Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea /* COM/2012/0560 final - 2012/0271 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto politico e giuridico Le relazioni tra l’Unione europea e Capo Verde
sono disciplinate dall’accordo di partenariato ACP-CE di Cotonou riveduto,
firmato il 23 giugno 2005 ed entrato in vigore il 1° luglio 2008 nei confronti
di Capo Verde. Nei primi anni del XXI secolo il governo e la
società civile capoverdiani hanno ripetutamente espresso il desiderio di
approfondire ed estendere le loro relazioni con l’Unione europea. Il 24 ottobre 2007 la Commissione ha quindi
adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul futuro
delle relazioni UE/Capo Verde, nella quale riconosceva l’esistenza di solide e
specifiche relazioni storiche tra le due parti, caratterizzate da stretti
legami umani e culturali e da valori socio-politici condivisi. Capo Verde, come
l’Unione europea, aderisce ai valori e ai principi della democrazia, del buon
governo, del rispetto dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto. L’elevato
livello delle pratiche e delle norme in materia di governance che il paese può
vantare è una valida ragione per continuare a sviluppare le relazioni con l’Unione
europea. L’allegato della comunicazione conteneva una proposta di piano d’azione
per la sua adozione. Il Consiglio Affari generali e relazioni
esterne del 19 e 20 novembre 2007, nelle sue conclusioni, ha approvato la
comunicazione, l’introduzione di un “partenariato speciale” tra l’UE e Capo
Verde e il piano d’azione, come proposto dalla Commissione. Il “partenariato
speciale UE/Capo Verde” è volto a potenziare il dialogo politico, la
convergenza delle politiche e la cooperazione tra le due parti in settori nuovi
e sensibili, superando la tradizionale relazione tra donatore e beneficiario in
un quadro di interessi reciproci. Il piano d’azione si articola sulle seguenti
priorità: buon governo, sicurezza e stabilità, integrazione regionale,
trasformazione e modernizzazione, convergenza tecnica e normativa, società
della conoscenza, sviluppo e lotta contro la povertà. Le azioni previste mirano
a rafforzare la stabilità e la sicurezza e comprendono, tra l’altro, misure
relative alle questioni migratorie. Nel contesto del “partenariato speciale
UE/Capo Verde”, e a seguito delle conclusioni del Consiglio del 10 dicembre
2007 sui partenariati per la mobilità e la migrazione circolare nell’ambito
dell’approccio globale in materia di migrazione, il 5 giugno 2008 è stata
firmata una dichiarazione comune su un partenariato per la mobilità tra l’Unione
europea e Capo Verde, entrata in vigore il 28 luglio 2008. Ai punti 5 e 12
di detta dichiarazione, le parti si sono impegnate ad aprire un dialogo sui
temi dei visti per soggiorni di breve durata e della riammissione. Inoltre, ai
punti 3(i) e 6(v) dell’allegato della dichiarazione, la Commissione si impegna
a presentare al Consiglio raccomandazioni intese ad ottenere direttive di
negoziato con Capo Verde riguardanti, rispettivamente, un accordo di
facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e un accordo
di riammissione. Sulla base di queste iniziative, il 14
novembre 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio raccomandazioni di
autorizzazione ad avviare negoziati con la Repubblica del Capo Verde,
rispettivamente su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti per
soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione
europea e su un accordo di riammissione. A seguito dell’approvazione del Consiglio, il
4 giugno 2009, i negoziati sull’accordo di facilitazione del rilascio dei visti
per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e
dell’Unione europea sono iniziati il 13 luglio 2009 a Bruxelles. Preceduto da
quattro riunioni tecniche (4 e 5 febbraio 2010 a Praïa, e 12 ottobre 2010, 30
maggio e 13 settembre 2011 a Bruxelles), un secondo ciclo di negoziati ha
avuto luogo il 22 novembre 2011. I negoziati si sono conclusi nell’aprile
2012. Il testo finale dell’accordo è stato siglato
il 24 aprile 2012 a Bruxelles in presenza del presidente della Commissione
europea, José Manuel Barroso, e del primo ministro di Capo Verde, José Maria
Neves. In tutte le fasi dei negoziati gli Stati
membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati nell’ambito dei
pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda l’Unione europea, la base
giuridica dell’accordo è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in combinato disposto
con l’articolo 218. La Commissione ha firmato l’accordo in data […].
Conformemente all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, il
Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell’accordo in data […]. La
proposta allegata costituisce lo strumento giuridico di conclusione dell’accordo,
sul quale il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. La proposta di decisione relativa alla
conclusione dell’accordo definisce le modalità interne necessarie alla sua
concreta applicazione. In essa si precisa, in particolare, che la Commissione,
assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato
misto istituito dall’articolo 10 dell’accordo. In forza del paragrafo 4 di
detto articolo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. La
posizione dell’Unione a tal proposito è definita dalla Commissione, previa
consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio. Riguardo alle
altre decisioni del comitato misto, la posizione dell’Unione sarà stabilita
conformemente alle applicabili disposizioni del trattato. 2. Esito dei negoziati La Commissione ritiene che gli obiettivi
stabiliti nelle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e
che il progetto di accordo sia accettabile per l’Unione. Il contenuto definitivo dell’accordo può
essere sintetizzato nei seguenti punti: - l’introduzione di criteri
semplificati per il rilascio dei visti per ingressi multipli a favore delle
seguenti categorie di persone: a) membri di governi e parlamenti nazionali e
regionali; membri di corti costituzionali, corti di ultima istanza e corti dei
conti; membri permanenti di delegazioni ufficiali; imprenditori e
rappresentanti delle organizzazioni di categoria; coniugi, figli che non hanno
ancora raggiunto l’età di 21 anni o a carico, e genitori di cittadini
capoverdiani o dell’UE che risiedono legalmente nel territorio dell’altra parte
o a Capo Verde o nello Stato di cui hanno la cittadinanza: nei citati casi sono
rilasciati, in linea di massima, visti per ingressi multipli di validità
quinquennale. Visti per ingressi multipli di validità più breve sono rilasciati
soltanto se il documento di viaggio del richiedente ha scadenza anteriore o se
la necessità o l’intenzione del richiedente di viaggiare frequentemente o
periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto; b) rappresentanti di organizzazioni della
società civile; liberi professionisti; persone partecipanti ad attività
scientifiche, culturali e artistiche; partecipanti a eventi sportivi
internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;
studenti di scuole inferiori e superiori e i docenti accompagnatori;
rappresentanti delle comunità religiose riconosciute a Capo Verde o negli Stati
membri; persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi
di salute; partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città
gemellate e da autorità municipali; membri di delegazioni ufficiali: nei citati
casi sono rilasciati, in linea di massima, visti per ingressi multipli di
validità annuale. Visti per ingressi multipli di validità più breve sono
rilasciati soltanto se il documento di viaggio del richiedente ha scadenza
anteriore o se la necessità o l’intenzione del richiedente di viaggiare
frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto;
sono rilasciati visti per ingressi multipli di validità minima di due anni e
massima di cinque a condizione che durante i due anni precedenti alla domanda
di visto, il richiedente abbia fatto buon uso di un visto per ingressi multipli
della durata di un anno e che la necessità o l’intenzione di viaggiare
frequentemente o periodicamente non sia chiaramente limitata a un periodo più
corto; - l’esonero di talune categorie di
persone dall’obbligo del visto: membri di delegazioni ufficiali; minori di età
inferiore a 12 anni; studenti di scuole inferiori e superiori; ricercatori;
giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze
o manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni
senza scopo di lucro; - la possibilità che un fornitore
esterno di servizi con il quale Capo Verde o uno Stato membro collaborano al
fine del rilascio dei visti applichi un diritto per il servizio prestato, d’importo
non superiore a 30 euro, pur mantenendo per tutti i richiedenti il visto la possibilità
di presentare la domanda direttamente presso un consolato; - la proroga gratuita del visto dei
cittadini capoverdiani ed europei che siano impossibilitati, per motivi di
forza maggiore, a lasciare il territorio, rispettivamente, degli Stati membri o
di Capo Verde alla data indicata nel loro visto; - l’esenzione dall’obbligo del visto
per soggiorni di breve durata concessa ai cittadini capoverdiani ed europei
titolari di passaporto diplomatico o di servizio. Una dichiarazione comune
prevede che ciascuna parte possa chiedere la sospensione della disposizione che
esonera i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio dall’obbligo del
visto (articolo 8), se l’applicazione di tale disposizione dà luogo ad abusi
dell’altra parte o costituisce una minaccia per la sicurezza pubblica. Tale
dichiarazione prevede inoltre che Capo Verde e l’Unione europea si impegnino in
via prioritaria a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti
diplomatici e di servizio, segnatamente dotandoli di identificatori biometrici; - la possibilità che i cittadini
capoverdiani ed europei che hanno subito il furto o la perdita dei documenti d’identità
durante il soggiorno nel territorio dello Stato ospitante lascino il territorio
di Capo Verde o degli Stati membri sulla base di documenti d’identità validi
senza visto o altra forma di autorizzazione; - su richiesta specifica di Capo
Verde non è introdotta alcuna disposizione relativa alla semplificazione dei
requisiti in materia di documentazione necessaria per giustificare la finalità
del viaggio; - l’istituzione di un comitato misto
di gestione dell’accordo; - le disposizioni che disciplinano l’entrata
in vigore, la durata, la modificazione, la sospensione e la denuncia dell’accordo;
a motivo del collegamento tra i due strumenti, l’accordo di facilitazione del
rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e l’accordo di riammissione
dovrebbero entrare in vigore simultaneamente; - l’adozione di un protocollo che
constata che, conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008[1],
sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il
transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno
Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora
integralmente l’acquis di Schengen; - una dichiarazione comune sull’armonizzazione
delle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni
di breve durata e sulla documentazione da allegare a sostegno di una domanda di
visto per soggiorni di breve durata; - una dichiarazione comune sulla
cooperazione in materia di documenti di viaggio e sullo scambio regolare di
informazioni riguardanti la sicurezza dei documenti; - i riferimenti alla specifica
situazione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda figurano nel preambolo dell’accordo
e in due dichiarazioni comuni allegate. Analogamente, una dichiarazione comune
acclusa all’accordo dà atto della stretta associazione di Norvegia, Islanda, Svizzera
e Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen. 3. Conclusioni In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio: - approvi, previo consenso del
Parlamento europeo, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo
Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve
durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea, il
cui testo è riportato di seguito. 2012/0271 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’accordo tra
l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del
rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica
del Capo Verde e dell’Unione europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in
combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione
2012/xxx/UE del Consiglio, del [...][3],
in data […] la Commissione ha firmato l’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti
per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e
dell’Unione europea (in prosieguo “accordo”), fatta salva la sua conclusione in
una data successiva. (2) È opportuno concludere l’accordo. (3) L’accordo istituisce un
comitato misto che ha facoltà di adottare il proprio regolamento interno. È
opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione
dell’Unione in questo caso. (4) La presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il
Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio,
del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen[4]; il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua
applicazione. (5) La presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda
non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28
febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune
disposizioni dell’acquis di Schengen[5];
l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né
è soggetta alla sua applicazione. (6) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non
partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è
soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica
del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni
di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione
europea è approvato a nome dell’Unione europea. Il testo dell’accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente
del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione
europea, alla notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo, per
esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo[6]. Articolo 3 La Commissione,
assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato
misto istituito ai sensi dell’articolo 10 dell’accordo. Articolo 4 La posizione
dell’Unione in sede di comitato misto, per quanto riguarda l’adozione del suo
regolamento interno a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo, è
assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale
designato dal Consiglio. Articolo 5 La presente
decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO tra l’Unione
europea e la Repubblica del Capo Verde relativo
alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a
cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell’Unione europea L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata “l’Unione”, e la REPUBBLICA DEL CAPO VERDE, in prosieguo
denominata “ Capo Verde “, in prosieguo le “parti”, desiderose di
agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un
saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di
altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai rispettivi cittadini su base
di reciprocità, vista la
dichiarazione comune del 5 giugno 2008 su un partenariato per la mobilità tra l’Unione
europea e Capo Verde, con la quale le parti si impegnano a sviluppare un
dialogo sulle questioni relative ai visti per soggiorni di breve durata con l’obiettivo
di agevolare la mobilità di alcune categorie di persone, richiamando l’Accordo
di partenariato di Cotonou e il partenariato speciale tra l’Unione europea e
Capo Verde, approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 19 novembre 2007, riconoscendo che
tale facilitazione non deve agevolare l’immigrazione irregolare, e prestando
particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione, tenendo conto del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e
al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le
disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord né all’Irlanda, tenendo conto del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che
le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo
1 Scopo
e campo di applicazione Scopo del presente accordo è agevolare, su
base di reciprocità, il rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell’Unione
europea per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per
periodi di 180 giorni. Articolo
2 Clausola
generale 1. Le disposizioni volte a facilitare
il rilascio del visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini
di Capo Verde e dell’Unione europea solo qualora essi non siano esenti dall’obbligo
del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative dell’Unione, degli Stati membri o di Capo Verde, o contenute nel
presente accordo o in altri accordi internazionali. 2. Le questioni non contemplate dal
presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti
di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto
dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal
diritto nazionale di Capo Verde o degli Stati membri o dal diritto dell’Unione. Articolo
3 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) «Stato membro»: qualsiasi
Stato membro dell’Unione europea, tranne il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; b) «cittadino dell’Unione europea»:
qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a); c) «cittadino capoverdiano»: qualsiasi
persona in possesso della cittadinanza capoverdiana; d) «visto»: l’autorizzazione
concessa o la decisione adottata da uno Stato membro o da Capo Verde,
necessaria per l’ingresso, a fini di transito o di soggiorno la cui durata non
sia superiore a 90 giorni, nel territorio di quello Stato membro o di più Stati
membri o nel territorio di Capo Verde; e) «persona che soggiorna
legalmente»: per l’Unione europea, qualsiasi cittadino di
Capo Verde autorizzato o abilitato, in virtù del diritto nazionale o del
diritto dell’Unione, a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno
Stato membro. per Capo Verde, qualsiasi cittadino dell’Unione
europea, ai sensi della lettera b), titolare di un permesso di soggiorno
conforme alla legislazione nazionale. Articolo
4 Rilascio
di visti per ingressi multipli 1. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi
multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini: a) membri di governi e parlamenti nazionali e
regionali e membri di corti costituzionali, di ultima istanza e corti dei
conti, che non siano esenti dall’obbligo in virtù del presente accordo, nell’esercizio
delle loro funzioni; b) membri permanenti di delegazioni ufficiali
che, su invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione
europea, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di
scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri o di
Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative; c) imprenditori e rappresentanti delle
organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio degli
Stati membri o di Capo Verde; d) i coniugi, i figli (anche adottivi) che non
hanno ancora raggiunto l’età di 21 anni o a carico e i genitori che fanno
visita rispettivamente - a cittadini di Capo Verde che soggiornano
legalmente nel territorio di uno Stato membro o a cittadini dell’Unione europea
che soggiornano legalmente a Capo Verde, oppure - a cittadini dell’Unione europea che risiedono
nello Stato di cui hanno la cittadinanza, o a cittadini di Capo Verde che
risiedono a Capo Verde. Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di
viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo
più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale
periodo, in particolare quando - per le persone di cui alla lettera a), la
durata dell’incarico, - per le persone di cui alla lettera b), la
durata della qualità di membro permanente di una delegazione ufficiale, - per le persone di cui alla lettera c), la
durata della qualifica di imprenditore o imprenditrice o di rappresentante di
impresa, oppure - per le persone di cui alla lettera d), la
durata dell’autorizzazione di soggiorno rilasciata ai cittadini di Capo Verde
che soggiornano nel territorio di uno Stato membro e ai cittadini dell’Unione
europea che soggiornano a Capo Verde, è inferiore a cinque anni. 2. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi
multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione
che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto
e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e
il soggiorno nel territorio nello Stato: a) rappresentanti di organizzazioni della
società civile che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde
per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel
quadro di programmi di scambio; b) liberi professionisti che si recano
periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde per partecipare a esposizioni
e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi; c) partecipanti ad attività scientifiche,
culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro
tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri o a Capo Verde; d) partecipanti a manifestazioni sportive
internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale; e) giornalisti e le persone accreditate che li
accompagnano a titolo professionale; d) studenti di scuole inferiori e superiori
(compresi universitari e post-universitari) e i docenti accompagnatori che
effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di
scambio o di altre attività parascolastiche; g) rappresentanti delle comunità religiose
riconosciute a Capo Verde o negli Stati membri, che si recano periodicamente,
rispettivamente, negli Stati membri o a Capo Verde; h) persone che effettuano visite periodiche
per motivi di salute; i) partecipanti a programmi di scambi
ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali; j) membri di delegazioni ufficiali che, su
invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione
europea, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o
programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati
membri o di Capo Verde su iniziativa di organizzazioni intergovernative. Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di
viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo
più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale
periodo. 3. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari degli Stati membri e di Capo Verde rilasciano visti per ingressi
multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie
di cittadini di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni
precedenti alla presentazione della domanda, queste persone abbiano utilizzato
il visto per ingressi multipli della durata di un anno nel rispetto della
legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato visitato. Tuttavia, se la necessità o l’intenzione di
viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo
più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale
periodo. 4. La durata complessiva del soggiorno
nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde delle persone di cui ai
paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180
giorni. Articolo
5 Diritti
di visto e oneri per la prestazione del servizio 1. Fatto salvo il disposto del
paragrafo 2, gli Stati membri o Capo Verde non percepiscono diritti di visto
dalle seguenti categorie di persone: a) membri di delegazioni ufficiali che, su
invito ufficiale indirizzato a Capo Verde, agli Stati membri o all’Unione
europea, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di
scambio ufficiali, o ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative
nel territorio di uno Stato membro o di Capo Verde; b) minori di età inferiore a 12 anni; c) studenti di scuole inferiori e superiori,
di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in visita di
studio o di formazione; d) ricercatori che si spostano a fini di
ricerca scientifica; e) giovani di età non superiore ai 25 anni che
partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o
educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro. 2. Quando gli Stati membri o Capo
Verde cooperano con un fornitore esterno di servizi, possono essere riscossi
oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del
servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di
servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR.
Capo Verde, lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la
possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente
presso i rispettivi consolati. Articolo 6 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti I cittadini di
Capo Verde e dell’Unione che abbiano subito il furto o la perdita dei documenti
di identità durante il soggiorno nel territorio di Capo Verde o degli Stati
membri possono lasciare quel territorio esibendo un documento di identità
valido, rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare di Capo Verde
o degli Stati membri che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza
necessità di visto o altre autorizzazioni. Articolo
7 Casi
eccezionali di proroga del visto Se, per motivi di forza maggiore, i cittadini
di Capo Verde e dell’Unione europea non possono lasciare il territorio,
rispettivamente, degli Stati membri o di Capo Verde alla data indicata nel loro
visto, il visto è prorogato gratuitamente per il tempo necessario al loro
rientro nello Stato di residenza conformemente alla legislazione dello Stato
visitato. Articolo
8 Passaporti
diplomatici e di servizio 1. I cittadini di Capo Verde o degli
Stati membri titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di
servizio valido possono entrare nel territorio degli Stati membri o di Capo
Verde, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto. 2. Le persone di cui al paragrafo 1
possono soggiornare nel territorio degli Stati membri o di Capo Verde per un
massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni. Articolo
9 Validità
territoriale dei visti Nel rispetto delle disposizioni nazionali
sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e di Capo Verde e delle norme dell’Unione
europea in materia di visti a validità territoriale limitata, i cittadini di
Capo Verde possono viaggiare all’interno del territorio degli Stati membri o di
Capo Verde alle stesse condizioni dei cittadini, rispettivamente, dell’Unione
europeo o di Capo Verde. Articolo
10 Comitato
misto di gestione dell’accordo 1. Le parti istituiscono un comitato
misto di gestione dell’accordo (in prosieguo “il comitato”), composto di
rappresentanti dell’Unione europea e di Capo Verde. L’Unione è rappresentata
dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri. 2. Il comitato svolge in particolare i
seguenti compiti: a) controlla l’applicazione del
presente accordo; b) suggerisce modifiche o aggiunte al
presente accordo; c) dirime eventuali controversie sull’interpretazione
o sull’applicazione delle disposizioni del presente accordo. 3. Il comitato si riunisce almeno una
volta l’anno e ogniqualvolta necessario, su istanza di una delle parti. 4. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno. Articolo
11 Relazione
tra il presente accordo
e gli accordi conclusi tra gli Stati membri e Capo Verde A partire dall’entrata in vigore del presente
accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi
accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra gli Stati membri e Capo
Verde, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo
oggetto dell’accordo. Articolo
12 Disposizioni
finali 1. Il presente accordo è ratificato o
approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in
vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si
notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di quelle procedure. 2. In deroga al paragrafo 1, l’accordo
entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di
riammissione tra l’Unione europea e Capo Verde, se tale data è posteriore a
quella di cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo è concluso per
un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo
6 del presente articolo. 4. Il presente accordo può essere
modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore
dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure
interne necessarie a tal fine. 5. Ciascuna parte può sospendere in
tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione
della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla
sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua
entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che
ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte. 6. Ciascuna parte può denunciare il
presente accordo dandone notifica scritta all’altra parte. L’accordo termina 90
giorni dopo la data di ricevimento di tale notifica. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 20120, in
duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e
ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’Unione europea || Per la Repubblica del Capo Verde PROTOCOLLO
DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS
DI SCHENGEN Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis
di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della
pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali
validi solo per il loro territorio. Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, sono stati adottati provvedimenti
armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto
Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati
membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen. DICHIARAZIONE
COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 8 DELL’ACCORDO SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI
SERVIZIO Ciascuna parte può invocare la sospensione
parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 8, conformemente alla
procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5, qualora l’altra parte abusi nell’applicare
l’articolo 8 ovvero ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una
minaccia per la sicurezza pubblica. In caso di sospensione dell’articolo 8,
entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito
dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la
sospensione. In via prioritaria entrambe le parti
dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei
passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli
identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa
sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n.
2252/2004. DICHIARAZIONE
COMUNE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI
RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E SULLA DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA Riconoscendo l’importanza della trasparenza
per i richiedenti il visto, le parti del presente accordo ritengono opportuno
adottare misure appropriate per: - in maniera generale, redigere
informazioni di base che i richiedenti il visto devono conoscere sulle
procedure da espletare e sulle condizioni da soddisfare per ottenere un visto,
sul visto stesso e sulla sua validità; - nel caso di ciascuna delle parti,
per stilare un elenco dei requisiti minimi affinché i richiedenti ricevano
informazioni di base coerenti ed uniformi e siano tenuti a presentare, in linea
di massima, la stessa documentazione giustificativa. Le suddette informazioni devono essere
ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su
internet, ecc.). DICHIARAZIONE
COMUNE RELATIVA AL REGNO DI DANIMARCA Le parti prendono atto che il presente accordo
non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca. In tali circostanze è auspicabile che le
autorità del Regno di Danimarca e di Capo Verde concludano quanto prima un
accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di
breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e
Capo Verde. DICHIARAZIONE
COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO
DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD E ALL’IRLANDA Le parti prendono atto che il presente accordo
non si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord né a quello dell’Irlanda. In tali circostanze è auspicabile che le
autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’Irlanda e di
Capo Verde concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei
visti. DICHIARAZIONE
COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA D’ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA CONFEDERAZIONE
SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN Le parti prendono atto degli stretti legami
che uniscono l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica d’Islanda, il
Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein,
dall’altra, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del
26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In tali circostanze è auspicabile che le
autorità della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della
Confederazione svizzera, del Liechtenstein e di Capo Verde concludano quanto
prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per
soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo. DICHIARAZIONE
COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione
dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 11 valuti in
che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida
sul funzionamento dell’accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi
regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione
dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico
e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali
documenti. [1] GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30. [2] GU [3] GU [4] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. [5] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. [6] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del
Segretariato generale del Consiglio.