52012PC0560

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea /* COM/2012/0560 final - 2012/0271 (NLE) */


RELAZIONE

1.           Contesto politico e giuridico

Le relazioni tra l’Unione europea e Capo Verde sono disciplinate dall’accordo di partenariato ACP-CE di Cotonou riveduto, firmato il 23 giugno 2005 ed entrato in vigore il 1° luglio 2008 nei confronti di Capo Verde.

Nei primi anni del XXI secolo il governo e la società civile capoverdiani hanno ripetutamente espresso il desiderio di approfondire ed estendere le loro relazioni con l’Unione europea.

Il 24 ottobre 2007 la Commissione ha quindi adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul futuro delle relazioni UE/Capo Verde, nella quale riconosceva l’esistenza di solide e specifiche relazioni storiche tra le due parti, caratterizzate da stretti legami umani e culturali e da valori socio-politici condivisi. Capo Verde, come l’Unione europea, aderisce ai valori e ai principi della democrazia, del buon governo, del rispetto dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto. L’elevato livello delle pratiche e delle norme in materia di governance che il paese può vantare è una valida ragione per continuare a sviluppare le relazioni con l’Unione europea. L’allegato della comunicazione conteneva una proposta di piano d’azione per la sua adozione.

Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 19 e 20 novembre 2007, nelle sue conclusioni, ha approvato la comunicazione, l’introduzione di un “partenariato speciale” tra l’UE e Capo Verde e il piano d’azione, come proposto dalla Commissione. Il “partenariato speciale UE/Capo Verde” è volto a potenziare il dialogo politico, la convergenza delle politiche e la cooperazione tra le due parti in settori nuovi e sensibili, superando la tradizionale relazione tra donatore e beneficiario in un quadro di interessi reciproci.

Il piano d’azione si articola sulle seguenti priorità: buon governo, sicurezza e stabilità, integrazione regionale, trasformazione e modernizzazione, convergenza tecnica e normativa, società della conoscenza, sviluppo e lotta contro la povertà. Le azioni previste mirano a rafforzare la stabilità e la sicurezza e comprendono, tra l’altro, misure relative alle questioni migratorie.

Nel contesto del “partenariato speciale UE/Capo Verde”, e a seguito delle conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2007 sui partenariati per la mobilità e la migrazione circolare nell’ambito dell’approccio globale in materia di migrazione, il 5 giugno 2008 è stata firmata una dichiarazione comune su un partenariato per la mobilità tra l’Unione europea e Capo Verde, entrata in vigore il 28 luglio 2008. Ai punti 5 e 12 di detta dichiarazione, le parti si sono impegnate ad aprire un dialogo sui temi dei visti per soggiorni di breve durata e della riammissione. Inoltre, ai punti 3(i) e 6(v) dell’allegato della dichiarazione, la Commissione si impegna a presentare al Consiglio raccomandazioni intese ad ottenere direttive di negoziato con Capo Verde riguardanti, rispettivamente, un accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e un accordo di riammissione.

Sulla base di queste iniziative, il 14 novembre 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio raccomandazioni di autorizzazione ad avviare negoziati con la Repubblica del Capo Verde, rispettivamente su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea e su un accordo di riammissione.

A seguito dell’approvazione del Consiglio, il 4 giugno 2009, i negoziati sull’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea sono iniziati il 13 luglio 2009 a Bruxelles. Preceduto da quattro riunioni tecniche (4 e 5 febbraio 2010 a Praïa, e 12 ottobre 2010, 30 maggio e 13 settembre 2011 a Bruxelles), un secondo ciclo di negoziati ha avuto luogo il 22 novembre 2011. I negoziati si sono conclusi nell’aprile 2012.

Il testo finale dell’accordo è stato siglato il 24 aprile 2012 a Bruxelles in presenza del presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, e del primo ministro di Capo Verde, José Maria Neves.

In tutte le fasi dei negoziati gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda l’Unione europea, la base giuridica dell’accordo è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 218.

La Commissione ha firmato l’accordo in data […]. Conformemente all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell’accordo in data […]. La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico di conclusione dell’accordo, sul quale il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell’accordo definisce le modalità interne necessarie alla sua concreta applicazione. In essa si precisa, in particolare, che la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto istituito dall’articolo 10 dell’accordo. In forza del paragrafo 4 di detto articolo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. La posizione dell’Unione a tal proposito è definita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio. Riguardo alle altre decisioni del comitato misto, la posizione dell’Unione sarà stabilita conformemente alle applicabili disposizioni del trattato.

2.           Esito dei negoziati

La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti nelle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo sia accettabile per l’Unione.

Il contenuto definitivo dell’accordo può essere sintetizzato nei seguenti punti:

-           l’introduzione di criteri semplificati per il rilascio dei visti per ingressi multipli a favore delle seguenti categorie di persone:

a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali; membri di corti costituzionali, corti di ultima istanza e corti dei conti; membri permanenti di delegazioni ufficiali; imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria; coniugi, figli che non hanno ancora raggiunto l’età di 21 anni o a carico, e genitori di cittadini capoverdiani o dell’UE che risiedono legalmente nel territorio dell’altra parte o a Capo Verde o nello Stato di cui hanno la cittadinanza: nei citati casi sono rilasciati, in linea di massima, visti per ingressi multipli di validità quinquennale. Visti per ingressi multipli di validità più breve sono rilasciati soltanto se il documento di viaggio del richiedente ha scadenza anteriore o se la necessità o l’intenzione del richiedente di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto;

b) rappresentanti di organizzazioni della società civile; liberi professionisti; persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche; partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale; giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale; studenti di scuole inferiori e superiori e i docenti accompagnatori; rappresentanti delle comunità religiose riconosciute a Capo Verde o negli Stati membri; persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute; partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali; membri di delegazioni ufficiali: nei citati casi sono rilasciati, in linea di massima, visti per ingressi multipli di validità annuale. Visti per ingressi multipli di validità più breve sono rilasciati soltanto se il documento di viaggio del richiedente ha scadenza anteriore o se la necessità o l’intenzione del richiedente di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto; sono rilasciati visti per ingressi multipli di validità minima di due anni e massima di cinque a condizione che durante i due anni precedenti alla domanda di visto, il richiedente abbia fatto buon uso di un visto per ingressi multipli della durata di un anno e che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto;

-           l’esonero di talune categorie di persone dall’obbligo del visto: membri di delegazioni ufficiali; minori di età inferiore a 12 anni; studenti di scuole inferiori e superiori; ricercatori; giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze o manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro;

-           la possibilità che un fornitore esterno di servizi con il quale Capo Verde o uno Stato membro collaborano al fine del rilascio dei visti applichi un diritto per il servizio prestato, d’importo non superiore a 30 euro, pur mantenendo per tutti i richiedenti il visto la possibilità di presentare la domanda direttamente presso un consolato;

-           la proroga gratuita del visto dei cittadini capoverdiani ed europei che siano impossibilitati, per motivi di forza maggiore, a lasciare il territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Capo Verde alla data indicata nel loro visto;

-           l’esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata concessa ai cittadini capoverdiani ed europei titolari di passaporto diplomatico o di servizio. Una dichiarazione comune prevede che ciascuna parte possa chiedere la sospensione della disposizione che esonera i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio dall’obbligo del visto (articolo 8), se l’applicazione di tale disposizione dà luogo ad abusi dell’altra parte o costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica. Tale dichiarazione prevede inoltre che Capo Verde e l’Unione europea si impegnino in via prioritaria a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, segnatamente dotandoli di identificatori biometrici;

-           la possibilità che i cittadini capoverdiani ed europei che hanno subito il furto o la perdita dei documenti d’identità durante il soggiorno nel territorio dello Stato ospitante lascino il territorio di Capo Verde o degli Stati membri sulla base di documenti d’identità validi senza visto o altra forma di autorizzazione;

-           su richiesta specifica di Capo Verde non è introdotta alcuna disposizione relativa alla semplificazione dei requisiti in materia di documentazione necessaria per giustificare la finalità del viaggio;

-           l’istituzione di un comitato misto di gestione dell’accordo;

-           le disposizioni che disciplinano l’entrata in vigore, la durata, la modificazione, la sospensione e la denuncia dell’accordo; a motivo del collegamento tra i due strumenti, l’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e l’accordo di riammissione dovrebbero entrare in vigore simultaneamente;

-           l’adozione di un protocollo che constata che, conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008[1], sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen;

-           una dichiarazione comune sull’armonizzazione delle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e sulla documentazione da allegare a sostegno di una domanda di visto per soggiorni di breve durata;

-           una dichiarazione comune sulla cooperazione in materia di documenti di viaggio e sullo scambio regolare di informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti;

-           i riferimenti alla specifica situazione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda figurano nel preambolo dell’accordo e in due dichiarazioni comuni allegate. Analogamente, una dichiarazione comune acclusa all’accordo dà atto della stretta associazione di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

3.           Conclusioni

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

-           approvi, previo consenso del Parlamento europeo, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea, il cui testo è riportato di seguito.

2012/0271 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente alla decisione 2012/xxx/UE del Consiglio, del [...][3], in data […] la Commissione ha firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea (in prosieguo “accordo”), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)       È opportuno concludere l’accordo.

(3)       L’accordo istituisce un comitato misto che ha facoltà di adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione in questo caso.

(4)       La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[4]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)       La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[5]; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo[6].

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto, per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra

l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata

a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea

L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata “l’Unione”,

e

la REPUBBLICA DEL CAPO VERDE, in prosieguo denominata “ Capo Verde “,

in prosieguo le “parti”,

desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai rispettivi cittadini su base di reciprocità,

vista la dichiarazione comune del 5 giugno 2008 su un partenariato per la mobilità tra l’Unione europea e Capo Verde, con la quale le parti si impegnano a sviluppare un dialogo sulle questioni relative ai visti per soggiorni di breve durata con l’obiettivo di agevolare la mobilità di alcune categorie di persone,

richiamando l’Accordo di partenariato di Cotonou e il partenariato speciale tra l’Unione europea e Capo Verde, approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 19 novembre 2007,

riconoscendo che tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

tenendo conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord né all’Irlanda,

tenendo conto del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo di applicazione

Scopo del presente accordo è agevolare, su base di reciprocità, il rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell’Unione europea per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.

           

Articolo 2

Clausola generale

1.         Le disposizioni volte a facilitare il rilascio del visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini di Capo Verde e dell’Unione europea solo qualora essi non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell’Unione, degli Stati membri o di Capo Verde, o contenute nel presente accordo o in altri accordi internazionali.

2.         Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale di Capo Verde o degli Stati membri o dal diritto dell’Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)         «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

b)         «cittadino dell’Unione europea»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)         «cittadino capoverdiano»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza capoverdiana;

d)         «visto»: l’autorizzazione concessa o la decisione adottata da uno Stato membro o da Capo Verde, necessaria per l’ingresso, a fini di transito o di soggiorno la cui durata non sia superiore a 90 giorni, nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri o nel territorio di Capo Verde;

e)         «persona che soggiorna legalmente»:

per l’Unione europea, qualsiasi cittadino di Capo Verde autorizzato o abilitato, in virtù del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro.

per Capo Verde, qualsiasi cittadino dell’Unione europea, ai sensi della lettera b), titolare di un permesso di soggiorno conforme alla legislazione nazionale.

Articolo 4

Rilascio di visti per ingressi multipli

1.         Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini:

a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali, di ultima istanza e corti dei conti, che non siano esenti dall’obbligo in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione europea, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative;

c) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde;

d) i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l’età di 21 anni o a carico e i genitori che fanno visita rispettivamente

- a cittadini di Capo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro o a cittadini dell’Unione europea che soggiornano legalmente a Capo Verde, oppure

- a cittadini dell’Unione europea che risiedono nello Stato di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini di Capo Verde che risiedono a Capo Verde.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando

- per le persone di cui alla lettera a), la durata dell’incarico,

- per le persone di cui alla lettera b), la durata della qualità di membro permanente di una delegazione ufficiale,

- per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di imprenditore o imprenditrice o di rappresentante di impresa, oppure

- per le persone di cui alla lettera d), la durata dell’autorizzazione di soggiorno rilasciata ai cittadini di Capo Verde che soggiornano nel territorio di uno Stato membro e ai cittadini dell’Unione europea che soggiornano a Capo Verde,

è inferiore a cinque anni.

2.         Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio nello Stato:

a) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

b) liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;

c) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde;

d) partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

e) giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;

d) studenti di scuole inferiori e superiori (compresi universitari e post-universitari) e i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività parascolastiche;

g) rappresentanti delle comunità religiose riconosciute a Capo Verde o negli Stati membri, che si recano periodicamente, rispettivamente, negli Stati membri o a Capo Verde;

h) persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute;

i) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;

j) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione europea, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

3.         Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla presentazione della domanda, queste persone abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli della durata di un anno nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato.

Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4.         La durata complessiva del soggiorno nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 5

Diritti di visto e oneri per la prestazione del servizio

1.         Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri o Capo Verde non percepiscono diritti di visto dalle seguenti categorie di persone:

a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione europea, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali, o ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno Stato membro o di Capo Verde;

b) minori di età inferiore a 12 anni;

c) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in visita di studio o di formazione;

d) ricercatori che si spostano a fini di ricerca scientifica;

e) giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro.

2.         Quando gli Stati membri o Capo Verde cooperano con un fornitore esterno di servizi, possono essere riscossi oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Capo Verde, lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente presso i rispettivi consolati.

Articolo 6

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini di Capo Verde e dell’Unione che abbiano subito il furto o la perdita dei documenti di identità durante il soggiorno nel territorio di Capo Verde o degli Stati membri possono lasciare quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare di Capo Verde o degli Stati membri che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 7

Casi eccezionali di proroga del visto

Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini di Capo Verde e dell’Unione europea non possono lasciare il territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Capo Verde alla data indicata nel loro visto, il visto è prorogato gratuitamente per il tempo necessario al loro rientro nello Stato di residenza conformemente alla legislazione dello Stato visitato.

Articolo 8

Passaporti diplomatici e di servizio

1.         I cittadini di Capo Verde o degli Stati membri titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido possono entrare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto.

2.         Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 9

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto delle disposizioni nazionali sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e di Capo Verde e delle norme dell’Unione europea in materia di visti a validità territoriale limitata, i cittadini di Capo Verde possono viaggiare all’interno del territorio degli Stati membri o di Capo Verde alle stesse condizioni dei cittadini, rispettivamente, dell’Unione europeo o di Capo Verde.

Articolo 10

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.         Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell’accordo (in prosieguo “il comitato”), composto di rappresentanti dell’Unione europea e di Capo Verde. L’Unione è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

2.         Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)         controlla l’applicazione del presente accordo;

b)         suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)         dirime eventuali controversie sull’interpretazione o sull’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.         Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta necessario, su istanza di una delle parti.

4.         Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Relazione tra il presente accordo e gli accordi conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde

A partire dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra gli Stati membri e Capo Verde, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell’accordo.

Articolo 12

Disposizioni finali

1.         Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure.

2.         In deroga al paragrafo 1, l’accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra l’Unione europea e Capo Verde, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1.

3.         Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

4.         Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.         Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.         Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all’altra parte. L’accordo termina 90 giorni dopo la data di ricevimento di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 20120, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l’Unione europea || Per la Repubblica del Capo Verde

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 8 DELL’ACCORDO SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

Ciascuna parte può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 8, conformemente alla procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5, qualora l’altra parte abusi nell’applicare l’articolo 8 ovvero ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

In caso di sospensione dell’articolo 8, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti del presente accordo ritengono opportuno adottare misure appropriate per:

-           in maniera generale, redigere informazioni di base che i richiedenti il visto devono conoscere sulle procedure da espletare e sulle condizioni da soddisfare per ottenere un visto, sul visto stesso e sulla sua validità;

-           nel caso di ciascuna delle parti, per stilare un elenco dei requisiti minimi affinché i richiedenti ricevano informazioni di base coerenti ed uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di massima, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO DI DANIMARCA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e di Capo Verde concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e Capo Verde.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord né a quello dell’Irlanda.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’Irlanda e di Capo Verde concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA D’ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

In tali circostanze è auspicabile che le autorità della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Liechtenstein e di Capo Verde concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO

Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 11 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

[1]               GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.

[2]               GU

[3]               GU

[4]               GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[5]               GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[6]               La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.