29.10.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/40


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Armonizzazione delle dichiarazioni destinate ai consumatori nei prodotti cosmetici» (parere d’iniziativa)

2011/C 318/06

Relatore: OSTROWSKI

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 20 gennaio 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema:

Armonizzazione delle dichiarazioni destinate ai consumatori nei prodotti cosmetici

(parere d’iniziativa).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 23 giugno 2011.

Alla sua 473a sessione plenaria, dei giorni 13 e 14 luglio 2011 (seduta del 13 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 115 voti favorevoli e 7 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ritiene che un’adozione rapida di criteri comuni e di orientamenti pratici per le dichiarazioni destinate ai consumatori nei prodotti cosmetici sarà utile per le imprese che operano nel mercato interno, i consumatori e gli organismi di controllo.

1.2   Si compiace pertanto del fatto che la Commissione europea abbia avviato l’elaborazione di criteri comuni per le dichiarazioni in questione, e che gli orientamenti relativi a tali criteri comuni siano già in fase avanzata di preparazione.

1.3   In base al regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l’uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati. Il CESE ritiene tuttavia che bisognerebbe ravvicinare la scadenza per la presentazione di tale relazione, attualmente prevista per luglio 2016.

1.4   Invita pertanto la Commissione ad accelerare l’adozione dei criteri comuni, in modo da permettere la preparazione della relazione almeno un anno prima.

1.5   In attesa che l’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) definisca i criteri per le dichiarazioni «verdi», il CESE invita la Commissione a considerare il ricorso a nuovi orientamenti per quanto riguarda le dichiarazioni commerciali relative al rispetto dei principi etici e dell’ambiente (ad esempio sul modello dei nuovi orientamenti presentati dal difensore civico dei consumatori danese).

2.   Osservazioni generali

2.1   Dichiarazioni relative ai cosmetici

2.1.1

Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici sono affermazioni, solitamente di tipo pubblicitario, circa le funzioni di un determinato prodotto (cfr. R. Schueller and P. Romanowski, C&T, gennaio 1998). Può trattarsi di una parola, di una frase, di un paragrafo o semplicemente di un’affermazione implicita. Un esempio di questo tipo di dichiarazione è dato dalla frase: «riduce rughe e rughette in 10 giorni», oppure dall’espressione «anti invecchiamento». Altri esempi sono l’affermazione, nel caso di una tintura per capelli, «copertura del grigio al 100 %» oppure, in riferimento a un sondaggio presso i consumatori su uno shampoo antiforfora, «il 70 % delle donne intervistate afferma di essersi liberata della forfora dopo un solo lavaggio».

2.1.2

Le dichiarazioni e la pubblicità relativa ai prodotti, comprese altre forme di comunicazione destinata al marketing (complessivamente definite «dichiarazioni relative ai prodotti») sono strumenti essenziali per informare i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei prodotti e per aiutarli a scegliere il prodotto che più corrisponde alle loro esigenze e aspettative. Considerata la grande rilevanza dei prodotti cosmetici per i consumatori, è importante fornire a questi ultimi informazioni chiare, utili, comprensibili, comparabili e attendibili che consentano loro di compiere una scelta informata.

2.1.3

Le dichiarazioni relative ai prodotti sono anche strumenti essenziali per i fabbricanti di cosmetici, in quanto consentono loro di differenziare i loro prodotti da quelli dei concorrenti. Esse possono inoltre contribuire al funzionamento del mercato interno stimolando l’innovazione e promuovendo la concorrenza tra le aziende di cosmetica.

2.1.4

Affinché le dichiarazioni sui cosmetici siano adeguate al loro scopo, ossia conformi ai sopradescritti interessi dei consumatori e delle aziende produttrici, è importante disporre di un quadro efficiente che ne garantisca la veridicità e la non ingannevolezza e che tenga conto del contesto e degli strumenti di marketing utilizzati (a prescindere dal fatto che si tratti di stampati, di spot televisivi o di pubblicità che utilizza uno qualsiasi dei nuovi media, come ad esempio Internet o gli smart phone) per comunicarle.

2.2   La legislazione UE sulle dichiarazioni relative ai cosmetici

2.2.1

Entro luglio 2013 il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici sostituirà interamente la direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. Il nuovo regolamento intende innanzi tutto garantire un elevato grado di tutela dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce che «i consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all’efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici».

2.2.2

Detto regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. Ai fini di tale regolamento per «prodotto cosmetico» si intende qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.

Rientrano tra i cosmetici per esempio i prodotti per la cura dei capelli (shampoo, balsami ecc.), per la cura della pelle (lozioni per il corpo, creme per il viso, prodotti per le unghie ecc.), per l’igiene personale (prodotti per il bagno e per la doccia, dentifrici, deodoranti/antitraspiranti ecc.), i coloranti (tinture per capelli, trucco ecc.), le fragranze (profumi, eau de toilette ecc.).

2.2.3

L’articolo 20 del suddetto regolamento stabilisce che: «in sede di […] pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono».

2.2.4

Per quanto riguarda le dichiarazioni ingannevoli relative ai cosmetici, occorre anche tenere conto degli articoli pertinenti della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

2.2.5

L’articolo 6 di detta direttiva stabilisce che «È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo […, fra le altre cose, …] le caratteristiche principali del prodotto, quali […] l’idoneità allo scopo, gli usi, […] i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto».

2.2.6

L’articolo 7 («Omissioni ingannevoli») della stessa direttiva ribadisce che «È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale». Le principali caratteristiche di prodotto specificate in una dichiarazione vengono considerate informazioni rilevanti (in misura adeguata al mezzo di comunicazione utilizzato e al prodotto).

2.2.7

Nella pubblicità si devono inoltre rispettare le norme stabilite dalla direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.

2.3   Pratiche attuali nel mercato interno

2.3.1

I casi giudiziari e regolamentari verificatisi negli ultimi tempi in Europa dimostrano che la legislazione sopracitata è interpretata in modo diverso dalle autorità dei vari Stati membri. Non esiste quindi un’interpretazione unificata delle norme sulle dichiarazioni relative ai cosmetici e ciò comporta un grave onere per le aziende cosmetiche che operano nel mercato comune, in quanto manca la certezza che una determinata pubblicità, legale, ad esempio, in Francia, non sarà contestata dalle autorità nazionali competenti ungheresi o britanniche. La maggior parte di questi casi si è conclusa con la comminazione di pesanti ammende alle aziende cosmetiche. Per esempio nel 2007 l’autorità ungherese per la concorrenza ha stabilito che, poiché i test clinici di taluni cosmetici erano stati eseguiti negli Stati Uniti o in Francia, non era lecito utilizzare in Ungheria dichiarazioni derivanti da tali test e contenenti affermazioni espresse in termini percentuali. Tale divieto si basa sulla convinzione che i tipi di pelle presenti in paesi e aree geografiche differenti sono diversi, e che pertanto le prove eseguite in condizioni climatiche e di umidità differenti, su donne con abitudini alimentari differenti, non forniscono ai consumatori ungheresi informazioni pertinenti sull’efficacia dei cosmetici. Finora nessun altro Stato membro dell’UE è giunto alle stesse conclusioni. Tra una zona e l’altra variano anche i requisiti relativi ai prodotti «naturali» o «biologici». Un’interpretazione differenziata della legge va anche a svantaggio dei consumatori, che possono essere tutelati meglio in uno Stato membro che in un altro.

2.3.2

Le differenze di interpretazione dovute alla mancanza di criteri comuni e di orientamenti pratici in materia di dichiarazioni sui prodotti fa sì che le industrie cosmetiche che operano nel mercato interno debbano rivedere e controllare per proprio conto ogni singola dichiarazione e messaggio pubblicitario in ciascuno Stato membro, onde assicurarsi che siano conformi alla legge del paese cui sono destinate. Nel far ciò, queste industrie sostengono notevoli costi aggiuntivi, che si potrebbero ridurre adottando degli orientamenti comuni per tutta l’UE. I risparmi che ne deriverebbero potrebbero essere utilizzati per finanziare l’innovazione e la ricerca o per abbassare i prezzi dei prodotti. Vale la pena di menzionare che il mercato cosmetico europeo è pari a quasi un terzo di quello mondiale, e che nell’UE ci sono oltre 4 000 produttori, che occupano direttamente e indirettamente 1 700 000 persone.

Il fatto che le aziende cosmetiche che operano nel mercato interno siano costrette a verificare e controllare ogni singola dichiarazione e comunicazione pubblicitaria in ciascuno Stato membro significa anche che in questo settore non esiste un mercato interno.

2.3.3

Le differenze di interpretazione dovute all’assenza di orientamenti comuni a tutta l’UE per le dichiarazioni sui cosmetici non giovano neppure ai consumatori, che non possono essere certi del significato esatto di una determinata dichiarazione quando comprano lo stesso prodotto in Stati membri diversi, e che quindi possono essere indotti in errore. Per esempio, in assenza di criteri comuni per i prodotti «naturali» o «biologici», i consumatori avranno delle incertezze circa le effettive qualità dei prodotti. Oggi inoltre, grazie ai servizi on-line, i consumatori possono facilmente fare acquisti transfrontalieri. Prodotti differenti, in paesi differenti, sono a portata di click. Se in un determinato paese la descrizione di un prodotto anticellulite afferma, senza ulteriori indicazioni, che esso «riduce gli inestetismi della cellulite in soli 10 giorni», mentre in un altro paese la stessa affermazione viene integrata dalla precisazione «associato a un regolare esercizio fisico e a una dieta appropriata», i consumatori avranno delle perplessità sulla reale efficacia del prodotto. Un altro motivo per cui sono necessari criteri comuni per le dichiarazioni sui cosmetici è il fatto che i consumatori devono avere la possibilità di comparare prodotti diversi della stessa categoria (ad esempio due creme per il viso). Per far ciò, bisogna che le dichiarazioni siano facilmente verificabili sulla base di criteri comuni. Soltanto dichiarazioni chiare, concrete e basate su metodi accettati da tutti consentono ai consumatori di comparare i prodotti e scegliere con cognizione di causa il prodotto più consono alle loro esigenze,

2.4   Necessità di orientamenti pratici comuni nell’UE

2.4.1

Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento sui prodotti cosmetici, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e dopo aver consultato il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) o altre autorità pertinenti, stabilisce un piano d’azione e adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, tenendo conto delle disposizioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

2.4.2

La Commissione ha iniziato l’anno scorso a elaborare criteri comuni sulle dichiarazioni relative ai cosmetici, e sta attualmente lavorando con le parti in causa (autorità nazionali, associazioni dei consumatori, industria dei cosmetici, industrie fornitrici, PMI ecc.). Il Comitato si compiace dei progressi realizzati grazie a tale collaborazione; l’elaborazione degli orientamenti è già in fase avanzata.

2.4.3

Entro l’11 luglio 2016, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l’uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati. Se la relazione conclude che le dichiarazioni utilizzate relativamente ai prodotti cosmetici non sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotterà misure adeguate e più severe per assicurare la conformità in cooperazione con gli Stati membri. In tal caso la Commissione dovrà forse ripensare la portata degli orientamenti e passare da un approccio generico a uno più dettagliato (ad esempio un’azione legislativa, come avvenuto nel caso delle indicazioni nutrizionali sui prodotti alimentari).

2.4.4

Il CESE sostiene caldamente l’idea di introdurre criteri comuni che forniscano un quadro armonizzato a livello europeo inteso a disciplinare l’uso delle dichiarazioni su tutti i prodotti cosmetici. Questi criteri dovranno essere applicati a tutte le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, siano esse di tipo primario o secondario, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, e consentiranno di adeguare le specifiche al prodotto, al relativo imballaggio, alle dichiarazioni e al contesto, senza ridurre l’innovazione e garantendo al tempo stesso che siano rispettate le stesse norme.

2.4.5

Il CESE ritiene tuttavia che la Commissione dovrebbe accelerare questo processo. Se l’elaborazione dei criteri comuni ha effettivamente già raggiunto una fase avanzata, la Commissione dovrebbe cercare, a giudizio del CESE, di farli entrare in vigore all’inizio del 2012, in modo da poter presentare la relazione al Parlamento europeo ben prima del 2016.

2.4.6

Nella fase attuale, gli orientamenti della Commissione in merito ai criteri comuni non fanno riferimento alle dichiarazioni «verdi». Tale questione è attualmente in discussione a livello dell’ISO. Tuttavia in questo momento è difficile dire se le norme che verranno concordate si presteranno ad essere impiegate nell’UE, e quando saranno disponibili. Nel frattempo il CESE invita quindi la Commissione europea a considerare il ricorso a nuovi orientamenti per quanto riguarda le dichiarazioni commerciali relative al rispetto dei principi etici e ambientali (ad esempio sul modello dei nuovi orientamenti presentati dal difensore civico dei consumatori danese).

2.4.7

Il CESE ritiene che le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici debbano essere suffragate da studi scientifici oggettivi (ad esempio di carattere clinico) o da ricerche concernenti le percezioni soggettive dei consumatori. Tali studi e ricerche dovrebbero tuttavia soddisfare determinati criteri comunemente accettati (numero di consumatori consultati, adeguata rappresentanza ecc) onde evitare che risultino fuorvianti per i consumatori.

Bruxelles, 13 luglio 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON