52011PC0194

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio /* COM/2011/0194 definitivo - NLE 2011/0078 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA |

Bruxelles, 1.4.2011

COM(2011) 194 definitivo

2011/0078 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

RELAZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 25/2011, attua la decisione 2010/656/PESC del Consiglio e istituisce misure restrittive per tener conto della situazione in Costa d’Avorio. Queste misure consistono, tra l'altro, nel congelamento dei beni di determinate persone ed entità che ostacolano il processo di pace e di riconciliazione nazionale.

2. La decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio del […] modifica la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio, e dispone l'adozione di ulteriori misure restrittive in considerazione della gravità della situazione in Costa d'Avorio.

3. Queste ulteriori misure comprendono un divieto relativo alla negoziazione di obbligazioni e all'erogazione di prestiti al governo illegittimo di Laurent Gbagbo, nonché alcuni adeguamenti delle misure di congelamento per consentire le attività commerciali legittime in base a contratti conclusi prima dell'adozione delle sanzioni. La decisione del Consiglio contiene inoltre una disposizione volta a evitare che le misure incidano sulla fornitura di assistenza umanitaria in Costa d'Avorio.

4. L'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono di porre in essere tali misure mediante un regolamento basato sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2011/0078 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio del […] che proroga le misure restrittive in considerazione della situazione in Costa d'Avorio,

vista la proposta congiunta dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

5. La decisione 2011/[…]/PESC del Consiglio del […] prevede, tra l'altro, ulteriori misure restrittive in relazione alla Costa d'Avorio, tra cui un divieto relativo alla negoziazione di obbligazioni e all'erogazione di prestiti al governo illegittimo di Laurent Gbagbo, e altre disposizioni in relazione alle misure introdotte con la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, tra cui una disposizione volta a evitare che le misure incidano sulle operazioni umanitarie in Costa d'Avorio.

6. Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

7. Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 560/2005 è così modificato:

(1) È inserito il seguente articolo:

“ Articolo 3 bis

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, relativamente a persone ed entità elencate nell'allegato IA, che siano sbloccati o messi a disposizione taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per scopi umanitari, previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione."

(2) È inserito il seguente articolo:

“ Articolo 3 ter

In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato IA sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

i) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato IA;

ii) il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

Lo Stato membro interessato informa, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione."

(3) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 9 bis

È vietato:

a) acquistare, fungere da intermediario o collaborare all'emissione di obbligazioni o titoli emessi o garantiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dal governo illegittimo di Laurent Gbagbo, dalle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o dalle entità che egli possiede o controlla. In deroga a quanto precede, le istituzioni finanziarie sono autorizzate ad acquistare obbligazioni o titoli di valore equivalente alle obbligazioni e ai titoli che già detengono e che stanno per scadere;

b) erogare prestiti, sotto qualsiasi forma, al governo illegittimo di Laurent Gbagbo e alle persone o entità che agiscono per suo conto o sotto la sua autorità o alle entità che egli possiede o controlla.

(4) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 9 ter

I divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 9 bis non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti in questione.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente […]