52009PC0423

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione /* COM/2009/0423 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 10.8.2009

COM(2009) 423 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006[1] permette, grazie a un meccanismo di flessibilità, di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le condizioni di ammissibilità applicabili ai contributi del Fondo sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[2].

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda presentata dalla Germania in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Gli elementi principali della valutazione possono essere sintetizzati come segue.

Caso EGF/2009/002 DE / Nokia

1. La domanda delle autorità tedesche, pervenuta alla Commissione il 6 febbraio 2009 e completata da ulteriori informazioni inviate dallo Stato membro fino al 20 maggio 2009, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. La Germania ha presentato la domanda in base al criterio di intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede l'esubero di almeno 1000 dipendenti di un'impresa nell'arco di 4 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa. Nella domanda si dimostra che si sono verificati in tutto 1337 licenziamenti in una sola impresa, Nokia GmbH, durante il periodo di riferimento di 4 mesi (dal 30 luglio 2008 al 29 novembre 2008).

3. L’analisi del nesso tra questi licenziamenti e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale si basa sui seguenti dati. I licenziamenti fanno seguito alla decisione del gruppo di telecomunicazioni Nokia di chiudere l'impianto di Bochum. La Germania segnala che i licenziamenti sono conseguenza della tendenza generale[3] dei produttori di telefoni cellulari a delocalizzare la loro produzione verso i mercati "emergenti" della regione Asia-Pacifico, caratterizzati da una forte crescita della domanda di telefoni cellulari. La produzione di telefoni cellulari è stata delocalizzata non soltanto in Cina, ma anche nella Corea del Sud, in India, in Messico e in Brasile. Il richiedente afferma che i paesi con bassi livelli salariali sono diventati una sede appetibile anche per le attività di ricerca e sviluppo (R&S). Si fa riferimento ai centri di ricerca e sviluppo nel settore della telefonia mobile che Nokia ha istituito in Cina, a Hong Kong, a Macao e a Taiwan.

4. L'impatto sull'economia locale e regionale è descritto come segue nella domanda.

I territori interessati dai licenziamenti sono la città di Bochum, la regione amministrativa di Arnsberg di livello NUTS II (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica) e il Land Renania settentrionale-Vestfalia di livello NUTS I. I principali soggetti interessati sono l'Ufficio del lavoro di Bochum, la sede centrale dell'Ufficio federale del lavoro, la direzione regionale della Renania settentrionale-Vestfalia, il Ministero del lavoro, della salute e degli affari sociali della Renania settentrionale-Vestfalia, IG Metall Renania settentrionale-Vestfalia, Nokia GmbH e l'organismo di trasferimento PEAG.

Il richiedente sostiene che i lavoratori licenziati rientrano nella competenza di 4 uffici di collocamento locali, situati a Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen e Dortmund, tutte zone tradizionalmente caratterizzate da un tasso di disoccupazione nettamente superiore a quello riscontrato in altre parti della Renania settentrionale-Vestfalia e della Germania. Nel dicembre 2008, ad esempio, il tasso di disoccupazione era del 10,2% a Bochum, del 12,3 % a Gelsenkirchen, del 10,7 % a Recklinghausen e del 12,2 % a Dortmund, rispetto all'8,1% della Renania settentrionale-Vestfalia e al 7,4% della Germania. Nel contesto della crisi economico-finanziaria attuale, la situazione dell'occupazione nelle zone interessate risulta particolarmente delicata, considerato il fatto che a Bochum e a Dortmund sono presenti l'industria automobilistica (Opel) e siderurgica, che a Gelsenkirchen è ancora in corso la riconversione dalle attività minerarie in altri settori ad intensità di manodopera e che Recklinghausen dipende da uno dei grandi fornitori dell'industria automobilistica (Hella) e dall'industria chimica, che produce materiali sintetici per questa stessa industria.

In conclusione, tenuto conto delle circostanze, si può ritenere che i licenziamenti abbiano notevoli ripercussioni negative sull'economia locale.

5. La domanda riguarda 1337 lavoratori licenziati da Nokia GmbH, 1316 dei quali sono ammessi all'assistenza.

6. Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la domanda conteneva i seguenti elementi. Le autorità tedesche hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce azioni che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o di contratti collettivi. Le autorità tedesche hanno fornito garanzie circa il fatto che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non verranno utilizzate per finanziare la ristrutturazione di imprese o settori. Hanno inoltre dichiarato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

In conclusione, per i motivi di cui sopra, si propone di accogliere la domanda EGF/2009/002 DE/Nokia presentata dalla Germania relativa ai licenziamenti presso un'impresa, Nokia GmbH, essendo stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, che incide negativamente sull’occupazione e sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili, per il quale il contributo richiesto al FEG ammonta a 5 553 850 EUR .

Finanziamento

Il bilancio annuale totale disponibile per il FEG ammonta a 500 milioni di EUR. Essendo già stato mobilitato un importo di 7 523 850 EUR per precedenti domande nel 2009, restano disponibili 492 476 150 EUR.

L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni fornite dal richiedente.

In base alla domanda di intervento del Fondo presentata dalla Germania a sostegno dei lavoratori licenziati da Nokia GmbH, le stime totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare sono le seguenti:

EGF/2009/002 DE/ NOKIA | Totale: EUR 5 553 850 |

Previo esame di tale richiesta[4] e considerando l'importo massimo di un contributo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione stabilito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché il margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per un importo totale di 5 553 850 EUR , da assegnare nel quadro della rubrica 1a del quadro finanziario.

Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% dell’importo massimo annuo destinato al FEG per le assegnazioni durante l’ultimo quadrimestre del 2009, come previsto all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l’accordo dei due rami dell’autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull’importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell’autorità di bilancio che giunge ad un accordo sulla proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, ad informare l’altro ramo nonché la Commissione delle sue intenzioni.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell’autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà altresì una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2009 gli stanziamenti d'impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[5], in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[6], in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione[7],

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2) L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(3) Il 6 febbraio 2009 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti effettuati da Nokia GmbH. Essendo la domanda conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 5 553 850 EUR.

(4) Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Germania,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 5 553 850 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[2] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

[3] Questa tendenza è già stata riscontrata nella valutazione della Commissione sulle domande EGF/2007/003 DE/BenQ (SEC(2007)1142) e EGF/2007/004 FI/Perlos (SEC(2007)1228)

[4] Comunicazione della Commissione relativa ad una domanda di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione presentata dalla Germania, che contiene l’esame della Commissione su tale richiesta (SEC(2009)1094).

[5] GU L 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[6] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

[7] GU C […] del […], pag. […].