali espressione estrema della discriminazione e della violenza contro le donne);

B.

considerando che, nonostante le recenti leggi contro le pratiche di selezione del sesso, le ragazze sono in modo sproporzionato oggetto di una crudele discriminazione sessuale, che spesso si estende fino a comprendere i feti non ancora nati, di cui si sia determinato il sesso femminile, che vengono abortiti, abbandonati o uccisi per nessun'altra ragione se non quella di essere femmine;

C.

considerando che, secondo le stime, nel 1990, più di 100 milioni di donne risultavano demograficamente «scomparse» dalla popolazione mondiale a causa del genericidio (9); che, secondo stime recenti, questo numero è salito a quasi 200 milioni di donne «scomparse» dalla popolazione mondiale (10);

D.

considerando che il genericidio è un problema di portata globale che non interessa solamente l'Asia e l'Europa, ma anche il Nord America, l'Africa e l'America latina; che si commette un genericidio ogni volta in cui una donna incinta, di propria volontà o in seguito a pressioni, decide di non partorire un feto femminile perché le femmine sono considerate un peso per la società;

E.

considerando che in Asia, e specialmente in Cina, India e Vietnam, il rapporto numerico tra i sessi è particolarmente distorto; che nel 2012 in Cina sono nati 113 maschi ogni 100 femmine e, in India e Vietnam, 112 maschi ogni 100 femmine (11);

F.

considerando che in Europa il rapporto numerico tra i sessi è particolarmente distorto in alcuni paesi, dato che nel 2012 sono nati 112 maschi ogni 100 femmine in Albania, Armenia, Azerbaijan e Georgia (12);

G.

considerando che la pratica del genericidio è più spesso profondamente radicata in culture caratterizzate da una «preferenza per il figlio maschio», dalla disuguaglianza di genere, da una discriminazione persistente e da stereotipi contro le figlie femmine e in alcuni casi in paesi che applicano politiche statali coercitive;

H.

considerando che le idee sulla «preferenza per il figlio maschio» sono profondamente radicate e costituiscono una parte di tradizioni consolidate nel tempo che riguardano questioni quali la successione ereditaria, il fatto che i genitori facciano affidamento sui figli maschi per ottenere sostegno economico e sicurezza, la continuità del nome e della discendenza della famiglia e il desiderio di sfuggire al costo tradizionalmente elevato della dote delle figlie al fine di evitare difficoltà economiche;

I.

considerando che l'inadeguatezza dei sistemi e dei regimi di sicurezza sociale e delle opzioni assicurative per le famiglie in alcuni paesi può ingannevolmente condurre a una «preferenza per il figlio maschio» e a pratiche di selezione del sesso;

J.

considerando che le pratiche di selezione del sesso alterano l'equilibrio di genere delle società, provocano una distorsione nel rapporto numerico tra i sessi e hanno ripercussioni economiche e sociali; che lo squilibrio di genere in termini di «uomini in eccesso» influisce sulla stabilità sociale a lungo termine, provocando un aumento complessivo a livello di criminalità, frustrazione, violenza, tratta, schiavitù sessuale, sfruttamento, prostituzione e stupri;

K.

considerando che una cultura patriarcale in cui persiste la «preferenza per il figlio maschio» non solo mantiene gli stereotipi, le carenze di democrazia e le disuguaglianze di genere ma provoca discriminazioni contro le donne e, pertanto, impedisce loro di beneficiare pienamente della parità di trattamento e di pari opportunità in tutti gli ambiti della vita;

L.

considerando che la presenza di pratiche di selezione del sesso, tassi più elevati di mortalità tra le bambine nella prima infanzia e percentuali inferiori di iscrizione scolastica tra le femmine rispetto ai maschi possono indicare che in alcune società prevale una cultura di «preferenza per il figlio maschio»; che è importante studiare e stabilire se tali fenomeni siano associati a ulteriori carenze di democrazia a discapito delle bambine, come un peggioramento del loro accesso all'alimentazione, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai servizi igienici, all'acqua potabile, all'assistenza medica e sociale, al fine di individuare modalità efficaci per evitare che ciò avvenga;

M.

considerando che il deficit demografico di individui femmine in molti paesi non può essere risolto a causa della mancanza di dati statistici attendibili per il monitoraggio delle nascite e dei decessi;

N.

considerando che l'emancipazione delle donne contribuirà alla promozione del cambiamento comportamentale e sociale necessario per sradicare le pratiche di selezione del sesso nel lungo termine;

O.

considerando che, per sradicare la pratica della selezione del sesso, è necessario un processo complesso che implica una serie di approcci e metodi interconnessi, compresa una formazione specialistica per il personale sanitario in materia di consulenza e di prevenzione delle pratiche di selezione del sesso nell'UE e a livello mondiale;

P.

considerando che le azioni di sostegno, le misure politiche e le buone pratiche come la campagna «Care for Girls» in Cina (che mira a sensibilizzare sul valore delle ragazze), e il sistema «Balika Samriddhi Yojana» in India (che fornisce incentivi economici per l'istruzione delle ragazze provenienti da famiglie povere), sono essenziali per cambiare le tendenze comportamentali nei confronti delle ragazze e delle donne;

Q.

considerando che l'esempio positivo della Corea del Sud è davvero notevole perché il paese è riuscito a invertire un rapporto numerico tra i sessi altamente distorto di 114 nati maschi ogni 100 nate femmine nel 1994 a un rapporto di 107 maschi ogni 100 femmine nel 2010 (13);

1.

ribadisce che il genericidio continua a costituire un reato e una grave violazione dei diritti dell'uomo, che richiede mezzi efficaci per combattere e eliminare tutte le cause fondamentali che portano alla cultura patriarcale;

2.

sottolinea l'obbligo che grava su tutti gli Stati e su tutti i governi di promuovere e di proteggere i diritti umani e di prevenire le discriminazioni come fondamento dell'azione tesa a eliminare tutti i tipi di violenza contro le donne;

3.

invita i governi a elaborare e ad attuare misure atte a promuovere un cambiamento profondo della mentalità e degli atteggiamenti verso le donne in modo da contrastare le credenze e i comportamenti nefasti che perpetuano la violenza contro le donne;

4.

invita i governi a qualificare specificatamente il femminicidio o il genericidio come crimine e pertanto a elaborare e applicare misure legislative affinché i casi di femminicidio siano oggetto di inchiesta, gli aggressori siano giudicati e sia garantito alle donne sopravvissute un accesso agevole ai servizi sanitari e di sostegno a lungo termine;

5.

sottolinea che, ai sensi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e ai sensi della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino, le pressioni sulle donne da parte della famiglia o della società per spingerle a sottoporsi ad aborti selettivi sono considerate una forma di violenza fisica e psicologica;

6.

sottolinea che l'eliminazione delle pratiche di selezione del sesso è un processo complesso che richiede l'adozione di una serie di approcci e metodi collegati tra di loro, dallo studio delle cause primarie e dei fattori socioeconomici caratteristici dei paesi in cui esiste la preferenza per i figli maschi e per il sesso maschile, alla creazione di campagne a favore dei diritti e della condizione delle ragazze e delle donne, all'introduzione di leggi e regolamenti; ritiene, più in generale, che l'unico modo sostenibile per impedire l'ulteriore diffusione delle pratiche di selezione del sesso sia di promuovere la parità del valore dei sessi in tutte le società;

7.

evidenzia la necessità di promuovere un'accurata indagine scientifica e uno studio delle cause alla base delle pratiche di selezione del sesso al fine di promuovere una ricerca sulle usanze e le tradizioni tipiche di un paese che possono condurre alla selezione del sesso e sulle conseguenze sociali a lungo termine di questa pratica, e invita la Commissione ad attivarsi in tal senso;

8.

chiede un'analisi dettagliata dei motivi finanziari ed economici di base che contribuiscono alle pratiche di selezione del sesso; esorta inoltre i governi a esaminare attivamente gli oneri che gravano sulle famiglie e che possono condurre al fenomeno dell'aumento degli individui di sesso maschile;

9.

sottolinea l'importanza di elaborare una normativa contro la selezione del sesso, che dovrebbe includere pacchetti di protezione sociale per le donne, un migliore monitoraggio dell'attuazione della normativa esistente e una maggiore attenzione alle cause socioeconomiche alla base del fenomeno, così da affrontare il problema in modo sostenibile e olistico, difendendo l'uguaglianza di genere e incoraggiando la partecipazione attiva da parte della società civile;

10.

esorta i governi a colmare le carenze democratiche e legislative, a combattere gli ostacoli che ancora creano discriminazioni contro le bambine, a garantire diritti di successione alle donne, ad applicare leggi nazionali che garantiscano l'uguaglianza tra donne e uomini davanti alla legge in tutti i settori della vita e a offrire l'emancipazione economica, scolastica e politica alle ragazze e alle donne;

11.

invita la Commissione a sostenere e incoraggiare tutti i tipi di iniziative dirette a sensibilizzare sul tema delle discriminazioni basate sul genere, compreso il genericidio, e a individuare modi efficaci per combatterlo, offrendo consulenza, assistenza, politiche e finanziamenti adeguati nell'ambito delle sue relazioni esterne, degli aiuti umanitari e dell'integrazione della dimensione di genere;

12.

mette in evidenza che la mancata responsabilizzazione delle donne e delle ragazze, unitamente all'assenza di sforzi volti a modificare le norme e le strutture sociali, ha gravi ripercussioni a livello giuridico, sanitario e dei diritti umani e conseguenze potenzialmente gravi a più lungo termine, che danneggiano le società coinvolte;

13.

sottolinea che, secondo diversi studi, lo squilibrio di genere potrebbe portare all'aumento della tratta con finalità di matrimonio o sfruttamento sessuale; violenza contro le donne; matrimoni tra minori, precoci e forzati; HIV/AIDS e altre malattie sessualmente trasmissibili (MST); sottolinea che lo squilibrio di genere minaccia quindi la sicurezza e la stabilità della società e chiede, pertanto, analisi approfondite delle eventuali conseguenze in termini di salute, economia e sicurezza di questo vertiginoso aumento del numero di individui di sesso maschile;

14.

sostiene le riforme pertinenti, il monitoraggio continuo e l'attuazione efficace della legislazione sulla parità di genere e contro la discriminazione, specialmente nei paesi a medio e a basso reddito e in transizione;

15.

invita la Commissione ad impegnarsi attivamente per prevenire la selezione del sesso basata su pregiudizi di genere, non imponendo limitazioni sull'accesso ai sevizi e alle tecnologie per la salute riproduttiva ma promuovendone un uso responsabile, a introdurre e rafforzare gli orientamenti, a fornire una formazione specializzata al personale medico per fornire consulenza ed evitare le pratiche di selezione del sesso, con la sola eccezione dei casi giustificati di malattie genetiche collegate al sesso, e a impedire l'uso e la promozione di strumenti tecnologici per la selezione del sesso e/o per scopo di lucro;

16.

sottolinea che la legislazione diretta a gestire o limitare la selezione del sesso deve tutelare il diritto delle donne ad accedere alle tecnologie e ai servizi per la salute riproduttiva e sessuale senza autorizzazione del coniuge, che tale legislazione deve essere effettivamente messa in atto e che devono essere comminate sanzioni adeguate contro chi infrange la legge;

17.

auspica una collaborazione e una cooperazione più strette tra i governi e la comunità medica e chiede orientamenti rigorosi sull'autoregolamentazione degli ambulatori e degli ospedali, quale misura attiva per evitare la selezione del sesso come attività commerciale finalizzata al profitto economico;

18.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di identificare gli ambulatori in Europa che conducono aborti selettivi, di presentare le statistiche su tale pratica e di elaborare un elenco delle migliori pratiche per prevenirli;

19.

riconosce che garantire e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze, offrendo loro pari opportunità, specialmente nell'istruzione e nell'occupazione, è essenziale per contrastare il sessismo e assicurare la costruzione di una società in cui il principio di parità di genere sia una realtà; mette in evidenza che il miglioramento dei livelli di istruzione, delle opportunità lavorative e di servizi integrati di assistenza sanitaria, compresi quelli relativi alla salute sessuale e riproduttiva per le donne, svolte un ruolo di vitale importanza nello sforzo di eliminare le pratiche di selezione del sesso, dall'aborto all'infanticidio, e per ottenere una crescita economica complessiva nei paesi in via di sviluppo e ridurre la povertà; sottolinea che la responsabilizzazione delle donne e il coinvolgimento degli uomini sono decisivi nella lotta alla disuguaglianza di genere e nella promozione di cambiamenti comportamentali e sociali necessari per eliminare le pratiche di selezione del sesso nel lungo periodo;

20.

invita pertanto la Commissione a incoraggiare un ambiente educativo e sociale in cui entrambi i sessi siano rispettati e trattati equamente e in cui entrambi i sessi siano riconosciuti per le loro capacità e potenzialità, senza stereotipi e discriminazioni, rafforzando al contempo l'integrazione della dimensione di genere, le pari opportunità e un partenariato equo;

21.

invita la Commissione e sollecita le organizzazioni internazionali pertinenti a sostenere programmi d'istruzione per l'emancipazione delle donne, che consentano loro di sviluppare la stima di sé, acquisire competenze, prendere decisioni e assumersi la responsabilità della propria vita, della propria salute e della propria occupazione e che consentano loro di avere una vita economicamente indipendente;

22.

invita la Commissione, il SEAE e i governi dei paesi terzi a elaborare campagne di sensibilizzazione e di informazione atte a promuovere il principio di parità tra uomini e donne e a sensibilizzare al rispetto reciproco dei diritti umani di ciascuna persona della coppia, soprattutto in materia di accesso al diritto di proprietà, al diritto al lavoro, all'assistenza sanitaria appropriata, alla giustizia e all'istruzione;

23.

rammenta gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) e sottolinea che l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, compresi i diritti e la salute sessuale e riproduttiva, sono diritti umani fondamentali; sottolinea la necessità di inserire un riferimento speciale e specifico al genericidio e alla problematica della selezione del sesso nei dialoghi e nelle relazioni sugli OSM e in altri forum internazionali di condivisione dell'esperienza;

24.

evidenzia che la capacità delle donne di esercitare i propri diritti passa inconfutabilmente dalla loro capacità di prendere decisioni in maniera individuale e indipendente dai coniugi pertanto è essenziale garantire alle donne l'accesso all'istruzione, al lavoro, all'assistenza sanitaria, al conto bancario senza l'autorizzazione o il consenso altrui;

25.

invita i governi dei paesi partner a ridurre i costi legati all'assistenza sanitaria per la cura dei minori, in particolare delle bambine, che spesso muoiono a causa della cattiva o inadeguata assistenza ricevuta;

26.

invita i governi a migliorare l'accesso delle donne all'assistenza sanitaria, in particolare prenatale e materna, all'istruzione, all'agricoltura, al credito e ai microprestiti, alle opportunità economiche e alla proprietà;

27.

invita a porre un accento particolare sulla creazione delle condizioni per la mutualità nei paesi in via di sviluppo, tra l'altro attraverso la creazione di fondi pensionistici, per ridurre gli oneri economici a carico delle famiglie e delle persone, riducendo così la loro dipendenza e preferenza per i figli maschi;

28.

osserva che le pratiche di selezione del sesso sono ancora presenti anche in regioni ricche con una popolazione alfabetizzata;

29.

incoraggia lo sviluppo di meccanismi di sostegno per le donne e le famiglie in grado di fornire ad altre donne informazioni e consulenza sui pericoli e i danni causati dalle pratiche di selezione del sesso e di fornire consulenza per sostenere le donne che subiscono pressioni per eliminare i feti femmine;

30.

incoraggia la società civile e le agenzie governative ad agire congiuntamente per promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle conseguenze negative delle pratiche di selezione del sesso per la madre;

31.

invita la Commissione a fornire sostegno tecnico e finanziario ad attività innovative e programmi di istruzione volti a stimolare il dibattito e la comprensione del valore paritario di maschi e femmine, che utilizzino tutti i media e le reti sociali disponibili, per rivolgersi e coinvolgere i giovani, i capi religiosi e spirituali, gli insegnanti, i vertici delle comunità e altre personalità influenti, in un impegno diretto a modificare le percezioni culturali della parità di genere in una determinata società e a sottolineare le necessità di un comportamento non discriminatorio;

32.

chiede all'UE di introdurre una forte componente di genere e di porre enfasi sulla responsabilizzazione delle donne in tutti partenariati e i dialoghi con i paesi in via di sviluppo, come richiesto nel Consenso europeo in materia di sviluppo; ritiene inoltre che occorra integrare la prospettiva di genere in tutte le fasi del sostegno di bilancio, ad esempio incoraggiando il dialogo con le associazioni femminili dei paesi in via di sviluppo e introducendo indicatori disaggregati per genere;

33.

invita le autorità dei paesi interessati a migliorare il monitoraggio e la raccolta di dati statistici sui rapporti numerici tra i sessi, e a intervenire per correggere eventuali squilibri; chiede, a tale proposito, una più stretta collaborazione fra l'UE, le agenzie delle Nazioni Unite e gli altri partner internazionali e i governi dei paesi partner;

34.

invita la Commissione e tutte le parti interessate ad adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie a garantire che l'esecuzione di aborti forzati e di interventi chirurgici di selezione del sesso per porre fine alla gravidanza senza il consenso preliminare e informato o la comprensione della procedura da parte della donna interessata costituisca reato;

35.

invita i governi e tutte le parti interessate pertinenti a garantire che la legislazione in materia di selezione del genere sia effettivamente attuata e che siano imposte sanzioni adeguate a chi viola la legge;

36.

invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con altre organizzazioni e organismi internazionali come le Nazioni Unite, l'OMS, l'UNICEF, l'OHCHR, l'UNFPA e UN Women per affrontare il problema delle pratiche di selezione del sesso e combatterne le cause alla radice in tutti i paesi, e a fare rete con i governi, i parlamenti, le diverse parti interessate, i media, le organizzazioni non governative, le organizzazioni delle donne e altri organi delle comunità per sensibilizzare maggiormente sul genericidio e sulle modalità per impedirlo;

37.

invita la Commissione e il SEAE a collaborare con le suddette organizzazioni internazionali per affrontare il problema delle pratiche di selezione del sesso e combatterne le cause alla radice in tutti i paesi, e instaurare contatti con i governi, i parlamenti, le diverse parti interessate, i media, le organizzazioni non governative, le organizzazioni delle donne e altri organi delle comunità per sensibilizzare maggiormente sul genericidio e sulle modalità per impedirlo;

38.

invita la Commissione e il SEAE, quando discutono sui pacchetti di aiuto umanitario, a includere il genericidio tra le priorità da affrontare con i paesi terzi interessati, ingiungendo loro di impegnarsi per far in modo che l'eliminazione del genericidio sia una priorità, per aumentare la sensibilizzazione sul problema e fare pressioni al fine di prevenirlo;

39.

invita l'UE e i suoi partner a migliorare, tramite la cooperazione allo sviluppo, il monitoraggio e la raccolta dei dati relativi al rapporto numerico tra i sessi alla nascita, e ad adottare tempestive misure per gestire gli eventuali squilibri; sottolinea che negli accordi internazionali sugli scambi commerciali e sulla cooperazione devono anche essere incluse clausole sui diritti umani che vertano sulle discriminazioni di genere;

40.

invita l'Unione europea a garantire un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani e a rivolgere una speciale attenzione all'emancipazione e alla promozione, al rispetto e alla realizzazione dei diritti delle donne e delle bambine, compresi i loro diritti sessuali e riproduttivi e la parità di genere come presupposti per contrastare il genericidio, tra le questioni chiave dell'agenda politica dello sviluppo post 2015;

41.

afferma che, nell'applicare le clausole specifiche sul divieto di coercizione o costrizione in materia di salute sessuale e riproduttiva concordate in occasione della Conferenza internazionale del Cairo su popolazione e sviluppo, nonché gli strumenti giuridicamente vincolanti internazionali sui diritti umani, l'acquis dell'Unione e le competenze politiche di quest'ultima in tali materie, l'Unione non dovrebbe fornire assistenza a nessuna autorità, organizzazione o programma che promuova, sostenga e partecipi alla gestione di qualsiasi azione che abbia attinenza con tali violazioni dei diritti umani quali l'aborto coatto, la sterilizzazione forzata di donne o uomini, o la determinazione del sesso del feto risultanti nella selezione prenatale del sesso o nell'infanticidio;

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(2)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.

(3)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.

(4)  GU C 66 E del 20.3.2009, pag. 57.

(5)  GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 81.

(6)  Testi approvati, P7_TA(2012)0503.

(7)  GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.

(8)  L'11 ottobre 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sugli assassini di donne (femminicidio) in Messico e in America centrale e il ruolo dell'Unione europea (UE) nella lotta contro tale fenomeno. Il Parlamento ha ribadito la sua condanna del femminicidio nella recente relazione annuale sui diritti umani approvata nel dicembre 2010. Il femminicidio è altresì menzionato negli Orientamenti dell'UE sulla violenza contro le donne, approvati dal Consiglio dell'UE nel dicembre 2008. Nell'aprile 2009 la Presidenza dell'UE ha rilasciato una dichiarazione accogliendo con favore l'avvio del processo all'IACHR (Commissione interamericana per i diritti umani) e, nel luglio 2010 l'Alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton ha emesso una dichiarazione a nome dell'UE esprimendo la sua inquietudine sul femminicidio in America latina, condannando «tutte le forme di violenza di genere e il crimine ripugnante del femminicidio», e accogliendo con favore la sentenza dell'IACHR.

(9)  Amartya Sen, More Than 100 Million Women Are Missing, The New York Review of Books, vol. 37, n. 20, (20 dicembre, 1990), disponibile al seguente indirizzo: http://www.nybooks.com/articles/3408

(10)  Scheda informativa delle Nazioni Unite: International Women's Day 2007, disponibile al seguente indirizzo http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml

(11)  Mappa mondiale del rapporto numerico tra i sessi alla nascita, http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Sex_ratio_at_birth

(12)  http://en.worldstat.info/World/List_of_countries_by_Sex_ratio_at_birth

(13)  UNFPA, Report of the International Workshop on Skewed Sex Ratios at Birth: Addressing the Issue and the Way Forward, ottobre 2011.