13.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 134/2


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 154a riunione del 5 settembre 2007 relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP M.4525 — Kronospan/Constantia

Relatore: Spagna

2009/C 134/02

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che sebbene l’operazione notificata non abbia dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1, può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di Austria, Germania, Ungheria, Lettonia, Polonia e Slovacchia. Essa può pertanto essere esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni.

3.1.

Il comitato consultivo condivide la definizione della Commissione dei mercati rilevanti di: a) pannelli truciolari grezzi e b) pannelli truciolari rivestiti.

3.2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la definizione esatta del mercato rilevante di c) laminati decorativi e d) prodotti di postforming può essere lasciata aperta in entrambi i casi.

4.1.

Il comitato consultivo condivide la definizione della Commissione del mercato geografico rilevante per i pannelli truciolari grezzi, che comprende la zona situata entro un raggio di 500 km circa dagli stabilimenti produttivi delle società inizialmente contemplate.

4.2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la definizione del mercato geografico rilevante per i pannelli truciolari rivestiti comprende almeno l’Europa centrale, e potrebbe essere di dimensione pari al SEE.

4.3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che il mercato geografico rilevante per i laminati decorativi e i prodotti di postforming ha dimensioni pari almeno al SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l’operazione inizialmente prevista avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune mediante effetti non coordinati sul mercato della produzione di pannelli truciolari grezzi in talune zone situate entro un raggio di 500 km circa dagli stabilimenti produttivi delle società inizialmente contemplate.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l’operazione inizialmente prevista non avrebbe ostacolato in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato dei pannelli truciolari rivestiti.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che eventuali riserve circa il prodursi di effetti coordinati a seguito dell'operazione inizialmente prevista sono state eliminate successivamente alla modifica dell’operazione e agli impegni proposti dalla parte notificante.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che sebbene sembri che la nuova impresa abbia la capacità di precludere l'accesso ai suoi concorrenti mediante la fusione di società integrate verticalmente, è poco probabile che sia incentivata a farlo.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, fatto salvo il rispetto degli impegni assunti dalle parti, la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che la concentrazione proposta debba quindi essere dichiarata compatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni nonché con l’articolo 57 dell’accordo SEE.

10.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione.