52011PC0723

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa /* COM/2011/0723 definitivo - 2011/0323 (NLE) */


RELAZIONE

Nel contesto dell'adesione della Federazione russa all'OMC sono state manifestate preoccupazioni in merito all'impatto del programma russo in materia di investimenti nel settore automobilistico, come modificato il 24 dicembre 2010. Il regime di investimenti in tale settore offre agli investitori che installano strutture di produzione di autoveicoli nella Federazione russa il beneficio di una riduzione dei dazi doganali all'importazione per le parti e i componenti automobilistici in cambio dell'obbligo di soddisfare talune prescrizioni in materia di contenuto locale e di localizzazione della produzione. Conformemente alle condizioni concordate per l'adesione della Russia all'OMC, riguardo a tale programma di investimenti la Federazione russa è esentata fino al 1° luglio 2018 dall'obbligo di garantire la compatibilità di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e di altra natura applicate nella Federazione russa e inerenti a misure di investimento correlate al commercio con le disposizioni dell'accordo OMC, compreso l'accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (accordo TRIMS). Al fine di minimizzare il rischio che detto regime di investimenti possa comportare la delocalizzazione dall'UE della produzione di parti e di componenti automobilistici durante tale periodo transitorio, la Commissione europea ha negoziato un accordo bilaterale con il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa (di seguito "l'accordo").

Obiettivo dell'accordo è l'istituzione di un meccanismo di compensazione finalizzato a evitare una flessione delle esportazioni dell'Unione europea verso la Federazione russa di parti e di componenti per autoveicoli in conseguenza dell'applicazione del programma di investimenti nel settore automobilistico istituito con il decreto n. 73/81/58n del ministero dello Sviluppo economico e del commercio della Federazione russa, del ministero dell'Energia e dell'industria della Federazione russa e del ministero delle Finanze della Federazione russa, del 15 aprile 2005, relativo all'approvazione della procedura che definisce la nozione di "industria del montaggio" e all'applicazione della nozione in sede di importazione nel territorio della Federazione russa di componenti automobilistici ai fini della fabbricazione degli autoveicoli di cui alle voci 8701-8705 della CCFEA e loro unità e insiemi, come modificato dal decreto n. 678/1289/184n del 24 dicembre 2010.

L'accordo prevede che, in caso di contrazione delle esportazioni UE di tali parti e componenti nella Federazione russa in un dato anno civile (in appresso "anno di attivazione") rispetto a una determinata soglia, la Federazione russa deve consentire l'importazione, a dazi doganali all'importazione ridotti, di parti e di componenti originari dell'UE per un quantitativo pari alla diminuzione delle esportazioni UE. Il meccanismo è attivato a seguito di una flessione del 3% delle esportazioni UE durante un periodo di 12 mesi rispetto a una soglia basata sul valore delle esportazioni UE nella Federazione russa nel 2010. In caso di attivazione, il meccanismo di compensazione si applica per un periodo minimo di 12 mesi ed è successivamente sottoposto a revisione, se necessario, ogni 12 mesi. In situazioni economiche eccezionali, rispecchiate da un forte calo del numero totale di auto nuove vendute nella Federazione russa nell'anno di attivazione rispetto all'anno precedente, come definito nell'accordo, il meccanismo non si applica. La Federazione russa gestisce il contingente di compensazione tramite un regime di licenze di importazione. Nel caso in cui il contingente di compensazione sia utilizzato da investitori che hanno stipulato accordi di investimento nel quadro del programma di investimenti nel settore automobilistico, tali importazioni possono essere detratte dalla produzione annuale globale in un dato anno di tali investitori cui si applica la prescrizione generale sul contenuto locale del programma degli investimenti automobilistici.

Al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo previsto nell'accordo al momento dell'adesione della Federazione russa all'OMC, l'accordo dovrebbe essere applicato in via provvisoria a partire dalla data di tale adesione.

2011/0323 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,[1]

considerando quanto segue:

(1) In data […] il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista dell'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso "OMC").

(2) Le esportazioni nella Federazione russa di autoveicoli e di loro parti e componenti rivestono notevole importanza economica per l'Unione europea.

(3) In esito ai negoziati relativi all'adesione della Federazione russa all'OMC e come indicato nella relazione del gruppo di lavoro in merito a tale adesione, l'applicazione da parte della Federazione russa del programma di investimenti nel settore automobilistico, come modificato il 24 dicembre 2010, può continuare, a determinate condizioni, fino al 1° luglio 2018.

(4) È concreto il rischio che, a causa degli obblighi imposti agli investitori di rispettare determinate prescrizioni in merito al contenuto locale e all'ubicazione della produzione, il programma di investimenti nel settore automobilistico della Federazione russa determini una delocalizzazione a scapito dell'Unione europea della produzione di parti e di componenti di autoveicoli.

(5) Nel contesto dei negoziati relativi all'adesione della Federazione russa all'OMC, la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo che istituisce un meccanismo di compensazione finalizzato a garantire che le importazioni di parti e di componenti di autoveicoli nella Federazione russa dall'Unione europea non diminuiscano in conseguenza dell'applicazione del programma di investimenti nel settore automobilistico.

(6) Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti di autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio abilita la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo a firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo, esso è applicato in via provvisoria a partire dalla data dell'adesione della Federazione russa all'OMC.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ACCORDO

tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa

L'Unione europea, da una parte, e il governo della Federazione russa, dall'altra,

RICONOSCENDO l'auspicio comune di garantire la stabilità dei flussi degli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli, come definiti negli allegati 1 e 2 del presente accordo, tra l'Unione europea e la Federazione russa successivamente all'introduzione del nuovo regime di investimenti nel settore automobilistico adottato dalla Federazione russa il 24 dicembre 2010,

RIBADENDO la propria disponibilità a garantire un'efficace collaborazione nel settore dello scambio di informazioni e delle procedure amministrative nell'intento di creare le condizioni necessarie all'attuazione del presente accordo,

RIAFFERMANDO i propri diritti e i propri obblighi nel quadro dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

Il presente accordo è diretto a istituire un meccanismo (in appresso "meccanismo di compensazione") finalizzato a evitare una contrazione delle esportazioni dell'Unione europea (in appresso "UE") verso la Federazione russa (in appresso "Russia") di parti e di componenti per autoveicoli, come definiti negli allegati 1 e 2 del presente accordo, in conseguenza dell'entrata in vigore del regime di investimenti nel settore automobilistico istituito con il decreto n. 73/81/58n del ministero dello Sviluppo economico e del commercio della Federazione russa, del ministero dell'Energia e dell'industria della Federazione russa e del ministero delle Finanze della Federazione russa, del 15 aprile 2005, relativo all'approvazione della procedura che definisce la nozione di "industria del montaggio" e all'applicazione della nozione in sede di importazione nel territorio della Federazione russa di componenti automobilistici ai fini della fabbricazione degli autoveicoli di cui alle voci 8701-8705 della CCFEA e loro unità e insiemi, come modificato dal decreto n. 678/1289/184n del ministero dello Sviluppo economico della Federazione russa, del ministero dell'Industria e del commercio della Federazione russa e del ministero delle Finanze della Federazione russa del 24 dicembre 2010 (in appresso "decreto 73").

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:

"prodotti in questione": tutti i prodotti elencati negli allegati 1 e 2 del presente accordo;

"esportazioni UE": le esportazioni dell'UE in Russia;

"prodotti originari dell'UE": i prodotti originari dell'UE conformemente alle norme di origine definite nell'allegato 5 del presente accordo;

"prescrizione generale sul contenuto locale": il livello annuo medio di localizzazione della produzione definito nell'allegato 1 del decreto 73.

Articolo 3

Sospensione o riduzione dei dazi doganali all'importazione

1. Se il valore delle esportazioni UE dei prodotti in questione diminuisce in un dato anno civile (in appresso "anno di attivazione") rispetto alla relativa soglia precisata all'articolo 4 del presente accordo, la Russia applica i pertinenti dazi doganali all'importazione stabiliti negli allegati 1 e 2 del presente accordo all'ammontare delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'UE, determinato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo (in appresso "contingente di compensazione").

2. Il valore di ciascun contingente di compensazione è pari alla differenza (espressa in dollari statunitensi) tra la soglia per i prodotti in questione e il valore, espresso nella stessa valuta, delle esportazioni UE dei prodotti in questione nell'anno di attivazione.

3. La Russia procede all'applicazione di eventuali contingenti di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel rispetto dei suoi obblighi OMC. A tale scopo la Russia garantisce che la quota dell'UE di un più ampio contingente tariffario applicato conformemente alle disposizioni dell'articolo XIII del GATT 1994 sia di ammontare pari al contingente di compensazione.

4. Mentre l'ammontare del contingente o dei contingenti di compensazione è definito tenendo conto dell'evoluzione degli scambi per tutte le linee tariffarie elencate rispettivamente negli allegati 1 e 2 del presente accordo, le importazioni dei prodotti di cui alle voci tariffarie 8707 10 e 8707 90 non sono consentite nell'ambito dei contingenti di compensazione.

Articolo 4

Definizione delle soglie

1. Il meccanismo di compensazione è attivato in funzione di una sola o di entrambe le seguenti soglie:

a) valore totale delle esportazioni UE in Russia nell'anno 2010 dei motori elencati nell'allegato 1 del presente accordo, espresse in dollari statunitensi (in appresso "dollari USA");

b) valore totale delle esportazioni UE in Russia nell'anno 2010 di altre parti e di altri componenti (compresi parti e componenti per motori) elencati nell'allegato 2 del presente accordo, espresse in dollari USA.

2. Le soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono precisate nell'allegato 3 del presente accordo.

Articolo 5

Attivazione del meccanismo di compensazione

1. Il 1° marzo di ogni anno civile le Parti prendono in esame le statistiche delle esportazioni UE nell'anno civile precedente dei prodotti in questione, trasmesse dalla Russia a norma dell'articolo 10 del presente accordo.

Il meccanismo di compensazione è attivato allorché il valore delle esportazioni UE dei prodotti in questione durante l'anno di attivazione scende di oltre il 3% al di sotto di una sola o di entrambe le pertinenti soglie di cui all'allegato 3 del presente accordo.

2. L'UE può attivare il meccanismo di compensazione mediante notifica scritta alla Russia sulla base delle statistiche fornite da tale paese a norma dell'articolo 10 del presente accordo. Per il primo periodo di attivazione la Russia adotta misure di compensazione entro tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica scritta. Nel caso in cui un contingente di compensazione già esista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente accordo. Il primo anno civile da monitorare quale possibile anno di attivazione è il 2012.

Articolo 6

Circostanze eccezionali

1. Qualora risultino soddisfatte le condizioni per l'attivazione del meccanismo di compensazione precisate all'articolo 5 del presente accordo, ma nell'anno di attivazione si registri un forte calo del numero totale di auto nuove vendute in Russia (espresse in unità) rispetto all'anno precedente, si applica quanto segue:

a) nel caso in cui il tasso di contrazione delle vendite di auto nuove raggiunga almeno il 25%, senza superare il 45%, l'ammontare del contingente di compensazione altrimenti applicabile è calcolato come segue:

i) se la flessione delle vendite di auto nuove raggiunge il 25%, il valore del contingente di compensazione è ridotto del 25%;

ii) per ogni ulteriore flessione compresa tra il 25% e il 45%, ciascuna diminuzione dell'1% delle vendite di auto nuove determina un'ulteriore riduzione del 3,75% del valore del contingente di compensazione. Pertanto, nel caso in cui la contrazione delle vendite di auto nuove raggiunga il 45%, il contingente di compensazione si riduce a zero.

2. Le autorità russe trasmettono alla Commissione statistiche riguardanti le vendite di auto nuove (in unità) in Russia conformemente all'allegato 4 del presente accordo.

3. Le autorità russe comunicano senza indugio alla Commissione la loro intenzione di applicare le disposizioni del presente articolo e trasmettono le necessarie statistiche e analisi attestanti che le condizioni di cui al presente articolo si sono verificate. Su richiesta della Commissione, si svolgono consultazioni sull'intenzione della Russia di aprire contingenti ridotti oppure di non aprire nessun contingente di compensazione.

Articolo 7

Portata e durata delle misure adottate nell'ambito del meccanismo di compensazione

1. Le misure adottate nell'ambito del meccanismo di compensazione si applicano per un periodo minimo di 12 mesi a decorrere dalla data della loro introduzione. Dieci mesi dopo la data di introduzione delle misure e, successivamente, ogni 12 mesi, l'ammontare del contingente di compensazione è riveduto alla luce dell'ulteriore evoluzione delle esportazioni UE dei prodotti in questione nel corso dell'anno civile precedente nel seguente modo:

a) qualora le esportazioni UE dei prodotti in questione abbiano raggiunto, nell'ultimo anno civile (in appresso "periodo di riferimento"), un livello pari o superiore alla rispettiva soglia stabilita nell'allegato 3 del presente accordo, la Russia può sospendere l'applicazione del contingente di compensazione entro due mesi dalla data della revisione;

b) qualora le esportazioni UE dei prodotti in questione siano inferiori alla rispettiva soglia stabilita nell'allegato 3 del presente accordo nel periodo di riferimento, il contingente di compensazione continua ad essere applicato per altri 12 mesi per un valore pari alla differenza tra la soglia e il valore delle pertinenti importazioni nel periodo di riferimento.

2. Qualora si verifichino le condizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, la Russia provvede affinché le misure amministrative necessarie per la continuazione dell'applicazione del contingente di compensazione, con gli eventuali adeguamenti necessari, siano adottate almeno 30 giorni prima della fine del periodo originario per il quale il contingente di compensazione era stato aperto.

Articolo 8

Assegnazione del contingente di compensazione

1. L'assegnazione del contingente di compensazione mira ad assicurare l'utilizzazione del contingente al livello più elevato possibile. A tale scopo la Russia gestisce le distribuzione del contingente mediante un regime di licenze di importazione.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente registrata in Russia può chiedere il rilascio di una licenza di importazione nel quadro del contingente di compensazione. Ai prodotti in questione originari dell'UE presentati allo sdoganamento si applicano i dazi all'importazione elencati nell'allegato 1 e/o nell'allegato 2 nell'ambito del contingente di compensazione, previa presentazione di una licenza di importazione e di una prova dell'origine conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 5 del presente accordo. La Russia non vincola tali importazioni incluse nel contingente di compensazione, o il successivo utilizzo dei prodotti importati nell'ambito di siffatto contingente, all'adempimento di altre condizioni aggiuntive rispetto alle importazioni degli stessi prodotti al di fuori del contingente di compensazione o a eventuali prescrizioni sul contenuto locale.

3. Il contingente di compensazione è assegnato senza indugio ai richiedenti, applicando un metodo definito mediante un atto giuridico da adottare a cura della Russia conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione doganale della Federazione russa, della Repubblica di Bielorussia e della Repubblica del Kazakstan. Immediatamente dopo essere stata adottata, la pertinente legislazione viene notificata dalla Russia all'UE. Tale metodo tiene conto degli interessi dei vecchi e dei nuovi importatori, prestando particolare attenzione alle esigenze dei richiedenti che hanno concluso accordi di investimento conformemente al decreto 73 e attribuisce almeno il 10% del contingente di compensazione a nuovi importatori.

4. Le procedure per il controllo dell'origine dei prodotti in questione considerati sono definite nell'allegato 5 del presente accordo.

Articolo 9

Relazione con accordi di investimento

Il dato aggregato delle importazioni comprese nei contingenti ogni anno da parte degli importatori che hanno concluso accordi di investimento alle condizioni specificate nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto 73 (calcolato come valore assoluto di tali importazioni di componenti) può essere detratto dal valore annuale globale della produzione in quell'anno di tali investitori cui si applica la prescrizione generale sul contenuto locale di cui al decreto 73.

Articolo 10

Monitoraggio

1. La Russia trasmette all'UE statistiche commerciali mensili conformemente all'allegato 4 del presente accordo, iniziando con le statistiche relative agli scambi del mese di gennaio 2012. Le statistiche di ciascun mese sono trasmesse entro 30 giorni dalla fine del mese in questione. Le statistiche annuali per ciascun anno intero sono trasmesse entro il 28 febbraio dell'anno successivo, come stabilito nell'allegato 4 del presente accordo. In caso di adozione di un contingente di compensazione, la Russia trasmette alla Commissione su base mensile, per l'intera durata di tale contingente, anche informazioni in merito alle licenze di importazione rilasciate per tale contingente come stabilito nell'allegato 4 del presente accordo.

2. Le Parti avviano consultazioni nel caso in cui sia riscontrata per un periodo di 12 mesi una diminuzione delle esportazioni UE dei prodotti in questione al di sotto della corrispondente soglia. Dopo l'entrata in vigore del meccanismo di compensazione, le Parti si consultano su base trimestrale.

Articolo 11

Consultazioni

1. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti, sono avviate consultazioni su eventuali problemi connessi all'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di collaborazione e col proposito di superare le divergenze tra le Parti.

2. Le consultazioni sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra Parte;

- se del caso, alla presentazione della richiesta fa seguito entro un periodo di tempo ragionevole la trasmissione di una relazione per illustrare i motivi delle consultazioni;

- le consultazioni iniziano entro un mese dalla data del ricevimento della richiesta.

3. Nel corso delle consultazioni le Parti si adoperano per pervenire di comune accordo a una soluzione entro un mese dal loro avvio.

Articolo 12

Meccanismi di risoluzione delle controversie

1. Qualora una delle Parti del presente accordo ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto ai suoi obblighi nel quadro dell'accordo e le consultazioni a norma dell'articolo 11 del presente accordo non abbiano permesso di pervenire a una soluzione concordata entro il periodo di tempo fissato al paragrafo 3 di detto articolo, tale Parte può chiedere la costituzione di un panel di conciliazione a norma dell'articolo 3 della decisione del consiglio di cooperazione - istituito in virtù dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, del 24 giugno 1994 - che definisce norme procedurali per la composizione delle controversie nel quadro dell'accordo (in appresso "decisione per la composizione delle controversie dell'APC"), adottata il 7 aprile 2004.

2. Nel caso in cui sia fatto ricorso a un panel di conciliazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della decisione per la composizione delle controversie dell'APC, fatta eccezione per quelle relative alla consultazione di cui all'articolo 2 di tale decisione. I riferimenti di tale decisione a controversie relative all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, del 24 giugno 1994 (in appresso "APC") si intendono fatti a controversie relative al presente accordo.

3. Il panel di conciliazione costituito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non è competente a valutare la compatibilità con le disposizioni dell'APC o dell'accordo OMC di una misura di una Parte esaminata da tale panel di conciliazione.

4. Qualora l'elenco indicativo dei conciliatori previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione per la composizione delle controversie dell'APC non sia stato ancora compilato nel momento in cui una Parte chiede la costituzione di un panel di conciliazione a norma dell'articolo 3 di tale decisione a motivo di una presunta violazione del presente accordo e qualora una Parte non abbia nominato un conciliatore o le Parti non siano giunte a un accordo sul presidente del panel di conciliazione entro i termini previsti all'articolo 4 di tale decisione, una qualsiasi delle Parti può chiedere al direttore generale dell'OMC di nominare i conciliatori non ancora nominati. Il direttore generale dell'OMC, previa consultazione delle Parti della controversia, notifica a entrambe la nomina del conciliatore o dei conciliatori entro 20 giorni dalla data del ricevimento di una richiesta in tal senso.

5. Le pertinenti disposizioni in materia di composizione delle controversie di qualsiasi accordo tra l'UE e la Russia successivo all'APC (in appresso "nuovo accordo") si applicano alle controversie relative alla presunta violazione di obblighi nel quadro del presente accordo. I riferimenti del nuovo accordo a controversie relative al nuovo accordo si intendono fatti a controversie relative al presente accordo.

Articolo 13

Entrata in vigore e denuncia dell’accordo

1. Il presente accordo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.

2. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver completato le rispettive procedure interne o in altra data convenuta dalle Parti, ma non prima della data dell'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.

3. In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo si applica provvisoriamente dalla data dell'adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio.

4. Il presente accordo resta in vigore fino al 1° luglio 2018 o fino alla data in cui la Russia avrà eliminato tutti gli elementi del suo regime di investimenti nel settore automobilistico che sono incompatibili con l'OMC, se tale data è successiva.

Fatto a […] il […] 20[..], in due esemplari ciascuno in lingua russa e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATI

Allegato 1

Motori e corrispondenti dazi all'importazione entro il contingente di compensazione

Merci | Codice a 10 cifre, CU CET | Designazione delle merci | Aliquota del dazio all'importazione |

Motori (codici non per "industria del montaggio") | 8407 34 910 9 | - - - - - - altri | 0 |

8407 34 990 8 | - - - - - - - altri | 0 |

8407 90 900 9 | - - - - - altri | 0 |

8408 20 550 8 | - - - - - - altri | 0 |

8408 20 510 8 | – – – – – – altri | 0 |

8408 20 579 9 | - - - - - - altri | 0 |

8408 20 990 8 | - - - - - - altri | 0 |

Motori (codici per "industria del montaggio") | 8407 34 100 0 | - - - destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8407 34 990 2 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, con motore di cilindrata non inferiore a 2800 cm³, fatta eccezione per gli autoveicoli di cui alla sottovoce 8407 34 100 0 | 0 |

8407 90 500 0 | - - - destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 000 0; degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8407 90 900 1 | – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, con motore di cilindrata non inferiore a 2800 cm³, fatta eccezione per gli autoveicoli di cui alla sottovoce 8407 90 500 0 | 0 |

8408 20 100 0 | - - destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8408 20 510 2 | – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, con motore di cilindrata non inferiore a 2500 cm³, ma non superiore a 3000 cm³, fatta eccezione per gli autoveicoli di cui alla sottovoce 8408 20 100 0, di trattori agricoli e trattori forestali a ruote | 0 |

8408 20 550 2 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, con motore di cilindrata non inferiore a 2500 cm³, ma non superiore a 3000 cm³, fatta eccezione per gli autoveicoli di cui alla sottovoce 8408 20 100 0, di trattori agricoli e trattori forestali a ruote | 0 |

8408 20 579 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, con motore di cilindrata non inferiore a 2500 cm³, ma non superiore a 3000 cm³, fatta eccezione per gli autoveicoli di cui alla sottovoce 8408 20 100 0, di trattori agricoli e trattori forestali a ruote | 0 |

8408 20 990 2 | – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, con motore di cilindrata non inferiore a 2500 cm³, ma non superiore a 3000 cm³, fatta eccezione per gli autoveicoli di cui alla sottovoce 8408 20 100 0, di trattori agricoli e trattori forestali a ruote | 0 |

Allegato 2

Altre parti e altri componenti per autoveicoli (compresi parti e componenti per motori) e corrispondenti dazi all'importazione entro il contingente di compensazione

Gruppo di merci | Codice a 10 cifre, CU CET | Designazione delle merci | Aliquota del dazio all'importazione |

Altre parti e altri componenti (codici non per "industria del montaggio") | 3208 20 900 9 | - - - altre | 0 |

3208 90 190 9 | - - - - altre | 0 |

3208 90 910 9 | - - - - altre | 0 |

3209 10 000 9 | - - altre | 0 |

3910 00 000 9 | - altri | 10 |

3917 23 100 9 | - - - - altri | 0 |

3917 31 000 9 | - - - altri | 0 |

3917 32 990 9 | - - - - - altri | 0 |

3926 30 000 9 | - - altre | 0 |

3926 90 980 8 | - - - - altri | 10 |

4009 12 000 9 | - - - altri | 0 |

4016 93 000 8 | - - - altri | 0 |

4016 99 520 9 | - - - - - - altri | 5 |

4016 99 580 9 | - - - - - - altri | 5 |

4823 90 909 1 | – – – – carta, non perforata, per macchine a schede perforate, anche in strisce | 5 |

4823 90 909 2 | - - - - carta e cartoni perforati per telai Jacquard e apparecchi simili | 5 |

4823 90 909 8 | - - - - altri | 5 |

7007 11 100 9 | - - - - altri | 3 |

7007 21 200 9 | - - - - - altri | 3 |

7009 10 000 9 | - - altri | 3 |

7209 17 900 9 | - - - - altri | 0 |

7209 27 900 9 | - - - - altri | 0 |

7210 49 000 9 | - - - altri | 0 |

7219 34 900 9 | - - - - altri | 0 |

7220 20 490 9 | - - - - altri | 0 |

7304 31 200 9 | - - - - altri | 5 |

7306 30 770 9 | - - - - altri | 5 |

7306 40 800 9 | - - - altri | 5 |

7306 90 000 9 | - - altri | 5 |

7307 99 900 9 | - - - - altri | 5 |

7318 21 000 9 | - - - altre | 5 |

7318 22 000 9 | - - - altre | 5 |

7318 29 000 9 | - - - altri | 5 |

7320 20 200 9 | - - - altre | 0 |

7320 20 810 8 | - - - - altre | 0 |

7320 20 850 8 | - - - - altre | 0 |

7320 20 890 8 | - - - - altre | 0 |

7320 90 900 8 | - - - - altre | 5 |

7326 90 980 9 | - - - - altri | 5 |

7616 99 100 9 | - - - - altri | 0 |

8301 20 000 9 | - - altre | 3 |

8301 60 000 9 | - - altre | 0 |

8302 30 000 9 | - - altre | 3 |

8302 60 000 9 | - - altri | 3 |

8409 91 000 9 | - - - altre | 0 |

8409 99 000 9 | - - - altre | 0 |

8412 21 800 8 | - - - - - altri | 0 |

8412 90 400 8 | - - - altre | 0 |

8413 30 200 9 | - - - altre | 0 |

8413 30 800 9 | - - - altre | 0 |

8413 91 000 9 | - - - altre | 0 |

8414 30 810 6 | - - - - - di potenza superiore a 0,4 kW ma inferiore o uguale a 1,3 kW | 5 |

8414 30 810 7 | - - - - - di potenza superiore a 1,3 kW ma inferiore o uguale a 10 kW | 5 |

8414 30 810 9 | - - - - - altri | 5 |

8415 20 000 9 | - - altri | 0 |

8415 90 000 2 | - - di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83 destinati ad aeromobili civili | 0 |

8415 90 000 9 | - - altre | 0 |

8419 39 900 8 | - - - - altri | 0 |

8421 99 000 8 | - - - altre | 0 |

8481 80 739 9 | - - - - - - - altri | 5 |

8482 10 100 9 | - - - altri | 0 |

8482 10 900 1 | - - - con prezzo CIF dichiarato alla frontiera doganale non superiore a 2,2 euro/kg di peso lordo | 0 |

8482 10 900 8 | - - - - altri | 0 |

8482 20 000 9 | - - altri | 0 |

8482 40 000 9 | - - altri | 0 |

8482 50 000 9 | - - altri | 0 |

8482 80 000 9 | - - altri | 0 |

8483 10 210 8 | - - - - altri | 0 |

8483 10 250 9 | - - - - altri | 0 |

8483 10 290 9 | - - - - altri | 0 |

8483 30 800 8 | - - - - altri | 0 |

8483 90 890 9 | - - - - altre | 0 |

8507 10 920 9 | - - - - altri | 5 |

8511 30 000 8 | - - - altri | 5 |

8511 40 000 8 | - - - altri | 3 |

8511 50 000 9 | - - - altri | 0 |

8511 90 000 8 | - - - altre | 5 |

8512 20 000 9 | - - altri | 0 |

8512 30 100 9 | - - - altri | 0 |

8512 30 900 9 | - - - altri | 0 |

8512 40 000 9 | - - altri | 0 |

8512 90 900 9 | - - - altri | 0 |

8526 92 000 9 | - - - altri | 0 |

8527 21 200 9 | - - - - - altri | 0 |

8527 21 520 9 | - - - - - - altri | 0 |

8527 21 590 9 | - - - - - - altri | 0 |

8527 29 000 9 | - - - altri | 0 |

8531 90 850 8 | - - - altri | 5 |

8533 40 100 9 | - - - altre | 0 |

8534 00 110 9 | - - - altri | 0 |

8536 20 100 8 | - - - altri | 0 |

8536 20 900 8 | - - - altri | 0 |

8536 50 110 9 | - - - - - altri | 0 |

8536 50 150 9 | - - - - - altri | 0 |

8536 50 190 8 | - - - - - - altri | 0 |

8536 90 100 9 | - - - altri | 0 |

8539 21 300 9 | - - - - altri | 0 |

8539 29 300 9 | - - - - altri | 0 |

8541 30 000 9 | - - altri | 0 |

8542 39 900 1 | - - - - - wafer non ancora tagliati in chip, boule | 0 |

8542 39 900 5 | - - - - - - altri | 0 |

8542 39 900 7 | - - - - - fotoricevitori in un unico chip e trasmettitori a infrarossi (IR-60), frequenza di 30, 33, 36 kHz; integrazione di larga scala di sincronizzazione al quarzo senza aggiornamento | 0 |

8542 39 900 9 | - - - - - altri | 0 |

8543 70 200 9 | - - - altre | 0 |

8544 30 000 8 | - - altri | 3 |

8544 49 800 8 | - - - - - - altri | 10 |

8544 49 800 9 | - - - - - altri | 10 |

8544 60 900 9 | - - - altri | 10 |

8547 20 000 9 | - - altri | 0 |

8706 00 910 9 | - - - altri | 0 |

8707 10 900 0 | - - altre | 0 |

8707 90 900 9 | - - - altre | 15 |

8708 10 900 9 | - - - altri | 0 |

8708 21 900 9 | - - - - altre | 0 |

8708 29 900 9 | - - - - altri | 0 |

8708 30 910 9 | - - - altre | 0 |

8708 30 990 9 | - - - - altre | 0 |

8708 40 500 9 | - - - - altri | 0 |

8708 40 600 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 40 800 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 50 300 9 | - - - - altri | 0 |

8708 50 500 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 50 700 9 | - - - - - - altri | 0 |

8708 50 800 9 | - - - - - - altri | 0 |

8708 70 500 9 | - - - - altre | 0 |

8708 70 910 9 | - - - - altre | 0 |

8708 70 990 9 | - - - - altri | 0 |

8708 80 300 3 | - - - - - di baby car con le seguenti caratteristiche: sforzo massimo – H (kg.p): fase di compressione: 235-280; fase di ritorno: 1150-1060 | 0 |

8708 80 300 8 | - - - - - altri | 0 |

8708 80 400 8 | - - - - altri | 0 |

8708 80 500 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 80 800 2 | - - - - - altri | 0 |

8708 91 300 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 91 500 9 | - - - - - - altri | 0 |

8708 91 800 9 | - - - - - - altri | 0 |

8708 92 300 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 92 500 9 | - - - - - - altri | 0 |

8708 92 800 9 | - - - - - - altri | 0 |

8708 93 900 9 | - - - - altre | 0 |

8708 94 300 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 94 500 9 | - - - - - - altri | 0 |

8708 94 800 9 | - - - - - - altri | 0 |

8708 95 500 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 95 900 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 99 910 9 | - - - - - altri | 0 |

8708 99 990 9 | - - - - - altri | 0 |

9025 19 800 9 | - - - - altri | 0 |

9025 90 000 9 | - - altre | 0 |

9026 20 200 9 | - - - altri | 0 |

9026 80 200 9 | - - - altri | 0 |

9026 90 000 9 | - - altre | 0 |

9029 20 310 9 | - - - - altri | 3 |

9029 90 000 9 | - - altre | 5 |

9032 90 000 9 | - - altre | 0 |

9104 00 000 9 | - altri | 0 |

9401 20 000 9 | - - altri | 5 |

9401 90 800 9 | - - - - altre | 0 |

9603 50 000 9 | - - altre | 0 |

Altre parti e altri componenti (codici per "industria del montaggio") | 3208 20 900 1 | – – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

3208 90 190 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

3208 90 910 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

3209 10 000 1 | – – destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

3910 00 000 9 | – altri | 10 |

3917 23 100 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

3917 31 000 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

3917 32 990 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

3926 30 000 1 | - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

3926 90 980 3 | – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 10 |

4009 12 000 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

4016 93 000 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

4016 99 520 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

4016 99 580 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

4823 90 909 3 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7007 11 100 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 3 |

7007 21 200 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 3 |

7009 10 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 3 |

7209 17 900 1 | – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7209 27 900 1 | – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7210 49 000 1 | - - - di larghezza uguale o superiore a 1500 mm, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7219 34 900 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7220 20 490 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7304 31 200 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7306 30 770 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7306 40 800 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7306 90 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7307 99 900 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7318 21 000 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7318 22 000 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7318 29 000 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7320 20 200 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7320 20 810 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7320 20 850 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7320 20 890 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

7320 90 900 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7326 90 980 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

7616 99 100 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8302 60 000 1 | – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 3 |

8301 20 000 1 | - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 3 |

8301 60 000 1 | - - serrature destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8302 30 000 1 | - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 3 |

8409 91 000 1 | - - - per motori destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8409 99 000 1 | - - - per motori destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8412 21 800 6 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8412 90 400 3 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8413 30 200 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8413 30 800 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8413 91 000 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8414 30 810 5 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

8415 20 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8415 90 000 1 | - - per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8419 39 900 2 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8421 99 000 2 | - - - per apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8481 80 739 1 | - - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

8482 10 100 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8482 10 900 2 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8482 20 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8482 40 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8482 50 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8482 80 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8483 10 210 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8483 10 250 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8483 10 290 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8483 30 800 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8483 90 890 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8507 10 920 2 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

8511 30 000 2 | – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

8511 40 000 2 | – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 3 |

8511 50 000 2 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8511 90 000 2 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

8512 20 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8512 30 100 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8512 30 900 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8512 40 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8512 90 900 1 | - - - di apparecchi di illuminazione o di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8526 92 000 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8527 21 200 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8527 21 520 1 | – – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8527 21 590 1 | – – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8527 29 000 1 | – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8531 90 850 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

8533 40 100 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8534 00 110 1 | – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8536 20 100 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8536 20 900 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8536 50 110 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8536 50 150 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8536 50 190 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8536 90 100 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8539 21 300 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8539 29 300 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8541 30 000 1 | – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8542 39 900 4 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8543 70 200 1 | - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8544 30 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 3 |

8544 49 800 2 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 10 |

8544 60 900 1 | – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 10 |

8547 20 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

8706 00 910 1 | – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli della voce 8703 | 0 |

8707 10 100 0 | - - destinate all'industria del montaggio | 0 |

8707 90 100 0 | - - destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 15 |

8708 10 100 0 | - - destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8708 10 900 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 10 100 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 21 100 0 | - - - destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8708 21 900 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 21 100 0; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 29 100 0 | - - - destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8708 29 900 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 29 100 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 30 100 0 | - - destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8708 30 910 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 30 100 0; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 30 990 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 30 100 0; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 40 200 1 | – – – cambi di velocità | 0 |

8708 40 200 9 | - - - parti | 0 |

8708 40 500 1 | – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 40 200 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 40 600 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 40 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 40 800 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 40 200 ; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 50 200 1 | - - - ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; parti di assi portanti | 0 |

8708 50 200 9 | - - - altri | 5 |

8708 50 300 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 50 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 50 500 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 50 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 50 700 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 50 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 50 800 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 50 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 70 100 0 | - - destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8708 70 500 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 70 100 0; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 70 910 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 70 100 0; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 70 990 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 70 100 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 80 150 1 | - - - ammortizzatori di sospensione | 0 |

8708 80 150 9 | - - - altri | 0 |

8708 80 300 2 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 80 150; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 80 400 3 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 80 150; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 80 500 1 | – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 80 150 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 80 800 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 80 150; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 91 200 1 | - - - - radiatori | 0 |

8708 91 200 9 | - - - - parti | 5 |

8708 91 300 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 91 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 91 500 1 | – – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 91 200 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 91 800 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 91 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 92 200 1 | - - - - silenziatori e tubi di scappamento | 0 |

8708 92 200 9 | - - - - parti | 0 |

8708 92 300 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 92 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 92 500 1 | – – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 92 200 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 92 800 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 94 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 93 100 0 | - - - destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 000 0; degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8708 93 900 1 | - - - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 30 100 0; destinate all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 94 200 1 | - - - - volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo | 0 |

8708 94 200 9 | - - - - parti | 0 |

8708 94 300 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 94 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 94 500 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 94 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 94 800 1 | - - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 94 200; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 95 100 0 | - - - destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8708 95 500 1 | – – – – – destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 95 100 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 95 900 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 95 100 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 99 100 0 | - - - destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 000 0; degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2500 cm³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2800 cm³, degli autoveicoli della voce 8705 | 0 |

8708 99 910 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 99 100 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

8708 99 990 1 | - - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, ad eccezione degli autoveicoli di cui alla sottovoce 8708 99 100 0; destinati all'industria del montaggio di unità e aggregati di autoveicoli delle voci 8701-8705 | 0 |

9025 19 800 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

9025 90 000 1 | - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

9026 20 200 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

9026 80 200 1 | - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

9026 90 000 1 | - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

9029 20 310 1 | - - - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità | 3 |

9029 90 000 1 | - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

9032 90 000 1 | - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

9104 00 000 1 | - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

9401 20 000 1 | - - destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 5 |

9401 90 800 1 | - - - - di mobili per sedersi destinati all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità e aggregati | 0 |

9603 50 000 1 | - - destinate all'industria del montaggio di autoveicoli delle voci 8701-8705, loro unità | 0 |

Allegato 3

Soglie di attivazione

Valore totale delle esportazioni UE di motori elencati nell'allegato 1 del presente accordo nell'anno 2010 | 896,1 milioni di dollari USA |

Valore totale delle esportazioni UE di altre parti e di altri componenti (compresi parti e componenti per motori) elencati nell'allegato 2 del presente accordo nell'anno 2010. | 8253,2 milioni di dollari USA |

Allegato 4

Dati statistici

Le statistiche mensili e annuali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo contengono:

a) Statistiche delle importazioni mensili in Russia dall'UE di tutti i prodotti in questione e delle importazioni mensili in Russia dal resto del mondo dei prodotti in questione, entrambe in dollari USA.

Nel caso in cui sia stato aperto un contingente di compensazione, le statistiche includono il valore delle importazioni in Russia dall'UE di tutti i prodotti in questione entro il contingente di compensazione e il valore delle importazioni russe di tutti i prodotti in questione entro il contingente tariffario più ampio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo.

b) Se pertinenti, informazioni mensili sul valore e sul numero di licenze di importazione rilasciate per un contingente di compensazione durante il mese precedente.

A norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo, le autorità russe trasmettono, non appena sono disponibili e comunque entro il 1° marzo dell'anno successivo, statistiche annuali in merito alle vendite di auto nuove (in unità) in Russia.

Allegato 5

Norme di origine

Sezione 1

Determinazione dell'origine

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione di un contingente di compensazione di cui all'articolo 3 dell'accordo, i prodotti in questione sono considerati prodotti originari del paese in cui sono:

a) interamente prodotti ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure

b) prodotti incorporando materiali che non sono stati interamente ottenuti in tale paese, a condizione che in tale paese sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

2. L'espressione "interamente prodotti" si riferisce a beni prodotti in un paese esclusivamente a partire da prodotti interamente ottenuti o prodotti in tale paese o da loro derivati in qualunque fase della produzione.

Articolo 2

Per i prodotti in questione elencati nell'appendice 1, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di tale appendice sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 1 del presente allegato.

Articolo 3

Quando dall'elenco dell'appendice 1 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

- per "valore" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;

- per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;

- per "valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio" si intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

Articolo 4

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

2. I pezzi di ricambio essenziali destinati a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente importati in Russia sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché siano adempiute le condizioni contemplate nel presente allegato.

Articolo 5

La presunzione di origine di cui all'articolo 4 del presente allegato è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione in Russia,

- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali nello stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non avrebbe impedito l'attribuzione di tale origine al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del presente allegato si intendono:

a) per "materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli": le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII del Sistema armonizzato;

b) per "pezzi di ricambio essenziali": quelli che contemporaneamente:

- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) importate o precedentemente esportate,

- sono caratteristici di queste merci e

- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Articolo 7

Qualora una delle Parti adotti normative, o proceda a una loro modifica, in merito alle norme non preferenziali di origine applicabili ai prodotti in questione, su richiesta di una delle Parti le due Parti avviano consultazioni al fine di valutare l'opportunità di modificare la presente sezione dell'allegato.

Sezione 2

Prova dell'origine

Articolo 8

1. I prodotti originari dell'UE, come definiti all'articolo 2 del presente accordo, da esportare in Russia nel quadro di un contingente di compensazione sono accompagnati da un certificato di origine UE conforme al modello di cui all'appendice 2 del presente allegato. I certificati di origine UE possono essere rilasciati in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia i certificati di origine rilasciati in una lingua diversa dall'inglese sono accompagnati da una traduzione in inglese.

2. Il certificato di origine è comprovato dalle autorità competenti o da agenzie autorizzate dello Stato membro UE di esportazione (in appresso "organizzazioni UE competenti") che accertano che i prodotti in questione possano essere considerati prodotti originari dell'UE conformemente alle disposizioni della sezione 1 del presente allegato.

Articolo 9

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le organizzazioni UE competenti sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 10

La constatazione di lievi discordanze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati alle autorità doganali russe per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non pregiudica di per sé la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato. Il certificato di origine è accettato allorché sia possibile stabilire che i documenti trasmessi corrispondono ai prodotti in questione. In caso di errori formali evidenti, come ad esempio errori di battitura, in un certificato di origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 11

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi all'organizzazione UE competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicato".

2. I duplicati devono recare la data del certificato di origine originale.

Sezione 3

Assistenza reciproca

Articolo 12

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente allegato, l'UE e la Russia si prestano mutua assistenza per il controllo dell'autenticità dei certificati di origine rilasciati a norma del presente accordo.

Articolo 13

La Commissione europea comunica alle autorità doganali russe il nome e l'indirizzo delle organizzazioni UE competenti, fornendo il facsimile dei timbri da queste utilizzati. La Commissione europea notifica inoltre alle autorità doganali russe qualsiasi cambiamento a questo riguardo.

Articolo 14

1. Controlli a posteriori dei certificati di origine vengono effettuati a campione oppure ogni qualvolta le autorità doganali russe nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine dei prodotti in questione.

2. In questi casi le autorità doganali russe restituiscono il certificato di origine o una sua copia alla Commissione europea, specificando, se del caso, i motivi formali o di merito che giustificano la richiesta di approfondimento. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato. Le autorità doganali russe forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato.

3. Fatte salve le pertinenti disposizioni del protocollo aggiuntivo concordate a norma dell'articolo 15 del presente allegato, i risultati delle successive verifiche condotte conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicati alle autorità doganali russe normalmente entro tre mesi, e comunque non oltre sei mesi, dalla richiesta menzionata al paragrafo 2 del presente articolo. Le informazioni trasmesse devono precisare se il certificato oggetto della contestazione si applica alle merci effettivamente esportate e se queste rientrano tra quelle ammesse a essere esportate in Russia nel quadro delle disposizioni definite dall'accordo. Fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni delle imprese, le informazioni comunicate comprendono anche, su richiesta delle autorità doganali russe, copia di tutta la documentazione necessaria a consentire il pieno accertamento dei fatti e in particolare la reale origine delle merci.

4. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le organizzazioni UE competenti conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno tre anni dopo il termine della verifica.

5. Il ricorso alla procedura di controllo descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'ammissione all'importazione dei prodotti in questione.

Articolo 15

Disposizioni più dettagliate sulla cooperazione amministrativa riguardo alla prova dell'origine tra le autorità doganali russe e le organizzazioni UE competenti nonché le procedure relative alla prova dell'origine sono definite, se del caso, in un protocollo aggiuntivo al presente accordo entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 1

Elenco dei prodotti e delle operazioni di lavorazione e trasformazione che permettono di acquisire il carattere di prodotto originario dell'UE

(1) SA | (2) Designazione del prodotto | (3) Operazioni qualificanti (lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario dell'UE) |

Ex 8482 | Cuscinetti a sfere, a rulli o ad aghi, assemblati | Assemblaggio previo trattamento termico, rettifica e lucidatura degli anelli interni ed esterni |

ex 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione allorché l'aumento di valore acquisito per effetto delle operazioni di assemblaggio e, se del caso, dell'incorporazione di parti originarie dell'UE rappresenta almeno il 45% del prezzo franco fabbrica dei prodotti. |

8542 | Circuiti integrati | Operazione di diffusione (consistente nella realizzazione di un circuito integrato su di un substrato semiconduttore mediante l'applicazione selettiva di apposite sostanze agenti (« dopant »)) |

ex 9401 | Mobili per sedersi in ceramica (esclusi quelli della voce NC 9402) anche trasformabili in letti e altri mobili, e loro parti, decorati | Decorazione dei prodotti in ceramica in questione, a condizione che tale decorazione abbia comportato la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati |

Appendice 2

Modulo

1. Spedizioniere/esportatore (nome e indirizzo) | 4. № ________ Certificato di origine Modulo |

2. Destinatario/importatore (nome e indirizzo) | Rilasciato a ____________________________ (paese) Per presentazione in _________________________________ (paese) |

3. Mezzi di trasporto e itinerario (se noto) | 5. Per uso ufficiale |

6. № | 7. Numero e natura dei colli | 8. Designazione delle merci | 9. Criterio di origine | 10. Quantità delle merci | 11. Numero e data della fattura |

12. Certificazione Si certifica che, sulla base dei controlli effettuati, la dichiarazione del richiedente è esatta …………………………………………. Firma: Data: Timbro | 13. Dichiarazione del richiedente Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate sono esatte: che tutte le merci sono state prodotte o hanno subito sufficiente trasformazione in ____________________________________ (paese) e che soddisfano le prescrizioni in materia di origine previste per tali merci …………………………………………………… Firma: Data: Timbro |

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].